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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 31/10/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
152/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione Prima civile, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Paolo Giovanni Demarchi Albengo Presidente
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello promossa con citazione notificata il
16///2024 ed iscritta a ruolo in data 23/7/2024 al n. 152/2024 r.g..; vertente tra
(c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f. ), (c.f.
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3 [...]
), rappresentati e difesi dall'avv. Flavio Maria Bonazza C.F._3
(c.f. ) per delega in atti;
CodiceFiscale_4
APPELLANTI
CONTRO
(cf. Controparte_1 C.F._5 Parte_4
(c.f. ) (c.f.
[...] C.F._6 Parte_5
) tutti rappresentati e difesi dall'Avv. David Micheli C.F._7
(c.f. ) per delega in atti;
C.F._8
APPELLATI
OGGETTO: altri istituti in materia di diritti reali, possesso e trascrizioni Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
APPELLANTI
“In parziale riforma della sentenza n. 7/2024, d.d. 17.01.2024, con riferimento ai capi della stessa impugnati dagli odierni appellanti e ferma restando, ovviamente, la pronuncia di condanna di carattere inibitorio accolta dal Tribunale di Rovereto con riferimento alla conclusione di cui al punto 1, ultimo alinea, dell'atto di citazione, come ribadita nella prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. d.d. 17.03.2023, che si conferma in toto:
1) previo riscontro della conformazione-estensione del diritto di servitù di passaggio coattivo giudizialmente costituito a favore delle pp.ed.
170/9, 170/10 e p.f. 1174/1, non ché della p.ed. 170/12 e delle pp.ff.
1172, 1173 e 1174/4 C.C. Tiarno di Sotto di proprietà attorea ed a carico della p.m. 1 della p.ed. 339, della p.f. 1171/4 (tavolarmente allibrata a nome della signora e della p.f. Persona_1
1171/5, nonché della p.m. 2 della p.ed. 339 C.C. Tiarno di Sotto (di proprietà del signor e delle pp.ff. 1170, 1171/1 ed Controparte_1
1171/2 C.C. Tiarno di Sotto, nonché della p.ed. 170/8 C.C. Tiarno di
Sotto già di proprietà esclusiva del convenuto signor
[...]
e dal medesimo donata, nelle more del procedimento CP_1
giurisdizionale attivato, al figlio costituitosi in Parte_5
giudizio quale avente causa del convenuto predetto: condannare i convenuti alla rimozione della struttura metallica evidenziata nella fotografia prodotta sub n. 13) con il presente atto di citazione e conservata in situ nell'ottica di inibire l'esercizio del diritto di servitù per l'intera estensione (larghezza) prevista dalla sentenza costitutiva di tale diritto reale (m 3); condannare i convenuti al ristoro dei danni patiti dai co-attori, nella misura che verrà accertata in corso di causa, per le limitazioni e gli impedimenti frapposti all'esercizio del diritto di servitù di passaggio iscritto a favore degli immobili di proprietà attorea, da maggiorare della rivalutazione monetaria e degli interessi legali maturati sulla somma rivalutata dal giorno dell'insorgenza del diritto risarcitorio anzidetto al relativo saldo;
quantificare, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 614 bis c.p.c., nella somma di
€ 200,00 o nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia l'importo dovuto da ogni convenuto per ciascuna violazione o, comunque, per ogni singola inosservanza degli obblighi sul medesimo gravanti e scaturenti dall'accoglimento della domanda inibitoria formulata con il presente atto al precedente punto b1.2), con conseguente condanna dei convenuti stessi al relativo pagamento;
con vittoria delle spese e degli onorari di entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimborso del 15% delle spese generali, del contributo unificato anticipato in entrambi i gradi del giudizio, del
C.N.P.A. al 4% e dell'I.V.A. al 22%.
In via istruttoria: si reiterano tutte le istanze di carattere istruttorio come formulate con la seconda memoria ex art. 183, comma VI,
c.p.c. d.d. 15.06.2023, opponendosi all'ammissione delle prove offerte dalla parte convenuta per le ragioni evidenziate nella terza memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. d.d. 06.07.2023, con richiesta di abilitazione subordinata, nella denegata ipotesi di ammissione delle prove di parte convenuta, alla prova testimoniale contraria richiesta con la memoria medesima”.
2) APPELLATI nel merito: per quanto dedotto in comparsa di costituzione e risposta rigettare l'appello in quanto infondato. in via subordinata istruttoria: si insiste nell'ammissione delle istanze istruttorie dirette e contrarie formulate nelle memorie ex art. 183 VI° comma cpc n. 2 e n. 3 (c.t.u., prove, interrogatorio formale) con opposizione alle istanze istruttorie avversarie per i motivi già dedotti ribadita in ogni caso l'abilitazione a prova contraria sul capitolato avversario eventualmente ammesso.
Con rifusione delle spese di procedimento oltre accessori come dovuti per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ed citarono in Parte_1 Parte_3 Parte_2
giudizio dinanzi al tribunale di Controparte_2 Parte_4
e esponendo di essere titolari di diritto di servitù
[...] Parte_5
di passaggio a favore dei propri fondi pp.edd. 170/9, 170/10 e 170/12 e pp.ff. 1172, 1173, 1174/1, 1174/4 CC Tiarno di Sotto, a carico dei fondi pp.ff. 1170, 1171/1, 1171/2, 1171/5, p.ed. 170/8, p.ed. 339, p.m. 2 CC
Tiarno di sotto, di proprietà dei convenuti, in forza di sentenza della Corte
d'appello di Trento passata in giudicato, n. 134/2010. Lamentarono che, nonostante il riconoscimento giudiziale di tale diritto di servitù, erano stati sempre costretti dai convenuti ad esercitarlo in modo parziale, discontinuo ed intermittente, perché i convenuti erano soliti compiere turbative varie, come ad esempio la collocazione di un cancello elettrico malfunzionante, il parcheggio di veicoli lungo il tracciato, il posizionamento di un paletto metallico presso una strettoia, per ridurre lo spazio disponibile al passaggio con autoveicoli;
denunziarono che a causa di tali condotte ostruzionistiche non avevano potuto mai eseguire lavori di sistemazione e allargamento del percorso, necessari per il pieno esercizio del diritto, e previsti dalla stessa sentenza passata in giudicato. Chiesero pertanto l'accertamento della precisa conformazione ed estensione della servitù, il risarcimento dei danni causati dalle turbative e la condanna dei convenuti alla rimozione della struttura metallica e ad astenersi, per il futuro, dal compimento di condotte analoghe, con applicazione del precetto di condanna ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c..
I convenuti resistettero alle domande e ne chiesero il rigetto, negando le turbative, in quanto i fatti denunciati dagli attori integravano invece ordinario esercizio del loro diritto di proprietà compatibile con le statuizioni della Corte d'appello, laddove il percorso oggetto della servitù era stato suddiviso in due tratti distinti e i lavori necessari, individuati nella CTU richiamata nella sentenza, non riguardavano la prima parte del tracciato ma solo la seconda, dove loro non si erano mai opposti all'esecuzione delle opere.
Il tribunale adito, con sentenza del 5/12/2023, accolse parzialmente le domande degli attori, e pronunciò condanna dei convenuti ad astenersi dal compimento delle turbative volte ad ostacolare il pacifico esercizio della servitù, fissando l'importo di € 50,00 per ciascuna violazione del diritto ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., mentre rigettò la domanda di condanna alla rimozione della struttura metallica e al risarcimento del danno. Compensò interamente tra le parti le spese del giudizio.
Avverso la sentenza, pubblicata il 17/1/2024, hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 Parte_3
Dopo aver richiamato le vicende e l'oggetto del giudizio che aveva condotto all'accertamento del loro diritto di servitù sui fondi di proprietà dei convenuti, passato in giudicato, gli appellanti hanno svolto i seguenti motivi di impugnazione:
1) travisamento dei fatti e dei contenuti del titolo giudiziale costitutivo del diritto di servitù di passaggio coattivo a fini civili (corrispondente alla sentenza n. 134/2010 della Corte d'Appello di Trento) ed erronea applicazione di legge in relazione all'art. 2909 c.c., nonché perplessità ed illogicità della motivazione. Tale motivo riguarda il capo della sentenza in cui è stata esaminata dal tribunale la domanda di “riscontro della conformazione-estensione del diritto di passaggio coattivo giudizialmente costituito”. Hanno lamentato gli appellanti che il tribunale aveva erroneamente affermato, senza che ciò fosse indicato nel titolo di fonte giudiziale, che l'allargamento fino a 3 metri della tracciato della stradina agricola esistente fosse possibile solamente dal punto 7 della relazione di Ctu, con conseguente possibilità di conservazione del paletto “a bandiera”, in cui la larghezza di m 2,04 era incompatibile con le dimensioni minime necessarie per il passaggio, mentre nella sentenza la Corte d'appello aveva previsto una generalizzata estensibilità fino a 3 metri ed il tribunale aveva errato nell'interpretazione del titolo e nel ritenere che si fosse formato un giudicato sulla mancata statuizione di una pronuncia sulla rimozione del paletto di ferro;
inoltre il tribunale non aveva considerato il contenuto dell'ordinanza nunciatoria in cui lo stesso tribunale aveva chiarito che l'ampliamento dello stradello era stato espressamente previsto in quanto il percorso rilevato dal CTU non risultava idoneo all'esercizio della servitù a scopo civile, necessitando di adeguati interventi e che l'ampliamento fino a 3 metri era effettuabile in forza del titolo esecutivo.
Nel secondo motivo di appello gli appellanti hanno lamentato l'erronea applicazione dell'art. 614 bis c.p.c e l'illogicità della motivazione.
In particolare si sono lamentati nella limitazione all'importo di € 50,00 stabilito per ciascuna violazione, ritenendolo troppo ridotto, ed inidoneo a costituire un valido deterrente per impedire la protrazione delle gravi e reiterate condotte intraprese dai proprietari del fondo servente. Hanno contestato l'idoneità della somma, in presenza non già di piccoli ostacoli e fastidi, come riportato in sentenza, bensì di uno stillicidio di condotte che per 14 anni non avevano consentito l'esercizio del diritto di servitù di passaggio a fini civili. Nel terzo motivo di appello gli appellanti hanno denunziato l'erronea applicazione dei principi di fonte giurisprudenziale disciplinanti la prova del danno derivante dalla limitazione all'esercizio del diritto di servitù, nonché erronee analisi e valutazione delle risultanze processuali e travisamento dei fatti, con conseguente errato riscontro della pretesa assenza di prove in ordine alla fondatezza della domanda risarcitoria proposta. Hanno sul punto sostenuto che la sentenza era errata laddove aveva ritenuto necessaria la prova di un danno attestativo degli effetti pregiudizievoli patiti per le limitazioni nell'esercizio della servitù, in quanto tale danno sussiste in re ipsa; che inoltre il tribunale aveva errato nel ritenere che le prove documentali prodotte non fossero sufficienti a dimostrare il danno per l'omessa fruizione dei bonus edilizi;
che gli impedimenti all'esercizio del passaggio per un rilevante lasso temporale erano di per sé significativi del danno e del resto lo stesso tribunale aveva emesso inibitoria, per cui le condotte dei non potevano ritenersi CP_1
tenui; hanno aggiunto che il danno avrebbe dovuto essere liquidato quanto meno in via equitativa e che il riferimento del tribunale all'attivazione del procedimento nunciatorio, considerato rilevante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., era fuorviante, perché il richiamo a tale iniziativa dei convenuti era stato fatto solo per dare conto del comportamento dei convenuti volto a inibire l'esercizio della servitù.
Con il quarto motivo gli appellanti hanno denunciato l'erroneità della sentenza per aver disposto la compensazione delle spese, sul presupposto della reciproca soccombenza, alla luce dell'accoglimento dei motivi di appello e quindi dell'accoglimento auspicato di ogni loro domanda.
Gli appellati si sono costituiti in giudizio ed hanno resistito all'appello, chiedendone il rigetto.
Hanno sostenuto che la sentenza gravata aveva correttamente interpretato il titolo giudiziale della servitù di passaggio, atteso che era richiamata la relazione di Ctu con piantine ed elaborati allegati e da lì emergeva che l'ampliamento per il passaggio anche di mezzi civili e non solo agricoli riguardava un tratto ben individuato e il CTU aveva ritenuto necessario l'ampliamento solo per il tratto del tracciato successivo al punto in cui si trovava il paletto metallico, la cui presenza non era stata ritenuta impeditiva del passaggio con mezzi civili e con mezzi agricoli.
Hanno aggiunto che anche nel procedimento nunciatorio gli appellanti avevano ammesso che i lavori eventualmente necessari per consentire il transito anche con mezzi civili erano da effettuare solo dopo il punto 7 indicato nella relazione del CTU e anche il tribunale adito in quel procedimento aveva evidenziato che i lavori da effettuare per rendere il percorso fruibile anche con mezzi civili non riguardava l'ampliamento del percorso esistente. Si sono poi richiamati all'art. 1065 c.c., secondo il quale nel dubbio sull'estensione e sulle modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in modo da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio per il fondo servente e l'ampliamento del transito preteso dagli appellanti avrebbe aggravato oltre misura il peso già imposto ai fondi di loro proprietà.
In merito al secondo motivo di appello gli appellati hanno osservato che nel quantificare l'importo il tribunale aveva tenuto conto del fatto che nel primo tratto del percorso era svolta l'attività agricola di ed era Parte_5
necessario un contemperamento tra le esigenze dei due fondi, ed inoltre le turbative erano state minimali, saltuarie e transitorie e riconducibili all'attività di Parte_5
Sul terzo motivo di appello gli appellati hanno osservato che la sentenza era corretta perché il danno doveva essere dimostrato, gli appellanti erano sempre passati e non vi era stato alcun danno o, se vi era stato, era causalmente riconducibile agli stessi appellanti che avevano presentato la richiesta di rilascio del titolo edilizio nel mese di agosto 2020 e i lavori erano iniziati nel maggio 2024 per loro scelta;
la documentazione fotografica prodotta - formata dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e pertanto ammissibile in appello - dimostrava che il transito senza impedimenti con vari mezzi era avvenuto senza impedimenti.
Hanno aggiunto di non aver posto in essere alcuna opposizione al rilascio del titolo e che il ritardo dei lavori non era riconducibile ad alcuna delle condotte contestate, i mezzi erano stati sempre in condizione di passare e giustamente il tribunale aveva disatteso la richiesta di risarcimento del danno.
In merito alle spese, hanno sostenuto che in realtà era la controparte ad essere soccombente, in quanto era stata accolta solo l'istanza ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. che per la sua natura condizionata non era idonea a modificare la sentenza in punto compensazione, per cui andava confermata la sentenza anche per tale capo.
All'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., l'appello
è pervenuto in decisione sulle conclusioni come sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello attiene alla interpretazione della sentenza che ha costituito la servitù coattiva di passaggio a favore dei fondi di parte attrice p.ed. 170/9, p.ed. 170/10 e p.f. 1174/1 e p.ed. 170/12, pp.ff. 1172,
1173, 1174/4, e a carico dei fondi di parte convenuta pp.ff. 1170, 1171/1,
1171/2, 1171/5, p.ed. 170/8, p.ed. 339 p.m. 2, tutte in CC Tiarno di Sotto.
In particolare si dolgono gli appellanti del rigetto della loro domanda volta ad ottenere la condanna dei convenuti alla rimozione della struttura metallica insistente sul fondo servente, inibente l'esercizio della servitù per l'intera larghezza prevista nella sentenza, pari a 3 metri.
Come da narrativa che precede, il primo giudice ha osservato che la sentenza della Corte d'Appello richiama la relazione di CTU svolta in primo grado, che individua, misura e descrive il passaggio esistente (paragrafo 6b, “Descrizione del percorso attuale”) e la sua idoneità a mente dell'art. 1051 c.c., in risposta al quesito formulato allora dal tribunale
(paragrafo 9 “Idoneità del passaggio esistente”); nel grafico allegato alla relazione sub 2 (planimetria percorso attuale) il CTU aveva in particolare individuato 18 punti, con partenza dalla pubblica via, punto “A”, ed arrivo al fienile pp.edd. 170/9, 170/12, punto “B”, per la lunghezza totale di 242 metri, di cui 164 insistenti sul fondo 41 sul fondo di CP_1 [...]
e gli ultimi 37 sul fondo di proprietà degli stessi attori, così per CP_3
una lunghezza di 205 metri insistenti su fondi serventi. L'Ausiliare aveva quindi riferito che nel tratto sulla p.f. 1171/2 il percorso presenta pendenze diverse variabili dal 15 al 13 e al 20% e aveva specificamente dato conto dello spazio abbastanza piano percorribile e della larghezza dei solchi provocati nello sterrato dal passaggio dei mezzi (cfr. pag. 16 della relazione), facendo espresso riferimento allo stato del percorso all'altezza dei punti 9, 11 e 12, esponendo poi, nel successivo paragrafo 9, che il percorso sulla proprietà convenuta non presenta pendenze eccessive ma che i profondi solchi esistenti e la natura del terreno sono tali da rendere difficile o impossibile il transito con mezzi normali in caso di pioggia o innevamento.
Aveva quindi così risposto al quesito postogli: “Quindi il percorso attuale
è idoneo tra i punti “1” e “7”, mentre può essere idoneo ai mezzi agricoli ma non ai veicoli normali sul percorso ulteriore di metri 79 di proprietà dei convenuti e di metri 41 del convenuto . Dal CP_1 CP_3
punto “7” circa in poi sarebbe quanto meno necessario allargare la carreggiata a metri 2,50, nonché realizzare una fondazione stradale (o cassonetto) con materiale idoneo”.
