CASS
Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/05/2024, n. 17819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17819 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
Oggi, - 7 MAG, 2024 IL KIN'i-k UA SENTENZA Sul ricorso proposto da: ZI AR, nato a [...] il [...] Depositata in Cancelleria avverso l'ordinanza emessa il 12/10/2023 dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12/10/2023, il Tribunale di Roma ha accolto l'appello proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma avverso l'ordinanza con cui il G.i.p. del predetto Tribunale, in data 09/06/2023, aveva sostituito la misura custodiale in carcere applicata a ZI AR - in relazione ai reati di tentata estorsione aggravata (capo 1) e illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (capi 2, 3, 4) - con quella degli airresti domiciliari. 2. Ricorre per cassazione il ZI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: Penale Sent. Sez. 3 Num. 17819 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 07/02/2024 2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta attualità e concretezza del pericolo di recidiva. Si censura l'ordinanza per il carattere apparente della motivazione, che non aveva tenuto conto, tra l'altro, del carattere risalente dei precedenti, e della idoneità del domicilio indicato a soddisfare le esigenze specialpreventive. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta adeguatezza e proporzionalità della sola misura inframuraria. Si censura il carattere astratto della motivazione, non potendo ritenersi sufficiente la sola prognosi di colpevolezza. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, avuto riguardo alla esaustiva motivazione offerta dal Tribunale alle censure difensive. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 2. Deve invero conferirsi rilievo assorbente all'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Roma in data 15/01/2024, con la quale la misura degli arresti domiciliari applicata al ZI (sostituita con quella della custodia in carcere in forza del provvedimento del Tribunale di Roma, non ancora esecutivo, oggetto dell'odierno ricorso) è stata sostituita con quello dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria (cfr. la copia in atti dell'ordinanza, inviata dal difensore dell'indagato in data 06/02/2024). È evidente che, dall'eventuale accoglimento del ricorso (funzionale al ripristino della misura detentiva domiciliare precedentemente applicata), l'indagato non potrebbe ottenere un risultato più favorevole di quello determinato dal nuovo provvedimento del G.i.p., che ha disposto l'applicazione di misura non detentiva. 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con esonero da spese attesa la richiamata successione dei provvedimenti cautelari emessi nei confronti del ricorrente,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse essendo stati gli arresti domiciliari sostituiti con misura non detentiva. Così deciso il 7 febbraio 2024 Il Consiglier ‘sìensore Il Presidente '2
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12/10/2023, il Tribunale di Roma ha accolto l'appello proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma avverso l'ordinanza con cui il G.i.p. del predetto Tribunale, in data 09/06/2023, aveva sostituito la misura custodiale in carcere applicata a ZI AR - in relazione ai reati di tentata estorsione aggravata (capo 1) e illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (capi 2, 3, 4) - con quella degli airresti domiciliari. 2. Ricorre per cassazione il ZI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: Penale Sent. Sez. 3 Num. 17819 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 07/02/2024 2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta attualità e concretezza del pericolo di recidiva. Si censura l'ordinanza per il carattere apparente della motivazione, che non aveva tenuto conto, tra l'altro, del carattere risalente dei precedenti, e della idoneità del domicilio indicato a soddisfare le esigenze specialpreventive. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta adeguatezza e proporzionalità della sola misura inframuraria. Si censura il carattere astratto della motivazione, non potendo ritenersi sufficiente la sola prognosi di colpevolezza. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, avuto riguardo alla esaustiva motivazione offerta dal Tribunale alle censure difensive. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 2. Deve invero conferirsi rilievo assorbente all'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Roma in data 15/01/2024, con la quale la misura degli arresti domiciliari applicata al ZI (sostituita con quella della custodia in carcere in forza del provvedimento del Tribunale di Roma, non ancora esecutivo, oggetto dell'odierno ricorso) è stata sostituita con quello dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria (cfr. la copia in atti dell'ordinanza, inviata dal difensore dell'indagato in data 06/02/2024). È evidente che, dall'eventuale accoglimento del ricorso (funzionale al ripristino della misura detentiva domiciliare precedentemente applicata), l'indagato non potrebbe ottenere un risultato più favorevole di quello determinato dal nuovo provvedimento del G.i.p., che ha disposto l'applicazione di misura non detentiva. 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con esonero da spese attesa la richiamata successione dei provvedimenti cautelari emessi nei confronti del ricorrente,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse essendo stati gli arresti domiciliari sostituiti con misura non detentiva. Così deciso il 7 febbraio 2024 Il Consiglier ‘sìensore Il Presidente '2