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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/10/2025, n. 3754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3754 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, sezione
Quarta civile, dott. Giuseppe Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel ruolo generale af-
fari contenziosi sotto il numero d'ordine 13363
dell'anno 2019
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. SUSCA GIOVANNI e dell'avv. INTINI MONICA ( VIA C.F._1
DANTE 4 TURI , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. SUSCA GIOVANNI
ATTORE/I
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ,
[...] P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. NOBILE VIRIA, elettiva- mente domiciliato in Via Dante 145 70100 BARI pres- so il difensore avv. NOBILE VIRIA
1 CONVENUTO/I
OGGETTO: Contratti bancari(deposito bancario, etc)
All'udienza del 18/06/2025, la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni prese dalle par-
ti come da verbale d'udienza e riportate in narra-
tiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 18.9.2019, notifica-
to in pari data, la società Parte_2
ha convenuto la
[...] Controparte_1
Deducendo che ha intrattenuto
[...]
rapporti bancari con la B.C.C. di Castellana Grot-
te, Filiale di Turi (BA) dal 2004 al 2014: rapporto di conto corrente ordinario n. 80025-00, conto fi- nanziamento fatture n. 80026-01 e conto ordinario n. 80026. A suo dire sul conto ordinario (80025-00)
venivano addebitate le competenze ed i costi rela-
tivi ai conti finanziamento fatture ed anticipi;
lo stesso veniva chiuso a Settembre 2014 con saldo ze-
ro a seguito del versamento di € 220.845,44 del
07/07/2014, somme rinvenienti da mutuo ipotecario concesso dalla stessa in favore dei germani CP_2
e con fi- Controparte_3 Persona_1
2 deiussione anche dei genitori Persona_2
e Il conto anticipi e finanzia- Persona_3
mento fatture (800026-01), aperto nel Febbraio
2004, invece, veniva chiuso a Giugno 2012 con saldo a debito di € 679,08, poi confluito sul conto ordi-
nario. Sui conti suddetti, durante tutto il rappor-
to (2004 – 2014), la avrebbe addebitato co- CP_2
sti, interessi, commissioni ed altri oneri non con-
venuti e, comunque, contra legem.
Avendo anche introdotto ed espletato ATP,
l'attrice concludeva per la condanna “della
[...]
Controparte_1
al pagamento, in favore della società
[...]
della somma di € Parte_1
222.250,02, oltre interessi dalla domanda, ovvero in quell'altra somma, maggiore o minore, che doves- se emergere dalla richiesta CTU contabile, anche eventualmente a norma dell'art. 2033 c.c.”, oltre alla condanna alla rifusione delle spese di lite sia dell'ATP che della fase di merito..
Si costituiva la banca, che chiedeva il riget-
to della domanda.
Espletata CTU sulla base della documentazione relativa al rapporto depositata da parte attrice,
la causa passava infine in decisione.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata per quanto di ragione.
Il CTU, dopo aver integrato la relazione in funzione dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, ha correttamente escluso qua-
lunque ipotesi usuraria ed ha proceduto al comples-
sivo ricalcolo in contraddittorio, da cui è scatu-
rito il dare/avere tra e - sino CP_2 CP_4
alla data del 30/09/2014 - nella misura di €
45.529,48, quale saldo a credito della
[...]
del conto corrente n. 80025- Parte_1
00, nel quale è confluito il saldo del conto cor-
rente n. 80026 alla data della relativa estinzione.
Parte convenuta assume tuttavia che occorre accertare la presenza di rimesse solutorie sul sal-
do storico, in luogo di quello rettificato.
Si deve premettere che si considerano soluto-
rie soltanto le rimesse compiute su un conto sco-
perto, e, cioè passivo non affidato, ovvero su un conto passivo oltre l'affidamento concesso dalla banca, sicché, laddove il conto sia affidato, solo la rimessa operata entro i limiti di tale affida-
mento ha natura ripristinatoria della provvista,
mentre quella operata oltre tale limite ha eviden-
temente natura solutoria. Per altro verso, l'anno-
4 tazione in conto di una posta di interessi (o di commissione massimo scoperto) illegittimamente ad-
debitati dalla banca al correntista comporta un in-
cremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone,
ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solu-
toria in favore della banca.
Ciò detto, il quesito posto al CTU, che egli ha applicato correttamente in punto di calcolo, ri-
sponde all'orientamento di questo tribunale, che ritiene che prima di tutto il giudice deve depurare il conto da tutti gli addebiti illegittimi e solo dopo è possibile verificare se e quali versamenti effettuati dal cliente abbiano avuto natura soluto-
ria. Basarsi sul saldo originario della banca si- gnificherebbe, paradossalmente, consentire all'istituto di credito di beneficiare dei propri addebiti illegittimi per far scattare prima la pre-
scrizione a danno del cliente.
Le spese di giudizio di questa fase, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase Compenso
5 Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare (valori medi) € 7.616,00
La presente sentenza è provvisoriamente esecu-
tiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronun-
ciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) accoglie la domanda, per quanto di ragione e,
per l'effetto, condanna la convenuta alla restitu-
zione della somma di € 45.529,48, quale saldo a credito della al 30/09/2014 oltre Parte_1
interessi legali dal 18.09.2019 all'effettivo sod-
disfo;
2) condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore degli avv.ti Giovanni Susca e Mo-
nica Intini antistatari, che liquida in € 800,00
per esborsi, € 7.616,00 per compensi di merito e
3000,00 per ATP, oltre RSG 15% IVA e CAP;
pone tut-
te le spese di CTU a carico di parte convenuta come liquidate;
6 3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bari il 16/10/2025 .
Il G.U.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, sezione
Quarta civile, dott. Giuseppe Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel ruolo generale af-
fari contenziosi sotto il numero d'ordine 13363
dell'anno 2019
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. SUSCA GIOVANNI e dell'avv. INTINI MONICA ( VIA C.F._1
DANTE 4 TURI , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. SUSCA GIOVANNI
ATTORE/I
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ,
[...] P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. NOBILE VIRIA, elettiva- mente domiciliato in Via Dante 145 70100 BARI pres- so il difensore avv. NOBILE VIRIA
1 CONVENUTO/I
OGGETTO: Contratti bancari(deposito bancario, etc)
All'udienza del 18/06/2025, la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni prese dalle par-
ti come da verbale d'udienza e riportate in narra-
tiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 18.9.2019, notifica-
to in pari data, la società Parte_2
ha convenuto la
[...] Controparte_1
Deducendo che ha intrattenuto
[...]
rapporti bancari con la B.C.C. di Castellana Grot-
te, Filiale di Turi (BA) dal 2004 al 2014: rapporto di conto corrente ordinario n. 80025-00, conto fi- nanziamento fatture n. 80026-01 e conto ordinario n. 80026. A suo dire sul conto ordinario (80025-00)
venivano addebitate le competenze ed i costi rela-
tivi ai conti finanziamento fatture ed anticipi;
lo stesso veniva chiuso a Settembre 2014 con saldo ze-
ro a seguito del versamento di € 220.845,44 del
07/07/2014, somme rinvenienti da mutuo ipotecario concesso dalla stessa in favore dei germani CP_2
e con fi- Controparte_3 Persona_1
2 deiussione anche dei genitori Persona_2
e Il conto anticipi e finanzia- Persona_3
mento fatture (800026-01), aperto nel Febbraio
2004, invece, veniva chiuso a Giugno 2012 con saldo a debito di € 679,08, poi confluito sul conto ordi-
nario. Sui conti suddetti, durante tutto il rappor-
to (2004 – 2014), la avrebbe addebitato co- CP_2
sti, interessi, commissioni ed altri oneri non con-
venuti e, comunque, contra legem.
Avendo anche introdotto ed espletato ATP,
l'attrice concludeva per la condanna “della
[...]
Controparte_1
al pagamento, in favore della società
[...]
della somma di € Parte_1
222.250,02, oltre interessi dalla domanda, ovvero in quell'altra somma, maggiore o minore, che doves- se emergere dalla richiesta CTU contabile, anche eventualmente a norma dell'art. 2033 c.c.”, oltre alla condanna alla rifusione delle spese di lite sia dell'ATP che della fase di merito..
Si costituiva la banca, che chiedeva il riget-
to della domanda.
Espletata CTU sulla base della documentazione relativa al rapporto depositata da parte attrice,
la causa passava infine in decisione.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata per quanto di ragione.
Il CTU, dopo aver integrato la relazione in funzione dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, ha correttamente escluso qua-
lunque ipotesi usuraria ed ha proceduto al comples-
sivo ricalcolo in contraddittorio, da cui è scatu-
rito il dare/avere tra e - sino CP_2 CP_4
alla data del 30/09/2014 - nella misura di €
45.529,48, quale saldo a credito della
[...]
del conto corrente n. 80025- Parte_1
00, nel quale è confluito il saldo del conto cor-
rente n. 80026 alla data della relativa estinzione.
Parte convenuta assume tuttavia che occorre accertare la presenza di rimesse solutorie sul sal-
do storico, in luogo di quello rettificato.
Si deve premettere che si considerano soluto-
rie soltanto le rimesse compiute su un conto sco-
perto, e, cioè passivo non affidato, ovvero su un conto passivo oltre l'affidamento concesso dalla banca, sicché, laddove il conto sia affidato, solo la rimessa operata entro i limiti di tale affida-
mento ha natura ripristinatoria della provvista,
mentre quella operata oltre tale limite ha eviden-
temente natura solutoria. Per altro verso, l'anno-
4 tazione in conto di una posta di interessi (o di commissione massimo scoperto) illegittimamente ad-
debitati dalla banca al correntista comporta un in-
cremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone,
ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solu-
toria in favore della banca.
Ciò detto, il quesito posto al CTU, che egli ha applicato correttamente in punto di calcolo, ri-
sponde all'orientamento di questo tribunale, che ritiene che prima di tutto il giudice deve depurare il conto da tutti gli addebiti illegittimi e solo dopo è possibile verificare se e quali versamenti effettuati dal cliente abbiano avuto natura soluto-
ria. Basarsi sul saldo originario della banca si- gnificherebbe, paradossalmente, consentire all'istituto di credito di beneficiare dei propri addebiti illegittimi per far scattare prima la pre-
scrizione a danno del cliente.
Le spese di giudizio di questa fase, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase Compenso
5 Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare (valori medi) € 7.616,00
La presente sentenza è provvisoriamente esecu-
tiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronun-
ciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) accoglie la domanda, per quanto di ragione e,
per l'effetto, condanna la convenuta alla restitu-
zione della somma di € 45.529,48, quale saldo a credito della al 30/09/2014 oltre Parte_1
interessi legali dal 18.09.2019 all'effettivo sod-
disfo;
2) condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore degli avv.ti Giovanni Susca e Mo-
nica Intini antistatari, che liquida in € 800,00
per esborsi, € 7.616,00 per compensi di merito e
3000,00 per ATP, oltre RSG 15% IVA e CAP;
pone tut-
te le spese di CTU a carico di parte convenuta come liquidate;
6 3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bari il 16/10/2025 .
Il G.U.
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