Articolo 4 della Legge 3 novembre 2016, n. 214
Articolo 3Articolo 5
Versione
25 novembre 2016
Art. 4.

Modifiche all'articolo 66 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 , in materia di diritto di brevetto
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 66 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 , sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fornire o di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata i mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima sia protetta, qualora il terzo abbia conoscenza dell'idoneita' e della destinazione di detti mezzi ad attuare l'invenzione o sia in grado di averla con l'ordinaria diligenza.
2-ter. Il comma 2-bis non si applica quando i mezzi sono costituiti da prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non induca il soggetto a cui sono forniti a compiere gli atti vietati ai sensi del comma 2.
2-quater. Ai fini di cui al comma 2-bis non si considerano aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione i soggetti che compiono gli atti di cui all'articolo 68, comma 1».
Entrata in vigore il 25 novembre 2016