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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/12/2025, n. 2219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2219 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Carmine Capozzi Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte a ruolo rispettivamente il 2.1.2023 e l'11.1.2023 rispettivamente ai nn. 7 e 54 del Ruolo Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2023 entrambe aventi ad oggetto: Contratti bancari promossa la n.r.g. 7/2023 da:
corrente in Roma, quale Parte_1 società subentrata nei rapporti di cui è causa a
[...]
e rappresentata da Controparte_1
elettivamente Controparte_2 domiciliata in Firenze, presso e nello studio dell'avv.
LV FE, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco
TI e SC CI del Foro di Milano, come da mandato allegato all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE contro corrente in Controparte_3
MO (AR), IN AN RI NA e
[...]
elettivamente domiciliati in Firenze, presso e CP_4 nello studio dell'avv. Giuseppe Bergamaschi, che li rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in primo grado,
APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI promossa la n.r.g. 54/2023 da:
[. corrente in Parte_2
MO (AR), IN AN RI NA e
[...]
elettivamente domiciliati in Firenze, presso e CP_4 nello studio dell'avv. Giuseppe Bergamaschi, che li rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in primo grado,
APPELLANTE contro corrente in Controparte_1
CP_1
APPELLATA CONTUMACE contro corrente in Roma, quale Parte_1 società subentrata nei rapporti di cui è causa a
[...]
e rappresentata da Controparte_1
elettivamente Controparte_2 domiciliata in Milano, presso e nello studio degli avv.ti
Marco TI e SC CI, che la rappresentano e difendono come da mandato allegato all'atto di intervento in appello,
INTERVENTRICE IN APPELLO E APPELLANTE INCIDENTALE
All'udienza dell'11-13.3.2025, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, le parti precisavano le seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
“In ottemperanza all'ordinanza del 24/10/2024, con cui Codesta Ecc.ma Corte ha disposto la riunione del fascicolo rubricato R.G. n. 54/2023 nonché rinviato per il proseguo all'udienza del 11/03/2025 da svolgersi in modalità cartolare, la deducente società, fermo quanto evidenziato nei propri precedenti atti, da intendersi in questa sede integralmente richiamati e riprodotti,
2 contesta tutto quanto dedotto, argomentato ed eccepito da parte appellata.
Si chiede, pertanto, all'Ecc.ma Corte la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni”.
Per IN AN Controparte_3
RI NA e : CP_4
“Chied[ono] che la causa venga trattenuta in decisione concedendo i termini per la precisazione delle conclusioni, per la comparsa conclusionale e per la memoria di replica ai sensi dell'art 189 cpc”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, le riunite cause di appello, iscritte ai nn.r.g. 7/2023 e 54/2023 di questa Corte (entrambe aventi ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Arezzo n. 641 dell'1.6.2022; parti nella n.r.g. 7/2023:
quale società subentrata nei Parte_1 rapporti di cui è causa a Controparte_1
e rappresentata da
[...] Controparte_2
c. IN
[...] Controparte_3
AN RI NA e;
parti nella n.r.g. CP_4
54/2023: IN Controparte_3
AN RI NA e c. CP_4 [...]
non costituita, con l'intervento Controparte_1 di quale società subentrata nei Parte_1 rapporti di cui è causa a Controparte_1
e rappresentata da
[...] Controparte_2
, esperiti gli adempimenti ex artt. 350 e 352
[...]
c.p.c. e sulle produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza dell'11-13.3.2025, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, e sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3 Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
“MOTIVI DELLA DECISIONE Gli attori indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio Controparte_1 proponendo opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 875/2017 del 09.06.2017 RG. 2220/2017, emesso dal Tribunale di Arezzo, con il quale veniva ingiunto alla società in qualità di debitrice principale e a IN AN RI NA e in qualità di CP_4 fideiussori, il pagamento in solido dell'importo € 150.000,00, oltre interessi e spese, in forza del contratto di finanziamento ipotecario su conto corrente n. 16559.07 stipulato in data 29.12.2005. A sostegno dell'opposizione, parte attrice ha dedotto: la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto effettuata non al liquidatore della società, ma al legale rappresentante di questa;
l'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
che il conto corrente 16559.07 è stato chiuso il 26.05.2016, data che non corrisponde a quella indicata dall'istituto di credito (17.01.2013); che il finanziamento ipotecario non è stato concesso sul c/c n. 16559.07 bensì sul conto corrente n. 10841.69, in palese violazione degli accordi intercorsi tra le parti;
che l'oggetto del giudizio dovrà comprendere anche il c/c n. 10841.69. In particolare, facendo riferimento alle conclusioni della perizia tecnica allegata all'atto di citazione, parte opponente ha dedotto la nullità del finanziamento ipotecario del 29.12.2005 di € 150.000,00, per la presenza di tassi usurari ab origine, per l'indicazione di tassi inferiori a quelli effettivamente applicati, per indeterminatezza e indeterminabilità del tasso applicato essendo indicati due diversi parametri nel contratto (art. 2 e 11), per indeterminabilità dell'ISC e per la previsione di una commissione di estinzione anticipata usuraria;
ha eccepito, altresì, la nullità del finanziamento per simulazione del contratto avendo le parti realmente voluto concludere un contratto di mutuo e non un contratto di finanziamento ipotecario su conto corrente;
la nullità per la vessatorietà dell'atto di proroga del 13.09.2011 stipulato tra le parti. Con riguardo al contratto di conto corrente n. 16559.07 sul quale avrebbe dovuto essere accreditato il finanziamento, parte attrice ne ha rilevato la nullità per mancata sottoscrizione del contratto, perché privo di TAEG/ISC e perché non prevede la capitalizzazione reciproca degli interessi attivi e passivi;
ha rilevato altresì che gli interessi passivi e gli altri oneri del finanziamento sono stati addebitati sul c/c n. 10841.69 a condizioni molto più onerose rispetto a quelle previste dal contratto n. 16559.07. Riguardo al contratto di conto corrente n. 10841.69, gli attori hanno dedotto: la nullità dello stesso in quanto non sono indicate le condizioni contrattuali applicate (tasso
4 d'interesse creditore, tasso d'interesse debitore, commissione di massimo scoperto, importo dell'affidamento, ecc.); l'illegittima applicazione di interessi usurari;
la nullità delle condizioni “uso su piazza” applicate al rapporto;
la nullità della clausola che applica interessi anatocistici trimestrali, anche dopo l'entrata in vigore della delibera CICR 9/2/2000 per violazione del principio di reciprocità e per difetto di specificazione delle condizioni di cui all'art. 6 della delibera;
la nullità della pattuizione delle le commissioni di massimo scoperto per assenza di elementi certi e determinati per la sua quantificazione;
l'illegittima antergazione e postergazione dei giorni della valuta applicati al c/c e la violazione della normativa sulla trasparenza bancaria per l'applicazione e l'addebito di oneri non dovuti. Infine, gli opponenti hanno rilevato la nullità delle fideiussioni prestate da IN AN RI NA e per la nullità del contratto di finanziamento CP_4 cui tali fideiussioni risultano accessorie. Sulla base di tali allegazioni parte attrice ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo, contrariis rejectis, In via preliminare 1) Sospendere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo per tutti i motivi espressi nell'atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo contenente domanda riconvenzionale;
2) Dichiarare la nullità della notifica del Decreto Ingiuntivo alla in Controparte_3 quanto la notifica è stata effettuata erratamente all'Amministratore Unico e non al Liquidatore della stessa. 3) Dichiarare inammissibile la procedura per D.I., in quanto la non ha esperito il Controparte_1 tentativo di mediazione obbligatoria, vertendosi in materia di contratti bancari. Nel merito Revocare il decreto ingiuntivo emesso perché il presunto credito vantato dalla ricorrente è inesistente, risultando invece un credito a favore della di €. 178.962,01 (V. C.T.P. Controparte_3 Dott. doc. n. 2 pag. 30) e comunque perché risulta Per_1 infondato e non provato, né certo, liquido ed esigibile per i motivi di cui al presente atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo contenente domanda riconvenzionale;
dichiarare la nullità del finanziamento ipotecario (mutuo) del 29.12.2005 di €. 150.000,00; dichiarare la nullità dei contratti di apertura DEL credito in conto corrente bancario n. 16559.07 e n. 10841.69 per i motivi di cui all'atto di citazione;
dichiarare comunque l'invalidità e la nullità parziale dei singoli contratti di apertura di credito e di conto corrente oggetto dei rapporti tra la e la parte CP_1 opponente, particolarmente in relazione alle clausole di pattuizione nel conto corrente n. 10841.69 e n. 16559.07 oggetto del rapporto fra le parti, degli interessi ultralegali uso su piazza, degli interessi anatocistici trimestrali, delle commissioni di massimo scoperto, dei giorni di valuta, delle spese non documentate e di tutti i costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese e addebitate dalla parte convenuta nei conti correnti degli attori opponenti;
dichiarare che la Banca convenuta ha applicato nel finanziamento del 29.12.2005 e nei conti correnti della
5 cliente Tassi Effettivi Globali (T.E.G.) che Controparte_3 hanno superato la soglia degli interessi usurari per cui la Banca dovrà essere condannata alla restituzione in favore della ex art. 1815 C.C. di Controparte_3 tutti gli interessi non dovuti addebitati dalla
[...] nel finanziamento e nei conti Controparte_1 correnti;
determinare tutte quelle somme indebitamente percepite dalla Banca in base ai risultati della rielaborazione e ricalcolo del finanziamento e dei conti correnti intrattenuti fra le parti e di cui è causa che verrà effettuato in sede di C.T.U. tecnico – bancaria sulla base dell'intera documentazione relativa ai rapporti di apertura di credito e conti correnti;
e per l'effetto, in accoglimento della domanda riconvenzionale condannare parte ricorrente alla restituzione in Controparte_1 favore della in persona del Controparte_3 Liquidatore di tutte le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse che, dalla C.T.P. del Dott. Persona_2 ammontano ad €. 178.962,01, o quel più o quel meno che risulterà di giustizia. Voglia infine il Tribunale dichiarare la nullità dell'atto di fidejussione che IN AN RI NA e hanno sottoscritto in CP_4 conseguenza della nullità del contratto principale del finanziamento e per l'effetto dichiarare che gli stessi nulla devono alla Vittoria di Controparte_1 spese e competenze di causa”. Si è costituita Controparte_1 rilevando: che la notifica del d.i. risulta valida ad ogni effetto, dal momento che la procedura di liquidazione comporta il passaggio della rappresentanza al liquidatore e, in ogni caso, risulta aver raggiunto il suo scopo essendo stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo;
che la mediazione obbligatoria non è prevista nei procedimenti per ingiunzione, ma in sede di opposizione, e tale onere è posto a carico dell'opponente; che l'errore sulla data di chiusura del conto n. 16559.07 è irrilevante ai fini della causa essendo mero errore di digitazione;
l'infondatezza nel merito di tutte le avverse deduzioni ed eccepite nullità per i motivi analiticamente indicati in comparsa di costituzione e risposta cui si rinvia per esigenze di sintesi;
l'inammissibilità della domanda di ripetizione delle rimesse solutorie anteriori al 21.09.2007, periodo antecedente il decennio dalla data di notifica dell'atto di citazione. Contestate le ulteriori domande attoree, parte convenuta ha concluso chiedendo “Piaccia al Tribunale di Arezzo: In via preliminare: A) dichiarare la improcedibilità della domanda per mancato espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria;
B) dichiarare la nullità della domanda riconvenzionale;
Nel merito: rigettare tutte le domande proposte dagli opponenti perché inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto e/o prescritte, confermare il decreto ingiuntivo emesso con la condanna della Consulta in liquidazione in persona del suo liquidatore Controparte_5 e e IN AN RI nella
[...] CP_4 loro qualità di fideiussori al pagamento in solido tra tutti della somma complessiva di e 150.000,00oltre interessi al
6 tasso legale della chiusura avvenuta il 10.05.2016, fino al di del pagamento e le spese di ingiunzione come liquidate in decreto. Nel merito in via subordinata se accolta la domanda riconvenzionale svolta: accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione e decadenza, sia del diritto, che dell'azione della Consulta a richiedere la determinazione del dare avere in ordine ai rapporti dei c/c di cui è causa, sia del diritto alla restituzione e condanna dei medesimi rapporti e conseguentemente rigettare integralmente le azioni e le domande tutte proposte con la citazione oggetto di causa. In ipotesi denegata di accoglimento anche parziale delle domande degli opponenti, compensare i crediti e debiti rispettivamente accertati, dichiarare dovute dalla le minor Controparte_3 somme risultanti dalla ricostruzione del saldo dei c/c in questione con la prescrizione dei relativi diritti e ricalcolando gli interessi al tasso di mora o in subordine al tasso legale, con ricapitalizzazione annuale degli interessi attivi e passivi, con reiezione di ogni altra domanda ex adverso formulata. In ogni caso con vittoria di spese e onorari.” Rigettata in prima udienza l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita documentalmente e con ctu contabile (depositata in data 22.07.2019) ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21.02.2022 con concessione dei termini di cui all' art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Parte attrice nelle note di trattazione scritta ha così precisato le conclusioni: “In via preliminare e/o processuale: perché il Giudice rimetta la causa sul ruolo onde chiedere chiarimenti e/o integrazioni al CTU;
ed in particolare, in ordine alle rimesse solutorie, dato che il CTU, nella sua perizia, non tiene conto del fatto che il fido era di Euro 185.823; in ordine all'anatocismo che non può essere applicato;
in ordine al ricalcolo ex art. 117 TUB e norme conseguenziali;
in ordine, infine, al mutuo ipotecario ove sussistono interessi usurai che, tuttavia, il CTU non ha considerato nel prospetto riassuntivo. Nel merito: come in atti”. Parte convenuta ha così concluso: “questa difesa chiede che la stessa venga rimessa in istruttoria affinchè il C.T.U venga convocato per rispondere e chiarire quanto sopra eccepito, rielaborando un nuovo prospetto anche alla luce dell'insegnamento, che nel frattempo è intervenuto, della Cassazione , in relazione alla mancata prova degli affidamenti e/o contratti di apertura di credito ( come ammesso dal C.T.U a pag.15 della sua relazione nel rispondere alle osservazioni del C.T.di parte convenuta ), per la determinazione delle esatte rimesse solutorie e ripristinatorie sul c/c n.10841,69, secondo le osservazioni del CTP, che indica le rimesse solutorie ammontanti ad € 136.742,36 (vedi documenti n. 25 allegato alla ctu)., chiarendo e specificando il criterio , con il quale, ha individuato, nelle rimesse relative al citato conto corrente , come ripristinatorie , anziché solutorie , in considerazione della circostanza che non vi è prova di
7 contratto di affidamento , né apertura di credito. Nel merito così conclude: Piaccia al Tribunale di Arezzo , senza integrazione del contraddittorio su domande nuove In tesi, 1) Rigettare tutte le domande svolte dagli opponenti anche quelle proposte in via riconvenzionale, perchè infondate e/o non provate, 2)Accertare e dichiarare che la Banca ha legittimamente azionato il ricorso per decreto in forza di un contratto di apertura del c/c n 16559.07, garantito da ipoteca, rogito del 29.12.2005 rep.52957 Parte_3 raccolta19531, chiuso il 17.01.2013, con tutte le spese di ingiunzione e successive occorse , oltre interessi convenzionali dalla chiusura al di del pagamento al tasso del 3,735%, fatte salve le variazioni di legge relativamente al tasso soglia. Se accolta la riconvenzionale, svolta ex adverso, in tesi condannare gli opponenti , in solido tra loro, al pagamento della somma di € 155.252,94(di cui € 136.742,36 per rimesse prescritte , come identificato dalla ct di parte, con gli interessi sul capitale erogato di € 150.000,00 al tasso del 3,75%, fatte salve le variazioni di legge relativamente al tasso soglia. In ipotesi , condannare gli opponenti , in solido tra loro, al pagamento della minor somma di € 64.792,08, oltre interessi corrispettivi al tasso contrattuale del 3,75%, fatte salve le variazioni di legge relativamente al tasso soglia decorrenti dell'emissione del decreto , concesso il 09/06/2017, al di del pagamento” . Deve essere in primo luogo disattesa l'eccezione di nullità della notifica del d.i. nei confronti della società per essere stata eseguita in persona del legale rappresentante anziché del liquidatore della società; invero la notifica a è stata effettuata a IN AN RI Controparte_3 NA- la quale rivestiva il ruolo di amministratore unico e poi di liquidatore - in qualità di rappresentante della società; peraltro la società ha proposto tempestiva opposizione al d.i. e pertanto l'eventuale nullità della notifica risulta sanata per raggiungimento dello scopo. Anche l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione deve essere disattesa. Invero, se i commi 1 bis e 2 dell'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010, a pena di improcedibilità della domanda, pongono a carico di chi intende esercitare in giudizio un'azione l'onere di attivare il procedimento di mediazione, il comma 4 esclude l'obbligo di mediazione tanto per il procedimento monitorio, quanto per la fase iniziale del giudizio di opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione. Dunque, la condizione di procedibilità risulta applicabile a decorrere dalla pronuncia sulle istanze ex artt. 648 - 649 c.p.c. ex art. 5, comma 4 del D.Lgs. 28/10. Qualora il giudice rilevi il mancato esperimento della mediazione, deve assegnare alle parti il termine di quindici giorni per l'introduzione della procedura. Nel caso di specie, in conformità a quanto disposto dalla legge, il termine predetto risulta esser stato assegnato correttamente con l'ordinanza del 20.2.2018 e il tentativo di mediazione è stato esperito con esito negativo, pertanto sotto questo profilo l'opposizione è infondata.
8 Per quanto concerne il merito della controversia occorre prendere in considerazione le risultanze cui è pervenuto il CTU dott. Le valutazioni del predetto CTU, Persona_3 laddove recepite nel contesto della presente statuizione, risultano immuni da vizi che ne intacchino l'iter logico e scevri da errori di metodo, oltre che frutto di un congruamente ed ampiamente motivato percorso argomentativo, anche con riferimento alle osservazioni dei ctp. Le conclusioni e le risposte del consulente tecnico alle osservazioni dei consulenti tecnici delle parti devono pertanto intendersi richiamate in quanto condivisibili con le precisazioni di seguito indicate. In merito all'usurarietà dei tassi d'interesse applicati ad entrambi i rapporti di conto corrente, deve preliminarmente ricordarsi che la giurisprudenza di legittimità sia attualmente orientata nel senso che “È avviso di queste Sezioni Unite che debba darsi continuità al primo dei due orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, che nega la configurabilità dell'usura sopravvenuta, essendo il giudice vincolato all'interpretazione autentica degli artt. 644 cod. pen. e 1815, secondo comma, cod. civ., come modificati dalla legge n. 108 del 1996 (rispettivamente all'art. 1 e all'art. 4), imposta dall'art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000, cit.; interpretazione della quale la Corte costituzionale ha escluso la sospetta illegittimità, per violazione degli artt. 3, 24, 47 e 77 Cost., con la sentenza 25/02/2002, n. 29, e della quale non può negarsi la rilevanza per la soluzione della questione in esame. È priva di fondamento, infatti, la tesi della illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione (con il contratto o con patti successivi), alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla legge n. 108, superi tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi stessi” (cfr. Cass. SS.UU. n. 24675 del 19.10.2017). La sentenza riportata, pur avendo a diretto riferimento un contenzioso relativo ad un contratto di mutuo, risulta aver espresso un principio generale suscettibile di applicazione anche ad un contratto di conto corrente. In effetti, una volta valorizzato l'esclusivo dato normativo dell'art. 644 c.p., non risulta possibile procedere ad approcci differenziati, a seconda che si verta in tema di contratto di mutuo o di conto corrente, alla problematica inerente alla ravvisabilità di profili usurari. L'unicità del dato normativo, e la sua strutturazione ermeneutica ancorata al solo momento genetico del rapporto, preclude la possibilità di valorizzare l'usura c.d. “sopravvenuta” nei rapporti di conto corrente (salvo che si tratti di usura derivante da modifica delle condizioni originarie – ipotesi non dedotta nel caso di specie - nel quale caso, più che di usura sopravvenuta, si è in presenza di una “nuova” usura originaria). L'usura si presenta quindi suscettibile di venire in rilievo esclusivamente con riferimento alle pattuizioni originarie ed al momento delle stesse.
9 Poiché il conto corrente n. 10841.69 è stato aperto in data 9.11.1988 e quindi in epoca precedente all'entrata in vigore della legge 108/1996 non sono ravvisabili profili di usura originaria. Il consulente tecnico ha altresì escluso la natura usuraria dei tassi d'interesse pattuiti ed applicati sul c/c ipotecario 16559/2007. In particolare il consulente tecnico ha dato atto che “Il c/c de quo è stato aperto in data 16/12/2005 come conto facente parte del gruppo “c.c. ipotecari m.l.t.” e quindi finalizzato alla gestione del finanziamento poi concesso pochi giorni dopo, in data 29/12/2005. IL CTU quindi ha ritenuto di formulare due ipotesi al fine di effettuare la verifica della usurarietà “ab origine” e cioè: La verifica alla data del 16/12/2005 mettendo a confronto i tassi indicati nel contratto di c/c ipotecario (cfr All. 3) con i tassi pubblicati da Banca d'Italia categoria “Aperture di c/c fino a € 5.000” (essendo la categoria “Conti correnti scoperti senza affidamento” oggetto di rilevazione dal 1° trim. 2010); La verifica alla data del 29/12/2005 mettendo a confronto i tassi indicati nel contratto di finanziamento ipotecario in conto corrente (cfr All. 4) stipulato in pari data con i tassi pubblicati da Banca d'Italia categoria “Aperture di c/c oltre i € 5.000” arrivando in entrambi i casi ad escludere la natura usuraria degli interessi pattuiti. Inoltre, su richiesta del ctp di parte attrice il consulente tecnico d'ufficio, in risposta alle osservazioni formulate, ha proceduto alla verifica dell'usura considerando l'operazione di finanziamento su c/c ipotecario non quale c/c, ma quale mutuo, escludendo la natura usuraria dell'interesse corrispettivo e riscontrando l'usurarietà del tasso di mora pari al 6,68% rapportato al TSU pari al 5,73 %. Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sul punto non appaiono condivisibili posto che in relazione al profilo concernente la rilevanza degli interessi moratori al fine di valutare l'usurarietà del tasso d'interesse pattuito nei contratti di mutuo si osserva come, a fronte di contrapposti orientamenti nella giurisprudenza di legittimità, si sono pronunciate le Sezioni Unite con la sentenza n. 19597 del 18.9.2020 statuendo che “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che il tasso-soglia, in quest'ultimo caso, sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata
10 tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.”. Poiché all'epoca di stipula del contratto la Banca d'Italia provvedeva già alla rilevazione statistica dell'incremento medio rispetto agli interessi corrispettivi determinato dagli interessi moratori (introdotta con il DM 25.3.2003), il Tasso soglia usura deve essere incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori ed il parametro di raffronto non è pertanto rappresentato dal mero TSU preso invece a riferimento da parte attrice e dal ctu. Nel caso di specie, anche volendo qualificare la fattispecie quale contratto di mutuo, aumentato il tasso soglia usura della maggiorazione media determinata dagli interessi moratori (7,83 %), il tasso moratorio pattuito in contratto risulta sotto soglia. Con riferimento alla rilevanza della commissione di estinzione anticipata ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usura, si osserva che la funzione della commissione in parola non è quella di remunerare l'erogazione del credito, come richiesto dalla legge n. 108/1996 ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi pattuiti, bensì quella di compensare la Banca mutuante delle conseguenze economiche derivanti dall'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare la facoltà di recesso prima della scadenza naturale del contratto. Pertanto correttamente il consulente tecnico non ha considerato la commissione di estinzione anticipata al fine di verificare il superamento del tasso soglia usura. Parte attrice ha dedotto altresì l'applicazione di interessi in misura superiore a quella pattuita e in ogni caso l'applicazione di interessi ultralegali in mancanza di pattuizione nonché la sussistenza di profili di illecito anatocismo. Al riguardo il consulente tecnico d'ufficio, verificato preliminarmente che risultano stipulati in forma scritta entrambi i contratti di conto corrente (all. 6 alla ctp att. e doc. 16 conv.), nonché il contratto di finanziamento ipotecario del 29.12.2005 (doc. 3 conv.) e la relativa proroga del 13.9.2011 (doc. 13 conv.) ha dato atto che “ Per quanto riguarda le condizioni economiche applicate, preso atto che entrambi i contratti di c/c sono depositati agli atti di causa, lo scrivente riferisce che: per quanto riguarda il c/c ordinario n. 10841.69 lo scrivente ha verificato, oltre a non essere indicate le condizioni economiche applicate, che all'art. 7 del contratto sono previsti, relativamente alle condizioni economiche da applicare al rapporto, le “condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza” e quindi ha provveduto a ricalcolare gli interessi maturate sul c/c de quo fino all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria
11 (L. 154/92), applicando il tasso legale, mentre successivamente, in aderenza a quanto previsto dall'art. 117 del TUB, applicando i tassi sostitutivi ivi previsti e richiamati dal quesito ed elidendo le spese;
per quanto riguarda il c/c ipotecario n. 16559.07 lo scrivente riferisce che il contratto di c/c originario riporta le condizioni economiche applicabili ed è finalizzato alla contabilizzazione del successivo rapporto di finanziamento stipulato per atto notarile, che il successivo contratto di finanziamento riporta anch'esso le condizioni economiche da applicare al rapporto dalla sua stipula e, in ultimo, che il contratto “di proroga” successivo, che modifica le condizioni già contrattualizzate dal precedente atto notarile, riporta ulteriori condizioni economiche. Il sottoscritto quindi ha provveduto alla verifica della corretta applicazione delle condizioni contrattuali da applicare all'intero rapporto nei
“tre periodi” sopra citati”. Correttamente, dunque, come richiesto dal quesito, il consulente tecnico ha applicato il tasso legale sostitutivo nelle ipotesi di mancata pattuizione del tasso d'interesse ultralegale o di mero rinvio agli usi per la determinazione del medesimo tasso e non ha tenuto conto di commissioni eventualmente applicate dalla in mancanza di espressa CP_1 pattuizione scritta. Con particolare riferimento all'anatocismo, si osserva che in relazione al conto corrente n. 16559 il consulente ha verificato che nel contratto di apertura del conto è stata prevista la pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi e pertanto sotto questo profilo non ha apportato correttivi nel ricalcolo operato, mentre in relazione al conto 10841, ha verificato che “il contratto di apertura di c/c n. 10841.69 (ordinario), datato 9/11/1988, all'art. 7 prevede la capitalizzazione degli interessi passivi trimestrali, mentre per gli interessi attivi prevede la capitalizzazione annuale, successivamente la banca ha prodotto (cfr All. 6) la pubblicazione in G.U. del 19/6/2000 relativa alla delibera CICR del 9/2/2000 che prevede l'applicazione simmetrica trimestrale della capitalizzazione degli interessi passivi ed attivi, per cui, essendo lo scrivente ha previsto (relativamente a tale conto) un unico periodo di capitalizzazione fino al 30/6/2000 e, successivamente, verificata la simmetria della capitalizzazione trimestrale degli interessi, ha applicato capitalizzazioni trimestrali”. Sul punto occorre ricordare come il consolidato orientamento giurisprudenziale, ritenuto del tutto condivisibile dalla scrivente, sia in effetti attestato nel senso della nullità delle clausole di capitalizzazione degli interessi, per il periodo antecedente alla delibera CICR del 9.2.2000, oltre che di quelle successive a tale data, ove non affiancate dalla previsione della pari periodicità di computo, sia per gli interessi a debito che per quelli a credito del correntista. Il consulente dunque, verificato il rispetto del principio della pari periodicità di computo per gli interessi attivi e passivi nel periodo successivo al 30.6.2000 e dato atto della pubblicazione nella G.U. da parte della Banca
12 dell'Avviso alla clientela relativo all'adeguamento alla delibera CICR del 9.2.2000 (doc. 7 conv.), ha escluso relativamente a tale periodo la sussistenza di profili di illecito anatocismo. Non può ritenersi condivisibile l'assunto attoreo secondo cui dovrebbe procedersi all'elisione degli effetti della capitalizzazione anche per tale periodo. Risulta infatti come nel corso di tale periodo si sia effettivamente rispettata la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi sia a debito che a credito del correntista (cfr. elaborato peritale). Ciò consente di ritenere valida ed efficace tale capitalizzazione. Pur consapevole della sussistenza di un orientamento di segno contrario, ad avviso del Tribunale, non può ritenersi fondata la prospettazione attorea in base alla quale la validità di tale operazione avrebbe invece implicato (anche) una specifica pattuizione delle nuove modalità di capitalizzazione. Non appare in effetti ravvisabile, nel caso di specie, un peggioramento delle condizioni applicate al correntista, rilevante ai sensi dell'art. 7, comma 3, della delibera CICR del febbraio 2000 (secondo cui “Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela.”). Né il raffronto tra condizioni di capitalizzazione precedentemente praticate e quelle successivamente poste in essere (rispetto allo “spartiacque” cronologico del luglio 2000) potrebbe essere operato avendo a riferimento non le condizioni effettivamente praticate, ma quelle che, secondo diritto, avrebbero dovuto essere praticate. In quest'ottica, in effetti, si perverrebbe sempre a ritenere “peggiorative” le condizioni di capitalizzazione periodica successivamente praticate (con sostanziale elusione della previsione sopra ricordata): se, infatti, il raffronto dovesse operarsi con il regime giuridico pregresso (ovvero, la nullità delle clausole di capitalizzazione periodica e, quindi, nessuna capitalizzazione periodica) ne deriverebbe che qualsiasi capitalizzazione periodica successiva (anche annuale, quinquennale o decennale) avrebbe carattere peggiorativo. Il confronto, in effetti, può operarsi unicamente con il regime di capitalizzazione in concreto praticato. Come è noto, il legislatore ha reso “legittimo” l'anatocismo bancario attraverso la modifica dell'art. 120 del Testo Unico Bancario, intervenuta con l'entrata in vigore del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342. In particolare, l'art. 25, secondo comma, del richiamato d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342 ha modificato l'art. 120 t.u.b. (d.lgs. n. 385 del 1993), prevedendo, per l'appunto, che “il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” disponendo, “in ogni caso”, che, nelle operazioni in conto corrente, fosse assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori. Inoltre, il medesimo art. 25, al terzo comma, disponeva che “le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati,
13 contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente”. In definitiva, attraverso tale modifica, al CICR veniva assegnato il duplice compito, da un lato, di emettere una disciplina circa la possibilità per i contratti bancari di applicare l'interesse composto e, dall'altra, di disciplinare le modalità di adeguamento alla nuova normativa dei contratti di conto corrente già in essere. Ebbene, la delibera CICR del 9 febbraio 2000 ha, sotto il primo profilo, previsto che “nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori” (art. 2, comma secondo), specificando, altresì, che “le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”. Con riferimento al secondo aspetto tratteggiato dall'art. 25 d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, la delibera ora richiamata ha dettato una disciplina in tema di adeguamento dei contratti stipulati nel periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera medesima. E, infatti, l'art. 7 (appositamente rubricato «disposizioni transitorie») prevede che “le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1 luglio”. La delibera dispone, poi, al secondo comma, che “qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000”. Il terzo comma dell'art. 7 stabilisce, infine, che “nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”. Successivamente all'emanazione della delibera CICR, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo - in riferimento all'art. 76 cost., per eccesso di delega rispetto all'art. 1, quinto comma, l. 24 aprile 1998 n. 128 - l'art. 25, terzo comma, d.lg. 4 agosto 1999 n. 342, con cui erano state dichiarate valide ed efficaci le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera stessa (Corte Cost., 17 ottobre 2000, n. 425).
14 Tuttavia, la richiamata pronuncia di incostituzionalità - per come anche riconosciuto dalla recente Cass., 19 maggio 2020, n. 9140 - non ha interessato quella parte dell'art. 25, comma 3, con cui è stato regolamentato l'adeguamento dei vecchi contratti alle prescrizioni della delibera CICR: infatti, la pronuncia del giudice delle leggi si è fondata sull'eccesso di delega (rispetto alla l. 24 aprile 1998, n. 128, art. quinto comma), avendo la Corte costituzionale escluso «che la suddetta delega legittimi una disciplina retroattiva e genericamente validante». Appare, anzi, manifesto che l'intervento caducatorio riguardasse il solo regime di sanatoria che il legislatore aveva previsto per il periodo che precedeva proprio l'entrata in vigore della delibera CICR. Escluso che la dichiarazione di illegittimità costituzionale abbia investito, direttamente, le modalità di adeguamento dei contratti in essere (avendo avuto ad oggetto, in via esclusiva, la sanatoria dei contratti già stipulati per il solo periodo antecedente alla delibera CICR), questo Tribunale ha costantemente stabilito che la «comparazione» richiesta dal terzo comma della delibera in esame - la quale, come più volte segnalato, prevede la necessità di approvazione da parte del cliente nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali «comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate» - vada eseguito prendendo a riferimento le condizioni di fatto, concretamente applicate, e non le clausole negoziali inserite nei contratti anteriori che, sulla base della giurisprudenza formatasi a partire dal 1999, devono essere considerate nulle. Conseguentemente, il «passaggio» da un regime (sia pure in punto di fatto) di capitalizzazione con periodicità diversa a sfavore del cliente (essendo trimestrale per gli interessi debitori ed annuale per gli interessi attivi) ad un regime di pari periodicità costituisce un miglioramento della situazione. Secondo la prospettazione di parte attrice, invece, l'adozione dell'anatocismo, ancorché in regime di pari periodicità, costituirebbe una condizione oggettivamente peggiorativa rispetto al regime naturale precedente, regime anche andrebbe individuato non già nelle condizioni concretamente applicate dall'istituto bancario, ma in quello derivante dalla inefficacia delle clausole contrattuali che consentivano l'anatocismo bancario. In particolare, la parte richiama nella comparsa conclusionale un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità. Ebbene, tale orientamento (si segnalano Cass., 21 ottobre 2019, n. 26769 e Cass., 21 ottobre 2019, n. 26779, e, soprattutto, la già richiamata Cass., 19 maggio 2020, n. 9140, diffusamente motivata), pur ribadendo che la pronunzia di incostituzionalità non ha messo in discussione il potere regolamentare del CICR relativamente al transito dei contratti precedenti al nuovo regime, ha evidenziato che ciò non implica che detta incostituzionalità abbia mancato di incidere sulla portata della delibera del 9 febbraio 2000, che di tale potere regolamentare ha costituito espressione. E, infatti, nella situazione determinatasi a seguito della nominata pronuncia di incostituzionalità, l'operazione di raffronto, imposta dalla
15 delibera, tra le condizioni precedentemente applicate e le nuove si dimostrerebbe inattuabile. In altre parole, la disciplina transitoria di cui all'art. 7 della delibera non sarebbe più, in concreto, in vigore con la conseguenza che l'unica possibilità di inserire nei contratti precedenti una clausola anatocistica (con pari periodicità) sarebbe stata quella di pervenire ad una nuova pattuizione. In realtà, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità poggia su un assioma costituito, sostanzialmente, dalla individuazione di una sorta di rapporto di «pregiudizialità» tra la proposizione normativa che «sanava» le clausole anatocistiche contenute nei contratti precedenti e quella che conferiva al CICR il potere regolamentare concernente l'adeguamento dei vecchi contratti alle nuove condizioni. Ebbene, ad avviso del Tribunale, non appare condivisibile ravvisare la sussistenza di tale rapporto di pregiudizialità. In primo luogo, come già evidenziato, la pronunzia dichiarativa della illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 25 (come correttamente riconosciuto anche dalla decisione della Suprema corte qui criticata) non ha inciso sul potere di regolamentare l'adeguamento dei vecchi contratti con la nuova disciplina, con la conseguenza che la disciplina transitoria di cui all'art. 7 non è direttamente travolta da quella pronunzia. Proprio in ragione dell'assenza di questa corrispondenza biunivoca tra sanatoria delle disposizioni precedenti e potere regolamentare concernente l'adeguamento di quelle disposizioni, deve ritenersi che il riferimento, contenuto nel più volte menzionato art. 7, alle «condizioni precedentemente applicate» vada compiuto, indipendentemente dalla validità ed efficacia delle medesime condizioni (intese come pattuizioni), alla sola concreta applicazione che esse hanno avuto nell'ambito del rapporto negoziale esistente tra le parti. D'altra parte, il significato del termine «condizioni» appare ambivalente potendo esso fare riferimento tanto alle condizioni contrattuali pattuite quanto a quelle in concreto utilizzate dall'istituto di credito: ma se il termine «condizioni» può apparire, appunto, ambivalente, il suo significato è, nell'ambito dell'art. 7, immediatamente chiarito attraverso l'utilizzo del participio «applicate». Da tale riferimento emerge chiaramente la volontà di operare il confronto non già con clausole contrattuali, ma con la situazione di fatto emergente dalla applicazione della capitalizzazione (in termini di non reciprocità temporale) degli interessi. Né, ritiene questo Tribunale, l'esegesi qui proposta finirebbe per conferire rilevanza ad un dato quale l'esecuzione di una clausola nulla che, come è noto, salve le eccezioni previste (artt. 590, 799, 2126 c.c.), è sprovvista di rilevanza giuridica. Ora, in primo luogo, il legislatore è legittimato a dare rilevanza giuridica all'esecuzione della clausola nulla: non si vede, infatti, la ragione per la quale il legislatore possa dare rilievo all'esecuzione di una disposizione testamentaria nulla (così come previsto dall'art. 590 c.c.) e, al contrario,
16 non possa prendere in esame, peraltro ai soli fini comparativi, l'esecuzione di una clausola anatocistica nulla. E ciò, precisamente, sembra aver fatto il legislatore attribuendo al CICR il potere di regolamentare - ovviamente solo per il futuro - le clausole anatocistiche senza necessariamente passare per una rinegoziazione di esse. D'altra parte, appare anche evidente che la volontà del legislatore era proprio quella di evitare, per quanto possibile, di procedere ad una rinegoziazione delle clausole di tutti i rapporti contrattuali in essere, evidentemente considerando che porre un tale onere a carico del sistema bancario fosse comunque eccessivo e, sostanzialmente, inutile. Al contrario, l'orientamento qui criticato finirebbe per giungere ad una completa abrogazione del disposto della delibera CIRC e, dunque, di ogni possibilità, in assenza di espressa rinegoziazione, di adeguamento dei contratti precedenti. Comunque, sotto altro profilo, l'orientamento cui aderisce questo Tribunale non giunge in alcun modo a conferire esecuzione alla clausola anatocistica contenuta nei contratti precedenti. Quest'ultima è e resta nulla e, nelle operazioni di ricostruzione dei saldi dei conti correnti aperti antecedentemente, vengono scomputati tutti gli interessi anatocistici. L'unico rilievo che assume la (concreta applicazione della) precedente clausola nulla non ha ad oggetto la sua «esecuzione» (che presupporrebbe una sua ultrattività con esclusione dell'eliminazione degli interessi applicati), ma soltanto una valutazione comparativa tra situazioni differenti ai fini delle modalità di adeguamento delle clausole contrattuali. Ma quella valutazione comparativa non conferisce in alcun modo alcuna esecuzione alla precedente clausola che resta, sul piano applicativo, inefficace (Tale orientamento risulta in più occasioni affermato dal Tribunale di Roma sez. XVI civile). Alla luce delle precedenti considerazioni, il Tribunale ritiene di dovere dare seguito al proprio orientamento dovendo il giudizio comparativo essere operato tra il precedente regime di fatto applicato e quello successivo costituito da un regime di pari periodicità trimestrale per entrambe le parti, migliorativo rispetto alle condizioni precedentemente applicate. Ne deriva che ben poteva l'istituto di credito adeguarsi alla nuova normativa mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e mediante informazione per iscritto alla clientela alla prima occasione utile. Deve, dunque, concludersi che la Banca convenuta si sia correttamente adeguata alle prescrizioni di cui all'art. 7, secondo comma, della delibera CICR, 9 febbraio 2000. Le operazioni di ricalcolo operate sul punto dal CTU devono quindi ritenersi pienamente condivisibili. All'esito degli accertamenti espletati il consulente ha quantificato in € 161.563,74 le competenze illegittimamente applicate dalla in relazione al conto 10841.69 e in € CP_1 17.527, 17 le competenze illegittimamente applicate in
17 relazione al conto 16559.07 (cfr. pagg. 26 e 27 della relazione). Per quanto concerne la lamentata erronea indicazione dell nel contratto di finanziamento [OMISSIS]. CP_6 Venendo all'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte opposta, giova osservare che, recentemente, la giurisprudenza di legittimità, a Sezioni Unite, componendo un precedente contrasto, ha affermato il seguente principio di diritto: “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie” (Cass., sez. un., 13 giugno 2019, n. 15895; ma già Cass., 22 febbraio 2018, n. 4372 secondo la quale alla banca che ha eccepito nel giudizio di ripetizione dell'indebito promosso dal correntista la prescrizione delle rimesse effettuate sul conto, non incombe l'onere di provarne la natura solutoria, né di allegazione specifica delle stesse. La distinzione concettuale tra versamenti solutori e ripristinatori impone al giudice di selezionare, anche tramite l'ausilio di consulenza tecnica contabile, le rimesse che assumono concreta rilevanza ai fini della ripetizione dell'indebito e della prescrizione). Ciò posto, in giurisprudenza è stato correttamente affermato che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens (così, Cass., sez. un., 2 dicembre 2010, n. 24418). Sicchè, con riferimento alla fattispecie in esame, il diritto di ripetizione soggiace al termine di prescrizione decennale e decorre dai singoli pagamenti indebiti e cioè dalle singole rimesse solutorie, mentre la rimessa ripristinatoria non è un vero e proprio pagamento in quanto non soddisfa il creditore ma amplia (o ripristina) la facoltà d'indebitamento del correntista. In altre parole, solo ove – sulla base degli accertamenti contabili – si ravvisi un pagamento (rimessa) avente natura
18 solutoria potrà affermarsi che la prescrizione decennale del diritto alla restituzione decorre (non già dalla chiusura del rapporto, ma) dalla data in cui quel pagamento (rimessa) è stato eseguito. In particolare, a fronte della comprovata esistenza di un contratto di conto corrente assistito da apertura di credito, la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti emerge dagli estratti conto che il correntista, attore nell'azione di ripetizione, ha l'onere di produrre in giudizio. Poiché la decorrenza della prescrizione dalla data del pagamento è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti, essa sussiste sempre in mancanza di un'apertura di credito: onde, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel pagamento come mero ripristino della disponibilità accordata. Correttamente il ctu, come peraltro espressamente richiesto nel quesito, ha desunto l'esistenza dell'affidamento sul c/c.1084169 pur in mancanza di contratto, sulla base dell'analisi dei tassi debitori entro e fuori fido annotati negli estratti conto. All'esito degli accertamenti ha pertanto potuto verificare l'esistenza di rimesse solutorie in relazione alle quali è ormai prescritto il diritto alla ripetizione per l'ammontare di € 46.281,50 sul c/c 10841,69. A tale fine ha calcolato il termine decennale di prescrizione con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione. Nella comparsa conclusionale parte attrice fa riferimento ad atti di messa in mora allegati alla perizia di parte e risalenti al 2010 non specificamente individuati. Si ritiene pertanto corretto il termine individuato dal consulente tecnico d'ufficio. Concludendo, il consulente tecnico per il conto corrente n.10841.69 ha verificato che alla chiusura del conto al 5.5.2016 il saldo a debito del correntista ammontava ad € 46.750,63; ha accertato in € 161.563,73 le competenze illegittimamente addebitate, ricalcolando un saldo a credito per il correntista pari ad € 114.813,10, importo da cui detrarre le rimesse prescritte pari ad € 46.281,50 per un totale saldo ricalcolato a credito pari ad € 68.531,60. Per quanto concerne il conto corrente n. 16559.07 il consulente ha verificato che alla chiusura del conto al 24.5.2016 il saldo a debito del correntista ammontava ad € 150.850,85; ha quantificato in € 17.527,17 le competenze illegittimamente addebitate, ricalcolando un saldo a debito per il correntista pari ad € 133.323,68. Per l'effetto, in parziale accoglimento dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, nonché in attuazione della compensazione tra i debiti eccepita da parte opposta, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e gli opponenti devono essere condannati in solido tra loro alla corresponsione di € 64.792,08 oltre interessi al tasso convenzionale pattuito nel contratto di finanziamento.
19 In ragione dell'esito del procedimento le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti e le spese di ctu sono poste a carico di entrambe le parti ciascuna nella misura del 50 %.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza domanda ed eccezione, in parziale accoglimento dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, compensati i rispettivi debiti così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 875/17;
- accerta che alla data del 5.5.2016 il saldo del conto corrente n. 10841.69 è pari ad € 68.531,60 a credito della società correntista e che alla data del 24.5.2016 il saldo del conto corrente n. 16559.07 è pari ad € 133.323,68 a debito della società correntista;
- condanna gli opponenti in solido tra loro alla corresponsione in favore dell'opposta di € 64.792,08 oltre interessi al tasso convenzionale;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50 % ciascuna le spese di ctu“.
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello
(iscritto al n.r.g. 7/2023) quale Parte_1 società subentrata nei rapporti di cui è causa a
[...]
e rappresentata da Controparte_1
, così concludendo: Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello di Firenze, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione e/o domanda disattesa, premesse le declaratorie del caso e di legge, riformare la sentenza di primo grado n. 641/2022
(R.G. n. 3509/2017) emessa dal Tribunale di Arezzo in data 31/05/2022, nella persona della Dott.ssa Marina
Rossi, pubblicata il 01/06/2022 e non notificata per la decorrenza del termine breve di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c., statuendo quanto segue.
In via principale:
- accertare e dichiarare che la
[...] ha azionato il proprio credito in Controparte_1 sede monitoria legittimamente, in forza del contratto di finanziamento ipotecario a medio termine in conto corrente stipulato per atto pubblico in data 29/12/2005,
20 a rogito del Dr. Notaio in Arezzo Parte_3
(Rep. n. 52957
– Racc. n. 19531: cfr. DOC. 1 – fascicolo monitorio), di originari Euro 150.000,00 utilizzabili sul conto corrente n. 16559.07 e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 875/2017 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 09/06/2017.
In via subordinata:
- attesa la formulazione della riconvenzionale avversaria, condannare gli appellati, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 155.252,94 (di cui €
136.742,36 per rimesse prescritte), quale somma comprensiva degli interessi dovuti al tasso del 3,75% sul capitale erogato di Euro 150.000,00.
In via ulteriormente subordinata:
- nel caso in cui codesta Ecc.ma Corte fosse dell'avviso di non accogliere le su esposte domande, confermare la condanna degli appellati al pagamento, in solido tra loro, della somma di Euro 64.792,08, oltre agli interessi maturati al tasso convenzionale pattuito nel contratto di finanziamento sino al saldo.
In via istruttoria:
- laddove ritenuto opportuno, si chiede disporre nuova CTU contabile alla luce delle argomentazioni svolte nel presente atto di appello.
Il tutto, con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, da liquidarsi secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, tenuto contro del valore di causa che qui si dichiara, oltre accessori di
Legge e spese vive, nonché restituzione delle somme versate nella misura del 50% in favore del CTU nominato nel giudizio di primo grado R.G. n. 3509/2017”.
Si sono costituiti, resistendo all'avversario appello e proponendo altresì appello incidentale, Controparte_7
[...] IN AN RI NA e
[...] [...]
a loro volta così concludendo: CP_4
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze respingere l'appello esperito dalla Controparte_8 in quanto infondato in fatto ed in diritto;
in via preliminare dichiarando la carenza di legittimazione e/o capacità ad agire della medesima Parte_1
Contestualmente, in accoglimento dell'appello incidentale, ed in riforma della sentenza appellata:
a. Dichiarare:
- Sussistere l'ipotesi di usura nel caso di estinzione anticipata;
- Non essere stata rispettata la norma relativa alle condizioni di reciprocità per non essere queste pattuite per scritto;
- In ogni caso, in tesi non sussistere rimesse solutorie;
in ipotesi, doversi queste calcolare sul saldo rettificato, detratti gli addebiti illecitamente conteggiati, con conseguente individuazione del saldo a favore del correntista sul c/c n. 10841.69 essere pari ad
€ 114.813,10;
b. Con rimessione, in via processuale, della causa sul ruolo onde esperire CTU sull'estinzione anticipata;
sul ricalcolo degli interessi ex Art. 117 TUB e norme conseguenziali;
sulla individuazione delle rimesse solutorie;
c. Con riforma della sentenza di primo grado in punto di spese e conseguente condanna delle spese di primo grado a carico della parte ivi attrice, anche in misura percentuale;
d. In via processuale si chiede rimettere la causa sul ruolo onde esperire la CTU come sopra esposto;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio e distrazione delle
22 stesse a favore del procuratore antistatario ex Art. 96
c.p.c.”.
Avverso la suddetta sentenza hanno interposto separato appello (iscritto al n.r.g. 54/2023)
[...]
IN AN RI NA e Controparte_3
, così concludendo: CP_4
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento del presente appello, ed in riforma della sentenza appellata:
a. Dichiarare:
- Sussistere l'ipotesi di usura nel caso di estinzione anticipata;
- Non essere stata rispettata la norma relativa alle condizioni di reciprocità per non essere queste pattuite per scritto;
- In ogni caso, in tesi non sussistere rimesse solutorie;
in ipotesi, doversi queste calcolare sul saldo rettificato, detratti gli addebiti illecitamente conteggiati, con conseguente individuazione del saldo a favore del correntista sul c/c n. 10841.69 essere pari ad
€ 114.813,10;
b. Con rimessione, in via processuale, della causa sul ruolo onde esperire CTU sull'estinzione anticipata;
sul ricalcolo degli interessi ex Art. 117 TUB e norme conseguenziali;
sulla individuazione delle rimesse solutorie;
c. Con riforma della sentenza di primo grado in punto di spese e conseguente condanna delle spese di primo grado a carico della parte ivi attrice, anche in misura percentuale;
d. In via processuale si chiede rimettere la causa sul ruolo onde esperire la CTU come sopra esposto;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio e distrazione delle
23 stesse a favore del procuratore antistatario ex Art. 96
c.p.c.”.
Si è costituita, resistendo all'avversario appello e proponendo altresì appello incidentale, Parte_1
, quale società subentrata nei rapporti di cui è
[...] causa a e Controparte_1 rappresentata da a sua Controparte_2 volta così concludendo:
“Piaccia all'Illustrissima Corte d'Appello adita così giudicare:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello promosso in quanto iscritto a ruolo successivamente all'appello già pendente e precedentemente notificato dalla Controparte_9
promosso avanti a Codesta Ill.ma Corte e rubricato
[...] al n. di R.G. 07/2023.
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario, per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. e/o all'art. 348 bis c.p.c.
In via preliminare in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda di inammissibilità e/o improcedibilità per qualsiasi ragione, disporre la riunione del presente procedimento con il giudizio già pendente avanti alla
Corte di Appello di Firenze R.G. n 07/2023.
Nel merito in via principale:
- respingere, per tutte le motivazioni esposte nella presente comparsa, qualsiasi domanda ed eccezione proposta da parte appellante con atto di citazione in appello e, per l'effetto, confermare parzialmente, la sentenza emessa in data 01/06/2022 dal Tribunale di
Arezzo n. 641/2022 (R.G. n. 3509/2017 - Rep. n.
1019/2022) nei punti ivi impugnati da parte appellante.
24 Nel merito in via subordinata:
- nell'eventualità in cui l'appello di controparte dovesse venire accolto, anche parzialmente, per qualsiasi ragione, dichiarare comunque tenuta e conseguentemente condannare comunque, Controparte_3
(P.IVA/C.F. n. in persona del liquidatore e P.IVA_1 amministratore, CA RI NA IC (C.F. n.
) nonché contro i Sig.ri CA RI C.F._1
NA IC (C.F. n. e C.F._1 CP_4
in solido tra loro, al pagamento, della somma
[...] portata dal decreto ingiuntivo ovvero di quella diversa somma che sarà accertata nel corso del giudizio di gravame.
In via incidentale in via principale:
- per tutto quanto esposto nel presente atto, accogliere l'appello incidentale e modificare parzialmente la sentenza come richiesto incidentalmente, nonché rigettare l'appello principale.
In via incidentale subordinata:
- nel caso in cui codesta Ecc.ma Corte fosse dell'avviso di non accogliere le su esposte domande, condannare la (P.IVA/C.F. Controparte_3
n. ) in persona del liquidatore e P.IVA_1 amministratore, CA RI NA IC (C.F. n.
) nonché contro i Sig.ri CA RI C.F._1
NA IC (C.F. n. e C.F._1 CP_4
in solido tra loro, al pagamento della somma di €
[...]
155.252,94 (di cui € 136.742,36 per rimesse prescritte), quale somma comprensiva degli interessi dovuti al tasso del 3,75% sul capitale erogato di Euro 150.000,00 ovvero di quella diversa somma che sarà accertata nel corso del giudizio di gravame.
In via ulteriormente subordinata:
25 nel caso in cui codesta Ecc.ma Corte fosse dell'avviso di non accogliere le su esposte domande, confermare la condanna della Controparte_3
(P.IVA/C.F. n. in persona del
[...] P.IVA_1 liquidatore e amministratore, CA RI NA
IC (C.F. n. nonché contro i C.F._1
Sig.ri CA RI NA IC (C.F. n.
) e in, in solido tra loro, C.F._1 CP_4 al pagamento della somma di Euro 64.792,08, oltre agli interessi maturati al tasso convenzionale pattuito nel contratto di finanziamento sino al saldo ovvero di quella diversa somma che sarà accertata nel corso del giudizio di gravame.
In via istruttoria:
- laddove ritenuto opportuno, si chiede disporre nuova CTU contabile alla luce delle argomentazioni svolte.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi secondo i valori medi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di, oltre accessori di Legge”.
Non si è costituita, nonostante rituale notifica,
e la stessa deve Controparte_1 essere pertanto dichiarata contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha documentato la sua legittimazione ad Parte_1 agire e resistere in giudizio, come risulta dagli adempimenti curati sulla prodotta G.U., dal positivo riscontro della ricerca telematica in essa indicata e dalla allegata dichiarazione di avvenuta specifica cessione resa dalla stessa Banca cedente.
Tutti gli appelli devono inoltre ritenersi ammissibili secondo quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., essendo in essi contenuti sufficienti profili di critica
26 all'impugnata decisione, tali da aver consentito a ciascuna controparte l'esercizio del diritto di difesa.
Assorbita ogni questione di inammissibilità ex art. 348-bis, c.p.c., essendo oramai la causa nella sua fase decisoria.
Il primo motivo dell'appello principale di Parte_1 nella causa n.r.g. 7/2023 e del corrispondente appello incidentale nella causa n.r.g. 54/2023 – con cui in sintesi viene mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa ha provveduto alla riduzione degli interessi addebitati sul conto n. 16559.07 in ragione del tasso di interesse previsto dal contratto di finanziamento ipotecario che sul primo era appoggiato – è infondato.
Il conto corrente n. 16559.07 è infatti un semplice strumento tecnico, appositamente costituito, su cui andavano necessariamente e sono state effettivamente annotate le operazioni relative alla fruizione e al rimborso del concesso finanziamento.
Non risultano su detto conto corrente essere state annotate operazioni estranee a quelle previste dal contratto di finanziamento (trattavasi di finanziamento ipotecario a medio termine in conto corrente senza la facoltà di ricostituzione del prelevabile con rimborso graduale del capitale); in particolare non sono state annotate operazioni passive per la correntista che abbiano oltrepassato l'ammontare dell'importo reso disponibile con il contratto.
Pertanto non vi era ragione di applicare interessi secondo un tasso differente (e nella specie superiore) rispetto a quello già previsto dal contratto di finanziamento, né interessi sugli interessi: con ciò risultando priva di rilievo ogni questione circa la formale previsione della reciproca paritaria cadenza
27 temporale di detti interessi, evidente conseguenza dell'utilizzo di modulistica standardizzata.
Parzialmente fondato è il secondo motivo dell'appello principale di nella causa n.r.g. 7/2023 e del Parte_1 corrispondente appello incidentale nella causa n.r.g.
54/2023 – con cui in sintesi il primo Giudice ha calcolato la prescrizione presupponendo l'esistenza di un affidamento relativo al diverso conto corrente n.
10841.69 e quindi enucleando, sulla scorta delle risultanze peritali, l'esistenza di rimesse aventi carattere ripristinatorio anche se avvenute precedentemente al decennio anteriore l'interruzione della prescrizione, nel caso in esame avvenuta con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttiva del giudizio di primo grado -.
Ritiene questa Corte come non vi siano elementi per ritenere che il conto in questione fosse affidato, non essendo risultato possibile individuare il limite di utilizzo accordato e stabilire quindi la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse effettuate.
Alla mancanza del contratto non può infatti sopperirsi mediante gli estratti conto prodotti o altri elementi indiretti presuntivi di un accordo di fido tra le parti, privi dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c., quali ad es. la pura e semplice previsione di commissioni di massimo scoperto o di differenti tassi debitori in ragione di diversi livelli di indebitamento. La sussistenza di un'apertura di credito deve infatti essere provata mediante forma scritta onde poter essere precisamente individuato il limite dell'affidamento e, anche a non voler ritenere in proposito necessaria una pattuizione scritta in senso stretto, la società correntista avrebbe dovuto fornire elementi probatori inconfutabili, quali in primo luogo l'immediato e
28 ripetuto rientro intimato dalla Banca al superamento di un ben individuato livello di esposizione. In difetto di ciò, pertanto, alla condotta della non può che CP_1 conferirsi il valore di mera tolleranza del passivo di conto, priva come tale di rilievo.
Ne consegue che per il periodo anteriore al
20.9.2007, corrispondente a quello precedente il decennio anteriore all'interruzione della prescrizione, nel caso in esame avvenuta con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttiva del giudizio di primo grado, le rimesse andranno considerate tutte solutorie.
Ne consegue altresì, in ragione dell'esame dell'allegato 14 alla relazione della c.t.u. espletata in primo grado, che dalle addebitate competenze di Euro
167.552,16 andranno detratti Euro 23.556,90, pari al ricalcolo di maggiori interessi attivi al netto di spese a partire dal 30.9.2007 (primo trimestre post- prescrizione), ed Euro 23.707,760 (differenza fra l'importo di Euro 27.309,88 relativo agli interessi applicati successivamente al 30.9.2007 e gli interessi legali per Euro 3.602,12 per il medesimo periodo – così rettificati, essendoci stata illegittima pattuizione di interessi “uso piazza” anteriormente all'entrata in vigore della L. 154/1992: cfr. da ultimo Cass., Sez., I, ord., 22/10/2025, n. 28082 -)(per semplicità di calcolo la moltiplicazione è stata effettuata sulle eventuali varie sommatorie di dati continui soggetti ad identiche percentuali):
29 CALCO LATE INTERESSI PASSIVI ADDEBITATI TASSO APPLICATO TASSO LEGALE INTERESSI LEGALI Parte_4 31-dic-07 657,07 503,77 8,700 2,50 144,76
31-mar-08 664,29 529,76 8,700 3,00 30-giu-08 668,30 580,96 8,700 3,00 383,00
30-set-08 696,13 587,81 8,950 3,00
31-dic-08 711,45 685,27 8,950 3,00
31-mar-09 746,03 516,74 8,950 3,00 599,93 30-giu-09 768,81 503,23 12,450 3,00 121,26
30-set-09 751,55 845,43 12,450 3,00
31-dic-09 731,49 1.021,52 12,450 3,00 449,86 31-mar-10 476,58 1.181,96 12,450 1,00 30-giu-10 284,31 1.384,75 12,450 1,00
30-set-10 208,05 1.599,70 12,450 1,00
31-dic-10 213,95 1.807,74 12,450 1,00 479,85 31-mar-11 202,58 1.900,94 12,450 1,50 30-giu-11 296,77 1.954,11 12,450 1,50
30-set-11 567,71 91,25 12,450 1,50
31-dic-11 920,67 741,24 12,450 1,50 564,76 31-mar-12 1.734,06 28,07 12,450 2,50 30-giu-12 1.797,50 107,92 12,450 2,50
30-set-12 1.810,72 221,05 12,450 2,50
31-dic-12 1.805,43 0,00 12,450 2,50 31-mar-13 1.294,03 326,15 12,450 2,50 30-giu-13 1.183,07 385,15 12,450 2,50
30-set-13 1.074,74 464,83 12,450 2,50
31-dic-13 824,27 545,18 12,450 2,50 417,33 31-mar-14 561,91 613,73 12,450 1,00 30-giu-14 389,02 703,08 12,450 1,00
30-set-14 355,19 798,19 12,450 1,00
31-dic-14 351,13 888,02 12,450 1,00 241,20 31-mar-15 253,14 957,93 12,450 0,50 30-giu-15 186,18 1.059,17 12,450 0,50
30-set-15 164,45 1.165,37 12,450 0,50
31-dic-15 104,40 1.263,64 12,450 0,50 178,55 31-mar-16 101,92 1.346,22 12,450 0,20 21,62
TOTALE 23.556,90 27.309,88 3.602,12
Con il primo motivo di appello incidentale nella causa n.r.g. 7/2023 e il corrispondente motivo di appello principale nella causa n.r.g. 54/2023 la società correntista e i fideiussori muovono censura all'impugnata decisone nella parte in cui questa ha ritenuto correttamente applicato l'anatocismo successivamente alla menzione fatta dalla Banca sulla G.U. di avvenuto adeguamento alla Deliberazione CICR 9.2.2000.
Il motivo è fondato, nei limiti della sopra ravvisata prescrizione.
Va tenuto conto in proposito dell'orientamento oramai consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente
30 nulle, conseguendone che, affinché in tali contratti sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria un'espressa pattuizione scritta nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera (come recentemente ribadito dalla
Suprema Corte con la pronuncia n. 27460 del 14.10.2025, che nel richiamare precedenti conformi quali Cass., n.
28215/2024, Cass., n. 13669/2025, Cass., n. 7377/2025, tutti successivi alle sentenze gemelle Cass. n. 5054/2024
e Cass. n. 5064/2024, decreta il superamento del principio da queste due ultime affermato “secondo cui la natura peggiorativa delle clausole implicherebbe «una valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, non anche invece (…) tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione”, cfr. p. 6 della citata pronuncia), essendo quindi insufficiente la semplice menzione sulla
G.U. di avvenuto adeguamento.
Di conseguenza, vanno così calcolati in detrazione, tenuto conto di quanto riportato nel già menzionato allegato 14 alla relazione della c.t.u. effettuata in primo grado e egli estratti-conto prodotti, gli interessi anatocistici (anche in tal caso per semplicità di calcolo la moltiplicazione è stata effettuata sulle eventuali varie sommatorie di dati continui soggetti ad identiche percentuali)
31 TRIMES TRE INTERES S I TAS S O ANATOCIS MO
31-dic-07 619,60 8,700 31-mar-08 652,92 8,700 30-giu-08 713,35 8,700 172,77
30-set-08 713,65 8,950
31-dic-08 825,82 8,950 31-mar-09 661,35 8,950 196,97 30-giu-09 622,46 12,450
30-set-09 878,98 12,450
31-dic-09 1.217,13 12,450 31-mar-10 1.479,92 12,450 30-giu-10 1.683,21 12,450
30-set-10 1.897,06 12,450
31-dic-10 2.105,10 12,450 31-mar-11 2.198,90 12,450 30-giu-11 2.117,67 12,450
30-set-11 114,05 12,450
31-dic-11 864,02 12,450 31-mar-12 153,35 12,450 30-giu-12 230,72 12,450
30-set-12 344,02 12,450
31-dic-12 0,00 12,450 31-mar-13 349,92 12,450 30-giu-13 408,25 12,450
30-set-13 487,93 12,450
31-dic-13 568,28 12,450 31-mar-14 637,13 12,450 30-giu-14 726,68 12,450
30-set-14 821,29 12,450
31-dic-14 911,12 12,450 31-mar-15 981,13 12,450 30-giu-15 1.082,62 12,450
30-set-15 1.191,03 12,450
31-dic-15 1.289,30 12,450 31-mar-16 1.377,58 12,450 3.328,98 TOTALE 3.698,72
per complessivi quindi Euro 3.698,72.
Andrà quindi operata (per la somma dei suddetti Euro
23.556,90, Euro 23.707,76 ed Euro 3.698,72) una detrazione in favore della correntista per complessivi
Euro 50.963,38
32 Con il secondo motivo di appello incidentale nella causa n.r.g. 7/2023 e il corrispondente motivo di appello principale nella causa n.r.g. 54/2023 viene mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa non ha preso in considerazione l'invocata pattuizione di interessi usurari.
Il motivo è infondato, posto che viene invocata la sussistenza di usura c.d. originaria, laddove, come riscontrato dal c.t.u. sotto più profili, nessuna espressa pattuizione è documentata in tal senso, né potendo arguirsi la sussistenza di detta, e più grave, invocata tipologia di usura in ragione di conseguenze del tutto ipotetiche e, al di là della mancata loro esemplificazione, non munite di alcun adeguato indice di prevedibilità e ricorrenza.
Il tasso di mora pattuito al 6,684% (pari a tre punti percentuali in più rispetto al tasso contrattuale stabilito per il finanziamento), pur superiore, come rilavato dal c.t.u., al tasso soglia per la categoria di operazioni (5,73%), rientra comunque nei limiti (8,88%) delineati da Cass. SS.UU., 18 settembre 2020 n. 19597.
Infondato è pure il terzo ed ultimo motivo dell'appello incidentale nella causa n.r.g. 7/2023 e il corrispondente motivo dell'appello principale nella causa n.r.g. 54/2023, laddove, ad ulteriore censura dell'impugnata decisione, viene contestata l'avvenuta mancata inclusione della c.d. penale per estinzione anticipata nella verifica del superamento del tasso soglia, riguardante cioè il contratto di finanziamento.
Non vi è stata, infatti, nel caso di specie alcuna anticipata estinzione di detto contratto, avvenuta cioè mediante pagamento del capitale residuo.
Inoltre, anche a volere per ipotesi aggiungere al pattuito tasso corrispettivo la pattuita percentuale
33 dell'1% (vd. clausola 7 del contratto di finanziamento), non risulterebbe, in ogni caso, superato il pro-tempore vigente tasso soglia, anche nella più benevola ipotesi c.d. fattuale (cioè tenendo conto degli effettivi prelevamenti avvenuti tra il 29/12/2005 e il 14/7/2006) di cui a pag. 37 della relazione di c.t.u. (TEG 3,588%; tasso soglia per la categoria di operazioni 5,73%).
Ne segue quindi che il rapporto dare-avere fra le parti, in parziale accoglimento dei contrapposti appelli e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, deve così essere configurato (è riportato lo schema finale di cui a pag. 49 della c.t.u. in primo grado e il nuovo schema):
c.c. 10841.69 c.c. 16559.07 Totale Debito quesito 1) -46.750,63 -150.850,85 -197.600,68 Differenza 161.563,73 17.527,17 179.090,90 competenze da ricalcolo quesito 2) Saldo complessivo 114.813,10 -133.323,68 -18.510,58 a debito correntista
-46.281,50 0,00 -46.281,50 Competenze prescritte da ricalcolo quesito 6) Debito complessivo 68.531,60 -133.323,68 -64.792,08 correntista al lordo delle competenze prescritte c.c. 10841.69 c.c. 16559.07 Totale Debito quesito 1) -46.750,63 -150.850,85 -197.600,68 Differenza
50.963,38 17.527,17 68.490,55 competenze da ricalcolo quesito 2) ed anatocismo, già tenuto conto della prescrizione Saldo complessivo 4.212,75 -133.323,68 -129.110,13 a credito/debito correntista tenuto conto delle competenze prescritte
34 risultando quindi un maggior debito della società correntista di Euro 129.110,93, con conseguente rideterminazione della condanna a suo carico e dei fideiussori IN AN RI NA e
[...]
per il suddetto maggior importo, oltre interessi CP_4 legali, così come richiesto nell'opposto decreto ingiuntivo, dal 24.5.2016 (data della messa in mora: vd. docc. 8 e 9 fascicolo monitorio).
Le spese seguono la prevalente riscontrata soccombenza della società correntista e dei fideiussori, sono liquidate come in dispositivo sul valore dell'importo monitoriamente ingiunto (secondo il DM
55/2014 per il primo grado, con aliquote intermedie fra minimo e medio per entrambi i gradi ed esclusa la fase istruttoria per il presente grado) e sono quindi compensate per un quinto del loro ammontare e per i residui quattro quinti poste a carico solidale della società correntista e dei fideiussori ed in favore della società cessionaria della così come rappresentata. CP_1
Allo stesso modo vanno ripartite le spese della fase monitoria, così come in quella sede liquidate.
Per i medesimi motivi le spese della c.t.u. espletata in primo grado sono poste per un terzo a carico della società cessionaria della e per due terzi a carico CP_1 della società correntista e dei fideiussori.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sui riuniti appelli principali ed incidentali rispettivamente proposti da Parte_1
, quale società subentrata nei rapporti di cui è
[...] causa a e Controparte_1 rappresentata da e Controparte_2
IN AN RI Controparte_3
35 NA e avverso la sentenza del CP_4
Tribunale di Arezzo n. 641 dell'1.6.2022,
1. ridetermina la condanna in via tra loro solidale,
a carico di IN Controparte_3
AN RI NA e in favore di CP_4 [...]
quale società subentrata nei rapporti di Parte_1 cui è causa a e Controparte_1 rappresentata da nel Controparte_2 maggiore importo di Euro 129.110,93, oltre interessi legali dal 24.5.2016;
2. liquida le spese di lite sopportate da
[...]
e per essa ora da Controparte_1 [...]
- rappresentata da Parte_1 Controparte_2
-, e da rappresentata da
[...] Parte_1
in Euro 11.000,00 per Controparte_2 compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge quanto al giudizio di primo grado ed in
Euro 7.500,00 per compensi di avvocato, Euro 1.138,50 per spese, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge quanto al presente grado di giudizio;
3. dichiara le stesse compensate per un quinto del loro ammontare;
4. dichiara tenuti e condanna, in via tra loro solidale, IN Controparte_3
AN RI NA e alla refusione dei CP_4 residui quattro quinti in favore di Parte_1
, quale società subentrata nei rapporti di cui è
[...] causa a e Controparte_1 rappresentata da Controparte_2
4. dichiara tenuti e condanna, in via tra loro solidale, IN Controparte_3
AN RI NA e alla refusione in CP_4 favore di quale società subentrata Parte_1 nei rapporti di cui è causa a Controparte_10
[...] e rappresentata da
[...] Controparte_2
, dei quattro quinti delle spese liquidate
[...] all'esito della fase monitoria;
5. pone le spese della c.t.u. espletata in primo grado per un terzo a carico di Parte_1 quale società subentrata nei rapporti di cui è causa a e rappresentata da Controparte_1
e per due terzi a carico Controparte_2 solidale di IN Controparte_3
AN RI NA e CP_4
Così deciso in Firenze il 22 dicembre 2025.
Il Presidente rel.est.
37
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Carmine Capozzi Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte a ruolo rispettivamente il 2.1.2023 e l'11.1.2023 rispettivamente ai nn. 7 e 54 del Ruolo Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2023 entrambe aventi ad oggetto: Contratti bancari promossa la n.r.g. 7/2023 da:
corrente in Roma, quale Parte_1 società subentrata nei rapporti di cui è causa a
[...]
e rappresentata da Controparte_1
elettivamente Controparte_2 domiciliata in Firenze, presso e nello studio dell'avv.
LV FE, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco
TI e SC CI del Foro di Milano, come da mandato allegato all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE contro corrente in Controparte_3
MO (AR), IN AN RI NA e
[...]
elettivamente domiciliati in Firenze, presso e CP_4 nello studio dell'avv. Giuseppe Bergamaschi, che li rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in primo grado,
APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI promossa la n.r.g. 54/2023 da:
[. corrente in Parte_2
MO (AR), IN AN RI NA e
[...]
elettivamente domiciliati in Firenze, presso e CP_4 nello studio dell'avv. Giuseppe Bergamaschi, che li rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in primo grado,
APPELLANTE contro corrente in Controparte_1
CP_1
APPELLATA CONTUMACE contro corrente in Roma, quale Parte_1 società subentrata nei rapporti di cui è causa a
[...]
e rappresentata da Controparte_1
elettivamente Controparte_2 domiciliata in Milano, presso e nello studio degli avv.ti
Marco TI e SC CI, che la rappresentano e difendono come da mandato allegato all'atto di intervento in appello,
INTERVENTRICE IN APPELLO E APPELLANTE INCIDENTALE
All'udienza dell'11-13.3.2025, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, le parti precisavano le seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
“In ottemperanza all'ordinanza del 24/10/2024, con cui Codesta Ecc.ma Corte ha disposto la riunione del fascicolo rubricato R.G. n. 54/2023 nonché rinviato per il proseguo all'udienza del 11/03/2025 da svolgersi in modalità cartolare, la deducente società, fermo quanto evidenziato nei propri precedenti atti, da intendersi in questa sede integralmente richiamati e riprodotti,
2 contesta tutto quanto dedotto, argomentato ed eccepito da parte appellata.
Si chiede, pertanto, all'Ecc.ma Corte la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni”.
Per IN AN Controparte_3
RI NA e : CP_4
“Chied[ono] che la causa venga trattenuta in decisione concedendo i termini per la precisazione delle conclusioni, per la comparsa conclusionale e per la memoria di replica ai sensi dell'art 189 cpc”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, le riunite cause di appello, iscritte ai nn.r.g. 7/2023 e 54/2023 di questa Corte (entrambe aventi ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Arezzo n. 641 dell'1.6.2022; parti nella n.r.g. 7/2023:
quale società subentrata nei Parte_1 rapporti di cui è causa a Controparte_1
e rappresentata da
[...] Controparte_2
c. IN
[...] Controparte_3
AN RI NA e;
parti nella n.r.g. CP_4
54/2023: IN Controparte_3
AN RI NA e c. CP_4 [...]
non costituita, con l'intervento Controparte_1 di quale società subentrata nei Parte_1 rapporti di cui è causa a Controparte_1
e rappresentata da
[...] Controparte_2
, esperiti gli adempimenti ex artt. 350 e 352
[...]
c.p.c. e sulle produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza dell'11-13.3.2025, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, e sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3 Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
“MOTIVI DELLA DECISIONE Gli attori indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio Controparte_1 proponendo opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 875/2017 del 09.06.2017 RG. 2220/2017, emesso dal Tribunale di Arezzo, con il quale veniva ingiunto alla società in qualità di debitrice principale e a IN AN RI NA e in qualità di CP_4 fideiussori, il pagamento in solido dell'importo € 150.000,00, oltre interessi e spese, in forza del contratto di finanziamento ipotecario su conto corrente n. 16559.07 stipulato in data 29.12.2005. A sostegno dell'opposizione, parte attrice ha dedotto: la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto effettuata non al liquidatore della società, ma al legale rappresentante di questa;
l'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
che il conto corrente 16559.07 è stato chiuso il 26.05.2016, data che non corrisponde a quella indicata dall'istituto di credito (17.01.2013); che il finanziamento ipotecario non è stato concesso sul c/c n. 16559.07 bensì sul conto corrente n. 10841.69, in palese violazione degli accordi intercorsi tra le parti;
che l'oggetto del giudizio dovrà comprendere anche il c/c n. 10841.69. In particolare, facendo riferimento alle conclusioni della perizia tecnica allegata all'atto di citazione, parte opponente ha dedotto la nullità del finanziamento ipotecario del 29.12.2005 di € 150.000,00, per la presenza di tassi usurari ab origine, per l'indicazione di tassi inferiori a quelli effettivamente applicati, per indeterminatezza e indeterminabilità del tasso applicato essendo indicati due diversi parametri nel contratto (art. 2 e 11), per indeterminabilità dell'ISC e per la previsione di una commissione di estinzione anticipata usuraria;
ha eccepito, altresì, la nullità del finanziamento per simulazione del contratto avendo le parti realmente voluto concludere un contratto di mutuo e non un contratto di finanziamento ipotecario su conto corrente;
la nullità per la vessatorietà dell'atto di proroga del 13.09.2011 stipulato tra le parti. Con riguardo al contratto di conto corrente n. 16559.07 sul quale avrebbe dovuto essere accreditato il finanziamento, parte attrice ne ha rilevato la nullità per mancata sottoscrizione del contratto, perché privo di TAEG/ISC e perché non prevede la capitalizzazione reciproca degli interessi attivi e passivi;
ha rilevato altresì che gli interessi passivi e gli altri oneri del finanziamento sono stati addebitati sul c/c n. 10841.69 a condizioni molto più onerose rispetto a quelle previste dal contratto n. 16559.07. Riguardo al contratto di conto corrente n. 10841.69, gli attori hanno dedotto: la nullità dello stesso in quanto non sono indicate le condizioni contrattuali applicate (tasso
4 d'interesse creditore, tasso d'interesse debitore, commissione di massimo scoperto, importo dell'affidamento, ecc.); l'illegittima applicazione di interessi usurari;
la nullità delle condizioni “uso su piazza” applicate al rapporto;
la nullità della clausola che applica interessi anatocistici trimestrali, anche dopo l'entrata in vigore della delibera CICR 9/2/2000 per violazione del principio di reciprocità e per difetto di specificazione delle condizioni di cui all'art. 6 della delibera;
la nullità della pattuizione delle le commissioni di massimo scoperto per assenza di elementi certi e determinati per la sua quantificazione;
l'illegittima antergazione e postergazione dei giorni della valuta applicati al c/c e la violazione della normativa sulla trasparenza bancaria per l'applicazione e l'addebito di oneri non dovuti. Infine, gli opponenti hanno rilevato la nullità delle fideiussioni prestate da IN AN RI NA e per la nullità del contratto di finanziamento CP_4 cui tali fideiussioni risultano accessorie. Sulla base di tali allegazioni parte attrice ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo, contrariis rejectis, In via preliminare 1) Sospendere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo per tutti i motivi espressi nell'atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo contenente domanda riconvenzionale;
2) Dichiarare la nullità della notifica del Decreto Ingiuntivo alla in Controparte_3 quanto la notifica è stata effettuata erratamente all'Amministratore Unico e non al Liquidatore della stessa. 3) Dichiarare inammissibile la procedura per D.I., in quanto la non ha esperito il Controparte_1 tentativo di mediazione obbligatoria, vertendosi in materia di contratti bancari. Nel merito Revocare il decreto ingiuntivo emesso perché il presunto credito vantato dalla ricorrente è inesistente, risultando invece un credito a favore della di €. 178.962,01 (V. C.T.P. Controparte_3 Dott. doc. n. 2 pag. 30) e comunque perché risulta Per_1 infondato e non provato, né certo, liquido ed esigibile per i motivi di cui al presente atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo contenente domanda riconvenzionale;
dichiarare la nullità del finanziamento ipotecario (mutuo) del 29.12.2005 di €. 150.000,00; dichiarare la nullità dei contratti di apertura DEL credito in conto corrente bancario n. 16559.07 e n. 10841.69 per i motivi di cui all'atto di citazione;
dichiarare comunque l'invalidità e la nullità parziale dei singoli contratti di apertura di credito e di conto corrente oggetto dei rapporti tra la e la parte CP_1 opponente, particolarmente in relazione alle clausole di pattuizione nel conto corrente n. 10841.69 e n. 16559.07 oggetto del rapporto fra le parti, degli interessi ultralegali uso su piazza, degli interessi anatocistici trimestrali, delle commissioni di massimo scoperto, dei giorni di valuta, delle spese non documentate e di tutti i costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese e addebitate dalla parte convenuta nei conti correnti degli attori opponenti;
dichiarare che la Banca convenuta ha applicato nel finanziamento del 29.12.2005 e nei conti correnti della
5 cliente Tassi Effettivi Globali (T.E.G.) che Controparte_3 hanno superato la soglia degli interessi usurari per cui la Banca dovrà essere condannata alla restituzione in favore della ex art. 1815 C.C. di Controparte_3 tutti gli interessi non dovuti addebitati dalla
[...] nel finanziamento e nei conti Controparte_1 correnti;
determinare tutte quelle somme indebitamente percepite dalla Banca in base ai risultati della rielaborazione e ricalcolo del finanziamento e dei conti correnti intrattenuti fra le parti e di cui è causa che verrà effettuato in sede di C.T.U. tecnico – bancaria sulla base dell'intera documentazione relativa ai rapporti di apertura di credito e conti correnti;
e per l'effetto, in accoglimento della domanda riconvenzionale condannare parte ricorrente alla restituzione in Controparte_1 favore della in persona del Controparte_3 Liquidatore di tutte le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse che, dalla C.T.P. del Dott. Persona_2 ammontano ad €. 178.962,01, o quel più o quel meno che risulterà di giustizia. Voglia infine il Tribunale dichiarare la nullità dell'atto di fidejussione che IN AN RI NA e hanno sottoscritto in CP_4 conseguenza della nullità del contratto principale del finanziamento e per l'effetto dichiarare che gli stessi nulla devono alla Vittoria di Controparte_1 spese e competenze di causa”. Si è costituita Controparte_1 rilevando: che la notifica del d.i. risulta valida ad ogni effetto, dal momento che la procedura di liquidazione comporta il passaggio della rappresentanza al liquidatore e, in ogni caso, risulta aver raggiunto il suo scopo essendo stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo;
che la mediazione obbligatoria non è prevista nei procedimenti per ingiunzione, ma in sede di opposizione, e tale onere è posto a carico dell'opponente; che l'errore sulla data di chiusura del conto n. 16559.07 è irrilevante ai fini della causa essendo mero errore di digitazione;
l'infondatezza nel merito di tutte le avverse deduzioni ed eccepite nullità per i motivi analiticamente indicati in comparsa di costituzione e risposta cui si rinvia per esigenze di sintesi;
l'inammissibilità della domanda di ripetizione delle rimesse solutorie anteriori al 21.09.2007, periodo antecedente il decennio dalla data di notifica dell'atto di citazione. Contestate le ulteriori domande attoree, parte convenuta ha concluso chiedendo “Piaccia al Tribunale di Arezzo: In via preliminare: A) dichiarare la improcedibilità della domanda per mancato espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria;
B) dichiarare la nullità della domanda riconvenzionale;
Nel merito: rigettare tutte le domande proposte dagli opponenti perché inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto e/o prescritte, confermare il decreto ingiuntivo emesso con la condanna della Consulta in liquidazione in persona del suo liquidatore Controparte_5 e e IN AN RI nella
[...] CP_4 loro qualità di fideiussori al pagamento in solido tra tutti della somma complessiva di e 150.000,00oltre interessi al
6 tasso legale della chiusura avvenuta il 10.05.2016, fino al di del pagamento e le spese di ingiunzione come liquidate in decreto. Nel merito in via subordinata se accolta la domanda riconvenzionale svolta: accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione e decadenza, sia del diritto, che dell'azione della Consulta a richiedere la determinazione del dare avere in ordine ai rapporti dei c/c di cui è causa, sia del diritto alla restituzione e condanna dei medesimi rapporti e conseguentemente rigettare integralmente le azioni e le domande tutte proposte con la citazione oggetto di causa. In ipotesi denegata di accoglimento anche parziale delle domande degli opponenti, compensare i crediti e debiti rispettivamente accertati, dichiarare dovute dalla le minor Controparte_3 somme risultanti dalla ricostruzione del saldo dei c/c in questione con la prescrizione dei relativi diritti e ricalcolando gli interessi al tasso di mora o in subordine al tasso legale, con ricapitalizzazione annuale degli interessi attivi e passivi, con reiezione di ogni altra domanda ex adverso formulata. In ogni caso con vittoria di spese e onorari.” Rigettata in prima udienza l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita documentalmente e con ctu contabile (depositata in data 22.07.2019) ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21.02.2022 con concessione dei termini di cui all' art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Parte attrice nelle note di trattazione scritta ha così precisato le conclusioni: “In via preliminare e/o processuale: perché il Giudice rimetta la causa sul ruolo onde chiedere chiarimenti e/o integrazioni al CTU;
ed in particolare, in ordine alle rimesse solutorie, dato che il CTU, nella sua perizia, non tiene conto del fatto che il fido era di Euro 185.823; in ordine all'anatocismo che non può essere applicato;
in ordine al ricalcolo ex art. 117 TUB e norme conseguenziali;
in ordine, infine, al mutuo ipotecario ove sussistono interessi usurai che, tuttavia, il CTU non ha considerato nel prospetto riassuntivo. Nel merito: come in atti”. Parte convenuta ha così concluso: “questa difesa chiede che la stessa venga rimessa in istruttoria affinchè il C.T.U venga convocato per rispondere e chiarire quanto sopra eccepito, rielaborando un nuovo prospetto anche alla luce dell'insegnamento, che nel frattempo è intervenuto, della Cassazione , in relazione alla mancata prova degli affidamenti e/o contratti di apertura di credito ( come ammesso dal C.T.U a pag.15 della sua relazione nel rispondere alle osservazioni del C.T.di parte convenuta ), per la determinazione delle esatte rimesse solutorie e ripristinatorie sul c/c n.10841,69, secondo le osservazioni del CTP, che indica le rimesse solutorie ammontanti ad € 136.742,36 (vedi documenti n. 25 allegato alla ctu)., chiarendo e specificando il criterio , con il quale, ha individuato, nelle rimesse relative al citato conto corrente , come ripristinatorie , anziché solutorie , in considerazione della circostanza che non vi è prova di
7 contratto di affidamento , né apertura di credito. Nel merito così conclude: Piaccia al Tribunale di Arezzo , senza integrazione del contraddittorio su domande nuove In tesi, 1) Rigettare tutte le domande svolte dagli opponenti anche quelle proposte in via riconvenzionale, perchè infondate e/o non provate, 2)Accertare e dichiarare che la Banca ha legittimamente azionato il ricorso per decreto in forza di un contratto di apertura del c/c n 16559.07, garantito da ipoteca, rogito del 29.12.2005 rep.52957 Parte_3 raccolta19531, chiuso il 17.01.2013, con tutte le spese di ingiunzione e successive occorse , oltre interessi convenzionali dalla chiusura al di del pagamento al tasso del 3,735%, fatte salve le variazioni di legge relativamente al tasso soglia. Se accolta la riconvenzionale, svolta ex adverso, in tesi condannare gli opponenti , in solido tra loro, al pagamento della somma di € 155.252,94(di cui € 136.742,36 per rimesse prescritte , come identificato dalla ct di parte, con gli interessi sul capitale erogato di € 150.000,00 al tasso del 3,75%, fatte salve le variazioni di legge relativamente al tasso soglia. In ipotesi , condannare gli opponenti , in solido tra loro, al pagamento della minor somma di € 64.792,08, oltre interessi corrispettivi al tasso contrattuale del 3,75%, fatte salve le variazioni di legge relativamente al tasso soglia decorrenti dell'emissione del decreto , concesso il 09/06/2017, al di del pagamento” . Deve essere in primo luogo disattesa l'eccezione di nullità della notifica del d.i. nei confronti della società per essere stata eseguita in persona del legale rappresentante anziché del liquidatore della società; invero la notifica a è stata effettuata a IN AN RI Controparte_3 NA- la quale rivestiva il ruolo di amministratore unico e poi di liquidatore - in qualità di rappresentante della società; peraltro la società ha proposto tempestiva opposizione al d.i. e pertanto l'eventuale nullità della notifica risulta sanata per raggiungimento dello scopo. Anche l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione deve essere disattesa. Invero, se i commi 1 bis e 2 dell'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010, a pena di improcedibilità della domanda, pongono a carico di chi intende esercitare in giudizio un'azione l'onere di attivare il procedimento di mediazione, il comma 4 esclude l'obbligo di mediazione tanto per il procedimento monitorio, quanto per la fase iniziale del giudizio di opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione. Dunque, la condizione di procedibilità risulta applicabile a decorrere dalla pronuncia sulle istanze ex artt. 648 - 649 c.p.c. ex art. 5, comma 4 del D.Lgs. 28/10. Qualora il giudice rilevi il mancato esperimento della mediazione, deve assegnare alle parti il termine di quindici giorni per l'introduzione della procedura. Nel caso di specie, in conformità a quanto disposto dalla legge, il termine predetto risulta esser stato assegnato correttamente con l'ordinanza del 20.2.2018 e il tentativo di mediazione è stato esperito con esito negativo, pertanto sotto questo profilo l'opposizione è infondata.
8 Per quanto concerne il merito della controversia occorre prendere in considerazione le risultanze cui è pervenuto il CTU dott. Le valutazioni del predetto CTU, Persona_3 laddove recepite nel contesto della presente statuizione, risultano immuni da vizi che ne intacchino l'iter logico e scevri da errori di metodo, oltre che frutto di un congruamente ed ampiamente motivato percorso argomentativo, anche con riferimento alle osservazioni dei ctp. Le conclusioni e le risposte del consulente tecnico alle osservazioni dei consulenti tecnici delle parti devono pertanto intendersi richiamate in quanto condivisibili con le precisazioni di seguito indicate. In merito all'usurarietà dei tassi d'interesse applicati ad entrambi i rapporti di conto corrente, deve preliminarmente ricordarsi che la giurisprudenza di legittimità sia attualmente orientata nel senso che “È avviso di queste Sezioni Unite che debba darsi continuità al primo dei due orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, che nega la configurabilità dell'usura sopravvenuta, essendo il giudice vincolato all'interpretazione autentica degli artt. 644 cod. pen. e 1815, secondo comma, cod. civ., come modificati dalla legge n. 108 del 1996 (rispettivamente all'art. 1 e all'art. 4), imposta dall'art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000, cit.; interpretazione della quale la Corte costituzionale ha escluso la sospetta illegittimità, per violazione degli artt. 3, 24, 47 e 77 Cost., con la sentenza 25/02/2002, n. 29, e della quale non può negarsi la rilevanza per la soluzione della questione in esame. È priva di fondamento, infatti, la tesi della illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione (con il contratto o con patti successivi), alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla legge n. 108, superi tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi stessi” (cfr. Cass. SS.UU. n. 24675 del 19.10.2017). La sentenza riportata, pur avendo a diretto riferimento un contenzioso relativo ad un contratto di mutuo, risulta aver espresso un principio generale suscettibile di applicazione anche ad un contratto di conto corrente. In effetti, una volta valorizzato l'esclusivo dato normativo dell'art. 644 c.p., non risulta possibile procedere ad approcci differenziati, a seconda che si verta in tema di contratto di mutuo o di conto corrente, alla problematica inerente alla ravvisabilità di profili usurari. L'unicità del dato normativo, e la sua strutturazione ermeneutica ancorata al solo momento genetico del rapporto, preclude la possibilità di valorizzare l'usura c.d. “sopravvenuta” nei rapporti di conto corrente (salvo che si tratti di usura derivante da modifica delle condizioni originarie – ipotesi non dedotta nel caso di specie - nel quale caso, più che di usura sopravvenuta, si è in presenza di una “nuova” usura originaria). L'usura si presenta quindi suscettibile di venire in rilievo esclusivamente con riferimento alle pattuizioni originarie ed al momento delle stesse.
9 Poiché il conto corrente n. 10841.69 è stato aperto in data 9.11.1988 e quindi in epoca precedente all'entrata in vigore della legge 108/1996 non sono ravvisabili profili di usura originaria. Il consulente tecnico ha altresì escluso la natura usuraria dei tassi d'interesse pattuiti ed applicati sul c/c ipotecario 16559/2007. In particolare il consulente tecnico ha dato atto che “Il c/c de quo è stato aperto in data 16/12/2005 come conto facente parte del gruppo “c.c. ipotecari m.l.t.” e quindi finalizzato alla gestione del finanziamento poi concesso pochi giorni dopo, in data 29/12/2005. IL CTU quindi ha ritenuto di formulare due ipotesi al fine di effettuare la verifica della usurarietà “ab origine” e cioè: La verifica alla data del 16/12/2005 mettendo a confronto i tassi indicati nel contratto di c/c ipotecario (cfr All. 3) con i tassi pubblicati da Banca d'Italia categoria “Aperture di c/c fino a € 5.000” (essendo la categoria “Conti correnti scoperti senza affidamento” oggetto di rilevazione dal 1° trim. 2010); La verifica alla data del 29/12/2005 mettendo a confronto i tassi indicati nel contratto di finanziamento ipotecario in conto corrente (cfr All. 4) stipulato in pari data con i tassi pubblicati da Banca d'Italia categoria “Aperture di c/c oltre i € 5.000” arrivando in entrambi i casi ad escludere la natura usuraria degli interessi pattuiti. Inoltre, su richiesta del ctp di parte attrice il consulente tecnico d'ufficio, in risposta alle osservazioni formulate, ha proceduto alla verifica dell'usura considerando l'operazione di finanziamento su c/c ipotecario non quale c/c, ma quale mutuo, escludendo la natura usuraria dell'interesse corrispettivo e riscontrando l'usurarietà del tasso di mora pari al 6,68% rapportato al TSU pari al 5,73 %. Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sul punto non appaiono condivisibili posto che in relazione al profilo concernente la rilevanza degli interessi moratori al fine di valutare l'usurarietà del tasso d'interesse pattuito nei contratti di mutuo si osserva come, a fronte di contrapposti orientamenti nella giurisprudenza di legittimità, si sono pronunciate le Sezioni Unite con la sentenza n. 19597 del 18.9.2020 statuendo che “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che il tasso-soglia, in quest'ultimo caso, sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata
10 tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.”. Poiché all'epoca di stipula del contratto la Banca d'Italia provvedeva già alla rilevazione statistica dell'incremento medio rispetto agli interessi corrispettivi determinato dagli interessi moratori (introdotta con il DM 25.3.2003), il Tasso soglia usura deve essere incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori ed il parametro di raffronto non è pertanto rappresentato dal mero TSU preso invece a riferimento da parte attrice e dal ctu. Nel caso di specie, anche volendo qualificare la fattispecie quale contratto di mutuo, aumentato il tasso soglia usura della maggiorazione media determinata dagli interessi moratori (7,83 %), il tasso moratorio pattuito in contratto risulta sotto soglia. Con riferimento alla rilevanza della commissione di estinzione anticipata ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usura, si osserva che la funzione della commissione in parola non è quella di remunerare l'erogazione del credito, come richiesto dalla legge n. 108/1996 ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi pattuiti, bensì quella di compensare la Banca mutuante delle conseguenze economiche derivanti dall'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare la facoltà di recesso prima della scadenza naturale del contratto. Pertanto correttamente il consulente tecnico non ha considerato la commissione di estinzione anticipata al fine di verificare il superamento del tasso soglia usura. Parte attrice ha dedotto altresì l'applicazione di interessi in misura superiore a quella pattuita e in ogni caso l'applicazione di interessi ultralegali in mancanza di pattuizione nonché la sussistenza di profili di illecito anatocismo. Al riguardo il consulente tecnico d'ufficio, verificato preliminarmente che risultano stipulati in forma scritta entrambi i contratti di conto corrente (all. 6 alla ctp att. e doc. 16 conv.), nonché il contratto di finanziamento ipotecario del 29.12.2005 (doc. 3 conv.) e la relativa proroga del 13.9.2011 (doc. 13 conv.) ha dato atto che “ Per quanto riguarda le condizioni economiche applicate, preso atto che entrambi i contratti di c/c sono depositati agli atti di causa, lo scrivente riferisce che: per quanto riguarda il c/c ordinario n. 10841.69 lo scrivente ha verificato, oltre a non essere indicate le condizioni economiche applicate, che all'art. 7 del contratto sono previsti, relativamente alle condizioni economiche da applicare al rapporto, le “condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza” e quindi ha provveduto a ricalcolare gli interessi maturate sul c/c de quo fino all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria
11 (L. 154/92), applicando il tasso legale, mentre successivamente, in aderenza a quanto previsto dall'art. 117 del TUB, applicando i tassi sostitutivi ivi previsti e richiamati dal quesito ed elidendo le spese;
per quanto riguarda il c/c ipotecario n. 16559.07 lo scrivente riferisce che il contratto di c/c originario riporta le condizioni economiche applicabili ed è finalizzato alla contabilizzazione del successivo rapporto di finanziamento stipulato per atto notarile, che il successivo contratto di finanziamento riporta anch'esso le condizioni economiche da applicare al rapporto dalla sua stipula e, in ultimo, che il contratto “di proroga” successivo, che modifica le condizioni già contrattualizzate dal precedente atto notarile, riporta ulteriori condizioni economiche. Il sottoscritto quindi ha provveduto alla verifica della corretta applicazione delle condizioni contrattuali da applicare all'intero rapporto nei
“tre periodi” sopra citati”. Correttamente, dunque, come richiesto dal quesito, il consulente tecnico ha applicato il tasso legale sostitutivo nelle ipotesi di mancata pattuizione del tasso d'interesse ultralegale o di mero rinvio agli usi per la determinazione del medesimo tasso e non ha tenuto conto di commissioni eventualmente applicate dalla in mancanza di espressa CP_1 pattuizione scritta. Con particolare riferimento all'anatocismo, si osserva che in relazione al conto corrente n. 16559 il consulente ha verificato che nel contratto di apertura del conto è stata prevista la pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi e pertanto sotto questo profilo non ha apportato correttivi nel ricalcolo operato, mentre in relazione al conto 10841, ha verificato che “il contratto di apertura di c/c n. 10841.69 (ordinario), datato 9/11/1988, all'art. 7 prevede la capitalizzazione degli interessi passivi trimestrali, mentre per gli interessi attivi prevede la capitalizzazione annuale, successivamente la banca ha prodotto (cfr All. 6) la pubblicazione in G.U. del 19/6/2000 relativa alla delibera CICR del 9/2/2000 che prevede l'applicazione simmetrica trimestrale della capitalizzazione degli interessi passivi ed attivi, per cui, essendo lo scrivente ha previsto (relativamente a tale conto) un unico periodo di capitalizzazione fino al 30/6/2000 e, successivamente, verificata la simmetria della capitalizzazione trimestrale degli interessi, ha applicato capitalizzazioni trimestrali”. Sul punto occorre ricordare come il consolidato orientamento giurisprudenziale, ritenuto del tutto condivisibile dalla scrivente, sia in effetti attestato nel senso della nullità delle clausole di capitalizzazione degli interessi, per il periodo antecedente alla delibera CICR del 9.2.2000, oltre che di quelle successive a tale data, ove non affiancate dalla previsione della pari periodicità di computo, sia per gli interessi a debito che per quelli a credito del correntista. Il consulente dunque, verificato il rispetto del principio della pari periodicità di computo per gli interessi attivi e passivi nel periodo successivo al 30.6.2000 e dato atto della pubblicazione nella G.U. da parte della Banca
12 dell'Avviso alla clientela relativo all'adeguamento alla delibera CICR del 9.2.2000 (doc. 7 conv.), ha escluso relativamente a tale periodo la sussistenza di profili di illecito anatocismo. Non può ritenersi condivisibile l'assunto attoreo secondo cui dovrebbe procedersi all'elisione degli effetti della capitalizzazione anche per tale periodo. Risulta infatti come nel corso di tale periodo si sia effettivamente rispettata la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi sia a debito che a credito del correntista (cfr. elaborato peritale). Ciò consente di ritenere valida ed efficace tale capitalizzazione. Pur consapevole della sussistenza di un orientamento di segno contrario, ad avviso del Tribunale, non può ritenersi fondata la prospettazione attorea in base alla quale la validità di tale operazione avrebbe invece implicato (anche) una specifica pattuizione delle nuove modalità di capitalizzazione. Non appare in effetti ravvisabile, nel caso di specie, un peggioramento delle condizioni applicate al correntista, rilevante ai sensi dell'art. 7, comma 3, della delibera CICR del febbraio 2000 (secondo cui “Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela.”). Né il raffronto tra condizioni di capitalizzazione precedentemente praticate e quelle successivamente poste in essere (rispetto allo “spartiacque” cronologico del luglio 2000) potrebbe essere operato avendo a riferimento non le condizioni effettivamente praticate, ma quelle che, secondo diritto, avrebbero dovuto essere praticate. In quest'ottica, in effetti, si perverrebbe sempre a ritenere “peggiorative” le condizioni di capitalizzazione periodica successivamente praticate (con sostanziale elusione della previsione sopra ricordata): se, infatti, il raffronto dovesse operarsi con il regime giuridico pregresso (ovvero, la nullità delle clausole di capitalizzazione periodica e, quindi, nessuna capitalizzazione periodica) ne deriverebbe che qualsiasi capitalizzazione periodica successiva (anche annuale, quinquennale o decennale) avrebbe carattere peggiorativo. Il confronto, in effetti, può operarsi unicamente con il regime di capitalizzazione in concreto praticato. Come è noto, il legislatore ha reso “legittimo” l'anatocismo bancario attraverso la modifica dell'art. 120 del Testo Unico Bancario, intervenuta con l'entrata in vigore del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342. In particolare, l'art. 25, secondo comma, del richiamato d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342 ha modificato l'art. 120 t.u.b. (d.lgs. n. 385 del 1993), prevedendo, per l'appunto, che “il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” disponendo, “in ogni caso”, che, nelle operazioni in conto corrente, fosse assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori. Inoltre, il medesimo art. 25, al terzo comma, disponeva che “le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati,
13 contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente”. In definitiva, attraverso tale modifica, al CICR veniva assegnato il duplice compito, da un lato, di emettere una disciplina circa la possibilità per i contratti bancari di applicare l'interesse composto e, dall'altra, di disciplinare le modalità di adeguamento alla nuova normativa dei contratti di conto corrente già in essere. Ebbene, la delibera CICR del 9 febbraio 2000 ha, sotto il primo profilo, previsto che “nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori” (art. 2, comma secondo), specificando, altresì, che “le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”. Con riferimento al secondo aspetto tratteggiato dall'art. 25 d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, la delibera ora richiamata ha dettato una disciplina in tema di adeguamento dei contratti stipulati nel periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera medesima. E, infatti, l'art. 7 (appositamente rubricato «disposizioni transitorie») prevede che “le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1 luglio”. La delibera dispone, poi, al secondo comma, che “qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000”. Il terzo comma dell'art. 7 stabilisce, infine, che “nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”. Successivamente all'emanazione della delibera CICR, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo - in riferimento all'art. 76 cost., per eccesso di delega rispetto all'art. 1, quinto comma, l. 24 aprile 1998 n. 128 - l'art. 25, terzo comma, d.lg. 4 agosto 1999 n. 342, con cui erano state dichiarate valide ed efficaci le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera stessa (Corte Cost., 17 ottobre 2000, n. 425).
14 Tuttavia, la richiamata pronuncia di incostituzionalità - per come anche riconosciuto dalla recente Cass., 19 maggio 2020, n. 9140 - non ha interessato quella parte dell'art. 25, comma 3, con cui è stato regolamentato l'adeguamento dei vecchi contratti alle prescrizioni della delibera CICR: infatti, la pronuncia del giudice delle leggi si è fondata sull'eccesso di delega (rispetto alla l. 24 aprile 1998, n. 128, art. quinto comma), avendo la Corte costituzionale escluso «che la suddetta delega legittimi una disciplina retroattiva e genericamente validante». Appare, anzi, manifesto che l'intervento caducatorio riguardasse il solo regime di sanatoria che il legislatore aveva previsto per il periodo che precedeva proprio l'entrata in vigore della delibera CICR. Escluso che la dichiarazione di illegittimità costituzionale abbia investito, direttamente, le modalità di adeguamento dei contratti in essere (avendo avuto ad oggetto, in via esclusiva, la sanatoria dei contratti già stipulati per il solo periodo antecedente alla delibera CICR), questo Tribunale ha costantemente stabilito che la «comparazione» richiesta dal terzo comma della delibera in esame - la quale, come più volte segnalato, prevede la necessità di approvazione da parte del cliente nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali «comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate» - vada eseguito prendendo a riferimento le condizioni di fatto, concretamente applicate, e non le clausole negoziali inserite nei contratti anteriori che, sulla base della giurisprudenza formatasi a partire dal 1999, devono essere considerate nulle. Conseguentemente, il «passaggio» da un regime (sia pure in punto di fatto) di capitalizzazione con periodicità diversa a sfavore del cliente (essendo trimestrale per gli interessi debitori ed annuale per gli interessi attivi) ad un regime di pari periodicità costituisce un miglioramento della situazione. Secondo la prospettazione di parte attrice, invece, l'adozione dell'anatocismo, ancorché in regime di pari periodicità, costituirebbe una condizione oggettivamente peggiorativa rispetto al regime naturale precedente, regime anche andrebbe individuato non già nelle condizioni concretamente applicate dall'istituto bancario, ma in quello derivante dalla inefficacia delle clausole contrattuali che consentivano l'anatocismo bancario. In particolare, la parte richiama nella comparsa conclusionale un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità. Ebbene, tale orientamento (si segnalano Cass., 21 ottobre 2019, n. 26769 e Cass., 21 ottobre 2019, n. 26779, e, soprattutto, la già richiamata Cass., 19 maggio 2020, n. 9140, diffusamente motivata), pur ribadendo che la pronunzia di incostituzionalità non ha messo in discussione il potere regolamentare del CICR relativamente al transito dei contratti precedenti al nuovo regime, ha evidenziato che ciò non implica che detta incostituzionalità abbia mancato di incidere sulla portata della delibera del 9 febbraio 2000, che di tale potere regolamentare ha costituito espressione. E, infatti, nella situazione determinatasi a seguito della nominata pronuncia di incostituzionalità, l'operazione di raffronto, imposta dalla
15 delibera, tra le condizioni precedentemente applicate e le nuove si dimostrerebbe inattuabile. In altre parole, la disciplina transitoria di cui all'art. 7 della delibera non sarebbe più, in concreto, in vigore con la conseguenza che l'unica possibilità di inserire nei contratti precedenti una clausola anatocistica (con pari periodicità) sarebbe stata quella di pervenire ad una nuova pattuizione. In realtà, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità poggia su un assioma costituito, sostanzialmente, dalla individuazione di una sorta di rapporto di «pregiudizialità» tra la proposizione normativa che «sanava» le clausole anatocistiche contenute nei contratti precedenti e quella che conferiva al CICR il potere regolamentare concernente l'adeguamento dei vecchi contratti alle nuove condizioni. Ebbene, ad avviso del Tribunale, non appare condivisibile ravvisare la sussistenza di tale rapporto di pregiudizialità. In primo luogo, come già evidenziato, la pronunzia dichiarativa della illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 25 (come correttamente riconosciuto anche dalla decisione della Suprema corte qui criticata) non ha inciso sul potere di regolamentare l'adeguamento dei vecchi contratti con la nuova disciplina, con la conseguenza che la disciplina transitoria di cui all'art. 7 non è direttamente travolta da quella pronunzia. Proprio in ragione dell'assenza di questa corrispondenza biunivoca tra sanatoria delle disposizioni precedenti e potere regolamentare concernente l'adeguamento di quelle disposizioni, deve ritenersi che il riferimento, contenuto nel più volte menzionato art. 7, alle «condizioni precedentemente applicate» vada compiuto, indipendentemente dalla validità ed efficacia delle medesime condizioni (intese come pattuizioni), alla sola concreta applicazione che esse hanno avuto nell'ambito del rapporto negoziale esistente tra le parti. D'altra parte, il significato del termine «condizioni» appare ambivalente potendo esso fare riferimento tanto alle condizioni contrattuali pattuite quanto a quelle in concreto utilizzate dall'istituto di credito: ma se il termine «condizioni» può apparire, appunto, ambivalente, il suo significato è, nell'ambito dell'art. 7, immediatamente chiarito attraverso l'utilizzo del participio «applicate». Da tale riferimento emerge chiaramente la volontà di operare il confronto non già con clausole contrattuali, ma con la situazione di fatto emergente dalla applicazione della capitalizzazione (in termini di non reciprocità temporale) degli interessi. Né, ritiene questo Tribunale, l'esegesi qui proposta finirebbe per conferire rilevanza ad un dato quale l'esecuzione di una clausola nulla che, come è noto, salve le eccezioni previste (artt. 590, 799, 2126 c.c.), è sprovvista di rilevanza giuridica. Ora, in primo luogo, il legislatore è legittimato a dare rilevanza giuridica all'esecuzione della clausola nulla: non si vede, infatti, la ragione per la quale il legislatore possa dare rilievo all'esecuzione di una disposizione testamentaria nulla (così come previsto dall'art. 590 c.c.) e, al contrario,
16 non possa prendere in esame, peraltro ai soli fini comparativi, l'esecuzione di una clausola anatocistica nulla. E ciò, precisamente, sembra aver fatto il legislatore attribuendo al CICR il potere di regolamentare - ovviamente solo per il futuro - le clausole anatocistiche senza necessariamente passare per una rinegoziazione di esse. D'altra parte, appare anche evidente che la volontà del legislatore era proprio quella di evitare, per quanto possibile, di procedere ad una rinegoziazione delle clausole di tutti i rapporti contrattuali in essere, evidentemente considerando che porre un tale onere a carico del sistema bancario fosse comunque eccessivo e, sostanzialmente, inutile. Al contrario, l'orientamento qui criticato finirebbe per giungere ad una completa abrogazione del disposto della delibera CIRC e, dunque, di ogni possibilità, in assenza di espressa rinegoziazione, di adeguamento dei contratti precedenti. Comunque, sotto altro profilo, l'orientamento cui aderisce questo Tribunale non giunge in alcun modo a conferire esecuzione alla clausola anatocistica contenuta nei contratti precedenti. Quest'ultima è e resta nulla e, nelle operazioni di ricostruzione dei saldi dei conti correnti aperti antecedentemente, vengono scomputati tutti gli interessi anatocistici. L'unico rilievo che assume la (concreta applicazione della) precedente clausola nulla non ha ad oggetto la sua «esecuzione» (che presupporrebbe una sua ultrattività con esclusione dell'eliminazione degli interessi applicati), ma soltanto una valutazione comparativa tra situazioni differenti ai fini delle modalità di adeguamento delle clausole contrattuali. Ma quella valutazione comparativa non conferisce in alcun modo alcuna esecuzione alla precedente clausola che resta, sul piano applicativo, inefficace (Tale orientamento risulta in più occasioni affermato dal Tribunale di Roma sez. XVI civile). Alla luce delle precedenti considerazioni, il Tribunale ritiene di dovere dare seguito al proprio orientamento dovendo il giudizio comparativo essere operato tra il precedente regime di fatto applicato e quello successivo costituito da un regime di pari periodicità trimestrale per entrambe le parti, migliorativo rispetto alle condizioni precedentemente applicate. Ne deriva che ben poteva l'istituto di credito adeguarsi alla nuova normativa mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e mediante informazione per iscritto alla clientela alla prima occasione utile. Deve, dunque, concludersi che la Banca convenuta si sia correttamente adeguata alle prescrizioni di cui all'art. 7, secondo comma, della delibera CICR, 9 febbraio 2000. Le operazioni di ricalcolo operate sul punto dal CTU devono quindi ritenersi pienamente condivisibili. All'esito degli accertamenti espletati il consulente ha quantificato in € 161.563,74 le competenze illegittimamente applicate dalla in relazione al conto 10841.69 e in € CP_1 17.527, 17 le competenze illegittimamente applicate in
17 relazione al conto 16559.07 (cfr. pagg. 26 e 27 della relazione). Per quanto concerne la lamentata erronea indicazione dell nel contratto di finanziamento [OMISSIS]. CP_6 Venendo all'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte opposta, giova osservare che, recentemente, la giurisprudenza di legittimità, a Sezioni Unite, componendo un precedente contrasto, ha affermato il seguente principio di diritto: “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie” (Cass., sez. un., 13 giugno 2019, n. 15895; ma già Cass., 22 febbraio 2018, n. 4372 secondo la quale alla banca che ha eccepito nel giudizio di ripetizione dell'indebito promosso dal correntista la prescrizione delle rimesse effettuate sul conto, non incombe l'onere di provarne la natura solutoria, né di allegazione specifica delle stesse. La distinzione concettuale tra versamenti solutori e ripristinatori impone al giudice di selezionare, anche tramite l'ausilio di consulenza tecnica contabile, le rimesse che assumono concreta rilevanza ai fini della ripetizione dell'indebito e della prescrizione). Ciò posto, in giurisprudenza è stato correttamente affermato che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens (così, Cass., sez. un., 2 dicembre 2010, n. 24418). Sicchè, con riferimento alla fattispecie in esame, il diritto di ripetizione soggiace al termine di prescrizione decennale e decorre dai singoli pagamenti indebiti e cioè dalle singole rimesse solutorie, mentre la rimessa ripristinatoria non è un vero e proprio pagamento in quanto non soddisfa il creditore ma amplia (o ripristina) la facoltà d'indebitamento del correntista. In altre parole, solo ove – sulla base degli accertamenti contabili – si ravvisi un pagamento (rimessa) avente natura
18 solutoria potrà affermarsi che la prescrizione decennale del diritto alla restituzione decorre (non già dalla chiusura del rapporto, ma) dalla data in cui quel pagamento (rimessa) è stato eseguito. In particolare, a fronte della comprovata esistenza di un contratto di conto corrente assistito da apertura di credito, la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti emerge dagli estratti conto che il correntista, attore nell'azione di ripetizione, ha l'onere di produrre in giudizio. Poiché la decorrenza della prescrizione dalla data del pagamento è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti, essa sussiste sempre in mancanza di un'apertura di credito: onde, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel pagamento come mero ripristino della disponibilità accordata. Correttamente il ctu, come peraltro espressamente richiesto nel quesito, ha desunto l'esistenza dell'affidamento sul c/c.1084169 pur in mancanza di contratto, sulla base dell'analisi dei tassi debitori entro e fuori fido annotati negli estratti conto. All'esito degli accertamenti ha pertanto potuto verificare l'esistenza di rimesse solutorie in relazione alle quali è ormai prescritto il diritto alla ripetizione per l'ammontare di € 46.281,50 sul c/c 10841,69. A tale fine ha calcolato il termine decennale di prescrizione con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione. Nella comparsa conclusionale parte attrice fa riferimento ad atti di messa in mora allegati alla perizia di parte e risalenti al 2010 non specificamente individuati. Si ritiene pertanto corretto il termine individuato dal consulente tecnico d'ufficio. Concludendo, il consulente tecnico per il conto corrente n.10841.69 ha verificato che alla chiusura del conto al 5.5.2016 il saldo a debito del correntista ammontava ad € 46.750,63; ha accertato in € 161.563,73 le competenze illegittimamente addebitate, ricalcolando un saldo a credito per il correntista pari ad € 114.813,10, importo da cui detrarre le rimesse prescritte pari ad € 46.281,50 per un totale saldo ricalcolato a credito pari ad € 68.531,60. Per quanto concerne il conto corrente n. 16559.07 il consulente ha verificato che alla chiusura del conto al 24.5.2016 il saldo a debito del correntista ammontava ad € 150.850,85; ha quantificato in € 17.527,17 le competenze illegittimamente addebitate, ricalcolando un saldo a debito per il correntista pari ad € 133.323,68. Per l'effetto, in parziale accoglimento dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, nonché in attuazione della compensazione tra i debiti eccepita da parte opposta, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e gli opponenti devono essere condannati in solido tra loro alla corresponsione di € 64.792,08 oltre interessi al tasso convenzionale pattuito nel contratto di finanziamento.
19 In ragione dell'esito del procedimento le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti e le spese di ctu sono poste a carico di entrambe le parti ciascuna nella misura del 50 %.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza domanda ed eccezione, in parziale accoglimento dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, compensati i rispettivi debiti così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 875/17;
- accerta che alla data del 5.5.2016 il saldo del conto corrente n. 10841.69 è pari ad € 68.531,60 a credito della società correntista e che alla data del 24.5.2016 il saldo del conto corrente n. 16559.07 è pari ad € 133.323,68 a debito della società correntista;
- condanna gli opponenti in solido tra loro alla corresponsione in favore dell'opposta di € 64.792,08 oltre interessi al tasso convenzionale;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50 % ciascuna le spese di ctu“.
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello
(iscritto al n.r.g. 7/2023) quale Parte_1 società subentrata nei rapporti di cui è causa a
[...]
e rappresentata da Controparte_1
, così concludendo: Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello di Firenze, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione e/o domanda disattesa, premesse le declaratorie del caso e di legge, riformare la sentenza di primo grado n. 641/2022
(R.G. n. 3509/2017) emessa dal Tribunale di Arezzo in data 31/05/2022, nella persona della Dott.ssa Marina
Rossi, pubblicata il 01/06/2022 e non notificata per la decorrenza del termine breve di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c., statuendo quanto segue.
In via principale:
- accertare e dichiarare che la
[...] ha azionato il proprio credito in Controparte_1 sede monitoria legittimamente, in forza del contratto di finanziamento ipotecario a medio termine in conto corrente stipulato per atto pubblico in data 29/12/2005,
20 a rogito del Dr. Notaio in Arezzo Parte_3
(Rep. n. 52957
– Racc. n. 19531: cfr. DOC. 1 – fascicolo monitorio), di originari Euro 150.000,00 utilizzabili sul conto corrente n. 16559.07 e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 875/2017 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 09/06/2017.
In via subordinata:
- attesa la formulazione della riconvenzionale avversaria, condannare gli appellati, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 155.252,94 (di cui €
136.742,36 per rimesse prescritte), quale somma comprensiva degli interessi dovuti al tasso del 3,75% sul capitale erogato di Euro 150.000,00.
In via ulteriormente subordinata:
- nel caso in cui codesta Ecc.ma Corte fosse dell'avviso di non accogliere le su esposte domande, confermare la condanna degli appellati al pagamento, in solido tra loro, della somma di Euro 64.792,08, oltre agli interessi maturati al tasso convenzionale pattuito nel contratto di finanziamento sino al saldo.
In via istruttoria:
- laddove ritenuto opportuno, si chiede disporre nuova CTU contabile alla luce delle argomentazioni svolte nel presente atto di appello.
Il tutto, con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, da liquidarsi secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, tenuto contro del valore di causa che qui si dichiara, oltre accessori di
Legge e spese vive, nonché restituzione delle somme versate nella misura del 50% in favore del CTU nominato nel giudizio di primo grado R.G. n. 3509/2017”.
Si sono costituiti, resistendo all'avversario appello e proponendo altresì appello incidentale, Controparte_7
[...] IN AN RI NA e
[...] [...]
a loro volta così concludendo: CP_4
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze respingere l'appello esperito dalla Controparte_8 in quanto infondato in fatto ed in diritto;
in via preliminare dichiarando la carenza di legittimazione e/o capacità ad agire della medesima Parte_1
Contestualmente, in accoglimento dell'appello incidentale, ed in riforma della sentenza appellata:
a. Dichiarare:
- Sussistere l'ipotesi di usura nel caso di estinzione anticipata;
- Non essere stata rispettata la norma relativa alle condizioni di reciprocità per non essere queste pattuite per scritto;
- In ogni caso, in tesi non sussistere rimesse solutorie;
in ipotesi, doversi queste calcolare sul saldo rettificato, detratti gli addebiti illecitamente conteggiati, con conseguente individuazione del saldo a favore del correntista sul c/c n. 10841.69 essere pari ad
€ 114.813,10;
b. Con rimessione, in via processuale, della causa sul ruolo onde esperire CTU sull'estinzione anticipata;
sul ricalcolo degli interessi ex Art. 117 TUB e norme conseguenziali;
sulla individuazione delle rimesse solutorie;
c. Con riforma della sentenza di primo grado in punto di spese e conseguente condanna delle spese di primo grado a carico della parte ivi attrice, anche in misura percentuale;
d. In via processuale si chiede rimettere la causa sul ruolo onde esperire la CTU come sopra esposto;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio e distrazione delle
22 stesse a favore del procuratore antistatario ex Art. 96
c.p.c.”.
Avverso la suddetta sentenza hanno interposto separato appello (iscritto al n.r.g. 54/2023)
[...]
IN AN RI NA e Controparte_3
, così concludendo: CP_4
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento del presente appello, ed in riforma della sentenza appellata:
a. Dichiarare:
- Sussistere l'ipotesi di usura nel caso di estinzione anticipata;
- Non essere stata rispettata la norma relativa alle condizioni di reciprocità per non essere queste pattuite per scritto;
- In ogni caso, in tesi non sussistere rimesse solutorie;
in ipotesi, doversi queste calcolare sul saldo rettificato, detratti gli addebiti illecitamente conteggiati, con conseguente individuazione del saldo a favore del correntista sul c/c n. 10841.69 essere pari ad
€ 114.813,10;
b. Con rimessione, in via processuale, della causa sul ruolo onde esperire CTU sull'estinzione anticipata;
sul ricalcolo degli interessi ex Art. 117 TUB e norme conseguenziali;
sulla individuazione delle rimesse solutorie;
c. Con riforma della sentenza di primo grado in punto di spese e conseguente condanna delle spese di primo grado a carico della parte ivi attrice, anche in misura percentuale;
d. In via processuale si chiede rimettere la causa sul ruolo onde esperire la CTU come sopra esposto;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio e distrazione delle
23 stesse a favore del procuratore antistatario ex Art. 96
c.p.c.”.
Si è costituita, resistendo all'avversario appello e proponendo altresì appello incidentale, Parte_1
, quale società subentrata nei rapporti di cui è
[...] causa a e Controparte_1 rappresentata da a sua Controparte_2 volta così concludendo:
“Piaccia all'Illustrissima Corte d'Appello adita così giudicare:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello promosso in quanto iscritto a ruolo successivamente all'appello già pendente e precedentemente notificato dalla Controparte_9
promosso avanti a Codesta Ill.ma Corte e rubricato
[...] al n. di R.G. 07/2023.
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario, per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. e/o all'art. 348 bis c.p.c.
In via preliminare in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda di inammissibilità e/o improcedibilità per qualsiasi ragione, disporre la riunione del presente procedimento con il giudizio già pendente avanti alla
Corte di Appello di Firenze R.G. n 07/2023.
Nel merito in via principale:
- respingere, per tutte le motivazioni esposte nella presente comparsa, qualsiasi domanda ed eccezione proposta da parte appellante con atto di citazione in appello e, per l'effetto, confermare parzialmente, la sentenza emessa in data 01/06/2022 dal Tribunale di
Arezzo n. 641/2022 (R.G. n. 3509/2017 - Rep. n.
1019/2022) nei punti ivi impugnati da parte appellante.
24 Nel merito in via subordinata:
- nell'eventualità in cui l'appello di controparte dovesse venire accolto, anche parzialmente, per qualsiasi ragione, dichiarare comunque tenuta e conseguentemente condannare comunque, Controparte_3
(P.IVA/C.F. n. in persona del liquidatore e P.IVA_1 amministratore, CA RI NA IC (C.F. n.
) nonché contro i Sig.ri CA RI C.F._1
NA IC (C.F. n. e C.F._1 CP_4
in solido tra loro, al pagamento, della somma
[...] portata dal decreto ingiuntivo ovvero di quella diversa somma che sarà accertata nel corso del giudizio di gravame.
In via incidentale in via principale:
- per tutto quanto esposto nel presente atto, accogliere l'appello incidentale e modificare parzialmente la sentenza come richiesto incidentalmente, nonché rigettare l'appello principale.
In via incidentale subordinata:
- nel caso in cui codesta Ecc.ma Corte fosse dell'avviso di non accogliere le su esposte domande, condannare la (P.IVA/C.F. Controparte_3
n. ) in persona del liquidatore e P.IVA_1 amministratore, CA RI NA IC (C.F. n.
) nonché contro i Sig.ri CA RI C.F._1
NA IC (C.F. n. e C.F._1 CP_4
in solido tra loro, al pagamento della somma di €
[...]
155.252,94 (di cui € 136.742,36 per rimesse prescritte), quale somma comprensiva degli interessi dovuti al tasso del 3,75% sul capitale erogato di Euro 150.000,00 ovvero di quella diversa somma che sarà accertata nel corso del giudizio di gravame.
In via ulteriormente subordinata:
25 nel caso in cui codesta Ecc.ma Corte fosse dell'avviso di non accogliere le su esposte domande, confermare la condanna della Controparte_3
(P.IVA/C.F. n. in persona del
[...] P.IVA_1 liquidatore e amministratore, CA RI NA
IC (C.F. n. nonché contro i C.F._1
Sig.ri CA RI NA IC (C.F. n.
) e in, in solido tra loro, C.F._1 CP_4 al pagamento della somma di Euro 64.792,08, oltre agli interessi maturati al tasso convenzionale pattuito nel contratto di finanziamento sino al saldo ovvero di quella diversa somma che sarà accertata nel corso del giudizio di gravame.
In via istruttoria:
- laddove ritenuto opportuno, si chiede disporre nuova CTU contabile alla luce delle argomentazioni svolte.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi secondo i valori medi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di, oltre accessori di Legge”.
Non si è costituita, nonostante rituale notifica,
e la stessa deve Controparte_1 essere pertanto dichiarata contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha documentato la sua legittimazione ad Parte_1 agire e resistere in giudizio, come risulta dagli adempimenti curati sulla prodotta G.U., dal positivo riscontro della ricerca telematica in essa indicata e dalla allegata dichiarazione di avvenuta specifica cessione resa dalla stessa Banca cedente.
Tutti gli appelli devono inoltre ritenersi ammissibili secondo quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., essendo in essi contenuti sufficienti profili di critica
26 all'impugnata decisione, tali da aver consentito a ciascuna controparte l'esercizio del diritto di difesa.
Assorbita ogni questione di inammissibilità ex art. 348-bis, c.p.c., essendo oramai la causa nella sua fase decisoria.
Il primo motivo dell'appello principale di Parte_1 nella causa n.r.g. 7/2023 e del corrispondente appello incidentale nella causa n.r.g. 54/2023 – con cui in sintesi viene mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa ha provveduto alla riduzione degli interessi addebitati sul conto n. 16559.07 in ragione del tasso di interesse previsto dal contratto di finanziamento ipotecario che sul primo era appoggiato – è infondato.
Il conto corrente n. 16559.07 è infatti un semplice strumento tecnico, appositamente costituito, su cui andavano necessariamente e sono state effettivamente annotate le operazioni relative alla fruizione e al rimborso del concesso finanziamento.
Non risultano su detto conto corrente essere state annotate operazioni estranee a quelle previste dal contratto di finanziamento (trattavasi di finanziamento ipotecario a medio termine in conto corrente senza la facoltà di ricostituzione del prelevabile con rimborso graduale del capitale); in particolare non sono state annotate operazioni passive per la correntista che abbiano oltrepassato l'ammontare dell'importo reso disponibile con il contratto.
Pertanto non vi era ragione di applicare interessi secondo un tasso differente (e nella specie superiore) rispetto a quello già previsto dal contratto di finanziamento, né interessi sugli interessi: con ciò risultando priva di rilievo ogni questione circa la formale previsione della reciproca paritaria cadenza
27 temporale di detti interessi, evidente conseguenza dell'utilizzo di modulistica standardizzata.
Parzialmente fondato è il secondo motivo dell'appello principale di nella causa n.r.g. 7/2023 e del Parte_1 corrispondente appello incidentale nella causa n.r.g.
54/2023 – con cui in sintesi il primo Giudice ha calcolato la prescrizione presupponendo l'esistenza di un affidamento relativo al diverso conto corrente n.
10841.69 e quindi enucleando, sulla scorta delle risultanze peritali, l'esistenza di rimesse aventi carattere ripristinatorio anche se avvenute precedentemente al decennio anteriore l'interruzione della prescrizione, nel caso in esame avvenuta con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttiva del giudizio di primo grado -.
Ritiene questa Corte come non vi siano elementi per ritenere che il conto in questione fosse affidato, non essendo risultato possibile individuare il limite di utilizzo accordato e stabilire quindi la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse effettuate.
Alla mancanza del contratto non può infatti sopperirsi mediante gli estratti conto prodotti o altri elementi indiretti presuntivi di un accordo di fido tra le parti, privi dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c., quali ad es. la pura e semplice previsione di commissioni di massimo scoperto o di differenti tassi debitori in ragione di diversi livelli di indebitamento. La sussistenza di un'apertura di credito deve infatti essere provata mediante forma scritta onde poter essere precisamente individuato il limite dell'affidamento e, anche a non voler ritenere in proposito necessaria una pattuizione scritta in senso stretto, la società correntista avrebbe dovuto fornire elementi probatori inconfutabili, quali in primo luogo l'immediato e
28 ripetuto rientro intimato dalla Banca al superamento di un ben individuato livello di esposizione. In difetto di ciò, pertanto, alla condotta della non può che CP_1 conferirsi il valore di mera tolleranza del passivo di conto, priva come tale di rilievo.
Ne consegue che per il periodo anteriore al
20.9.2007, corrispondente a quello precedente il decennio anteriore all'interruzione della prescrizione, nel caso in esame avvenuta con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttiva del giudizio di primo grado, le rimesse andranno considerate tutte solutorie.
Ne consegue altresì, in ragione dell'esame dell'allegato 14 alla relazione della c.t.u. espletata in primo grado, che dalle addebitate competenze di Euro
167.552,16 andranno detratti Euro 23.556,90, pari al ricalcolo di maggiori interessi attivi al netto di spese a partire dal 30.9.2007 (primo trimestre post- prescrizione), ed Euro 23.707,760 (differenza fra l'importo di Euro 27.309,88 relativo agli interessi applicati successivamente al 30.9.2007 e gli interessi legali per Euro 3.602,12 per il medesimo periodo – così rettificati, essendoci stata illegittima pattuizione di interessi “uso piazza” anteriormente all'entrata in vigore della L. 154/1992: cfr. da ultimo Cass., Sez., I, ord., 22/10/2025, n. 28082 -)(per semplicità di calcolo la moltiplicazione è stata effettuata sulle eventuali varie sommatorie di dati continui soggetti ad identiche percentuali):
29 CALCO LATE INTERESSI PASSIVI ADDEBITATI TASSO APPLICATO TASSO LEGALE INTERESSI LEGALI Parte_4 31-dic-07 657,07 503,77 8,700 2,50 144,76
31-mar-08 664,29 529,76 8,700 3,00 30-giu-08 668,30 580,96 8,700 3,00 383,00
30-set-08 696,13 587,81 8,950 3,00
31-dic-08 711,45 685,27 8,950 3,00
31-mar-09 746,03 516,74 8,950 3,00 599,93 30-giu-09 768,81 503,23 12,450 3,00 121,26
30-set-09 751,55 845,43 12,450 3,00
31-dic-09 731,49 1.021,52 12,450 3,00 449,86 31-mar-10 476,58 1.181,96 12,450 1,00 30-giu-10 284,31 1.384,75 12,450 1,00
30-set-10 208,05 1.599,70 12,450 1,00
31-dic-10 213,95 1.807,74 12,450 1,00 479,85 31-mar-11 202,58 1.900,94 12,450 1,50 30-giu-11 296,77 1.954,11 12,450 1,50
30-set-11 567,71 91,25 12,450 1,50
31-dic-11 920,67 741,24 12,450 1,50 564,76 31-mar-12 1.734,06 28,07 12,450 2,50 30-giu-12 1.797,50 107,92 12,450 2,50
30-set-12 1.810,72 221,05 12,450 2,50
31-dic-12 1.805,43 0,00 12,450 2,50 31-mar-13 1.294,03 326,15 12,450 2,50 30-giu-13 1.183,07 385,15 12,450 2,50
30-set-13 1.074,74 464,83 12,450 2,50
31-dic-13 824,27 545,18 12,450 2,50 417,33 31-mar-14 561,91 613,73 12,450 1,00 30-giu-14 389,02 703,08 12,450 1,00
30-set-14 355,19 798,19 12,450 1,00
31-dic-14 351,13 888,02 12,450 1,00 241,20 31-mar-15 253,14 957,93 12,450 0,50 30-giu-15 186,18 1.059,17 12,450 0,50
30-set-15 164,45 1.165,37 12,450 0,50
31-dic-15 104,40 1.263,64 12,450 0,50 178,55 31-mar-16 101,92 1.346,22 12,450 0,20 21,62
TOTALE 23.556,90 27.309,88 3.602,12
Con il primo motivo di appello incidentale nella causa n.r.g. 7/2023 e il corrispondente motivo di appello principale nella causa n.r.g. 54/2023 la società correntista e i fideiussori muovono censura all'impugnata decisone nella parte in cui questa ha ritenuto correttamente applicato l'anatocismo successivamente alla menzione fatta dalla Banca sulla G.U. di avvenuto adeguamento alla Deliberazione CICR 9.2.2000.
Il motivo è fondato, nei limiti della sopra ravvisata prescrizione.
Va tenuto conto in proposito dell'orientamento oramai consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente
30 nulle, conseguendone che, affinché in tali contratti sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria un'espressa pattuizione scritta nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera (come recentemente ribadito dalla
Suprema Corte con la pronuncia n. 27460 del 14.10.2025, che nel richiamare precedenti conformi quali Cass., n.
28215/2024, Cass., n. 13669/2025, Cass., n. 7377/2025, tutti successivi alle sentenze gemelle Cass. n. 5054/2024
e Cass. n. 5064/2024, decreta il superamento del principio da queste due ultime affermato “secondo cui la natura peggiorativa delle clausole implicherebbe «una valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, non anche invece (…) tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione”, cfr. p. 6 della citata pronuncia), essendo quindi insufficiente la semplice menzione sulla
G.U. di avvenuto adeguamento.
Di conseguenza, vanno così calcolati in detrazione, tenuto conto di quanto riportato nel già menzionato allegato 14 alla relazione della c.t.u. effettuata in primo grado e egli estratti-conto prodotti, gli interessi anatocistici (anche in tal caso per semplicità di calcolo la moltiplicazione è stata effettuata sulle eventuali varie sommatorie di dati continui soggetti ad identiche percentuali)
31 TRIMES TRE INTERES S I TAS S O ANATOCIS MO
31-dic-07 619,60 8,700 31-mar-08 652,92 8,700 30-giu-08 713,35 8,700 172,77
30-set-08 713,65 8,950
31-dic-08 825,82 8,950 31-mar-09 661,35 8,950 196,97 30-giu-09 622,46 12,450
30-set-09 878,98 12,450
31-dic-09 1.217,13 12,450 31-mar-10 1.479,92 12,450 30-giu-10 1.683,21 12,450
30-set-10 1.897,06 12,450
31-dic-10 2.105,10 12,450 31-mar-11 2.198,90 12,450 30-giu-11 2.117,67 12,450
30-set-11 114,05 12,450
31-dic-11 864,02 12,450 31-mar-12 153,35 12,450 30-giu-12 230,72 12,450
30-set-12 344,02 12,450
31-dic-12 0,00 12,450 31-mar-13 349,92 12,450 30-giu-13 408,25 12,450
30-set-13 487,93 12,450
31-dic-13 568,28 12,450 31-mar-14 637,13 12,450 30-giu-14 726,68 12,450
30-set-14 821,29 12,450
31-dic-14 911,12 12,450 31-mar-15 981,13 12,450 30-giu-15 1.082,62 12,450
30-set-15 1.191,03 12,450
31-dic-15 1.289,30 12,450 31-mar-16 1.377,58 12,450 3.328,98 TOTALE 3.698,72
per complessivi quindi Euro 3.698,72.
Andrà quindi operata (per la somma dei suddetti Euro
23.556,90, Euro 23.707,76 ed Euro 3.698,72) una detrazione in favore della correntista per complessivi
Euro 50.963,38
32 Con il secondo motivo di appello incidentale nella causa n.r.g. 7/2023 e il corrispondente motivo di appello principale nella causa n.r.g. 54/2023 viene mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa non ha preso in considerazione l'invocata pattuizione di interessi usurari.
Il motivo è infondato, posto che viene invocata la sussistenza di usura c.d. originaria, laddove, come riscontrato dal c.t.u. sotto più profili, nessuna espressa pattuizione è documentata in tal senso, né potendo arguirsi la sussistenza di detta, e più grave, invocata tipologia di usura in ragione di conseguenze del tutto ipotetiche e, al di là della mancata loro esemplificazione, non munite di alcun adeguato indice di prevedibilità e ricorrenza.
Il tasso di mora pattuito al 6,684% (pari a tre punti percentuali in più rispetto al tasso contrattuale stabilito per il finanziamento), pur superiore, come rilavato dal c.t.u., al tasso soglia per la categoria di operazioni (5,73%), rientra comunque nei limiti (8,88%) delineati da Cass. SS.UU., 18 settembre 2020 n. 19597.
Infondato è pure il terzo ed ultimo motivo dell'appello incidentale nella causa n.r.g. 7/2023 e il corrispondente motivo dell'appello principale nella causa n.r.g. 54/2023, laddove, ad ulteriore censura dell'impugnata decisione, viene contestata l'avvenuta mancata inclusione della c.d. penale per estinzione anticipata nella verifica del superamento del tasso soglia, riguardante cioè il contratto di finanziamento.
Non vi è stata, infatti, nel caso di specie alcuna anticipata estinzione di detto contratto, avvenuta cioè mediante pagamento del capitale residuo.
Inoltre, anche a volere per ipotesi aggiungere al pattuito tasso corrispettivo la pattuita percentuale
33 dell'1% (vd. clausola 7 del contratto di finanziamento), non risulterebbe, in ogni caso, superato il pro-tempore vigente tasso soglia, anche nella più benevola ipotesi c.d. fattuale (cioè tenendo conto degli effettivi prelevamenti avvenuti tra il 29/12/2005 e il 14/7/2006) di cui a pag. 37 della relazione di c.t.u. (TEG 3,588%; tasso soglia per la categoria di operazioni 5,73%).
Ne segue quindi che il rapporto dare-avere fra le parti, in parziale accoglimento dei contrapposti appelli e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, deve così essere configurato (è riportato lo schema finale di cui a pag. 49 della c.t.u. in primo grado e il nuovo schema):
c.c. 10841.69 c.c. 16559.07 Totale Debito quesito 1) -46.750,63 -150.850,85 -197.600,68 Differenza 161.563,73 17.527,17 179.090,90 competenze da ricalcolo quesito 2) Saldo complessivo 114.813,10 -133.323,68 -18.510,58 a debito correntista
-46.281,50 0,00 -46.281,50 Competenze prescritte da ricalcolo quesito 6) Debito complessivo 68.531,60 -133.323,68 -64.792,08 correntista al lordo delle competenze prescritte c.c. 10841.69 c.c. 16559.07 Totale Debito quesito 1) -46.750,63 -150.850,85 -197.600,68 Differenza
50.963,38 17.527,17 68.490,55 competenze da ricalcolo quesito 2) ed anatocismo, già tenuto conto della prescrizione Saldo complessivo 4.212,75 -133.323,68 -129.110,13 a credito/debito correntista tenuto conto delle competenze prescritte
34 risultando quindi un maggior debito della società correntista di Euro 129.110,93, con conseguente rideterminazione della condanna a suo carico e dei fideiussori IN AN RI NA e
[...]
per il suddetto maggior importo, oltre interessi CP_4 legali, così come richiesto nell'opposto decreto ingiuntivo, dal 24.5.2016 (data della messa in mora: vd. docc. 8 e 9 fascicolo monitorio).
Le spese seguono la prevalente riscontrata soccombenza della società correntista e dei fideiussori, sono liquidate come in dispositivo sul valore dell'importo monitoriamente ingiunto (secondo il DM
55/2014 per il primo grado, con aliquote intermedie fra minimo e medio per entrambi i gradi ed esclusa la fase istruttoria per il presente grado) e sono quindi compensate per un quinto del loro ammontare e per i residui quattro quinti poste a carico solidale della società correntista e dei fideiussori ed in favore della società cessionaria della così come rappresentata. CP_1
Allo stesso modo vanno ripartite le spese della fase monitoria, così come in quella sede liquidate.
Per i medesimi motivi le spese della c.t.u. espletata in primo grado sono poste per un terzo a carico della società cessionaria della e per due terzi a carico CP_1 della società correntista e dei fideiussori.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sui riuniti appelli principali ed incidentali rispettivamente proposti da Parte_1
, quale società subentrata nei rapporti di cui è
[...] causa a e Controparte_1 rappresentata da e Controparte_2
IN AN RI Controparte_3
35 NA e avverso la sentenza del CP_4
Tribunale di Arezzo n. 641 dell'1.6.2022,
1. ridetermina la condanna in via tra loro solidale,
a carico di IN Controparte_3
AN RI NA e in favore di CP_4 [...]
quale società subentrata nei rapporti di Parte_1 cui è causa a e Controparte_1 rappresentata da nel Controparte_2 maggiore importo di Euro 129.110,93, oltre interessi legali dal 24.5.2016;
2. liquida le spese di lite sopportate da
[...]
e per essa ora da Controparte_1 [...]
- rappresentata da Parte_1 Controparte_2
-, e da rappresentata da
[...] Parte_1
in Euro 11.000,00 per Controparte_2 compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge quanto al giudizio di primo grado ed in
Euro 7.500,00 per compensi di avvocato, Euro 1.138,50 per spese, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge quanto al presente grado di giudizio;
3. dichiara le stesse compensate per un quinto del loro ammontare;
4. dichiara tenuti e condanna, in via tra loro solidale, IN Controparte_3
AN RI NA e alla refusione dei CP_4 residui quattro quinti in favore di Parte_1
, quale società subentrata nei rapporti di cui è
[...] causa a e Controparte_1 rappresentata da Controparte_2
4. dichiara tenuti e condanna, in via tra loro solidale, IN Controparte_3
AN RI NA e alla refusione in CP_4 favore di quale società subentrata Parte_1 nei rapporti di cui è causa a Controparte_10
[...] e rappresentata da
[...] Controparte_2
, dei quattro quinti delle spese liquidate
[...] all'esito della fase monitoria;
5. pone le spese della c.t.u. espletata in primo grado per un terzo a carico di Parte_1 quale società subentrata nei rapporti di cui è causa a e rappresentata da Controparte_1
e per due terzi a carico Controparte_2 solidale di IN Controparte_3
AN RI NA e CP_4
Così deciso in Firenze il 22 dicembre 2025.
Il Presidente rel.est.
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