Articolo 3 della Legge 10 febbraio 1992, n. 67
Articolo 2Articolo 4
Versione
12 febbraio 1992
Art. 3. 1. Nelle relazioni di cui all'articolo 2, le associazioni interessate devono dimostrare il concreto perseguimento delle loro finalita' istituzionali. A tale scopo alle relazioni sono allegati i preventivi e i consuntivi dell'attivita' svolta, nonche' le relazioni sull'attivita' svolta nell'esercizio precedente.
Entrata in vigore il 12 febbraio 1992