Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/03/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE TORRE ANNUZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro dr. Rocco Emanuele, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18/12/24 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. n. 6486/22 (cui è stato riunito il proc. n. 6632/2022)
TRA
e , rapp.ti e difesi dall'Avv. Valeria Albora ed elettivamente domiciliati Parte_1 Parte_2 presso lo studio della medesima sito in Sorrento (NA) Via degli aranci, 77; nonché presso l'indirizzo digitale pec:
Email_1
ricorrenti
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Saverio Marrone ed elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Garibaldi n. 387; nonché presso l'indirizzo digitale pec:
Email_2
resistente
FATTO E DIRITTO
Con separati atti successivamente riuniti per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, i ricorrenti, in epigrafe indicati, hanno dedotto di essere dipendenti della sin dal 21 novembre 2012 e hanno Controparte_1 lamentato che la datrice di lavoro non ha ricompreso nelle indennità versata per i periodi di fruizione delle ferie annuali alcune voci facenti parte della retribuzione globale di fatto e riconosciute dalla contrattazione integrativa, precisamente l'indennità perequativa e l'indennità compensativa di cui all'Accordo Regionale del 16.12.2011 recepito dall'Accordo Aziendale del 19.02.2013, l'indennità di turno e domenicale di cui all'Accordo Nazionale del 21 maggio
1981.
Co Hanno dedotto altresì di aver richiesto invano alla , mediante presentazione di ricorso gerarchico ai sensi dell'art 10
r.D. 148/1931 datato 27/09/2019, l'adeguamento dell'indennità corrisposta nei periodi di ferie alla retribuzione versata nei normali periodi di lavoro.
Su tali premesse, hanno agito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1. Accertare la nullità e/o la inopponibilità all'istante di qualsiasi disposizione negoziale e/o collettiva volta ad escludere dal trattamento
2. Condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di somma di € 2.699,14 e di Parte_3 [...]
per la somma di € 2.832,08 per le causali espresse nel presente ricorso, ovvero nella maggiore o minore Parte_2 misura che sarà ritenuta di giustizia maturata per il periodo dal 1/1/2014 alla data del 30/06/2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
4. Vinte le spese ed i compensi professionali del giudizio, oltre al rimborso forfetario al 15%,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che ne è creditore”.
In punto di diritto, i ricorrenti hanno richiamato il quadro normativo comunitario, in particolare la direttiva 2003/88/CE, attuata dallo Stato italiano con il decreto legislativo 66 del 2003 ( art. 10), nonché la nota pronuncia della Corte di giustizia, sentenza (115/11/2011, in causa C-155/10, relativa ad un pilota di linea) che nell'interpretare l'art. 7 Per_1 della direttiva 2003/88, anche alla luce dell'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, affermava che, ai sensi di detta disposizione, la retribuzione delle ferie annuali doveva essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. Pertanto, in presenza di una retribuzione composta da parte fissa e parte variabile, anche le voci variabili dovevano essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, se volte a compensare “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”, oppure di indennità correlate “allo status personale o professionale” del lavoratore.
Si è costituita la società convenuta ed ha eccepito, con varie ed articolate motivazioni, l'infondatezza delle domande di cui hanno chiesto il rigetto.
In particolare, sulle indennità compensativa e perequativa, ha rilevato che le suddette indennità erano state dall'
[...] correttamente corrisposte in attuazione dell'Accordo Regionale del 16 dicembre 2011, a Controparte_1 seguito del quale venivano sottoscritti l'Accordo aziendale del 25 luglio 2012, valido per le ex aziende ferroviarie incorporate in e del 19 febbraio 2013, valido per la Divisione Automobilistica (ex Eav Controparte_1
Bus). Detti accordi intervenivano sulla struttura della retribuzione nella finalità di contenere il “costo del lavoro”, per fronteggiare l'allora stato di crisi. In applicazione del suddetto Accordo Regionale, le indennità in questione venivano riconosciute al fine di operare un'omogeneizzazione del costo del lavoro in vista della fusione aziendale e garantire a tutti i lavoratori condizioni economiche complessivamente equivalenti a quelle in godimento. La corresponsione delle indennità rivendicate era, pertanto, legata al requisito oggettivo della effettiva presenza fisica e non al mero svolgimento di attività afferentiil contenuto della prestazione ordinaria resa dal lavoratore.
Sull'indennità di turno prevista dall'accordo nazionale del 21 maggio 1981, la convenuta ha rilevato che lo stesso accordo escludeva che gli importi ivi contemplati, potessero essere utilizzati come base utile ai fini del calcolo del trattamento economico e per altre forme o istituti retributivi.
Ha quindi eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti e l'erroneità dei conteggi, con specifico riferimento all'inclusione dei giorni di permesso All'esito dello scambio delle note di trattazione scritta per l'udienza del 18/12/24, sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa.
Più nel dettaglio, si evidenzia che, nel corso del giudizio, il ricorrente , in data 18/09/24, ha sottoscritto Parte_1 con la società resistente un verbale di conciliazione e, nello stesso, ha dichiarato di rinunciare al giudizio pendente innanzi al Tribunale di Torre Annunziata recante RG 6486/2022 (cfr documentazione in atti).
Pertanto, si dichiara la cessata materia del contendere per il ricorrente Parte_1
Per il ricorrente , invece, la domanda è fondata e va accolta. Parte_2
Ebbene, ritiene lo scrivente giudicante che la presente domanda possa essere scrutinata alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (Numero di raccolta generale 25840/2024, data pubblicazione 27/09/2024) che ha stabilito il principio per cui “la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza
del 2006, ha precisato che con l'espressione <
è inteso assicurare è una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 Per_1 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20)”.
La richiamata pronuncia è coerente e convergente con i principi già espressi dalla prevalente giurisprudenza della Corte di appello di Napoli cui questo giudice ritiene di aderire, per cui i ricorsi meritano accoglimento.
Parte ricorrente ritiene che le indennità in esame (indennità compensativa e perequativa ed indennità di turno e domenicale), in quanto corrisposte in maniera costante e legate alle mansioni effettivamente svolte dal dipendente, siano da ricondurre nel concetto di retribuzione globale di fatto, e debbano essere riconosciute ai fini della retribuzione versata durante il periodo di fruizione feriale.
In punto di diritto, parte istante ha richiamato la nozione eurounitaria di ferie annuali retribuite, accolta anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cassazione civile sez. lav. - 17/05/2019, n. 13425).
Ha sostenuto che in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia (cd. sentenza Williams), per essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie, una determinata voce di retribuzione variabile deve rispondere ai seguenti requisiti: a) deve essere intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato; b) deve compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento di dette mansioni, oppure deve essere correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato. Invero, con le sentenze Cassazione civile sez. lav. - 17/05/2019, n. 13425, e Cassazione civile sez. lav. - 15/10/2020, n.
22401, i Giudici di legittimità hanno statuito la sussistenza di una “nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, affermando che: “per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza
16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), aveva avuto occasione di Persona_3 precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intendeva significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio
2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58) e che maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono CP_2 nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C- 155/10, e altri (punto 21) dove si afferma Per_1 che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la
Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "…sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo Per_1 intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le Per_1 ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza Williams e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R.
Lock, punti 29, 30, 31)…”.
Ha osservato la Suprema Corte “che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata). Sicché “In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a
"ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.”
Tenuto conto degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza comunitaria e della suprema Corte, dunque, emerge che: - la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in linea di principio in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
- tale retribuzione deve essere determinata comunque ad un livello tale da evitare il rischio che il lavoratore sia dissuaso dalla fruizione del congedo feriale;
- in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile, la parte variabile deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove si tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione di mansioni, che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro, oppure indennità correlate al suo status professionale;
rimangono escluse indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali e accessori;
- spetta al giudice nazionale individuare il nesso intrinseco che intercorre fra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore e tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
Tali essendo le coordinate giuridiche, occorre prendere atto delle numerose pronunce della Corte Territoriale, intervenuta sulla specifica questione in esame (in particolare CdA, sent. n. 1766.23, rel. Dr Gallo, Pres. Papa).
Affermano i Giudici di secondo grado che “..l'Accordo regionale del 15.12.2011 - al dichiarato fine di riprogrammare le politiche del lavoro nel comparto dei trasporti pubblici locali onde sostenere la concorrenza, garantire maggiore efficienza, contenere i costi ed evitare il ricorso a licenziamenti collettivi anche grazie all'istituzione di un Fondo regionale
– individuava per i lavoratori in servizio alla data della stipula la struttura della retribuzione ( nella componente fissa e variabile) e all'art. 3 disciplinava un'indennità perequativa/compensativa, diretta a garantire il mantenimento delle condizioni economiche in atto per il personale in servizio, quale emolumento fisso e pensionabile, calibrato in ragione delle mansioni e/o della presenza. L'Allegato 2 all'Ipotesi di Accordo del 25 luglio 2012 intitolato “ Oggetto: nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto dall'art. 3 dell'intesa regionale del 16.12.2011” statuiva: “a partire dal mese di novembre 2012, ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo , in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del citato accordo sarà corrisposto, per ogni ora di effettiva prestazione lavorata, una “indennità perequativa/compensativa “ i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della “indennità perequativa”
è quello di cui all'allegata tabella (ALL.4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze fra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l'importo dell'”Indennità compensativa. L'indennità compensativa/perequativa: -sarà determinata in cifra fissa;
-non è rivalutabile;
- è pensionabile;
-confluisce nella base di calcolo del t.f.r.” Il punto su cui discutono le parti è se tale indennità sia da erogare anche nei giorni di ferie fruiti dal personale nell'osservanza delle previsioni contrattuali.….. Nella sentenza ""W. e altri", relativa ai piloti di linea, nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, la Corte di Giustizia ha espressamente affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. Per quanto, si precisa, la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore è disciplinata dalle norme di legge e delle disposizioni collettive interne degli Stati membri, quest'ultima non può condizionare il lavoratore a godere di condizioni introduce certamente un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore.”
Si legge in altra pronuncia (CdA sent. n.4076/2023; Pres. , rel : “L'accordo aziendale del 25.07.2012 ha Tes_1 Per_4 indicato, poi, sotto la dicitura “confluenze delle voci retributive da abrogata contrattazione di II livello”, le singole voci abrogate e converse nell'indennità perequativa e compensativa che, nel caso e nel periodo in esame, risultano pacificamente erogate al lavoratore. Sulla base di quanto appena esposto, è da ritenersi che le indennità compensative/perequative siano da ricomprendere nel computo dell'indennità da corrispondere in relazione al periodo delle ferie, poiché esse nascono con la finalità di consentire al lavoratore di godere di un trattamento economico equiparabile a quello già in godimento prima dell'approvazione degli accordi, che hanno previsto una modifica del trattamento retributivo. Perde così di significato la natura delle singole voci ricomprese nelle indennità in oggetto la cui istituzione è proprio connessa ad una esigenza di omogeneizzazione del costo di lavoro e di superamento delle singole specifiche indennità previste dalla contrattazione collettiva aziendale. Orbene, se si pone a confronto la detta finalità
(ovvero il mantenimento di un trattamento equiparabile nel passaggio di discipline economiche) con i principi dettati in materia di legislazione sociale dell'Unione (diritto alle ferie annuali retribuite con mantenimento di un livello retributivo paragonabile con quello goduto nei periodi di lavoro), risulta chiaro che l'esclusione di tali voci dal computo delle ferie determinerebbe proprio l'effetto di dissuasione dal godimento delle ferie, che, invece, la legislazione sovranazionale vuole scongiurare, considerato che l'importo di quanto corrisposto a titolo di tali indennità costituisce una parte rilevante della retribuzione percepita dal lavoratore”.
Analoghe considerazioni valgono per l'indennità di turno, ordinariamente connessa all'espletamento dell'attività lavorativa. Invero l'Accordo Nazionale del 21/05/1981 ha istituito la predetta indennità, prevedendo la corresponsione giornaliera di L.500 (attualmente pari a € 0,52) al personale viaggiante di macchina, di guida ed a tutto il personale che presta servizio in turni avvicendati, per ogni giornata di effettiva prestazione. La stessa è corrisposta, per ogni giornata di effettiva prestazione, al personale viaggiante di macchina, di guida ed a tutto il personale che presta servizio in turni avvicendati, al fine di remunerare le peculiarità delle mansioni proprie del predetto personale, nonché la penosità della prestazione svolta su turni avvicendanti, predisposti unilateralmente dall'azienda al fine di assicurare all'utenza il servizio di trasporto pubblico in tutti i giorni della settimana (domenica compresa). In sintesi anche l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 1981 deve essere inserita ai fini del calcolo della “retribuzione” da corrispondere nei giorni di ferie, poiché l'indennità giornaliera turnista è volta a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore ricorrente è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore, per ogni singola giornata di effettiva presenza.
Tali compiute ed esaustive argomentazioni sono convincenti e condivisibili.
Parimenti, il medesimo ragionamento vale con riferimento all'indennità “domenicale” che, al pari dell'indennità di turno, è stata istituita con Accordo Nazionale del 21/05/1981 e, sempre al pari dell'indennità di turno, è stata prevista in favore del personale viaggiante di macchina e di guida e al rimanente personale che presta servizio in turni avvicendati.
In ordine al quantum dell'indennità domenicale, l'Accordo prevede che tale indennità deve essere corrisposta al predetto personale per un importo di Lire 5.000,00 (somma attualmente rivalutata all'importo di € 5,81) per ogni effettiva giornata prestata di domenica. E', peraltro, circostanza incontestata che la prestazione del servizio nelle giornate di domenica risponde ad un preciso obbligo gravante sul personale viaggiante di macchina e di guida e sul personale che presta servizio in turni avvicendati, tenuto al rispetto dei turni di lavoro.
Pertanto, va dichiarato il diritto dei ricorrenti a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva dell'indennità perequativa, dell'indennità compensativa e dell'indennità di turno e domenicale.
Da ultimo, deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione del credito dedotto in giudizio, sollevata da parte resistente. II ricorrente ha circoscritto la propria pretesa alle differenze retributive maturate nel periodo dal 1/1/2014 al 30/06/2022.
Risulta depositato il reclamo gerarchico idoneo ad interrompere la prescrizione quinquennale.
Peraltro, si ricorda il principio di diritto formulato dalla Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con la recente sentenza n.
26246/2022 del 06.09.2022, secondo cui: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Con riferimento alla determinazione del credito, il calcolo è stato effettuato tenendo conto dei soli giorni di ferie effettivamente goduti dall'istante ogni anno, come riportati nelle buste paga rilasciate dalla datrice di lavoro e non dei giorni di permesso sostitutivi delle ex festività. In ogni caso, in virtù di quanto previsto dalle norme di riferimento del
CCNL applicato (art. 29 dell'Accordo Nazionale del 28/11/2015 e art. 29 dell'Accordo del 26/04/2016) in relazione alla disciplina delle ex festività soppresse, in sostituzione di queste ultime, sono riconosciuti 4 giorni di permessi o ferie retribuite e, nel caso in cui non se ne potrà godere nell'anno, tali giorni dovranno essere retribuiti con la medesima retribuzione corrisposta per i giorni di ferie.
Pertanto, in relazione alle specifiche posizioni dei ricorrenti va dichiarata la cessata materia del contendere nei confronti di va accolta la domanda di e va condannata la società Parte_1 Parte_2 [...]
per la somma di euro 2.832,08 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del diritto Controparte_1 all'accredito alla concreta attribuzione.
La controvertibilità delle questioni giuridiche affrontate dovuta gli orientamenti contrastanti giurisprudenziali e il riferimento alla data di proposizione della domanda, giustificano la compensazione delle spese di giudizio in misura della metà; per la restante parte le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
il Tribunale così provvede:
- dichiara la cessata materia del contendere nei confronti di Parte_1 - condanna l' al pagamento, in favore di , della Controparte_1 Parte_2 somma di € 2.832,08, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti al saldo;
- condanna parte convenuta al pagamento di metà delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 1.575,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione, compensando la restante metà. Si comunichi
Così deciso in Torre Annunziata, 12/03/2025
IL GIUDICE
Dott. Emanuele Rocco