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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/09/2025, n. 2819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2819 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2714/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2714.2021 del ruolo generale, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Della Porta;
Parte_1
ATTORE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Lavita;
CONVENUTA
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “IN VIA PRELIMINARE CONCEDERSI, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione per i motivi di cui in narrativa, la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo telematico N. 1931/2020 emesso dal Tribunale di Salerno a favore della Controparte_2
; NEL MERITO In Accoglimento della spiegata opposizione all'esecuzione
[...]
ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità e/o improcedibilità e/o inefficacia dell'atto di precetto per carenza di legittimazione passiva dell'opponente e/o insussistenza del diritto ad agire esecutivamente nei confronti della Sig.ra stante l'illegittimità e/o Parte_1 inefficacia del contratto di fideiussione stipulato in ragione del quale è stato reso nei suoi
pagina 1 di 7 confronti il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo richiamato nell'atto di precetto E
PER L 'EFFETTO annullare l'atto di precetto opposto nei suoi confronti;
IN OGNI CASO con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al procuratore antistatario”; Per il
CONVENUTO: “Perché piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, ogni contraria, istanza, eccezione
e deduzione respinta, così provvedere e giudicare :
1. In via cautelare : rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo portato dal D.I. n. 1931/2020 emesso dal Tribunale di Salerno poiché, per le ragioni dedotte in premessa, non sussistono i gravi motivi né concorrono i presupposti sia del cd. fumus boni iuris sia del cd. periculum in mora.
In via subordinata e nella denegata ipotesi di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, si chiede all'Ill.mo Giudice di porre a carico dell'opponente, sig.ra , il pagamento Parte_1 di una cauzione stabilendone termini e modalità.
2. Nel merito: dichiarare inammissibile, inesistente, infondata in fatto ed in diritto nonché priva di prova, per tutte le ragioni eccepite in premessa, l'opposizione a precetto svolta dalla sig.ra nei confronti dell'istante. Parte_1
3. Con vittoria di spese e compensi legali.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto notificatole in data 23.4.2021, con il quale la
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 agendo sulla scorta del titolo costituito dal decreto ingiuntivo n. 1931/2020 emesso dal
Tribunale di Salerno nei confronti della società e dei Sigg.ri Controparte_3
e in qualità di fideiussori, munito del decreto di esecutorietà in data 27.3.2021 Pt_2 Pt_1
pagina 2 di 7 e delle formula esecutiva in data 9.4.2021, intimava il pagamento della somma di € 52.257,85 oltre interessi convenzionali e di mora, a pena di esecuzione forzata in casa di mancato adempimento nel termine di dieci giorni. A sostegno della domanda eccepiva: a) illegittimità
e/o inidoneità del titolo esecutivo per mancato assolvimento da parte del creditore dell'onere di iniziativa della procedura di mediazione obbligatoria;
b) carenza di legittimazione passiva della sig.ra per illegittimità della fideiussione rilasciata in favore della Banca e Parte_1 decadenza dal beneficio ex art. 1957 cc;
c) diritto a non subire un'esecuzione ingiusta in presenza di clausole abusive nel caso di garanzie personali per debiti societari e la rilevabilità di ufficio da parte del Giudice dell'Esecuzione anche in presenza di un titolo esecutivo;
d) la violazione del principio di effettività e la tutela dei consumatori.
Più in particolare, parte opponente contestava la propria carenza di legittimazione passiva per intervenuta decadenza della Banca dalla possibilità di escutere le fideiussioni innanzi richiamate, in quanto l'art. 1957 cc dispone che “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale purchè il creditore entro sei mesi dalla scadenza abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”, iniziative non avviate dalla Banca nel termine di legge stabilito, con conseguente decadenza della garanzia.
Inoltre, parte opponente precisava che il creditore non deve solo iniziare l'azione giudiziale, ma deve anche diligentemente coltivarla sino al compimento degli atti esecutivi necessari per la realizzazione dell'obbligazione garantita dal fideiussore;
nella fattispecie per quel che riguardava il contratto di mutuo l'opposta si era limitata ad inviare comunicazione pervenuta ai garanti il 5.5.2017 con cui intimava a il pagamento di Parte_3
n. 11 rate scadute a far data dal 6.6.2016 al 6.4.2017 , salvo poi promuovere l'azione giudiziaria solo con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo opposto, avvenuto il 6.9.2020
e lo stesso dicasi per il contratto di conto corrente n. 15/324435.
Parte opponente, d'altra parte, eccepiva la vessatorietà della clausola di cui al punto 5) delle condizioni generali di entrambi i contratti di fideiussione ove veniva stabilito che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 che si intende derogato”, rivestendo la Sig.ra la qualifica di consumatore, atteso che non Pt_1 esercitava né esercita alcuna attività professionale legata alla originaria debitrice CP_3
, né ha mai avuto l'amministrazione o la rappresentanza legale della stessa,
[...] tantomeno aveva rivestito qualità tali da permetterle di ingerirsi o incidere nella gestione della pagina 3 di 7 vita della società. L'istante, infine, richiamava la normativa europea a tutela del consumatore ed insisteva nella richiesta di sospensione del titolo e del precetto.
Si costituiva la , in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., che in via preliminare chiedeva rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo portato dal D.I. n. 1931/2020 emesso dal Tribunale di Salerno, nel merito accertare e dichiarare infondata in fatto ed in diritto l'opposizione. Invero, la Banca erogatrice in relazione alla presunta illegittimità e/o infondatezza del titolo esecutivo per mancato assolvimento da parte del creditore dell'onere di iniziativa della procedura di mediazione obbligatoria, riteneva di aver avviato la predetta procedura e chiariva che la stessa si era conclusa con esito negativo, mentre relativamente alla presunta vessatorietà delle clausole, con particolare attenzione alla deroga del termine di
6 mesi previsto dalla normativa vigente per escutere la garanzia della fideiussore, evidenziava, che, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, la sig.ra non Pt_1 rivestiva la qualifica di consumatore, in quanto la stessa è coniuge del sig. (altro Pt_2 fideiussore), il quale in qualità di amministratore della società Controparte_3
”, con scrittura del 4.1.2007 conferiva alla sig.ra procura a compiere, in Pt_3 Parte_1 nome e per conto della predetta società, qualsiasi operazione bancaria anche per richiedere crediti. Ed ancora, con scrittura del 23.12.2014 l'amministratore pro tempore della suddetta società autorizzava la sig.ra ad operare, senza obbligo di rendicontazione, sui Parte_1 rapporti bancari in essere con la banca opposta e con precedente lettera del 3.11.2014, il sig.
, quale nuovo socio ed amministratore della Società Industria Meccanica C&P Persona_1
Service srl, ratificava tutte le operazioni bancarie, sino a quel momento, compiute dalla sig.ra
. Parte_1
Nel corso del giudizio veniva rigettata l'istanza cautelare proposta.
Tanto premesso in fatto, l'opposizione va rigettata per le motivazioni di seguito indicate.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità del precetto per mancato assolvimento dell'onere di mediazione, poiché, diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, la banca opposta in data 23.3.2021 presentava presso l'organismo di mediazione “ADR
RICONCILIAMO” – Sede di Salerno la domanda introduttiva della procedura di mediazione relativamente al procedimento pendente presso il Tribunale di Salerno, iscritto con il n.
8558/2020 di R.G. ed avente ad oggetto opposizione avverso il summenzionato decreto ingiuntivo n. 1931/2020 e, pertanto, la segreteria dell'organismo di mediazione provvedeva ad inviare le relative comunicazioni alle parti con pec del 23.3.2021; ricevuta la comunicazione, pagina 4 di 7 l'odierna opponente, difesa dal suo procuratore, in data 20.4.2021 faceva pervenire una pec di mancata adesione al procedimento di mediazione, di guisa, con verbale del 21.4.2021 si chiudeva con esito negativo la procedura di mediazione.
In merito alle altre eccezioni, va chiarito che devono essere ritenute inammissibili tutte le eccezioni sollevate che attengano al merito della pretesa accertata nel provvedimento (nel caso di specie legittimazione attiva delle ricorrenti) azionata con il precetto impugnato. E' infatti pacifico in Giurisprudenza il principio in base al quale ove a fondamento della prospettata azione esecutiva sia posto un titolo di formazione giudiziale, “il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma primo c.p.c. sia limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione stessa, mentre eventuali ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza (o altro titolo di formazione giudiziale) che costituisce il titolo medesimo” (Cass. Civ. Sez. III n. 24752 del
7.10.2008-Tribunale di Roma ordinanza 17.10.2024).
Nel giudizio di opposizione a precetto, così come in generale nei procedimenti di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, possono dunque essere dedotti a sostegno della contestazione del diritto di agire esecutivamente solo quei motivi riconducibili a contestazioni attinenti il difetto originario del titolo esecutivo in termini di inesistenza. Al di fuori di questi casi non sussiste il poter di cognizione del giudice dell'opposizione se non in relazione a fatti estintivi o modificativi successivi alla formazione del titolo (Corte di Cassazione ordinanza n.
22090/2021). Pertanto, le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo devono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine di legge (cfr. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 36496 del 24 novembre 2021).
La presente opposizione, pertanto, avendo ad oggetto motivi pienamente afferenti al merito del provvedimento giudiziario costituente titolo esecutivo, si inserisce nel percorso giurisprudenziale richiamato, di guisa, l'accertamento circa l'inesistenza del diritto di credito vantato per i motivi di fatto e di diritto indicati, rientra nell'ambito dei poteri decisori del giudice della cognizione.
Tuttavia, circa la presunta carenza di legittimazione passiva della sig.ra per illegittimità Pt_1 della fideiussione rilasciata in favore della banca e decadenza dal beneficio del termine ex art. 1957 c.c, per vessatorietà della clausola inserita nel contratto di fideiussore di deroga al termine di 6 mesi per l'escussione della garanzia, di cui alla normativa richiamata, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di fideiussione, la limitazione di pagina 5 di 7 responsabilità fissata dall'art. 1957 c.c. può essere implicitamente derogata attraverso
l'impegno assunto dal fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata,
l'adempimento dell'obbligazione principale, impegno che può desumersi dall'interpretazione complessiva del contratto di garanzia e di quello principale” (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 31569 del 3 dicembre 2019). Ed ancora, “La decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore”. (Cassazione civile sez. VI 24 settembre 2013 n. 21867).
E' opportuno, inoltre, evidenziare che un fideiussore assume la veste di consumatore qualora agisca per scopi estranei all'attività imprenditoriale eventualmente svolta;
nel caso di specie,
l'assunto di parte opponente, secondo cui la sig.ra “non esercitava né esercita alcuna Pt_1 attività professionale legata alla originaria debitrice Industria Meccanica, né ha mai avuto
l'amministrazione o la rappresentanza legale della stessa;
tantomeno ha rivestito o riveste qualità tali da permetterle di ingerirsi o incidere nella gestione della vita della società”, con conseguente vessatorietà della clausola di cui al punto 5 delle condizioni generali del contratto di fideiussione, risulta smentito dalla documentazione versata in atti e pedissequamente richiamata. A tal proposito la giurisprudenza ha, altresì, chiarito anche che in tema di decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, qualora il debito sia ripartito in scadenze periodiche, ciascuna delle quali dotata di un grado di autonomia tale da potersi considerare esigibili anche prima ed indipendentemente dalla prestazione complessiva, il
"dies a quo", agli effetti dell'art. 1957 cod. civ., va individuato in quello di scadenza delle singole prestazioni e non già dell'intero rapporto, in quanto scopo del termine di decadenza è quello di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per non essersi il creditore tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, magari proprio contando sulla responsabilità solidale del fideiussore. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15902 del 11 luglio 2014).
Ne deriva che i profili esaminati appaiono del tutto assorbenti delle altre questioni proposte, ponendosi nel solco dell'orientamento tracciato dalla giurisprudenza secondo cui “In tema di motivazione della sentenza, quando la decisione assorbente esclude la necessità o la pagina 6 di 7 possibilità di provvedere sulle altre questioni ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande, l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento, potendosi, al più, contestare le ragioni dell'assorbimento contestando utilmente la decisione ritenuta
“assorbente” (Corte di Cassazione civile, Ordinanza 9 novembre 2022 n. 32977)
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) Condanna parte opponente al pagamento in favore della
[...]
delle spese processuali Controparte_4 che liquida in € 7.500,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge;
Si comunichi.
07.09.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2714.2021 del ruolo generale, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Della Porta;
Parte_1
ATTORE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Lavita;
CONVENUTA
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “IN VIA PRELIMINARE CONCEDERSI, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione per i motivi di cui in narrativa, la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo telematico N. 1931/2020 emesso dal Tribunale di Salerno a favore della Controparte_2
; NEL MERITO In Accoglimento della spiegata opposizione all'esecuzione
[...]
ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità e/o improcedibilità e/o inefficacia dell'atto di precetto per carenza di legittimazione passiva dell'opponente e/o insussistenza del diritto ad agire esecutivamente nei confronti della Sig.ra stante l'illegittimità e/o Parte_1 inefficacia del contratto di fideiussione stipulato in ragione del quale è stato reso nei suoi
pagina 1 di 7 confronti il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo richiamato nell'atto di precetto E
PER L 'EFFETTO annullare l'atto di precetto opposto nei suoi confronti;
IN OGNI CASO con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al procuratore antistatario”; Per il
CONVENUTO: “Perché piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, ogni contraria, istanza, eccezione
e deduzione respinta, così provvedere e giudicare :
1. In via cautelare : rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo portato dal D.I. n. 1931/2020 emesso dal Tribunale di Salerno poiché, per le ragioni dedotte in premessa, non sussistono i gravi motivi né concorrono i presupposti sia del cd. fumus boni iuris sia del cd. periculum in mora.
In via subordinata e nella denegata ipotesi di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, si chiede all'Ill.mo Giudice di porre a carico dell'opponente, sig.ra , il pagamento Parte_1 di una cauzione stabilendone termini e modalità.
2. Nel merito: dichiarare inammissibile, inesistente, infondata in fatto ed in diritto nonché priva di prova, per tutte le ragioni eccepite in premessa, l'opposizione a precetto svolta dalla sig.ra nei confronti dell'istante. Parte_1
3. Con vittoria di spese e compensi legali.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto notificatole in data 23.4.2021, con il quale la
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 agendo sulla scorta del titolo costituito dal decreto ingiuntivo n. 1931/2020 emesso dal
Tribunale di Salerno nei confronti della società e dei Sigg.ri Controparte_3
e in qualità di fideiussori, munito del decreto di esecutorietà in data 27.3.2021 Pt_2 Pt_1
pagina 2 di 7 e delle formula esecutiva in data 9.4.2021, intimava il pagamento della somma di € 52.257,85 oltre interessi convenzionali e di mora, a pena di esecuzione forzata in casa di mancato adempimento nel termine di dieci giorni. A sostegno della domanda eccepiva: a) illegittimità
e/o inidoneità del titolo esecutivo per mancato assolvimento da parte del creditore dell'onere di iniziativa della procedura di mediazione obbligatoria;
b) carenza di legittimazione passiva della sig.ra per illegittimità della fideiussione rilasciata in favore della Banca e Parte_1 decadenza dal beneficio ex art. 1957 cc;
c) diritto a non subire un'esecuzione ingiusta in presenza di clausole abusive nel caso di garanzie personali per debiti societari e la rilevabilità di ufficio da parte del Giudice dell'Esecuzione anche in presenza di un titolo esecutivo;
d) la violazione del principio di effettività e la tutela dei consumatori.
Più in particolare, parte opponente contestava la propria carenza di legittimazione passiva per intervenuta decadenza della Banca dalla possibilità di escutere le fideiussioni innanzi richiamate, in quanto l'art. 1957 cc dispone che “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale purchè il creditore entro sei mesi dalla scadenza abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”, iniziative non avviate dalla Banca nel termine di legge stabilito, con conseguente decadenza della garanzia.
Inoltre, parte opponente precisava che il creditore non deve solo iniziare l'azione giudiziale, ma deve anche diligentemente coltivarla sino al compimento degli atti esecutivi necessari per la realizzazione dell'obbligazione garantita dal fideiussore;
nella fattispecie per quel che riguardava il contratto di mutuo l'opposta si era limitata ad inviare comunicazione pervenuta ai garanti il 5.5.2017 con cui intimava a il pagamento di Parte_3
n. 11 rate scadute a far data dal 6.6.2016 al 6.4.2017 , salvo poi promuovere l'azione giudiziaria solo con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo opposto, avvenuto il 6.9.2020
e lo stesso dicasi per il contratto di conto corrente n. 15/324435.
Parte opponente, d'altra parte, eccepiva la vessatorietà della clausola di cui al punto 5) delle condizioni generali di entrambi i contratti di fideiussione ove veniva stabilito che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 che si intende derogato”, rivestendo la Sig.ra la qualifica di consumatore, atteso che non Pt_1 esercitava né esercita alcuna attività professionale legata alla originaria debitrice CP_3
, né ha mai avuto l'amministrazione o la rappresentanza legale della stessa,
[...] tantomeno aveva rivestito qualità tali da permetterle di ingerirsi o incidere nella gestione della pagina 3 di 7 vita della società. L'istante, infine, richiamava la normativa europea a tutela del consumatore ed insisteva nella richiesta di sospensione del titolo e del precetto.
Si costituiva la , in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., che in via preliminare chiedeva rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo portato dal D.I. n. 1931/2020 emesso dal Tribunale di Salerno, nel merito accertare e dichiarare infondata in fatto ed in diritto l'opposizione. Invero, la Banca erogatrice in relazione alla presunta illegittimità e/o infondatezza del titolo esecutivo per mancato assolvimento da parte del creditore dell'onere di iniziativa della procedura di mediazione obbligatoria, riteneva di aver avviato la predetta procedura e chiariva che la stessa si era conclusa con esito negativo, mentre relativamente alla presunta vessatorietà delle clausole, con particolare attenzione alla deroga del termine di
6 mesi previsto dalla normativa vigente per escutere la garanzia della fideiussore, evidenziava, che, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, la sig.ra non Pt_1 rivestiva la qualifica di consumatore, in quanto la stessa è coniuge del sig. (altro Pt_2 fideiussore), il quale in qualità di amministratore della società Controparte_3
”, con scrittura del 4.1.2007 conferiva alla sig.ra procura a compiere, in Pt_3 Parte_1 nome e per conto della predetta società, qualsiasi operazione bancaria anche per richiedere crediti. Ed ancora, con scrittura del 23.12.2014 l'amministratore pro tempore della suddetta società autorizzava la sig.ra ad operare, senza obbligo di rendicontazione, sui Parte_1 rapporti bancari in essere con la banca opposta e con precedente lettera del 3.11.2014, il sig.
, quale nuovo socio ed amministratore della Società Industria Meccanica C&P Persona_1
Service srl, ratificava tutte le operazioni bancarie, sino a quel momento, compiute dalla sig.ra
. Parte_1
Nel corso del giudizio veniva rigettata l'istanza cautelare proposta.
Tanto premesso in fatto, l'opposizione va rigettata per le motivazioni di seguito indicate.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità del precetto per mancato assolvimento dell'onere di mediazione, poiché, diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, la banca opposta in data 23.3.2021 presentava presso l'organismo di mediazione “ADR
RICONCILIAMO” – Sede di Salerno la domanda introduttiva della procedura di mediazione relativamente al procedimento pendente presso il Tribunale di Salerno, iscritto con il n.
8558/2020 di R.G. ed avente ad oggetto opposizione avverso il summenzionato decreto ingiuntivo n. 1931/2020 e, pertanto, la segreteria dell'organismo di mediazione provvedeva ad inviare le relative comunicazioni alle parti con pec del 23.3.2021; ricevuta la comunicazione, pagina 4 di 7 l'odierna opponente, difesa dal suo procuratore, in data 20.4.2021 faceva pervenire una pec di mancata adesione al procedimento di mediazione, di guisa, con verbale del 21.4.2021 si chiudeva con esito negativo la procedura di mediazione.
In merito alle altre eccezioni, va chiarito che devono essere ritenute inammissibili tutte le eccezioni sollevate che attengano al merito della pretesa accertata nel provvedimento (nel caso di specie legittimazione attiva delle ricorrenti) azionata con il precetto impugnato. E' infatti pacifico in Giurisprudenza il principio in base al quale ove a fondamento della prospettata azione esecutiva sia posto un titolo di formazione giudiziale, “il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma primo c.p.c. sia limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione stessa, mentre eventuali ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza (o altro titolo di formazione giudiziale) che costituisce il titolo medesimo” (Cass. Civ. Sez. III n. 24752 del
7.10.2008-Tribunale di Roma ordinanza 17.10.2024).
