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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 10/12/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 441/2022 tra le parti:
cf ), Parte_1 C.F._1
(cf , Parte_2 C.F._2 con l'avv. BALDI ELENA (cf ) C.F._3
ATTORI
(cf ), Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. COPPOLA LUCIA (cf ) C.F._4
CONVENUTA
Decisa a Pistoia in data 03/12/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attori: come da nota scritta ex art. 127ter c.p.c. contenente p.c., dep. 2.7.2025
e da intendersi qui integralmente richiamata
Convenuta: come da nota scritta ex art. 127ter c.p.c. contenente p.c., dep.
1.7.2025 e da intendersi qui integralmente richiamata
Fatto e diritto
I.
1. Si decide la domanda risarcitoria azionata da e Parte_1 nei confronti dell in relazione Parte_2 Controparte_1 al decesso della propria madre occorso in data 8.7.2015 a Persona_1 causa di un tumore alla vescica per il quale gli attori denunciano malpractice medica dei sanitari dell'ospedale di Pescia per inefficace follow up della neoplasia vescicale dall'ottobre 2012 all'agosto 2014 e omissione diagnostica della recidiva e della progressione della neoplasia, lamentando quindi un danno da perdita di chance di sopravvivenza della madre per il quale chiedono l'importo di minimo euro 120.000,00 ciascuno, così concludendo: “Voglia l'Ecc.mo Giudice del Tribunale di Pistoia, contrariis rejectis, dato atto di quanto esposto, condannar L' (c.f. Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Direttore Generale e legale rappresentante protempore, con sede in Firenze, Piazza S. Maria Nuova n.c. 1 subentrata in virtù dell'art. 83, c.3
Legge Regionale Toscana n. 84/2015 in tutti i rapporti attivi e passivi della di Pistoia e Pescia al pagamento in favore dei SI.ri Parte_3
e quali eredi della de cuius SI.ra Parte_1 Parte_2
, della somma di € 120.000,00 ciascuno e così per un totale di Persona_1
€ 240.000,00 a titolo di risarcimento danni patiti e patiendi conseguenti all'errata diagnosi effettuata dall'ospedale di Pescia o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre che gli interessi dal dì del dovuto all'effettivo saldo.
Vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio”.
I.
2. Si costituisce in giudizio parte convenuta, contestando funditus l'avversa domanda e chiedendo “contrariis rejectis, nel merito rigettare, in quanto infondate in fatto e in diritto, le domande degli attori, nella loro qualità di eredi della SI.ra , sia jure proprio che jure ereditario, Persona_1 quantificate dagli stessi nella somma di €.120.000,00 ciascuno e così, per un totale di €.240.000,00, o in qualunque altra somma, per il risarcimento dei danni patiti e patiendi e/o a qualunque altro titolo dagli stessi pretesi, relativi ai fatti per cui è causa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
I.
3. Assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa subisce un inusitato ritardo in quanto trattenuta in riserva per circa 18 mesi (!) dal g.o.p., supplente temporaneo del magistrato titolare durante il congedo maternale: quindi la stessa viene istruita a mezzo c.t.u. medico-legale e, respinta l'istanza attorea di rinnovazione/chiamata a chiarimenti del collegio peritale nominato, viene fissata udienza di precisazione delle conclusioni con successiva assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi.
******
II. Gli esiti dell'istruttoria, prettamente tecnica, svolta in giudizio non hanno reso ragione delle pretese attoree, nei termini che si vengono a dettagliare. L'incarico peritale è stato affidato a un collegio di figure professionali, con specializzazione nelle materie coinvolte dalla vicenda in disamina: medico- legale, oncologo e urologo (cfr. ordinanze 9.5.2024 e 14.5.2024 e giuramento telematico del collegio peritale del 10.6.2024) e ciò conforta a priori circa la competenza del team incaricato e l'autorevolezza scientifica delle tesi dallo stesso sostenute, ulteriormente supportate dal fatto di costituire il portato dell'analisi e del confronto di tre esperti.
