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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 07/11/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
n° 728/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa indicata in epigrafe, pendente tra rappresentato e difeso, come da delega in atti, dall'avv. Parte_1
TA GE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito ad
CO (AN) via XXIX Settembre 2/O;
- ricorrente-
e
in persona del Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_2
L'Aquila, domiciliata presso il Complesso Monumentale di S. Domenico, Via Buccio
Di Ranallo s.n.c., L'Aquila;
-resistente-
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi del giudizio.
Svolgimento del processo
Con ricorso l'istante in epigrafe indicato, nel premettere:
-di aver presentato in data 18.05.2017 istanza al resistente chiedendo il CP_1 riconoscimento e la corresponsione dei benefici e delle provvidenze di natura assistenziale previsti per le vittime del dovere dall'art. 1 commi dal 562 al 565 della L. n. 266/2005, e dal successivo regolamento applicativo di cui al DPR n. 243/2006 per le infermità permanentemente invalidanti riportate in seguito dell'episodio di servizio occorso in data 28.02.2010 presso il Comune di Lanciano, allorquando stava espletando servizio notturno in un posto di controllo con orario 01:00/07:00 presso il Viale delle
Rimembranze a Lanciano, unitamente ad un suo collega, e dopo aver intimato l'alt al conducente di una Fiat Punto grigia che si dirigeva verso di loro, immediatamente identificato quale soggetto pluripregiudicato, veniva investito dall'auto che per sottrarsi al controllo dei militari aveva accelerato;
-che le infermità riportate dal ricorrente venivano riconosciute dipendenti da causa di servizio con verbale Mod. C n. N1100241 della CMO di Chieti datato 03.03.2010;
-che la suddetta CMO, in data 26.01.2012, con verbale mod. B n. 10112428, ascriveva a
Tabella B l'infermità “Esiti di frattura di C7 in distorsione cervicale. Trauma cranico con F.L.C”;
-che data 04.07.2013, con decreto n. 2783/13, il Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri riconosceva l'infermità “Frattura di C7 in distorsione cervicale, trauma cranico con ferita lacero contusa in regione frontale, contusioni multiple” SI dipendente da causa di servizio;
-che a distanza di qualche tempo dall'evento subito sviluppava, oltre alle lesioni sopra riportate, ulteriori problematiche riconosciute ascrivibili all'evento del 28.02.2010, che aggravavano il quadro post lesionale;
-che, quindi, presentava istanza di aggravamento e, in data 09.04.2015, veniva sottoposto a visita presso la Commissione Medica dell'Infermeria Presidiaria Legione
CC Abruzzo di Chieti, che valutava il quadro lesionale riportato con diagnosi finale di
“Esiti di frattura di C7 in distorsione cervicale con locale formazione di megapofisi trasversa e deficit neurogeno cronicizzato C6-C7-C8 a dx e C7-C8 a sx emg accertato, discopatie C4-C5 e pregresso trauma cranico con flc”, come risulta verbale Mod. BL/B
85-70-3 datato 09.04.2015;
-che tale infermità veniva considerata aggravamento della precedente e ascritta alla
Tabella A categoria 8, ai fini dell'equo indennizzo, concesso con decreto n. 1539/17 in data 13.04.2017;
-che in data 04.11.2022, il Collegio medico Parte_2 nell'ambito del procedimento amministrativo scaturito dalla suddetta istanza finalizzata al riconoscimento dello status di Vittima del dovere, sottoponeva a visita medico collegiale il ricorrente con giudizio diagnostico di “Esiti di trauma distorsivo rachide cervicale con frattura apofisi spinosa di C7 e di trauma cranico non commotivo con flc regione frontale”, e qualificava l'invalidità complessiva riportata nella misura del 12%, come da verbale BL/G n. 6/2022;
-che sulla base delle evidenze cliniche raccolte, in sede di visita medica collegiale, il consulente tecnico di parte del ricorrente, dott. in data Persona_1
14.09.2022, proponeva alla le seguenti considerazioni diagnostiche: “(…) CP_3 invalidità permanente IP (art. 3 DPR 181/2009) 50%...; Danno biologico DB (secondo
DM 209/2005 e tabelle 16%...; Invalidità Complessiva IC (artt. 3 e 4 DPR CP_4
181/2009) 40%...danno morale…qui da ascrivere al valore massimo di 10 per l'ingente quadro dismorfico e neuropatico cervicale post traumatico cronico…Nel caso di specie il calcolo della IC = 60%”;
-che con decreto del Ministero dell'Interno 333/Ass/3/E/8/CC/S.E. veniva riconosciuto
Vittima del dovere ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia, limitatamente alla percentuale di invalidità complessiva riscontrata pari al 12% con riferimento alla capacità lavorativa, come da verbale modello BL/G n. 6/2022, datato
04.11.2022, emesso dal Collegio medico Parte_2 sostenendo l'incongruità della valutazione dell'invalidità complessiva ascritta a seguito del denunciato evento nella percentuale del 12% in quanto sottostimata e rammentando che i benefici della speciale elargizione, dell'assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio mensile non reversibile riconosciuti in favore delle Vittime del dovere dalla legge sono subordinati e rapportati all'accertamento del grado di invalidità riportato dall'interessato nell'adempimento del dovere, per cui è fondamentale procedere alla corretta classificazione dell'invalidità complessiva riportata in conseguenza dell'adempimento del dovere, da calcolare con i criteri medico legali di cui agli artt. 3 e
4 del DPR 181/2009, ha adito l'intestato Tribunale spiegando le seguenti conclusioni:
“-accogliere il presente ricorso e, previa disapplicazione del provvedimento ministeriale di riconoscimento dello status di vittima del dovere nella sola parte in cui è riconosciuta la percentuale del 12% (IC) con riferimento alla capacità lavorativa, accertare e dichiarare che l'effettiva invalidità complessiva riportata dal ricorrente è pari al 60% o alla diversa misura risultante in seguito all'espletata istruttoria in corso di causa;
- accertare e dichiarare tenuto il al riconoscimento - in relazione Controparte_1 all'episodio criminale per cui è causa e a favore del ricorrente, già Vittima del Dovere - di tutti i benefici assistenziali previsti dalla Legge per tale status in rapporto al grado di invalidità complessiva del 60% ovvero a quello risultante in seguito all'espletata istruttoria in corso di causa;
- Conseguentemente condannare l'Amministrazione resistente a riconoscere al ricorrente tutti i benefici previsti dalla normativa vigente a favore delle Vittime del
Dovere quali:
- la speciale elargizione in percentuale in relazione al grado di invalidità complessiva del 60% ovvero a quello risultante in seguito all'espletata istruttoria in corso di causa, al netto di quanto già eventualmente percepito dal ricorrente a tale titolo, calcolata con rivalutazione ISTAT;
- l'assegno vitalizio mensile non reversibile di importo pari a euro 500,00 (ex art. 4 c.
238 L. 350/2003) previsto dall'art. 4 comma 2 del DPR 243/2006, a decorrere dalla data dell'evento o con la decorrenza indicata dall'Ill.mo Tribunale adito;
- lo speciale assegno vitalizio mensile non reversibile di 1033,00 euro ex art. 2 c. 105 L.
244 del 2007 a decorrere dalla data dell'evento o con la decorrenza indicata dall'Ill.mo
Tribunale adito;
- Con vittoria di spese diritti onorari di lite e con distrazione a favore del sottoscritto
Avvocato antistatario”.
Con memoria si è costituito in giudizio il resistente chiedendo il rigetto delle CP_1 avverse pretese perché infondate ed evidenziando, per la denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, da un lato, che la normativa vigente in materia di benefici pensionistici ed assistenziali prevede il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione e, dall'altro, che la data di decorrenza del beneficio dovrà farsi coincidere con la stabilizzazione dei postumi invalidanti in misura indennizzabile.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, espletata la CTU medico-legale, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata la relativa udienza, disponendo che le attività fossero sostituite dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Indi in data odierna la causa viene decisa con sentenza. Motivi della decisione
Oggetto del presente giudizio non è il riconoscimento dello status di Vittima del dovere, già accertato e dichiarato dal resistente in sede di procedimento CP_1 amministrativo, ma la quantificazione della percentuale dell'invalidità complessiva (IC) riconosciuta al ricorrente a seguito del denunciato evento occorso in data 28.02.2010 presso il Comune di Lanciano, ritenuta incongrua, sottostimativa dell'evento traumatico severo in sé, oltre che omissiva dell'entità del trauma cranio cervicale, del reale quadro esitale post traumatico e del quadro neuro-radicolopatico cervicale.
Così delimitato il thema decidendum, occorre osservare che la normativa speciale riconnette alla percentuale di invalidità contratta le spettanze e la graduazione dei benefici assistenziali.
In particolare, l'art. 5 L. n. 206 del 2004 dispone in favore di tali soggetti una elargizione nella misura massima di €. 200.000,00 " in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di Euro 2.000,00 per ogni punto percentuale".
Orbene, l'art. 3 del D.P.R. n 181 del 30.10.2009 (rubricato “Criteri medico-legali per la valutazione dell'invalidità permanente”) statuisce che: “Per l'accertamento dell'invalidità si procede tenendo conto che la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso approvate, in conformità all'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della sanità in data 5 febbraio 1992, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e quello determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi. Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e alla tabella B sono equiparate le fasce percentuali d'invalidità permanente, riferite alla capacità lavorativa, secondo le corrispondenze indicate nella tabella in allegato 1. Alle invalidità o mutilazioni di prima categoria della tabella A che risultino contemplate anche nella tabella E corrisponde una invalidità permanente non inferiore al 100%”.
Sulla base della tabella delle corrispondenze di cui all'articolo 3 citato, alla classifica di cui alle categorie della tabella A e alla tabella B sono equiparate le seguenti fasce percentuali d'invalidità permanente, riferite alla capacità lavorativa: 1) tabella A prima categoria 100% (percento) - 91% (percento); 2) tabella A seconda categoria 90%
(percento) - 81% (percento); 3) tabella A terza categoria 80% (percento) - 71%
(percento); 4) tabella A quarta categoria 70% (percento) - 61% (percento); 5) tabella A quinta categoria 60% (percento) - 51% (percento); 6) tabella A sesta categoria 50%
(percento) - 41% (percento); 7) tabella A settima categoria 40% (percento) - 31%
(percento); 8) tabella A ottava categoria 30% (percento) - 21% (percento); 9) tabella B
20% (percento) - 11% (percento).
Ai sensi del successivo art. 4 del D.P.R. n. 181/2009 (“Criteri medico-legali per la rivalutazione dell'invalidità permanente, e per la determinazione del danno biologico e del danno morale”) “Per la rivalutazione delle invalidità già riconosciute e indennizzate, si procede secondo i seguenti criteri e modalità:
a) la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita secondo quanto indicato all'articolo 3. Resta salva l'applicazione di altri criteri tabellari, adottati in sede di prima valutazione, se più favorevoli;
b) la percentuale del danno biologico (DB) è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni;
c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato
d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico;
d) la percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva (IC), di cui all'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206, che in ogni caso non può superare la misura del cento per cento, è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC=
DB+DM+ (IP-DB).”
Nel caso di specie, il CTP di parte ricorrente ha concluso nel senso che il calcolo della invalidità complessiva assurgerebbe alla percentuale del 60%. A fronte della contestazione operata dal resistente in ordine alla CP_1 quantificazione effettuata dalla parte ricorrente, ritenuta incongrua rispetto alle lesioni subite dal ricorrente, è stata disposta CTU medico-legale al fine di quantificare il danno biologico sulla base delle tabelle delle menomazioni di cui agli artt. 138 comma 1 e 139 comma 4 del d.lgs. n. 209/2005, nonché l'invalidità permanente riferita alla capacità lavorativa ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 181/2009 residuata in conseguenza dei fatti lesivi subiti in data 28.02.2010.
Il CTU nominato nel presente procedimento ha così concluso:
“- è affetto da “Esiti stabilizzati di trauma cranico con ferita lacero- Parte_1 contusa parietale destra e di distorsione del rachide cervicale con frattura dell'apofisi spinosa di C7”;
- l'infermità in diagnosi, che comporta un danno biologico permanente pari al 4%, un danno morale del 2% e un danno alla capacità lavorativa del 21%, configura una invalidità permanente complessivamente pari al 23% (art. 4, comma d D.P.R. n.
181/2009) dalla data della stabilizzazione (9.4.2015)”.
Ha precisato, in particolare, il CTU che:
-la menomazione all'integrità psico-fisica del ricorrente connessa al politrauma subito nel febbraio 2010, da ritenersi sufficientemente stabilizzati a distanza di oltre 15 anni dall'investimento, è essenzialmente rappresentata dagli esiti doloroso-disfunzionali della frattura dell'apofisi spinosa di C7 con lievi segni di radicolopatia sensitiva;
-la frattura dell'apofisi spinosa cervicale riportata dal ricorrente trova corrispondenza nella voce “Esiti dolorosi di frattura di un'apofisi o dello spigolo antero-superiore o antero-inferiore di una vertebra senza schiacciamento del corpo;
a seconda della alterazione anatomica e/o della limitazione dei movimenti del capo”, valutazione 2 -
6%, di cui al DM 3 luglio 2003;
-considerato che al danno relativo alla frattura è associata una seppure minima componente radicolopatica e tenuto conto del pur minimo contributo rappresentato dagli esiti della ferita lacero-contusa in regione parietale destra, il danno biologico permanente può essere equamente stimato nella misura del 4%;
-che l'aggravamento, essenzialmente rappresentato dal “deficit neurogeno cronicizzato
C6-C7-C8 a dx e C7- C8 a sx emg accertato, discopatie C3-C5”, è ragionevolmente riferibile principalmente ai processi artrosici parafisiologici correlati all'età, così come risulta dall'esame TC del rachide cervicale presente agli atti;
-che, dunque, il danno permanente riferito alla capacità lavorativa deve essere quantificato in misura non superiore al 21%;
-che la percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva (IC), di cui all'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206 è valutabile nella misura complessiva del
23% (IC = 4 + 2 + 21 - 4 = 23%) dalla data della stabilizzazione (09.04.2015).
La valutazione del CTU, professionista qualificato e competente, può ritenersi condotta alla stregua di corrette argomentazioni logico giuridiche e con accertamenti medici esenti da censure e nessun motivo ha, questo Giudice, per discostarsene.
Né possono condurre a conclusioni diverse le osservazioni critiche presentate dal consulente di parte ricorrente, alla luce delle motivate note di replica del CTU che ha evidenziato la forzatura, alla luce dei noti criteri medico-legali della causalità e, specificatamente, del criterio cronologico, di continuità fenomenica e quello di esclusione di altra causa, nel volere ritenere di natura infortunistica la lesione somatica di C4 documentata da un esame TC del 2022, ossia svolto dodici anni dopo l'evento occorso. Peraltro, il CTU ha escluso la possibilità di porre in relazione causale o di interdipendenza le discopatie cervicali, le barre disco-artrosiche (“… moderata protrusione discale mediana a livello C3-C4. In C4-C5 barra disco-artrosica … In C5-
C6 ulteriore barra disco-artrosica … A livello dello spazio intersomatico C6-C7 protrusione discale mediana) e il complesso delle alterazioni elettromiograficamente accertate con la pregressa frattura di C7 perfettamente consolidata.
Quanto al danno morale, lo stesso, tenuto conto della giovane età del ricorrente all'epoca dei fatti (36 anni) e dell'entità della menomazione permanente subita per come accertata nel presente giudizio, può essere considerato nella misura del 50% del danno biologico.
L'invalidità complessiva (IC) del ricorrente, alla stregua dei criteri sopra indicati, deve essere, pertanto, ritenuta pari al 23% (danno biologico del 4% + danno morale del 2% +
17% pari alla differenza tra l'invalidità permanente del 21% e il danno biologico del
4%).
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte, in parziale accoglimento della domanda, previa disapplicazione del provvedimento ministeriale impugnato nella sola parte in cui individua la percentuale di invalidità complessiva, accerta e dichiara che l'effettiva invalidità complessiva riportata dal ricorrente è pari al 23% con decorrenza dalla data della stabilizzazione (09.04.2015) e che il è tenuto al Controparte_1 riconoscimento - in relazione all'episodio criminale per cui è causa e a favore del ricorrente, già Vittima del Dovere – della speciale elargizione ai sensi dell'art. 5 della legge n. 206/2004 pari a € 2.000,00 per punto percentuale di invalidità fino a un massimo di €. 200.000,00, in rapporto al grado di invalidità complessiva riconosciuta.
Conseguentemente condanna l'Amministrazione resistente a riconoscere al ricorrente la speciale elargizione pari a € 2.000,00 per punto percentuale di invalidità prevista dalla normativa vigente a favore delle Vittime del Dovere in relazione al grado di invalidità complessiva riconosciuto del 23%, al netto di quanto già eventualmente percepito dal ricorrente a tale titolo, calcolata con rivalutazione ISTAT.
Le spese -liquidate in dispositivo, applicando i parametri di cui al DM 147/2022 tenuto conto del valore della controversia - possono essere compensate tra le parti per la metà e seguono la soccombenza del per la restante parte. CP_1
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico del . Controparte_1
p.q.m.
il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accerta e dichiara che l'effettiva invalidità complessiva riportata dal ricorrente è pari al
23% con decorrenza dalla data della stabilizzazione (09.04.2015);
-condanna il , nella persona del Ministro pro tempore, alla Controparte_1 liquidazione in favore del ricorrente della speciale elargizione ai sensi dell'art. 5 della legge n. 206/2004, in ragione di € 2.000,00 per ogni punto di invalidità, da commisurarsi all'invalidità complessiva del 23% ex art. 4 del D.P.R. n. 181/2009, oltre rivalutazione Istat, al netto di quanto già eventualmente percepito dal ricorrente a tale titolo;
-rigetta il ricorso per la restante parte;
-compensa tra le parti le spese di lite nella misura della metà;
-condanna inoltre il , nella persona del a rifondere Controparte_1 CP_5 alla parte ricorrente la restante metà delle spese del giudizio, già liquidata nel residuo importo di € 4.636,5, oltre rimborso spese forfetario al 15%, IVA e CAP come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico del . Controparte_1
Così deciso il 07.11.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano-