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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/12/2025, n. 2359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2359 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 19.12.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 4551 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
NT La CA presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno alla via Luigi Guercio n. 293;
- OPPONENTE -
E , rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Stanzione Controparte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Salerno alla via S. Margherita
n. 86;
- OPPOSTO -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.7.2025 la proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 499/2025 del Tribunale di Salerno - Sezione
Lavoro notificatole il 6.7.2025 col quale le era stato ingiunto di corrispondere in favore del suo ormai ex dipendente l'importo di 2.056,49 € a Controparte_1
titolo di ultima busta paga ottobre 2023 (comprensiva del tfr e dei ratei di 13° e
14°). Sosteneva di aver già provveduto al pagamento di detta busta paga con bonifico del 10.10.2023. Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo.
Sostenendo che il rapporto di lavoro si sarebbe interrotto per dimissioni senza preavviso del chiedeva, altresì, in via riconvenzionale a sua volta la CP_1
condanna di quest'ultimo al pagamento in suo favore dell'indennità sostitutiva del preavviso per l'importo di 905,80 €.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva ieri in giudizio il CP_1
sostenendo che la non avrebbe provato di aver pagato la busta paga Parte_1
di ottobre 2023 e avrebbe rinunciato implicitamente al periodo di preavviso avendo fatto risultare la cessazione del rapporto di lavoro già il 25.10.2023 prima, cioè, dell'inoltro delle dimissioni occorso soltanto il 26.10.2023.
Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è soltanto in parte fondata e va, pertanto, accolta nei limiti che si vengono a tracciare.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'oggetto del processo non è
costituito dal controllo sulla regolarità formale e sulla legittimità del procedimento monitorio ma dalla verifica sostanziale della sussistenza del credito azionato. Ne consegue che grava sul creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del rapporto contrattuale dedotto a fondamento della pretesa e di allegare l'inadempimento del debitore, mentre su quest' ultimo incombe l'onere di dimostrare l'avvenuta estinzione dell'obbligazione, totale o parziale, attraverso l'adempimento o altri fatti estintivi, secondo la regola generale dettata dall'art. 2697 c.c.
Orbene, pacifici la prestazione lavorativa del a ottobre 2023, la CP_1
cessazione del rapporto di lavoro in data 25.10.2023 e la spettanza al CP_1
della retribuzione per tale mensilità unitamente ai ratei di 13° e 14° e tfr, s'impone d'accertare soltanto se effettivamente - come sostenuto dall'ormai ex
datore di lavoro - detto importo sia già stato corrisposto - addirittura a inizio mese (il 10.10.2023) e prim'ancora della cessazione del rapporto di lavoro
(sopravvenuta soltanto il 25.10.2023) -.
Anzitutto circostanza del tutto insolita è il pagamento delle mensilità a inizio mese. Né questa trova conferma nell'estratto conto agli atti attestanti, per contro, bonifici in favore del non in una data fissa ben precisa ma tanto CP_1
a inizio mese quanto a metà mese quanto a fine mese. Si consideri, inoltre,
che in detto dettaglio delle operazioni compare come descrizione operazione soltanto genericamente bonifico a favore di senza null'altro Controparte_1
aggiungere, precisare, il che rende impossibile ricondurre quell'uscita a una determinata, certa mensilità piuttosto che a un'altra. Oltretutto detto dettaglio delle operazioni allegato al ricorso riguarda soltanto il 2023, non l'intera durata del rapporto di lavoro (sin dal suo inizio) e tanto preclude di ricostruire con esattezza tutti i pagamenti effettuati e la loro imputabilità a questa o a quell'altra mensilità, a questa o a quest'altra spettanza retributiva (appare, del resto,
inverosimile che il datore di lavoro corrisponda anche il tfr ben prima della cessazione del rapporto di lavoro - questa, a conti fatti, è la tesi di parte opponente -).