Al di là di tale rilievo, è comunque da constatare come il collegio abbia operato con metodo scientifico e indicazione della letteratura medica di riferimento, previa analisi approfondita di tutta la documentazione medica ritualmente acquisita agli atti di causa, nel pieno rispetto del contraddittorio peritale e fornendo risposte motivate e convincenti alle osservazioni critiche mosse specialmente dal c.t.p. attoreo (cfr. pagg. 48-49 relazione c.t.u. dep.
12.11.2024) sì da portare questo giudice a valutare come superflua una chiamata a chiarimenti dei cc.tt.uu. (cfr. ordinanza 15.1.2025).
Ebbene, lo scrutinio del collegio peritale ha portato ai seguenti assunti, suddivisi nelle varie “fasi” che hanno caratterizzato l'iter clinico della paziente:
1) ANALISI DELL'ITER DIAGNOSTICO, COMPRESO TRA LA COMPARSA
DELLA PRIMA SINTOMATOLOGIA E LA DIAGNOSI DI CARCINOMA
VESCICALE TRANSIZIONALE (DAL GIUGNO 2012 ALL'OTTOBRE 2012):
“Per quanto riguarda l'iter diagnostico, le Linee Guida accreditate dalla comunità scientifica e vigenti all'epoca dei fatti, segnatamente le linee guida della EAU18 (European Association of Urology) del 2011 sul carcinoma transizionale della vescica non-muscolo-invasivo, riportano che in presenza di una sintomatologia suggestiva per carcinoma, è necessario un approfondimento diagnostico mediante esami strumentali rappresentato da un esame cistoscopico e sulla valutazione istologica del tessuto resecato (cistoscopia diagnostica), quest'ultima omissibile se il tumore vescicale viene visualizzato. La citologia urinaria o i marker urinari possono essere utilizzati come supporto alla cistoscopia, soprattutto per rilevare tumori non visibili, essendo altamente specifica e sensibile per i tumori ad alto grado. Ma è necessario tenere in conto che nessuno dei test urinari può sostituire la cistoscopia. Eseguito l'esame cistoscopico, occorre eseguire una descrizione accurata dei reperti, che deve includere il sito, la dimensione, il numero e l'aspetto dei tumori (papillare o solido), oltre a una descrizione delle anomalie della mucosa. Una volta identificata la lesione occorre rimuoverla e la terapia di prima linea è rappresentata dalla resezione transuretrale (TUR), il cui obiettivo, nei tumori della vescica TaT1, è fare una diagnosi corretta e rimuovere tutte le lesioni visibili. […] Come riportato nelle linee guida, e confermato dalle buone pratiche clinicoassistenziali, nel caso di specie sono stati eseguiti tutti questi passaggi, è stata rimossa la lesione mediante TUT [resezione transuretrale specifica per i tumori della vescica n.d.r.] ed è stata effettuata anche una corretta stadiazione della neoplasia. Vale la pena sottolineare che il primo esame diagnostico richiesto a seguito di visita urologica è stato rappresentato dalla citologia urinaria e non dalla cistoscopia come riportato nelle linee guida. Bisogna tuttavia riportare che nel caso specifico la paziente non presentava i sintomi tipici di neoplasia della vescica, ossia la macro-microematuria, e non presentava una storia di neoplasia della vescica, pertanto, la scelta di effettuare una citologia urinaria come primo esame diagnostico risulta corretta.
Alla luce di quanto sovrariportato, nell'analisi della fase diagnostico- terapeutico che va dalla comparsa della prima sintomatologia alla diagnosi di carcinoma vescicale transizionale non è stato possibile identificare errori nella condotta del personale sanitario” (cfr. pagg. 33-
34 relazione c.t.u.);
2) ANALISI DELL E DEL INTRAPRESO A Controparte_2 CP_3
SEGUITO DELLA DIAGNOSI DI CARCINOMA VESCICALE TRANSIZIONALE
(DAL NOVEMBRE 2012 AD APRILE 2013):
“Come riportato nella letteratura citata nei quadri morbosi, i pazienti con tumori
Ta di basso grado presentano una recidiva nel 70% dei casi e una progressione nel 5% dei casi, mentre i tumori Ta di alto grado progrediscono nel 30-40% dei casi19, pertanto, risulta necessario sottoporre i pazienti a terapie adiuvanti per ridurre il tasso di recidiva. Come riportato nelle Linee Guida20, una instillazione di chemioterapia dopo TUR riduce significativamente la recidiva rispetto alla sola TUR. Mitomicina C (MMC), epirubicina e doxorubicina hanno dimostrato effetti benefici comparabili. La necessità di ulteriori terapie intravescicali adiuvanti dipende dalla prognosi del paziente. L'instillazione precoce di chemioterapia è raccomandata nei tumori a basso rischio di recidiva e progressione come unico trattamento intravescicale. Tuttavia, per altri pazienti, questo rimane un trattamento incompleto poiché la probabilità di recidiva e/o progressione è considerevole. Una singola instillazione è considerata come la fase iniziale di ulteriori terapie intravescicali in coloro presumibilmente a rischio intermedio [leggasi instillazioni ripetute n.d.r.]. Nei tumori che presumibilmente hanno un alto rischio di progressione (lesioni solide, citologia urinaria positiva),
l'instillazione seguita da multiple instillazioni oppure un trattamento con BCG
(Bacillus Calmette- Guerin) sono possibilità terapeutiche. Vale la pena sottolineare che all'epoca in cui è avvenuta la stesura di queste linee guida, era ancora controversa la durata e la frequenza delle instillazioni intravescicali di chemioterapia poiché la maggior parte degli studi disponibili non supportava un programma di trattamento superiore ad 1 anno.
Per quanto attiene all'inquadramento del rischio di recidiva, le Linee Guida suggeriscono di utilizzare il sistema di punteggio e delle tabelle di rischio dall'Organizzazione Europea per la Ricerca e il Trattamento del Cancro
(EORTC)21 per prevedere separatamente i rischi a breve e lungo termine sia di recidiva che di progressione nei singoli pazienti […] Combinando due delle Parte quattro categorie per recidiva e progressione, il gruppo di lavoro dell' suggerisce di utilizzare un sistema di classificazione a tre livelli che definisce i gruppi a basso, intermedio e alto rischio […].
Sulla base delle informazioni sovrariportate, è possibile identificare nel caso di specie un punteggio totale di recidiva uguale ad 1 (essendo uno stadio G2) ed un punteggio totale di progressione uguale a 0, permettendo di inquadrare il caso specifico come un rischio intermedio di recidiva ed un basso rischio di progressione. Vale la pena specificare che il calcolo di questo punteggio risulta inficiato dal fatto che non è possibile dedurre dalla documentazione che abbiamo a disposizione la dimensione della neoplasia22. Tuttavia, è possibile ipotizzare con elevata probabilità che la neoplasia fosse < 3 cm in quanto resecata in un unico intervento, e da qui il punteggio 0 assegnato alla voce
“diametro del tumore”.
Presentando un rischio intermedio di recidiva vi era indicazione ad eseguire multipli cicli di terapia adiuvante con mitomicina C, come osservato nel caso di specie. Pertanto, l'operato del personale sanitario fu corretto” (cfr. pagg. 35-38 relazione c.t.u.),
“Per quanto riguarda la fase di follow-up, le Linee Guida sopracitate indicano che i pazienti devono essere monitorati in base al rischio di recidiva e progressione […] nel caso di specie sussistendo un rischio intermedio di recidiva ed un rischio basso di progressione, era indicato eseguire quantomeno una cistoscopia a tre mesi dalla prima diagnosi, associata o meno a citologia urinaria. Come osservato nel caso specifico, la citologia e la cistoscopia sono stati eseguiti a gennaio 2013 quindi a distanza di tre mesi dalla diagnosi istologica del tumore avvenuta ad ottobre 2012. Pertanto, il personale sanitario si è attenuto correttamente a quanto riportato all'interno delle Linee Guida. Vale la pena sottolineare che il grado di raccomandazione riportato è C, dunque l'evidenza scientifica alla base della raccomandazione non è forte, provenendo da studi di livello inferiore o da opinioni di esperti, quindi basata su dati clinici meno solidi rispetto ai gradi A e B. Per cui il follow up può comunque essere regolato e modificato a seconda del caso specifico non essendo presente un grado di raccomandazione così forte.
Alla luce di quanto sovrariportato, la fase prognostica post-TUT fu corretta” (cfr. pagg. 39-40 relazione c.t.u.);
3) ANALISI DELL
[...]
Controparte_4
(SUCCESSIVO AD APRILE 2013):
“Il 22.04.2013 la paziente era sottoposta ad intervento di rimozione delle due neoformazioni mediante TU ed in data 04.05.2013, giungeva il referto degli esami istologici effettuati sul materiale prelevato in corso di intervento e dal quale è possibile evincere “… Frammenti con fenomeni regressivo-necrotici riferibili a carcinoma transizionale vescicale a configurazione papillare. Riserva per le caratteristiche del prelievo”.
Dall'analisi del referto istologico, non risulta possibile risalire al grado e alla stadiazione della neoplasia vescicale. Tuttavia, le dimensioni contenute delle due neoplasie sessili (alcuni mm) e le caratteristiche istologiche, poiché il carcinoma transizionale vescicale superficiale tende frequentemente a recidivare e la maggior parte di queste recidive mantengono le caratteristiche superficiali della malattia, permettono di sostenere, in termini di elevata probabilità, che si trattasse di una patologia non infiltrante. La paziente era classificabile nella categoria “alto grado di recidiva”, pertanto sia il trattamento che il follow-up avrebbero dovuto essere adattati a tale rischio” segue elencazione delle terapie praticate sulla paziente (cfr. pag. 41 relazione c.t.u.) e la conclusione per cui “Essendovi
l'indicazione ad eseguire multipli cicli di terapia adiuvante con mitomicina C, come osservato nel caso di specie (da maggio 2013 a luglio 2014), nell'analisi della fase terapeutica post-TUT non è stato possibile identificare errori nella condotta del personale sanitario” (pag. 42 relazione c.t.u.). Per quanto concerne la fase di follow-up, gli ausiliari giudiziali hanno riscontrato che effettivamente nel caso di specie, trattandosi di tumore ad alto rischio di recidiva, la cistoscopia e citologia urinaria avrebbero dovuto essere eseguite 3 mesi (e poi successivamente ogni 3 mesi per i primi 2 anni, ogni 6 mesi fino a 5 anni e poi annualmente), talché l'esecuzione della cistoscopia sulla a distanza di 9 mesi configura “un potenziale ritardo nel follow Per_1 up” e tuttavia “la negatività dell'esame a nove mesi consente di affermare che, anche qualora la cistoscopia fosse stata effettuata a 3 mesi (quindi agosto 2013), avrebbe dato esito negativo. Tra l'altro anche la citologia urinaria effettuata a maggio 2014 risultava negativa. Pertanto, tale ritardo non ebbe alcuna valenza causale nell'evoluzione del quadro clinico” (pag. 42 relazione c.t.u.) mentre da lì in avanti le tempistiche di follow-up si sono adeguate alle indicazioni delle Linee Guida (“il follow-up è proseguito correttamente con una citologia ed una cistoscopia a tre mesi di distanza dall'ultima quindi a maggio del 2014, esattamente come riportato all'interno delle Linee Guida. Entrambi gli esami restituivano un esito negativo”, pag. 42 relazione c.t.u.).
