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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 16437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16437 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa IA RE, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 43139/2020 R.G. e vertente
TRA con sede legale in Roma, alla Via Firenze n. 47 Parte_1
(C.F. ), in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in Roma, al Viale Angelico n. Parte_2
38, presso lo studio dell'Avv. Roberto Maiorana, che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione.
Attrice
E nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 [...]
), elettivamente domiciliato in Roma, alla Piazza Buenos Aires n. C.F._1
20, presso lo studio dall'Avv. Sergio Orlandi, che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuto
NONCHE' con sede legale in Bologna, alla Via Controparte_2
Stalingrado n. 45 (P. IVA – C.F. ), in persona del P.IVA_2 P.IVA_3 procuratore ad negotia, Dott. elettivamente domiciliata Controparte_3 in Roma, alla Via dei Podesti n. 16, presso lo studio dell'Avv. Fernarda Fiorini,
1 che la rappresenta e difende giusta procura speciale conferita con scrittura privata autenticata dal Notaio in data 25.09.2018, (rep. n. 90642; Persona_1 racc. n. 9417).
Terza chiamata in causa
CONCLUSIONI: per l'attrice: “Voglia il Tribunale, contrariis rejectis, accertare e dichiarare l'inadempimento del convenuto alle obbligazioni contrattualmente assunte e, per l'effetto, condannare in proprio e quale titolare della Controparte_1 omonima impresa individuale, al risarcimento dei danni sofferti dalla Parte_1
quantificabili in euro 11.8443,56, oltre interessi come previsti dall'art.
[...]
1284, IV co., c.c.. Con vittoria di spese di lite, da distrarre in favore del
Procuratore di parte attrice, Avv. Roberto Maiorana, in quanto antistatario”; per il convenuto: “Voglia, il Tribunale, in via principale rigettare la domanda di parte attrice perché priva di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta dalla dichiarare la obbligata a Parte_1 Controparte_2 manlevare e tenere indenne in proprio e come Controparte_1
“rappresentante” (rectius titolare) dell'Autofficina Sciommeri e, per l'effetto, condannare quest'Ultima al risarcimento del danno. In ogni caso, con vittoria di spese di lite”; per la terza chiamata in causa: “Piaccia al Tribunale, disattesa ogni contraria e diversa istanza, in via principale accertare e dichiarare l'inoperatività del contratto di assicurazione n. 1/39265/99/131072623 e, per l'effetto, rigettare la domanda di garanzia/manleva avanzata da nei confronti della Controparte_1 [...] per i motivi tutti esposti in atti, con ogni conseguenza di Controparte_2 legge. In via subordinata, rigettare la domanda formulata dalla Parte_1
e/o la domanda di manleva proposta da poiché entrambe
[...] Controparte_1 infondate e, comunque, non provate, per i motivi tutti esposti in atti, con ogni conseguenza di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
2 DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva Parte_1
in qualità di titolare della Autofficina Sciommeri, innanzi Controparte_1 all'intestato Tribunale, per sentirlo condannare al risarcimento del danno subito in conseguenza dell'imperizia e negligenza allo stesso addebitabili.
A fondamento della domanda, l'attrice deduceva che
➢ era proprietaria dell'autovettura Volvo CX 60 targata EG529BE, in uso al suo legale rappresentante, Parte_2
➢ quest'Ultimo aveva richiesto l'intervento tecnico di Controparte_1 poiché il predetto veicolo era rimasto in panne in seguito alla prolungata sosta nel periodo estivo;
➢ l'odierno convenuto, dopo aver provveduto a far ripartire il veicolo usando una batteria ausiliaria, aveva consigliato a di Parte_2 effettuare il “tagliando periodico” ovvero una verifica tecnica presso la sua autofficina;
➢ l'invito del convenuto era stato raccolto e lo stesso Controparte_1
era stato incaricato di effettuare il cennato “tagliando”;
➢ come indicato nella fattura rilasciata dalla Autofficina Sciommeri, nel corso della verifica tecnica sull'autovettura Volvo CX 60 era stata effettuata, tra l'altro, la sostituzione della cinghia dei servizi;
➢ ultimato il “tagliando periodico” con esito positivo, il veicolo di proprietà le era stato riconsegnato l'11 settembre 2018;
➢ al momento del ritiro, aveva avvertito Controparte_1 [...] della possibilità che il veicolo Volvo, in fase di marcia, Parte_2 producesse un rumore anomalo, affermando che lo stesso era conseguenza della mancata pulizia degli iniettori;
➢ nel frangente il medesimo convenuto aveva consigliato di riportare il veicolo in assistenza ove il cennato rumore si fosse manifestato con particolare insistenza.