Né il dettaglio bonifico del 10.10.2023 parimenti agli atti consente di ricostruire la situazione con maggiore precisione comparendo anche qui una causale del tutto generica (busta paga). Quanto poi alla domanda riconvenzionale a sua volta spiegata dalla Parte_1
pacifiche le dimissioni del a ottobre 2023 senza preavviso, si controverte CP_1
sulle ragioni per le quali il preavviso non sarebbe stato dato. Segnatamente il sostiene che la avrebbe rinunciato implicitamente al CP_1 Parte_1
preavviso facendo risultare il rapporto di lavoro cessato già il 25.10.2023
laddove, invece, egli avrebbe inoltrato le dimissioni il 26.10.2023.
Sennonchè, allegato l'inadempimento da parte della era onere - a Parte_1
questo punto - del provare l'osservanza del preavviso o, quantomeno, CP_1
a voler seguire la sua tesi difensiva, la rinuncia implicita allo stesso da parte della e tanto non è stato fatto. Parte_1
Va sottolineato, infatti, che il rito lavoro è strutturato secondo un sistema di decadenze e rigide preclusioni processuali finalizzate a pervenire ad una celere conclusione delle controversie. In particolare, il sistema prevede che la parte ricorrente è onerata di allegare compiutamente, con l'atto introduttivo del giudizio, i fatti costitutivi delle domande azionate, nonché produrre le prove preesistenti e chiedere l'ammissione di quelle c.d. costituende (art. 414 c.p.c.).
Di contro, la parte resistente ha l'onere di costituirsi in giudizio nel termine di cui all'art. 416 c.p.c., a mezzo del deposito di una memoria difensiva con cui eventualmente eccepire l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto azionato dal ricorrente, contestare in modo specifico i medesimi fatti costitutivi della pretesa attorea, disconoscere/contestare la produzione documentale della controparte, produrre a sua volta documenti e chiedere l'ammissione degli ulteriori mezzi istruttori.
Dunque, la costituzione tardiva preclude alla resistente sia di sollevare le eccezioni preliminari e pregiudiziali in senso stretto (ad es. la prescrizione del credito) sia di chiedere l'ammissione dei mezzi istruttori (sia in relazione alle prove pre-costituite che costituende), dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova.
Ciò, tuttavia, non preclude alla resistente di esercitare la sua attività difensiva in relazione alle deduzioni ed alle prove prodotte dalla ricorrente, né una tale evenienza può implicare una valutazione di automatica non contestazione dei fatti costitutivi della domanda attorea, in considerazione del fatto che “la
previsione dell'obbligo del convenuto di formulare nella memoria difensiva di
primo grado, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito, nonché
di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di
cui intende avvalersi non esclude il potere - dovere del giudice di accertare se
la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e
giustificativi della pretesa” (Cass. n. 24885/2014).
Non può tenersi conto, pertanto, del modulo recesso rapporto di lavoro allegato alla memoria difensiva dal costituitosi tardivamente, - lo si ripete, CP_1
soltanto ieri -. Difetta prova, pertanto, dell'inoltro delle dimissioni in data 26.10.2023, dopo la data in cui il datore di lavoro ha fatto risultare formalmente cessato il rapporto di lavoro (il 25.10.2023) e, quindi, secondo quanto sostenuto da parte opposta,
della rinuncia tacita da parte del datore di lavoro al preavviso.
Il , non avendo provato detta rinuncia, è tenuto, allora, a corrispondere CP_1
alla l'indennità sostituiva del preavviso per l'importo per come Parte_1
esattamente quantificato dalla stessa (€ 905,80). E invero, occorre evidenziare che i conteggi analitici incorporati nel ricorso introduttivo del giudizio non hanno formato oggetto di specifica contestazione da parte del che a tanto era CP_1
onerato in base alle disposizioni normative che disciplinano il rito del lavoro.
Come noto, secondo i principi generali, nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione, rappresentando, in positivo e di per sé,
l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto, rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (si veda
Cass. n. 9285/2003). Sul punto vale osservare che nel processo del lavoro,
l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (si veda, Cass. n. 945/2006 e Cass. n. 4051/2011 secondo cui "Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei
conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo
comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti
in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli
emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità
della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una
sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche
generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a
consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene
della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in
primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso
il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed
inammissibile").
