TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 19/12/2025, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 626/2022
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino riunito, in camera di consiglio, nelle persone dei signori:
-dott. ………………………………………………...………………… Presidente Parte_1
-dott. ED AM …..……………………………………………………………………Giudice relatore
-dott.ssa LL ZE ………………………………………………….………………..Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 626/2022 promosso da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso De Parte_2 C.F._1
Dominicis presso il cui studio domicilia in Roma Via Giuseppe Avezzana n.31…………...…....Attore
contro c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Angeloni CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliati in Gaeta, Via Indipendenza n.468 c/o avv. Alessio A. Fantasia..... Convenuto
e c.f. .Convenuta Contumace CP_2 CodiceFiscale_3
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati all'udienza virtuale del 15 ottobre 2025,
che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 11 Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'attore ha esposto di essere l'unico legittimario, perché
unico figlio superstite di , nata in [...] il [...] e ivi deceduta il 25 novembre Persona_1
2019. Il ha riferito che la madre ha disposto dei propri beni mediante testamento pubblico Pt_2
ricevuto dal notaio di Formia il 10 novembre 2014, successivamente pubblicato con Persona_2
verbale del 16 aprile 2020 e che con tale atto la disponente ha revocato ogni precedente volontà e ha distribuito l'intero suo patrimonio. Nello specifico l'attore ha dichiarato che la genitrice ha attribuito a lui l'usufrutto generale vita natural durante sul complesso immobiliare destinato ad attività alberghiera in Via Chiaia di Luna, con alcune esclusioni, motivando tale scelta con precedenti attribuzioni patrimoniali in suo favore, mentre, ha istituito erede universale il nipote , al quale ha CP_1
attribuito la nuda proprietà dell'albergo e la piena proprietà di ulteriori immobili, del denaro e dei titoli.
Il ha pure aggiunto che la genitrice ha destinato a lui figlio e alla nipote la Pt_2 CP_2
comproprietà, in parti uguali, dei restanti immobili non ricompresi nelle attribuzioni a CP_1
ha poi riferito di aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario. Egli ha poi Parte_2
riferito che alla data di apertura della successione, nel patrimonio ereditario sono confluiti numerosi immobili siti nei Comuni di Ponza e Formia, unitamente a depositi bancari e postali, altri beni mobili privi di rilevante valore economico e arredi di modesto valore, complessivamente stimati in €250,00 e un saldo delle giacenze liquide accertate ha raggiunto circa € 22.500 Il compendio immobiliare,
secondo la perizia del geometra del 10 gennaio 2021, è stato valutato in € 2.749.551,00 Persona_3
pertanto, sommando tali valori, il relictum ha raggiunto € 2.759.898, 00. A questo importo l'attore ha aggiunto il valore, alla data dell'apertura della successione, delle liberalità dirette e indirette effettuate in vita dalla de cuius in favore del nipote riferendo che la genitrice, in favore del CP_1
predetto NL ha sostenuto il costo integrale dell'acquisto di tre camere in Ponza nel 1991, di un appartamento in Formia nel 1998, di un box auto nel 2000, e ha donato l'azienda di esercizio dell'albergo in Ponza nel 2002, oltre ad avergli erogato ulteriori € 50.000 per i lavori di ristrutturazione della sua abitazione in Ponza. In suo favore l'attore, invece, ha dedotto che la madre ha pagina 2 di 11 contribuito con € 100.000 all'acquisto di un appartamento in Roma, in comproprietà con la moglie, e ha finanziato l'acquisto di una grotta in Palmarola, valutata in € 25.000,00. Il ha, inoltre, Pt_2
precisato che, contrariamente a quanto indicato nel testamento, non corrisponde al vero che la de cuius gli abbia acquistato un'abitazione a Roma, né che egli abbia ricevuto reiterate somme di denaro.
L'attore ha, quindi, dedotto che la ricostruzione della massa ereditaria, comprensiva del relictum e del
donatum, ha raggiunto €3.459.647, con una quota di riserva, spettante a lui, unico figlio, pari a
€1.729.824. Il valore dell'usufrutto attribuito all'attore, stimato in € 935.000 (pari alla metà del valore della piena proprietà dell'albergo in ragione dell'età), unitamente al valore del 50% dei residui beni immobili non attribuiti al nipote (€ 14.776) e alle donazioni soggette a collazione (€125.000), è
risultato ampiamente inferiore alla quota di riserva, raggiungendo solo €1.074.776. Sul fondamento di tali presupposti ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ … “Piaccia Parte_2
all'Ill.mo Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza: a) dichiarare aperta la successione di
[...]