La deduceva ancora che Parte_1
3 ✓ il 13 settembre 2018 mentre era alla guida della Parte_2
Volvo CX 60, aveva avvertito un rumore secco provenire dalla stessa;
✓ pochi secondi dopo il cennato rumore, il veicolo aveva perso potenza senza riuscire più a recuperare condizioni di marcia normali;
✓ l'anomalia di cui sopra – mai occorsa in precedenza - si era verificata a distanza di sole 48 ore dalla riconsegna dell'autovettura da parte del convenuto e dopo che la stessa aveva percorso solo pochi chilometri;
✓ per tale ragione si era reso necessario portare nuovamente il veicolo in riparazione presso l'Autofficina Sciommeri;
✓ essendo trascorsi quasi due mesi senza che il convenuto fosse riuscito ad individuare la causa del guasto ed a porvi rimedio, in data 6 novembre 2018 si era recato nuovamente presso Parte_2
l'autofficina del convenuto con l'intenzione di prelevare il veicolo con un carroattrezzi e condurlo presso l'officina meccanica Autostar
Flaminia S.p.A., autorizzata Volvo;
✓ nel frangente dopo aver descritto i vari controlli ed Controparte_1 interventi di riparazione effettuati senza esito, gli aveva riferito della rottura della testata del motore precisando che tale guasto era conseguenza del fatto che frammenti della cinghia dei servizi erano finiti nel sistema di distribuzione;
✓ quanto sopra era stato confermato dalla Autostar Flaminia S.p.A. presso la quale era stato portato per la riparazione il veicolo di sua proprietà;
✓ la Autostar Flaminia S.p.A. aveva redatto un preventivo dei lavori da eseguire per la riparazione del veicolo Volvo CX 60 e dei relativi costi;
✓ Essa attrice, tuttavia, non aveva fatto eseguire la riparazione in quanto antieconomica.
Indi la illustrate le ragioni a fondamento delle domande Parte_1 svolte, rassegnava le conclusioni richiamate in premessa.
All'esito della notifica dell'atto di citazione si costituiva in Controparte_1 qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, che, in via preliminare,
4 eccepiva che la era decaduta dalla garanzia, non avendo Parte_1 provveduto a denunciare i vizi lamentati nel termine di giorni otto dalla relativa scoperta;
contestava, poi, le prospettazioni e domande di parte attrice eccependo che quanto occorso non era a lui imputabile;
ad ogni buon conto, chiedeva il differimento dell'udienza fissata per la comparizione delle parti al fine di poter chiamare in causa, nell'osservanza del termine di legge, la Controparte_2 tenuta alla garanzia per la responsabilità civile verso terzi, in forza della polizza n.
1/39265/99/131072623.
Curata la notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo, si costituiva la che, in via preliminare, eccepiva Controparte_2
l'inoperatività, nella fattispecie concreta, della copertura assicurativa di cui alla polizza invocata dal convenuto;
contestava, comunque, tanto le deduzioni e domande di parte attrice quanto le richieste avanzate nei suoi confronti da
[...]
rassegnando le conclusioni richiamate in premessa. CP_1
Incardinatasi la lite si data corso all'istruttoria con l'acquisizione della documentazione prodotta, con l'espletamento dell'interrogatorio formale di e con l'escussione dei testi e Controparte_1 Testimone_1 Testimone_2 infine, all'esito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
**************************
In apertura di motivazione va disattesa l'eccezione preliminare sollevata da in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, volta Controparte_1
a far valere la decadenza dell'odierna attrice dalla garanzia per vizi e difformità
“dell'opera”, per non aver provveduto alla tempestiva denuncia degli stessi, ai sensi dell'art. 2226 c.c..
Invero – come evidenziato anche dalla Suprema Corte (cfr. Cass., 22 marzo
1995, n. 3264) – l'art. 1226 c.c., invocato dal convenuto contiene, una disciplina applicabile soltanto con riferimento alle prestazioni che abbiano ad oggetto la
5 realizzazione di un opus in senso materiale e non invece laddove – come nella fattispecie concreta - il contratto abbia ad oggetto la prestazione di un servizio e, peraltro, al prestatore d'opera si contesti di aver danneggiato il bene di proprietà dell'istante, per imperizia e negligenza nell'esecuzione della cennata prestazione.
Ad ogni buon conto, anche a voler ritenere operante, con riferimento alla fattispecie all'attenzione, l'onere di tempestiva denuncia previsto dal secondo comma dell'art. 2226 c.c., non potrebbe non considerarsi che – per quanto inferibile dagli atti e, peraltro, incontestato - amministratore Parte_2 unico della nella medesima data del 13 settembre 2018, Parte_1 allorquando si verificava il “malfunzionamento” della Volvo CX 60 – dovuto, come successivamente accertato, alla rottura della testata del motore - conduceva nuovamente il predetto veicolo presso l'Autofficina Sciommeri, lamentando l'occorso e chiedendo all'odierno convenuto di individuarne ed eliminarne le cause. Invero, è indubbio che in siffatta condotta del legale rappresentante della società attrice sia ravvisabile la “tempestiva denuncia” richiesta dal secondo comma del citato art. 2226 c.c.; e ciò tanto più ove si consideri che – come pure incontestato – aveva, poi, modo di constatare personalmente Controparte_1 che quanto verificatosi il 13 ottobre 2018 era dovuto alla rottura della testata del veicolo Volvo CX 60, provocata dal fatto che frammenti della cinghia dei servizi
(che GL aveva sostituito in occasione del primo intervento) si erano immessi nella cinghia di distribuzione danneggiando il motore.
Disattesa l'eccezione preliminare formulata dal convenuto e passando all'esame del merito, ritiene questo Giudice che la domanda proposta dalla
[...] possa trovare accoglimento, sia pur nei limiti di seguito indicati. Parte_1
Invero, la società attrice – che ha invocato la responsabilità contrattuale di quale titolare dell'omonima impresa individuale – ha Controparte_1 adeguatamente assolto all'onere della prova gravante a suo carico.
Ed infatti, risulta dalla documentazione in atti ed è, comunque, sostanzialmente incontestato che la abbia affidato all'Autofficina Sciommeri Parte_1 il veicolo di proprietà Volvo CX 60 affinché effettuasse le verifiche tecniche e gli
6 interventi necessari per il relativo utilizzo in sicurezza dopo che lo stesso era rimasto fermo per svariati giorni.