Nel giudizio di opposizione a precetto, così come in generale nei procedimenti di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, possono dunque essere dedotti a sostegno della contestazione del diritto di agire esecutivamente solo quei motivi riconducibili a contestazioni attinenti il difetto originario del titolo esecutivo in termini di inesistenza. Al di fuori di questi casi non sussiste il poter di cognizione del giudice dell'opposizione se non in relazione a fatti estintivi o modificativi successivi alla formazione del titolo (Corte di Cassazione ordinanza n.
22090/2021). Pertanto, le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo devono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine di legge (cfr. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 36496 del 24 novembre 2021).
La presente opposizione, pertanto, avendo ad oggetto motivi pienamente afferenti al merito del provvedimento giudiziario costituente titolo esecutivo, si inserisce nel percorso giurisprudenziale richiamato, di guisa, l'accertamento circa l'inesistenza del diritto di credito vantato per i motivi di fatto e di diritto indicati, rientra nell'ambito dei poteri decisori del giudice della cognizione.
Tuttavia, circa la presunta carenza di legittimazione passiva della sig.ra per illegittimità Pt_1 della fideiussione rilasciata in favore della banca e decadenza dal beneficio del termine ex art. 1957 c.c, per vessatorietà della clausola inserita nel contratto di fideiussore di deroga al termine di 6 mesi per l'escussione della garanzia, di cui alla normativa richiamata, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di fideiussione, la limitazione di pagina 5 di 7 responsabilità fissata dall'art. 1957 c.c. può essere implicitamente derogata attraverso
l'impegno assunto dal fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata,
l'adempimento dell'obbligazione principale, impegno che può desumersi dall'interpretazione complessiva del contratto di garanzia e di quello principale” (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 31569 del 3 dicembre 2019). Ed ancora, “La decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore”. (Cassazione civile sez. VI 24 settembre 2013 n. 21867).
E' opportuno, inoltre, evidenziare che un fideiussore assume la veste di consumatore qualora agisca per scopi estranei all'attività imprenditoriale eventualmente svolta;
nel caso di specie,
l'assunto di parte opponente, secondo cui la sig.ra “non esercitava né esercita alcuna Pt_1 attività professionale legata alla originaria debitrice Industria Meccanica, né ha mai avuto
l'amministrazione o la rappresentanza legale della stessa;
tantomeno ha rivestito o riveste qualità tali da permetterle di ingerirsi o incidere nella gestione della vita della società”, con conseguente vessatorietà della clausola di cui al punto 5 delle condizioni generali del contratto di fideiussione, risulta smentito dalla documentazione versata in atti e pedissequamente richiamata. A tal proposito la giurisprudenza ha, altresì, chiarito anche che in tema di decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, qualora il debito sia ripartito in scadenze periodiche, ciascuna delle quali dotata di un grado di autonomia tale da potersi considerare esigibili anche prima ed indipendentemente dalla prestazione complessiva, il
"dies a quo", agli effetti dell'art. 1957 cod. civ., va individuato in quello di scadenza delle singole prestazioni e non già dell'intero rapporto, in quanto scopo del termine di decadenza è quello di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per non essersi il creditore tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, magari proprio contando sulla responsabilità solidale del fideiussore. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15902 del 11 luglio 2014).
Ne deriva che i profili esaminati appaiono del tutto assorbenti delle altre questioni proposte, ponendosi nel solco dell'orientamento tracciato dalla giurisprudenza secondo cui “In tema di motivazione della sentenza, quando la decisione assorbente esclude la necessità o la pagina 6 di 7 possibilità di provvedere sulle altre questioni ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande, l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento, potendosi, al più, contestare le ragioni dell'assorbimento contestando utilmente la decisione ritenuta
“assorbente” (Corte di Cassazione civile, Ordinanza 9 novembre 2022 n. 32977)
P.Q.M
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Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) Condanna parte opponente al pagamento in favore della
[...]
delle spese processuali Controparte_4 che liquida in € 7.500,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge;
Si comunichi.
07.09.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
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