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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/11/2024, n. 42611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42611 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) BU LA, nata ad [...] il [...] 2) BE NC, nato a [...] il [...] 3) LI ED, nata ad [...] il [...] 4) CDR SCAVI s.r.l. avverso la sentenza emessa in data 14/11/2023 dalla Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Aldo Esposito, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni presentate nell'interesse della parte civile Comune di Tortona;
uditi i difensori dei ricorrenti, avv. Luca Gastini (per LI), avv. Luigi Felice Negro (per BU), avv. Alexia Cellerino (per BE) e avv. Paolo Priarone (per CDR SCAVI) che hanno concluso riportandosi ai motivi di ricorso ed insistendo per il loro accoglimento Penale Sent. Sez. 3 Num. 42611 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 24/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14/11/2023, la Corte d'Appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza di condanna alle pene principali ed accessorie di giustizia emessa dal Tribunale di Alessandria, in data 13/12/2021, nei confronti - per quanto qui rileva - di BU LA, BE NC e LI ED, in relazione al reato di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen. contestato (ai sensi del previgente art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006) alla BU al capo E) della rubrica, nonché - al capo A) - al BE e alla LI, i quali ultimi venivano anche condannati al risarcimento dei danni subiti dal comune di Tortona, costituitosi parte civile. Nei confronti di tutti i predetti imputati, il Tribunale di Alessandria aveva inoltre dichiarato non doversi procedere, essendo i reati estinti per prescrizione, quanto alle imputazioni di falso di cui all'art. 258, comma 4, d.lgs. 152 del 2006, contestate al BE e alla LI al capo F), nonché quanto ai reati di gestione non autorizzata contestati ai predetti e alla BU come specificato, rispettivamente, ai capi A) ed E) della rubrica. Il Tribunale aveva altresì affermato, tra l'altro, la responsabilità amministrativa della CDR SCAVI s.r.l. in relazione all'illecito di cui agli artt. 5 e 25- undecies, comma 2 lett. f), d.lgs. n. 231 del 2001, contestato alla predetta società con riferimento al traffico illecito di rifiuti di cui al capo E) ascritto in concorso alla BU (socio unico e legale rappresentante della società), applicando la sanzione ritenuta di giustizia. Nel riformare parzialmente la sentenza di primo grado, in particolare, la Corte d'Appello: quanto al BE, ha ridotto il trattamento sanzionatorio nei termini che questi aveva concordato con il Procuratore Generale ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia a tutti i motivi di appello diversi da quelli sulla pena;
quanto alla BU e alla LI, ha mitigato il trattamento sanzionatorio previa concessione di attenuanti generiche, applicando i benefici della sospensione condizionale e della non menzione;
quanto alla CDR SCAVI, ha confermato la sentenza di primo grado. 2. Ricorre per cassazione il BE, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. A sostegno della censura, la difesa richiama il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza n. 19415 del 27/10/2022, FA, con riferimento all'ipotesi di prescrizione maturata prima della sentenza d'appello. Si sostiene, in particolare, l'applicabilità del predetto principio alla fattispecie in esame in quanto - pur trattandosi di un reato abituale, riconnpreso tra quelli per i 2 2 quali, a partire dal 2010, i termini di prescrizione sono raddoppiati - già dal settembre 2009 si era provveduto a predisporre i mezzi necessari e a presentare i piani di scavo, così come già erano state emesse le autorizzazioni amministrative necessarie: era perciò applicabile, ad avviso del BE, la più favorevole previgente normativa, ai sensi della quale il reato doveva ritenersi prescritto, pur se il dies a quo andava individuato - secondo la stessa difesa ricorrente - nel 13/01/2014. 3. Ricorre per cassazione la LI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., pur essendo il coinvolgimento della LI limitato ai conferinnenti di rifiiuti di cui ai sottocapi A17) e A24). Si censura la sentenza impugnata, da un lato, per non aver considerato che, essendo regolari i certificati di analisi a firma della ricorrente, successivi al conferimento dei rifiuti nel sito di recupero, nessun apporto causale era possibile attribuire ai certificati stessi nella realizzazione dell'illecito. D'altro lato, si censura la valutazione di tali certificati come "oggettivamente agevolativi" del traffico illecito dei rifiuti perpetrato dagli imputati principali (il trasportatore ND e il recuperatore BE), anziché come un post factum non punibile. Al riguardo, si evidenzia l'illogicità dell'affermazione per cui il concorso di un soggetto in alcuni episodi facenti parte di un più ampio addebito, ascritto a soggetti terzi per un reato abituale, dovrebbe comportare il concorso anche nelle condotte successive, a causa del rafforzamento del proposito criminoso negli altri soggetti maggiormente coinvolti. Si ritiene anzi apparente tale passaggio motivazionale, avuto riguardo a quanto osservato dalla stessa Corte territoriale a proposito della condotta della LI, che aveva consentito "di dotare il trasporto e lo scarico del rifiuto dell'indispensabile corredo dell'analisi chimica". Sotto altro profilo, la difesa lamenta anche la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, dal momento che nessuna specifica contestazione vi era stata quanto al concorso della LI nelle ulteriori attività illecite contestate all'interno del più ampio reato abituale. 3.2. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato. Si censura la mancata risposta ai rilievi svolti in appello sia quanto alla mancata consapevolezza, in capo alla LI, del fatto che i suoi certificati sarebbero stati utilizzati a copertura di trasporti e smaltimenti già effettuati, sia quanto all'assenza di prove in ordine alla congruenza tra rifiuti analizzati e quelli oggetto della illecita gestione ad opera del BE e del ND. Si osserva inoltre che, anche a voler dare per provato il carattere 3 3 "postumo" dei certificati, la condotta doveva essere qualificata ai sensi dell'art. 258 T.U. Amb. ovvero, a tutto concedere, ai sensi dell'art. 379 cod. pen. (in tali ipotesi, sarebbe comunque maturata la prescrizione). 3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione, ritenuta apparente, quanto alla conferma della condanna in solido al ripristino dello stato dei luoghi. Si evidenzia l'estraneità della LI alla compromissione del sito, avendo ella soltanto sottoscritto le certificazioni di cui ai sottocapi A17) e A24). 3.4. Vizio di motivazione con riferimento alla quantificazione della pena. Si deduce che la deteminazione della pena base, in misura quasi pari al triplo del minimo edittale, non poteva giustificarsi con riferimenti alla durata nel tempo delle azioni, al numero dei viaggi, alla delicatezza del ruolo ricoperto ecc., trattandosi di richiami non conferenti alla condotta specificamente contestata alla ricorrente. 4. Ricorre per cassazione la BU, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 4.1. Nullità del capo di imputazione per indeterminatezza delle condotte contestate. Si evidenzia che, all'interno del capo E), erano contenute condotte anche non coinvolgenti la BU, evocata ora come procuratrice della ditta individuale del padre, ora come amministratrice di fatto. Si lamentano - oltre alla decuplicazione del quantitativo di rifiuti rispetto a quello originariamente ascritto, contestata solo nel corso dell'udienza di primo grado in data 13/04/2021 - errori e duplicazioni, cui la Corte territoriale non aveva adeguatamente risposto. Si censura altresì l'impianto accusatorio, recepito dai giudici di merito, imperniato sulla sola documentazione rinvenuta presso l'impianto, senza ricercare altrove le analisi, né fermare gli automezzi in entrata, né svolgere ulteriori analisi. Si richiamano anche le intercettazioni comprovanti che presso l'impianto del BU non veniva conferito "materiale che non fosse buono". 4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di una gestione di fatto, da parte della ricorrente, della ditta individuale BU UGO. Si deduce l'assoluta insufficienza, al riguardo, delle due telefonate intercorse con il ND (due in otto anni) e della presenza in ditta confermata dalla teste ZO (presenza legata ad occasionali collaborazioni impiegatizie), e si censura la sentenza per avere la Corte fatto riferimento ad una procura asseritamente rilasciata da BU UG alla figlia, ma in realtà insussistente. Allo stesso modo, nessun particolare rilievo poteva attribuirsi al fatto che gli operanti si fossero rivolti alla BU al momento di acquisire la documentazione, del resto spontaneamente consegnata. Nessuna prova era stata comunque acquisita in ordine a comportamenti illeciti della ricorrente, né comunque ad un suo contributo causale a condotte altrui. 4 4 4.3. Vizio di motivazione con riferimento al contrasto dell'ipotesi accusatoria con le risultanze documentali e dichiarative in atti. La difesa richiama in particolare le intercettazioni comprovanti il fatto che i trasportatori evitavano di recarsi dal BU se il materiale trasportato non era "buono", dal momento che il BU, altrimenti, avrebbe "rotto le scatole". 4.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'obbligo normativo di conservazione dei certificati di analisi e sulle lacune dell'attività di indagine. La difesa deduce di aver vanamente chiesto, nel corso del giudizio di merito, che venisse chiarita la fonte di un obbligo in realtà inesistente, essendo il gestore dell'impianto solo tenuto alla conservazione dei FIR, mentre la documentazione relativa alle analisi doveva essere solo verificata: si censura altresì la scelta dell'accusa di non procedere, dopo otto anni, di procedere alla ricerca di tale documentazione presso i produttori. Si richiama altresì la deposizione della teste OZ sulla regolarità delle operazioni di volta in volta effettuate. 4.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato. Si deduce l'insussistenza di prove in ordine sia all'organizzazione dell'attività, sia al quantitativo ingente di rifiuti conferiti presso la BU, sia al carattere abusivo dell'attività, sia all'ingiustizia del profitto. 5. Ricorre per cassazione CDR SCAVI s.r.I., a mezzo del proprio difensore, deducendo: 5.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato presupposto. Si censura la sentenza sia per aver ritenuto configurabile una gestione di fatto, da parte della BU, della ditta individuale del padre, essendo la ricorrente stata impegnata, come riferito dalla teste ZO, solo in mansioni di segreteria, fatturazione ecc.; sia anche per non aver considerato i rilievi dell'imputata in ordine alla mancata ricerca dei certificati di analisi ecc. presso i produttori. 5.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di un interesse dell'ente distinto da quello del rappresentato. Si censura la sentenza per non avere la Corte considerato sia la perfetta sovrapponobilità della posizione della BU rispetto a quella della società ricorrente, sia la mancanza, in quest'ultima, delle necessarie connotazioni di complessità tali da far ipotizzare una difettosa organizzazione dell'ente (trattasi di una società unipersonale dal modesto capitale sociale, con la BU nella posizione di amministratore ed unico socio). Si osserva, al riguardo, che la CDR SCAVI costituiva in realtà la continuazione dell'impresa familiare facente capo al padre della ricorrente, ed era stata costituita proprio a seguito del decesso di 5 5 quest'ultimo: non poteva pertanto dirsi sussistente un centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici, nella CDR, tale da potersi distinguere dagli interessi di BU LA. Si lamenta, in ogni caso, il difetto di adeguata prova al riguardo. 6. Con requisitoria del 15/10/2024, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, attesta la manifesta infondatezza (ed in alcuni casi la genericità) dei motivi proposti. 7. Con memoria del 18/06/2024, la difesa del BE sviluppa gli argomenti dedotti con il primo motivo di ricorso, insistendo anche per l'applicazione dell'effetto estensivo in caso di accoglimento di motivi non esclusivamente personali dedotti dai coimputati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse del BE avverso la pronuncia emessa nei suoi confronti ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen. è inammissibile, per la manifesta infondatezza delle censure proposte;
i restanti ricorsi sono nel complesso infondati e devono essere perciò rigettati. 2. Come già accennato, la difesa del BE ha ritenuto di poter impugnare la sentenza della Corte territoriale facendo leva sul principio, espresso dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, secondo cui «nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza» (Sez. U n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, FA, Rv. 284481 - 01). 2.1. Deve tuttavia osservarsi che la successiva elaborazione giurisprudenziale è stata assolutamente costante e univoca nell'escludere l'applicabilità di tale principio nell'ipotesi in cui - come nella fattispecie in esame - l'estinzione del reato per prescrizione abbia costituito uno dei motivi oggetto di rinuncia nell'ambito dell'accordo, raggiunto con il Procuratore Generale, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. peri.: cfr. al riguardo Sez. 5, n. 33266 del 09/05/2023, Pane Rv. 284990 - 01, secondo la quale «è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. con il quale si deduca la prescrizione, allorché la rinuncia ai motivi di appello, effettuata a mezzo di procuratore speciale, abbia riguardato anche il motivo relativo all'intervenuta estinzione del reato, da intendersi, quindi, come rinuncia espressa alla prescrizione, ai sensi dell'art. 157, comma settimo, cod. pen.». Nella medesima prospettiva, si è ulteriormente precisato che si tratta «in tal caso di rinuncia espressa, effettuata a mezzo di procuratore speciale, quindi nel rispetto delle forme proprie della natura personalissima dell'atto ai sensi dell'art. 157, comma 7 cod. pen., e con la finalità specifica di ottenere la quantificazione 6 6 della pena concordata anche in conseguenza della rinuncia a far valere la prescrizione» (Sez. 5, n. 6991 del 13/11/2023, dep. 2024, Cosignani (in motivazione). L'applicabilità delle Sezioni Unite FA è stata espressamente esclusa, da ultimo, da Sez. 4, n. 37111 del 04/07/2024, Salvatori, secondo la quale «i detti approdi sono stati recentemente ribaditi da Sez. 4, n. 46847 dell'11/10/2023, Roselli, non massimata, che li ha ritenuti non contrastanti con l'iter logico-giuridico seguito dalla già richiamata Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, FA, Rv. 284481 - 01, nell'affermare la ricorribilità per cassazione della sentenza di accoglimento del concordato per aver omesso di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia stessa (sul punto si veda altresì la successiva Sez. 5, n. 33266 del 09/05/2023, Pane, Rv. 284990 - 01, la quale, in considerazione della citata sentenza ‘FA', ha ritenuto comunque inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di accoglimento del concordato con il quale si deduca la prescrizione, allorché la rinuncia ai motivi di appello abbia riguardato anche il motivo relativo all'intervenuta estinzione del reato, da intendersi, quindi, come rinuncia espressa alla prescrizione, ai sensi dell'art. 157, comma settimo, cod. pen.)». 2.2. Solo per completezza, si ritiene opportuno porre in evidenza la manifesta infondatezza della prospettazione difensiva contenuta nel motivo di appello rinunciato, e riproposto in questa sede, secondo cui - pur dovendosi individuare il momento consumativo del reato di traffico illecito di rifiuti di cui al capo A) nel 2014, con conseguente raddoppio dei termini di prescrizione ai sensi dell'art. 157, sesto comma, cod. pen. (come ripetutamente modificato a partire dal 2010) - il dies a quo dovrebbe essere individuato, per il BE, nell'anno 2009, essendo il quel periodo stata ultimata l'organizzazione, l'allestimento delle strutture per lo svolgimento dell'attività illecita, ecc. La tesi è del tutto priva di fondamento. Questa Suprema Corte ha invero ripetutamente chiarito che «il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, previsto dall'art. 260, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto necessariamente caratterizzato da una pluralità di condotte, alcune delle quali, se singolarmente considerate, potrebbero costituire reato, ha natura di reato abituale proprio e si consuma, pertanto, con la cessazione dell'attività organizzata, finalizzata al traffico illecito» (Sez. 3, n. 44629 del 22/10/2015, Bettelli, Rv. 265573 - 01). In senso conforme, cfr. Sez. 3, n. 52838 del 14/07/2016, Serrao, Rv. 268920 - 01, secondo la quale «il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) è reato abituale, che si perfeziona soltanto attraverso la realizzazione di più comportamenti non occasionali della stessa specie, finalizzati al conseguimento di un ingiusto profitto, con la necessaria predisposizione di una, pur rudimentale, organizzazione professionale di mezzi e capitali, che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo». V. anche Sez. 3, n. 16036 del 28/02/2019, Zoccoli, Rv. 275395 - 02, nonché - per la contiguità del caso concreto a quello oggi in 7 7 esame - Sez. 3, n. 42631 del 15/09/2021, Banti, Rv. 282632 - 01, secondo cui «il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, già previsto dall'art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ed attualmente sanzionato dall'art. 452- quaterdecies cod. pen., avendo natura di reato abituale proprio, si consuma con la cessazione di tali complessive attività, e non in corrispondenza di ogni singola condotta, sì che, ai fini della prescrizione, deve tenersi conto delle modifiche normative, anche in peius, nelle more intervenute». (In applicazione del principio, la Suprema Corte ha osservato che l'ultima attività illecita rilevante era stata posta in essere nell'anno 2011 e, quindi, successivamente all'entrata in vigore della legge 13 agosto 2010, n. 136, che, inserendo la fattispecie di cui all'art. 260 d.lgs. citato nel novero dei reati elencati dall'art. 51, connma 3-bis, cod. proc. pen., ha determinato il raddoppio del termine massimo di prescrizione da sette anni e sei mesi a quindici anni). Risulta quindi di assoluta evidenza, alla luce di quanto precede, che il termine di prescrizione - peraltro correttamente individuato nel gennaio 2014, ovvero alla data dell'ultimo compimento dell'attività illecita - è ben lungi dall'essere scaduto, in considerazione del raddoppio del termine previsto ex lege. 3. Il ricorso della LI - biologa in servizio presso il laboratorio BIOGEST, del quale aveva assunto la direzione dopo il decesso nel 2012 del coimputato GOBBO - ha ad oggetto la "doppia conforme" di condanna per la residua imputazione di traffico illecito di rifiuti a lei ascritta al capo A), con specifico riferimento alle vicende riassunte ai sottocapi A17) e A24): vicende connotate dal fatto che la regolarità dei conferimenti dei rifiuti nel sito della IDROTECNICA (riconducibile al BE), risultava esser stata comprovata da certificati di analisi "postumi", perché redatti in data successiva ai conferimenti medesimi. Come già accennato nella fase introduttiva della presente esposizione, la LI era stata chiamata a rispondere, nella predetta qualità, anche del concorso nell'ulteriore reato di cui agli artt. 256 d.lgs. n. 152 del 2006 (imputazione anch'essa relativa ai conferimenti nei siti individuati nel capo A), nonché nei reati di falso (art. 258 del predetto decreto legislativo, art. 483 cod. pen.) contestati e dettagliatamente riportati al capo F), in relazione ad una pluralità di certificati emessi dal laboratorio BIOGEST (cfr. l'elenco riportato alle pag. 127 segg. della sentenza impugnata, essendo i precedenti a firma del GOBBO, successivamente deceduto). In relazione a tali ulteriori capi di accusa, peraltro, il Tribunale di Alessandria ha dichiarato non doversi procedere, nei confronti dell'odierna ricorrente, per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione. 3.1. Si è visto anche che la difesa ha censurato la conferma della condanna per il residuo delitto di traffico illecito di rifiuti articolando, nei primi due motivi di ricorso (che possono essere qui trattati congiuntamente), censure imperniate sia sulla impossibilità di individuare una concorrente responsabilità della LI, chiamata a rispondere di sole due vicende, sia sulla valutazione dei certificati come "oggettivamente agevolativi" del traffico perpetrato dai recuperatori di rifiuti, dai 8 8 trasportatori, ecc., sia sul difetto dell'elemento soggettivo, sia anche quanto alla qualificazione giuridica dei fatti, riconducibili - ad avviso della ricorrente - agli schemi del falso ex art. 258 d.lgs. n. 152 ovvero, a tutto concedere, del favoreggiamento reale. Tali doglianze, in parte meramente reiterative di prospettazioni già esaminate e motivatamente disattese dal giudice di appello, sono per il resto prive di fondamento. 3.1.1. Deve anzitutto osservarsi, e porsi nel massimo rilievo, il fatto che i giudici di merito (pag. 185 segg. della sentenza impugnata, pag. 240 segg. di quella di primo grado) sono stati assolutamente concordi nell'inquadrare la figura e le responsabilità della LI prendendo le mosse dalle risultanze acquisite in ordine al laboratorio BIOGEST: struttura che, all'esito di due diversi sopralluoghi espletati nel 2011 e nel 2015, nonché di un'ispezione dell'ARPA, era risultata in condizioni del tutto inadeguate (strumenti inidonei, in parte con pezzi mancanti, scollegati all'alimentazione elettrica e a gas;
microscopio elettrico a scansione mai entrato in funzione, nonostante una certificazione rilasciata attestante risultati rilevabili solo con quell'apparecchio ecc.). Sulla scorta di tali univoche risultanze, i giudici di merito hanno concordemente evidenziato che "il laboratorio non aveva i macchinari necessari per svolgere gli esami che venivano chiesti dai produttori (ad esempio per il parametro amianto) e di conseguenza i certificati erano, almeno parzialmente, falsi" (pag. 186 sent. impugnata); conseguentemente, doveva "ritenersi provato che il laboratorio BIOGEST fosse assolutamente inattivo e, quind, che tutte le analisi rilevanti nel presente giudizio fossero state fintamente eseguite e siano quindi completamente prive di attendibilità" (pag. 242 sent. primo grado, la quale forma un compendio motivazionale unitario insieme alla decisione della Corte territoriale, secondo i noti principi in tema di "doppia conforme"). Appare superfluo sottolineare la decisiva rilevanza di tali condizioni, in cui la LI si trovava ad emettere i certificati: condizioni rimaste prive di adeguata confutazione da parte difensiva, così come l'ulteriore rilievo dei giudici di merito, tutt'altro che marginale, per cui "le analisi di BIOGEST davano sempre esiti compatibili con la tabella 1A o 1B, oggettivamente favorendo sia il produttore sia il trasportatore sia il ricevente, anche quando esami svolti da altri laboratori (Isnnar, Ideogeolab, ARPA) producevano risultati molto diversi, rilevando superamenti della tabella" (pag. 186, cit.). Altrettanto incontroversa è risultata l'ulteriore circostanza per cui la LI manteneva "comprovati e pacifici" contatti con il BE e gli altri principali protagonisti della complessiva vicenda oggetto della sentenza qui impugnata (BU, ND che si recava spesso nella sede BIOGEST per parlare con la LI, come riferito dalla teste SINIBALDI, dipendente del laboratorio: cfr. pag. 187 sent. impugnata e pag. 242 sent. primo grado, in cui si precisa che i contatti in questione erano comprovati dalle intercettazioni, e che la SINIBALDI aveva ulteriormente chiarito che, al laboratorio, erano pervenuti da parte del ND richieste di falsificare i certificati). 9 9 Si tratta di un quadro univoco quanto allarmante, non a caso espressamente richiamato dal Tribunale di Alessandria anche nel motivare la declaratoria di estinzione dei reati di falso di cui al capo F per intervenuta prescrizione (cfr. supra, g 3): era infatti stata esclusa, su tali basi, la sussistenza delle condizioni per un immediato prosciglimento nel merito (cfr. pag. 334: "le risultanze dibattimentali che hanno condotto a ritenere che il laboratorio in questione fosse inattivo, inoperoso e asservito ai traffici degli odierni imputati sono già state ampiamente trattate nel capo A, cui si rimanda per brevità espositiva"). 3.1.2. Le sentenze di merito sono state concordi anche nel ricondurre in tale contesto le vicende descritte nei capi A17) e A24), nelle quali la valenza accusatoria del contributo offerto dai certificati BIOGEST, a firma della LI, emerge in termini incontrovertibili dal fatto che le analisi, anziché - come sarebbe stato ovvio e doveroso - essere svolte prima dei conferimenti dei rifiuti, risultano essere state effettuate molti mesi dopo i conferimenti medesimi. In particolare, i certificati di cui al capo A17), relativi ai rifiuti conferiti nei siti AN e CA nel periodo compreso tra il maggio e il giugno 2011, si riferiscono all'analisi di un campionamento effettuata nel novembre dello stesso anno, mentre i certificati del capo A24), relativi a rifiuti conferiti nel sito AN tra l'ottobre e 2011 e il gennaio 2012, si riferiscono ad un campionamento consegnato nel luglio 2012 (cfr. sul punto pag. 186 seg. della sentenza impugnata, in cui si precisa che le analisi BIOGEST erano state consegnate agli operanti solo nel mese di agosto 2012, dopo che - a seguito di un accesso eseguito dagli operanti a luglio presso la BE s.p.a., con richiesta di documentazione dei lavori svolti su incarico della B&BCOSTRUZIONI s.r.l. - era emerso che, sulle fatture, era stato apposto un post-it con la dicitura "BIEBI mancano analisi"). In buona sostanza, i giudici di merito non hanno seguito la prospettiva "atomistica" comprensibilmente sostenuta dalla difesa ricorrente: le condotte della LI sono state al contrario inserite, tutt'altro che illogicamente, nel più ampio contesto del traffico illecito di cui al capo A), proprio perché i certificati postumi conferivano un'apparenza di legittimità alle condotte dei coimputati, con una funzione agevolativa dell'attività illecita che la difesa ricorrente ha contestato con argomenti che - alla luce di quanto fin qui esposto - appaiono del tutto privi di fondamento. 3.1.2. In tale ottica ricostruttiva, devono ritenersi immuni da censure, anzitutto, le considerazioni svolte in ordine alla qualificazione giuridica: con particolare riferimento all'asserita sussistenza di un post factum non punibile, si è posto l'accento sulla natura abituale del reato, che "alla data dei certificati 'postumi' era ben lungi dall'essere stato consumato, con la cessazione dell'attività organizzata finalizzata al traffico illecito" (cfr. pag 187 della sentenza impugnata). Altrettanto persuasiva appare l'esclusione del favoreggiamento reale, ipotizzabile solo quando l'agente opera nell'esclusivo interesse dell'autore del reato, laddove invece la LI "era consapevole del profitto ingiusto percepito da ND 10 10 e da BE, ma effettuava gli esami richiesti anche per favorire lei stessa e l'impresa per la quale lavorava, dato che ogni certificato, come detto, procurava al laboratorio un introito di 300 euro" (pag. 187, cit.). Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alle linee argomentative tracciate (pag. 188) in ordine alla configurabilità, nel contesto illecito in cui è andata ad inserirsi la condotta della LI, degli elementi costitutivi del reato ascritto: la pluralità di operazioni (circa trenta trasporti per il capo A17, molteplici viaggi per il capo A24), l'organizzazione dell'attività (con riferimento alle connotazioni imprenditoriali sia dei siti di raccolta, sia del laboratorio, i cui certificati consentivano l'espletamento dell'attività illecita con apparente rispetto della normativa ambientale), l'ingente quantitativo di rifiuti (complessive 1.200 tonnellate di conferimenti, relativi ai due capi che qui rilevano), l'abusività della condotta (desumibile sia dagli illeciti conferimenti, sia dalle certificazioni), nonché l'ingiustizia del profitto (costituito dall'illecito aumento del fatturato per i recuperatori, e dai pagamenti ricevuti dalla BIOGEST per le certificazioni compiacenti). 3.1.3. A tale ultimo proposito, deve conclusivamente osservarsi che - alla luce di quanto complessivamente emerso in ordine alle condizioni della BIOGEST, agli imponenti quantitativi di rifiuti "legittimati" dalle certificazioni postume, e soprattutto dei consolidati contatti della LI con il BE e gli altri soggetti coinvolti nella vicenda - appare pienamente applicabile, nella fattispecie in esame, il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui «ai fini della configurabilità del concorso nel reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., non è necessario che il singolo concorrente agisca al fine di conseguire un ingiusto profitto, essendo sufficiente che del profitto perseguito dai correi egli abbia consapevolezza» (Sez. 3, n. 2842 del 18/11/2021, dep. 2022, Natale, Rv. 282697 - 01. In senso conforme, cfr. da ultimo Sez. 5, n. 12722 dell'11/01/2024, De Cristofaro, la quale, in motivazione, ha ulteriormente precisato che «la doglianza che concerne il coefficiente soggettivo è manifestamente infondata perché muove da un presupposto teorico fallace, vale a dire che non basterebbe la mera consapevolezza del profitto conseguito dagli altri imputati a sostenere l'addebito. Così non è, posto che — come correttamente precisato dalla Corte di appello — questa Corte insegna che, ai fini della configurabilità del concorso nel reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, non è necessario che il singolo concorrente agisca al fine di conseguire un ingiusto profitto, essendo sufficiente che del profitto perseguito dai correi egli abbia consapevolezza (Sez. 3, n. 2842 del 18/11/2021, dep. 2022, Natale, Rv. 282697). Riguardando la struttura della fattispecie, infatti, ciò che rileva non è che il singolo autore del fatto consegua il profitto o che agisca a questo esclusivo scopo, ma che l'azione sia compiuta consapevolmente contribuendo al conseguimento di un profitto ingiusto, quand'anche ottenuto da altri. E' sufficiente, quindi, come in sostanza ritenuto 11 11 dalla Corte di merito, il dato acclarato che l'imputata avesse fattivamente cooperato alla realizzazione dell'attività organizzata, attività del tutto abusiva siccome inibita dalla mancanza delle autorizzazioni di legge e che, in ogni caso, quand'anche autorizzata, avrebbe imposto l'osservanza delle norme di dettaglio che disciplinano il conferimento e il trattamento dei rifiuti». 3.2. Anche le residue censure proposte nell'interesse della LI sono prive di fondamento. Quanto alla individuazione della pena base, deve osservarsi che la giurisprudenza di questa Suprema Corte è costante nell'affermare che solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale - ipotesi qui non ricorrente - richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01). Nella specie, la Corte d'Appello ha ritenuto comunque di motivare lo scostarnento dal minimo edittale facendo leva su elementi che - almeno per quanto riguarda la delicatezza del ruolo svolto dalla LI e il numero dei viaggi riferibili alle certificazioni (cfr. supra, § 3.1.2) - appaiono tutt'altro che eccentrici. Infine, in relazione alla condanna in solido della ricorrente al ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 452-quaterdecies, comma 3, cod. pen., trattasi di statuizione non censurabile in questa sede perché conseguente alla condanna, anche alla luce di quanto precisato dalla Corte territoriale in ordine alla apprezzabile compromissione dell'ambiente accertato dall'ARPA in uno dei siti interessati dai conferimenti legittimati dalle certificazioni della ricorrente (cfr. pag. 188 della sentenza impugnata). 4. Anche BU LA è stata condannata con "doppia conforme" per il delitto di traffico illecito di rifiuti, a lei peraltro ascritto al capo E) della rubrica in relazione all'attività illecita svolta nel centro di recupero nella zona di Alessandria: struttura riferibile dapprima alla ditta individuale BU UG (padre della ricorrente, la quale è stata chiamata a rispondere delle condotte poste in essere, in tale prima fase, nell'ambito della ditta individuale, fino al decesso del congiunto), ed in seguito - ovvero dal 2013 fino al sequestro del sito, disposto nel 2015 - alla CDR SCAVI, società unipersonale della quale la BU era amministratore e socio unico (come si vedrà in seguito, anche la responsabilità amministrativa della predetta società è stata affermata, con "doppia conforme", dai giudici di merito). Il ricorso proposto nell'interesse della BU è nel suo complesso infondato, e deve essere perciò rigettato. 4.1. Il primo ed il terzo motivo di ricorso, che possono qui essere trattati congiuntamente, contengono censure eterogenee, in parte inammissibili perché non compiutamente dedotte in appello. È il caso della eccezione di nullità per indeterminatezza dell'accusa, che in quanto tale non risulta compresa nel riepilogo dei motivi, non contestato dalla difesa ricorrente (per l'inamrnissibilità della doglianza, in tali ipotesi, cfr. Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 12 12 270627 - 01). La Corte territoriale ha invece dato atto della lamentata duplicazione del capo E14) rispetto ai precedenti, ma ha sul punto svolto considerazioni del tutto esaustive, osservando che, nei primi tredici sottocapi di accusa, erano state indicate le condotte contestate ai produttori dei rifiuti, mentre l'ultimo sottocapo aveva descritto la condotta specificamente addebitata alla BU (autorizzazione degli scarichi descritti nei precedenti sottocapi, nonché ritiro e smaltimento abusivi di ulteriori quantità di rifiuti non pericolosi); sotto altro profilo, la Corte d'Appello ha espressamente richiamato le pagine della sentenza di primo grado in cui erano stati descritti i conferimenti, connotati dalla mancanza della certificazione analitica e dai test di cessione (cfr. pag. 182 della sentenza impugnata). 4.2. Del tutto infondata risulta poi l'ulteriore censura, accennata nel primo motivo e sviluppata nel terzo, che la difesa ha rivolto al nucleo centrale dell'impianto accusatorio, perché imperniato solo sul mancato rinvenimento, preso la ricorrente, della documentazione attestante la regolarità dei conferimenti, senza che nei confronti dei produttori (o i trasportatori) fosse stata espletata alcuna indagine finalizzata all'acquisizione dei certificati di analisi, e senza che i camion utilizzati per il trasporto dei rifiuti fossero mai stati fermati, prima del conferimento, al fine di accertare direttamente la mancanza della documentazione di supporto. Al riguardo, appare tutt'altro che illogica la valorizzazione delle dichiarazioni della teste indicata dalla difesa ZO, impiegata della ditta, la quale aveva precisato che i certificati di analisi - ovviamente necessari per poter accettare il conferimento, non essendo sufficiente l'esame visivo: cfr. sul punto pag. 328 della sentenza di primo grado - giungevano tramite mail o fax, e venivano archiviati in apposito faldone ("appiccicati dietro ai FIR o in un faldone analisi") o nel computer. Su tali basi, la Corte territoriale ha svolto considerazioni del tutto immuni da censure qui deducibili, osservando - da un lato - che il mancato rinvenimento della documentazione, alla luce di quanto dichiarato dalla ZO (la quale aveva altresì precisato che era proprio la BU a seguire la parte amministrativa: cfr. pag. 327 della sentenza di primo grado), consentiva di concludere che, in quei casi, le analisi non erano state esibite agli operanti dalla ricorrente perché mai acquisite, e che - ciononostante - il conferimento del rifiuto era stato illegittimamente accettato. D'altro lato, la Corte d'Appello ha posto in evidenza che, nei casi in cui le analisi pervenivano via mail o via fax, lo scarico del rifiuto era stato autorizzato nonostante l'assenza della necessaria "caratterizzazione", con conseguente possibilità di conferimenti di sostanze pericolose non desumibili dal mero esame visivo (cfr. pag. 183 della sentenza impugnata). Si tratta di un percorso argomentativo che resiste alle censure difensive svolte anche nel terzo motivo di ricorso, e che non può di certo ritenersi vulnerato dagli stralci delle intercettazioni richiamati dalla difesa, in cui gli operatori asserivano ad es. che presso l'impianto in questione non veniva conferito materiale "che non 13 13 fosse buono", e che altrimenti la BU "avrebbe rotto le scatole" (sul punto, cfr. i rilievi svolti dal Tribunale di Alessandria a pag. 329 seg., secondo cui "premesso che la valutazione bello/brutto era riferita unicamente alla presenza o meno di terra, deve rilevarsi che tale visiva valutazione del rifiuto non poteva in alcun modo sostituire le analisi, unico strumento per valutare il rispetto dei parametri per l'attività di recupero e l'ammissibilità in impianto"). Risulta invero insuperabile, al riguardo, il rilievo per cui la difesa avrebbe potuto agevolmente contrastare l'assunto accusatorio, allegando circostanze utili a dimostrare (o quanto meno a far insorgere un dubbio ragionevole) la sopravvenuta, incolpevole impossibilità di esibire le analisi a suo tempo vanamente richieste dagli operanti (smarrimento della documentazione, distruzione dell'archivio, dismissione dei computer utilizzati, ecc.). Ciò non è in alcun modo avvenuto, e la fondatezza dell'ipotesi accusatoria risulta ancor più solidamente comprovata dall'ulteriore rilievo del giudice di primo grado, il quale ha richiamato il prodigarsi - dopo l'esito negativo delle richieste di analisi presso l'impianto - del coimputato ND, al fine di "reperire o far eseguire fittiziamente i certificati per tutti quei carichi che erano avvenuti senza analisi, all'indomani del controllo da parte della P.G." (cfr. pag. 330 della sentenza del Tribunale). 4.2. Altrettanto privi di fondamento appaiono i rilievi svolti con specifico riferimento al ruolo assunto dalla ricorrente nella vicenda. Deve anzitutto osservarsi che il riferimento alla prima fase dell'attività della ricorrente, quale procuratrice del padre BU UG (nato nel 1931), è stato operato dalla Corte territoriale in due diversi passaggi motivazionali (pag. 166 e 182 della sentenza impugnata), sulla scorta di una risultanza probatoria indicata con assoluta precisione: la deposizione dell'operante PAGANO, nel passaggio contenuto a pag. 39 ud. 19/06/2018. Nessuna iniziativa volta a contrastare la veridicità ed esattezza di tale assunto è stata presa dalla difesa ricorrente, ciò che induce a non dubitare della congruenza dei riferimenti operati dalla Corte d'Appello. Su un piano sostanziale, risulta poi del tutto incensurabile la valorizzazione delle telefonate intercorse nel 2011 tra la BU e il ND, in cui la ricorrente, nel primo caso, si era rivolta al ND rappresentando che in azienda si era presentato il personale della Forestale per via dei formulari, mentre, nella seconda conversazione, ella gli aveva annunciato di aver bisogno di parlargli per "una questione delicata". La Corte territoriale ha ritenuto tali conversazioni totalmente incompatibili con un ruolo nneramente ausiliario ed ancillare asseritamente svolto in quella fase dalla ricorrente, la quale - al contrario - risultava pienamente investita di questioni "sensibili" per la ditta individuale del padre ormai ottantenne, e avrebbe - di lì a poco, e non a caso - assunto le posizioni di socio unico ed amministratore della CDR SCAVI: società alla quale - dopo il decesso di BU UG - era stata trasferita la titolarità dell'iscrizione legittimante l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a suo tempo ottenuta da quest'ultimo. 14 14 D'altra parte, i giudici di merito sono stati concordi anche nell'osservare, a tale ultimo proposito, che "la gestione dei rifiuti realizzata dal 2013 al 2015 dalla CDR SCAVI ineriva a un quantitativo di materiale così rilevante, accettato senza rapporti di prova, che sarebbe stato da solo sufficiente a fondare la condanna per il delitto contestato, a prescindere dalla conditta agevolativa della donna quando lavorava a fianco del padre nella ditta individuale" (cfr. pag. 183 della sentenza impugnata). In tale complessivo contesto, appare priva di consistenza la deduzione difensiva secondo cui la posizione di responsabilità della BU, nella fase antecedente il subentro della CDR, sarebbe stata illegittimamente desunta sulla scorta delle due telefonate cui si è accennato, entrambe risalenti all'ottobre del 2011: e ciò soprattutto considerando quanto emerge dalla sentenza di primo grado (pag. 313 seg.) in ordine ad altro accesso della Forestale presso la ditta BU, avvenuto nel successivo mese di novembre. Il Tribunale ha invero ricostruito le mosse del ND, il quale, avvertito in data 09/11/2011 delle richieste delle analisi formulate dalla Forestale, aveva dapprima avviato "un giro vorticoso di telefonate" per recuperare le analisi dai produttori, e poi - non ottenendo riscontri positivi - aveva preso "prontamente contatti con l'imputata LI per portare presso il laboratorio BIOGEST molti campioni. E, in effetti, seguiranno diversi certificati BIOGEST in data successiva al 09/11/2011" (pag. 314 della sentenza di primo grado. È appena il caso di precisare, a tale ultimo proposito, che tali risultanze non sono state prese in considerazione trattando la posizione della LI, non essendo stato a lei contestato il delitto di cui al capo E). 4.3. Con riferimento al quarto motivo, volto a contestare la sussistenza di una normativa che obbligasse i titolari dei centri di raccolta di conservare le analisi relative ai rifiuti conferiti, è sufficiente richiamare quanto già osservato a proposito delle argomentazioni svolte, dalla Corte territoriale, sulla base delle specifiche dichiarazioni rese dalla teste della difesa ZO. Si è visto infatti che quest'ultima ha riferito che la documentazione che qui rileva veniva talora spedita via mail o via fax, e veniva archiviata in ditta all'interno di un apposito faldone, o in via informatica (cfr. supra, § 4.1): la conservazione delle analisi, sistematicamente archiviate in formato cartaceo o informatico, è stata quindi affermata da una teste della cui attendibilità non vi è ragione alcuna di dubitare. Ciò rende, all'evidenza, del tutto inconferente il rilievo difensivo volto alla ricerca di una normativa che imponga tale cautela ai responsabili di un centro di raccolta. 4.4. Anche le residue censure sono prive di fondamento. La sentenza impugnata ha invero diffusamente delineato (pag. 184) la sussistenza del delitto contestato alla BU: il gran numero di conferimenti effettuati senza la contestuale consegna delle analisi, l'organizzzazione in forma stabilmente imprenditoriale dell'attività (esercitata dalla ditta individuale BU UG 15 15 nella prima fase, e dalla CDR nella seconda), l'ingente quantitativo illecitamente conferito (nell'ordine delle centinaia di tonnellate di rifiuti, scaricati senza analisi), il carattere abusivo dell'attività (ovviamente nella parte in cui si autorizzava lo scarico di rifiuti non accompagnati dalle analisi, con ogni conseguenza in ordine alla possibilità di conferimenti di materiale inquinante e pericoloso), l'ingiustizia del profitto (correlata ai vantaggi sulla concorrenza derivanti dall'accettazione dei rifiuti anche se sprovvisti di analisi, il cui costo ammontava a circa 300 euro). Si tratta di un percorso argomentativo del tutto immune da censure deducibili in questa sede. 5. Ad analoghe conclusioni di infondatezza deve pervenirsi con riferimento al ricorso presentato nell'interesse della CDR SCAVI. 5.1. Per ciò che riguarda il primo motivo di ricorso, volto a contestare la configurabilità del reato presupposto, può farsi integrale rinvio alle considerazioni svolte nei precedenti paragrafi, dedicati alla infondatezza dei rilievi svolti con riferimento alla condanna della BU per il traffico illecito di rifiuti a lei contestato al capo E (cfr. supra, § 4). 5.2. Quanto alla residua censura, appare del tutto immune da censure il percorso argomentativo tracciato dalla Corte d'Appello (pag. 189 della sentenza impugnata). Questa Suprema Corte ha affermato che «in tema di responsabilità da reato degli enti, le società unipersonali a responsabilità limitata rientrano tra gli enti assoggettati alla disciplina dettata dal d.lgs. 9 giugno 2001, n. 231, essendo, a differenza delle imprese individuali, soggetti giuridici autonomi, dotati di un proprio patrimonio e formalmente distinti dalla persona fisica dell'unico socio» (Sez. 6, n. 45100 del 16/02/2021, New Events s.r.I., Rv. 282291 - 01, la quale ha precisato in motivazione, che nell'accertamento della responsabilità dell'ente occorre verificare se sia individuabile un interesse sociale distinto da quello dell'unico socio, tenendo conto dell'organizzazione della società, dell'attività svolta e delle dimensioni dell'impresa, nonché dei rapporti tra socio unico e società). Ad avviso di questo Collegio, la Corte territoriale ha fatto buon governo di tali insegnamenti, valorizzando da un lato l'organizzazione societaria, tutt'altro che ridumentale ed evanescente come comprovato dalla presenza di 11 dipendenti e di un altro soggetto, oltre alla BU, investito di funzioni di amministratrice della società. D'altro lato, è stato posto in rilievo il fatto che la BU, in posizione apicale, non aveva agito nell'interesse proprio o di terzi, "poiché l'accettazione in impianto di rifiuti che avrebbe dovuto allontanare provocava alla sua società un rilevante guadagno" (cfr. pag. 189, cit. V. anche pag. 355 della sentenza di primo grado, in cui il Tribunale è giunto alle medesime conclusioni sottolineando, altresì, che proprio il subentro della società aveva reso "palese come i centri di interesse, dapprima unificati nella persona di BU UG quale titolare dell'omonima impresa individuale, si siano duplicati con l'avvento della CDR SCAVI s.r.l. anche al fine di 16 16 una crescita imprenditoriale dell'attività, tanto che la stessa risulta tuttora attiva, nonostante le vicende processuali che hanno colpito i BU"). 6. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso presentato dal BE, che deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che - tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso - può essere determinata in Euro tremila. L'infondatezza dei ricorsi della LI, della BU e della CDR SCAVI s.r.l. impone invece una decisione di rigetto, con conseguente condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Non può essere infine accolta la richiesta di liquidazione delle spese, trasmessa alla Cancelleria di questa Sezione in data anteriore all'odierna udienza, nell'interesse della parte civile Comune di Tortona. Deve invero trovare applicazione il principio, recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, secondo cui «nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese» (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581 - 03).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di BE FR che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Rigetta i ricorsi di BU LA, LI ED eCDR SCAVI s.r.I., che condanna al pagamento delle spese processuali. Rigetta la richiesta di condanna alle spese formulata dalla parte civile Comune di Tortona. Così deciso il 24 ottobre 2024 Il Consigli ensore
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Aldo Esposito, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni presentate nell'interesse della parte civile Comune di Tortona;
uditi i difensori dei ricorrenti, avv. Luca Gastini (per LI), avv. Luigi Felice Negro (per BU), avv. Alexia Cellerino (per BE) e avv. Paolo Priarone (per CDR SCAVI) che hanno concluso riportandosi ai motivi di ricorso ed insistendo per il loro accoglimento Penale Sent. Sez. 3 Num. 42611 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 24/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14/11/2023, la Corte d'Appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza di condanna alle pene principali ed accessorie di giustizia emessa dal Tribunale di Alessandria, in data 13/12/2021, nei confronti - per quanto qui rileva - di BU LA, BE NC e LI ED, in relazione al reato di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen. contestato (ai sensi del previgente art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006) alla BU al capo E) della rubrica, nonché - al capo A) - al BE e alla LI, i quali ultimi venivano anche condannati al risarcimento dei danni subiti dal comune di Tortona, costituitosi parte civile. Nei confronti di tutti i predetti imputati, il Tribunale di Alessandria aveva inoltre dichiarato non doversi procedere, essendo i reati estinti per prescrizione, quanto alle imputazioni di falso di cui all'art. 258, comma 4, d.lgs. 152 del 2006, contestate al BE e alla LI al capo F), nonché quanto ai reati di gestione non autorizzata contestati ai predetti e alla BU come specificato, rispettivamente, ai capi A) ed E) della rubrica. Il Tribunale aveva altresì affermato, tra l'altro, la responsabilità amministrativa della CDR SCAVI s.r.l. in relazione all'illecito di cui agli artt. 5 e 25- undecies, comma 2 lett. f), d.lgs. n. 231 del 2001, contestato alla predetta società con riferimento al traffico illecito di rifiuti di cui al capo E) ascritto in concorso alla BU (socio unico e legale rappresentante della società), applicando la sanzione ritenuta di giustizia. Nel riformare parzialmente la sentenza di primo grado, in particolare, la Corte d'Appello: quanto al BE, ha ridotto il trattamento sanzionatorio nei termini che questi aveva concordato con il Procuratore Generale ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia a tutti i motivi di appello diversi da quelli sulla pena;
quanto alla BU e alla LI, ha mitigato il trattamento sanzionatorio previa concessione di attenuanti generiche, applicando i benefici della sospensione condizionale e della non menzione;
quanto alla CDR SCAVI, ha confermato la sentenza di primo grado. 2. Ricorre per cassazione il BE, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. A sostegno della censura, la difesa richiama il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza n. 19415 del 27/10/2022, FA, con riferimento all'ipotesi di prescrizione maturata prima della sentenza d'appello. Si sostiene, in particolare, l'applicabilità del predetto principio alla fattispecie in esame in quanto - pur trattandosi di un reato abituale, riconnpreso tra quelli per i 2 2 quali, a partire dal 2010, i termini di prescrizione sono raddoppiati - già dal settembre 2009 si era provveduto a predisporre i mezzi necessari e a presentare i piani di scavo, così come già erano state emesse le autorizzazioni amministrative necessarie: era perciò applicabile, ad avviso del BE, la più favorevole previgente normativa, ai sensi della quale il reato doveva ritenersi prescritto, pur se il dies a quo andava individuato - secondo la stessa difesa ricorrente - nel 13/01/2014. 3. Ricorre per cassazione la LI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., pur essendo il coinvolgimento della LI limitato ai conferinnenti di rifiiuti di cui ai sottocapi A17) e A24). Si censura la sentenza impugnata, da un lato, per non aver considerato che, essendo regolari i certificati di analisi a firma della ricorrente, successivi al conferimento dei rifiuti nel sito di recupero, nessun apporto causale era possibile attribuire ai certificati stessi nella realizzazione dell'illecito. D'altro lato, si censura la valutazione di tali certificati come "oggettivamente agevolativi" del traffico illecito dei rifiuti perpetrato dagli imputati principali (il trasportatore ND e il recuperatore BE), anziché come un post factum non punibile. Al riguardo, si evidenzia l'illogicità dell'affermazione per cui il concorso di un soggetto in alcuni episodi facenti parte di un più ampio addebito, ascritto a soggetti terzi per un reato abituale, dovrebbe comportare il concorso anche nelle condotte successive, a causa del rafforzamento del proposito criminoso negli altri soggetti maggiormente coinvolti. Si ritiene anzi apparente tale passaggio motivazionale, avuto riguardo a quanto osservato dalla stessa Corte territoriale a proposito della condotta della LI, che aveva consentito "di dotare il trasporto e lo scarico del rifiuto dell'indispensabile corredo dell'analisi chimica". Sotto altro profilo, la difesa lamenta anche la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, dal momento che nessuna specifica contestazione vi era stata quanto al concorso della LI nelle ulteriori attività illecite contestate all'interno del più ampio reato abituale. 3.2. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato. Si censura la mancata risposta ai rilievi svolti in appello sia quanto alla mancata consapevolezza, in capo alla LI, del fatto che i suoi certificati sarebbero stati utilizzati a copertura di trasporti e smaltimenti già effettuati, sia quanto all'assenza di prove in ordine alla congruenza tra rifiuti analizzati e quelli oggetto della illecita gestione ad opera del BE e del ND. Si osserva inoltre che, anche a voler dare per provato il carattere 3 3 "postumo" dei certificati, la condotta doveva essere qualificata ai sensi dell'art. 258 T.U. Amb. ovvero, a tutto concedere, ai sensi dell'art. 379 cod. pen. (in tali ipotesi, sarebbe comunque maturata la prescrizione). 3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione, ritenuta apparente, quanto alla conferma della condanna in solido al ripristino dello stato dei luoghi. Si evidenzia l'estraneità della LI alla compromissione del sito, avendo ella soltanto sottoscritto le certificazioni di cui ai sottocapi A17) e A24). 3.4. Vizio di motivazione con riferimento alla quantificazione della pena. Si deduce che la deteminazione della pena base, in misura quasi pari al triplo del minimo edittale, non poteva giustificarsi con riferimenti alla durata nel tempo delle azioni, al numero dei viaggi, alla delicatezza del ruolo ricoperto ecc., trattandosi di richiami non conferenti alla condotta specificamente contestata alla ricorrente. 4. Ricorre per cassazione la BU, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 4.1. Nullità del capo di imputazione per indeterminatezza delle condotte contestate. Si evidenzia che, all'interno del capo E), erano contenute condotte anche non coinvolgenti la BU, evocata ora come procuratrice della ditta individuale del padre, ora come amministratrice di fatto. Si lamentano - oltre alla decuplicazione del quantitativo di rifiuti rispetto a quello originariamente ascritto, contestata solo nel corso dell'udienza di primo grado in data 13/04/2021 - errori e duplicazioni, cui la Corte territoriale non aveva adeguatamente risposto. Si censura altresì l'impianto accusatorio, recepito dai giudici di merito, imperniato sulla sola documentazione rinvenuta presso l'impianto, senza ricercare altrove le analisi, né fermare gli automezzi in entrata, né svolgere ulteriori analisi. Si richiamano anche le intercettazioni comprovanti che presso l'impianto del BU non veniva conferito "materiale che non fosse buono". 4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di una gestione di fatto, da parte della ricorrente, della ditta individuale BU UGO. Si deduce l'assoluta insufficienza, al riguardo, delle due telefonate intercorse con il ND (due in otto anni) e della presenza in ditta confermata dalla teste ZO (presenza legata ad occasionali collaborazioni impiegatizie), e si censura la sentenza per avere la Corte fatto riferimento ad una procura asseritamente rilasciata da BU UG alla figlia, ma in realtà insussistente. Allo stesso modo, nessun particolare rilievo poteva attribuirsi al fatto che gli operanti si fossero rivolti alla BU al momento di acquisire la documentazione, del resto spontaneamente consegnata. Nessuna prova era stata comunque acquisita in ordine a comportamenti illeciti della ricorrente, né comunque ad un suo contributo causale a condotte altrui. 4 4 4.3. Vizio di motivazione con riferimento al contrasto dell'ipotesi accusatoria con le risultanze documentali e dichiarative in atti. La difesa richiama in particolare le intercettazioni comprovanti il fatto che i trasportatori evitavano di recarsi dal BU se il materiale trasportato non era "buono", dal momento che il BU, altrimenti, avrebbe "rotto le scatole". 4.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'obbligo normativo di conservazione dei certificati di analisi e sulle lacune dell'attività di indagine. La difesa deduce di aver vanamente chiesto, nel corso del giudizio di merito, che venisse chiarita la fonte di un obbligo in realtà inesistente, essendo il gestore dell'impianto solo tenuto alla conservazione dei FIR, mentre la documentazione relativa alle analisi doveva essere solo verificata: si censura altresì la scelta dell'accusa di non procedere, dopo otto anni, di procedere alla ricerca di tale documentazione presso i produttori. Si richiama altresì la deposizione della teste OZ sulla regolarità delle operazioni di volta in volta effettuate. 4.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato. Si deduce l'insussistenza di prove in ordine sia all'organizzazione dell'attività, sia al quantitativo ingente di rifiuti conferiti presso la BU, sia al carattere abusivo dell'attività, sia all'ingiustizia del profitto. 5. Ricorre per cassazione CDR SCAVI s.r.I., a mezzo del proprio difensore, deducendo: 5.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato presupposto. Si censura la sentenza sia per aver ritenuto configurabile una gestione di fatto, da parte della BU, della ditta individuale del padre, essendo la ricorrente stata impegnata, come riferito dalla teste ZO, solo in mansioni di segreteria, fatturazione ecc.; sia anche per non aver considerato i rilievi dell'imputata in ordine alla mancata ricerca dei certificati di analisi ecc. presso i produttori. 5.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di un interesse dell'ente distinto da quello del rappresentato. Si censura la sentenza per non avere la Corte considerato sia la perfetta sovrapponobilità della posizione della BU rispetto a quella della società ricorrente, sia la mancanza, in quest'ultima, delle necessarie connotazioni di complessità tali da far ipotizzare una difettosa organizzazione dell'ente (trattasi di una società unipersonale dal modesto capitale sociale, con la BU nella posizione di amministratore ed unico socio). Si osserva, al riguardo, che la CDR SCAVI costituiva in realtà la continuazione dell'impresa familiare facente capo al padre della ricorrente, ed era stata costituita proprio a seguito del decesso di 5 5 quest'ultimo: non poteva pertanto dirsi sussistente un centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici, nella CDR, tale da potersi distinguere dagli interessi di BU LA. Si lamenta, in ogni caso, il difetto di adeguata prova al riguardo. 6. Con requisitoria del 15/10/2024, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, attesta la manifesta infondatezza (ed in alcuni casi la genericità) dei motivi proposti. 7. Con memoria del 18/06/2024, la difesa del BE sviluppa gli argomenti dedotti con il primo motivo di ricorso, insistendo anche per l'applicazione dell'effetto estensivo in caso di accoglimento di motivi non esclusivamente personali dedotti dai coimputati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse del BE avverso la pronuncia emessa nei suoi confronti ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen. è inammissibile, per la manifesta infondatezza delle censure proposte;
i restanti ricorsi sono nel complesso infondati e devono essere perciò rigettati. 2. Come già accennato, la difesa del BE ha ritenuto di poter impugnare la sentenza della Corte territoriale facendo leva sul principio, espresso dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, secondo cui «nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza» (Sez. U n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, FA, Rv. 284481 - 01). 2.1. Deve tuttavia osservarsi che la successiva elaborazione giurisprudenziale è stata assolutamente costante e univoca nell'escludere l'applicabilità di tale principio nell'ipotesi in cui - come nella fattispecie in esame - l'estinzione del reato per prescrizione abbia costituito uno dei motivi oggetto di rinuncia nell'ambito dell'accordo, raggiunto con il Procuratore Generale, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. peri.: cfr. al riguardo Sez. 5, n. 33266 del 09/05/2023, Pane Rv. 284990 - 01, secondo la quale «è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. con il quale si deduca la prescrizione, allorché la rinuncia ai motivi di appello, effettuata a mezzo di procuratore speciale, abbia riguardato anche il motivo relativo all'intervenuta estinzione del reato, da intendersi, quindi, come rinuncia espressa alla prescrizione, ai sensi dell'art. 157, comma settimo, cod. pen.». Nella medesima prospettiva, si è ulteriormente precisato che si tratta «in tal caso di rinuncia espressa, effettuata a mezzo di procuratore speciale, quindi nel rispetto delle forme proprie della natura personalissima dell'atto ai sensi dell'art. 157, comma 7 cod. pen., e con la finalità specifica di ottenere la quantificazione 6 6 della pena concordata anche in conseguenza della rinuncia a far valere la prescrizione» (Sez. 5, n. 6991 del 13/11/2023, dep. 2024, Cosignani (in motivazione). L'applicabilità delle Sezioni Unite FA è stata espressamente esclusa, da ultimo, da Sez. 4, n. 37111 del 04/07/2024, Salvatori, secondo la quale «i detti approdi sono stati recentemente ribaditi da Sez. 4, n. 46847 dell'11/10/2023, Roselli, non massimata, che li ha ritenuti non contrastanti con l'iter logico-giuridico seguito dalla già richiamata Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, FA, Rv. 284481 - 01, nell'affermare la ricorribilità per cassazione della sentenza di accoglimento del concordato per aver omesso di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia stessa (sul punto si veda altresì la successiva Sez. 5, n. 33266 del 09/05/2023, Pane, Rv. 284990 - 01, la quale, in considerazione della citata sentenza ‘FA', ha ritenuto comunque inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di accoglimento del concordato con il quale si deduca la prescrizione, allorché la rinuncia ai motivi di appello abbia riguardato anche il motivo relativo all'intervenuta estinzione del reato, da intendersi, quindi, come rinuncia espressa alla prescrizione, ai sensi dell'art. 157, comma settimo, cod. pen.)». 2.2. Solo per completezza, si ritiene opportuno porre in evidenza la manifesta infondatezza della prospettazione difensiva contenuta nel motivo di appello rinunciato, e riproposto in questa sede, secondo cui - pur dovendosi individuare il momento consumativo del reato di traffico illecito di rifiuti di cui al capo A) nel 2014, con conseguente raddoppio dei termini di prescrizione ai sensi dell'art. 157, sesto comma, cod. pen. (come ripetutamente modificato a partire dal 2010) - il dies a quo dovrebbe essere individuato, per il BE, nell'anno 2009, essendo il quel periodo stata ultimata l'organizzazione, l'allestimento delle strutture per lo svolgimento dell'attività illecita, ecc. La tesi è del tutto priva di fondamento. Questa Suprema Corte ha invero ripetutamente chiarito che «il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, previsto dall'art. 260, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto necessariamente caratterizzato da una pluralità di condotte, alcune delle quali, se singolarmente considerate, potrebbero costituire reato, ha natura di reato abituale proprio e si consuma, pertanto, con la cessazione dell'attività organizzata, finalizzata al traffico illecito» (Sez. 3, n. 44629 del 22/10/2015, Bettelli, Rv. 265573 - 01). In senso conforme, cfr. Sez. 3, n. 52838 del 14/07/2016, Serrao, Rv. 268920 - 01, secondo la quale «il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) è reato abituale, che si perfeziona soltanto attraverso la realizzazione di più comportamenti non occasionali della stessa specie, finalizzati al conseguimento di un ingiusto profitto, con la necessaria predisposizione di una, pur rudimentale, organizzazione professionale di mezzi e capitali, che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo». V. anche Sez. 3, n. 16036 del 28/02/2019, Zoccoli, Rv. 275395 - 02, nonché - per la contiguità del caso concreto a quello oggi in 7 7 esame - Sez. 3, n. 42631 del 15/09/2021, Banti, Rv. 282632 - 01, secondo cui «il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, già previsto dall'art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ed attualmente sanzionato dall'art. 452- quaterdecies cod. pen., avendo natura di reato abituale proprio, si consuma con la cessazione di tali complessive attività, e non in corrispondenza di ogni singola condotta, sì che, ai fini della prescrizione, deve tenersi conto delle modifiche normative, anche in peius, nelle more intervenute». (In applicazione del principio, la Suprema Corte ha osservato che l'ultima attività illecita rilevante era stata posta in essere nell'anno 2011 e, quindi, successivamente all'entrata in vigore della legge 13 agosto 2010, n. 136, che, inserendo la fattispecie di cui all'art. 260 d.lgs. citato nel novero dei reati elencati dall'art. 51, connma 3-bis, cod. proc. pen., ha determinato il raddoppio del termine massimo di prescrizione da sette anni e sei mesi a quindici anni). Risulta quindi di assoluta evidenza, alla luce di quanto precede, che il termine di prescrizione - peraltro correttamente individuato nel gennaio 2014, ovvero alla data dell'ultimo compimento dell'attività illecita - è ben lungi dall'essere scaduto, in considerazione del raddoppio del termine previsto ex lege. 3. Il ricorso della LI - biologa in servizio presso il laboratorio BIOGEST, del quale aveva assunto la direzione dopo il decesso nel 2012 del coimputato GOBBO - ha ad oggetto la "doppia conforme" di condanna per la residua imputazione di traffico illecito di rifiuti a lei ascritta al capo A), con specifico riferimento alle vicende riassunte ai sottocapi A17) e A24): vicende connotate dal fatto che la regolarità dei conferimenti dei rifiuti nel sito della IDROTECNICA (riconducibile al BE), risultava esser stata comprovata da certificati di analisi "postumi", perché redatti in data successiva ai conferimenti medesimi. Come già accennato nella fase introduttiva della presente esposizione, la LI era stata chiamata a rispondere, nella predetta qualità, anche del concorso nell'ulteriore reato di cui agli artt. 256 d.lgs. n. 152 del 2006 (imputazione anch'essa relativa ai conferimenti nei siti individuati nel capo A), nonché nei reati di falso (art. 258 del predetto decreto legislativo, art. 483 cod. pen.) contestati e dettagliatamente riportati al capo F), in relazione ad una pluralità di certificati emessi dal laboratorio BIOGEST (cfr. l'elenco riportato alle pag. 127 segg. della sentenza impugnata, essendo i precedenti a firma del GOBBO, successivamente deceduto). In relazione a tali ulteriori capi di accusa, peraltro, il Tribunale di Alessandria ha dichiarato non doversi procedere, nei confronti dell'odierna ricorrente, per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione. 3.1. Si è visto anche che la difesa ha censurato la conferma della condanna per il residuo delitto di traffico illecito di rifiuti articolando, nei primi due motivi di ricorso (che possono essere qui trattati congiuntamente), censure imperniate sia sulla impossibilità di individuare una concorrente responsabilità della LI, chiamata a rispondere di sole due vicende, sia sulla valutazione dei certificati come "oggettivamente agevolativi" del traffico perpetrato dai recuperatori di rifiuti, dai 8 8 trasportatori, ecc., sia sul difetto dell'elemento soggettivo, sia anche quanto alla qualificazione giuridica dei fatti, riconducibili - ad avviso della ricorrente - agli schemi del falso ex art. 258 d.lgs. n. 152 ovvero, a tutto concedere, del favoreggiamento reale. Tali doglianze, in parte meramente reiterative di prospettazioni già esaminate e motivatamente disattese dal giudice di appello, sono per il resto prive di fondamento. 3.1.1. Deve anzitutto osservarsi, e porsi nel massimo rilievo, il fatto che i giudici di merito (pag. 185 segg. della sentenza impugnata, pag. 240 segg. di quella di primo grado) sono stati assolutamente concordi nell'inquadrare la figura e le responsabilità della LI prendendo le mosse dalle risultanze acquisite in ordine al laboratorio BIOGEST: struttura che, all'esito di due diversi sopralluoghi espletati nel 2011 e nel 2015, nonché di un'ispezione dell'ARPA, era risultata in condizioni del tutto inadeguate (strumenti inidonei, in parte con pezzi mancanti, scollegati all'alimentazione elettrica e a gas;
microscopio elettrico a scansione mai entrato in funzione, nonostante una certificazione rilasciata attestante risultati rilevabili solo con quell'apparecchio ecc.). Sulla scorta di tali univoche risultanze, i giudici di merito hanno concordemente evidenziato che "il laboratorio non aveva i macchinari necessari per svolgere gli esami che venivano chiesti dai produttori (ad esempio per il parametro amianto) e di conseguenza i certificati erano, almeno parzialmente, falsi" (pag. 186 sent. impugnata); conseguentemente, doveva "ritenersi provato che il laboratorio BIOGEST fosse assolutamente inattivo e, quind, che tutte le analisi rilevanti nel presente giudizio fossero state fintamente eseguite e siano quindi completamente prive di attendibilità" (pag. 242 sent. primo grado, la quale forma un compendio motivazionale unitario insieme alla decisione della Corte territoriale, secondo i noti principi in tema di "doppia conforme"). Appare superfluo sottolineare la decisiva rilevanza di tali condizioni, in cui la LI si trovava ad emettere i certificati: condizioni rimaste prive di adeguata confutazione da parte difensiva, così come l'ulteriore rilievo dei giudici di merito, tutt'altro che marginale, per cui "le analisi di BIOGEST davano sempre esiti compatibili con la tabella 1A o 1B, oggettivamente favorendo sia il produttore sia il trasportatore sia il ricevente, anche quando esami svolti da altri laboratori (Isnnar, Ideogeolab, ARPA) producevano risultati molto diversi, rilevando superamenti della tabella" (pag. 186, cit.). Altrettanto incontroversa è risultata l'ulteriore circostanza per cui la LI manteneva "comprovati e pacifici" contatti con il BE e gli altri principali protagonisti della complessiva vicenda oggetto della sentenza qui impugnata (BU, ND che si recava spesso nella sede BIOGEST per parlare con la LI, come riferito dalla teste SINIBALDI, dipendente del laboratorio: cfr. pag. 187 sent. impugnata e pag. 242 sent. primo grado, in cui si precisa che i contatti in questione erano comprovati dalle intercettazioni, e che la SINIBALDI aveva ulteriormente chiarito che, al laboratorio, erano pervenuti da parte del ND richieste di falsificare i certificati). 9 9 Si tratta di un quadro univoco quanto allarmante, non a caso espressamente richiamato dal Tribunale di Alessandria anche nel motivare la declaratoria di estinzione dei reati di falso di cui al capo F per intervenuta prescrizione (cfr. supra, g 3): era infatti stata esclusa, su tali basi, la sussistenza delle condizioni per un immediato prosciglimento nel merito (cfr. pag. 334: "le risultanze dibattimentali che hanno condotto a ritenere che il laboratorio in questione fosse inattivo, inoperoso e asservito ai traffici degli odierni imputati sono già state ampiamente trattate nel capo A, cui si rimanda per brevità espositiva"). 3.1.2. Le sentenze di merito sono state concordi anche nel ricondurre in tale contesto le vicende descritte nei capi A17) e A24), nelle quali la valenza accusatoria del contributo offerto dai certificati BIOGEST, a firma della LI, emerge in termini incontrovertibili dal fatto che le analisi, anziché - come sarebbe stato ovvio e doveroso - essere svolte prima dei conferimenti dei rifiuti, risultano essere state effettuate molti mesi dopo i conferimenti medesimi. In particolare, i certificati di cui al capo A17), relativi ai rifiuti conferiti nei siti AN e CA nel periodo compreso tra il maggio e il giugno 2011, si riferiscono all'analisi di un campionamento effettuata nel novembre dello stesso anno, mentre i certificati del capo A24), relativi a rifiuti conferiti nel sito AN tra l'ottobre e 2011 e il gennaio 2012, si riferiscono ad un campionamento consegnato nel luglio 2012 (cfr. sul punto pag. 186 seg. della sentenza impugnata, in cui si precisa che le analisi BIOGEST erano state consegnate agli operanti solo nel mese di agosto 2012, dopo che - a seguito di un accesso eseguito dagli operanti a luglio presso la BE s.p.a., con richiesta di documentazione dei lavori svolti su incarico della B&BCOSTRUZIONI s.r.l. - era emerso che, sulle fatture, era stato apposto un post-it con la dicitura "BIEBI mancano analisi"). In buona sostanza, i giudici di merito non hanno seguito la prospettiva "atomistica" comprensibilmente sostenuta dalla difesa ricorrente: le condotte della LI sono state al contrario inserite, tutt'altro che illogicamente, nel più ampio contesto del traffico illecito di cui al capo A), proprio perché i certificati postumi conferivano un'apparenza di legittimità alle condotte dei coimputati, con una funzione agevolativa dell'attività illecita che la difesa ricorrente ha contestato con argomenti che - alla luce di quanto fin qui esposto - appaiono del tutto privi di fondamento. 3.1.2. In tale ottica ricostruttiva, devono ritenersi immuni da censure, anzitutto, le considerazioni svolte in ordine alla qualificazione giuridica: con particolare riferimento all'asserita sussistenza di un post factum non punibile, si è posto l'accento sulla natura abituale del reato, che "alla data dei certificati 'postumi' era ben lungi dall'essere stato consumato, con la cessazione dell'attività organizzata finalizzata al traffico illecito" (cfr. pag 187 della sentenza impugnata). Altrettanto persuasiva appare l'esclusione del favoreggiamento reale, ipotizzabile solo quando l'agente opera nell'esclusivo interesse dell'autore del reato, laddove invece la LI "era consapevole del profitto ingiusto percepito da ND 10 10 e da BE, ma effettuava gli esami richiesti anche per favorire lei stessa e l'impresa per la quale lavorava, dato che ogni certificato, come detto, procurava al laboratorio un introito di 300 euro" (pag. 187, cit.). Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alle linee argomentative tracciate (pag. 188) in ordine alla configurabilità, nel contesto illecito in cui è andata ad inserirsi la condotta della LI, degli elementi costitutivi del reato ascritto: la pluralità di operazioni (circa trenta trasporti per il capo A17, molteplici viaggi per il capo A24), l'organizzazione dell'attività (con riferimento alle connotazioni imprenditoriali sia dei siti di raccolta, sia del laboratorio, i cui certificati consentivano l'espletamento dell'attività illecita con apparente rispetto della normativa ambientale), l'ingente quantitativo di rifiuti (complessive 1.200 tonnellate di conferimenti, relativi ai due capi che qui rilevano), l'abusività della condotta (desumibile sia dagli illeciti conferimenti, sia dalle certificazioni), nonché l'ingiustizia del profitto (costituito dall'illecito aumento del fatturato per i recuperatori, e dai pagamenti ricevuti dalla BIOGEST per le certificazioni compiacenti). 3.1.3. A tale ultimo proposito, deve conclusivamente osservarsi che - alla luce di quanto complessivamente emerso in ordine alle condizioni della BIOGEST, agli imponenti quantitativi di rifiuti "legittimati" dalle certificazioni postume, e soprattutto dei consolidati contatti della LI con il BE e gli altri soggetti coinvolti nella vicenda - appare pienamente applicabile, nella fattispecie in esame, il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui «ai fini della configurabilità del concorso nel reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., non è necessario che il singolo concorrente agisca al fine di conseguire un ingiusto profitto, essendo sufficiente che del profitto perseguito dai correi egli abbia consapevolezza» (Sez. 3, n. 2842 del 18/11/2021, dep. 2022, Natale, Rv. 282697 - 01. In senso conforme, cfr. da ultimo Sez. 5, n. 12722 dell'11/01/2024, De Cristofaro, la quale, in motivazione, ha ulteriormente precisato che «la doglianza che concerne il coefficiente soggettivo è manifestamente infondata perché muove da un presupposto teorico fallace, vale a dire che non basterebbe la mera consapevolezza del profitto conseguito dagli altri imputati a sostenere l'addebito. Così non è, posto che — come correttamente precisato dalla Corte di appello — questa Corte insegna che, ai fini della configurabilità del concorso nel reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, non è necessario che il singolo concorrente agisca al fine di conseguire un ingiusto profitto, essendo sufficiente che del profitto perseguito dai correi egli abbia consapevolezza (Sez. 3, n. 2842 del 18/11/2021, dep. 2022, Natale, Rv. 282697). Riguardando la struttura della fattispecie, infatti, ciò che rileva non è che il singolo autore del fatto consegua il profitto o che agisca a questo esclusivo scopo, ma che l'azione sia compiuta consapevolmente contribuendo al conseguimento di un profitto ingiusto, quand'anche ottenuto da altri. E' sufficiente, quindi, come in sostanza ritenuto 11 11 dalla Corte di merito, il dato acclarato che l'imputata avesse fattivamente cooperato alla realizzazione dell'attività organizzata, attività del tutto abusiva siccome inibita dalla mancanza delle autorizzazioni di legge e che, in ogni caso, quand'anche autorizzata, avrebbe imposto l'osservanza delle norme di dettaglio che disciplinano il conferimento e il trattamento dei rifiuti». 3.2. Anche le residue censure proposte nell'interesse della LI sono prive di fondamento. Quanto alla individuazione della pena base, deve osservarsi che la giurisprudenza di questa Suprema Corte è costante nell'affermare che solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale - ipotesi qui non ricorrente - richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01). Nella specie, la Corte d'Appello ha ritenuto comunque di motivare lo scostarnento dal minimo edittale facendo leva su elementi che - almeno per quanto riguarda la delicatezza del ruolo svolto dalla LI e il numero dei viaggi riferibili alle certificazioni (cfr. supra, § 3.1.2) - appaiono tutt'altro che eccentrici. Infine, in relazione alla condanna in solido della ricorrente al ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 452-quaterdecies, comma 3, cod. pen., trattasi di statuizione non censurabile in questa sede perché conseguente alla condanna, anche alla luce di quanto precisato dalla Corte territoriale in ordine alla apprezzabile compromissione dell'ambiente accertato dall'ARPA in uno dei siti interessati dai conferimenti legittimati dalle certificazioni della ricorrente (cfr. pag. 188 della sentenza impugnata). 4. Anche BU LA è stata condannata con "doppia conforme" per il delitto di traffico illecito di rifiuti, a lei peraltro ascritto al capo E) della rubrica in relazione all'attività illecita svolta nel centro di recupero nella zona di Alessandria: struttura riferibile dapprima alla ditta individuale BU UG (padre della ricorrente, la quale è stata chiamata a rispondere delle condotte poste in essere, in tale prima fase, nell'ambito della ditta individuale, fino al decesso del congiunto), ed in seguito - ovvero dal 2013 fino al sequestro del sito, disposto nel 2015 - alla CDR SCAVI, società unipersonale della quale la BU era amministratore e socio unico (come si vedrà in seguito, anche la responsabilità amministrativa della predetta società è stata affermata, con "doppia conforme", dai giudici di merito). Il ricorso proposto nell'interesse della BU è nel suo complesso infondato, e deve essere perciò rigettato. 4.1. Il primo ed il terzo motivo di ricorso, che possono qui essere trattati congiuntamente, contengono censure eterogenee, in parte inammissibili perché non compiutamente dedotte in appello. È il caso della eccezione di nullità per indeterminatezza dell'accusa, che in quanto tale non risulta compresa nel riepilogo dei motivi, non contestato dalla difesa ricorrente (per l'inamrnissibilità della doglianza, in tali ipotesi, cfr. Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 12 12 270627 - 01). La Corte territoriale ha invece dato atto della lamentata duplicazione del capo E14) rispetto ai precedenti, ma ha sul punto svolto considerazioni del tutto esaustive, osservando che, nei primi tredici sottocapi di accusa, erano state indicate le condotte contestate ai produttori dei rifiuti, mentre l'ultimo sottocapo aveva descritto la condotta specificamente addebitata alla BU (autorizzazione degli scarichi descritti nei precedenti sottocapi, nonché ritiro e smaltimento abusivi di ulteriori quantità di rifiuti non pericolosi); sotto altro profilo, la Corte d'Appello ha espressamente richiamato le pagine della sentenza di primo grado in cui erano stati descritti i conferimenti, connotati dalla mancanza della certificazione analitica e dai test di cessione (cfr. pag. 182 della sentenza impugnata). 4.2. Del tutto infondata risulta poi l'ulteriore censura, accennata nel primo motivo e sviluppata nel terzo, che la difesa ha rivolto al nucleo centrale dell'impianto accusatorio, perché imperniato solo sul mancato rinvenimento, preso la ricorrente, della documentazione attestante la regolarità dei conferimenti, senza che nei confronti dei produttori (o i trasportatori) fosse stata espletata alcuna indagine finalizzata all'acquisizione dei certificati di analisi, e senza che i camion utilizzati per il trasporto dei rifiuti fossero mai stati fermati, prima del conferimento, al fine di accertare direttamente la mancanza della documentazione di supporto. Al riguardo, appare tutt'altro che illogica la valorizzazione delle dichiarazioni della teste indicata dalla difesa ZO, impiegata della ditta, la quale aveva precisato che i certificati di analisi - ovviamente necessari per poter accettare il conferimento, non essendo sufficiente l'esame visivo: cfr. sul punto pag. 328 della sentenza di primo grado - giungevano tramite mail o fax, e venivano archiviati in apposito faldone ("appiccicati dietro ai FIR o in un faldone analisi") o nel computer. Su tali basi, la Corte territoriale ha svolto considerazioni del tutto immuni da censure qui deducibili, osservando - da un lato - che il mancato rinvenimento della documentazione, alla luce di quanto dichiarato dalla ZO (la quale aveva altresì precisato che era proprio la BU a seguire la parte amministrativa: cfr. pag. 327 della sentenza di primo grado), consentiva di concludere che, in quei casi, le analisi non erano state esibite agli operanti dalla ricorrente perché mai acquisite, e che - ciononostante - il conferimento del rifiuto era stato illegittimamente accettato. D'altro lato, la Corte d'Appello ha posto in evidenza che, nei casi in cui le analisi pervenivano via mail o via fax, lo scarico del rifiuto era stato autorizzato nonostante l'assenza della necessaria "caratterizzazione", con conseguente possibilità di conferimenti di sostanze pericolose non desumibili dal mero esame visivo (cfr. pag. 183 della sentenza impugnata). Si tratta di un percorso argomentativo che resiste alle censure difensive svolte anche nel terzo motivo di ricorso, e che non può di certo ritenersi vulnerato dagli stralci delle intercettazioni richiamati dalla difesa, in cui gli operatori asserivano ad es. che presso l'impianto in questione non veniva conferito materiale "che non 13 13 fosse buono", e che altrimenti la BU "avrebbe rotto le scatole" (sul punto, cfr. i rilievi svolti dal Tribunale di Alessandria a pag. 329 seg., secondo cui "premesso che la valutazione bello/brutto era riferita unicamente alla presenza o meno di terra, deve rilevarsi che tale visiva valutazione del rifiuto non poteva in alcun modo sostituire le analisi, unico strumento per valutare il rispetto dei parametri per l'attività di recupero e l'ammissibilità in impianto"). Risulta invero insuperabile, al riguardo, il rilievo per cui la difesa avrebbe potuto agevolmente contrastare l'assunto accusatorio, allegando circostanze utili a dimostrare (o quanto meno a far insorgere un dubbio ragionevole) la sopravvenuta, incolpevole impossibilità di esibire le analisi a suo tempo vanamente richieste dagli operanti (smarrimento della documentazione, distruzione dell'archivio, dismissione dei computer utilizzati, ecc.). Ciò non è in alcun modo avvenuto, e la fondatezza dell'ipotesi accusatoria risulta ancor più solidamente comprovata dall'ulteriore rilievo del giudice di primo grado, il quale ha richiamato il prodigarsi - dopo l'esito negativo delle richieste di analisi presso l'impianto - del coimputato ND, al fine di "reperire o far eseguire fittiziamente i certificati per tutti quei carichi che erano avvenuti senza analisi, all'indomani del controllo da parte della P.G." (cfr. pag. 330 della sentenza del Tribunale). 4.2. Altrettanto privi di fondamento appaiono i rilievi svolti con specifico riferimento al ruolo assunto dalla ricorrente nella vicenda. Deve anzitutto osservarsi che il riferimento alla prima fase dell'attività della ricorrente, quale procuratrice del padre BU UG (nato nel 1931), è stato operato dalla Corte territoriale in due diversi passaggi motivazionali (pag. 166 e 182 della sentenza impugnata), sulla scorta di una risultanza probatoria indicata con assoluta precisione: la deposizione dell'operante PAGANO, nel passaggio contenuto a pag. 39 ud. 19/06/2018. Nessuna iniziativa volta a contrastare la veridicità ed esattezza di tale assunto è stata presa dalla difesa ricorrente, ciò che induce a non dubitare della congruenza dei riferimenti operati dalla Corte d'Appello. Su un piano sostanziale, risulta poi del tutto incensurabile la valorizzazione delle telefonate intercorse nel 2011 tra la BU e il ND, in cui la ricorrente, nel primo caso, si era rivolta al ND rappresentando che in azienda si era presentato il personale della Forestale per via dei formulari, mentre, nella seconda conversazione, ella gli aveva annunciato di aver bisogno di parlargli per "una questione delicata". La Corte territoriale ha ritenuto tali conversazioni totalmente incompatibili con un ruolo nneramente ausiliario ed ancillare asseritamente svolto in quella fase dalla ricorrente, la quale - al contrario - risultava pienamente investita di questioni "sensibili" per la ditta individuale del padre ormai ottantenne, e avrebbe - di lì a poco, e non a caso - assunto le posizioni di socio unico ed amministratore della CDR SCAVI: società alla quale - dopo il decesso di BU UG - era stata trasferita la titolarità dell'iscrizione legittimante l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a suo tempo ottenuta da quest'ultimo. 14 14 D'altra parte, i giudici di merito sono stati concordi anche nell'osservare, a tale ultimo proposito, che "la gestione dei rifiuti realizzata dal 2013 al 2015 dalla CDR SCAVI ineriva a un quantitativo di materiale così rilevante, accettato senza rapporti di prova, che sarebbe stato da solo sufficiente a fondare la condanna per il delitto contestato, a prescindere dalla conditta agevolativa della donna quando lavorava a fianco del padre nella ditta individuale" (cfr. pag. 183 della sentenza impugnata). In tale complessivo contesto, appare priva di consistenza la deduzione difensiva secondo cui la posizione di responsabilità della BU, nella fase antecedente il subentro della CDR, sarebbe stata illegittimamente desunta sulla scorta delle due telefonate cui si è accennato, entrambe risalenti all'ottobre del 2011: e ciò soprattutto considerando quanto emerge dalla sentenza di primo grado (pag. 313 seg.) in ordine ad altro accesso della Forestale presso la ditta BU, avvenuto nel successivo mese di novembre. Il Tribunale ha invero ricostruito le mosse del ND, il quale, avvertito in data 09/11/2011 delle richieste delle analisi formulate dalla Forestale, aveva dapprima avviato "un giro vorticoso di telefonate" per recuperare le analisi dai produttori, e poi - non ottenendo riscontri positivi - aveva preso "prontamente contatti con l'imputata LI per portare presso il laboratorio BIOGEST molti campioni. E, in effetti, seguiranno diversi certificati BIOGEST in data successiva al 09/11/2011" (pag. 314 della sentenza di primo grado. È appena il caso di precisare, a tale ultimo proposito, che tali risultanze non sono state prese in considerazione trattando la posizione della LI, non essendo stato a lei contestato il delitto di cui al capo E). 4.3. Con riferimento al quarto motivo, volto a contestare la sussistenza di una normativa che obbligasse i titolari dei centri di raccolta di conservare le analisi relative ai rifiuti conferiti, è sufficiente richiamare quanto già osservato a proposito delle argomentazioni svolte, dalla Corte territoriale, sulla base delle specifiche dichiarazioni rese dalla teste della difesa ZO. Si è visto infatti che quest'ultima ha riferito che la documentazione che qui rileva veniva talora spedita via mail o via fax, e veniva archiviata in ditta all'interno di un apposito faldone, o in via informatica (cfr. supra, § 4.1): la conservazione delle analisi, sistematicamente archiviate in formato cartaceo o informatico, è stata quindi affermata da una teste della cui attendibilità non vi è ragione alcuna di dubitare. Ciò rende, all'evidenza, del tutto inconferente il rilievo difensivo volto alla ricerca di una normativa che imponga tale cautela ai responsabili di un centro di raccolta. 4.4. Anche le residue censure sono prive di fondamento. La sentenza impugnata ha invero diffusamente delineato (pag. 184) la sussistenza del delitto contestato alla BU: il gran numero di conferimenti effettuati senza la contestuale consegna delle analisi, l'organizzzazione in forma stabilmente imprenditoriale dell'attività (esercitata dalla ditta individuale BU UG 15 15 nella prima fase, e dalla CDR nella seconda), l'ingente quantitativo illecitamente conferito (nell'ordine delle centinaia di tonnellate di rifiuti, scaricati senza analisi), il carattere abusivo dell'attività (ovviamente nella parte in cui si autorizzava lo scarico di rifiuti non accompagnati dalle analisi, con ogni conseguenza in ordine alla possibilità di conferimenti di materiale inquinante e pericoloso), l'ingiustizia del profitto (correlata ai vantaggi sulla concorrenza derivanti dall'accettazione dei rifiuti anche se sprovvisti di analisi, il cui costo ammontava a circa 300 euro). Si tratta di un percorso argomentativo del tutto immune da censure deducibili in questa sede. 5. Ad analoghe conclusioni di infondatezza deve pervenirsi con riferimento al ricorso presentato nell'interesse della CDR SCAVI. 5.1. Per ciò che riguarda il primo motivo di ricorso, volto a contestare la configurabilità del reato presupposto, può farsi integrale rinvio alle considerazioni svolte nei precedenti paragrafi, dedicati alla infondatezza dei rilievi svolti con riferimento alla condanna della BU per il traffico illecito di rifiuti a lei contestato al capo E (cfr. supra, § 4). 5.2. Quanto alla residua censura, appare del tutto immune da censure il percorso argomentativo tracciato dalla Corte d'Appello (pag. 189 della sentenza impugnata). Questa Suprema Corte ha affermato che «in tema di responsabilità da reato degli enti, le società unipersonali a responsabilità limitata rientrano tra gli enti assoggettati alla disciplina dettata dal d.lgs. 9 giugno 2001, n. 231, essendo, a differenza delle imprese individuali, soggetti giuridici autonomi, dotati di un proprio patrimonio e formalmente distinti dalla persona fisica dell'unico socio» (Sez. 6, n. 45100 del 16/02/2021, New Events s.r.I., Rv. 282291 - 01, la quale ha precisato in motivazione, che nell'accertamento della responsabilità dell'ente occorre verificare se sia individuabile un interesse sociale distinto da quello dell'unico socio, tenendo conto dell'organizzazione della società, dell'attività svolta e delle dimensioni dell'impresa, nonché dei rapporti tra socio unico e società). Ad avviso di questo Collegio, la Corte territoriale ha fatto buon governo di tali insegnamenti, valorizzando da un lato l'organizzazione societaria, tutt'altro che ridumentale ed evanescente come comprovato dalla presenza di 11 dipendenti e di un altro soggetto, oltre alla BU, investito di funzioni di amministratrice della società. D'altro lato, è stato posto in rilievo il fatto che la BU, in posizione apicale, non aveva agito nell'interesse proprio o di terzi, "poiché l'accettazione in impianto di rifiuti che avrebbe dovuto allontanare provocava alla sua società un rilevante guadagno" (cfr. pag. 189, cit. V. anche pag. 355 della sentenza di primo grado, in cui il Tribunale è giunto alle medesime conclusioni sottolineando, altresì, che proprio il subentro della società aveva reso "palese come i centri di interesse, dapprima unificati nella persona di BU UG quale titolare dell'omonima impresa individuale, si siano duplicati con l'avvento della CDR SCAVI s.r.l. anche al fine di 16 16 una crescita imprenditoriale dell'attività, tanto che la stessa risulta tuttora attiva, nonostante le vicende processuali che hanno colpito i BU"). 6. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso presentato dal BE, che deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che - tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso - può essere determinata in Euro tremila. L'infondatezza dei ricorsi della LI, della BU e della CDR SCAVI s.r.l. impone invece una decisione di rigetto, con conseguente condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Non può essere infine accolta la richiesta di liquidazione delle spese, trasmessa alla Cancelleria di questa Sezione in data anteriore all'odierna udienza, nell'interesse della parte civile Comune di Tortona. Deve invero trovare applicazione il principio, recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, secondo cui «nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese» (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581 - 03).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di BE FR che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Rigetta i ricorsi di BU LA, LI ED eCDR SCAVI s.r.I., che condanna al pagamento delle spese processuali. Rigetta la richiesta di condanna alle spese formulata dalla parte civile Comune di Tortona. Così deciso il 24 ottobre 2024 Il Consigli ensore