CASS
Sentenza 7 aprile 2021
Sentenza 7 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/2021, n. 13045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13045 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI LV, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/11/2020 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, GIOVANNI DI LEO, tempestivamente inviata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, con la quale si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 13045 Anno 2021 Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 17/02/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9/11/2020 il Tribunale del riesame di Napoli — adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. — ha confermato l'ordinanza del GIP in sede del 9/10/2020 di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di LV RP, indagato per i reati di porto e detenzione di armi, con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, accertati in Napoli il 3/4/2018. 1.1. La piattaforma indiziaria è stata indicata nelle propalazioni del colla- boratore di giustizia LU LI, acquisite nell'interrogatorio del 22/1/2019, e principalmente nel riconoscimento effettuato da ET SI, gestore di una sala-scommesse nel comune di Miano, il quale era stato minacciato a mano armata proprio da "Chicchi/otto" (agnome dello RP). 1.2. Le esigenze cautelari, unico punto devoluto all'attenzione del Tribunale del riesame, sono state individuate nel pericolo di recidivazione, desunto dalla gravità del fatto, indicativo della propensione dell'indagato e del suo gruppo alla risoluzione dei conflitti mediante l'uso delle armi e della violenza, il che fonda un giudizio di pericolosità dello RP tale da essere contenuto soltanto dalla misura carceraria, necessaria a recidere il legame con il contesto criminale ambientale. Si è infatti evidenziato che l'indagato è attualmente detenuto per il reato ex art. 416 bis cod. pen. in posizione di vertice, nonché per i reati di detenzione e porto di numerose armi, anche da guerra, per estorsioni aggravate, consumate e tentate, e per incendio doloso, delitti per i quali è intervenuto decreto di giudizio immediato. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, avv. Saverio Campana, indicando a motivi di impugnazione la violazione di legge, anche processuale, ed il vizio di motivazione, con riguardo all'art. 125 cod. proc. pen. La censura attiene alla rilevata mancanza della motivazione sul punto dell'assenza di esigenze cautelari, poiché RP era già ristretto in custodia cautelare per il procedimento n. 5797/2018 RGn.r., in fase di giudizio abbreviato. Tale situazione era stata dedotta e documentata dalla difesa, ma l'ordinanza impugnata non l'ha considerata in termini di eliminazione della concretezza delle esigenze cautelari, ma in senso opposto. 3. Il Procuratore generale, dott. Giovanni Di Leo, ha presentato requisitoria scritta in cui ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 1.1. Secondo il ricorrente, dovrebbe ritenersi che la contestuale esistenza di altro titolo cautelare, per altri delitti, determini l'elisione delle esigenze caute- lari in relazione al presente procedimento, le quali dunque non si potrebbero definire concrete. Ma tale impostazione è infondata, essendosi sempre riconosciuto che lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa (Sez. 1, n. 48881 del 2/10/2013, Barranca, Rv. 258066), anche successivamente alla novella di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 che espressamente richiede il requisito dell'attualità del pericolo (Sez. 5, n. 28750 del 10/04/2017, Perskura, Rv. 270535). Infatti, nessuna preesistente restrizione cautelare può dirsi stabile tanto da escludere una restituzione in libertà per vicende attinenti al procedimento cui inerisce;
finanche l'esecuzione in corso per una condanna definitiva per delitto ostativo cosiddetto di prima fascia non è stata ritenuta assorbente del giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari, in quanto nel vigente ordinamento penitenziario non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi alla possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione di libertà (Sez. 1, n. 3762 del 04/10/2019, dep. 2020, Bastone, Rv. 278498). Non vi è dunque alcun ostacolo concettuale, sotto il profilo dell'attualità e concretezza, che escluda una condizione di coesistenza di titoli cautelari. 1.2. Nel caso specifico, si lamenta che il Tribunale del riesame abbia per l'appunto ricavato (anche) da tali pendenze il giudizio di pericolosità sociale dell'indagato: ebbene, in ciò non si annida alcuna violazione di legge o illogicità argomentativa, avendo il collegio aggiunto alle ragioni di individuata pericolosità sociale derivante dai titoli cautelari in esame, anche quelle emergenti dal decreto di giudizio immediato per il delitto di associazione mafiosa in posizione di vertice e per altri gravi reati, così da acuire la valutazione negativa della personalità dell'indagato. In tale prospettiva, si rileva che vi è stata considerazione per l'argomento difensivo diretto a valorizzare la preesistenza di vincoli cautelari - non potendosi però pretendere che essi fossero considerati assorbenti rispetto al complessivo quadro cautelare, per quanto sopra illustrato - così colmandosi il denunciato vuoto motivazionale, in realtà soltanto apparente. 3 Trasmessa copia ex art. 23 n, 1 ter L. 8-8-95 n. 332 Roma lì gi7 APRI 2021 2. In conclusione, il ricorso deve trsserd respi o, aa ciò UR la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il giorno 17 febbraio 2021