Quanto al fatto che, al successivo esame cistoscopico dell'agosto 2014, fosse rilevato un “carcinoma uroteliale di alto grado infiltrante la muscolare propria con plurime metastasi” - circostanza che ha indotto il perito di parte attrice a ritenere sussistente la probabilità di una malpractice medica, stante l'improvvisa insorgenza di una recidiva così aggressiva - i cc.tt.uu. hanno fornito spiegazioni convincenti e non scalfite da argomentazioni contrarie, nello specifico (cfr. pag. 43 relazione c.t.u.):
- per un verso, a supportare la possibilità dello sviluppo di una neoplasia aggressiva nel periodo maggio-agosto 2014 concorre il fatto che “come riportato nelle note di trattatistica, la citologia urinaria è test che indubbiamente ha una maggiore accuratezza nella “detection” dei carcinomi uroteliali ad alto grado, che hanno una forte aggressività biologica e tendenze all'infiltrazione locale e metastatica” pertanto la negatività di tale esame rende plausibile lo sviluppo di una forma aggressiva di carcinoma nei mesi immediatamente successivi;
- per altro verso, non vi sono in atti elementi tali da far dubitare errori nelle diagnosi di febbraio e maggio 2014 in quanto “1) non sono stati prodotte immagini relative all'esame che possano consentire una rilettura ex post dell'esame; 2) non è corretto sostenere, come indicato da parte attrice, che la presenza della neoplasia ad agosto 2014 stia ad indicare la rilevabilità della stessa anche a febbraio 2014 ed a maggio 2014”.
Relativamente a quest'ultimo profilo, che è in sostanza quello su cui si appuntano le censure attoree, i cc.tt.uu. hanno definitivamente spiegato che
“È possibile, e nel caso di specie altamente probabile, che la neoplasia fosse assente o non diagnosticabile alle cistoscopie di febbraio 2014 e maggio 2014 e che fosse rilevabile, per la prima volta, ad agosto 2014, anche alla luce della citologia negativa di maggio 2014. In merito a quest'ultimo punto vale la pena ribadire che questo esame risulta particolarmente sensibile in presenza di una forma di alto grado, per cui la negatività di questo esame è un ulteriore elemento a favore circa l'assenza/non diagnosticabilità di una patologia tumorale ad alto grado già nel maggio 2014. È necessario sottolineare che, le neoplasie consimili a quella diagnosticata nel caso di specie sono molto aggressive, e possono svilupparsi e diffondersi nei tessuti circostanti anche in periodi molto circoscritti come 1-3 mesi. Nel caso di specie, all'Uro-TC del 19.08.2014 venivano già segnalate delle lesioni osteoaddensanti a livello di D2 e D6, espressione della natura già metastatica della malattia, a riprova dell'aggressività biologica intrinseca della stessa. Anche qualora fosse stata eseguita precedentemente una Uro-TC, comunque non indicata, e fossero state identificate delle metastasi, comunque gli approcci terapeutici adottati nonché l'outcome a lungo termine sarebbero stati i medesimi vista l'aggressività della patologia. Si rammenta infatti come globalmente, la sopravvivenza dei pazienti trattati per malattia metastatica vari tra i 9 e i 15 mesi a seconda dei regimi adottati e solo il 5% dei pazienti con patologia metastatica vive più di cinque anni” (pagg. 43-44 relazione c.t.u.).
Nel quadro ora descritto, già sufficientemente eloquente dell'assenza di addebiti elevabili all'operato dei sanitari che ebbero in cura la paziente, il collegio peritale si è ulteriormente premurato di precisare che anche gli accessi al PS effettuati dalla tra febbraio e marzo 2014 erano caratterizzati Per_1 da sintomatologia e risposta alle terapie applicate tali da non poter far sospettare una recidiva della neoplasia (“Nel periodo compreso tra febbraio e marzo 2014 la paziente ha effettuato alcuni accessi in PS per dolore addominale e ritenzione di urina. Tuttavia, il rientro di questa sintomatologia dopo impostazione della terapia antibiotica e l'assenza di ulteriori accessi in PS, indicano che effettivamente trattavasi di infezione delle vie urinarie o reazioni irritative conseguenti ad instillazione di mitomicina C, e non sintomi riconducibili ad una recidiva. In tale sede era pertanto corretto non approfondire ulteriormente il quadro in quanto non vi erano elementi per sospettare una recidiva di neoplasia”, pagg. 44 relazione c.t.u.).
In definitiva:
“- le linee guida di riferimento dell'epoca raccomandavano un follow up postintervento a tre mesi, che non è stato rispettato in quanto la prima cistoscopia fu effettuata a 9 mesi (febbraio 2014);
- la negatività dell'esame effettuato a nove mesi dalla TU (febbraio
2014) consente di affermare che, anche qualora la cistoscopia fosse stata effettuata a 3 mesi (quindi agosto 2013), avrebbe dato esito negativo e non ha in nessuna maniera influito sul decorso e sulla evoluzione della malattia.
Non ci sono elementi oggettivi che supportino l'ipotesi ricorrente di una erronea refertazione delle cistoscopie di follow up, in quanto (i) non vi sono immagini revisionabili ex post che possano permettere una rivalutazione (ii) la presenza della neoplasia ad agosto 2014 non consente automaticamente di sostenere la rilevabilità della stessa anche a febbraio 2014 ed a maggio 2014. Infatti, le neoplasie consimili a quella diagnosticata nel caso di specie sono molto aggressive, e possono svilupparsi e diffondersi nei tessuti circostanti anche in periodi molto circoscritti come 1-3 mesi. È possibile, e nel caso di specie altamente probabile, che la neoplasia fosse assente e/o non diagnosticabile alle cistoscopie di febbraio 2014 e maggio 2014 e che fosse rilevabile, per la prima volta, ad agosto 2014, anche alla luce della citologia negativa di maggio 2014.
Non si ravvisano pertanto errori nell'operato del personale sanitario dell'Ospedale di Pescia” (pagg. 44-45 relazione c.t.u.).
Occorre a questo punto valutare in dettaglio le criticità evidenziate dal c.t.p. attoreo (riportate integralmente a pag. 46 relazione c.t.u.), alle quali il collegio peritale ha già fornito - come detto - articolata e adeguata risposta (cfr. pagg.
48-49 relazione c.t.u.) e cui parte attrice si appella anche in sede conclusionale, invocando la funzione del giudice quale peritus peritorum.
In sintesi, il c.t.p. attoreo ha valutato come “alquanto improbabile” e, di seguito, “assolutamente improbabile” lo sviluppo della recidiva della neoplasia vescicale, nelle dimensioni accertate nell'agosto 2014, nell'arco di soli due mesi e mezzo, ossia a decorrere dall'esame citoscopico del 29.5.2024 refertato come negativo: tuttavia, il c.t.p. attoreo non fonda tale valutazione di “assoluta improbabilità” su dati diagnostici oggettivamente verificabili, quanto piuttosto
- a contrario - su una scarsa rilevanza dell'esame citologico urinario del
5.5.2014 in quanto notoriamente tale tipo di esame renderebbe spesso “falsi negativi” nonché su presunti “errori” - non meglio definiti - della citoscopia del maggio 2014 che non avrebbe rilevato una neoplasia già presente, giungendo quindi a definire come assistito da causalità civilistica cd. più probabile che non l'erroneo risultato dei controlli eseguiti sulla paziente nel maggio 2024 (“In conclusione, almeno in termini di probabilità (più probabile che non") è più ammissibile che nel caso di specie la citologia urinaria effettuata abbia fornito un falso negativo e che l'esame cistoscopico del 29.5.2024 non abbia rilevato, per errore diagnostico, una neoplasia già presente, tanto da risultare, in realtà, delle dimensioni di circa 4 cm. come evidenziato all'esame URO-Tc del 19.8.2024”, intendendosi 2024 per 2014).
A questo proposito, è forse il caso di rammentare come l'autorità giudicante, chiamata a decidere un contenzioso giudiziale, possa e debba assumere come basi della propria decisione unicamente i fatti accertati in giudizio, se del caso divisati tramite l'ottica dello specialista tecnico tramite l'ausilio delle valutazioni di un c.t.u.: non si possono accettare come fondamenti della decisione giudiziale dati probabilistici, non verificati ma solo supposti e privi di elementi anche solo indiziari di supporto.
Con riferimento alla vicenda clinica che ci occupa, in assenza di siffatti elementi non è possibile assumere come termine del sillogismo giudiziale una circostanza assolutamente non verificata, quale l'erronea refertazione della cistoscopia del maggio 2024, ma solo “presunta” dalla positività del controllo successivo dell'agosto 2014: presunzione troppo debole non “in assoluto”, ma per poter sostenere appunto uno dei termini del sillogismo causale giudiziale e per poter fondare un addebito di responsabilità giuridica sia pur nella misura del cd. “più probabile che non”.
Peraltro, il collegio peritale anche in ordine a tale aspetto ha fornito spiegazioni scientificamente fondate, ossia: (i) non sono state prodotte immagini relative all'esame che possano consentire una rilettura ex post dell'esame del
29.5.2024, pertanto sospetti errori di esecuzione dello stesso non sono a oggi concretamente verificabili, (ii) non è corretto sostenere che la presenza della neoplasia ad agosto 2014 stia ad indicare la rilevabilità della stessa anche a febbraio 2014 ed a maggio 2014 in quanto “È possibile, e nel caso di specie altamente probabile, che la neoplasia fosse assente o non diagnosticabile alle cistoscopie di febbraio 2014 e maggio 2014 e che fosse rilevabile, per la prima volta, ad agosto 2014, anche alla luce della citologia negativa di maggio 2014.
In merito a quest'ultimo punto vale la pena ribadire che questo esame risulta particolarmente sensibile in presenza di una forma di alto grado, per cui la negatività di questo esame è un ulteriore elemento a favore circa l'assenza/non diagnosticabilità di una patologia tumorale ad alto grado già nel maggio 2014. È necessario sottolineare che, le neoplasie consimili a quella diagnosticata nel caso di specie sono molto aggressive, e possono svilupparsi e diffondersi nei tessuti circostanti anche in periodi molto circoscritti come 1-3 mesi” (pag. 44 relazione c.t.u., cit.), inoltre (iii) in specifica replica alle osservazioni del c.t.p. attoreo e con indicazione di letteratura scientifica sul punto, la citologia urinaria è un test diagnostico di supporto alla cistoscopia nella diagnosi di carcinoma vescicale con sensibilità e valore predittivo positivo basso ma, per contro, con specificità e valore predittivo negativo elevati e, poiché “la specificità misura la capacità di un test di identificare correttamente i casi negativi, per cui una specificità elevata indica che il test è efficace nel riconoscere l'assenza della condizione o malattia quando questa non è presente.
Altresì, il valore predittivo negativo individua la probabilità che un risultato negativo al test sia effettivamente indicativo di assenza della condizione”, deve concludersi che “In virtù della specificità di questo test, si ritiene altamente probabile che al momento dell'esecuzione della citologia la neoplasia non fosse presente” (pag. 48-49 relazione c.t.u., cit.).
In definitiva e alla luce di quanto esposto, pur considerandosi con attenzione i rilievi mossi dal c.t.p. attoreo, deve riaffermarsi l'impossibilità di fondare un giudizio di sussistenza di nesso causale giuridicamente rilevante - nel senso di idoneo a supportare un giudizio di responsabilità giuridica - sulla combinazione di due fattori entrambi supposti e ipotetici e nessuno dei quali verificati, quali una eccepita (ma smentita dai cc.tt.uu.) scarsa sensibilità dell'esame citologico del 5.5.2014 e una errata esecuzione e conseguente diagnosi della cistoscopia del 29.5.2014 unicamente presunta e del tutto priva di elementi concreti di supporto e verificabilità.
La domanda attorea deve pertanto essere respinta, in assenza di prova del comportamento inadempiente addebitato ai sanitari dell convenuta, CP_1 essendo anzi emersa prova del contrario (assenza di addebiti) dall'indagine tecnica svolta in giudizio. III. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa e alla consistenza dell'attività processuale svolta, applicati valori medi dello scaglione di riferimento.
A carico integrale di parte attrice devono essere poste, sempre in forza del principio di soccombenza, anche le spese di c.t.u. già liquidate con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1) respinge le domande attoree;
2) condanna parte attrice alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro 10.860,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge;
3) pone definitivamente a carico integrale di parte attrice le spese di c.t.u., già liquidate con ordinanza 17.10.2025.
Pistoia, 03/12/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini