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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 13/01/2026, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 280/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
09/01/2026 alle ore 15:15 in composizione monocratica:
AN GIULIA, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5080/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Melito Di Porto Salvo - Viale Rimembranze 19 89063 Melito Di Porto Salvo RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE PAG n. 0124120 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente si riporta agli scritti difensivi ed insiste. Il difensore dell'Ufficio si riporta agli scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in composizione monocratica sezione ottava contro il Comune di Melito Porto Salvo l'ingiunzione di pagamento n. 0124120 notificato in data 27.05.2025, dell'importo di €. 206,31 relativamente a imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 2011 comprensivo di sanzioni e interessi
Eccepiva:
1) Omessa notifica dell'avviso di accertamento n. 187 presuntivamente notificato in data 19.12.2016
2) DE
Chiedeva annullamento e la condanna alle spese con distrazione ù
Costituendosi, il Comune di Melito Porto Salvo rilevava:
a) La violazione del litisconsorzio necessario b) L'esistenza di atti prodromici ricevuti nella qualità di erede di Nominativo_1. La ricorrente aveva ricevuto un avviso di accertamento nullo (perché intestato a soggetto defunto) ma l'atto nullo non era stato impugnato c) L'esistenza di ulteriore atto non impugnato
Nelle memorie illustrative, la difesa del ricorrente rilevava che l'avviso di accertamento era stato emesso a carico di soggetto già deceduto nell'anno 2009
All'udienza del 9 gennaio 2026, le parti si riportavano agli atti e in particolare il Comune rilevava che la parte personalmente aveva ritirato l'avviso
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in composizione monocratico ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
Con sentenza n. 36675 del 14 dicembre 2022 dalla sezione quinta della Corte di Cassazione, è stata ribadita la distinzione tra la nullità dell'avviso di accertamento e la nullità della notifica dello stesso: questo perché la nullità della notifica può essere sanata se l'atto raggiunge lo scopo dato che la notificazione altro non è che una mera condizione di efficacia e non un elemento dell'atto d'imposizione fiscale (Cass. 1156 del
17/01/2019; Cass. n. 21184 del 05/07/2022; Cass. n. 18480 del 21/09/2016).
Nel caso di specie, la nullità dell'avviso di accertamento poiché emesso nell'anno 2011 e intestato a persona defunta nell'anno 2009nonostante gli stessi avessero già comunicato al Comune l'avvenuto decesso del dante causa.
La Corte, in tal senso, ha dunque sancito che l'intestazione dell'avviso di accertamento “non costituisce un dato puramente formale, ma incide sul momento strutturale del rapporto tributario che non è configurabile nei confronti di un soggetto non più esistente;
in tal caso si avrà una nullità insanabile dell'avviso in quanto tendente a instaurare un rapporto tributario con un soggetto che non è più esistente e del cui decesso l'ente ha piena contezza”.
Il ricorso deve quindi essere accolto
All'accoglimento del ricorso consegue che le spese di giudizio liquidate in euro 150,00 devono essere versate dal Comune di Melito Porto Salvo in favore di GA AN con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in composizione monocratico sezione 7 accoglie il ricorso.
Condanna il Comune di Melito Porto Salvo al pagamento di euro 150,00 in favore di parte ricorrente con distrazione in favore del procuratore antistatario
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
09/01/2026 alle ore 15:15 in composizione monocratica:
AN GIULIA, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5080/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Melito Di Porto Salvo - Viale Rimembranze 19 89063 Melito Di Porto Salvo RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE PAG n. 0124120 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente si riporta agli scritti difensivi ed insiste. Il difensore dell'Ufficio si riporta agli scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in composizione monocratica sezione ottava contro il Comune di Melito Porto Salvo l'ingiunzione di pagamento n. 0124120 notificato in data 27.05.2025, dell'importo di €. 206,31 relativamente a imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 2011 comprensivo di sanzioni e interessi
Eccepiva:
1) Omessa notifica dell'avviso di accertamento n. 187 presuntivamente notificato in data 19.12.2016
2) DE
Chiedeva annullamento e la condanna alle spese con distrazione ù
Costituendosi, il Comune di Melito Porto Salvo rilevava:
a) La violazione del litisconsorzio necessario b) L'esistenza di atti prodromici ricevuti nella qualità di erede di Nominativo_1. La ricorrente aveva ricevuto un avviso di accertamento nullo (perché intestato a soggetto defunto) ma l'atto nullo non era stato impugnato c) L'esistenza di ulteriore atto non impugnato
Nelle memorie illustrative, la difesa del ricorrente rilevava che l'avviso di accertamento era stato emesso a carico di soggetto già deceduto nell'anno 2009
All'udienza del 9 gennaio 2026, le parti si riportavano agli atti e in particolare il Comune rilevava che la parte personalmente aveva ritirato l'avviso
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in composizione monocratico ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
Con sentenza n. 36675 del 14 dicembre 2022 dalla sezione quinta della Corte di Cassazione, è stata ribadita la distinzione tra la nullità dell'avviso di accertamento e la nullità della notifica dello stesso: questo perché la nullità della notifica può essere sanata se l'atto raggiunge lo scopo dato che la notificazione altro non è che una mera condizione di efficacia e non un elemento dell'atto d'imposizione fiscale (Cass. 1156 del
17/01/2019; Cass. n. 21184 del 05/07/2022; Cass. n. 18480 del 21/09/2016).
Nel caso di specie, la nullità dell'avviso di accertamento poiché emesso nell'anno 2011 e intestato a persona defunta nell'anno 2009nonostante gli stessi avessero già comunicato al Comune l'avvenuto decesso del dante causa.
La Corte, in tal senso, ha dunque sancito che l'intestazione dell'avviso di accertamento “non costituisce un dato puramente formale, ma incide sul momento strutturale del rapporto tributario che non è configurabile nei confronti di un soggetto non più esistente;
in tal caso si avrà una nullità insanabile dell'avviso in quanto tendente a instaurare un rapporto tributario con un soggetto che non è più esistente e del cui decesso l'ente ha piena contezza”.
Il ricorso deve quindi essere accolto
All'accoglimento del ricorso consegue che le spese di giudizio liquidate in euro 150,00 devono essere versate dal Comune di Melito Porto Salvo in favore di GA AN con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in composizione monocratico sezione 7 accoglie il ricorso.
Condanna il Comune di Melito Porto Salvo al pagamento di euro 150,00 in favore di parte ricorrente con distrazione in favore del procuratore antistatario