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, GIOVANNI DI LEO, tempestivamente inviata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, con la quale si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 13045 Anno 2021 Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 17/02/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9/11/2020 il Tribunale del riesame di Napoli — adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. — ha confermato l'ordinanza del GIP in sede del 9/10/2020 di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di LV RP, indagato per i reati di porto e detenzione di armi, con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, accertati in Napoli il 3/4/2018. 1.1. La piattaforma indiziaria è stata indicata nelle propalazioni del colla- boratore di giustizia LU LI, acquisite nell'interrogatorio del 22/1/2019, e principalmente nel riconoscimento effettuato da ET SI, gestore di una sala-scommesse nel comune di Miano, il quale era stato minacciato a mano armata proprio da "Chicchi/otto" (agnome dello RP). 1.2. Le esigenze cautelari, unico punto devoluto all'attenzione del Tribunale del riesame, sono state individuate nel pericolo di recidivazione, desunto dalla gravità del fatto, indicativo della propensione dell'indagato e del suo gruppo alla risoluzione dei conflitti mediante l'uso delle armi e della violenza, il che fonda un giudizio di pericolosità dello RP tale da essere contenuto soltanto dalla misura carceraria, necessaria a recidere il legame con il contesto criminale ambientale. Si è infatti evidenziato che l'indagato è attualmente detenuto per il reato ex art. 416 bis cod. pen. in posizione di vertice, nonché per i reati di detenzione e porto di numerose armi, anche da guerra, per estorsioni aggravate, consumate e tentate, e per incendio doloso, delitti per i quali è intervenuto decreto di giudizio immediato. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, avv. Saverio Campana, indicando a motivi di impugnazione la violazione di legge, anche processuale, ed il vizio di motivazione, con riguardo all'art. 125 cod. proc. pen. La censura attiene alla rilevata mancanza della motivazione sul punto dell'assenza di esigenze cautelari, poiché RP era già ristretto in custodia cautelare per il procedimento n. 5797/2018 RGn.r., in fase di giudizio abbreviato. Tale situazione era stata dedotta e documentata dalla difesa, ma l'ordinanza impugnata non l'ha considerata in termini di eliminazione della concretezza delle esigenze cautelari, ma in senso opposto. 3. Il Procuratore generale, dott. Giovanni Di Leo, ha presentato requisitoria scritta in cui ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 1.1. Secondo il ricorrente, dovrebbe ritenersi che la contestuale esistenza di altro titolo cautelare, per altri delitti, determini l'elisione delle esigenze caute- lari in relazione al presente procedimento, le quali dunque non si potrebbero definire concrete. Ma tale impostazione è infondata, essendosi sempre riconosciuto che lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa (Sez. 1, n. 48881 del 2/10/2013, Barranca, Rv. 258066), anche successivamente alla novella di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 che espressamente richiede il requisito dell'attualità del pericolo (Sez. 5, n. 28750 del 10/04/2017, Perskura, Rv. 270535). Infatti, nessuna preesistente restrizione cautelare può dirsi stabile tanto da escludere una restituzione in libertà per vicende attinenti al procedimento cui inerisce;
finanche l'esecuzione in corso per una condanna definitiva per delitto ostativo cosiddetto di prima fascia non è stata ritenuta assorbente del giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari, in quanto nel vigente ordinamento penitenziario non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi alla possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione di libertà (Sez. 1, n. 3762 del 04/10/2019, dep. 2020, Bastone, Rv. 278498). Non vi è dunque alcun ostacolo concettuale, sotto il profilo dell'attualità e concretezza, che escluda una condizione di coesistenza di titoli cautelari. 1.2. Nel caso specifico, si lamenta che il Tribunale del riesame abbia per l'appunto ricavato (anche) da tali pendenze il giudizio di pericolosità sociale dell'indagato: ebbene, in ciò non si annida alcuna violazione di legge o illogicità argomentativa, avendo il collegio aggiunto alle ragioni di individuata pericolosità sociale derivante dai titoli cautelari in esame, anche quelle emergenti dal decreto di giudizio immediato per il delitto di associazione mafiosa in posizione di vertice e per altri gravi reati, così da acuire la valutazione negativa della personalità dell'indagato. In tale prospettiva, si rileva che vi è stata considerazione per l'argomento difensivo diretto a valorizzare la preesistenza di vincoli cautelari - non potendosi però pretendere che essi fossero considerati assorbenti rispetto al complessivo quadro cautelare, per quanto sopra illustrato - così colmandosi il denunciato vuoto motivazionale, in realtà soltanto apparente. 3 Trasmessa copia ex art. 23 n, 1 ter L. 8-8-95 n. 332 Roma lì gi7 APRI 2021 2. In conclusione, il ricorso deve trsserd respi o, aa ciò UR la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il giorno 17 febbraio 2021