Risulta, poi, documentato dalla fattura a firma del medesimo odierno convenuto che, in esecuzione del suindicato contratto, nella Controparte_1 qualità, effettuava le seguenti prestazioni: i) sostituzione dell'olio motore;
ii) sostituzione dei filtri olio, aria, gasolio ed antipolline;
iii) ingrassaggio di giunto omocinetico e – per quanto di interesse – iv) sostituzione della cinghia dei servizi.
E' stato, parimenti, provato che a distanza di soli due giorni dalla esecuzione delle sostituzioni di cui sopra e riconsegna del veicolo all'amministratore unico della società attrice, si verificava un guasto che rendeva necessario ricondurre l'autoveicolo Volvo CX 60 presso l'Autofficina Sciommeri per la riparazione.
In particolare, il teste indicato dalla parte attrice – e della cui Testimone_2 attendibilità non si ha ragione di dubitare – dopo aver premesso di essere a conoscenza dei fatti di causa in quanto, in ragione di un rapporto di collaborazione intrattenuto con si trovava spesso a “viaggiare” con Parte_2 quest' nell'autovettura Volvo CX 60 allo Stesso in uso, ha premesso che CP_4 anche il 13 settembre 2018 si trovava, quale passeggero, a bordo del predetto;
ha, quindi, confermato che nel frangente aveva avvertito un rumore secco provenire dal motore della Volvo CX 60, a seguito del quale il veicolo aveva perso potenza e velocità costringendo il conducente ad arrestarne la marcia.
E' stato, poi, dimostrato – oltre che essere stato ampiamente riconosciuto, in più occasioni, dal medesimo – che la causa di quanto occorso Controparte_1 il 13 settembre 2018 doveva rinvenirsi nella rottura della testata del veicolo, causata dal fatto che frammenti della cinghia dei servizi si erano inseriti nella cinghia di distribuzione.
In particolare, è stato versato in atti il preventivo redatto dalla Autostar
Flaminia S.p.A. - officina autorizzata Volvo, presso cui il veicolo veniva condotto dopo la “seconda riconsegna” da parte di – nel quale è dato Controparte_1 leggere quanto segue: “La vettura evidenzia la rottura delle sedi delle punterie idrauliche probabilmente causata dai frammenti della cinta servizi che
7 rompendosi si sono infilati nella distribuzione provocando un fuori fase del motore”.
Infine, è stato accertato – e, invero, ammesso anche da nel Controparte_1 corso dell'interrogatorio formale – che, allorquando si procede alla sostituzione della cinghia dei servizi, occorre verificare attentamente che non restino frammenti della stessa in quanto detti frammenti potrebbero inserirsi nella cinghia di distribuzione danneggiando il motore.
Accertato quanto sopra, va ora osservato in forza del disposto dell'art. 1218
c.c., era onere di nella qualità, dimostrare di aver eseguito le Controparte_1 proprie prestazioni con la perizia e la diligenza qualificata dovute e che, dunque, la rottura della testata del motore della Volvo CX 60 per le cause sopra indicate non era e non è a lui imputabile.
Senonché, l'odierno convenuto non ha offerto alcun elemento atto a superare la presunzione di colpa a suo carico.
D'altro canto, neppure può ritenersi che l'immissione, nel sistema di distribuzione del motore della Volvo, di frammenti della cinghia dei servizi fosse antecedente all'intervento di sostituzione della stessa da parte di
[...]
e che quest' non potesse avvedersi della relativa presenza. CP_1 CP_4
Invero, l'odierno convenuto non ha neppure specificamente allegato, a propria discolpa, circostanze di tal fatta ché, anzi, con la comparsa di costituzione e risposta ha dedotto che, prima di effettuare la sostituzione della cinghia dei servizi, aveva verificato, “anche con la strumentazione diagnostica elettronica, che non vi era alcuna problematica nel motore”.
Inoltre, depone in senso contrario alla preesistenza del fenomeno quanto riferito dal teste il quale, escusso all'udienza del 5 ottobre 2023, ha Testimone_2 confermato che, prima della sosta estiva di 10 giorni (dopo la quale veniva chiesto l'intervento di , l'autovettura Volvo CX 60 “si presentava Controparte_1 marciante ed efficiente, raggiungeva le velocita di crociera richieste dalla condizione stradale e procedeva regolarmente in assenza di rumori o anomalie”.
In conclusione, dunque, alla luce delle complessive emergenze in atti, può ritenersi accertato che la rottura della testata del motore della Volvo CX 60 di
8 proprietà della sia stata causata dall'imperizia e negligenza Parte_1 di e, segnatamente, dal fatto che lo , nel procedere alla Controparte_1 Pt_3 sostituzione della cinghia dei servizi, non abbia controllato che non rimanessero frammenti della stessa.
Passando, ora, alla quantificazione dei danni deve preliminarmente rilevarsi che la società attrice ha versato in atti il preventivo rilasciatole dalla Autostar
Flaminia S.p.A., officina autorizzata Volvo, dal quale risulta che la riparazione del veicolo di sua proprietà avrebbe richiesto un esborso di euro 7.732,46, passibile anche di incremento nel corso dei lavori;
ha, quindi, dedotto di non aver fatto eseguire gli interventi necessari per la riparazione della Volvo CX 60 dacché, tenuto conto del valore del predetto veicolo quale desumibile da sito specializzato
(valore inferiore ad euro 11.000,00), la cennata riparazione doveva ritenersi antieconomica.
