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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/02/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4466/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del G.I. dott.ssa Barbara D'ARRIGO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di iscritta al R.G. n. 4466/2023 promossa da:
C.F.-P.I. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. P.IVA_1 Parte_2
, con sede in Roma, via dei Prati Fiscali n. 199, rappresentata e difesa ‒
[...] in forza di procura in atti ‒ dall'avv. Franco Orlando, presso il cui studio in
Viterbo, via dei Monti Cimini n. 66, è elettivamente domiciliata
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
C.F. , in persona del responsabile amministrativo pro
[...] P.IVA_2 tempore dott. con poteri di rappresentanza in forza di atto in data Controparte_2
29 dicembre 2021 ad autentica Notaio rep. n. 95919 registrato Persona_1 al n. 68452, serie IT in Bologna il 31 dicembre 2021 ‒ con sede in Genova, via V
Dicembre n. 3, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Scarpa ‒ come da mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo n. 964/2023 ‒ presso il cui studio in
Genova, via Assarotti n. 17A/3, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA OPPOSTA
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE ATTRICE OPPONENTE Parte_1
(come da note scritte depositate in data 23 febbraio 2024, che
[...] qui si ritrascrivono):
“Voglia l'On.le Giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta, per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto e quindi:
‒ dichiarare l'opposto decreto ingiuntivo nullo e di nessun effetto perché infondato, ingiusto ed illegittimo per i motivi in diritto ed in fatto evidenziati.
‒ conseguentemente revocare la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo, per i motivi su indicati, ed anche perché una azione esecutiva sarebbe enormemente pregiudizievole per la parte opponente per somme non dovute.
‒ condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio.
Salvo ogni altro diritto.
Si insiste decisamente sulla richiesta dei mezzi istruttori per come già richieste in quanto unico mezzo di prova per ritenere fondato l'opposizione avanzata ed in linea col diritto di difesa della società opponente
Si chiede che il Giudice adito voglia ordinare l'esibizione dei seguenti documenti
(art. 210 e ss. c.p.c.): reversali di pagamento tra broker BRASS e;
oppure CP_1 ordinare l'ispezione bancaria su conto corrente dedicato BRASS/AT”.
PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA
[...]
(come da note Controparte_1 autorizzate in data 19 febbraio 2024, che qui si ritrascrivono):
“Piaccia al Tribunale Ill.mo contrariis reiectis e previa conferma della concessa esecuzione provvisoria ex art.648 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 964/2023:
A) previa ogni ritenuta pronuncia, rigettare l'avversaria opposizione perché infondata in fatto e diritto, confermando il decreto ingiuntivo n. 964/2023 e, comunque, dichiarare tenuta e condannare
[...]
l pagamento in favore di Parte_1 CP_3 della somma di Euro 17.115,00 o della somma meglio vista dall'Ill.mo signor
2 Giudice, per le causali di cui in narrativa, oltre interessi legali dal 20.12.2021
e al tasso ex D.L. n. 231/02 a sensi art. 1284 cod civ. dalla data del ricorso monitorio all'effettivo soddisfo;
B) in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e, se risulta che controparte ha agito e resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, condannare Parte_1 al risarcimento dei danni da liquidarsi anche d'ufficio a sensi art. 96 c.p.c.
In via istruttoria l'esponente si oppone alle avversarie istanze istruttorie sia in punto prove per interrogatorio e testi, sia in punto C.T.U. e ordine di esibizione, palesemente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 633 c.p.c., Controparte_1
(d'ora innanzi, per brevità, “ ”)
[...] CP_1 richiedeva ed otteneva dal Tribunale di Genova ingiunzione di pagamento nei confronti di (d'ora Parte_1 innanzi, per brevità, “ ”) per la somma di Euro 17.115,00 oltre agli interessi Pt_1 legali e alle spese di procedura (decreto ingiuntivo n. 964/2023 emesso dal
Tribunale di Genova, dott.ssa Ada LUCCA in data 21 marzo 2023).
A fondamento della richiesta ingiunzione riferiva che aveva CP_1 Pt_1 stipulato con la medesima la “POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA CP_1
RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'AZIENDA AERONAUTICA” n. PAD 0000411
“Dalle ore 00.00 del 19/06/2021 alle ore 24.00 del 18/06/2022”.
Precisava, inoltre, che per la copertura assicurativa era dovuto un premio annuo di complessivi Euro 85.575,00 suddiviso in quattro rate aventi le seguenti scadenze:
‒ 19 giugno 2021;
‒ 19 settembre 2021;
‒ 19 dicembre 2021;
‒ 19 marzo 2022; ognuna di uguale ammontare, pari ad Euro 21.393,75, di cui la quota dell'80% a favore di (quale compagnia emittente delegataria) e la quota del restante 20% CP_1
a favore di (quale coassicuratrice Controparte_4
delegante).
3 Evidenziava, quindi, come a seguito del rilevato mancato pagamento delle ultime due rate del premio ‒ scadute rispettivamente in data 19 dicembre 2021 e in data
19 marzo 2022 ‒ per Euro 17.115,00 ciascuna ‒ con P.E.C. del 28 settembre 2022 avesse invitato a corrispondere il saldo dovuto e/o a contattare il broker Pt_1
BRASS S.r.l. al quale l'assicurato aveva conferito incarico di gestione del contratto onde verificare e risolvere i loro relativi aspetti contabili.
Ricordava, infine, come in data 8 novembre 2022 il broker BRASS S.r.l. le avesse comunicato di non essere riuscito ad incassare dal proprio cliente la quota premio ancora dovuta, rendendo così necessaria l'azione monitoria.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 964/2023 proponeva opposizione Pt_1 assumendo la genericità ed indeterminatezza del credito vantato sul rilievo dell'omessa indicazione del dettagliato calcolo matematico effettuato per la determinazione della cifra richiesta nel decreto in questione.
Nel costituirsi in giudizio eccepiva l'infondatezza dell'opposizione CP_1 deducendo che:
‒ il credito era stato specificatamente indicato e quantificato a fronte della suddivisione del premio totale annuo di Euro 85.575,00 in quattro rate di
Euro 21.393.75 cadauna;
‒ l'importo di Euro 17.115,00 costituiva la quota pari all'80% di quanto spettante a per le rate scadute, importo ottenuto con il seguente CP_1 calcolo: Euro 21.393,75 : 100 = Euro 213,94 X 80 = Euro 17.115,00 di competenza della società opposta, quale compagnia emittente delegataria, essendo il residuo 20% dovuto a Controparte_4 quale compagnia delegante giusta espressa pattuizione di polizza;
‒ il mancato pagamento della III e IV rata a mani del broker, cui competeva l'obbligo di versare le rispettive quote a (80%) e a CP_1 [...]
(20%), era stato espressamente comunicato a Controparte_4
dal menzionato broker BRASS S.r.l. CP_1
Cosi definite le posizioni delle parti, scaduti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., all'esito della prima udienza di c.d. “trattazione scritta”, questo giudice rendeva il seguente provvedimento: “l'opposizione proposta da
[...]
non è fondata su prova o di pronta Parte_1
4 soluzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c. atteso che parte attrice in opposizione si è solo limitata ad affermare ‒ ma non a dimostrare con le necessarie produzioni documentali, come era suo onere (essendo inammissibili i capitoli di prova per testi dedotti sul punto in atto di citazione) ‒ che la riscossione e gestione contabile era demandata alla società BRASS S.r.l. quale società di brokeraggio regolarmente accettata dalla società AT … alla quale sono stati rilasciati nel tempo dei titoli che sono stati … negoziati a titolo di sistemazione contabilità premi per la polizza oggetto della palese ed illegittima richiesta della ” (v. CP_1 pag. 5 dell'atto di citazione in opposizione);ritenuta la causa matura per la decisione … concede la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 964/2023 del 21/03/2023 ‒ R.G. n. 2961/2023”.
Il procedimento era, infine, rinviato all'udienza dell'11 ottobre 2024 per la rimessione della causa in decisione.
L'opposizione proposta da non è fondata e, come tale, non può trovare Pt_1 accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 964/2023 emesso dal Tribunale di Genova, nella persona della dott.ssa Ada LUCCA in data
21 marzo 2023, decreto cui, peraltro, questo giudice con provvedimento reso in data
14 ottobre 2023 concedeva la provvisoria esecutorietà.
In relazione a quanto precede, fermo e ribadito il contenuto dell'ordinanza del
14 ottobre 2023, è appena il caso di evidenziare come il credito di cui trattasi sia stato specificatamente indicato e quantificato con la espressa dichiarazione in ricorso monitorio ‒ riportata anche in comparsa di costituzione ‒ dalla quale si ricava che, a fronte della suddivisione del premio totale annuo di Euro 85.575,00 in quattro rate di Euro 21.393.75 cadauna, l'importo di Euro 17.115,00 per la terza rata scaduta è la quota dell'80% (Euro 21.393,75 : 100 = Euro 213,9375 X 80 =
Euro 17.115,00) di competenza quale compagnia emittente delegataria, CP_1 risultando il residuo 20% a favore di uale Controparte_4 compagnia delegante, come pattuito nella polizza di assicurazione.
Il mancato pagamento, poi, della III e IV rata a mani del broker ‒ cui competeva l'obbligo di versare le rispettive quote a (80%) e a CP_1 [...]
(20%) ‒ è stato espressamente comunicato a Controparte_4 CP_1
proprio dal citato broker BRASS S.r.l.
5 Risulta, infine, pacifico che abbia agito per il recupero del credito inerente CP_1 la propria quota limitatamente alla III rata del premio (diversamente la somma richiesta sarebbe stata pari ad Euro 34.230,00), vieppiù avuto riguardo al fatto che il broker BRASS S.r.l. aveva comunicato il mancato incasso della III e IV rata con mail in data 8 novembre 2022 [documento prodotto da sub n. 3 e mai CP_1 contestato da parte attrice opponente né per la provenienza dal suo broker, né per il contenuto (“Con la presente sono ad informarvi che nonostante i ripetuti tentativi non riusciamo ad incassare le polizze n. PAD000411 la n.PAD000425 Pt_1
Airsp&a srl”)] quando ormai era decorso il termine semestrale dalla scadenza della III rata (19 settembre 2021), circostanza che aveva determinato la risoluzione di diritto ex art.1901 cod. civ. del contratto ed impedito di agire per il recupero anche della IV rata del premio.
Da ultimo e ribadendo quanto già affermato nell'ordinanza del 14 ottobre 2023,
a norma degli artt. 1888-2725 cod. civ. il contratto di assicurazione è soggetto a forma scritta ad probationem, così come la prova del relativo pagamento del premio, che pertanto non può essere fornita ex art. 2726 cod. civ. per testi.
Le spese di lite ‒ liquidate come in dispositivo (determinate considerando lo scaglione compreso tra Euro 5.201,00 ed Euro 26.000,00 e i valori medi) ‒ seguono la soccombenza, non ritenendo peraltro sussistenti i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva (ai sensi dell'art. 282 c.p.c.).
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
– RIGETTA l'opposizione proposta da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con
[...] conseguente integrale CONFERMA del decreto ingiuntivo n. 964/2023, emesso il 21 marzo 2023 dal Tribunale di Genova ‒ dott.ssa Ada LUCCA;
– CONDANNA, inoltre, Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a
[...] [...]
[...] Controparte_5 le spese di lite che – ai sensi del D.M. 13 agosto 2022, n. 147 –
[...] liquida in Euro 5.077,00 per compensi, oltre accessori di legge (15%, I.V.A.
e C.P.A.) per il presente procedimento;
– DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Genova, 10 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Barbara D'Arrigo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del G.I. dott.ssa Barbara D'ARRIGO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di iscritta al R.G. n. 4466/2023 promossa da:
C.F.-P.I. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. P.IVA_1 Parte_2
, con sede in Roma, via dei Prati Fiscali n. 199, rappresentata e difesa ‒
[...] in forza di procura in atti ‒ dall'avv. Franco Orlando, presso il cui studio in
Viterbo, via dei Monti Cimini n. 66, è elettivamente domiciliata
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
C.F. , in persona del responsabile amministrativo pro
[...] P.IVA_2 tempore dott. con poteri di rappresentanza in forza di atto in data Controparte_2
29 dicembre 2021 ad autentica Notaio rep. n. 95919 registrato Persona_1 al n. 68452, serie IT in Bologna il 31 dicembre 2021 ‒ con sede in Genova, via V
Dicembre n. 3, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Scarpa ‒ come da mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo n. 964/2023 ‒ presso il cui studio in
Genova, via Assarotti n. 17A/3, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA OPPOSTA
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE ATTRICE OPPONENTE Parte_1
(come da note scritte depositate in data 23 febbraio 2024, che
[...] qui si ritrascrivono):
“Voglia l'On.le Giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta, per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto e quindi:
‒ dichiarare l'opposto decreto ingiuntivo nullo e di nessun effetto perché infondato, ingiusto ed illegittimo per i motivi in diritto ed in fatto evidenziati.
‒ conseguentemente revocare la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo, per i motivi su indicati, ed anche perché una azione esecutiva sarebbe enormemente pregiudizievole per la parte opponente per somme non dovute.
‒ condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio.
Salvo ogni altro diritto.
Si insiste decisamente sulla richiesta dei mezzi istruttori per come già richieste in quanto unico mezzo di prova per ritenere fondato l'opposizione avanzata ed in linea col diritto di difesa della società opponente
Si chiede che il Giudice adito voglia ordinare l'esibizione dei seguenti documenti
(art. 210 e ss. c.p.c.): reversali di pagamento tra broker BRASS e;
oppure CP_1 ordinare l'ispezione bancaria su conto corrente dedicato BRASS/AT”.
PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA
[...]
(come da note Controparte_1 autorizzate in data 19 febbraio 2024, che qui si ritrascrivono):
“Piaccia al Tribunale Ill.mo contrariis reiectis e previa conferma della concessa esecuzione provvisoria ex art.648 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 964/2023:
A) previa ogni ritenuta pronuncia, rigettare l'avversaria opposizione perché infondata in fatto e diritto, confermando il decreto ingiuntivo n. 964/2023 e, comunque, dichiarare tenuta e condannare
[...]
l pagamento in favore di Parte_1 CP_3 della somma di Euro 17.115,00 o della somma meglio vista dall'Ill.mo signor
2 Giudice, per le causali di cui in narrativa, oltre interessi legali dal 20.12.2021
e al tasso ex D.L. n. 231/02 a sensi art. 1284 cod civ. dalla data del ricorso monitorio all'effettivo soddisfo;
B) in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e, se risulta che controparte ha agito e resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, condannare Parte_1 al risarcimento dei danni da liquidarsi anche d'ufficio a sensi art. 96 c.p.c.
In via istruttoria l'esponente si oppone alle avversarie istanze istruttorie sia in punto prove per interrogatorio e testi, sia in punto C.T.U. e ordine di esibizione, palesemente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 633 c.p.c., Controparte_1
(d'ora innanzi, per brevità, “ ”)
[...] CP_1 richiedeva ed otteneva dal Tribunale di Genova ingiunzione di pagamento nei confronti di (d'ora Parte_1 innanzi, per brevità, “ ”) per la somma di Euro 17.115,00 oltre agli interessi Pt_1 legali e alle spese di procedura (decreto ingiuntivo n. 964/2023 emesso dal
Tribunale di Genova, dott.ssa Ada LUCCA in data 21 marzo 2023).
A fondamento della richiesta ingiunzione riferiva che aveva CP_1 Pt_1 stipulato con la medesima la “POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA CP_1
RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'AZIENDA AERONAUTICA” n. PAD 0000411
“Dalle ore 00.00 del 19/06/2021 alle ore 24.00 del 18/06/2022”.
Precisava, inoltre, che per la copertura assicurativa era dovuto un premio annuo di complessivi Euro 85.575,00 suddiviso in quattro rate aventi le seguenti scadenze:
‒ 19 giugno 2021;
‒ 19 settembre 2021;
‒ 19 dicembre 2021;
‒ 19 marzo 2022; ognuna di uguale ammontare, pari ad Euro 21.393,75, di cui la quota dell'80% a favore di (quale compagnia emittente delegataria) e la quota del restante 20% CP_1
a favore di (quale coassicuratrice Controparte_4
delegante).
3 Evidenziava, quindi, come a seguito del rilevato mancato pagamento delle ultime due rate del premio ‒ scadute rispettivamente in data 19 dicembre 2021 e in data
19 marzo 2022 ‒ per Euro 17.115,00 ciascuna ‒ con P.E.C. del 28 settembre 2022 avesse invitato a corrispondere il saldo dovuto e/o a contattare il broker Pt_1
BRASS S.r.l. al quale l'assicurato aveva conferito incarico di gestione del contratto onde verificare e risolvere i loro relativi aspetti contabili.
Ricordava, infine, come in data 8 novembre 2022 il broker BRASS S.r.l. le avesse comunicato di non essere riuscito ad incassare dal proprio cliente la quota premio ancora dovuta, rendendo così necessaria l'azione monitoria.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 964/2023 proponeva opposizione Pt_1 assumendo la genericità ed indeterminatezza del credito vantato sul rilievo dell'omessa indicazione del dettagliato calcolo matematico effettuato per la determinazione della cifra richiesta nel decreto in questione.
Nel costituirsi in giudizio eccepiva l'infondatezza dell'opposizione CP_1 deducendo che:
‒ il credito era stato specificatamente indicato e quantificato a fronte della suddivisione del premio totale annuo di Euro 85.575,00 in quattro rate di
Euro 21.393.75 cadauna;
‒ l'importo di Euro 17.115,00 costituiva la quota pari all'80% di quanto spettante a per le rate scadute, importo ottenuto con il seguente CP_1 calcolo: Euro 21.393,75 : 100 = Euro 213,94 X 80 = Euro 17.115,00 di competenza della società opposta, quale compagnia emittente delegataria, essendo il residuo 20% dovuto a Controparte_4 quale compagnia delegante giusta espressa pattuizione di polizza;
‒ il mancato pagamento della III e IV rata a mani del broker, cui competeva l'obbligo di versare le rispettive quote a (80%) e a CP_1 [...]
(20%), era stato espressamente comunicato a Controparte_4
dal menzionato broker BRASS S.r.l. CP_1
Cosi definite le posizioni delle parti, scaduti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., all'esito della prima udienza di c.d. “trattazione scritta”, questo giudice rendeva il seguente provvedimento: “l'opposizione proposta da
[...]
non è fondata su prova o di pronta Parte_1
4 soluzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c. atteso che parte attrice in opposizione si è solo limitata ad affermare ‒ ma non a dimostrare con le necessarie produzioni documentali, come era suo onere (essendo inammissibili i capitoli di prova per testi dedotti sul punto in atto di citazione) ‒ che la riscossione e gestione contabile era demandata alla società BRASS S.r.l. quale società di brokeraggio regolarmente accettata dalla società AT … alla quale sono stati rilasciati nel tempo dei titoli che sono stati … negoziati a titolo di sistemazione contabilità premi per la polizza oggetto della palese ed illegittima richiesta della ” (v. CP_1 pag. 5 dell'atto di citazione in opposizione);ritenuta la causa matura per la decisione … concede la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 964/2023 del 21/03/2023 ‒ R.G. n. 2961/2023”.
Il procedimento era, infine, rinviato all'udienza dell'11 ottobre 2024 per la rimessione della causa in decisione.
L'opposizione proposta da non è fondata e, come tale, non può trovare Pt_1 accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 964/2023 emesso dal Tribunale di Genova, nella persona della dott.ssa Ada LUCCA in data
21 marzo 2023, decreto cui, peraltro, questo giudice con provvedimento reso in data
14 ottobre 2023 concedeva la provvisoria esecutorietà.
In relazione a quanto precede, fermo e ribadito il contenuto dell'ordinanza del
14 ottobre 2023, è appena il caso di evidenziare come il credito di cui trattasi sia stato specificatamente indicato e quantificato con la espressa dichiarazione in ricorso monitorio ‒ riportata anche in comparsa di costituzione ‒ dalla quale si ricava che, a fronte della suddivisione del premio totale annuo di Euro 85.575,00 in quattro rate di Euro 21.393.75 cadauna, l'importo di Euro 17.115,00 per la terza rata scaduta è la quota dell'80% (Euro 21.393,75 : 100 = Euro 213,9375 X 80 =
Euro 17.115,00) di competenza quale compagnia emittente delegataria, CP_1 risultando il residuo 20% a favore di uale Controparte_4 compagnia delegante, come pattuito nella polizza di assicurazione.
Il mancato pagamento, poi, della III e IV rata a mani del broker ‒ cui competeva l'obbligo di versare le rispettive quote a (80%) e a CP_1 [...]
(20%) ‒ è stato espressamente comunicato a Controparte_4 CP_1
proprio dal citato broker BRASS S.r.l.
5 Risulta, infine, pacifico che abbia agito per il recupero del credito inerente CP_1 la propria quota limitatamente alla III rata del premio (diversamente la somma richiesta sarebbe stata pari ad Euro 34.230,00), vieppiù avuto riguardo al fatto che il broker BRASS S.r.l. aveva comunicato il mancato incasso della III e IV rata con mail in data 8 novembre 2022 [documento prodotto da sub n. 3 e mai CP_1 contestato da parte attrice opponente né per la provenienza dal suo broker, né per il contenuto (“Con la presente sono ad informarvi che nonostante i ripetuti tentativi non riusciamo ad incassare le polizze n. PAD000411 la n.PAD000425 Pt_1
Airsp&a srl”)] quando ormai era decorso il termine semestrale dalla scadenza della III rata (19 settembre 2021), circostanza che aveva determinato la risoluzione di diritto ex art.1901 cod. civ. del contratto ed impedito di agire per il recupero anche della IV rata del premio.
Da ultimo e ribadendo quanto già affermato nell'ordinanza del 14 ottobre 2023,
a norma degli artt. 1888-2725 cod. civ. il contratto di assicurazione è soggetto a forma scritta ad probationem, così come la prova del relativo pagamento del premio, che pertanto non può essere fornita ex art. 2726 cod. civ. per testi.
Le spese di lite ‒ liquidate come in dispositivo (determinate considerando lo scaglione compreso tra Euro 5.201,00 ed Euro 26.000,00 e i valori medi) ‒ seguono la soccombenza, non ritenendo peraltro sussistenti i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva (ai sensi dell'art. 282 c.p.c.).
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
– RIGETTA l'opposizione proposta da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con
[...] conseguente integrale CONFERMA del decreto ingiuntivo n. 964/2023, emesso il 21 marzo 2023 dal Tribunale di Genova ‒ dott.ssa Ada LUCCA;
– CONDANNA, inoltre, Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a
[...] [...]
[...] Controparte_5 le spese di lite che – ai sensi del D.M. 13 agosto 2022, n. 147 –
[...] liquida in Euro 5.077,00 per compensi, oltre accessori di legge (15%, I.V.A.
e C.P.A.) per il presente procedimento;
– DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Genova, 10 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Barbara D'Arrigo
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