nata a [...] il [...]; b) dichiarare che la successione è regolata dal testamento Per_1
pubblico raccolto dal not. di Formia il 10 novembre 2014 repertorio degli atti di Persona_2
ultima volontà n.41 e pubblicato con verbale di registrazione del 16 aprile 2020 rep.8885 racc.5263
registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Latina al n.5334, in concorso con quella necessaria in
favore del legittimario e che le disposizioni contenute in detto testamento Parte_2
sono lesive della quota riservata ex lege al figlio;
c) accertare e dichiarare Parte_2
che l'erede ha ricevuto in vita le donazioni dirette ed indirette meglio indicate in CP_1
citazione; ricostruire conseguentemente la massa ereditaria valutando, con riferimento al momento
dell'apertura della successione, il valore di tutti i beni mobili ed immobili presenti nell'asse e rinnendo
fittiziamente, ai sensi dell'art.556 c.c., le donazioni dirette ed indirette effettuate in vita dalla de cuius,
al fine di calcolare la quota di legittima spettante per legge all'attore; d) dichiarare conseguentemente
l'inefficacia nei confronti di delle disposizioni testamentarie lesive delle Parte_2
quota di legittima riservatagli per legge sull'eredità della madre;
per l'effetto Persona_1
pagina 3 di 11 e) accertare quindi - previa individuazione del valore della porzione disponibile al momento
dell'apertura della successione e del valore della quota indisponibile-, la quota di supplemento di
partecipazione del legittimario alla proprietà dei beni ereditari;
f) disporre conseguentemente la
reintegra del Signor nella quota di legittima mediante la proporzionale Parte_2
riduzione delle disposizioni testamentarie per la parte eccedente la quota di cui la de cuius poteva
disporre nei modi e termini di cui agli artt. 558 e seguenti c.c.; g) procedere infine alla divisione
giudiziale di tutti i beni mobili ed immobili presenti nell'asse ereditario della defunta al Persona_1
momento dell'apertura della successione, previa determinazione della loro consistenza attuale,
attribuendo a ciascuno dei coeredi la parte corrispondente alla propria quota ideale;
h) ordinare
altresì che gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione siano liberi da ogni peso ed ipoteca ai
sensi e per gli effetti dell'art.561 c.c.; i) condannare infine i convenuti a corrispondere i frutti ex
art.561 c.c. sui beni immobili restituiti fatti pari in via equitativa all'interesse moratorio previsto
dall'art.1284 quarto comma c.c., per come introdotto dal D.L. 132/2014 sul valore degli immobili
oggetto di restituzione per non aver potuto l'attore disporre delle relative rendite, a far data dal giorno
del deposito della domanda di media conciliazione e sino al di dell'effettiva restituzione od a quella
diversa misura che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto con ordine al competente Conservatore di
trascrivere l'emananda sentenza nei Registri Immobiliari e con le conseguenziali pronunce di
accertamento e di condanna. Vinte le spese, competenze ed onorari di giudizio e con diritto al
rimborso di quelle stragiudiziali sostenute per il tentativo di media-conciliazione”.
Si è costituito germano di (entrambi figli di e nipoti CP_1 CP_2 Parte_2
della che ha preliminarmente dedotto la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 163, Per_1
comma 3, n. 4 c.p.c., poiché nelle conclusioni manca l'indicazione del petitum immediato e, quindi, del provvedimento che si intende ottenere dal Giudice. Il convenuto al riguardo ha lamentato che l'atto introduttivo, non chiarisce quale sarebbe la misura della dedotta lesione di legittima, né individua i beni che si vorrebbero sottoporre a riduzione, né, ancora, quelli che dovrebbero costituire la massa pagina 4 di 11 ereditaria da dividere pro-quota, circostanze essenziali anche ai fini della trascrizione dell'eventuale decisione. Nel merito, il convenuto ha eccepito l 'inammissibilità e la genericità delle domande di riduzione e divisione, perché prive di un adeguato apparato assertivo e probatorio. Ha contestato,
inoltre, la titolarità del rapporto giuridico dedotto da , così come l'effettiva Parte_2
esistenza e la quantificazione della pretesa lesione di legittima, poiché l'attore ha formulato richieste che, da un lato, mirano a ottenere la dichiarazione di inefficacia delle disposizioni ritenute lesive e la conseguente ricostituzione della comunione ereditaria e, dall'altro, pretendono contemporaneamente sia la restituzione per equivalente della quota di reintegrazione sia la restituzione in natura degli immobili attribuiti per testamento, liberi da pesi e ipoteche. Infine, ha contestato la CP_1
ricostruzione operata da controparte circa gli atti dispositivi compiuti da così come la Persona_1
consistenza e il valore dei beni ereditari indicati in citazione, deducendo che, diversamente da quanto sostenuto da le liberalità compiute dalla de cuius non eccedono la disponibile, Parte_2
poiché la stessa ha acquistato, in vita, a favore del figlio un immobile di pregio in Roma e Pt_2
gli ha elargito più volte somme di denaro di rilevante entità, come risulta dal testamento pubblico del
10 novembre 2014. In ogni caso, il convenuto ha esposto che non si può prescindere dalla volontà
testamentaria della de cuius, espressa nel testamento del 10 novembre 2014, che dispone a favore del figlio e dei nipoti e , imponendo un criterio di ricostruzione della successione CP_1 CP_2
che non può essere eluso. Infine, e solo in via subordinata, ha rilevato che l'eventuale pretesa dell'attore ai frutti dei beni immobili oggetto di restituzione, qualora ritenuta fondata, potrebbe comunque sussistere esclusivamente in proporzione alla quota di supplemento che dovesse essere eventualmente riconosciuta. Sul fondamento di tali presupposti il convenuto ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ …Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice, contrariis rejectis, - preliminarmente, in rito, -
dichiarare la nullità dell'atto di citazione, ex art. 163, 3 co, n.4, cpc, per mancanza, nelle conclusioni,
del petitum immediato;
- dichiarare inammissibili le domande di condanna, simultaneamente
promosse, alla restituzione per equivalente e per natura dei beni oggetto di riduzione;
- dichiarare le pagina 5 di 11 domande avanzate, da parte attrice, generiche e comunque infondate, per difetto di allegazione, quanto
di prove. Vittoria di spese, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
è rimasta contumace. CP_2
Instauratosi il giudizio il Giudice ha concesso i termini per il deposito delle memorie 183 cpc.
All'udienza virtuale del 15 ottobre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice le domande di parte attrice meritano il rigetto.
Preliminarmente non è fondata l'eccezione del convenuto sulla nullità dell'atto di citazione per la violazione del disposto dell'art. 163 4 comma cpc: nel caso in esame, i fatti e le ragioni giuridiche a fondamento e della domanda risultano chiari fin dall'inizio, la pretesa avanzata è formulata in modo sufficientemente preciso sia sotto il profilo dell'oggetto richiesto sia sotto quello del suo fondamento, e ciò ha consentito alla parte convenuta di predisporre sùbito una difesa completa.
Nel merito, occorre precisare che l'azione di riduzione tende alla ricostituzione della massa ereditaria
(riunione fittizia) e alla determinazione della quota disponibile e di riserva, e perciò abbisogna non solo di specifica allegazione, ma anche di specifico supporto probatorio circa la consistenza del patrimonio del de cuius. Il legittimario pretermesso, o leso nella legittima ,ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibilità e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius (Cass 14473/ 2011). , quindi, era tenuto ad allegare, in Controparte_3
maniera analitica, la consistenza della massa ereditaria, con particolare riferimento all'inesistenza nel patrimonio della de cuius di altri beni oltre quelli che formavano oggetto dell'azione di riduzione,
giacché in conformità del principio di cui all'art. 2697 c.c. anche i fatti negativi quando costituiscono il fondamento del diritto che si vuol far valere in giudizio debbono essere provati dall'attore come i fatti positivi (Cass., n. 11432/92). Tale prova non è stata fornita da parte attrice e la sua osservazione, circa il fatto che il convenuto ha taciuto sulle ulteriori liberalità poste in essere dalla defunta non hanno pagina 6 di 11 pregio, poiché l'attore doveva tempestivamente produrre documentazione da cui desumere quali beni rientrassero nel compendio ereditario, tanto più che egli non ha dedotto di essere stato totalmente pretermesso. Nello specifico, in merito a tale ultimo profilo, le deduzioni dell'attore risultano imprecise nella misura in cui, da un lato, riferisce genericamente sulla presenza di altri beni rientranti nella massa ereditaria e, dall'altro lato, nelle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, l'attore fa espresso riferimento alla necessità di procedere alla formazione della massa, comprendendo nella stessa anche le donazioni, le rendite e i frutti, facendo intendere che i beni oggetto delle stessi si aggiungano ad altri facenti parte della massa da dividere chiedendo espressamente procedersi alla divisione dei beni dopo la ricostruzione della massa. I profili sopra richiamati, in ogni caso, oltre ad essere carenti in termini di allegazione, risultano altresì non supportati da adeguata prova. Dalla disamina degli atti emerge che non sono stati prodotti documenti idonei a provare, in maniera adeguata e sufficiente, la proprietà dei beni immobili richiamati nell'atto introduttivo in capo alla de cuius al momento della morte:. L'attore doveva produrre, ai fini della prova dei diritti allegati, una relazione notarile contenente l'indicazione delle trascrizioni a favore e contro sui beni oggetto della chiesta divisione,
poiché solamente attraverso tale documentazione, complessivamente e comparativamente valutata, è
possibile verificare se un determinato bene sia ancora di proprietà del de cuius (o se sia a questi mai appartenuto) e dunque delle parti al momento dell'apertura della successione: nel caso in esame la documentazione richiamata non è stata depositata. Tale lacuna probatoria non può essere colmata sul fondamento degli altri documenti agli atti: non può essere colmata dal testamento, poiché in esso si è
rinvenuto un elenco solo di alcuni beni immobili e non sono contemplati i beni mobili, così come indicati da parte attrice;
non è stata colmata dalla consulenza tecnica di parte a firma del geometra
, essa non può essere ritenuta soddisfacente poiché fondata sulle sole risultanze Persona_3
catastali, aventi valore meramente presuntivo in quanto aggiornabili anche solo su istanza di parte
(Cass. n. 5257/2011) fra l'altro, particolare non irrilevante nella fattispecie, dalla stessa perizia di parte attrice emergono difformità urbanistiche e catastali, come dichiarato dalla consulente (pagg. 5, 7, 9, pagina 7 di 11 20). Allo stesso modo i titoli di acquisto non sono da soli idonei a formare la prova dell'appartenenza di quei beni alla de cuius, e le cui disposizioni avrebbero assunto rilievo nella fase successiva di attribuzione e distribuzione dei beni secondo il riparto ivi indicato. A ciò si aggiunge che soprattutto la richiesta azione di divisione imponeva il rituale deposito della relazione notarile attestante le trascrizioni a favore e contro relative agli immobili oggetto della richiesta di divisione, a partire dal ventennio precedente la data dell'acquisto fino a quella della notificazione dell'atto di citazione. Infatti,
solo attraverso tale documentazione è possibile accertare se i beni in questione erano ancora nella titolarità del de cuius al momento dell'introduzione del giudizio di scioglimento della comunione. Al
riguardo giova premettere che la documentazione necessaria all' esatta individuazione della proprietà
del bene ed all'accertamento della eventuale esistenza di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli,
anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1113 c.c., acquista particolare rilevanza, altresì, per l'individuazione delle modalità esecutive della divisione e, segnatamente, per l'accertamento sulla eventuale commerciabilità dei beni. Inoltre, la rituale produzione, nei termini perentori di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. dei certificati storici catastali e, soprattutto, della relazione notarile sostitutiva, è
indispensabile per verificare la sussistenza delle condizioni dell'azione di divisione, nonché l'esistenza o meno di altri eventuali litisconsorti necessari ex artt. 1113 c.c. e 784 c.p.c. In tal senso si pone la consolidata giurisprudenza di merito secondo la quale la documentazione che deve necessariamente depositarsi al fine di consentire la verifica della qualità di comunista in capo a chi formula la domanda nonché dell'integrità del contraddittorio con riguardo a tutti i possibili litisconsorti necessari. La
documentazione richiesta è la medesima che occorre al creditore procedente (oltre al titolo esecutivo)
per sottoporre ad esecuzione forzata immobiliare i beni del debitore alla stregua di quanto previsto dall'art. 567 c.p.c., ossia l'estratto del catasto, nonché un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari;
documentazione, quella indicata, per l'appunto necessaria a verificare che le parti stiano dividendo beni effettivamente ed oggettivamente propri (e non semplicemente beni tra le parti incontestatamente propri) e che non vi siano altri soggetti titolari della pagina 8 di 11 qualità di litisconsorti necessari (cfr. App. Roma, 1.6.2011, n. 2480 nonché Trib. Roma 14121/2008,
14618/2008, 16584/2008, 19371/2008, 2075/2009, 2746/2009, 11745/2009, 12063/2009, 14022/2009,
15743/2009, 24123/2009, 25823/2009, 2924/2010, 5387/2010, 12065/2010, 2399/2011; Trib. Cassino,
sentenza n. 75/2021; Trib. Cassino, sentenza 1351/2022; Trib. Cassino, sentenza n. 1092/2023). Né la questione può essere risolta con il richiamo al principio di non contestazione perché si tratta di due aspetti distinti. Un conto è la possibile “relevatio ab onere probandi” relativamente ai fatti - ossia agli accadimenti empirici enunciati in domanda - di cui possa beneficiare una parte per la non (specifica)
contestazione dell'altra, e purché quei fatti ricadano nella sfera di conoscenza di quest'ultima; un altro è
la necessità di verificare d'ufficio se, al di là dell'attenuazione dell'onere probatorio relativamente ai fatti sussumibili nella fattispecie, sia vero che il processo si stia svolgendo tra le giuste parti;
ciò che coinvolge necessariamente valutazioni su elementi giuridici non coperti dal principio di non contestazione, che opera sul piano degli enunciati di fatto. Sotto altro profilo, si deve sottolineare che il giudizio di divisione ha un duplice oggetto: l'accertamento del diritto di ciascun condividente allo scioglimento della comunione e l'attuazione di quel diritto attraverso la determinazione delle concrete modalità della stessa. La duplicità dell'oggetto non esclude tuttavia l'unitarietà del giudizio, stante la strumentalità della fase volta ad accertare l' “an dividendum sit” rispetto a quella finalizzata alla determinazione del “quomodo dividendum sit” (Cass., 8.11.1983, n. 6591). La natura parzialmente esecutiva della seconda fase del giudizio divisorio, che, come noto, può concludersi con la vendita all'incanto dei beni (art. 720, ult. parte, c.c.), ne giustifica la sottoposizione alla disciplina di cui all'art. 567 c.p.c. (Cass. sez. un., 22.2.2007, n. 4109). Non poteva accogliersi la riserva di deposito del predetto documento formulata da parte attrice solo nelle memorie 183 comma 2 cpc: la produzione della predetta documentazione deve avvenire necessariamente entro i termini perentori previsti dall'art. 183 cpc con la conseguenza che una volta spirati e, quindi, venutasi a determinare la preclusione processuale di cui alla citata norma - che non a caso qualifica tali termini come perentori - non è più
ammessa alcuna produzione documentale. Le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie pagina 9 di 11 nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio (Cass., n. 16800/2018, n. 25158/2020). La questione sollevata da all'udienza CP_1
del 15 giugno del 2023 non può qualificarsi tardiva, come ha riferito l'attore: era, invece, onere di quest'ultimo provvedere alla tempestiva produzione del citato documento. Infine, dalla perizia della stessa parte attrice in esame è anche emerso che alcuni beni non sono conformi alla normativa edilizia-
urbanistica e che per alcuni di essi non si è ancora perfezionata la pratica di sanatoria: al riguardo gli atti di scioglimento della comunione (sia ordinaria che ereditaria) sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967 ( Cass. SS.UU. n. 25021/2019). Anche in questo caso,
l'attore, venendo in rilievo una condizione dell'azione, era tenuto a fornire la documentazione prevista e a dimostrare la sussistenza della detta condizione a prescindere da qualsiasi avvertimento o sollecitazione del giudicante. Tali adempimenti sono mancati
Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in conformità ai parametri fra i minimi e i medi (per la non particolare complessità della causa) della tabella n. 2 del D.M. 55/2014, aggiornati al D.M.
147/2022, con riferimento al valore dichiarato di € 500.000,00 da accordare solo a;
CP_1
per quanto riguarda devono compensarsi perché quest'ultima è rimasta contumace. CP_2
P.Q.M.
-definitivamente pronunciando;
RIGETTA
le domande proposte da Parte_2
pagina 10 di 11 Condanna al pagamento delle spese di questo giudizio in favore di Parte_2 CP_1
che si liquidano in € complessivi 15.000,00 per compensi professionali oltre rimborso
[...]
forfettario (15%) IVA e CPA come per legge da attribuire al difensore antistatario. Compensa nel resto.
Cassino, così deciso nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025
Il Presidente
Dott. Parte_1
Il Giudice estensore
Dott. ED AM
pagina 11 di 11
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino riunito, in camera di consiglio, nelle persone dei signori:
-dott. ………………………………………………...………………… Presidente Parte_1
-dott. ED AM …..……………………………………………………………………Giudice relatore
-dott.ssa LL ZE ………………………………………………….………………..Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 626/2022 promosso da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso De Parte_2 C.F._1
Dominicis presso il cui studio domicilia in Roma Via Giuseppe Avezzana n.31…………...…....Attore
contro c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Angeloni CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliati in Gaeta, Via Indipendenza n.468 c/o avv. Alessio A. Fantasia..... Convenuto
e c.f. .Convenuta Contumace CP_2 CodiceFiscale_3
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati all'udienza virtuale del 15 ottobre 2025,
che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 11 Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'attore ha esposto di essere l'unico legittimario, perché
unico figlio superstite di , nata in [...] il [...] e ivi deceduta il 25 novembre Persona_1
2019. Il ha riferito che la madre ha disposto dei propri beni mediante testamento pubblico Pt_2
ricevuto dal notaio di Formia il 10 novembre 2014, successivamente pubblicato con Persona_2
verbale del 16 aprile 2020 e che con tale atto la disponente ha revocato ogni precedente volontà e ha distribuito l'intero suo patrimonio. Nello specifico l'attore ha dichiarato che la genitrice ha attribuito a lui l'usufrutto generale vita natural durante sul complesso immobiliare destinato ad attività alberghiera in Via Chiaia di Luna, con alcune esclusioni, motivando tale scelta con precedenti attribuzioni patrimoniali in suo favore, mentre, ha istituito erede universale il nipote , al quale ha CP_1
attribuito la nuda proprietà dell'albergo e la piena proprietà di ulteriori immobili, del denaro e dei titoli.
Il ha pure aggiunto che la genitrice ha destinato a lui figlio e alla nipote la Pt_2 CP_2
comproprietà, in parti uguali, dei restanti immobili non ricompresi nelle attribuzioni a CP_1
ha poi riferito di aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario. Egli ha poi Parte_2
riferito che alla data di apertura della successione, nel patrimonio ereditario sono confluiti numerosi immobili siti nei Comuni di Ponza e Formia, unitamente a depositi bancari e postali, altri beni mobili privi di rilevante valore economico e arredi di modesto valore, complessivamente stimati in €250,00 e un saldo delle giacenze liquide accertate ha raggiunto circa € 22.500 Il compendio immobiliare,
secondo la perizia del geometra del 10 gennaio 2021, è stato valutato in € 2.749.551,00 Persona_3
pertanto, sommando tali valori, il relictum ha raggiunto € 2.759.898, 00. A questo importo l'attore ha aggiunto il valore, alla data dell'apertura della successione, delle liberalità dirette e indirette effettuate in vita dalla de cuius in favore del nipote riferendo che la genitrice, in favore del CP_1
predetto NL ha sostenuto il costo integrale dell'acquisto di tre camere in Ponza nel 1991, di un appartamento in Formia nel 1998, di un box auto nel 2000, e ha donato l'azienda di esercizio dell'albergo in Ponza nel 2002, oltre ad avergli erogato ulteriori € 50.000 per i lavori di ristrutturazione della sua abitazione in Ponza. In suo favore l'attore, invece, ha dedotto che la madre ha pagina 2 di 11 contribuito con € 100.000 all'acquisto di un appartamento in Roma, in comproprietà con la moglie, e ha finanziato l'acquisto di una grotta in Palmarola, valutata in € 25.000,00. Il ha, inoltre, Pt_2
precisato che, contrariamente a quanto indicato nel testamento, non corrisponde al vero che la de cuius gli abbia acquistato un'abitazione a Roma, né che egli abbia ricevuto reiterate somme di denaro.
L'attore ha, quindi, dedotto che la ricostruzione della massa ereditaria, comprensiva del relictum e del
donatum, ha raggiunto €3.459.647, con una quota di riserva, spettante a lui, unico figlio, pari a
€1.729.824. Il valore dell'usufrutto attribuito all'attore, stimato in € 935.000 (pari alla metà del valore della piena proprietà dell'albergo in ragione dell'età), unitamente al valore del 50% dei residui beni immobili non attribuiti al nipote (€ 14.776) e alle donazioni soggette a collazione (€125.000), è
risultato ampiamente inferiore alla quota di riserva, raggiungendo solo €1.074.776. Sul fondamento di tali presupposti ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ … “Piaccia Parte_2
all'Ill.mo Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza: a) dichiarare aperta la successione di
[...]
nata a [...] il [...]; b) dichiarare che la successione è regolata dal testamento Per_1
pubblico raccolto dal not. di Formia il 10 novembre 2014 repertorio degli atti di Persona_2
ultima volontà n.41 e pubblicato con verbale di registrazione del 16 aprile 2020 rep.8885 racc.5263
registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Latina al n.5334, in concorso con quella necessaria in
favore del legittimario e che le disposizioni contenute in detto testamento Parte_2
sono lesive della quota riservata ex lege al figlio;
c) accertare e dichiarare Parte_2
che l'erede ha ricevuto in vita le donazioni dirette ed indirette meglio indicate in CP_1
citazione; ricostruire conseguentemente la massa ereditaria valutando, con riferimento al momento
dell'apertura della successione, il valore di tutti i beni mobili ed immobili presenti nell'asse e rinnendo
fittiziamente, ai sensi dell'art.556 c.c., le donazioni dirette ed indirette effettuate in vita dalla de cuius,
al fine di calcolare la quota di legittima spettante per legge all'attore; d) dichiarare conseguentemente
l'inefficacia nei confronti di delle disposizioni testamentarie lesive delle Parte_2
quota di legittima riservatagli per legge sull'eredità della madre;
per l'effetto Persona_1
pagina 3 di 11 e) accertare quindi - previa individuazione del valore della porzione disponibile al momento
dell'apertura della successione e del valore della quota indisponibile-, la quota di supplemento di
partecipazione del legittimario alla proprietà dei beni ereditari;
f) disporre conseguentemente la
reintegra del Signor nella quota di legittima mediante la proporzionale Parte_2
riduzione delle disposizioni testamentarie per la parte eccedente la quota di cui la de cuius poteva
disporre nei modi e termini di cui agli artt. 558 e seguenti c.c.; g) procedere infine alla divisione
giudiziale di tutti i beni mobili ed immobili presenti nell'asse ereditario della defunta al Persona_1
momento dell'apertura della successione, previa determinazione della loro consistenza attuale,
attribuendo a ciascuno dei coeredi la parte corrispondente alla propria quota ideale;
h) ordinare
altresì che gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione siano liberi da ogni peso ed ipoteca ai
sensi e per gli effetti dell'art.561 c.c.; i) condannare infine i convenuti a corrispondere i frutti ex
art.561 c.c. sui beni immobili restituiti fatti pari in via equitativa all'interesse moratorio previsto
dall'art.1284 quarto comma c.c., per come introdotto dal D.L. 132/2014 sul valore degli immobili
oggetto di restituzione per non aver potuto l'attore disporre delle relative rendite, a far data dal giorno
del deposito della domanda di media conciliazione e sino al di dell'effettiva restituzione od a quella
diversa misura che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto con ordine al competente Conservatore di
trascrivere l'emananda sentenza nei Registri Immobiliari e con le conseguenziali pronunce di
accertamento e di condanna. Vinte le spese, competenze ed onorari di giudizio e con diritto al
rimborso di quelle stragiudiziali sostenute per il tentativo di media-conciliazione”.
Si è costituito germano di (entrambi figli di e nipoti CP_1 CP_2 Parte_2
della che ha preliminarmente dedotto la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 163, Per_1
comma 3, n. 4 c.p.c., poiché nelle conclusioni manca l'indicazione del petitum immediato e, quindi, del provvedimento che si intende ottenere dal Giudice. Il convenuto al riguardo ha lamentato che l'atto introduttivo, non chiarisce quale sarebbe la misura della dedotta lesione di legittima, né individua i beni che si vorrebbero sottoporre a riduzione, né, ancora, quelli che dovrebbero costituire la massa pagina 4 di 11 ereditaria da dividere pro-quota, circostanze essenziali anche ai fini della trascrizione dell'eventuale decisione. Nel merito, il convenuto ha eccepito l 'inammissibilità e la genericità delle domande di riduzione e divisione, perché prive di un adeguato apparato assertivo e probatorio. Ha contestato,
inoltre, la titolarità del rapporto giuridico dedotto da , così come l'effettiva Parte_2
esistenza e la quantificazione della pretesa lesione di legittima, poiché l'attore ha formulato richieste che, da un lato, mirano a ottenere la dichiarazione di inefficacia delle disposizioni ritenute lesive e la conseguente ricostituzione della comunione ereditaria e, dall'altro, pretendono contemporaneamente sia la restituzione per equivalente della quota di reintegrazione sia la restituzione in natura degli immobili attribuiti per testamento, liberi da pesi e ipoteche. Infine, ha contestato la CP_1
ricostruzione operata da controparte circa gli atti dispositivi compiuti da così come la Persona_1
consistenza e il valore dei beni ereditari indicati in citazione, deducendo che, diversamente da quanto sostenuto da le liberalità compiute dalla de cuius non eccedono la disponibile, Parte_2
poiché la stessa ha acquistato, in vita, a favore del figlio un immobile di pregio in Roma e Pt_2
gli ha elargito più volte somme di denaro di rilevante entità, come risulta dal testamento pubblico del
10 novembre 2014. In ogni caso, il convenuto ha esposto che non si può prescindere dalla volontà
testamentaria della de cuius, espressa nel testamento del 10 novembre 2014, che dispone a favore del figlio e dei nipoti e , imponendo un criterio di ricostruzione della successione CP_1 CP_2
che non può essere eluso. Infine, e solo in via subordinata, ha rilevato che l'eventuale pretesa dell'attore ai frutti dei beni immobili oggetto di restituzione, qualora ritenuta fondata, potrebbe comunque sussistere esclusivamente in proporzione alla quota di supplemento che dovesse essere eventualmente riconosciuta. Sul fondamento di tali presupposti il convenuto ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ …Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice, contrariis rejectis, - preliminarmente, in rito, -
dichiarare la nullità dell'atto di citazione, ex art. 163, 3 co, n.4, cpc, per mancanza, nelle conclusioni,
del petitum immediato;
- dichiarare inammissibili le domande di condanna, simultaneamente
promosse, alla restituzione per equivalente e per natura dei beni oggetto di riduzione;
- dichiarare le pagina 5 di 11 domande avanzate, da parte attrice, generiche e comunque infondate, per difetto di allegazione, quanto
di prove. Vittoria di spese, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
è rimasta contumace. CP_2
Instauratosi il giudizio il Giudice ha concesso i termini per il deposito delle memorie 183 cpc.