Inoltre, il legale rappresentante della . interrogato Parte_1 liberamente all'udienza del 5 ottobre 2023, ha riferito che, avendo la necessità di disporre di un'autovettura da concedere in uso al proprio amministratore per lo svolgimento delle attività correlate alla carica rivestita nella società, aveva concluso un contratto di noleggio a lungo termine con la dando in permuta Pt_4 la Volvo danneggiata.
Posto quanto sopra è evidente che alla non possa Parte_1 riconoscersi, a titolo risarcitorio, l'importo di euro 7.732,46 di cui al suindicato preventivo, atteso che pacificamente la società attrice non ha sostenuto detto esborso.
Neppure può riconoscersi, alla odierna attrice, a titolo risarcitorio, la somma di euro 3.800,00, quale costo sostenuto per poter disporre di una vettura sostitutiva nel periodo compreso tra il 3 settembre 2018 ed il 19 novembre 2018, non risultando documentato alcun esborso per la causale indicata.
Ed invece, atteso che la rottura della testata del motore conseguente alla condotta imperita e negligente tenuta da ha reso di fatto Controparte_1 inutilizzabile – se non a petto di una riparazione eccessivamente costosa e sostanzialmente antieconomica – l'autoveicolo Volvo CX 60 di proprietà della
9 società attrice, ritiene questo Giudice che il dovuto a titolo risarcitorio possa quantificarsi in importo corrispondente al valore di mercato che il medesimo veicolo aveva prima di rimanere danneggiato (calcolato sulla scorta dei dati tratti da riviste specializzate), al netto, tuttavia, del valore del relitto che, come detto, risulta essere stato accettato dalla in permuta;
e tale ultimo valore va Pt_4 desunto tanto dallo stato in cui versava il veicolo di proprietà dell'attrice al momento del ritiro dall'Autofficina Sciommeri quanto dalle condizioni normalmente praticate dalle società di noleggio auto in caso di permuta dell'usato.
In conclusione, dunque, in qualità di titolare dell'omonima Controparte_1 impresa individuale, va condannato al pagamento, in favore della Parte_1
della somma di euro 7.000,00, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, IV
[...] co., c.c. e con decorrenza dalla data della domanda.
Ritiene, invece, questo Giudice che non possa darsi seguito alla domanda di garanzia proposta da nella qualità, nei confronti della Controparte_1
Controparte_2
Infatti – come puntualmente eccepito e documentato dalla Compagnia di assicurazioni chiamata in causa - la polizza n. 1/39265/99/131072623 non offre copertura per i danni ai beni in riparazione, cagionati dall'assicurato o dai suoi dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni di competenza.
Segnatamente, nel contratto sottoscritto dall'odierno convenuto con la risulta precisato che il rapporto era ed è regolato Controparte_2 dalle Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo edizione
01.03.2014 (che – giusta dichiarazione a firma di trasfusa nel Controparte_1 medesimo contratto – venivano consegnate ed esaminate dal predetto assicurato prima della sottoscrizione del documento contrattuale).
Ciò posto deve rilevarsi che nella Sezione B della Nota informativa, al par. 3
(recante la rubrica “Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni”), lettera f)
è dato leggere quanto segue: “RESPONSABILITA' CIVILE – la Società nei limiti del massimale indicato in scheda polizza si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni
10 involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto inerente allo svolgimento dell'Attività esercitata”.
La medesima clausola rinvia, poi, per le indicazioni di dettaglio, all'art. 7 delle
Condizioni di Assicurazione che, oltre a contenere l'indicazione e descrizione degli “eventi” e delle attività rientranti nella copertura per la responsabilità civile verso terzi, al punto successivo enuncia e specifica le ipotesi escluse dalla garanzia assicurativa.
Ebbene – per quanto di interesse nella fattispecie concreta – l'art. 7.2, al n. 14) prevede che l'assicurazione R.C.T. non comprende i danni “alle cose in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori”. L'esclusione in parola risulta, altresì, ribadita con clausola trasfusa nell'art.
7.4.6 delle medesime
Condizioni di assicurazione.
Pertanto, non può che rigettarsi la domanda di garanzia proposta da
[...]
nella qualità, nei confronti della CP_1 Controparte_2
Alla soccombenza consegue la condanna di in qualità di Controparte_1 titolare dell'omonima impresa individuale, alla rifusione, in favore della
[...]
e della delle spese del presente Parte_1 Controparte_2 giudizio, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali espletate e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come modificati con D.M. n. 147/2022.
Gli importi liquidati a titolo di spese processuali dovute in rifusione alla società attrice vanno, poi, distratti in favore dell'Avv. Roberto Maiorana, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa IA
RE, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 43139/2020
R.G., così provvede:
11 - In parziale accoglimento della domanda di parte attrice condanna
[...]
in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, al CP_1 pagamento, in favore della della somma di euro Parte_1
7.000,00, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, IV co., c.c. e con decorrenza dalla data della domanda.
- Rigetta la domanda di garanzia proposta da in qualità Controparte_1 di titolare dell'omonima impresa individuale, nei confronti della
[...]
Controparte_2
- Condanna in qualità di titolare dell'omonima impresa Controparte_1 individuale, alla rifusione, in favore della società attrice, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 5.341,00 – di cui euro
264,00 per spese vive documentate ed euro 5.077,00 per compensi professionali – oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.
- Dispone che gli importi liquidati a titolo di spese processuali dovute in rifusione alla parte attrice vengano distratti in favore dell'Avv. Roberto
Maiorana, dichiaratosi antistatario.
- Condanna, infine, in qualità di titolare dell'omonima Controparte_1 impresa individuale, alla rifusione, in favore della Controparte_2
delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro
[...]
3.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Roma, il 9 ottobre 2025.
Il Giudice
IA RE
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa IA RE, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 43139/2020 R.G. e vertente
TRA con sede legale in Roma, alla Via Firenze n. 47 Parte_1
(C.F. ), in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in Roma, al Viale Angelico n. Parte_2
38, presso lo studio dell'Avv. Roberto Maiorana, che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione.
Attrice
E nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 [...]
), elettivamente domiciliato in Roma, alla Piazza Buenos Aires n. C.F._1
20, presso lo studio dall'Avv. Sergio Orlandi, che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuto
NONCHE' con sede legale in Bologna, alla Via Controparte_2
Stalingrado n. 45 (P. IVA – C.F. ), in persona del P.IVA_2 P.IVA_3 procuratore ad negotia, Dott. elettivamente domiciliata Controparte_3 in Roma, alla Via dei Podesti n. 16, presso lo studio dell'Avv. Fernarda Fiorini,
1 che la rappresenta e difende giusta procura speciale conferita con scrittura privata autenticata dal Notaio in data 25.09.2018, (rep. n. 90642; Persona_1 racc. n. 9417).
Terza chiamata in causa
CONCLUSIONI: per l'attrice: “Voglia il Tribunale, contrariis rejectis, accertare e dichiarare l'inadempimento del convenuto alle obbligazioni contrattualmente assunte e, per l'effetto, condannare in proprio e quale titolare della Controparte_1 omonima impresa individuale, al risarcimento dei danni sofferti dalla Parte_1
quantificabili in euro 11.8443,56, oltre interessi come previsti dall'art.
[...]
1284, IV co., c.c.. Con vittoria di spese di lite, da distrarre in favore del
Procuratore di parte attrice, Avv. Roberto Maiorana, in quanto antistatario”; per il convenuto: “Voglia, il Tribunale, in via principale rigettare la domanda di parte attrice perché priva di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta dalla dichiarare la obbligata a Parte_1 Controparte_2 manlevare e tenere indenne in proprio e come Controparte_1
“rappresentante” (rectius titolare) dell'Autofficina Sciommeri e, per l'effetto, condannare quest'Ultima al risarcimento del danno. In ogni caso, con vittoria di spese di lite”; per la terza chiamata in causa: “Piaccia al Tribunale, disattesa ogni contraria e diversa istanza, in via principale accertare e dichiarare l'inoperatività del contratto di assicurazione n. 1/39265/99/131072623 e, per l'effetto, rigettare la domanda di garanzia/manleva avanzata da nei confronti della Controparte_1 [...] per i motivi tutti esposti in atti, con ogni conseguenza di Controparte_2 legge. In via subordinata, rigettare la domanda formulata dalla Parte_1
e/o la domanda di manleva proposta da poiché entrambe
[...] Controparte_1 infondate e, comunque, non provate, per i motivi tutti esposti in atti, con ogni conseguenza di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
2 DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva Parte_1
in qualità di titolare della Autofficina Sciommeri, innanzi Controparte_1 all'intestato Tribunale, per sentirlo condannare al risarcimento del danno subito in conseguenza dell'imperizia e negligenza allo stesso addebitabili.
A fondamento della domanda, l'attrice deduceva che
➢ era proprietaria dell'autovettura Volvo CX 60 targata EG529BE, in uso al suo legale rappresentante, Parte_2
➢ quest'Ultimo aveva richiesto l'intervento tecnico di Controparte_1 poiché il predetto veicolo era rimasto in panne in seguito alla prolungata sosta nel periodo estivo;
➢ l'odierno convenuto, dopo aver provveduto a far ripartire il veicolo usando una batteria ausiliaria, aveva consigliato a di Parte_2 effettuare il “tagliando periodico” ovvero una verifica tecnica presso la sua autofficina;
➢ l'invito del convenuto era stato raccolto e lo stesso Controparte_1
era stato incaricato di effettuare il cennato “tagliando”;
➢ come indicato nella fattura rilasciata dalla Autofficina Sciommeri, nel corso della verifica tecnica sull'autovettura Volvo CX 60 era stata effettuata, tra l'altro, la sostituzione della cinghia dei servizi;
➢ ultimato il “tagliando periodico” con esito positivo, il veicolo di proprietà le era stato riconsegnato l'11 settembre 2018;
➢ al momento del ritiro, aveva avvertito Controparte_1 [...] della possibilità che il veicolo Volvo, in fase di marcia, Parte_2 producesse un rumore anomalo, affermando che lo stesso era conseguenza della mancata pulizia degli iniettori;
➢ nel frangente il medesimo convenuto aveva consigliato di riportare il veicolo in assistenza ove il cennato rumore si fosse manifestato con particolare insistenza.
La deduceva ancora che Parte_1
3 ✓ il 13 settembre 2018 mentre era alla guida della Parte_2
Volvo CX 60, aveva avvertito un rumore secco provenire dalla stessa;
✓ pochi secondi dopo il cennato rumore, il veicolo aveva perso potenza senza riuscire più a recuperare condizioni di marcia normali;
✓ l'anomalia di cui sopra – mai occorsa in precedenza - si era verificata a distanza di sole 48 ore dalla riconsegna dell'autovettura da parte del convenuto e dopo che la stessa aveva percorso solo pochi chilometri;
✓ per tale ragione si era reso necessario portare nuovamente il veicolo in riparazione presso l'Autofficina Sciommeri;
✓ essendo trascorsi quasi due mesi senza che il convenuto fosse riuscito ad individuare la causa del guasto ed a porvi rimedio, in data 6 novembre 2018 si era recato nuovamente presso Parte_2
l'autofficina del convenuto con l'intenzione di prelevare il veicolo con un carroattrezzi e condurlo presso l'officina meccanica Autostar
Flaminia S.p.A., autorizzata Volvo;
✓ nel frangente dopo aver descritto i vari controlli ed Controparte_1 interventi di riparazione effettuati senza esito, gli aveva riferito della rottura della testata del motore precisando che tale guasto era conseguenza del fatto che frammenti della cinghia dei servizi erano finiti nel sistema di distribuzione;
✓ quanto sopra era stato confermato dalla Autostar Flaminia S.p.A. presso la quale era stato portato per la riparazione il veicolo di sua proprietà;
✓ la Autostar Flaminia S.p.A. aveva redatto un preventivo dei lavori da eseguire per la riparazione del veicolo Volvo CX 60 e dei relativi costi;
✓ Essa attrice, tuttavia, non aveva fatto eseguire la riparazione in quanto antieconomica.
