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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12239 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 13808/2025
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr.ssa Miriam Valenti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 13808 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., e vertente
T R A
- C.F.: Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo Controparte_1 in Napoli alla Via Vicinale S. Maria del Pianto, 26 - Torre 3.,
[...] presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe Nocera (C.F.:
) e LO UN (C.F.: C.F._2
che lo rappresentano e difendono in virtù di C.F._3 procura in atti;
- OPPONENTE -
E
e per essa quale sua procuratrice speciale, Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Teodoro Carsillo sito in
Roma, via Luigi Lilio, 95, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'opponente, premesso di aver ricevuto, in data 30-05-2025, atto di precetto di € 67.710,39 ad istanza di per rate arretrate del contratto di mutuo ipotecario del Controparte_2
14-09-2004 proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c. per contestare il diritto dell'intimante a procedere ad esecuzione forzata.
A sostegno della proposta opposizione eccepiva la carenza di legittimazione attiva, la carenza di legittimazione passiva, la prescrizione del credito, l'estinzione del debito;
l'irregolarità formale dell'atto di precetto.
Concludeva, pertanto, chiedendo: a) In via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto (rectius titolo); b) dichiararsi che nulla è dovuto alla precettante in considerazione dell'avvenuto pagamento del debito;
d) condannare parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
e) la condanna dell'opposta alla refusione di spese e competenze del giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
Con comparsa depositata il 02-10-2025, si costituiva parte convenuta dichiarando di rinunziare all'opposto atto di precetto, poiché contenente un errore materiale: invece che indicare quale fonte dell'intimazione stessa il contratto di mutuo del 6 settembre 2002, Rep. 64422/32727 a rogito
Notaio di Santa Maria Capua Vetere, veniva menzionato il Persona_1 contratto di mutuo del 14.9.2004, Rep. 173991/19261 per Notaio di Per_2
- 2 -
Napoli; deduceva in ogni caso che l'opposizione era infondata nel merito,
e che la era creditrice del sig. della Controparte_2 Parte_1 somma di € 67.710,39 in virtù del contratto di mutuo del 6 settembre
2002, Rep. 64422/32727.
Concludeva pertanto chiedendo la dichiarazione di nullità dell'atto di precetto ed in riconvenzionale il riconoscimento della diversa somma di euro € 58.424,65 in virtù dell'altro contratto non menzionato nel precetto.
Alla prima udienza del 16.12.2025 le parti concludevano e la causa veniva assegnata in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. con decisione in 30 giorni.
****
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
Come è noto, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice (anche d'ufficio) quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (cfr. per tutte Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n.
1950).
Orbene, come evidenziato da parte opposta, ella ha rinunciato al precetto impugnato, notificato in data 30-05-2025 per mero errore, riconosciuto prontamente dalla creditrice, nella comparsa di costituzione depositata il
02-10-2025.
L'intimante ha riconosciuto di essere incorsa nell' errore di indicare quale fonte dell'intimazione stessa non il contratto di mutuo del 6 settembre
2002, Rep. 64422/32727 a rogito Notaio di Santa Maria Persona_1
- 3 -
Capua Vetere, ma invece veniva menzionato il contratto di mutuo del
14.9.2004, Rep. 173991/19261 per Notaio di Napoli. Per_2
Il precetto è un atto unilaterale, la rinuncia allo stesso non richiede alcuna accettazione del destinatario e ciò comporta una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Secondo il consolidato indirizzo esegetico della S.C., avuto riguardo alla natura del precetto –atto preliminare stragiudiziale, necessariamente prodromico alla esecuzione, ma non già introduttivo dell'esecuzione forzata: Cass., 23 febbraio 2006 n.3998- la rinuncia al precetto costituisce negozio giuridico unilaterale abdicativo, di carattere extra-processuale, notificato o portato in altro modo a conoscenza del debitore intimato, a rilevanza sostanziale, sottratto all'applicazione – anche in via analogica - della disciplina dettata dall'art. 629 c.p.c. e, comunque, non abbisognevole dell'accettazione dello intimato (Cass., 10 marzo 1990 n.1985; Cass., 9 giugno 1981 n.3736). In applicazione degli esposti principi, nella vicenda de qua si impone declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Per i suesposti motivi deve ritenersi inammissibile la domanda riconvenzionale di parte convenuta tesa ad accertare un credito derivante da un altro contratto non indicato nell'atto di precetto in questa sede impugnato.
Passando al regolamento delle spese processuali, versandosi in fattispecie di cessazione della materia del contendere, lo stesso va informato al criterio della soccombenza virtuale (ex multis Cass. n. 17312 del 2015; Cass.
n. 2719 del 2015).
Il giudice investito della opposizione è tenuto dunque al prognostico vaglio sulla (astratta) fondatezza dei motivi dedotti dall'opponente, onde individuare la parte che, omettendo la considerazione del fatto
- 4 -
sopravvenuto, sarebbe stata soccombente e sulla quale far gravare, in concreto, il carico delle spese di lite.
Dunque, occorre preliminarmente evidenziare che con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. si esercita un'azione di mero accertamento negativo, sostenendosi l'inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua inefficacia sopravvenuta, in questo caso, prima dell'inizio del processo esecutivo (Cass., n. 12239 del 2007; Cass., n. 15190 del 2005). Essa consiste, cioè, nell'impugnare l'azione esecutiva per una questione di merito, deducendo l'ingiustizia dell'esecuzione (anche se non ancora iniziata) perché senza titolo esecutivo o in contrasto con esso, e quindi, in generale, per difetto di titolo.
Con l'opposizione all'esecuzione è pure possibile contestare la validità,
l'esistenza e l'efficacia del diritto incorporato nel titolo esecutivo (c.d. opposizione di merito), mirando ad ottenere un accertamento negativo circa l'esistenza del credito in esso consacrato.
Passando al caso di specie, l'opponente, deduce quale motivo di opposizione, il difetto di legittimazione attiva, ma la convenuta ha depositato documentazione comprovante le intervenute cessioni del credito;
la prescrizione del credito, ma la contestazione è del tutto generica per cui appare inammissibile;
l'estinzione del debito per il mutuo richiamato nell'atto di precetto: mutuo ipotecario del 14/09/2004 per
Notar Rep. 173991 – racc. 19261 per il quale in data Persona_3
27/07/2020 veniva annotata comunicazione n. 2367 di estinzione totale dell'obbligazione avvenuta in data 29/07/2014, come si evince dalla ispezione ipotecaria che produceva in giudizio (cfr. doc. all. n.1).
L'opposizione è fondata solo per tale ultimo motivo di opposizione, poiché effettivamente il mutuo indicato nell'atto di precetto era estinto.
- 5 -
Pertanto, ai limitati fini dell'applicazione del principio di soccombenza virtuale, l'opposizione appare infondata per i primi due motivi di opposizione ed invece fondata con riguardo all'ultimo motivo di opposizione.
Pertanto, essendoci soccombenza reciproca, le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
-
Napoli 23-12-2025
IL GIUDICE dr.ssa Miriam Valenti
- 6 -
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr.ssa Miriam Valenti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 13808 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., e vertente
T R A
- C.F.: Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo Controparte_1 in Napoli alla Via Vicinale S. Maria del Pianto, 26 - Torre 3.,
[...] presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe Nocera (C.F.:
) e LO UN (C.F.: C.F._2
che lo rappresentano e difendono in virtù di C.F._3 procura in atti;
- OPPONENTE -
E
e per essa quale sua procuratrice speciale, Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Teodoro Carsillo sito in
Roma, via Luigi Lilio, 95, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'opponente, premesso di aver ricevuto, in data 30-05-2025, atto di precetto di € 67.710,39 ad istanza di per rate arretrate del contratto di mutuo ipotecario del Controparte_2
14-09-2004 proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c. per contestare il diritto dell'intimante a procedere ad esecuzione forzata.
A sostegno della proposta opposizione eccepiva la carenza di legittimazione attiva, la carenza di legittimazione passiva, la prescrizione del credito, l'estinzione del debito;
l'irregolarità formale dell'atto di precetto.
Concludeva, pertanto, chiedendo: a) In via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto (rectius titolo); b) dichiararsi che nulla è dovuto alla precettante in considerazione dell'avvenuto pagamento del debito;
d) condannare parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
e) la condanna dell'opposta alla refusione di spese e competenze del giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
Con comparsa depositata il 02-10-2025, si costituiva parte convenuta dichiarando di rinunziare all'opposto atto di precetto, poiché contenente un errore materiale: invece che indicare quale fonte dell'intimazione stessa il contratto di mutuo del 6 settembre 2002, Rep. 64422/32727 a rogito
Notaio di Santa Maria Capua Vetere, veniva menzionato il Persona_1 contratto di mutuo del 14.9.2004, Rep. 173991/19261 per Notaio di Per_2
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Napoli; deduceva in ogni caso che l'opposizione era infondata nel merito,
e che la era creditrice del sig. della Controparte_2 Parte_1 somma di € 67.710,39 in virtù del contratto di mutuo del 6 settembre
2002, Rep. 64422/32727.
Concludeva pertanto chiedendo la dichiarazione di nullità dell'atto di precetto ed in riconvenzionale il riconoscimento della diversa somma di euro € 58.424,65 in virtù dell'altro contratto non menzionato nel precetto.
Alla prima udienza del 16.12.2025 le parti concludevano e la causa veniva assegnata in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. con decisione in 30 giorni.
****
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
Come è noto, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice (anche d'ufficio) quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (cfr. per tutte Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n.
1950).
Orbene, come evidenziato da parte opposta, ella ha rinunciato al precetto impugnato, notificato in data 30-05-2025 per mero errore, riconosciuto prontamente dalla creditrice, nella comparsa di costituzione depositata il
02-10-2025.
L'intimante ha riconosciuto di essere incorsa nell' errore di indicare quale fonte dell'intimazione stessa non il contratto di mutuo del 6 settembre
2002, Rep. 64422/32727 a rogito Notaio di Santa Maria Persona_1
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Capua Vetere, ma invece veniva menzionato il contratto di mutuo del
14.9.2004, Rep. 173991/19261 per Notaio di Napoli. Per_2
Il precetto è un atto unilaterale, la rinuncia allo stesso non richiede alcuna accettazione del destinatario e ciò comporta una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Secondo il consolidato indirizzo esegetico della S.C., avuto riguardo alla natura del precetto –atto preliminare stragiudiziale, necessariamente prodromico alla esecuzione, ma non già introduttivo dell'esecuzione forzata: Cass., 23 febbraio 2006 n.3998- la rinuncia al precetto costituisce negozio giuridico unilaterale abdicativo, di carattere extra-processuale, notificato o portato in altro modo a conoscenza del debitore intimato, a rilevanza sostanziale, sottratto all'applicazione – anche in via analogica - della disciplina dettata dall'art. 629 c.p.c. e, comunque, non abbisognevole dell'accettazione dello intimato (Cass., 10 marzo 1990 n.1985; Cass., 9 giugno 1981 n.3736). In applicazione degli esposti principi, nella vicenda de qua si impone declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Per i suesposti motivi deve ritenersi inammissibile la domanda riconvenzionale di parte convenuta tesa ad accertare un credito derivante da un altro contratto non indicato nell'atto di precetto in questa sede impugnato.
Passando al regolamento delle spese processuali, versandosi in fattispecie di cessazione della materia del contendere, lo stesso va informato al criterio della soccombenza virtuale (ex multis Cass. n. 17312 del 2015; Cass.
n. 2719 del 2015).
Il giudice investito della opposizione è tenuto dunque al prognostico vaglio sulla (astratta) fondatezza dei motivi dedotti dall'opponente, onde individuare la parte che, omettendo la considerazione del fatto
- 4 -
sopravvenuto, sarebbe stata soccombente e sulla quale far gravare, in concreto, il carico delle spese di lite.
Dunque, occorre preliminarmente evidenziare che con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. si esercita un'azione di mero accertamento negativo, sostenendosi l'inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua inefficacia sopravvenuta, in questo caso, prima dell'inizio del processo esecutivo (Cass., n. 12239 del 2007; Cass., n. 15190 del 2005). Essa consiste, cioè, nell'impugnare l'azione esecutiva per una questione di merito, deducendo l'ingiustizia dell'esecuzione (anche se non ancora iniziata) perché senza titolo esecutivo o in contrasto con esso, e quindi, in generale, per difetto di titolo.
Con l'opposizione all'esecuzione è pure possibile contestare la validità,
l'esistenza e l'efficacia del diritto incorporato nel titolo esecutivo (c.d. opposizione di merito), mirando ad ottenere un accertamento negativo circa l'esistenza del credito in esso consacrato.
Passando al caso di specie, l'opponente, deduce quale motivo di opposizione, il difetto di legittimazione attiva, ma la convenuta ha depositato documentazione comprovante le intervenute cessioni del credito;
la prescrizione del credito, ma la contestazione è del tutto generica per cui appare inammissibile;
l'estinzione del debito per il mutuo richiamato nell'atto di precetto: mutuo ipotecario del 14/09/2004 per
Notar Rep. 173991 – racc. 19261 per il quale in data Persona_3
27/07/2020 veniva annotata comunicazione n. 2367 di estinzione totale dell'obbligazione avvenuta in data 29/07/2014, come si evince dalla ispezione ipotecaria che produceva in giudizio (cfr. doc. all. n.1).
L'opposizione è fondata solo per tale ultimo motivo di opposizione, poiché effettivamente il mutuo indicato nell'atto di precetto era estinto.
- 5 -
Pertanto, ai limitati fini dell'applicazione del principio di soccombenza virtuale, l'opposizione appare infondata per i primi due motivi di opposizione ed invece fondata con riguardo all'ultimo motivo di opposizione.
Pertanto, essendoci soccombenza reciproca, le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
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Napoli 23-12-2025
IL GIUDICE dr.ssa Miriam Valenti
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