Art. 6.
Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite dalla presente legge.
Il presidente adotta nei casi di grave urgenza i provvedimenti necessari salvo la ratifica del Consiglio.
Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite dalla presente legge.
Il presidente adotta nei casi di grave urgenza i provvedimenti necessari salvo la ratifica del Consiglio.