Indi la illustrate le ragioni a fondamento delle domande Parte_1 svolte, rassegnava le conclusioni richiamate in premessa.
All'esito della notifica dell'atto di citazione si costituiva in Controparte_1 qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, che, in via preliminare,
4 eccepiva che la era decaduta dalla garanzia, non avendo Parte_1 provveduto a denunciare i vizi lamentati nel termine di giorni otto dalla relativa scoperta;
contestava, poi, le prospettazioni e domande di parte attrice eccependo che quanto occorso non era a lui imputabile;
ad ogni buon conto, chiedeva il differimento dell'udienza fissata per la comparizione delle parti al fine di poter chiamare in causa, nell'osservanza del termine di legge, la Controparte_2 tenuta alla garanzia per la responsabilità civile verso terzi, in forza della polizza n.
1/39265/99/131072623.
Curata la notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo, si costituiva la che, in via preliminare, eccepiva Controparte_2
l'inoperatività, nella fattispecie concreta, della copertura assicurativa di cui alla polizza invocata dal convenuto;
contestava, comunque, tanto le deduzioni e domande di parte attrice quanto le richieste avanzate nei suoi confronti da
[...]
rassegnando le conclusioni richiamate in premessa. CP_1
Incardinatasi la lite si data corso all'istruttoria con l'acquisizione della documentazione prodotta, con l'espletamento dell'interrogatorio formale di e con l'escussione dei testi e Controparte_1 Testimone_1 Testimone_2 infine, all'esito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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In apertura di motivazione va disattesa l'eccezione preliminare sollevata da in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, volta Controparte_1
a far valere la decadenza dell'odierna attrice dalla garanzia per vizi e difformità
“dell'opera”, per non aver provveduto alla tempestiva denuncia degli stessi, ai sensi dell'art. 2226 c.c..
Invero – come evidenziato anche dalla Suprema Corte (cfr. Cass., 22 marzo
1995, n. 3264) – l'art. 1226 c.c., invocato dal convenuto contiene, una disciplina applicabile soltanto con riferimento alle prestazioni che abbiano ad oggetto la
5 realizzazione di un opus in senso materiale e non invece laddove – come nella fattispecie concreta - il contratto abbia ad oggetto la prestazione di un servizio e, peraltro, al prestatore d'opera si contesti di aver danneggiato il bene di proprietà dell'istante, per imperizia e negligenza nell'esecuzione della cennata prestazione.
Ad ogni buon conto, anche a voler ritenere operante, con riferimento alla fattispecie all'attenzione, l'onere di tempestiva denuncia previsto dal secondo comma dell'art. 2226 c.c., non potrebbe non considerarsi che – per quanto inferibile dagli atti e, peraltro, incontestato - amministratore Parte_2 unico della nella medesima data del 13 settembre 2018, Parte_1 allorquando si verificava il “malfunzionamento” della Volvo CX 60 – dovuto, come successivamente accertato, alla rottura della testata del motore - conduceva nuovamente il predetto veicolo presso l'Autofficina Sciommeri, lamentando l'occorso e chiedendo all'odierno convenuto di individuarne ed eliminarne le cause. Invero, è indubbio che in siffatta condotta del legale rappresentante della società attrice sia ravvisabile la “tempestiva denuncia” richiesta dal secondo comma del citato art. 2226 c.c.; e ciò tanto più ove si consideri che – come pure incontestato – aveva, poi, modo di constatare personalmente Controparte_1 che quanto verificatosi il 13 ottobre 2018 era dovuto alla rottura della testata del veicolo Volvo CX 60, provocata dal fatto che frammenti della cinghia dei servizi
(che GL aveva sostituito in occasione del primo intervento) si erano immessi nella cinghia di distribuzione danneggiando il motore.
Disattesa l'eccezione preliminare formulata dal convenuto e passando all'esame del merito, ritiene questo Giudice che la domanda proposta dalla
[...] possa trovare accoglimento, sia pur nei limiti di seguito indicati. Parte_1
Invero, la società attrice – che ha invocato la responsabilità contrattuale di quale titolare dell'omonima impresa individuale – ha Controparte_1 adeguatamente assolto all'onere della prova gravante a suo carico.
Ed infatti, risulta dalla documentazione in atti ed è, comunque, sostanzialmente incontestato che la abbia affidato all'Autofficina Sciommeri Parte_1 il veicolo di proprietà Volvo CX 60 affinché effettuasse le verifiche tecniche e gli
6 interventi necessari per il relativo utilizzo in sicurezza dopo che lo stesso era rimasto fermo per svariati giorni.
Risulta, poi, documentato dalla fattura a firma del medesimo odierno convenuto che, in esecuzione del suindicato contratto, nella Controparte_1 qualità, effettuava le seguenti prestazioni: i) sostituzione dell'olio motore;
ii) sostituzione dei filtri olio, aria, gasolio ed antipolline;
iii) ingrassaggio di giunto omocinetico e – per quanto di interesse – iv) sostituzione della cinghia dei servizi.
E' stato, parimenti, provato che a distanza di soli due giorni dalla esecuzione delle sostituzioni di cui sopra e riconsegna del veicolo all'amministratore unico della società attrice, si verificava un guasto che rendeva necessario ricondurre l'autoveicolo Volvo CX 60 presso l'Autofficina Sciommeri per la riparazione.
In particolare, il teste indicato dalla parte attrice – e della cui Testimone_2 attendibilità non si ha ragione di dubitare – dopo aver premesso di essere a conoscenza dei fatti di causa in quanto, in ragione di un rapporto di collaborazione intrattenuto con si trovava spesso a “viaggiare” con Parte_2 quest' nell'autovettura Volvo CX 60 allo Stesso in uso, ha premesso che CP_4 anche il 13 settembre 2018 si trovava, quale passeggero, a bordo del predetto;
ha, quindi, confermato che nel frangente aveva avvertito un rumore secco provenire dal motore della Volvo CX 60, a seguito del quale il veicolo aveva perso potenza e velocità costringendo il conducente ad arrestarne la marcia.
E' stato, poi, dimostrato – oltre che essere stato ampiamente riconosciuto, in più occasioni, dal medesimo – che la causa di quanto occorso Controparte_1 il 13 settembre 2018 doveva rinvenirsi nella rottura della testata del veicolo, causata dal fatto che frammenti della cinghia dei servizi si erano inseriti nella cinghia di distribuzione.
In particolare, è stato versato in atti il preventivo redatto dalla Autostar
Flaminia S.p.A. - officina autorizzata Volvo, presso cui il veicolo veniva condotto dopo la “seconda riconsegna” da parte di – nel quale è dato Controparte_1 leggere quanto segue: “La vettura evidenzia la rottura delle sedi delle punterie idrauliche probabilmente causata dai frammenti della cinta servizi che
7 rompendosi si sono infilati nella distribuzione provocando un fuori fase del motore”.
Infine, è stato accertato – e, invero, ammesso anche da nel Controparte_1 corso dell'interrogatorio formale – che, allorquando si procede alla sostituzione della cinghia dei servizi, occorre verificare attentamente che non restino frammenti della stessa in quanto detti frammenti potrebbero inserirsi nella cinghia di distribuzione danneggiando il motore.
Accertato quanto sopra, va ora osservato in forza del disposto dell'art. 1218
c.c., era onere di nella qualità, dimostrare di aver eseguito le Controparte_1 proprie prestazioni con la perizia e la diligenza qualificata dovute e che, dunque, la rottura della testata del motore della Volvo CX 60 per le cause sopra indicate non era e non è a lui imputabile.
Senonché, l'odierno convenuto non ha offerto alcun elemento atto a superare la presunzione di colpa a suo carico.
D'altro canto, neppure può ritenersi che l'immissione, nel sistema di distribuzione del motore della Volvo, di frammenti della cinghia dei servizi fosse antecedente all'intervento di sostituzione della stessa da parte di
[...]
e che quest' non potesse avvedersi della relativa presenza. CP_1 CP_4
Invero, l'odierno convenuto non ha neppure specificamente allegato, a propria discolpa, circostanze di tal fatta ché, anzi, con la comparsa di costituzione e risposta ha dedotto che, prima di effettuare la sostituzione della cinghia dei servizi, aveva verificato, “anche con la strumentazione diagnostica elettronica, che non vi era alcuna problematica nel motore”.
Inoltre, depone in senso contrario alla preesistenza del fenomeno quanto riferito dal teste il quale, escusso all'udienza del 5 ottobre 2023, ha Testimone_2 confermato che, prima della sosta estiva di 10 giorni (dopo la quale veniva chiesto l'intervento di , l'autovettura Volvo CX 60 “si presentava Controparte_1 marciante ed efficiente, raggiungeva le velocita di crociera richieste dalla condizione stradale e procedeva regolarmente in assenza di rumori o anomalie”.
In conclusione, dunque, alla luce delle complessive emergenze in atti, può ritenersi accertato che la rottura della testata del motore della Volvo CX 60 di
8 proprietà della sia stata causata dall'imperizia e negligenza Parte_1 di e, segnatamente, dal fatto che lo , nel procedere alla Controparte_1 Pt_3 sostituzione della cinghia dei servizi, non abbia controllato che non rimanessero frammenti della stessa.
Passando, ora, alla quantificazione dei danni deve preliminarmente rilevarsi che la società attrice ha versato in atti il preventivo rilasciatole dalla Autostar
Flaminia S.p.A., officina autorizzata Volvo, dal quale risulta che la riparazione del veicolo di sua proprietà avrebbe richiesto un esborso di euro 7.732,46, passibile anche di incremento nel corso dei lavori;
ha, quindi, dedotto di non aver fatto eseguire gli interventi necessari per la riparazione della Volvo CX 60 dacché, tenuto conto del valore del predetto veicolo quale desumibile da sito specializzato
(valore inferiore ad euro 11.000,00), la cennata riparazione doveva ritenersi antieconomica.
Inoltre, il legale rappresentante della . interrogato Parte_1 liberamente all'udienza del 5 ottobre 2023, ha riferito che, avendo la necessità di disporre di un'autovettura da concedere in uso al proprio amministratore per lo svolgimento delle attività correlate alla carica rivestita nella società, aveva concluso un contratto di noleggio a lungo termine con la dando in permuta Pt_4 la Volvo danneggiata.
Posto quanto sopra è evidente che alla non possa Parte_1 riconoscersi, a titolo risarcitorio, l'importo di euro 7.732,46 di cui al suindicato preventivo, atteso che pacificamente la società attrice non ha sostenuto detto esborso.
Neppure può riconoscersi, alla odierna attrice, a titolo risarcitorio, la somma di euro 3.800,00, quale costo sostenuto per poter disporre di una vettura sostitutiva nel periodo compreso tra il 3 settembre 2018 ed il 19 novembre 2018, non risultando documentato alcun esborso per la causale indicata.
Ed invece, atteso che la rottura della testata del motore conseguente alla condotta imperita e negligente tenuta da ha reso di fatto Controparte_1 inutilizzabile – se non a petto di una riparazione eccessivamente costosa e sostanzialmente antieconomica – l'autoveicolo Volvo CX 60 di proprietà della
9 società attrice, ritiene questo Giudice che il dovuto a titolo risarcitorio possa quantificarsi in importo corrispondente al valore di mercato che il medesimo veicolo aveva prima di rimanere danneggiato (calcolato sulla scorta dei dati tratti da riviste specializzate), al netto, tuttavia, del valore del relitto che, come detto, risulta essere stato accettato dalla in permuta;
e tale ultimo valore va Pt_4 desunto tanto dallo stato in cui versava il veicolo di proprietà dell'attrice al momento del ritiro dall'Autofficina Sciommeri quanto dalle condizioni normalmente praticate dalle società di noleggio auto in caso di permuta dell'usato.
In conclusione, dunque, in qualità di titolare dell'omonima Controparte_1 impresa individuale, va condannato al pagamento, in favore della Parte_1
della somma di euro 7.000,00, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, IV
[...] co., c.c. e con decorrenza dalla data della domanda.
Ritiene, invece, questo Giudice che non possa darsi seguito alla domanda di garanzia proposta da nella qualità, nei confronti della Controparte_1
Controparte_2
Infatti – come puntualmente eccepito e documentato dalla Compagnia di assicurazioni chiamata in causa - la polizza n. 1/39265/99/131072623 non offre copertura per i danni ai beni in riparazione, cagionati dall'assicurato o dai suoi dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni di competenza.
Segnatamente, nel contratto sottoscritto dall'odierno convenuto con la risulta precisato che il rapporto era ed è regolato Controparte_2 dalle Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo edizione
01.03.2014 (che – giusta dichiarazione a firma di trasfusa nel Controparte_1 medesimo contratto – venivano consegnate ed esaminate dal predetto assicurato prima della sottoscrizione del documento contrattuale).
Ciò posto deve rilevarsi che nella Sezione B della Nota informativa, al par. 3
(recante la rubrica “Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni”), lettera f)
è dato leggere quanto segue: “RESPONSABILITA' CIVILE – la Società nei limiti del massimale indicato in scheda polizza si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni
10 involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto inerente allo svolgimento dell'Attività esercitata”.
La medesima clausola rinvia, poi, per le indicazioni di dettaglio, all'art. 7 delle
Condizioni di Assicurazione che, oltre a contenere l'indicazione e descrizione degli “eventi” e delle attività rientranti nella copertura per la responsabilità civile verso terzi, al punto successivo enuncia e specifica le ipotesi escluse dalla garanzia assicurativa.
Ebbene – per quanto di interesse nella fattispecie concreta – l'art. 7.2, al n. 14) prevede che l'assicurazione R.C.T. non comprende i danni “alle cose in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori”. L'esclusione in parola risulta, altresì, ribadita con clausola trasfusa nell'art.
7.4.6 delle medesime
Condizioni di assicurazione.
Pertanto, non può che rigettarsi la domanda di garanzia proposta da
[...]
nella qualità, nei confronti della CP_1 Controparte_2
Alla soccombenza consegue la condanna di in qualità di Controparte_1 titolare dell'omonima impresa individuale, alla rifusione, in favore della
[...]
e della delle spese del presente Parte_1 Controparte_2 giudizio, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali espletate e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come modificati con D.M. n. 147/2022.
Gli importi liquidati a titolo di spese processuali dovute in rifusione alla società attrice vanno, poi, distratti in favore dell'Avv. Roberto Maiorana, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa IA
RE, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 43139/2020
R.G., così provvede:
11 - In parziale accoglimento della domanda di parte attrice condanna
[...]
in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, al CP_1 pagamento, in favore della della somma di euro Parte_1
7.000,00, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, IV co., c.c. e con decorrenza dalla data della domanda.
- Rigetta la domanda di garanzia proposta da in qualità Controparte_1 di titolare dell'omonima impresa individuale, nei confronti della
[...]
Controparte_2
- Condanna in qualità di titolare dell'omonima impresa Controparte_1 individuale, alla rifusione, in favore della società attrice, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 5.341,00 – di cui euro
264,00 per spese vive documentate ed euro 5.077,00 per compensi professionali – oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.
- Dispone che gli importi liquidati a titolo di spese processuali dovute in rifusione alla parte attrice vengano distratti in favore dell'Avv. Roberto
Maiorana, dichiaratosi antistatario.
- Condanna, infine, in qualità di titolare dell'omonima Controparte_1 impresa individuale, alla rifusione, in favore della Controparte_2
delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro
[...]
3.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Roma, il 9 ottobre 2025.
Il Giudice
IA RE
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