All'udienza virtuale del 15 ottobre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice le domande di parte attrice meritano il rigetto.
Preliminarmente non è fondata l'eccezione del convenuto sulla nullità dell'atto di citazione per la violazione del disposto dell'art. 163 4 comma cpc: nel caso in esame, i fatti e le ragioni giuridiche a fondamento e della domanda risultano chiari fin dall'inizio, la pretesa avanzata è formulata in modo sufficientemente preciso sia sotto il profilo dell'oggetto richiesto sia sotto quello del suo fondamento, e ciò ha consentito alla parte convenuta di predisporre sùbito una difesa completa.
Nel merito, occorre precisare che l'azione di riduzione tende alla ricostituzione della massa ereditaria
(riunione fittizia) e alla determinazione della quota disponibile e di riserva, e perciò abbisogna non solo di specifica allegazione, ma anche di specifico supporto probatorio circa la consistenza del patrimonio del de cuius. Il legittimario pretermesso, o leso nella legittima ,ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibilità e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius (Cass 14473/ 2011). , quindi, era tenuto ad allegare, in Controparte_3
maniera analitica, la consistenza della massa ereditaria, con particolare riferimento all'inesistenza nel patrimonio della de cuius di altri beni oltre quelli che formavano oggetto dell'azione di riduzione,
giacché in conformità del principio di cui all'art. 2697 c.c. anche i fatti negativi quando costituiscono il fondamento del diritto che si vuol far valere in giudizio debbono essere provati dall'attore come i fatti positivi (Cass., n. 11432/92). Tale prova non è stata fornita da parte attrice e la sua osservazione, circa il fatto che il convenuto ha taciuto sulle ulteriori liberalità poste in essere dalla defunta non hanno pagina 6 di 11 pregio, poiché l'attore doveva tempestivamente produrre documentazione da cui desumere quali beni rientrassero nel compendio ereditario, tanto più che egli non ha dedotto di essere stato totalmente pretermesso. Nello specifico, in merito a tale ultimo profilo, le deduzioni dell'attore risultano imprecise nella misura in cui, da un lato, riferisce genericamente sulla presenza di altri beni rientranti nella massa ereditaria e, dall'altro lato, nelle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, l'attore fa espresso riferimento alla necessità di procedere alla formazione della massa, comprendendo nella stessa anche le donazioni, le rendite e i frutti, facendo intendere che i beni oggetto delle stessi si aggiungano ad altri facenti parte della massa da dividere chiedendo espressamente procedersi alla divisione dei beni dopo la ricostruzione della massa. I profili sopra richiamati, in ogni caso, oltre ad essere carenti in termini di allegazione, risultano altresì non supportati da adeguata prova. Dalla disamina degli atti emerge che non sono stati prodotti documenti idonei a provare, in maniera adeguata e sufficiente, la proprietà dei beni immobili richiamati nell'atto introduttivo in capo alla de cuius al momento della morte:. L'attore doveva produrre, ai fini della prova dei diritti allegati, una relazione notarile contenente l'indicazione delle trascrizioni a favore e contro sui beni oggetto della chiesta divisione,
poiché solamente attraverso tale documentazione, complessivamente e comparativamente valutata, è
possibile verificare se un determinato bene sia ancora di proprietà del de cuius (o se sia a questi mai appartenuto) e dunque delle parti al momento dell'apertura della successione: nel caso in esame la documentazione richiamata non è stata depositata. Tale lacuna probatoria non può essere colmata sul fondamento degli altri documenti agli atti: non può essere colmata dal testamento, poiché in esso si è
rinvenuto un elenco solo di alcuni beni immobili e non sono contemplati i beni mobili, così come indicati da parte attrice;
non è stata colmata dalla consulenza tecnica di parte a firma del geometra
, essa non può essere ritenuta soddisfacente poiché fondata sulle sole risultanze Persona_3
catastali, aventi valore meramente presuntivo in quanto aggiornabili anche solo su istanza di parte
(Cass. n. 5257/2011) fra l'altro, particolare non irrilevante nella fattispecie, dalla stessa perizia di parte attrice emergono difformità urbanistiche e catastali, come dichiarato dalla consulente (pagg. 5, 7, 9, pagina 7 di 11 20). Allo stesso modo i titoli di acquisto non sono da soli idonei a formare la prova dell'appartenenza di quei beni alla de cuius, e le cui disposizioni avrebbero assunto rilievo nella fase successiva di attribuzione e distribuzione dei beni secondo il riparto ivi indicato. A ciò si aggiunge che soprattutto la richiesta azione di divisione imponeva il rituale deposito della relazione notarile attestante le trascrizioni a favore e contro relative agli immobili oggetto della richiesta di divisione, a partire dal ventennio precedente la data dell'acquisto fino a quella della notificazione dell'atto di citazione. Infatti,
solo attraverso tale documentazione è possibile accertare se i beni in questione erano ancora nella titolarità del de cuius al momento dell'introduzione del giudizio di scioglimento della comunione. Al
riguardo giova premettere che la documentazione necessaria all' esatta individuazione della proprietà
del bene ed all'accertamento della eventuale esistenza di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli,
anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1113 c.c., acquista particolare rilevanza, altresì, per l'individuazione delle modalità esecutive della divisione e, segnatamente, per l'accertamento sulla eventuale commerciabilità dei beni. Inoltre, la rituale produzione, nei termini perentori di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. dei certificati storici catastali e, soprattutto, della relazione notarile sostitutiva, è
indispensabile per verificare la sussistenza delle condizioni dell'azione di divisione, nonché l'esistenza o meno di altri eventuali litisconsorti necessari ex artt. 1113 c.c. e 784 c.p.c. In tal senso si pone la consolidata giurisprudenza di merito secondo la quale la documentazione che deve necessariamente depositarsi al fine di consentire la verifica della qualità di comunista in capo a chi formula la domanda nonché dell'integrità del contraddittorio con riguardo a tutti i possibili litisconsorti necessari. La
documentazione richiesta è la medesima che occorre al creditore procedente (oltre al titolo esecutivo)
per sottoporre ad esecuzione forzata immobiliare i beni del debitore alla stregua di quanto previsto dall'art. 567 c.p.c., ossia l'estratto del catasto, nonché un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari;
documentazione, quella indicata, per l'appunto necessaria a verificare che le parti stiano dividendo beni effettivamente ed oggettivamente propri (e non semplicemente beni tra le parti incontestatamente propri) e che non vi siano altri soggetti titolari della pagina 8 di 11 qualità di litisconsorti necessari (cfr. App. Roma, 1.6.2011, n. 2480 nonché Trib. Roma 14121/2008,
14618/2008, 16584/2008, 19371/2008, 2075/2009, 2746/2009, 11745/2009, 12063/2009, 14022/2009,
15743/2009, 24123/2009, 25823/2009, 2924/2010, 5387/2010, 12065/2010, 2399/2011; Trib. Cassino,
sentenza n. 75/2021; Trib. Cassino, sentenza 1351/2022; Trib. Cassino, sentenza n. 1092/2023). Né la questione può essere risolta con il richiamo al principio di non contestazione perché si tratta di due aspetti distinti. Un conto è la possibile “relevatio ab onere probandi” relativamente ai fatti - ossia agli accadimenti empirici enunciati in domanda - di cui possa beneficiare una parte per la non (specifica)
contestazione dell'altra, e purché quei fatti ricadano nella sfera di conoscenza di quest'ultima; un altro è
la necessità di verificare d'ufficio se, al di là dell'attenuazione dell'onere probatorio relativamente ai fatti sussumibili nella fattispecie, sia vero che il processo si stia svolgendo tra le giuste parti;
ciò che coinvolge necessariamente valutazioni su elementi giuridici non coperti dal principio di non contestazione, che opera sul piano degli enunciati di fatto. Sotto altro profilo, si deve sottolineare che il giudizio di divisione ha un duplice oggetto: l'accertamento del diritto di ciascun condividente allo scioglimento della comunione e l'attuazione di quel diritto attraverso la determinazione delle concrete modalità della stessa. La duplicità dell'oggetto non esclude tuttavia l'unitarietà del giudizio, stante la strumentalità della fase volta ad accertare l' “an dividendum sit” rispetto a quella finalizzata alla determinazione del “quomodo dividendum sit” (Cass., 8.11.1983, n. 6591). La natura parzialmente esecutiva della seconda fase del giudizio divisorio, che, come noto, può concludersi con la vendita all'incanto dei beni (art. 720, ult. parte, c.c.), ne giustifica la sottoposizione alla disciplina di cui all'art. 567 c.p.c. (Cass. sez. un., 22.2.2007, n. 4109). Non poteva accogliersi la riserva di deposito del predetto documento formulata da parte attrice solo nelle memorie 183 comma 2 cpc: la produzione della predetta documentazione deve avvenire necessariamente entro i termini perentori previsti dall'art. 183 cpc con la conseguenza che una volta spirati e, quindi, venutasi a determinare la preclusione processuale di cui alla citata norma - che non a caso qualifica tali termini come perentori - non è più
ammessa alcuna produzione documentale. Le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie pagina 9 di 11 nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio (Cass., n. 16800/2018, n. 25158/2020). La questione sollevata da all'udienza CP_1
del 15 giugno del 2023 non può qualificarsi tardiva, come ha riferito l'attore: era, invece, onere di quest'ultimo provvedere alla tempestiva produzione del citato documento. Infine, dalla perizia della stessa parte attrice in esame è anche emerso che alcuni beni non sono conformi alla normativa edilizia-
urbanistica e che per alcuni di essi non si è ancora perfezionata la pratica di sanatoria: al riguardo gli atti di scioglimento della comunione (sia ordinaria che ereditaria) sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967 ( Cass. SS.UU. n. 25021/2019). Anche in questo caso,
l'attore, venendo in rilievo una condizione dell'azione, era tenuto a fornire la documentazione prevista e a dimostrare la sussistenza della detta condizione a prescindere da qualsiasi avvertimento o sollecitazione del giudicante. Tali adempimenti sono mancati
Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in conformità ai parametri fra i minimi e i medi (per la non particolare complessità della causa) della tabella n. 2 del D.M. 55/2014, aggiornati al D.M.
147/2022, con riferimento al valore dichiarato di € 500.000,00 da accordare solo a;
CP_1
per quanto riguarda devono compensarsi perché quest'ultima è rimasta contumace. CP_2
P.Q.M.
-definitivamente pronunciando;
RIGETTA
le domande proposte da Parte_2
pagina 10 di 11 Condanna al pagamento delle spese di questo giudizio in favore di Parte_2 CP_1
che si liquidano in € complessivi 15.000,00 per compensi professionali oltre rimborso
[...]
forfettario (15%) IVA e CPA come per legge da attribuire al difensore antistatario. Compensa nel resto.
Cassino, così deciso nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025
Il Presidente
Dott. Parte_1
Il Giudice estensore
Dott. ED AM
pagina 11 di 11