CASS
Sentenza 5 giugno 2023
Sentenza 5 giugno 2023
Massime • 1
Ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire a seguito di condanna per un determinato reato, la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria non è fungibile, ex art. 657 cod. proc. pen., con la pena inflitta, in quanto l'obbligo giornaliero di firmare il registro delle presenze non determina alcuna limitazione della libertà personale. (In motivazione, la Corte ha evidenziato la diversità rispetto alla misura dell'obbligo di dimora con prescrizione di permanenza domiciliare, assimilabile a quella degli arresti domiciliari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/06/2023, n. 40070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40070 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI LU (CUI 05EQYTE) nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/01/2023 del TRIBUNALE di PORDENONE udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;
lette le conclusioni del PG, Nicola Lettieri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 24 gennaio 2023 il Tribunale di Pordenone, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza del condannato UC LI di rideterminare la pena residua ancora da espiare per la condanna riportata con la sentenza del Tribunale di Pordenone del 4 novembre 2016, irrevocabile il 16 maggio 2019. Il condannato chiedeva di detrarre a titolo di presofferto il periodo in cui lo stesso, durante il processo, era stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il giudice dell'esecuzione ha dichiarato inammissibile l'istanza, ritenendo preliminarmente la stessa non di propria competenza, in quanto rientrante nell'ambito delle funzioni attribuite al pubblico ministero ex articolo 655 cod. proc. Penale Sent. Sez. 1 Num. 40070 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 05/06/2023 pen.; il giudice ha poi comunque ritenuto l'istanza manifestamente infondata nel merito per difetto delle condizioni di legge in quanto le misure cautelar' non custodia!' non hanno alcuna rilevanza nel computo della pena detentiva da eseguire. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui dopo aver evidenziato che la stessa istanza era già stata presentata al pubblico ministero, che l'aveva inviata al giudice dell'esecuzione, e che si verserebbe, pertanto, in un conflitto negativo di competenza, poi nel merito deduceva che il periodo trascorso in sottoposizione all'obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria dovesse essere computato come presofferto applicando analogicamente i principi della pronuncia della Corte suprema di Cassazione, Sez. 1, 25 febbraio 2020, Dines, che era pervenuta al medesimo approdo interpretativo con riferimento alla diversa misura cautelare dell'obbligo di dimora accompagnato dalla prescrizione accessoria del divieto di allontanarsi dall'abitazione, oltre i limiti consentiti dall'articolo 283, comma 4, cod. proc. pen.. L'interpretazione analogica si rivelerebbe necessaria per adeguare l'ordinamento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo; imporre infatti l'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria per 13 mesi significa impedire al soggetto di spostarsi oltre un certo raggio di chilometri. Sotto altro profilo, il ricorso evidenzia che l'interpretazione analogica si rivela necessaria anche per rendere compatibile il sistema della infungibilità del presofferto per le misure cautelari non custodiali con le norme dell'articolo 57 I. 24 novembre 1981, n. 689, che prevedono il computo come pena detentiva del periodo scontato in libertà controllata o semidetenzione, nonché dell'articolo 657- bis cod. proc. pen. che prevede la fungibilità anche per il periodo in cui è stata eseguita la messa alla prova 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Nicola Lettieri, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente chiede che dalla pena in espiazione sia scomputato come presofferto il periodo in cui è stato sottoposto, per la stessa causa, alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 2 Il ricorrente è consapevole che la sua istanza è totalmente priva di base legale nel sistema processuale vigente, che, ex artt. 285, comma 3, e 657, comma 1, cod. proc. pen., permette di scomputare soltanto il periodo sofferto in custodia cautelare in carcere (cui, per effetto dell'art. 284, comma 5, cod. proc. pen., è assimilabile anche quello in arresti domiciliari) o in applicazione provvisoria di misura di sicurezza detentiva, ma chiede consapevolmente una pronuncia additiva che permetta di far rientrare nella previsione dell'art. 657, comma 1, cod. proc. pen. anche il periodo sofferto in obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il primo argomento che propone il ricorrente è tratto dalla pronuncia Sez. 1, 25 febbraio 2020, Dines, n.m., che ha ritenuto che "la misura cautelare dell'obbligo di dimora subita in relazione ad esso, qualora sia accompagnata dall'imposizione di prescrizioni tali da renderla assimilabile al regime degli arresti domiciliari (e, in specie, dal divieto di allontanarsi dall'abitazione, esteso oltre i limiti consentiti, nel nostro ordinamento dall'art. 283, comma 4, cod. proc. pen.), è fungibile con la pena inflitta". L'argomento, però, non è fondato, perché si tratta di situazioni del tutto diverse. Il caso previsto dalla sentenza Dines aveva ad oggetto, infatti, un obbligo di dimora cui era stata apposta la statuizione accessoria dell'obbligo di permanenza all'interno dell'abitazione per sei ore al giorno. Il giudice di legittimità ha posto la propria attenzione proprio su tale statuizione accessoria ed ha demandato al giudice dell'esecuzione l'obbligo di motivare sul se una fascia temporale così ampia sia compatibile con i limiti previsti per l'obbligo di dimora dall'articolo 283 cod proc. pen., e non si riveli, in realtà, una forma mascherata di inflizione degli arresti domiciliari. Nulla di tutto ciò accade nel caso in cui la misura cautelare sofferta in corso di giudizio è l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che in alcun modo può essere considerato una forma surrettizia di imposizione degli arresti domiciliari, atteso che essa non prevede alcuna limitazione della libertà personale del soggetto che vi è sottoposto, se non nei pochi minuti in cui lo stesso è obbligato a recarsi a firmare il registro presenze presso l'autorità di polizia delegata al controllo. Il ricorrente sostiene che, però, l'obbligo giornaliero di firmare il registro presenze comporta indirettamente il divieto di allontanarsi eccessivamente dal comune di domicilio, essendo vincolato dal provvedimento giurisdizionale l'obbligo di rientro in esso quantomeno nelle 24 ore successive per apporre la firma successiva, ma una simile libertà di movimento - che è molto più ampia di quella di cui può godere il soggetto sottoposto all'obbligo di dimora, che non può proprio allontanarsi dal comune in cui ha posto il domicilio - è del tutto inassimilabile ad una restrizione agli arresti domiciliari. 3 E' la stessa sentenza Dines, che il ricorrente assume come parametro di giudizio, che legittima una conclusione di questo tipo, perché, nell'affermare la astratta applicabilità della norma dell'art. 657 cod. proc. pen. alla vicenda sottoposta al suo esame, da--pr-anun.ei-a—E~ha ritenuto rilevante la statuizione accessoria dell'obbligo di permanenza nell'abitazione per sei ore al giorno, non quella principale dell'obbligo di dimora nel comune di domicilio, che pure, come detto, è una limitazione alla libertà di movimento molto più stringente di quella conseguenza del mero obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria sofferto dall'odierno ricorrente. Il secondo argomento che propone il ricorrente è tratto dalle norme dell'art. 57 I. n. 689 del 1981, che prevede che il periodo sofferto in libertà controllata o semidetenzione si considera equivalente a quello in detenzione, e dell'art. 657-bis cod. proc. pen., che prevede che "in caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita", peraltro aggiungendo che "ai fini della detrazione, tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda". L'argomento non è fondato, perché si tratta di situazioni non assimilabili sul piano delle limitazioni imposte alla libertà personale, perché la semidetenzione comporta ex art. 55 I n. 689 del 1981 l'obbligo di trascorrere almeno 10 ore al giorno in un istituto di detenzione;
la libertà controllata comporta ex art. 56 stessa legge una serie di obblighi, tra cui il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria almeno una volta al giorno, la sospensione della patente di guida, il ritiro del passaporto;
la stessa messa alla prova comporta ex art. 168-bis cod. pen. una serie di obblighi tra cui la prestazione di lavoro di pubblica utilità per almeno due ore al giorno, nonché l'affidamento al servizio sociale, che può disporre anche l'obbligo di rapporti con una struttura sanitaria o limitazioni alla libertà di movimento o al divieto di frequentare determinati locali. L'argomento non è fondato, inoltre, anche perchè si tratta di situazioni non assimilabili neanche sul piano dei presupposti, in quanto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria è una misura cautelare, ed ha quindi come presupposto la attuale pericolosità del soggetto che vi è sottoposto, attuale pericolosità che manca del tutto nella messa alla prova e nella sennidetenzione e nella libertà controllata, e che è ciò che giustifica l'apposizione di una limitazione alla completa libertà di movimento del soggetto che vi è sottoposto. In definitiva, la questione proposta in ricorso, anche sotto il profilo della valutazione della possibile illegittimità costituzionale della norma dell'art. 657 cod. proc. pen., è manifestamente infondata. 4 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 giugno 2023 Il presidente Il consigliere estensore
lette le conclusioni del PG, Nicola Lettieri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 24 gennaio 2023 il Tribunale di Pordenone, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza del condannato UC LI di rideterminare la pena residua ancora da espiare per la condanna riportata con la sentenza del Tribunale di Pordenone del 4 novembre 2016, irrevocabile il 16 maggio 2019. Il condannato chiedeva di detrarre a titolo di presofferto il periodo in cui lo stesso, durante il processo, era stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il giudice dell'esecuzione ha dichiarato inammissibile l'istanza, ritenendo preliminarmente la stessa non di propria competenza, in quanto rientrante nell'ambito delle funzioni attribuite al pubblico ministero ex articolo 655 cod. proc. Penale Sent. Sez. 1 Num. 40070 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 05/06/2023 pen.; il giudice ha poi comunque ritenuto l'istanza manifestamente infondata nel merito per difetto delle condizioni di legge in quanto le misure cautelar' non custodia!' non hanno alcuna rilevanza nel computo della pena detentiva da eseguire. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui dopo aver evidenziato che la stessa istanza era già stata presentata al pubblico ministero, che l'aveva inviata al giudice dell'esecuzione, e che si verserebbe, pertanto, in un conflitto negativo di competenza, poi nel merito deduceva che il periodo trascorso in sottoposizione all'obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria dovesse essere computato come presofferto applicando analogicamente i principi della pronuncia della Corte suprema di Cassazione, Sez. 1, 25 febbraio 2020, Dines, che era pervenuta al medesimo approdo interpretativo con riferimento alla diversa misura cautelare dell'obbligo di dimora accompagnato dalla prescrizione accessoria del divieto di allontanarsi dall'abitazione, oltre i limiti consentiti dall'articolo 283, comma 4, cod. proc. pen.. L'interpretazione analogica si rivelerebbe necessaria per adeguare l'ordinamento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo; imporre infatti l'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria per 13 mesi significa impedire al soggetto di spostarsi oltre un certo raggio di chilometri. Sotto altro profilo, il ricorso evidenzia che l'interpretazione analogica si rivela necessaria anche per rendere compatibile il sistema della infungibilità del presofferto per le misure cautelari non custodiali con le norme dell'articolo 57 I. 24 novembre 1981, n. 689, che prevedono il computo come pena detentiva del periodo scontato in libertà controllata o semidetenzione, nonché dell'articolo 657- bis cod. proc. pen. che prevede la fungibilità anche per il periodo in cui è stata eseguita la messa alla prova 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Nicola Lettieri, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente chiede che dalla pena in espiazione sia scomputato come presofferto il periodo in cui è stato sottoposto, per la stessa causa, alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 2 Il ricorrente è consapevole che la sua istanza è totalmente priva di base legale nel sistema processuale vigente, che, ex artt. 285, comma 3, e 657, comma 1, cod. proc. pen., permette di scomputare soltanto il periodo sofferto in custodia cautelare in carcere (cui, per effetto dell'art. 284, comma 5, cod. proc. pen., è assimilabile anche quello in arresti domiciliari) o in applicazione provvisoria di misura di sicurezza detentiva, ma chiede consapevolmente una pronuncia additiva che permetta di far rientrare nella previsione dell'art. 657, comma 1, cod. proc. pen. anche il periodo sofferto in obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il primo argomento che propone il ricorrente è tratto dalla pronuncia Sez. 1, 25 febbraio 2020, Dines, n.m., che ha ritenuto che "la misura cautelare dell'obbligo di dimora subita in relazione ad esso, qualora sia accompagnata dall'imposizione di prescrizioni tali da renderla assimilabile al regime degli arresti domiciliari (e, in specie, dal divieto di allontanarsi dall'abitazione, esteso oltre i limiti consentiti, nel nostro ordinamento dall'art. 283, comma 4, cod. proc. pen.), è fungibile con la pena inflitta". L'argomento, però, non è fondato, perché si tratta di situazioni del tutto diverse. Il caso previsto dalla sentenza Dines aveva ad oggetto, infatti, un obbligo di dimora cui era stata apposta la statuizione accessoria dell'obbligo di permanenza all'interno dell'abitazione per sei ore al giorno. Il giudice di legittimità ha posto la propria attenzione proprio su tale statuizione accessoria ed ha demandato al giudice dell'esecuzione l'obbligo di motivare sul se una fascia temporale così ampia sia compatibile con i limiti previsti per l'obbligo di dimora dall'articolo 283 cod proc. pen., e non si riveli, in realtà, una forma mascherata di inflizione degli arresti domiciliari. Nulla di tutto ciò accade nel caso in cui la misura cautelare sofferta in corso di giudizio è l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che in alcun modo può essere considerato una forma surrettizia di imposizione degli arresti domiciliari, atteso che essa non prevede alcuna limitazione della libertà personale del soggetto che vi è sottoposto, se non nei pochi minuti in cui lo stesso è obbligato a recarsi a firmare il registro presenze presso l'autorità di polizia delegata al controllo. Il ricorrente sostiene che, però, l'obbligo giornaliero di firmare il registro presenze comporta indirettamente il divieto di allontanarsi eccessivamente dal comune di domicilio, essendo vincolato dal provvedimento giurisdizionale l'obbligo di rientro in esso quantomeno nelle 24 ore successive per apporre la firma successiva, ma una simile libertà di movimento - che è molto più ampia di quella di cui può godere il soggetto sottoposto all'obbligo di dimora, che non può proprio allontanarsi dal comune in cui ha posto il domicilio - è del tutto inassimilabile ad una restrizione agli arresti domiciliari. 3 E' la stessa sentenza Dines, che il ricorrente assume come parametro di giudizio, che legittima una conclusione di questo tipo, perché, nell'affermare la astratta applicabilità della norma dell'art. 657 cod. proc. pen. alla vicenda sottoposta al suo esame, da--pr-anun.ei-a—E~ha ritenuto rilevante la statuizione accessoria dell'obbligo di permanenza nell'abitazione per sei ore al giorno, non quella principale dell'obbligo di dimora nel comune di domicilio, che pure, come detto, è una limitazione alla libertà di movimento molto più stringente di quella conseguenza del mero obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria sofferto dall'odierno ricorrente. Il secondo argomento che propone il ricorrente è tratto dalle norme dell'art. 57 I. n. 689 del 1981, che prevede che il periodo sofferto in libertà controllata o semidetenzione si considera equivalente a quello in detenzione, e dell'art. 657-bis cod. proc. pen., che prevede che "in caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita", peraltro aggiungendo che "ai fini della detrazione, tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda". L'argomento non è fondato, perché si tratta di situazioni non assimilabili sul piano delle limitazioni imposte alla libertà personale, perché la semidetenzione comporta ex art. 55 I n. 689 del 1981 l'obbligo di trascorrere almeno 10 ore al giorno in un istituto di detenzione;
la libertà controllata comporta ex art. 56 stessa legge una serie di obblighi, tra cui il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria almeno una volta al giorno, la sospensione della patente di guida, il ritiro del passaporto;
la stessa messa alla prova comporta ex art. 168-bis cod. pen. una serie di obblighi tra cui la prestazione di lavoro di pubblica utilità per almeno due ore al giorno, nonché l'affidamento al servizio sociale, che può disporre anche l'obbligo di rapporti con una struttura sanitaria o limitazioni alla libertà di movimento o al divieto di frequentare determinati locali. L'argomento non è fondato, inoltre, anche perchè si tratta di situazioni non assimilabili neanche sul piano dei presupposti, in quanto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria è una misura cautelare, ed ha quindi come presupposto la attuale pericolosità del soggetto che vi è sottoposto, attuale pericolosità che manca del tutto nella messa alla prova e nella sennidetenzione e nella libertà controllata, e che è ciò che giustifica l'apposizione di una limitazione alla completa libertà di movimento del soggetto che vi è sottoposto. In definitiva, la questione proposta in ricorso, anche sotto il profilo della valutazione della possibile illegittimità costituzionale della norma dell'art. 657 cod. proc. pen., è manifestamente infondata. 4 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 giugno 2023 Il presidente Il consigliere estensore