Art. 5.
Restano validi gli atti compiuti e i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15 , modificato con la presente legge di conversione ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base alle suddette disposizioni.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Restano validi gli atti compiuti e i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15 , modificato con la presente legge di conversione ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base alle suddette disposizioni.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.