Come rilevato in prime cure, il paletto metallico a bandiera che gli appellanti lamentano essere di ostacolo all'esercizio della servitù come costituita è collocato, come evidenziato nella planimetria allegato sub 2 della relazione di CTU, prima del menzionato punto “7”, e quindi in un tratto del percorso in cui, a detta dell'Ausiliare, il percorso attuale è idoneo, vale a dire praticabile da qualsiasi mezzo;
la criticità rilevata dall'Ausiliare per i mezzi diversi da quelli agricoli riguarda infatti solo il tratto successivo, connotato da pendenze variabili e solchi lasciati dal passaggio delle macchine agricole (per le quali ultime il passaggio è già idoneo).
Sul punto la decisione risulta pertanto corretta e condivisibile, laddove ha rigettato la domanda di condanna alla rimozione del paletto.
A diversa conclusione, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, non si può pervenire sulla base della frase “autorizzando
l'ampliamento dello stesso, ove necessario, fino alla larghezza di metri 3” contenuta nel dispositivo. La servitù risulta infatti costituita in sentenza sul percorso “attuale” secondo la denominazione data dal Consulente tecnico
d'ufficio nel suo elaborato prodotto in Tribunale che, unitamente alle piantine e agli elaborati ad esso allegati devono intendersi parte integrante della presente sentenza; il recepimento della relazione di CTU come parte integrante della sentenza sta a significare, inequivocabilmente, che per sentenza il tracciato individuato dall'Ausiliare come sede della servitù è idoneo per ogni mezzo, e quindi non necessitante ampliamento, fino al punto 7 della planimetria sub 2, e necessitante di ampliamento solo dal punto 7 in avanti, così avendo affermato il CTU nella richiamata relazione.
In tal senso si deve leggere l'espressione “ove necessario” che accompagna l'autorizzazione all'ampliamento del tracciato contenuta nel dispositivo, laddove, in particolare, la Corte d'appello, ritenne di accogliere la richiesta di allargare il percorso fino a 3 metri, non limitandosi a recepire la misura di 2,50 metri indicata dal CTU per il tratto del percorso successivo al punto
7 al fine di consentire il transito anche di mezzi diversi da quelli agricoli;
alla pagina 16 della sentenza si legge infatti, tra i dati ritenuti pacifici, che
“il tracciato preesistente (stradella agricola) dovrebbe essere allargato (la richiesta è stata per la larghezza di metri 3) per consentire il passo e ripasso con veicoli di ogni genere”.
Né vale il riferimento che parte appellante fa all'ordinanza nunciatoria pronunciata tra le stesse parti prima della celebrazione del giudizio di merito, in cui il giudice respinse la domanda di e CP_1 Parte_4
a seguito dell'ottenimento del permesso a costruire n. 172/2021
[...]
avente ad oggetto lavori di “Risanamento edificio rustico p.ed. 170/9 e
170/12 con sistemazione del relativo percorso di accesso p.f. 1174/4 ed altre
C.C. Tiarno di sotto”, ritenendo che il percorso oggetto di servitù poteva essere ampliato fino a tre metri a discrezione dei proprietari dei fondi dominanti, qualora costoro ne avessero ravvisata la necessità in funzione degli interventi previsti, senza necessità di un accertamento giudiziale: a parte che l'ordinanza conclusiva del procedimento nunciatorio non è idonea al giudicato, gli stessi appellanti, resistenti in quella sede, avevano dedotto che le opere programmate riguardavano la parte a monte dell'area gravata da diritto di servitù oltre il punto 7, per cui erano gli stessi appellanti a non prospettare ampliamento del sedime per il passaggio nella parte del tracciato in cui si trova il paletto, ovvero prima del punto 7.
Il primo motivo di appello risulta quindi infondato, atteso che l'autorizzazione all'ampliamento sino a 3 metri contenuta nella sentenza non riguarda il tratto di strada in cui è collocato il paletto di ferro.
La Corte ritiene invece fondato il secondo motivo di appello, concernente l'entità della somma stabilita dal giudice ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., pari ad € 50,00 per ogni futura turbativa del diritto di servitù, quali quelle poste in essere in passato o comunque della stessa tipologia (si legge sul punto in sentenza il riferimento ai malfunzionamenti del cancello, al parcheggio di veicoli e alla sosta di persone lungo il tracciato, tali da costringere i veicoli in transito a fermarsi, l'impedimento a riparare i solchi sul tracciato, l'impedimento al passaggio di persone diversi dai proprietari, benché dagli stessi autorizzate, l'allagamento provocato dalla posa di abbeveratoi, le videoriprese e le fotografie dei passanti).
L'istituto di cui all'art. 614 bis c.p.c. (misure di coercizione indiretta) mira a scoraggiare il compimento di condotte in violazione di obblighi diversi dal pagamento di una somma di denaro, sanciti nell'ordine giudiziale;
l'obbligo di versare un importo per ogni violazione dell'obbligo deve infatti rappresentare un deterrente rispetto al compimento delle violazioni, cui farebbe seguito l'immediato sorgere della connessa obbligazione di pagamento. Perché tale efficacia deterrente si esplichi appieno, è però necessario che l'importo determinato dal giudice sia congruo, rispetto alle circostanze del caso, e di entità tale, quindi, da scoraggiare effettivamente il soggetto tenuto dal porre in essere condotte lesive del diritto altrui, con la prospettiva di una conseguenza seriamente sgradevole.
Nel caso in esame, la determinazione in € 50,00 per ogni futura violazione del diritto di passaggio non appare, in tal senso, congrua;
in particolare la sanzione così quantificata risulta troppo ridotta, per assicurare reale efficacia deterrente, per tutte quelle violazioni che, con un'unica azione, possono provocare effetti perduranti, e quindi a ripercuotere le conseguenze sul transito anche per diverse ore o per l'intera giornata, come ad esempio nel caso di parcheggio di veicoli o la posa altri oggetti lungo il tracciato, ostacolanti il transito. In ragione di ciò, reputa la Corte che sia congrua la fissazione dell'importo in € 200,00 per ogni violazione del diritto di passaggio che dovesse in futuro essere realizzata sul fondo servente ad opera del proprietario, sia direttamente che per il tramite di altre persone;
tale importo esplica adeguata efficacia deterrente e risponde anche ad un criterio di proporzionalità rispetto all'entità dell'indennità riconosciuta a favore dei fondi serventi in oltre € 23.000,00.
Il terzo motivo di appello, incentrato sulla richiesta di risarcimento del danno, è infondato. Specificamente, gli attori avevano chiesto in primo grado la condanna al risarcimento dei danni patiti per l'impossibilità di concreto esercizio del diritto di servitù per quasi dieci anni, in specie connesso alla ritardata possibilità di ristrutturazione dei manufatti corrispondenti agli immobili di loro proprietà, fondo dominante, ai rilevanti incrementi dei costi di carattere ristrutturatorio rispetto a quelli che avrebbero potuto essere sostenuti nell'ipotesi di immediata esecuzione dei lavori, oltre che per le limitazioni all'esercizio dell'attività agricola.
A fronte della reiezione di tale capo di domanda per ritenuta carenza di prova, gli appellanti hanno in primo luogo contestato la correttezza della decisione sull'assunto che, per costante insegnamento della S.C., il danno derivante dalla limitazione della servitù deve ritenersi in re ipsa, senza necessità di specifica attività probatoria;
sono in proposito richiamate due pronunzie della Cassazione, n. 8511/2017 e n.11196/2010.
Ritiene la Corte che il richiamo a tali pronunzie non sia concludente.
La sentenza n. 8511/2017, nel respingere l'impugnazione della sentenza che aveva riconosciuto il risarcimento del danno per la violazione di un diritto di servitù di passaggio, si limitava a richiamare il precedente n.
11196/2010; il richiamo non è però pertinente né persuasivo, atteso che tale ultima pronunzia si riferisce alla ben differente fattispecie della violazione delle distanze tra costruzioni, previste dal codice civile e dalle norme integrative dello stesso, quali i regolamenti edilizi comunali, e quindi alla violazione di uno specifico contenuto del diritto di proprietà, e si trova ivi statuito che al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria, e in cui, determinando la suddetta violazione un asservimento di fatto del fondo del vicino, il danno deve ritenersi in re ipsa, senza necessità di una specifica attività probatoria;
nello stesso senso si esprime la S.C. con riferimento alle ipotesi della lesione del diritto di proprietà, conseguente all'esercizio abusivo di una servitù.
Si deve, piuttosto, ritenere che la violazione di un diritto di servitù in tanto comporti l'obbligo di risarcimento del danno in quanto tale danno sia effettivamente dimostrato, secondo la regola generale per cui, affinchè un danno risarcibile vi sia, è necessario che al profilo dell'ingiustizia, garantito dalla violazione del diritto, si associ quello del danno-conseguenza, e perciò la perdita subita e/o il mancato guadagno che, sulla base del nesso di causalità giuridica, siano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso. Tanto più la dimostrazione di un danno-conseguenza risulta necessaria, nella fattispecie, in quanto la parte appellante ha specificamente allegato, quali voci di danno, il maggior onere di costi di ristrutturazione dell'immobile e la limitazione nello svolgimento dell'attività agricola sui fondi (aspetto, quest'ultimo, su cui non si appunta tuttavia il motivo di appello in esame).
Con riferimento al danno consistente nei maggiori costi da sostenere per la ristrutturazione dell'immobile costituente il fondo dominante, gli appellanti avevano prodotto in prime cure una relazione tecnica del giugno
2023 del geometra che scriveva di aver stimato nel 2021, in Persona_2
modo preliminare e cautelativo, un intervento di miglioramento sismico ed energetico degli edifici di proprietà e ipotizzando un Pt_1 Pt_3
recupero da superbonus per € 150.000,00 per l'edificio di Parte_1
e di € 170.000,00 per l'edificio di e , in entrambi i casi Parte_3 Pt_2
da cedere al 110%; il tecnico aggiungeva che il costo degli interventi era stimato (al momento della redazione della relazione) con un aumento, e quindi in € 179.687,50 di lavori per e in € 250.412,50 di Parte_1
lavori per i fratelli;
si legge ancora nella relazione che la richiesta di preventivo e disponibilità delle imprese edili non aveva portato frutto, in quanto l'accessibilità all'area del cantiere era interdetta dal paletto spuntone che restringe il passaggio a 2,04 ml. in corrispondenza dello spigolo sud- ovest della casa di abitazione e che per poter fare i lavori necessita CP_1
installare la gru a torre, il ponteggio di facciata, approvvigionamento dei materiali da costruzione ed accessibilità alle imprese con mezzi tradizionali da lavoro, non possibile in quanto il transito attuale è largo 2,04 ml. e ci si passa a malapena con mezzi civili e con il pickup. Il tecnico concludeva con l'affermare che, in conseguenza di tale situazione, il costo dei lavori era lievitato da € 374.000,00 ad € 429.830,00 ed inoltre non vi era più possibilità di accedere alla cessione del credito, ma solamente alla detrazione fiscale (costo non sostenibile per i committenti, pensionati e lavoratori dipendenti, che non sarebbero in grado di scaricare direttamente in Irpef).
Gli appellanti avevano inoltre articolato alcuni capitoli di prova miranti, in tesi, a dimostrare la sussistenza del danno in oggetto (cap. 18) vero che le imprese contattate dai co-attori per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione degli edifici di loro proprietà a favore dei quali è iscritto il diritto di servitù a carico dei terreni appartenenti ai signori hanno rinunciato al perfezionamento del contratto d'appalto proposto CP_1 dichiarando di non potere transitare sulla stradina esistente di proprietà dei convenuti con mezzi congrui necessari per l'esecuzione dei lavori medesimi;
cap. 21) vero che il geom.
[...]
in ossequio alle previsioni dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020, verificava la Per_2 conseguibilità da parte dei co-attori dei crediti fiscali (super ecobonus e sisma bonus) cedibili per l'esecuzione degli interventi ristrutturatori programmati da eseguire in forza del permesso di costruzione rilasciato ai signori , nonché e al Comune Parte_1 Parte_2 Pt_3 di Ledro;
cap. 22) vero che l'impossibilità di accesso agli immobili anzidetti per l'esecuzione dei lavori programmati ha precluso il conseguimento dei crediti fiscali richiamati al capitolo che precede).
Orbene, ritiene la Corte che tali offerte probatorie non siano idonee a dimostrare l'asserito danno, per diverse ragioni:
L'accesso ai fondi dominanti non risulta essere stato permanentemente interdetto dai titolari di quelli serventi, risultando piuttosto, dalle allegazioni degli stessi appellanti, il compimento di singole condotte di molestia o turbativa nel tempo, che non determinavano la chiusura del fondo dominante;
tali condotte, di cui il tribunale ha dato atto, si sono sostanziate o in impedimenti temporanei, o, prevalentemente, in fastidi e disturbi arrecati alle persone che percorrevano il tracciato, di per sé non produttivi di conseguenze dannose suscettibili di valutazione economica.
Peraltro, le fotografie e i video che parte appellata aveva prodotto in prime grado sub 4) in allegato alla comparsa di risposta comprovano che il passaggio con mezzi era di fatto praticato fino al fondo dominante, così come le fotografie prodotte in questo grado, riferite a passaggi compiuti dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., per il trasporto del materiale per i lavori edili.
Non vi è allegazione né prova dell'assolvimento degli adempimenti necessari per l'accesso all'agevolazione fiscale del cd. superbonus né della sussistenza dei relativi requisiti, che non può essere tratta dal mero parere del tecnico incaricato;
manca l'allegazione del soggetto (o dei soggetti) disponibili a rendersi cessionari del credito o a praticare lo sconto in fattura dei lavori.
Si evidenzia che lo stesso autore della relazione di parte asserisce che le imprese - non meglio individuate - interpellate per la richiesta di preventivi, avrebbero rifiutato in quanto l'accessibilità all'area del cantiere era interdetta dal paletto spuntone, che corrisponde al paletto metallico sito lungo il tracciato della servitù; dal momento che tale paletto si trova nella parte di tracciato non soggetta alla necessità di ampliamento, come sopra riportato, non sussiste neppure il nesso di causalità tra il rifiuto delle aziende e la tematica dell'impedimento all'esercizio della servitù, non avendo gli appellanti il diritto di far eliminare detto paletto per far transitare i mezzi pesanti necessari ai lavori edili in base al diritto di servitù esistente a favore dei loro fondi.
Tali considerazioni, oltre al carattere generico e valutativo dei capitoli di prova articolati, conducono in modo piano al rigetto della domanda di risarcimento del danno connessa alla asserita impossibilità di esecuzione dei lavori di ristrutturazione sugli immobili costituenti il fondo dominante.
Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, infine, il rigetto della domanda di risarcimento del danno per mancata dimostrazione di conseguenze patrimoniali pregiudizievoli delle condotte di turbativa e molestia poste in essere dai titolari del fondo servente non si pone in contraddizione con l'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 614 bis
c.p.c., atteso che tale istituto mira ad assicurare il rispetto di obblighi di non fare, mentre il risarcimento presuppone la prova del danno-conseguenza, come danno emergente o lucro cessante, che non necessariamente si accompagna alla commissione di condotte oggetto dell'inibitoria.
In mancanza di prova del danno, è precluso il ricorso alla liquidazione equitativa, che presuppone sempre che un danno sia dimostrato, sebbene di difficile o impossibile quantificazione (cfr. CASS.
4310/2018; CASS. 4534/2017, tra le altre).
Con l'ultimo motivo l'appellante si duole della disposta compensazione delle spese, di cui chiede l'integrale refusione, sul presupposto dell'accoglimento degli altri motivi di gravame.
È principio consolidato che, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza appellata, il giudice deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo (cfr. tra le tante, CASS. 26985/2009; CASS.
1775/2017; CASS. 23226/2013; CASS. 16526/2024).
Pertanto, nella fattispecie, all'esito dell'accoglimento parziale dell'appello
(secondo motivo), questa Corte deve provvedere al regolamento delle spese anche del primo grado, secondo un criterio unitario, che tenga conto dell'esito complessivo della lite. Tale esito vede la parte appellante prevalentemente soccombente, e vittoriosa unicamente sul capo di domanda riguardante l'applicazione della misura di coercizione indiretta, ex art. 614 bis c.p.c., accolta in primo grado in parte e totalmente nel presente grado;
né può ritenersi, come sostengono gli appellati, che l'accoglimento di tale domanda non costituisce vittoria della lite, trattandosi di una condanna futura ed eventuale: si rileva che gli appellanti avevano comunque interesse a procurarsi il titolo per l'escussione della somma stabilita in base alla norma richiamata, per l'eventualità che siano commesse violazioni, e sono pertanto vittoriosi sul punto.
Sussistono pertanto ragioni per compensare le spese di ambo i gradi del giudizio tra le parti in misura di ¼, ponendo a carico degli appellanti la restante frazione dei ¾, liquidata in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 147/2022, valori medi per lo scaglione di valore indeterminabile basso, con riduzione per la fase istruttoria, non essendo stata svolta attività
(e in primo grado solo depositate memorie).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Rovereto n. 7/2024 del 17/1/2024 dagli appellanti in epigrafe
Contrariis rejectis
In parziale riforma della sentenza appellata, punto 1) del dispositivo, determina in € 200,00 l'importo dovuto da ai sensi Parte_5
dell'art. 614 bis c.p.c. in relazione a ciascuna violazione del diritto di servitù di passo;
Conferma nel resto la sentenza;
Compensa per ¼ tra le parti le spese del giudizio e condanna Parte_1
e in solido tra loro a rifondere a
[...] Parte_2 Parte_3
, e i rimanenti ¾ Controparte_1 Parte_4 Parte_5
delle spese stesse, frazione che si liquida, quanto al primo grado, in € 5.034,75 per compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%,
IVA e CNPA come per legge e, quanto al secondo grado, in € 6.351,38 per compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CNPA come per legge.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 2/10/2025
Il c. est. Il presidente
Dr.ssa Adriana De Tommaso Paolo Giovanni Demarchi Albengo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione Prima civile, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Paolo Giovanni Demarchi Albengo Presidente
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello promossa con citazione notificata il
16///2024 ed iscritta a ruolo in data 23/7/2024 al n. 152/2024 r.g..; vertente tra
(c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f. ), (c.f.
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3 [...]
), rappresentati e difesi dall'avv. Flavio Maria Bonazza C.F._3
(c.f. ) per delega in atti;
CodiceFiscale_4
APPELLANTI
CONTRO
(cf. Controparte_1 C.F._5 Parte_4
(c.f. ) (c.f.
[...] C.F._6 Parte_5
) tutti rappresentati e difesi dall'Avv. David Micheli C.F._7
(c.f. ) per delega in atti;
C.F._8
APPELLATI
OGGETTO: altri istituti in materia di diritti reali, possesso e trascrizioni Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
APPELLANTI
“In parziale riforma della sentenza n. 7/2024, d.d. 17.01.2024, con riferimento ai capi della stessa impugnati dagli odierni appellanti e ferma restando, ovviamente, la pronuncia di condanna di carattere inibitorio accolta dal Tribunale di Rovereto con riferimento alla conclusione di cui al punto 1, ultimo alinea, dell'atto di citazione, come ribadita nella prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. d.d. 17.03.2023, che si conferma in toto:
1) previo riscontro della conformazione-estensione del diritto di servitù di passaggio coattivo giudizialmente costituito a favore delle pp.ed.
170/9, 170/10 e p.f. 1174/1, non ché della p.ed. 170/12 e delle pp.ff.
1172, 1173 e 1174/4 C.C. Tiarno di Sotto di proprietà attorea ed a carico della p.m. 1 della p.ed. 339, della p.f. 1171/4 (tavolarmente allibrata a nome della signora e della p.f. Persona_1
1171/5, nonché della p.m. 2 della p.ed. 339 C.C. Tiarno di Sotto (di proprietà del signor e delle pp.ff. 1170, 1171/1 ed Controparte_1
1171/2 C.C. Tiarno di Sotto, nonché della p.ed. 170/8 C.C. Tiarno di
Sotto già di proprietà esclusiva del convenuto signor
[...]
e dal medesimo donata, nelle more del procedimento CP_1
giurisdizionale attivato, al figlio costituitosi in Parte_5
giudizio quale avente causa del convenuto predetto: condannare i convenuti alla rimozione della struttura metallica evidenziata nella fotografia prodotta sub n. 13) con il presente atto di citazione e conservata in situ nell'ottica di inibire l'esercizio del diritto di servitù per l'intera estensione (larghezza) prevista dalla sentenza costitutiva di tale diritto reale (m 3); condannare i convenuti al ristoro dei danni patiti dai co-attori, nella misura che verrà accertata in corso di causa, per le limitazioni e gli impedimenti frapposti all'esercizio del diritto di servitù di passaggio iscritto a favore degli immobili di proprietà attorea, da maggiorare della rivalutazione monetaria e degli interessi legali maturati sulla somma rivalutata dal giorno dell'insorgenza del diritto risarcitorio anzidetto al relativo saldo;
quantificare, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 614 bis c.p.c., nella somma di
€ 200,00 o nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia l'importo dovuto da ogni convenuto per ciascuna violazione o, comunque, per ogni singola inosservanza degli obblighi sul medesimo gravanti e scaturenti dall'accoglimento della domanda inibitoria formulata con il presente atto al precedente punto b1.2), con conseguente condanna dei convenuti stessi al relativo pagamento;
con vittoria delle spese e degli onorari di entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimborso del 15% delle spese generali, del contributo unificato anticipato in entrambi i gradi del giudizio, del
C.N.P.A. al 4% e dell'I.V.A. al 22%.
In via istruttoria: si reiterano tutte le istanze di carattere istruttorio come formulate con la seconda memoria ex art. 183, comma VI,
c.p.c. d.d. 15.06.2023, opponendosi all'ammissione delle prove offerte dalla parte convenuta per le ragioni evidenziate nella terza memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. d.d. 06.07.2023, con richiesta di abilitazione subordinata, nella denegata ipotesi di ammissione delle prove di parte convenuta, alla prova testimoniale contraria richiesta con la memoria medesima”.
2) APPELLATI nel merito: per quanto dedotto in comparsa di costituzione e risposta rigettare l'appello in quanto infondato. in via subordinata istruttoria: si insiste nell'ammissione delle istanze istruttorie dirette e contrarie formulate nelle memorie ex art. 183 VI° comma cpc n. 2 e n. 3 (c.t.u., prove, interrogatorio formale) con opposizione alle istanze istruttorie avversarie per i motivi già dedotti ribadita in ogni caso l'abilitazione a prova contraria sul capitolato avversario eventualmente ammesso.
Con rifusione delle spese di procedimento oltre accessori come dovuti per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ed citarono in Parte_1 Parte_3 Parte_2
giudizio dinanzi al tribunale di Controparte_2 Parte_4
e esponendo di essere titolari di diritto di servitù
[...] Parte_5
di passaggio a favore dei propri fondi pp.edd. 170/9, 170/10 e 170/12 e pp.ff. 1172, 1173, 1174/1, 1174/4 CC Tiarno di Sotto, a carico dei fondi pp.ff. 1170, 1171/1, 1171/2, 1171/5, p.ed. 170/8, p.ed. 339, p.m. 2 CC
Tiarno di sotto, di proprietà dei convenuti, in forza di sentenza della Corte
d'appello di Trento passata in giudicato, n. 134/2010. Lamentarono che, nonostante il riconoscimento giudiziale di tale diritto di servitù, erano stati sempre costretti dai convenuti ad esercitarlo in modo parziale, discontinuo ed intermittente, perché i convenuti erano soliti compiere turbative varie, come ad esempio la collocazione di un cancello elettrico malfunzionante, il parcheggio di veicoli lungo il tracciato, il posizionamento di un paletto metallico presso una strettoia, per ridurre lo spazio disponibile al passaggio con autoveicoli;
denunziarono che a causa di tali condotte ostruzionistiche non avevano potuto mai eseguire lavori di sistemazione e allargamento del percorso, necessari per il pieno esercizio del diritto, e previsti dalla stessa sentenza passata in giudicato. Chiesero pertanto l'accertamento della precisa conformazione ed estensione della servitù, il risarcimento dei danni causati dalle turbative e la condanna dei convenuti alla rimozione della struttura metallica e ad astenersi, per il futuro, dal compimento di condotte analoghe, con applicazione del precetto di condanna ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c..
I convenuti resistettero alle domande e ne chiesero il rigetto, negando le turbative, in quanto i fatti denunciati dagli attori integravano invece ordinario esercizio del loro diritto di proprietà compatibile con le statuizioni della Corte d'appello, laddove il percorso oggetto della servitù era stato suddiviso in due tratti distinti e i lavori necessari, individuati nella CTU richiamata nella sentenza, non riguardavano la prima parte del tracciato ma solo la seconda, dove loro non si erano mai opposti all'esecuzione delle opere.
Il tribunale adito, con sentenza del 5/12/2023, accolse parzialmente le domande degli attori, e pronunciò condanna dei convenuti ad astenersi dal compimento delle turbative volte ad ostacolare il pacifico esercizio della servitù, fissando l'importo di € 50,00 per ciascuna violazione del diritto ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., mentre rigettò la domanda di condanna alla rimozione della struttura metallica e al risarcimento del danno. Compensò interamente tra le parti le spese del giudizio.
Avverso la sentenza, pubblicata il 17/1/2024, hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 Parte_3
Dopo aver richiamato le vicende e l'oggetto del giudizio che aveva condotto all'accertamento del loro diritto di servitù sui fondi di proprietà dei convenuti, passato in giudicato, gli appellanti hanno svolto i seguenti motivi di impugnazione:
1) travisamento dei fatti e dei contenuti del titolo giudiziale costitutivo del diritto di servitù di passaggio coattivo a fini civili (corrispondente alla sentenza n. 134/2010 della Corte d'Appello di Trento) ed erronea applicazione di legge in relazione all'art. 2909 c.c., nonché perplessità ed illogicità della motivazione. Tale motivo riguarda il capo della sentenza in cui è stata esaminata dal tribunale la domanda di “riscontro della conformazione-estensione del diritto di passaggio coattivo giudizialmente costituito”. Hanno lamentato gli appellanti che il tribunale aveva erroneamente affermato, senza che ciò fosse indicato nel titolo di fonte giudiziale, che l'allargamento fino a 3 metri della tracciato della stradina agricola esistente fosse possibile solamente dal punto 7 della relazione di Ctu, con conseguente possibilità di conservazione del paletto “a bandiera”, in cui la larghezza di m 2,04 era incompatibile con le dimensioni minime necessarie per il passaggio, mentre nella sentenza la Corte d'appello aveva previsto una generalizzata estensibilità fino a 3 metri ed il tribunale aveva errato nell'interpretazione del titolo e nel ritenere che si fosse formato un giudicato sulla mancata statuizione di una pronuncia sulla rimozione del paletto di ferro;
inoltre il tribunale non aveva considerato il contenuto dell'ordinanza nunciatoria in cui lo stesso tribunale aveva chiarito che l'ampliamento dello stradello era stato espressamente previsto in quanto il percorso rilevato dal CTU non risultava idoneo all'esercizio della servitù a scopo civile, necessitando di adeguati interventi e che l'ampliamento fino a 3 metri era effettuabile in forza del titolo esecutivo.
Nel secondo motivo di appello gli appellanti hanno lamentato l'erronea applicazione dell'art. 614 bis c.p.c e l'illogicità della motivazione.
In particolare si sono lamentati nella limitazione all'importo di € 50,00 stabilito per ciascuna violazione, ritenendolo troppo ridotto, ed inidoneo a costituire un valido deterrente per impedire la protrazione delle gravi e reiterate condotte intraprese dai proprietari del fondo servente. Hanno contestato l'idoneità della somma, in presenza non già di piccoli ostacoli e fastidi, come riportato in sentenza, bensì di uno stillicidio di condotte che per 14 anni non avevano consentito l'esercizio del diritto di servitù di passaggio a fini civili. Nel terzo motivo di appello gli appellanti hanno denunziato l'erronea applicazione dei principi di fonte giurisprudenziale disciplinanti la prova del danno derivante dalla limitazione all'esercizio del diritto di servitù, nonché erronee analisi e valutazione delle risultanze processuali e travisamento dei fatti, con conseguente errato riscontro della pretesa assenza di prove in ordine alla fondatezza della domanda risarcitoria proposta. Hanno sul punto sostenuto che la sentenza era errata laddove aveva ritenuto necessaria la prova di un danno attestativo degli effetti pregiudizievoli patiti per le limitazioni nell'esercizio della servitù, in quanto tale danno sussiste in re ipsa; che inoltre il tribunale aveva errato nel ritenere che le prove documentali prodotte non fossero sufficienti a dimostrare il danno per l'omessa fruizione dei bonus edilizi;
che gli impedimenti all'esercizio del passaggio per un rilevante lasso temporale erano di per sé significativi del danno e del resto lo stesso tribunale aveva emesso inibitoria, per cui le condotte dei non potevano ritenersi CP_1
tenui; hanno aggiunto che il danno avrebbe dovuto essere liquidato quanto meno in via equitativa e che il riferimento del tribunale all'attivazione del procedimento nunciatorio, considerato rilevante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., era fuorviante, perché il richiamo a tale iniziativa dei convenuti era stato fatto solo per dare conto del comportamento dei convenuti volto a inibire l'esercizio della servitù.
Con il quarto motivo gli appellanti hanno denunciato l'erroneità della sentenza per aver disposto la compensazione delle spese, sul presupposto della reciproca soccombenza, alla luce dell'accoglimento dei motivi di appello e quindi dell'accoglimento auspicato di ogni loro domanda.
Gli appellati si sono costituiti in giudizio ed hanno resistito all'appello, chiedendone il rigetto.
Hanno sostenuto che la sentenza gravata aveva correttamente interpretato il titolo giudiziale della servitù di passaggio, atteso che era richiamata la relazione di Ctu con piantine ed elaborati allegati e da lì emergeva che l'ampliamento per il passaggio anche di mezzi civili e non solo agricoli riguardava un tratto ben individuato e il CTU aveva ritenuto necessario l'ampliamento solo per il tratto del tracciato successivo al punto in cui si trovava il paletto metallico, la cui presenza non era stata ritenuta impeditiva del passaggio con mezzi civili e con mezzi agricoli.
Hanno aggiunto che anche nel procedimento nunciatorio gli appellanti avevano ammesso che i lavori eventualmente necessari per consentire il transito anche con mezzi civili erano da effettuare solo dopo il punto 7 indicato nella relazione del CTU e anche il tribunale adito in quel procedimento aveva evidenziato che i lavori da effettuare per rendere il percorso fruibile anche con mezzi civili non riguardava l'ampliamento del percorso esistente. Si sono poi richiamati all'art. 1065 c.c., secondo il quale nel dubbio sull'estensione e sulle modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in modo da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio per il fondo servente e l'ampliamento del transito preteso dagli appellanti avrebbe aggravato oltre misura il peso già imposto ai fondi di loro proprietà.
In merito al secondo motivo di appello gli appellati hanno osservato che nel quantificare l'importo il tribunale aveva tenuto conto del fatto che nel primo tratto del percorso era svolta l'attività agricola di ed era Parte_5
necessario un contemperamento tra le esigenze dei due fondi, ed inoltre le turbative erano state minimali, saltuarie e transitorie e riconducibili all'attività di Parte_5
Sul terzo motivo di appello gli appellati hanno osservato che la sentenza era corretta perché il danno doveva essere dimostrato, gli appellanti erano sempre passati e non vi era stato alcun danno o, se vi era stato, era causalmente riconducibile agli stessi appellanti che avevano presentato la richiesta di rilascio del titolo edilizio nel mese di agosto 2020 e i lavori erano iniziati nel maggio 2024 per loro scelta;
la documentazione fotografica prodotta - formata dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e pertanto ammissibile in appello - dimostrava che il transito senza impedimenti con vari mezzi era avvenuto senza impedimenti.
Hanno aggiunto di non aver posto in essere alcuna opposizione al rilascio del titolo e che il ritardo dei lavori non era riconducibile ad alcuna delle condotte contestate, i mezzi erano stati sempre in condizione di passare e giustamente il tribunale aveva disatteso la richiesta di risarcimento del danno.
In merito alle spese, hanno sostenuto che in realtà era la controparte ad essere soccombente, in quanto era stata accolta solo l'istanza ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. che per la sua natura condizionata non era idonea a modificare la sentenza in punto compensazione, per cui andava confermata la sentenza anche per tale capo.
All'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., l'appello
è pervenuto in decisione sulle conclusioni come sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello attiene alla interpretazione della sentenza che ha costituito la servitù coattiva di passaggio a favore dei fondi di parte attrice p.ed. 170/9, p.ed. 170/10 e p.f. 1174/1 e p.ed. 170/12, pp.ff. 1172,
1173, 1174/4, e a carico dei fondi di parte convenuta pp.ff. 1170, 1171/1,
1171/2, 1171/5, p.ed. 170/8, p.ed. 339 p.m. 2, tutte in CC Tiarno di Sotto.
In particolare si dolgono gli appellanti del rigetto della loro domanda volta ad ottenere la condanna dei convenuti alla rimozione della struttura metallica insistente sul fondo servente, inibente l'esercizio della servitù per l'intera larghezza prevista nella sentenza, pari a 3 metri.
Come da narrativa che precede, il primo giudice ha osservato che la sentenza della Corte d'Appello richiama la relazione di CTU svolta in primo grado, che individua, misura e descrive il passaggio esistente (paragrafo 6b, “Descrizione del percorso attuale”) e la sua idoneità a mente dell'art. 1051 c.c., in risposta al quesito formulato allora dal tribunale
(paragrafo 9 “Idoneità del passaggio esistente”); nel grafico allegato alla relazione sub 2 (planimetria percorso attuale) il CTU aveva in particolare individuato 18 punti, con partenza dalla pubblica via, punto “A”, ed arrivo al fienile pp.edd. 170/9, 170/12, punto “B”, per la lunghezza totale di 242 metri, di cui 164 insistenti sul fondo 41 sul fondo di CP_1 [...]
e gli ultimi 37 sul fondo di proprietà degli stessi attori, così per CP_3
una lunghezza di 205 metri insistenti su fondi serventi. L'Ausiliare aveva quindi riferito che nel tratto sulla p.f. 1171/2 il percorso presenta pendenze diverse variabili dal 15 al 13 e al 20% e aveva specificamente dato conto dello spazio abbastanza piano percorribile e della larghezza dei solchi provocati nello sterrato dal passaggio dei mezzi (cfr. pag. 16 della relazione), facendo espresso riferimento allo stato del percorso all'altezza dei punti 9, 11 e 12, esponendo poi, nel successivo paragrafo 9, che il percorso sulla proprietà convenuta non presenta pendenze eccessive ma che i profondi solchi esistenti e la natura del terreno sono tali da rendere difficile o impossibile il transito con mezzi normali in caso di pioggia o innevamento.
Aveva quindi così risposto al quesito postogli: “Quindi il percorso attuale
è idoneo tra i punti “1” e “7”, mentre può essere idoneo ai mezzi agricoli ma non ai veicoli normali sul percorso ulteriore di metri 79 di proprietà dei convenuti e di metri 41 del convenuto . Dal CP_1 CP_3
punto “7” circa in poi sarebbe quanto meno necessario allargare la carreggiata a metri 2,50, nonché realizzare una fondazione stradale (o cassonetto) con materiale idoneo”.
Come rilevato in prime cure, il paletto metallico a bandiera che gli appellanti lamentano essere di ostacolo all'esercizio della servitù come costituita è collocato, come evidenziato nella planimetria allegato sub 2 della relazione di CTU, prima del menzionato punto “7”, e quindi in un tratto del percorso in cui, a detta dell'Ausiliare, il percorso attuale è idoneo, vale a dire praticabile da qualsiasi mezzo;
la criticità rilevata dall'Ausiliare per i mezzi diversi da quelli agricoli riguarda infatti solo il tratto successivo, connotato da pendenze variabili e solchi lasciati dal passaggio delle macchine agricole (per le quali ultime il passaggio è già idoneo).
Sul punto la decisione risulta pertanto corretta e condivisibile, laddove ha rigettato la domanda di condanna alla rimozione del paletto.
A diversa conclusione, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, non si può pervenire sulla base della frase “autorizzando
l'ampliamento dello stesso, ove necessario, fino alla larghezza di metri 3” contenuta nel dispositivo. La servitù risulta infatti costituita in sentenza sul percorso “attuale” secondo la denominazione data dal Consulente tecnico
d'ufficio nel suo elaborato prodotto in Tribunale che, unitamente alle piantine e agli elaborati ad esso allegati devono intendersi parte integrante della presente sentenza; il recepimento della relazione di CTU come parte integrante della sentenza sta a significare, inequivocabilmente, che per sentenza il tracciato individuato dall'Ausiliare come sede della servitù è idoneo per ogni mezzo, e quindi non necessitante ampliamento, fino al punto 7 della planimetria sub 2, e necessitante di ampliamento solo dal punto 7 in avanti, così avendo affermato il CTU nella richiamata relazione.
In tal senso si deve leggere l'espressione “ove necessario” che accompagna l'autorizzazione all'ampliamento del tracciato contenuta nel dispositivo, laddove, in particolare, la Corte d'appello, ritenne di accogliere la richiesta di allargare il percorso fino a 3 metri, non limitandosi a recepire la misura di 2,50 metri indicata dal CTU per il tratto del percorso successivo al punto
7 al fine di consentire il transito anche di mezzi diversi da quelli agricoli;
alla pagina 16 della sentenza si legge infatti, tra i dati ritenuti pacifici, che
“il tracciato preesistente (stradella agricola) dovrebbe essere allargato (la richiesta è stata per la larghezza di metri 3) per consentire il passo e ripasso con veicoli di ogni genere”.
Né vale il riferimento che parte appellante fa all'ordinanza nunciatoria pronunciata tra le stesse parti prima della celebrazione del giudizio di merito, in cui il giudice respinse la domanda di e CP_1 Parte_4
a seguito dell'ottenimento del permesso a costruire n. 172/2021
[...]
avente ad oggetto lavori di “Risanamento edificio rustico p.ed. 170/9 e
170/12 con sistemazione del relativo percorso di accesso p.f. 1174/4 ed altre
C.C. Tiarno di sotto”, ritenendo che il percorso oggetto di servitù poteva essere ampliato fino a tre metri a discrezione dei proprietari dei fondi dominanti, qualora costoro ne avessero ravvisata la necessità in funzione degli interventi previsti, senza necessità di un accertamento giudiziale: a parte che l'ordinanza conclusiva del procedimento nunciatorio non è idonea al giudicato, gli stessi appellanti, resistenti in quella sede, avevano dedotto che le opere programmate riguardavano la parte a monte dell'area gravata da diritto di servitù oltre il punto 7, per cui erano gli stessi appellanti a non prospettare ampliamento del sedime per il passaggio nella parte del tracciato in cui si trova il paletto, ovvero prima del punto 7.
Il primo motivo di appello risulta quindi infondato, atteso che l'autorizzazione all'ampliamento sino a 3 metri contenuta nella sentenza non riguarda il tratto di strada in cui è collocato il paletto di ferro.
La Corte ritiene invece fondato il secondo motivo di appello, concernente l'entità della somma stabilita dal giudice ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., pari ad € 50,00 per ogni futura turbativa del diritto di servitù, quali quelle poste in essere in passato o comunque della stessa tipologia (si legge sul punto in sentenza il riferimento ai malfunzionamenti del cancello, al parcheggio di veicoli e alla sosta di persone lungo il tracciato, tali da costringere i veicoli in transito a fermarsi, l'impedimento a riparare i solchi sul tracciato, l'impedimento al passaggio di persone diversi dai proprietari, benché dagli stessi autorizzate, l'allagamento provocato dalla posa di abbeveratoi, le videoriprese e le fotografie dei passanti).
L'istituto di cui all'art. 614 bis c.p.c. (misure di coercizione indiretta) mira a scoraggiare il compimento di condotte in violazione di obblighi diversi dal pagamento di una somma di denaro, sanciti nell'ordine giudiziale;
l'obbligo di versare un importo per ogni violazione dell'obbligo deve infatti rappresentare un deterrente rispetto al compimento delle violazioni, cui farebbe seguito l'immediato sorgere della connessa obbligazione di pagamento. Perché tale efficacia deterrente si esplichi appieno, è però necessario che l'importo determinato dal giudice sia congruo, rispetto alle circostanze del caso, e di entità tale, quindi, da scoraggiare effettivamente il soggetto tenuto dal porre in essere condotte lesive del diritto altrui, con la prospettiva di una conseguenza seriamente sgradevole.
Nel caso in esame, la determinazione in € 50,00 per ogni futura violazione del diritto di passaggio non appare, in tal senso, congrua;
in particolare la sanzione così quantificata risulta troppo ridotta, per assicurare reale efficacia deterrente, per tutte quelle violazioni che, con un'unica azione, possono provocare effetti perduranti, e quindi a ripercuotere le conseguenze sul transito anche per diverse ore o per l'intera giornata, come ad esempio nel caso di parcheggio di veicoli o la posa altri oggetti lungo il tracciato, ostacolanti il transito. In ragione di ciò, reputa la Corte che sia congrua la fissazione dell'importo in € 200,00 per ogni violazione del diritto di passaggio che dovesse in futuro essere realizzata sul fondo servente ad opera del proprietario, sia direttamente che per il tramite di altre persone;
tale importo esplica adeguata efficacia deterrente e risponde anche ad un criterio di proporzionalità rispetto all'entità dell'indennità riconosciuta a favore dei fondi serventi in oltre € 23.000,00.
Il terzo motivo di appello, incentrato sulla richiesta di risarcimento del danno, è infondato. Specificamente, gli attori avevano chiesto in primo grado la condanna al risarcimento dei danni patiti per l'impossibilità di concreto esercizio del diritto di servitù per quasi dieci anni, in specie connesso alla ritardata possibilità di ristrutturazione dei manufatti corrispondenti agli immobili di loro proprietà, fondo dominante, ai rilevanti incrementi dei costi di carattere ristrutturatorio rispetto a quelli che avrebbero potuto essere sostenuti nell'ipotesi di immediata esecuzione dei lavori, oltre che per le limitazioni all'esercizio dell'attività agricola.
A fronte della reiezione di tale capo di domanda per ritenuta carenza di prova, gli appellanti hanno in primo luogo contestato la correttezza della decisione sull'assunto che, per costante insegnamento della S.C., il danno derivante dalla limitazione della servitù deve ritenersi in re ipsa, senza necessità di specifica attività probatoria;
sono in proposito richiamate due pronunzie della Cassazione, n. 8511/2017 e n.11196/2010.
Ritiene la Corte che il richiamo a tali pronunzie non sia concludente.
La sentenza n. 8511/2017, nel respingere l'impugnazione della sentenza che aveva riconosciuto il risarcimento del danno per la violazione di un diritto di servitù di passaggio, si limitava a richiamare il precedente n.
11196/2010; il richiamo non è però pertinente né persuasivo, atteso che tale ultima pronunzia si riferisce alla ben differente fattispecie della violazione delle distanze tra costruzioni, previste dal codice civile e dalle norme integrative dello stesso, quali i regolamenti edilizi comunali, e quindi alla violazione di uno specifico contenuto del diritto di proprietà, e si trova ivi statuito che al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria, e in cui, determinando la suddetta violazione un asservimento di fatto del fondo del vicino, il danno deve ritenersi in re ipsa, senza necessità di una specifica attività probatoria;
nello stesso senso si esprime la S.C. con riferimento alle ipotesi della lesione del diritto di proprietà, conseguente all'esercizio abusivo di una servitù.
Si deve, piuttosto, ritenere che la violazione di un diritto di servitù in tanto comporti l'obbligo di risarcimento del danno in quanto tale danno sia effettivamente dimostrato, secondo la regola generale per cui, affinchè un danno risarcibile vi sia, è necessario che al profilo dell'ingiustizia, garantito dalla violazione del diritto, si associ quello del danno-conseguenza, e perciò la perdita subita e/o il mancato guadagno che, sulla base del nesso di causalità giuridica, siano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso. Tanto più la dimostrazione di un danno-conseguenza risulta necessaria, nella fattispecie, in quanto la parte appellante ha specificamente allegato, quali voci di danno, il maggior onere di costi di ristrutturazione dell'immobile e la limitazione nello svolgimento dell'attività agricola sui fondi (aspetto, quest'ultimo, su cui non si appunta tuttavia il motivo di appello in esame).
Con riferimento al danno consistente nei maggiori costi da sostenere per la ristrutturazione dell'immobile costituente il fondo dominante, gli appellanti avevano prodotto in prime cure una relazione tecnica del giugno
2023 del geometra che scriveva di aver stimato nel 2021, in Persona_2
modo preliminare e cautelativo, un intervento di miglioramento sismico ed energetico degli edifici di proprietà e ipotizzando un Pt_1 Pt_3
recupero da superbonus per € 150.000,00 per l'edificio di Parte_1
e di € 170.000,00 per l'edificio di e , in entrambi i casi Parte_3 Pt_2
da cedere al 110%; il tecnico aggiungeva che il costo degli interventi era stimato (al momento della redazione della relazione) con un aumento, e quindi in € 179.687,50 di lavori per e in € 250.412,50 di Parte_1
lavori per i fratelli;
si legge ancora nella relazione che la richiesta di preventivo e disponibilità delle imprese edili non aveva portato frutto, in quanto l'accessibilità all'area del cantiere era interdetta dal paletto spuntone che restringe il passaggio a 2,04 ml. in corrispondenza dello spigolo sud- ovest della casa di abitazione e che per poter fare i lavori necessita CP_1
installare la gru a torre, il ponteggio di facciata, approvvigionamento dei materiali da costruzione ed accessibilità alle imprese con mezzi tradizionali da lavoro, non possibile in quanto il transito attuale è largo 2,04 ml. e ci si passa a malapena con mezzi civili e con il pickup. Il tecnico concludeva con l'affermare che, in conseguenza di tale situazione, il costo dei lavori era lievitato da € 374.000,00 ad € 429.830,00 ed inoltre non vi era più possibilità di accedere alla cessione del credito, ma solamente alla detrazione fiscale (costo non sostenibile per i committenti, pensionati e lavoratori dipendenti, che non sarebbero in grado di scaricare direttamente in Irpef).
Gli appellanti avevano inoltre articolato alcuni capitoli di prova miranti, in tesi, a dimostrare la sussistenza del danno in oggetto (cap. 18) vero che le imprese contattate dai co-attori per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione degli edifici di loro proprietà a favore dei quali è iscritto il diritto di servitù a carico dei terreni appartenenti ai signori hanno rinunciato al perfezionamento del contratto d'appalto proposto CP_1 dichiarando di non potere transitare sulla stradina esistente di proprietà dei convenuti con mezzi congrui necessari per l'esecuzione dei lavori medesimi;
cap. 21) vero che il geom.
[...]
in ossequio alle previsioni dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020, verificava la Per_2 conseguibilità da parte dei co-attori dei crediti fiscali (super ecobonus e sisma bonus) cedibili per l'esecuzione degli interventi ristrutturatori programmati da eseguire in forza del permesso di costruzione rilasciato ai signori , nonché e al Comune Parte_1 Parte_2 Pt_3 di Ledro;
cap. 22) vero che l'impossibilità di accesso agli immobili anzidetti per l'esecuzione dei lavori programmati ha precluso il conseguimento dei crediti fiscali richiamati al capitolo che precede).
Orbene, ritiene la Corte che tali offerte probatorie non siano idonee a dimostrare l'asserito danno, per diverse ragioni:
L'accesso ai fondi dominanti non risulta essere stato permanentemente interdetto dai titolari di quelli serventi, risultando piuttosto, dalle allegazioni degli stessi appellanti, il compimento di singole condotte di molestia o turbativa nel tempo, che non determinavano la chiusura del fondo dominante;
tali condotte, di cui il tribunale ha dato atto, si sono sostanziate o in impedimenti temporanei, o, prevalentemente, in fastidi e disturbi arrecati alle persone che percorrevano il tracciato, di per sé non produttivi di conseguenze dannose suscettibili di valutazione economica.
Peraltro, le fotografie e i video che parte appellata aveva prodotto in prime grado sub 4) in allegato alla comparsa di risposta comprovano che il passaggio con mezzi era di fatto praticato fino al fondo dominante, così come le fotografie prodotte in questo grado, riferite a passaggi compiuti dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., per il trasporto del materiale per i lavori edili.
Non vi è allegazione né prova dell'assolvimento degli adempimenti necessari per l'accesso all'agevolazione fiscale del cd. superbonus né della sussistenza dei relativi requisiti, che non può essere tratta dal mero parere del tecnico incaricato;
manca l'allegazione del soggetto (o dei soggetti) disponibili a rendersi cessionari del credito o a praticare lo sconto in fattura dei lavori.
Si evidenzia che lo stesso autore della relazione di parte asserisce che le imprese - non meglio individuate - interpellate per la richiesta di preventivi, avrebbero rifiutato in quanto l'accessibilità all'area del cantiere era interdetta dal paletto spuntone, che corrisponde al paletto metallico sito lungo il tracciato della servitù; dal momento che tale paletto si trova nella parte di tracciato non soggetta alla necessità di ampliamento, come sopra riportato, non sussiste neppure il nesso di causalità tra il rifiuto delle aziende e la tematica dell'impedimento all'esercizio della servitù, non avendo gli appellanti il diritto di far eliminare detto paletto per far transitare i mezzi pesanti necessari ai lavori edili in base al diritto di servitù esistente a favore dei loro fondi.
Tali considerazioni, oltre al carattere generico e valutativo dei capitoli di prova articolati, conducono in modo piano al rigetto della domanda di risarcimento del danno connessa alla asserita impossibilità di esecuzione dei lavori di ristrutturazione sugli immobili costituenti il fondo dominante.
Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, infine, il rigetto della domanda di risarcimento del danno per mancata dimostrazione di conseguenze patrimoniali pregiudizievoli delle condotte di turbativa e molestia poste in essere dai titolari del fondo servente non si pone in contraddizione con l'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 614 bis
c.p.c., atteso che tale istituto mira ad assicurare il rispetto di obblighi di non fare, mentre il risarcimento presuppone la prova del danno-conseguenza, come danno emergente o lucro cessante, che non necessariamente si accompagna alla commissione di condotte oggetto dell'inibitoria.
In mancanza di prova del danno, è precluso il ricorso alla liquidazione equitativa, che presuppone sempre che un danno sia dimostrato, sebbene di difficile o impossibile quantificazione (cfr. CASS.
4310/2018; CASS. 4534/2017, tra le altre).
Con l'ultimo motivo l'appellante si duole della disposta compensazione delle spese, di cui chiede l'integrale refusione, sul presupposto dell'accoglimento degli altri motivi di gravame.
È principio consolidato che, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza appellata, il giudice deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo (cfr. tra le tante, CASS. 26985/2009; CASS.
1775/2017; CASS. 23226/2013; CASS. 16526/2024).
Pertanto, nella fattispecie, all'esito dell'accoglimento parziale dell'appello
(secondo motivo), questa Corte deve provvedere al regolamento delle spese anche del primo grado, secondo un criterio unitario, che tenga conto dell'esito complessivo della lite. Tale esito vede la parte appellante prevalentemente soccombente, e vittoriosa unicamente sul capo di domanda riguardante l'applicazione della misura di coercizione indiretta, ex art. 614 bis c.p.c., accolta in primo grado in parte e totalmente nel presente grado;
né può ritenersi, come sostengono gli appellati, che l'accoglimento di tale domanda non costituisce vittoria della lite, trattandosi di una condanna futura ed eventuale: si rileva che gli appellanti avevano comunque interesse a procurarsi il titolo per l'escussione della somma stabilita in base alla norma richiamata, per l'eventualità che siano commesse violazioni, e sono pertanto vittoriosi sul punto.
Sussistono pertanto ragioni per compensare le spese di ambo i gradi del giudizio tra le parti in misura di ¼, ponendo a carico degli appellanti la restante frazione dei ¾, liquidata in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 147/2022, valori medi per lo scaglione di valore indeterminabile basso, con riduzione per la fase istruttoria, non essendo stata svolta attività
(e in primo grado solo depositate memorie).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Rovereto n. 7/2024 del 17/1/2024 dagli appellanti in epigrafe
Contrariis rejectis
In parziale riforma della sentenza appellata, punto 1) del dispositivo, determina in € 200,00 l'importo dovuto da ai sensi Parte_5
dell'art. 614 bis c.p.c. in relazione a ciascuna violazione del diritto di servitù di passo;
Conferma nel resto la sentenza;
Compensa per ¼ tra le parti le spese del giudizio e condanna Parte_1
e in solido tra loro a rifondere a
[...] Parte_2 Parte_3
, e i rimanenti ¾ Controparte_1 Parte_4 Parte_5
delle spese stesse, frazione che si liquida, quanto al primo grado, in € 5.034,75 per compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%,
IVA e CNPA come per legge e, quanto al secondo grado, in € 6.351,38 per compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CNPA come per legge.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 2/10/2025
Il c. est. Il presidente
Dr.ssa Adriana De Tommaso Paolo Giovanni Demarchi Albengo