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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/07/2025, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. Domenico Tempone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 635/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto risarcimento danni.
TRA
(P.IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marianna Giamundo e
Angelo Vinciguerra del Foro di Potenza, elettivamente domiciliata presso lo studio dei propri difensori in Potenza alla Via Vaccaro n. 156, come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in sostituzione dei precedenti avv.ti
Filomena Pinto e Fabiola Bosso;
pec in atti;
(attrice)
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pierpaolo Fontana del Foro di
Napoli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli al Corso Garibaldi n° 125; procura e pec in atti;
(convenuta)
NONCHE'
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Losco del Foro di
Pagina 1 di 8 Salerno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Salerno alla Via Scardillo n. 25; procura e pec in atti;
(terza chiamata)
CONCLUSIONI
All'udienza del giorno 19/03/2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con le note scritte depositate, hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
-Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge 69/2009, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
FATTO
• La conveniva in giudizio la al fine di Parte_1 CP_1
ottenere il risarcimento del danno, quantificato in €. 26.690,50, subìto in data
04/03/2019 a seguito di furto verificatosi presso la propria attività commerciale
(gioielleria) ubicata in Potenza alla Via Cavour n. 56.
A fondamento della pretesa, parte attrice deduceva: -di aver commissionato alla convenuta la fornitura ed installazione di impianto di allarme a protezione dei locali ove era ubicata la gioielleria sopra richiamata, impianto regolarmente installato, stipulando anche relativo contratto di manutenzione;
-di aver subìto in data
04/03/2019 un furto ad opera di ignoti che, secondo valutazioni tecniche di parte, era stato causato, o quanto meno agevolato, dalla non corretta installazione dei sensori antisfondamento apposti sulla vetrata da cui i malviventi, rimuovendola, avevano fatto accesso alla vetrina sottraendo i preziosi oggetto di richiesta di risarcimento, come indicati in elenco depositato in atti;
-di essere entrati in funzione solo i sensori
“a tenda” interni alla vetrina, così determinando il ritardato azionamento
Pagina 2 di 8 dell'antifurto e facilitando l'opera ai malviventi, liberi di appropiarsi della refurtiva prima dell'intervento delle forze dell'ordine; -di aver inutilmente inoltrato richiesta di risarcimento danni alla convenuta, cui seguiva invito alla stipula di negoziazione assistita con esito negativo, nonostante la verifica e sopralluogo del tecnico incaricato dell'assicurazione , compagnia assicuratrice della convenuta, attivatasi CP_2
all'esito della denuncia di sinistro alla medesima inoltrata dalla convenuta.
In assenza di formulazione di offerta risarcitoria, parte attrice si vedeva costretta ad introdurre il presente giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “-
Accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto per i motivi di cui all'espositiva e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attore nella misura che risulterà dovuta nel corso del giudizio anche eventualmente all'esito della disponenda consulenza tecnica di ufficio, il tutto nel limite non superiore allo scaglione di €. 26.000,00. -In ogni caso condannare il convenuto al pagamento delle spese diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari”.
Chiedeva, in via istruttoria, disporsi CTU diretta ad accertare i danni subiti e l'entità degli stessi, con riserva di ulteriori richieste istruttorie.
• All'udienza del 12/06/2020, tenutasi in trattazione scritta, preso atto della mancata costituzione della convenuta, ne veniva dichiarata la contumacia e, in assenza di richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23/04/2021.
• Con comparsa depositata in data 19/10/2020 si costituiva in giudizio la convenuta la quale, richiamando la sospensione dei termini CP_1
processuali disposta dalla normativa emergenziale da “covid-19”, eccepiva l'omesso rispetto dei termini a comparire e, pertanto, formulava istanza ex art. 164, 3° comma,
c.p.c. di rinvio ad altra udienza nel rispetto dei termini anzidetti, chiedendo contestualmente di essere rimessa in termini al fine di provvedere alla formulata
Pagina 3 di 8 richiesta di chiamata in garanzia delle , compagnia Controparte_3
assicuratrice della convenuta società.
Nel merito eccepiva l'infondatezza della pretesa attorea escludendo ogni responsabilità in merito all'evento verificatosi, attribuendo la mancata immediata attivazione dell'allarme alla inidonea installazione dei vetri antisfondamento, non eseguita dalla convenuta, smontabili dall'esterno con la rimozione di semplici viti, come accaduto nell'evento denunciato, con la conseguenza che, in assenza di vibrazioni dovute allo sfondamento del vetro, al contrario semplicemente rimosso, aveva determinato solo l'attivazione del sensore “a tenda” all'interno della vetrina.
Chiedeva pertanto, in via preliminare, di essere autorizzata, previa rimessione in termini, alla chiamata in garanzia della propria compagnia assicuratrice e, nel merito, il rigetto della domanda attorea poiché infondata per i motivi dedotti in comparsa.
• Il Giudice, ritenuta fondata l'eccezione formulata dalla convenuta, con provvedimento del 18/11/2020, previa rimessione in termini, autorizzava la convenuta alla richiesta chiamata in garanzia dell Controparte_3
concedendo termine per la notifica del relativo atto e rinviando (confermando quella disposta) a nuova prima udienza del 23/04/2021 nel rispetto dei termini a comparire.
• Con comparsa depositata in data 01/04/2021, all'esito della rituale notifica dell'atto di chiamata in causa, si costituiva la la quale, in via Controparte_2
pregiudiziale, chiedeva dichiararsi l'improcedibilità della chiamata in garanzia per il mancato esperimento della procedura di mediazione;
eccepiva, poi, preliminarmente,
l'inoperatività della polizza rispetto all'evento per cui è causa, con la conseguenziale infondatezza della domanda di garanzia, e, nel merito, aderendo alle difese formulate dalla convenuta, chiedeva il rigetto della domanda avanzata dall'attore, infondata nell'an e, comunque, non provata nel quantum, in assenza di prova sull'ammanco dei beni oggetto del furto per cui è causa, tenuto conto della circostanza che la gioielleria di parte attrice era stata oggetto di due eventi furto ravvicinati nel tempo, il
04/03/2019, oggetto del presente giudizio, ed il 15/03/2019, non potendosi pertanto
Pagina 4 di 8 individuare, in assenza di prova specifica, i beni asseritamente oggetto del furto per cui è causa.
Chiedeva, pertanto l'accoglimento delle conclusioni come formulate nell'atto di costituzione.
• All'esito dell'espletamento, con esito negativo, della disposta procedura di mediazione, concessi i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c. ed espletata la prova testimoniale, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di espletamento della consulenza di ufficio, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni in modalità di trattazione scritta e, all'udienza del 19/03/2025, sulle conclusioni delle parti, trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
1. All'esito della documentazione prodotta in atti e dell'istruttoria espletata, la domanda attorea deve essere rigettata per i motivi che seguono, con il conseguenziale effetto assorbente sulla domanda di garanzia formulata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata.
1.1 Va, infatti, rilevata, in via pregiudiziale e dirimente, l'omessa prova sul quantum dell'asserito danno subito da parte attrice nell'evento del 04/03/2019 - elemento costitutivo della domanda e, pertanto, onere probatorio a carico di parte attrice secondo i generali principi sanciti dall'art. 2697 c.c. - circostanza valutabile prioritariamente dal Giudice in ossequio al principio della cd. “ragione più liquida” che impone al Giudice, ove possibile, “l'esame esclusivo di una questione assorbente, idonea, di per sé sola, a sorreggere la decisione”, onde ispirare doverosamente la trattazione e risoluzione della vicenda processuale ai principi della speditezza, dell'economia, della celerità delle decisioni (tra le tante Cass. Civ.,
SS.UU. 12/12/2014, nn. 26242 e 26243).
Le più recenti pronunce della Corte di Cassazione, infatti, optano per un'applicazione del cd. Principio della “ragione più liquida” anche nel rapporto tra le questioni di
Pagina 5 di 8 merito e questioni di rito, consentendo al Giudice di rigettare la domanda nel merito senza esaminare le questioni pregiudiziali di rito (Cass. Civ. n. 5804/2017); in sostanza, in applicazione del principio della ragione più liquida, è consentito al
Giudice “sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.”, con la conseguenza di addivenire alla decisione della causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr.
Cass. nn. 9370/2018, 2909/2017, 2853/2017, 2977/2016; Cass. Civ. SS.UU. n.
23542/2015; Cass. SS.UU. n. 9936/2014; Cass. Civ. nn. 12202/2014 e 15106/2013;
Cass. Civ. SS.UU. n. 6826/2010).
In definitiva, il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente al Giudice di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio nel rispetto del principio costituzionale di cui all'art. 111
Cost., con la conseguenza che il processo può essere deciso sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. Civ. n. 9370/2018).
1.2 Ebbene, in applicazione degli enunciati principi, soprassedendo su tutte le altre eccezioni formulate da parte convenuta e dalla chiamata in causa, ovvero l'infondatezza sull'an della domanda o dell'operatività della polizza nel caso concreto, la domanda attorea deve essere rigettata per non aver fornito idonea prova in merito al danno subito a seguito del furto verificatosi in data 04/03/2019; infatti, all'esito dell'eccepita irrilevanza probatoria dell'elenco dei gioielli asseritamente oggetto di furto nell'evento per cui è causa, frutto di una dichiarazione di parte e sfornita di elementi probatori in merito, eccezione formulata sia da parte della compagnia assicuratrice nell'atto di costituzione, ma anche dalla convenuta nel corso
Pagina 6 di 8 del giudizio – eccezione comunque costituente una mera difesa e non eccezione in senso stretto poiché finalizzata a contestare i fatti allegati dall'attore senza ampliare il thema decidendum, per cui non soggetta alle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. – parte attrice non ha fornito prova dell'effettiva sottrazione dei gioielli oggetto dell'elenco prodotto, eventualmente fornendone riscontro con le relative fatture di acquisto e della relativa dichiarazione data alle forze dell'ordine (verbale di acquisizione non depositato in atti), ovvero dandone riscontro con la prova testimoniale espletata, la quale ultima nulla ha fornito in merito;
incertezza sull'entità del furto subito in data 04/03/2019, oggetto del presente giudizio, maggiormente sussistente tenuto conto dell'ulteriore furto subito alcuni giorni dopo (15/03/2010) e dell'elenco dei beni consegnato ai Carabinieri di Potenza solo in data 16/04/2019, verbale in ogni caso non prodotto in giudizio.
Né deve ritenersi ammissibile, confermandosi pertanto l'implicito rigetto della relativa ammissione, la richiesta consulenza di ufficio, finalizzata ad accertare e quantificare il danno subito, in quanto, in assenza di prova sui beni effettivamente oggetto del furto subito, l'espletamento della stessa avrebbe avuto esclusivamente natura esplorativa e finalizzata a sopperire all'onere probatorio in merito, non assolto da parte attrice.
In definitiva, in assenza di prova sul quantum, elemento costitutivo della domanda risarcitoria formulata dall'attrice, il cui onere resta a carico della medesima ex art. 2697 c.c., la stessa non può che essere rigettata.
1.3 All'esito del rigetto della domanda di parte attrice per i motivi indicati, deve ritenersi assorbita ogni altra eccezione di rito e di merito formulata dalle parti, così come la domanda di garanzia spiegata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata, essendo stata valutata la controversia in applicazione del principio della cd. ragione più liquida, come da motivazione che precede.
2. Le spese del giudizio, considerata la peculiarità delle questioni trattate e l'incontestato evento furto, possono essere interamente compensate tra le parti.
Pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al numero di R.G. 635/2020, disattesa e/o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione, così provvede:
1) RIGETTA la domanda formulata da parte attrice;
2) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Potenza il 15/07/2025
Il G.O.P.
dott. Domenico Tempone
Pagina 8 di 8
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. Domenico Tempone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 635/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto risarcimento danni.
TRA
(P.IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marianna Giamundo e
Angelo Vinciguerra del Foro di Potenza, elettivamente domiciliata presso lo studio dei propri difensori in Potenza alla Via Vaccaro n. 156, come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in sostituzione dei precedenti avv.ti
Filomena Pinto e Fabiola Bosso;
pec in atti;
(attrice)
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pierpaolo Fontana del Foro di
Napoli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli al Corso Garibaldi n° 125; procura e pec in atti;
(convenuta)
NONCHE'
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Losco del Foro di
Pagina 1 di 8 Salerno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Salerno alla Via Scardillo n. 25; procura e pec in atti;
(terza chiamata)
CONCLUSIONI
All'udienza del giorno 19/03/2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con le note scritte depositate, hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
-Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge 69/2009, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
FATTO
• La conveniva in giudizio la al fine di Parte_1 CP_1
ottenere il risarcimento del danno, quantificato in €. 26.690,50, subìto in data
04/03/2019 a seguito di furto verificatosi presso la propria attività commerciale
(gioielleria) ubicata in Potenza alla Via Cavour n. 56.
A fondamento della pretesa, parte attrice deduceva: -di aver commissionato alla convenuta la fornitura ed installazione di impianto di allarme a protezione dei locali ove era ubicata la gioielleria sopra richiamata, impianto regolarmente installato, stipulando anche relativo contratto di manutenzione;
-di aver subìto in data
04/03/2019 un furto ad opera di ignoti che, secondo valutazioni tecniche di parte, era stato causato, o quanto meno agevolato, dalla non corretta installazione dei sensori antisfondamento apposti sulla vetrata da cui i malviventi, rimuovendola, avevano fatto accesso alla vetrina sottraendo i preziosi oggetto di richiesta di risarcimento, come indicati in elenco depositato in atti;
-di essere entrati in funzione solo i sensori
“a tenda” interni alla vetrina, così determinando il ritardato azionamento
Pagina 2 di 8 dell'antifurto e facilitando l'opera ai malviventi, liberi di appropiarsi della refurtiva prima dell'intervento delle forze dell'ordine; -di aver inutilmente inoltrato richiesta di risarcimento danni alla convenuta, cui seguiva invito alla stipula di negoziazione assistita con esito negativo, nonostante la verifica e sopralluogo del tecnico incaricato dell'assicurazione , compagnia assicuratrice della convenuta, attivatasi CP_2
all'esito della denuncia di sinistro alla medesima inoltrata dalla convenuta.
In assenza di formulazione di offerta risarcitoria, parte attrice si vedeva costretta ad introdurre il presente giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “-
Accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto per i motivi di cui all'espositiva e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attore nella misura che risulterà dovuta nel corso del giudizio anche eventualmente all'esito della disponenda consulenza tecnica di ufficio, il tutto nel limite non superiore allo scaglione di €. 26.000,00. -In ogni caso condannare il convenuto al pagamento delle spese diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari”.
Chiedeva, in via istruttoria, disporsi CTU diretta ad accertare i danni subiti e l'entità degli stessi, con riserva di ulteriori richieste istruttorie.
• All'udienza del 12/06/2020, tenutasi in trattazione scritta, preso atto della mancata costituzione della convenuta, ne veniva dichiarata la contumacia e, in assenza di richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23/04/2021.
• Con comparsa depositata in data 19/10/2020 si costituiva in giudizio la convenuta la quale, richiamando la sospensione dei termini CP_1
processuali disposta dalla normativa emergenziale da “covid-19”, eccepiva l'omesso rispetto dei termini a comparire e, pertanto, formulava istanza ex art. 164, 3° comma,
c.p.c. di rinvio ad altra udienza nel rispetto dei termini anzidetti, chiedendo contestualmente di essere rimessa in termini al fine di provvedere alla formulata
Pagina 3 di 8 richiesta di chiamata in garanzia delle , compagnia Controparte_3
assicuratrice della convenuta società.
Nel merito eccepiva l'infondatezza della pretesa attorea escludendo ogni responsabilità in merito all'evento verificatosi, attribuendo la mancata immediata attivazione dell'allarme alla inidonea installazione dei vetri antisfondamento, non eseguita dalla convenuta, smontabili dall'esterno con la rimozione di semplici viti, come accaduto nell'evento denunciato, con la conseguenza che, in assenza di vibrazioni dovute allo sfondamento del vetro, al contrario semplicemente rimosso, aveva determinato solo l'attivazione del sensore “a tenda” all'interno della vetrina.
Chiedeva pertanto, in via preliminare, di essere autorizzata, previa rimessione in termini, alla chiamata in garanzia della propria compagnia assicuratrice e, nel merito, il rigetto della domanda attorea poiché infondata per i motivi dedotti in comparsa.
• Il Giudice, ritenuta fondata l'eccezione formulata dalla convenuta, con provvedimento del 18/11/2020, previa rimessione in termini, autorizzava la convenuta alla richiesta chiamata in garanzia dell Controparte_3
concedendo termine per la notifica del relativo atto e rinviando (confermando quella disposta) a nuova prima udienza del 23/04/2021 nel rispetto dei termini a comparire.
• Con comparsa depositata in data 01/04/2021, all'esito della rituale notifica dell'atto di chiamata in causa, si costituiva la la quale, in via Controparte_2
pregiudiziale, chiedeva dichiararsi l'improcedibilità della chiamata in garanzia per il mancato esperimento della procedura di mediazione;
eccepiva, poi, preliminarmente,
l'inoperatività della polizza rispetto all'evento per cui è causa, con la conseguenziale infondatezza della domanda di garanzia, e, nel merito, aderendo alle difese formulate dalla convenuta, chiedeva il rigetto della domanda avanzata dall'attore, infondata nell'an e, comunque, non provata nel quantum, in assenza di prova sull'ammanco dei beni oggetto del furto per cui è causa, tenuto conto della circostanza che la gioielleria di parte attrice era stata oggetto di due eventi furto ravvicinati nel tempo, il
04/03/2019, oggetto del presente giudizio, ed il 15/03/2019, non potendosi pertanto
Pagina 4 di 8 individuare, in assenza di prova specifica, i beni asseritamente oggetto del furto per cui è causa.
Chiedeva, pertanto l'accoglimento delle conclusioni come formulate nell'atto di costituzione.
• All'esito dell'espletamento, con esito negativo, della disposta procedura di mediazione, concessi i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c. ed espletata la prova testimoniale, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di espletamento della consulenza di ufficio, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni in modalità di trattazione scritta e, all'udienza del 19/03/2025, sulle conclusioni delle parti, trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
1. All'esito della documentazione prodotta in atti e dell'istruttoria espletata, la domanda attorea deve essere rigettata per i motivi che seguono, con il conseguenziale effetto assorbente sulla domanda di garanzia formulata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata.
1.1 Va, infatti, rilevata, in via pregiudiziale e dirimente, l'omessa prova sul quantum dell'asserito danno subito da parte attrice nell'evento del 04/03/2019 - elemento costitutivo della domanda e, pertanto, onere probatorio a carico di parte attrice secondo i generali principi sanciti dall'art. 2697 c.c. - circostanza valutabile prioritariamente dal Giudice in ossequio al principio della cd. “ragione più liquida” che impone al Giudice, ove possibile, “l'esame esclusivo di una questione assorbente, idonea, di per sé sola, a sorreggere la decisione”, onde ispirare doverosamente la trattazione e risoluzione della vicenda processuale ai principi della speditezza, dell'economia, della celerità delle decisioni (tra le tante Cass. Civ.,
SS.UU. 12/12/2014, nn. 26242 e 26243).
Le più recenti pronunce della Corte di Cassazione, infatti, optano per un'applicazione del cd. Principio della “ragione più liquida” anche nel rapporto tra le questioni di
Pagina 5 di 8 merito e questioni di rito, consentendo al Giudice di rigettare la domanda nel merito senza esaminare le questioni pregiudiziali di rito (Cass. Civ. n. 5804/2017); in sostanza, in applicazione del principio della ragione più liquida, è consentito al
Giudice “sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.”, con la conseguenza di addivenire alla decisione della causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr.
Cass. nn. 9370/2018, 2909/2017, 2853/2017, 2977/2016; Cass. Civ. SS.UU. n.
23542/2015; Cass. SS.UU. n. 9936/2014; Cass. Civ. nn. 12202/2014 e 15106/2013;
Cass. Civ. SS.UU. n. 6826/2010).
In definitiva, il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente al Giudice di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio nel rispetto del principio costituzionale di cui all'art. 111
Cost., con la conseguenza che il processo può essere deciso sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. Civ. n. 9370/2018).
1.2 Ebbene, in applicazione degli enunciati principi, soprassedendo su tutte le altre eccezioni formulate da parte convenuta e dalla chiamata in causa, ovvero l'infondatezza sull'an della domanda o dell'operatività della polizza nel caso concreto, la domanda attorea deve essere rigettata per non aver fornito idonea prova in merito al danno subito a seguito del furto verificatosi in data 04/03/2019; infatti, all'esito dell'eccepita irrilevanza probatoria dell'elenco dei gioielli asseritamente oggetto di furto nell'evento per cui è causa, frutto di una dichiarazione di parte e sfornita di elementi probatori in merito, eccezione formulata sia da parte della compagnia assicuratrice nell'atto di costituzione, ma anche dalla convenuta nel corso
Pagina 6 di 8 del giudizio – eccezione comunque costituente una mera difesa e non eccezione in senso stretto poiché finalizzata a contestare i fatti allegati dall'attore senza ampliare il thema decidendum, per cui non soggetta alle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. – parte attrice non ha fornito prova dell'effettiva sottrazione dei gioielli oggetto dell'elenco prodotto, eventualmente fornendone riscontro con le relative fatture di acquisto e della relativa dichiarazione data alle forze dell'ordine (verbale di acquisizione non depositato in atti), ovvero dandone riscontro con la prova testimoniale espletata, la quale ultima nulla ha fornito in merito;
incertezza sull'entità del furto subito in data 04/03/2019, oggetto del presente giudizio, maggiormente sussistente tenuto conto dell'ulteriore furto subito alcuni giorni dopo (15/03/2010) e dell'elenco dei beni consegnato ai Carabinieri di Potenza solo in data 16/04/2019, verbale in ogni caso non prodotto in giudizio.
Né deve ritenersi ammissibile, confermandosi pertanto l'implicito rigetto della relativa ammissione, la richiesta consulenza di ufficio, finalizzata ad accertare e quantificare il danno subito, in quanto, in assenza di prova sui beni effettivamente oggetto del furto subito, l'espletamento della stessa avrebbe avuto esclusivamente natura esplorativa e finalizzata a sopperire all'onere probatorio in merito, non assolto da parte attrice.
In definitiva, in assenza di prova sul quantum, elemento costitutivo della domanda risarcitoria formulata dall'attrice, il cui onere resta a carico della medesima ex art. 2697 c.c., la stessa non può che essere rigettata.
1.3 All'esito del rigetto della domanda di parte attrice per i motivi indicati, deve ritenersi assorbita ogni altra eccezione di rito e di merito formulata dalle parti, così come la domanda di garanzia spiegata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata, essendo stata valutata la controversia in applicazione del principio della cd. ragione più liquida, come da motivazione che precede.
2. Le spese del giudizio, considerata la peculiarità delle questioni trattate e l'incontestato evento furto, possono essere interamente compensate tra le parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al numero di R.G. 635/2020, disattesa e/o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione, così provvede:
1) RIGETTA la domanda formulata da parte attrice;
2) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Potenza il 15/07/2025
Il G.O.P.
dott. Domenico Tempone
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