Tanto accertato, per orientamento ormai consolidato della Corte di
Cassazione, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto la riscontrata insussistenza,
anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità
dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione del decreto,
sostituendosi all'originario decreto ingiuntivo la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito (Cass. 4436/2014, 21840/2013,
6514/2007).
In applicazione del suddetto principio, il decreto ingiuntivo opposto va revocato
in toto e va dichiarata la sussistenza in capo all'opposto di un credito residuo pari soltanto a 1.150,69 € (2.056,49 € - 905,80 €).
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte opponente. Sovvengono al riguardo i parametri del d.m. n. 55/2014 che impongono di rapportare le spese di lite alla tipologia di causa (nel caso di specie causa di lavoro) e al valore della causa (nel caso di specie scaglione da 1.101,00 € a 5.200,00 €). La semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel prender atto del difetto di prova di un pagamento e della data d'inoltro delle dimissioni impone, tuttavia, di attenersi ai parametri minimi
(non a quelli medi). Inoltre la soccombenza reciproca rappresentata dall'accoglimento in parte dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura che questo Giudicante - tenuto conto della proporzione tra quanto ingiunto in sede monitoria (€ 2.056,49) e quanto alla fine riconosciuto come dovuto con la presente sentenza (€ 1.150,69) - reputa equo e opportuno fissare nella metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4551 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
promosso da in persona del legale rapp.te p.t., nei confronti di Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 499/2025 emesso dal Tribunale di Salerno-Sezione Lavoro e condanna la al pagamento a favore del della minor somma Parte_1 CP_1
di € 1.150,69 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo;
2) condanna la al pagamento in favore del della sola metà Parte_1 CP_1
delle spese di lite che liquida, per intero, in complessivi € 1.314,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge compensando tra le parti il residuo ammontare delle stesse.
Salerno, 19.12.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 19.12.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 4551 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
NT La CA presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno alla via Luigi Guercio n. 293;
- OPPONENTE -
E , rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Stanzione Controparte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Salerno alla via S. Margherita
n. 86;
- OPPOSTO -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.7.2025 la proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 499/2025 del Tribunale di Salerno - Sezione
Lavoro notificatole il 6.7.2025 col quale le era stato ingiunto di corrispondere in favore del suo ormai ex dipendente l'importo di 2.056,49 € a Controparte_1
titolo di ultima busta paga ottobre 2023 (comprensiva del tfr e dei ratei di 13° e
14°). Sosteneva di aver già provveduto al pagamento di detta busta paga con bonifico del 10.10.2023. Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo.
Sostenendo che il rapporto di lavoro si sarebbe interrotto per dimissioni senza preavviso del chiedeva, altresì, in via riconvenzionale a sua volta la CP_1
condanna di quest'ultimo al pagamento in suo favore dell'indennità sostitutiva del preavviso per l'importo di 905,80 €.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva ieri in giudizio il CP_1
sostenendo che la non avrebbe provato di aver pagato la busta paga Parte_1
di ottobre 2023 e avrebbe rinunciato implicitamente al periodo di preavviso avendo fatto risultare la cessazione del rapporto di lavoro già il 25.10.2023 prima, cioè, dell'inoltro delle dimissioni occorso soltanto il 26.10.2023.
Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è soltanto in parte fondata e va, pertanto, accolta nei limiti che si vengono a tracciare.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'oggetto del processo non è
costituito dal controllo sulla regolarità formale e sulla legittimità del procedimento monitorio ma dalla verifica sostanziale della sussistenza del credito azionato. Ne consegue che grava sul creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del rapporto contrattuale dedotto a fondamento della pretesa e di allegare l'inadempimento del debitore, mentre su quest' ultimo incombe l'onere di dimostrare l'avvenuta estinzione dell'obbligazione, totale o parziale, attraverso l'adempimento o altri fatti estintivi, secondo la regola generale dettata dall'art. 2697 c.c.
Orbene, pacifici la prestazione lavorativa del a ottobre 2023, la CP_1
cessazione del rapporto di lavoro in data 25.10.2023 e la spettanza al CP_1
della retribuzione per tale mensilità unitamente ai ratei di 13° e 14° e tfr, s'impone d'accertare soltanto se effettivamente - come sostenuto dall'ormai ex
datore di lavoro - detto importo sia già stato corrisposto - addirittura a inizio mese (il 10.10.2023) e prim'ancora della cessazione del rapporto di lavoro
(sopravvenuta soltanto il 25.10.2023) -.
Anzitutto circostanza del tutto insolita è il pagamento delle mensilità a inizio mese. Né questa trova conferma nell'estratto conto agli atti attestanti, per contro, bonifici in favore del non in una data fissa ben precisa ma tanto CP_1
a inizio mese quanto a metà mese quanto a fine mese. Si consideri, inoltre,
che in detto dettaglio delle operazioni compare come descrizione operazione soltanto genericamente bonifico a favore di senza null'altro Controparte_1
aggiungere, precisare, il che rende impossibile ricondurre quell'uscita a una determinata, certa mensilità piuttosto che a un'altra. Oltretutto detto dettaglio delle operazioni allegato al ricorso riguarda soltanto il 2023, non l'intera durata del rapporto di lavoro (sin dal suo inizio) e tanto preclude di ricostruire con esattezza tutti i pagamenti effettuati e la loro imputabilità a questa o a quell'altra mensilità, a questa o a quest'altra spettanza retributiva (appare, del resto,
inverosimile che il datore di lavoro corrisponda anche il tfr ben prima della cessazione del rapporto di lavoro - questa, a conti fatti, è la tesi di parte opponente -).
Né il dettaglio bonifico del 10.10.2023 parimenti agli atti consente di ricostruire la situazione con maggiore precisione comparendo anche qui una causale del tutto generica (busta paga). Quanto poi alla domanda riconvenzionale a sua volta spiegata dalla Parte_1
pacifiche le dimissioni del a ottobre 2023 senza preavviso, si controverte CP_1
sulle ragioni per le quali il preavviso non sarebbe stato dato. Segnatamente il sostiene che la avrebbe rinunciato implicitamente al CP_1 Parte_1
preavviso facendo risultare il rapporto di lavoro cessato già il 25.10.2023
laddove, invece, egli avrebbe inoltrato le dimissioni il 26.10.2023.
Sennonchè, allegato l'inadempimento da parte della era onere - a Parte_1
questo punto - del provare l'osservanza del preavviso o, quantomeno, CP_1
a voler seguire la sua tesi difensiva, la rinuncia implicita allo stesso da parte della e tanto non è stato fatto. Parte_1
Va sottolineato, infatti, che il rito lavoro è strutturato secondo un sistema di decadenze e rigide preclusioni processuali finalizzate a pervenire ad una celere conclusione delle controversie. In particolare, il sistema prevede che la parte ricorrente è onerata di allegare compiutamente, con l'atto introduttivo del giudizio, i fatti costitutivi delle domande azionate, nonché produrre le prove preesistenti e chiedere l'ammissione di quelle c.d. costituende (art. 414 c.p.c.).
Di contro, la parte resistente ha l'onere di costituirsi in giudizio nel termine di cui all'art. 416 c.p.c., a mezzo del deposito di una memoria difensiva con cui eventualmente eccepire l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto azionato dal ricorrente, contestare in modo specifico i medesimi fatti costitutivi della pretesa attorea, disconoscere/contestare la produzione documentale della controparte, produrre a sua volta documenti e chiedere l'ammissione degli ulteriori mezzi istruttori.
Dunque, la costituzione tardiva preclude alla resistente sia di sollevare le eccezioni preliminari e pregiudiziali in senso stretto (ad es. la prescrizione del credito) sia di chiedere l'ammissione dei mezzi istruttori (sia in relazione alle prove pre-costituite che costituende), dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova.
Ciò, tuttavia, non preclude alla resistente di esercitare la sua attività difensiva in relazione alle deduzioni ed alle prove prodotte dalla ricorrente, né una tale evenienza può implicare una valutazione di automatica non contestazione dei fatti costitutivi della domanda attorea, in considerazione del fatto che “la
previsione dell'obbligo del convenuto di formulare nella memoria difensiva di
primo grado, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito, nonché
di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di
cui intende avvalersi non esclude il potere - dovere del giudice di accertare se
la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e
giustificativi della pretesa” (Cass. n. 24885/2014).
Non può tenersi conto, pertanto, del modulo recesso rapporto di lavoro allegato alla memoria difensiva dal costituitosi tardivamente, - lo si ripete, CP_1
soltanto ieri -. Difetta prova, pertanto, dell'inoltro delle dimissioni in data 26.10.2023, dopo la data in cui il datore di lavoro ha fatto risultare formalmente cessato il rapporto di lavoro (il 25.10.2023) e, quindi, secondo quanto sostenuto da parte opposta,
della rinuncia tacita da parte del datore di lavoro al preavviso.
Il , non avendo provato detta rinuncia, è tenuto, allora, a corrispondere CP_1
alla l'indennità sostituiva del preavviso per l'importo per come Parte_1
esattamente quantificato dalla stessa (€ 905,80). E invero, occorre evidenziare che i conteggi analitici incorporati nel ricorso introduttivo del giudizio non hanno formato oggetto di specifica contestazione da parte del che a tanto era CP_1
onerato in base alle disposizioni normative che disciplinano il rito del lavoro.
Come noto, secondo i principi generali, nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione, rappresentando, in positivo e di per sé,
l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto, rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (si veda
Cass. n. 9285/2003). Sul punto vale osservare che nel processo del lavoro,
l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (si veda, Cass. n. 945/2006 e Cass. n. 4051/2011 secondo cui "Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei
conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo
comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti
in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli
emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità
della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una
sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche
generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a
consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene
della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in
primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso
il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed
inammissibile").
Tanto accertato, per orientamento ormai consolidato della Corte di
Cassazione, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto la riscontrata insussistenza,
anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità
dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione del decreto,
sostituendosi all'originario decreto ingiuntivo la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito (Cass. 4436/2014, 21840/2013,
6514/2007).
In applicazione del suddetto principio, il decreto ingiuntivo opposto va revocato
in toto e va dichiarata la sussistenza in capo all'opposto di un credito residuo pari soltanto a 1.150,69 € (2.056,49 € - 905,80 €).
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte opponente. Sovvengono al riguardo i parametri del d.m. n. 55/2014 che impongono di rapportare le spese di lite alla tipologia di causa (nel caso di specie causa di lavoro) e al valore della causa (nel caso di specie scaglione da 1.101,00 € a 5.200,00 €). La semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel prender atto del difetto di prova di un pagamento e della data d'inoltro delle dimissioni impone, tuttavia, di attenersi ai parametri minimi
(non a quelli medi). Inoltre la soccombenza reciproca rappresentata dall'accoglimento in parte dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura che questo Giudicante - tenuto conto della proporzione tra quanto ingiunto in sede monitoria (€ 2.056,49) e quanto alla fine riconosciuto come dovuto con la presente sentenza (€ 1.150,69) - reputa equo e opportuno fissare nella metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4551 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
promosso da in persona del legale rapp.te p.t., nei confronti di Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 499/2025 emesso dal Tribunale di Salerno-Sezione Lavoro e condanna la al pagamento a favore del della minor somma Parte_1 CP_1
di € 1.150,69 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo;
2) condanna la al pagamento in favore del della sola metà Parte_1 CP_1
delle spese di lite che liquida, per intero, in complessivi € 1.314,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge compensando tra le parti il residuo ammontare delle stesse.
Salerno, 19.12.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro Dott. Giovanni Magro