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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 12/12/2025, n. 1929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1929 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 12 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D.
Lgs. n. 149/2022), ha pronunciato in data 12 dicembre 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2496, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2021, pendente
T R A
, Parte_1 con l'avv. ODDI ALESSANDRO,
- ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'avv. COLOMBINO SANDRA MARIA,
- convenuto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.07.2021 la parte ricorrente ha chiamato in giudizio la parte convenuta e, Parte_1 CP_1
1 premessi i fatti costitutivi delle proprie domande, ha presentato le conclusioni di cui alla pag. 17 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte: accertata la natura professionale delle malattie di cui in narrativa contratte dalla ricorrente, accertare e dichiarare che lo stesso ha subito una menomazione complessiva dell'integrità psico-fisica pari o superiore al grado del 33% e segnatamente: artrosi colonna lombosacrale con danno valutabile pari al 12% (dodici per cento); sindrome cuffia dei rotatori destra con danno valutabile pari al 7% (sette per cento); sindrome cuffia dei rotatori sinistra con danno valutabile pari al 5% (cinque per cento); artrosi colonna cervicale con danno valutabile pari al 10% (dieci per cento), ovvero pari alla percentuale che sarà accertata in corso di causa all'esito dell'espletanda Ctu che sin d'ora si richiede;
CP_ accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla rendita ai sensi dell'art. 13 del D.
Lgs. n. 38 del 23/02/2000, ovvero all'indennizzo in capitale, previsto dal medesimo decreto, e per l'effetto condannare l' all'erogazione della suddetta rendita ovvero del CP_1 predetto indennizzo in capitale ed ai relativi adempimenti e pagamenti con la decorrenza ed accessori di legge.
Con vittoria di spese, anche generali, e compensi legali del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta, contestando – limitatamente a taluni profili – le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, riassegnata allo scrivente magistrato in data 6.09.2023, è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite e con l'assunzione di prove testimoniali;
inoltre, con ordinanza del 6.05.2024, è stata disposta C.T.U. medico legale, successivamente rinnovata con ordinanza del
26.05.2025 (per le ragioni che saranno indicate più avanti in motivazione).
La causa, in tal modo istruita, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti costituite.
* * *
2 Il ricorso è parzialmente fondato, per le ragioni e nei limiti indicati appresso.
La parte ricorrente ha dedotto (a) di avere svolto dal 1999 a tutt'oggi,
l'attività lavorativa di infermiera professionale a tempo indeterminato e pieno, con assegnazione dapprima presso la Casa di cura Giovanni Paolo San
AF EN in Roma alla via Ramazzini n. 45 e poi presso l'ospedale
Sant'Eugenio in Roma, (b) di avere eseguito nell'ambito di tale attività lavorativa, tra l'altro, mansioni di addetta alla movimentazione manuale e alla cura di pazienti non autosufficienti e/o non collaboranti, con conseguente assunzione, durante l'intera giornata lavorativa, di posture incongrue, scomode e prolungate, e (c) di avere sviluppato, per tali ragioni, le quattro patologie lamentate.
La parte convenuta non ha contestato specificamente le affermazioni attoree riguardanti l'attività lavorativa svolta e le correlate mansioni ricevute in assegnazione: pertanto esse devono ritenersi pacifiche tra le parti ex art. 115
c.p.c.; in ogni caso l'esistenza delle mansioni di cui sopra – nonché degli orari e turni di lavoro dedotti dalla parte ricorrente (ricomprendenti anche ore di lavoro straordinario) – risulta anche positivamente provata tramite le dichiarazioni dei testimoni escussi (vd. testimonianza di Tes_1
e di ).
[...] Testimone_2
Tanto posto, in punto di diritto va ricordato che:
- l'art. 74, co. 1-2, del D.P.R. n. n. 1124/1965 stabilisce che “1. Agli effetti del presente titolo deve ritenersi inabilità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro. Deve ritenersi inabilità permanente parziale la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale la quale diminuisca in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita,
l'attitudine al lavoro.
2. Quando sia accertato che dall'infortunio o dalla malattia professionale sia derivata un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e al venti per cento per i casi di
3 malattia professionale, è corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, una rendita d'inabilità rapportata al grado dell'inabilità stessa sulla base delle seguenti aliquote della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli artt. da 116 a 120: 1) per inabilità di grado dall'undici per cento al sessanta per cento, aliquota crescente col grado della inabilità, come dalla tabella allegato n. 6, dal cinquanta per cento al sessanta per cento;
2) per inabilità di grado dal sessantuno per cento al settantanove per cento, aliquota pari al grado di inabilità; 3) per inabilità dall'ottanta per cento al cento per cento, aliquota pari al cento per cento”;
- l'art. 83, co. 1/3 del T.U. n. 1124/1965 dispone che “1. La misura della rendita di inabilità può essere riveduta, su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione delle condizioni fisiche del titolare della rendita, purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile.
2. La domanda di revisione deve essere presentata all'Istituto assicuratore e deve essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si è verificato un aggravamento nelle conseguenze dell'infortunio e risulti anche la nuova misura di riduzione dell'attitudine al lavoro.
3. L'Istituto assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, deve pronunciarsi in ordine alla domanda medesima” e l'art. 84 del D.P.R. cit. precisa che “Qualora in seguito a revisione la misura della rendita sia modificata, la variazione ha effetto dalla prima rata con scadenza successiva a quella relativa al periodo di tempo nel quale è stata richiesta la revisione”;
- l'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000 prevede che “1. […] il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in
4 vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per
l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita
"tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione. […].
7. La misura della rendita può essere riveduta, nei modi e nei termini di cui agli articoli 83, 137 e 146 del testo unico. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'integrità psicofisica nei limiti del minimo indennizzabile in rendita. In tale caso, qualora il grado di menomazione accertato sia compreso nel limite indennizzabile in capitale, viene corrisposto l'indennizzo in capitale calcolato con riferimento all'età dell'assicurato al momento della soppressione della rendita. […] 11. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa del testo unico, in quanto compatibile”.
L'art. 3 del DPR n. 1124/1965 stabilisce che “(1) L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto
5 tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art.
1. La tabella predetta può essere modificata o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative. (2) Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni”.
L'art. 211 del DPR n. 1124/1965 dispone inoltre che “(1) L'assicurazione comprende altresì, le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 5 le quali siano contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste negli artt. 206, 207 e 208. (2) Per tali malattie professionali, in quanto non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano le norme concernenti gli infortuni sul lavoro in agricoltura”.
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del DPR n. 1124/1965 nella parte in cui non prevede che “l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro” (Corte cost., 18-02-1988,
n. 179).
Con il D.M. 9/4/2008 sono state emanate le “Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura”.
La giurisprudenza ha chiarito che “dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purchè insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' quale è, CP_1 in particolare, la dipendenza dell'infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente,
6 abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia;
[…] nel caso, viceversa, di agente non tabellato, la prova del nesso causale, come è ben noto, è ad esclusivo carico del lavoratore, nel senso che egli dovrà allegare e provare i fatti materiali […] sui quali si svolgerà d'ufficio il giudizio medico legale che solo può stabilire il nesso causale dal punto di vista della scienza medica” (Cassazione civile sez. lav. 05 settembre 2017 n. 20769; nello stesso senso cfr. Cass. n. 23653/2016; Cass. n. 13856/2017; Cass. 19047/2006).
Tuttavia le tabelle in questione prevedono, per talune patologie multifattoriali, che – ai fini dell'operatività del meccanismo di semplificazione probatoria della presunzione di eziologia professionale della patologia tabellata
– la corrispondente lavorazione (cioè attività lavorativa) sia svolta in modo
“non occasionale”.
In siffatti casi, come precisato dalla giurisprudenza, “In relazione alle malattie rientranti nelle tabelle delle malattie professionali (nella specie, ipoacusia da rumore derivante dalla lavorazione meccanica del legno con gli strumenti previsti dalla voce 50, lett.
S, e dalle lavorazioni meccaniche previste dalla lettera D della tabella delle malattie professionali per l'industria), qualora l'attività lavorativa tabellata venga svolta non in modo continuativo ma in maniera episodica ed occasionale, viene meno la presunzione legale di derivazione della malattia dalla esposizione al rischio e l'onere della prova della riconducibilità della malattia all'attività professionale svolta grava sul lavoratore”
(Cassazione civile, sez. lav., 10/03/2004, n. 4927).
Nel caso di specie, le quattro patologie lamentate dalla parte ricorrente non risultano tabellate in riferimento alle lavorazioni svolte dalla stessa: pertanto è stata disposta una C.T.U. medico legale per verificare la sussistenza del nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta dalla parte ricorrente e le patologie denunciate da essa.
All'esito della seconda C.T.U. medico legale esperita nel presente giudizio
– disposta in rinnovazione della prima C.T.U. in ragione della nullità di quest'ultima, derivata dal mancato rispetto dei termini a difesa concessi in favore delle parti in relazione allo svolgimento delle attività peritali – il
7 secondo consulente incaricato ha ritenuto (a) che tre patologie lamentate dalla parte ricorrente (e, segnatamente, l'artrosi colonna lombosacrale, la sindrome cuffia dei rotatori destra e la sindrome cuffia dei rotatori sinistra), pur potendo avere una eziologia multifattoriale, appaiono in concreto essere state causate, o quantomeno concausate, dalla specifica attività lavorativa svolta dalla medesima parte ricorrente, anche in ragione dei movimenti peculiari e ripetitivi che tale attività ha comportato;
(b) che il danno biologico derivato nei confronti della parte ricorrente per effetto delle suddette tre malattie professionali lamentate da essa può essere quantificato nella misura dell'11% per la prima patologia (artrosi colonna lombosacrale), nella misura del 4% per la seconda patologia (sindrome cuffia dei rotatori destra), nella misura del 4% per la terza patologia (sindrome cuffia dei rotatori sinistra) e, complessivamente, nella misura del 18%; (c) che la decorrenza di tale danno complessivo può essere ancorata alla data di presentazione della domanda amministrativa;
(d) che la quarta patologia lamentata dalla parte ricorrente
(artrosi colonna cervicale) non appare essere stata causata, invece, dall'attività lavorativa svolta dalla parte ricorrente.
Risultando le conclusioni del predetto consulente tecnico logiche, razionali e pienamente intellegibili e condivisibili, esse possono essere fatte integralmente proprie da questo giudice ai fini della decisione.
E' opportuno ricordare che, come chiarito dalla giurisprudenza,
“nell'ambito del sistema del T.U. [in materia di infortuni sul lavoro], sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l'organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione;
dovendosi ritenere incongrua una qualsiasi distinzione in tal senso, posto che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, sottoponendola a rischi rilevanti sia per la sfera fisica che psichica (come peraltro prevede oggi a fini preventivi l'art. 28, comma 1 del T.U. 81/2008). In conclusione, ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all' , anche se non è CP_1
8 compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata.
A tale ricostruzione fa altresì riscontro il fondamento della tutela assicurativa, il quale ai sensi dell'art. 38 Cost., deve essere ricercato, non tanto nella nozione di rischio assicurato o di traslazione del rischio, ma nella protezione del bisogno a favore del lavoratore, considerato in quanto persona;
dato che la tutela dell'art. 38 non ha per oggetto l'eventualità che l'infortunio si verifichi, ma l'infortunio in sé; ed è questo e non la prima l'evento generatore del bisogno tutelato, sia in termini individuali che sociali, posto che, come riconosciuto dalla
Corte Cost. l'"oggetto della tutela dell'art. 38 non è il rischio di infortuni o di malattia professionale, bensì questi eventi in quanto incidenti sulla capacità di lavoro e collegati da un nesso causale con attività tipicamente valutata dalla legge come meritevole di tutela"(sentenza n. 100 del 2.3.1991)” (Cassazione civile sez. lav., 11/10/2022, n. 29611).
Applicando tali principi al caso di specie, l'avvenuto accertamento della sussistenza, in concreto, di un nesso di causalità tra la specifica attività lavorativa svolta dalla parte ricorrente e talune delle specifiche patologie lamentate dalla stessa rende del tutto irrilevante la circostanza, dedotta dalla parte convenuta, che il D.V.R. redatto dal datore di lavoro della parte ricorrente non prevedesse, in linea generale, l'esistenza di un siffatto rischio correlato alla attività lavorativa di cui sopra.
* * *
In conclusione, il ricorso deve essere parzialmente accolto.
Le spese di lite, liquidate nella misura di euro 3.300,00, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte convenuta: ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi
(espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le spese di lite di cui sopra devono tuttavia essere parzialmente compensate, nella misura di 2/3, in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso e della misura della soccombenza attorea (avendo la parte ricorrente
9 originariamente dedotto l'esistenza di un danno biologico stimabile fino al
33%).
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, seguono anch'esse la soccombenza e sono poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
- accertata l'esistenza di postumi permanenti riportati dalla parte ricorrente per effetto di tre malattie professionali denunciate (artrosi colonna lombosacrale, sindrome cuffia dei rotatori destra e sindrome cuffia dei rotatori sinistra), stimabili nella misura complessiva del 18%, condanna la parte convenuta all'erogazione della conseguente rendita e/o indennizzo, e al pagamento dei relativi ratei e arretrati in favore della parte ricorrente, con decorrenza di legge rispetto alla domanda amministrativa;
- rigetta il ricorso nella restante parte;
- respinge ogni altra domanda e/o eccezione;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida, previa compensazione parziale, nella misura di euro 1.100,00, oltre accessori di legge (spese generali al 15%,
IVA e CPA), da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto.
Velletri, 12 dicembre 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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