TRIB
Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 05/09/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITAALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BRINDISI Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sergio Memmo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 1053/2025
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 Parte_1 C.F._1
c.p.c., elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in San Pietro IC (Br), alla via
Firenze n. 20;
- RICORRENTE -
E
, p.i. , in persona del Ministro e rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 legale pro tempore, con sede in Roma, alla via Arenula n. 70;
- RESISTENTE CONTUMACE -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 12/04/2025 l'avv. Parte_1 proponeva opposizione avverso il Decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Brindisi in data
10/04/2025 nel corso del giudizio RGNR 2135/2021, n. 2030/2021 RG GIP.
Esponeva il ricorrente di essere stato procuratore di imputato nel giudizio RGNR Persona_1
2135/2021, n. 2030/2021 RG GIP, ed ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
All'esito del giudizio esso avv. formulava istanza per la liquidazione dei compensi per Pt_1
l'attività difensiva espletata e con Decreto di liquidazione del 10/04/2025 il GIP, applicando i compensi previsti dal DM 55/2014 con riferimento ai procedimenti di complessità “semplice” e liquidando la sola fase decisoria, ritenendo già liquidata la fase di studio già liquidata, liquidava all'avv. la somma complessiva di € 700,00 (di cui € 250,00 quale importo liquidato dal Pt_1
Giudice di Pace per spese e competenze del procedimento monitorio) oltre alle spese generali al
15%, iva e cpa come per legge.
Con il presente ricorso l'avv. proponeva opposizione a tale decreto eccependo Parte_1 la mancata liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e di trattazione, che pure si erano tenute, ed una erronea applicazione dei parametri forensi, dovendosi applicare al caso concreto i parametri di cu al DM 55/2014 così come aggiornato dal decreto n. 147/2022, già entrato in vigore alla conclusione del giudizio.
L'istante chiedeva la riforma del provvedimento impugnato e la liquidazione nella misura di €
1.620,98, inclusi accessori di legge, oltre ad € 250,00 oltre accessori di legge, quali compensi per la fase di recupero del credito.
1 La causa veniva istruita mediante la documentazione prodotta dalla parte ricorrente ed all'udienza del 08/07/2025 la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto per i motivi che di seguito verranno espressi.
Va premesso che ai sensi dell'art. 12 del DM 55/2012 “ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento”.
Inoltre, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12 del DM 55/2012, il compenso si liquida per fasi specificando a titolo esemplificativo che per fasi del giudizio si intendono la fase di studio della controversia, la fase introduttiva del giudizio, la fase istruttoria o dibattimentale e la fase decisionale.
A ciò va aggiunto che, tenendo conto dei parametri previsti dai vigenti decreti ministeriali, questo distretto della Corte di Appello di Lecce ha stilato un Protocollo di intesa in materia di patrocinio a spese dello Stato nei giudizi penali celebrati innanzi al giudice per le indagini preliminari ed al giudice per l'udienza preliminare ed ha indicato dei criteri per i compensi indicati, suddividendo i procedimenti in tre categorie, semplici, medi e complessi, tenendo conto del: 1) numero dei testimoni escussi, complessità dell'attività istruttoria e della documentazione acquisita ed esaminata;
2) numero e durata delle udienze, ad eccezione di quelle di mero rinvio;
3) presenza di misure cautelari;
4) numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
caratteristiche, urgenza e pregio dell'attività prestata;
importanza, natura e complessità del procedimento, concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della parte assistita;
rilevanza patrimoniale.
Tanto premesso, con riferimento al merito dell'opposizione, dalla ricostruzione del giudizio penale di merito RGNR 2135/2021, n. 2030/2021 RG GIP emerge che l'avv. era stato procuratore Pt_1 di , imputato nel giudizio ed ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nella fase Persona_1 di giudizio innanzi al GIP/GUP, e che l'imputato abbia poi nominato altro difensore di fiducia per la fase dibattimentale.
Dalla documentazione allegata emerge che il procedimento de quo si svolgeva nel corso di due udienze, una prima udienza preliminare del 07/06/2022 di mero rinvio, ed una successiva udienza preliminare del 15/11/2022 in cui veniva disposto il rinvio a giudizio dell'imputato.
Non è stata svolta alcuna attività istruttoria, appare pertanto evidente che nel procedimento de quo si siano svolte le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e che tenendo conto della normativa richiamata, per la liquidazione dei compensi per l'attività svolta dall'avv. , deve trovare Pt_1
2 applicazione la tabella 6G del Protocollo di intesa dovendosi ritenere il giudizio di complessità semplice.
Pertanto, all'avv. vanno liquidati: € 405,00 per la fase di studio;
€ 360,00 per la Parte_1 fase introduttiva;
€ 675,00 per la fase decisionale;
per un totale parziale di € 1.440,00; somma che ridotta di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis DPR 115 del 2002 è pari ad € 960,00. A tale somma va aggiunta quella di € 144,00 per rimborso forfettario al 15%, oltre iva e cap come per legge;
e la somma di € 250,00 per le competenze e le spese del procedimento monitorio innanzi al Giudice di Pace.
Infine, per quanto concerne le spese legali di questo giudizio, tenuto conto che la circostanza che l'avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale, a norma dell'art. 86 c.p.c. non Pt_1 incide sulla natura professionale dell'attività svolta in proprio favore, e, pertanto, non esclude la liquidazione secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali (cfr. ex multis
Cass. Civ. n. 2193/2008) e considerato l'accoglimento della domanda proposta e non essendo la mancata costituzione della controparte ragione per non applicare il principio di soccombenza (cfr.
Cass. Civ., ordinanza n. 27884/2019), va condannato il , contumace, al Controparte_1 pagamento delle spese del presente procedimento, che si quantificano in complessivi € 275,00, di cui € 232,00 per compensi ed € 43,00 per spese, oltre accessori di legge sulle predette somme.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in persona del giudice monocratico dott. Sergio Memmo, pronunciando sul ricorso depositato in data 12/04/2025 dall'avv. avverso il Decreto di liquidazione Parte_1 emesso dal Tribunale di Brindisi in data 10/04/2025 nel corso del giudizio RGNR 2135/2021, n.
2030/2021 RG GIP, così provvede:
- Revoca il decreto di liquidazione impugnato emesso dal Tribunale di Brindisi in data
10/04/2025 nel corso del giudizio RGNR 2135/2021, n. 2030/2021 RG GIP;
- Dispone il pagamento in favore dell'avv. della somma di € 1.104,00 oltre Parte_1 ad IVA e CPA come per legge, per l'attività difensiva prestata giudizio RGNR 2135/2021,
n. 2030/2021 RG GIP;
e di € 250,00 per le competenze e le spese del procedimento monitorio innanzi al Giudice di Pace;
- Pone i suddetti pagamenti a carico dell'Erario, autorizzando così all'emissione del relativo mandato di pagamento;
- Condanna il , in persona del ministro pro tempore, al pagamento Controparte_1 delle spese del presente procedimento, che si liquidano in complessivi € 275,00, di cui €
232,00 per compensi ed € 43,00 per spese, oltre accessori di legge sulle predette somme.
Brindisi, lì 25/07/2025
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Simona Carbone, Funzionaria addetta all'Ufficio per il
Processo.
Il Giudice
(dott. Sergio Memmo)
3
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sergio Memmo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 1053/2025
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 Parte_1 C.F._1
c.p.c., elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in San Pietro IC (Br), alla via
Firenze n. 20;
- RICORRENTE -
E
, p.i. , in persona del Ministro e rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 legale pro tempore, con sede in Roma, alla via Arenula n. 70;
- RESISTENTE CONTUMACE -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 12/04/2025 l'avv. Parte_1 proponeva opposizione avverso il Decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Brindisi in data
10/04/2025 nel corso del giudizio RGNR 2135/2021, n. 2030/2021 RG GIP.
Esponeva il ricorrente di essere stato procuratore di imputato nel giudizio RGNR Persona_1
2135/2021, n. 2030/2021 RG GIP, ed ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
All'esito del giudizio esso avv. formulava istanza per la liquidazione dei compensi per Pt_1
l'attività difensiva espletata e con Decreto di liquidazione del 10/04/2025 il GIP, applicando i compensi previsti dal DM 55/2014 con riferimento ai procedimenti di complessità “semplice” e liquidando la sola fase decisoria, ritenendo già liquidata la fase di studio già liquidata, liquidava all'avv. la somma complessiva di € 700,00 (di cui € 250,00 quale importo liquidato dal Pt_1
Giudice di Pace per spese e competenze del procedimento monitorio) oltre alle spese generali al
15%, iva e cpa come per legge.
Con il presente ricorso l'avv. proponeva opposizione a tale decreto eccependo Parte_1 la mancata liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e di trattazione, che pure si erano tenute, ed una erronea applicazione dei parametri forensi, dovendosi applicare al caso concreto i parametri di cu al DM 55/2014 così come aggiornato dal decreto n. 147/2022, già entrato in vigore alla conclusione del giudizio.
L'istante chiedeva la riforma del provvedimento impugnato e la liquidazione nella misura di €
1.620,98, inclusi accessori di legge, oltre ad € 250,00 oltre accessori di legge, quali compensi per la fase di recupero del credito.
1 La causa veniva istruita mediante la documentazione prodotta dalla parte ricorrente ed all'udienza del 08/07/2025 la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto per i motivi che di seguito verranno espressi.
Va premesso che ai sensi dell'art. 12 del DM 55/2012 “ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento”.
Inoltre, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12 del DM 55/2012, il compenso si liquida per fasi specificando a titolo esemplificativo che per fasi del giudizio si intendono la fase di studio della controversia, la fase introduttiva del giudizio, la fase istruttoria o dibattimentale e la fase decisionale.
A ciò va aggiunto che, tenendo conto dei parametri previsti dai vigenti decreti ministeriali, questo distretto della Corte di Appello di Lecce ha stilato un Protocollo di intesa in materia di patrocinio a spese dello Stato nei giudizi penali celebrati innanzi al giudice per le indagini preliminari ed al giudice per l'udienza preliminare ed ha indicato dei criteri per i compensi indicati, suddividendo i procedimenti in tre categorie, semplici, medi e complessi, tenendo conto del: 1) numero dei testimoni escussi, complessità dell'attività istruttoria e della documentazione acquisita ed esaminata;
2) numero e durata delle udienze, ad eccezione di quelle di mero rinvio;
3) presenza di misure cautelari;
4) numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
caratteristiche, urgenza e pregio dell'attività prestata;
importanza, natura e complessità del procedimento, concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della parte assistita;
rilevanza patrimoniale.
Tanto premesso, con riferimento al merito dell'opposizione, dalla ricostruzione del giudizio penale di merito RGNR 2135/2021, n. 2030/2021 RG GIP emerge che l'avv. era stato procuratore Pt_1 di , imputato nel giudizio ed ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nella fase Persona_1 di giudizio innanzi al GIP/GUP, e che l'imputato abbia poi nominato altro difensore di fiducia per la fase dibattimentale.
Dalla documentazione allegata emerge che il procedimento de quo si svolgeva nel corso di due udienze, una prima udienza preliminare del 07/06/2022 di mero rinvio, ed una successiva udienza preliminare del 15/11/2022 in cui veniva disposto il rinvio a giudizio dell'imputato.
Non è stata svolta alcuna attività istruttoria, appare pertanto evidente che nel procedimento de quo si siano svolte le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e che tenendo conto della normativa richiamata, per la liquidazione dei compensi per l'attività svolta dall'avv. , deve trovare Pt_1
2 applicazione la tabella 6G del Protocollo di intesa dovendosi ritenere il giudizio di complessità semplice.
Pertanto, all'avv. vanno liquidati: € 405,00 per la fase di studio;
€ 360,00 per la Parte_1 fase introduttiva;
€ 675,00 per la fase decisionale;
per un totale parziale di € 1.440,00; somma che ridotta di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis DPR 115 del 2002 è pari ad € 960,00. A tale somma va aggiunta quella di € 144,00 per rimborso forfettario al 15%, oltre iva e cap come per legge;
e la somma di € 250,00 per le competenze e le spese del procedimento monitorio innanzi al Giudice di Pace.
Infine, per quanto concerne le spese legali di questo giudizio, tenuto conto che la circostanza che l'avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale, a norma dell'art. 86 c.p.c. non Pt_1 incide sulla natura professionale dell'attività svolta in proprio favore, e, pertanto, non esclude la liquidazione secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali (cfr. ex multis
Cass. Civ. n. 2193/2008) e considerato l'accoglimento della domanda proposta e non essendo la mancata costituzione della controparte ragione per non applicare il principio di soccombenza (cfr.
Cass. Civ., ordinanza n. 27884/2019), va condannato il , contumace, al Controparte_1 pagamento delle spese del presente procedimento, che si quantificano in complessivi € 275,00, di cui € 232,00 per compensi ed € 43,00 per spese, oltre accessori di legge sulle predette somme.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in persona del giudice monocratico dott. Sergio Memmo, pronunciando sul ricorso depositato in data 12/04/2025 dall'avv. avverso il Decreto di liquidazione Parte_1 emesso dal Tribunale di Brindisi in data 10/04/2025 nel corso del giudizio RGNR 2135/2021, n.
2030/2021 RG GIP, così provvede:
- Revoca il decreto di liquidazione impugnato emesso dal Tribunale di Brindisi in data
10/04/2025 nel corso del giudizio RGNR 2135/2021, n. 2030/2021 RG GIP;
- Dispone il pagamento in favore dell'avv. della somma di € 1.104,00 oltre Parte_1 ad IVA e CPA come per legge, per l'attività difensiva prestata giudizio RGNR 2135/2021,
n. 2030/2021 RG GIP;
e di € 250,00 per le competenze e le spese del procedimento monitorio innanzi al Giudice di Pace;
- Pone i suddetti pagamenti a carico dell'Erario, autorizzando così all'emissione del relativo mandato di pagamento;
- Condanna il , in persona del ministro pro tempore, al pagamento Controparte_1 delle spese del presente procedimento, che si liquidano in complessivi € 275,00, di cui €
232,00 per compensi ed € 43,00 per spese, oltre accessori di legge sulle predette somme.
Brindisi, lì 25/07/2025
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Simona Carbone, Funzionaria addetta all'Ufficio per il
Processo.
Il Giudice
(dott. Sergio Memmo)
3