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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 19/12/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2204/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2204/2025 promosso da:
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Ferrara, Via dell'Industria N. 15 - Interno: 1, rappresentato ed assistito dall'Avv. Eleonora Baldi (C.F.
– PEC ), del Foro di Ferrara, con C.F._2 Email_1 studio ivi, in viale Cavour 50, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa e
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in [...], CP_1 C.F._3
Via M. Fardella 8 int. 2, rappresentata ed assistita dall'Avv. Roberto Testa (C.F.
– PEC , del Foro di Ferrara, con studio ivi, in Via C.F._4 Email_2
Armari n. 28, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16 ottobre 2025, premettendo di aver contratto matrimonio civile in Ferrara, in data
05/05/2012; che dalla precedente relazione sentimentale fra le parti nasceva in data 01/03/2010 il figlio di essersi separati consensualmente davanti al Tribunale di Ferrara, con Persona_1 provvedimento di omologa emesso in data 14/05/2019; che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) I ricorrenti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non richiedere alcun contributo per il proprio rispettivo mantenimento. 2) I sigg.ri e Pt_1 CP_1 concordano nella volontà di far dichiarare l'affidamento condiviso del figlio Gli stessi si Per_1 impegnano ad esercitare la responsabilità genitoriale congiuntamente, nel rispetto dei bisogni e delle necessità dello stesso. 3) Il figlio avrà la residenza privilegiata presso la madre, con la quale risiede attualmente (doc. 3). 4) Il sig. si impegna a versare alla sig.ra la Parte_1 CP_1 somma di euro 300,00 mensili, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio. 5) Il sig. vrà il diritto e dovere di tenere con sé il figlio almeno due giorni Pt_1 Per_1 alla settimana, nonché il sabato e la domenica a settimane alterne, dalle 14.00 del sabato alle 20.00 della domenica, in ogni caso dando privilegio, in una libera determinazione degli orari di visita, alla volontà del minore;
6) Il padre potrà tenere con sé il figlio cinque giorni, durante le vacanze natalizie alternando la settimana dal 23 al 30 a quella dal 31 al 6 gennaio;
tre giorni a Pasqua, in modo che il figlio trascorra con il padre e la madre alternativamente il Natale o la Pasqua. 7) Il padre potrà tenere con sé il figlio 15 giorni anche non consecutivi per il periodo feriale estivo, da concordarsi previamente con la madre, entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno. 8) Le spese accessorie verranno poste a carico del sig. con l'obbligo del pagamento della quota del 50%, secondo la seguente Pt_1 ripartizione: A) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
B) spese mediche da documentare, che richiedono un preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici, in strutture private;
C) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
D) spese scolastiche da documentare, che richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche imposte da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede
Universitaria; E) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
mensa scolastica;
attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno, l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, sarà posta a carico del genitore proponente;
F) spese extrascolastiche da documentare, che richiedono un preventivo accordo: spese per baby-sitting; spese per campi ricreativi estivi. Il pagamento di tali spese avverrà alla fine di ogni mese dietro presentazione della documentazione di spesa. 9) Le parti concordano che ai fini fiscali il figlio sia posto a carico di entrambi i genitori al 50%. 10) I ricorrenti hanno già provveduto, in separata sede, alla divisione dei restanti beni mobili e rapporti reciproci di debito-credito e pertanto, a tutt'oggi, non hanno alcun altro bene in comunione da dividere.
****
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 13 dicembre 2025.
In data 14 novembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso, chiedendo che il Tribunale dichiari lo scioglimento del matrimonio adottando i migliori provvedimenti in ordine alla prole.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa della separazione n. 3562/2019 del 2 maggio 2019.
E' inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate appaiono eque: in particolare, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali.
Il Tribunale, quindi, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis; 1. PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio celebrato il 5 maggio 2012 a Ferrara fra Pt_1
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il [...], alle
[...] CP_1 condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Ferrara di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2012 Atto n. 47 Parte 1
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del CP_1 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2204/2025 promosso da:
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Ferrara, Via dell'Industria N. 15 - Interno: 1, rappresentato ed assistito dall'Avv. Eleonora Baldi (C.F.
– PEC ), del Foro di Ferrara, con C.F._2 Email_1 studio ivi, in viale Cavour 50, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa e
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in [...], CP_1 C.F._3
Via M. Fardella 8 int. 2, rappresentata ed assistita dall'Avv. Roberto Testa (C.F.
– PEC , del Foro di Ferrara, con studio ivi, in Via C.F._4 Email_2
Armari n. 28, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16 ottobre 2025, premettendo di aver contratto matrimonio civile in Ferrara, in data
05/05/2012; che dalla precedente relazione sentimentale fra le parti nasceva in data 01/03/2010 il figlio di essersi separati consensualmente davanti al Tribunale di Ferrara, con Persona_1 provvedimento di omologa emesso in data 14/05/2019; che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) I ricorrenti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non richiedere alcun contributo per il proprio rispettivo mantenimento. 2) I sigg.ri e Pt_1 CP_1 concordano nella volontà di far dichiarare l'affidamento condiviso del figlio Gli stessi si Per_1 impegnano ad esercitare la responsabilità genitoriale congiuntamente, nel rispetto dei bisogni e delle necessità dello stesso. 3) Il figlio avrà la residenza privilegiata presso la madre, con la quale risiede attualmente (doc. 3). 4) Il sig. si impegna a versare alla sig.ra la Parte_1 CP_1 somma di euro 300,00 mensili, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio. 5) Il sig. vrà il diritto e dovere di tenere con sé il figlio almeno due giorni Pt_1 Per_1 alla settimana, nonché il sabato e la domenica a settimane alterne, dalle 14.00 del sabato alle 20.00 della domenica, in ogni caso dando privilegio, in una libera determinazione degli orari di visita, alla volontà del minore;
6) Il padre potrà tenere con sé il figlio cinque giorni, durante le vacanze natalizie alternando la settimana dal 23 al 30 a quella dal 31 al 6 gennaio;
tre giorni a Pasqua, in modo che il figlio trascorra con il padre e la madre alternativamente il Natale o la Pasqua. 7) Il padre potrà tenere con sé il figlio 15 giorni anche non consecutivi per il periodo feriale estivo, da concordarsi previamente con la madre, entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno. 8) Le spese accessorie verranno poste a carico del sig. con l'obbligo del pagamento della quota del 50%, secondo la seguente Pt_1 ripartizione: A) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
B) spese mediche da documentare, che richiedono un preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici, in strutture private;
C) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
D) spese scolastiche da documentare, che richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche imposte da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede
Universitaria; E) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
mensa scolastica;
attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno, l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, sarà posta a carico del genitore proponente;
F) spese extrascolastiche da documentare, che richiedono un preventivo accordo: spese per baby-sitting; spese per campi ricreativi estivi. Il pagamento di tali spese avverrà alla fine di ogni mese dietro presentazione della documentazione di spesa. 9) Le parti concordano che ai fini fiscali il figlio sia posto a carico di entrambi i genitori al 50%. 10) I ricorrenti hanno già provveduto, in separata sede, alla divisione dei restanti beni mobili e rapporti reciproci di debito-credito e pertanto, a tutt'oggi, non hanno alcun altro bene in comunione da dividere.
****
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 13 dicembre 2025.
In data 14 novembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso, chiedendo che il Tribunale dichiari lo scioglimento del matrimonio adottando i migliori provvedimenti in ordine alla prole.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa della separazione n. 3562/2019 del 2 maggio 2019.
E' inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate appaiono eque: in particolare, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali.
Il Tribunale, quindi, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis; 1. PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio celebrato il 5 maggio 2012 a Ferrara fra Pt_1
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il [...], alle
[...] CP_1 condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Ferrara di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2012 Atto n. 47 Parte 1
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del CP_1 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri