Art. 3.
Per il comune di Massazza, il termine di tre mesi di cui all' articolo 2, primo comma, del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233 , decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per il comune di Massazza, il termine di tre mesi di cui all' articolo 2, primo comma, del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233 , decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.