CA
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/12/2025, n. 2211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2211 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile
Composta dai Sigg.ri Magistrati
DO EL ER Presidente rel. Est.
Fabrizio Nicoletti Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta a ruolo in data 13.05.2022 al n. 924 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza del
Tribunale di Firenze n. 967 del 4.4.2022 (RG 15906/2016) avente ad oggetto: Bancario promossa da
, elettivamente domiciliata in Firenze, Parte_1 presso e nello studio degli avv.ti Cesare de Fabritiis e Jacopo de Fabritiis, che la rappresentano e difendono come da mandato in calce all'atto di appello
-appellante- contro
, in persona Controparte_1
del l.r. corrente in Scandicci (FI), e , CP_1 Controparte_2 elettivamente domiciliati in Pisa, presso e nello studio dell'avv. Maila Buttari, che li rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellati-
All'udienza del 25-28.02.2025, le parti precisavano le seguenti
1 CONCLUSIONI: per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione ed azione disattesa e reietta, in accoglimento dell'appello proposto:
NEL MERITO IN TESI: riformare la sentenza nelle parti impugnate e per l'effetto rigettare tutte le domande avanzate dall'attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto;
NEL MERITO IN IPOTESI: sempre previa riforma della sentenza impugnata, accogliere le domande formulate dalla comparente nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: rigettare le avverse domande in quanto inammissibili nonché infondate in fatto ed in diritto e prescritte.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento totale e/o parziale delle avverse domande, limitare il quantum liquidato alla misura che risulterà di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria ed accogliere l'eccezione di compensazione proposta dalla fino alla concorrenza delle somme CP_3 riconosciute a parte attrice
Con opposizione in ogni caso a qualsiasi valutazione equitativa degli importi ex adverso richiesti che, pertanto, dovranno essere provati nel loro preciso ammontare.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”. per e Controparte_1 CP_1
: Controparte_2
“In via preliminare,
1.dichiarare l'appello inammissibile ex art 348 bis e art. 336 bis [rectius: 436- bis: N.d.E.) per i motivi adotti nel presente atto, Nel merito
- In via principale: rigettare l'appello proposto da Parte_1 perché destituito di fondamento giuridico e fattuale e confermare la sentenza n.
967/2022 del Tribunale di Firenze, per i motivi adotti nel presente atto.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa. per cui il sottoscritto difensore costituito, Avv. Maila Buttari si dichiara procuratore antistatario e chiede dunque la diretta liquidazione delle spese professionali.”.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 967 del 4.4.2022 il Tribunale di Firenze accoglieva in parte la domanda avanzata da
[...]
avverso Parte_2 Parte_1 volto a ridefinire il saldo del conto corrente con affidamento della società (di cui la ra garante) considerando l'invalidità di determinati oneri CP_2
addebitati.
In particolare, gli attori rilevavano che nel conto n. 15856/00:
- mancava la valida sottoscrizione di un qualsivoglia contratto di apertura di conto corrente o apertura di credito
- erano stati applicati interessi ultralegali
- non erano state comunicate le variazioni delle condizioni economiche ex art. 118 TUB
- erano state applicate delle commissioni di massimo scoperto viziate da nullità per indeterminatezza
- erano state applicate delle commissioni di disponibilità fondi, indennità di sconfinamento e commissione di istruttoria veloce connotate da illegittimità
- era stata applicata una illegittima capitalizzazione degli interessi, sia prima che dopo il gennaio 2014
- era stata violata la normativa sulla trasparenza bancaria
- erano stati applicati interessi usurari.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle Parte_1 domande ex adverso proposte;
in particolare, la parte convenuta si opponeva all'ammissione delle richieste formulate dall'attrice nella terza memoria in quanto contenenti difese di merito e non repliche istruttorie. Inoltre, sosteneva la nullità dell'atto di citazione e l'inammissibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito e di rettifica del saldo in presenza di un conto corrente ancora aperto. Il giudice decideva sulle richieste istruttorie ed ordinava ex art. 210 c.p.c. l'esibizione degli estratti conto (secondo e terzo trimestre 2016) alla banca.
3 La causa veniva istruita con prove documentali e CTU contabile.
Il Tribunale di Firenze anzitutto rigettava la questione pregiudiziale di ammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito e rettifica del saldo di un conto ancora aperto, in quanto l'azione proposta non era da qualificarsi di ripetizione ma di mero accertamento. Rigettava altresì l'eccezione di difetto di legittimazione in capo alla garante in quanto portatrice di un CP_2
proprio interesse per l'accertamento negativo.
Nel merito, il giudice di prime cure si attestava sulle medesime conclusioni formulate dal consulente tecnico. Quanto all'anatocismo, il CTU accertava che per il periodo tra il secondo trimestre 2006 e il quarto trimestre del 2013 il regime di capitalizzazione non era stato modificato. Nel periodo
2014-2016 era invece stata esclusa ogni forma di capitalizzazione, applicata nuovamente dopo il 2016 a seguito della Delibera CICR del 3.8.2016.
Quanto alla CMS e alle altre spese e commissioni affini, il CTU accertava che esse non erano state pattuite per iscritto, o non interamente, e comunque non per l'intero periodo. Quanto all'abuso dello ius variandi, le modifiche unilaterali al contratto formulate dalla banca ai sensi dell'art. 118
TUB venivano espunte in quanto peggiorative. Sull'usura, il TEG veniva calcolato secondo due scenari distinti, a seconda che si volesse includere o escludere la CMS nel calcolo degli oneri: il tasso-soglia risultava superato in alcuni trimestri. In esito alla disamina, il consulente formulava due ipotesi di saldo, di cui la società sarebbe stata creditrice, il cui ammontare peraltro differiva di poco.
Il Tribunale di Firenze accoglieva il primo dei due scenari, ossia quello in cui la CMS non era computata i fini del TEG. Conseguentemente attribuiva il saldo a tale scenario riferito, ossia 12.412,72 euro, come saldo alla data del 31.12.2016 del conto corrente oggetto di causa. Tale ammontare derivava anzitutto dall'espunzione di una certa somma a titolo di usura più gli altri oneri su descritti, secondo il seguente schema che era frutto dell'elaborazione peritale:
4 In esito all'accoglimento parziale delle istanze attoree, il giudice di prime cure dichiarava compensate le spese legali e peritali.
Con appello regolarmente notificato, Parte_1
(“appellante”) impugnava la sentenza n. 967 del 4.4.2022 emessa dal
Tribunale di Firenze domandando l'accoglimento di due motivi di appello.
Col primo motivo, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia su una eccezione proposta dalla difesa in primo grado, consistente nell'obiettare che la parte attrice aveva sì domandato la nullità dei contratti di conto corrente, ma non aveva reiterato tale domanda in sede di precisazione di conclusioni.
Col secondo motivo, l'appellante contesta la ricostruzione operata dal
CTU e a cui il giudice di prime cure aveva aderito, per tre motivi. Anzitutto, sarebbero violati i principi sanciti dalla sentenza SSUU 16303/2018: a domanda del CTP, il CTU avrebbe risposto di avere trattato la CMS in conformità al criterio contenuto nella sentenza n. 12965/16, punto 13, il quale criterio “sarebbe sostanzialmente lo stesso indicato come corretto dalle
SSUU”. Obietta l'appellante che il criterio non sarebbe affatto lo stesso, mancando qualsiasi riferimento alla CMS-soglia e alla sua considerazione ai fini del TEG. Pertanto, l'usura non potrebbe considerarsi correttamente accertata.
La seconda critica mossa è relativa alla violazione dei criteri sanciti dalle
SSUU 24675/2017, in quanto il CTU ha dichiarato che “il superamento del TSU sul conto ordinario nr. 15856/00 è imputabile essenzialmente all'addebito di
5 consistenti somme a titolo di CMS, che tuttavia sono state trattate in conformità ai principi contenuti nella richiamata sentenza nr. 12965/16. Per questa ragione il
CTU ritiene che si tratti di un'ipotesi di usura originaria ed ha rettificato completamente dal calcolo tutti gli oneri rilevanti ai fini del calcolo del TEG”. Fa notare l'appellante che l'addebito della CMS non rende l'usura automaticamente originaria, dovendosi invece accertare se il superamento del TSU derivi da variazioni unilaterali. Tale dato non viene accertato concretamente dal CTU: pertanto, conclude l'appellante, si deve considerare l'usura rilevata come sopravvenuta e pertanto non rilevante.
La terza critica, contenuta sempre nel secondo motivo di appello, riguarda la violazione delle Istruzioni della Banca d'Italia, in quanto per il quarto trimestre del 2006 il CTU avrebbe inserito tra gli oneri la somma di 1.269,00, relativa a spese per operazioni che le Istruzioni della Banca d'Italia pro tempore vigenti espressamente escludevano al paragrafo C4.
L'appellante poi affermava di voler riproporre espressamente tutte le eccezioni e domande formulate nel giudizio di primo grado da considerarsi integralmente riportate e trascritte, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
Si costituivano in giudizio Controparte_1
e (“appellati”) eccependo in via preliminare
[...] Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis e 436-bis e, nel merito, chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 25-28.02.2025 con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per deposito comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. in ragione del fatto che l'appello è oramai nella sua fase decisoria.
Passando al merito, si osserva quanto segue.
Il primo motivo è da rigettare. La questione della mancata riproposizione in sede di memorie conclusionali da parte dell'attore non
6 rappresenta in alcun modo una rinuncia delle domande stesse, e tantomeno una “inesistenza” come viene detto nell'atto di appello.
Come spiegato chiaramente nella ordinanza Cass. Sez. 3, n. 12756 del
9.5.2024, “La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda” (conformi: Sez. 3, Ordinanza n. 723 del 18/01/2021; Sez. 2,
Sentenza n. 17582 del 14/07/2017). La rinuncia non si può concludere solo in base a una mancata menzione di una istanza, ma deve essere coerente con l'iter processuale e potersi così desumere.
Nel caso concreto, poi, la comparsa conclusionale era formulata a valle di una consulenza tecnica non sfavorevole all'attore, nella quale le istanze di nullità venivano riconosciute e accolte. L'attore si limitava quindi a chiedere la dichiarazione del nuovo saldo dare/avere senza fare riferimento alla nullità: ma tale riferimento era implicito nel rifarsi alla consulenza tecnica espletata.
Diverso sarebbe stato se si fosse trattato di domande in qualche modo indipendenti: nel caso presente, però, tutte insistono sul medesimo rapporto e quindi non vi è dubbio che non vi è stata alcuna rinuncia.
Il secondo motivo di appello è da accogliere parzialmente.
Con riferimento alla prima censura del secondo motivo, l'appellante afferma che la CMS avrebbe dovuto essere espunta dal calcolo del TEG e considerata separatamente (CMS-soglia) ai fini della comparazione col tasso soglia di usura. A tanto porterebbe la corretta lettura della SSUU 16303/2018.
In realtà risulta che la CMS-soglia sia stata valutata, come si vede dall'allegato 2 alla CTU di primo grado. Come si evince facilmente, la CMS- soglia è sempre superata quando l'aliquota è pari a 1,5%. Si tratta quindi di un rilievo infondato posto che il TEG è stato correttamente calcolato e così la
CMS-soglia.
7 Per quanto concerne il tema della “Violazione criteri sanciti dalle
SS.UU. 24675/2017”, ossia della usura originaria che l'appellante contesta, si tratta di una censura parzialmente fondata. Va detto anzitutto però, come è agevole rilevare dalla sentenza citata, che essa non si riferisce ai contratti di conto corrente ma ai mutui. È infatti così massimata:
Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto. (Cass. Sez. U., 19/10/2017, n.
24675).
Ciò detto, è però corretto il rilievo secondo cui, stando alle valutazioni del CTU, non si evincerebbe il motivo per cui si avrebbe usura in questo caso.
Le pur numerose modifiche unilaterali effettuate dalla banca non riguardano il breve e circoscritto periodo in cui il CTU ha rilevato la presenza di un superamento della soglia di usura, e cioè il secondo e quarto trimestre 2006 e il primo trimestre 2007. L'unica proposta di modifica unilaterale del contratto rilevante è quella datata 27 dicembre 2006, con la quale si comunica l'aumento degli interessi di 0,25 punti percentuali: tale proposta avrebbe avuto vigenza a partire dal 30 gennaio 2007.
Orbene, non essendo sostenuto tale aumento iniziale da alcuna modifica contrattuale, non si può affermare che sussista una forma di usura originaria – e cioè è sicuramente vero per quanto concerne i due trimestri del
2006. Per quanto riguarda il primo trimestre 2007, indicato come uno dei
8 trimestri in cui il TSU è stato superato, la modifica è intervenuta in corso di trimestre (a fine gennaio 2007, come detto) e può quindi dirsi “originaria” solo per le mensilità di febbraio e marzo 2007.
Si procederà pertanto semplicemente ripristinando gli oneri espunti ex art. 1815, comma 2, c.c. a seguito di rilevata usura, erroneamente trattata come originaria, nei suddetti due trimestri del 2006 e nel gennaio 2007.
Esaminando la CTU finale e in particolare l'allegato 4, che riporta i riconteggi fatti sulla base del primo scenario (che è quello scelto dalla sentenza di primo grado e che è, anche per questo Collegio, quello corretto) il
CTU evidenzia le “rettifiche TEG>TSU” unicamente nel IV trimestre 2006
(pari a 60,00€) e nel primo trimestre 2007 (pari a 94,33€) per un totale di
154,33 euro. Tali somme sono l'eccedenza del TEG rispetto al tasso-soglia usura, e devono sicuramente essere espunti dal riconteggio, ossia ricontati come dovuti alla banca, con l'eccezione di euro 62,88 (2/3 di euro 94,33) relativi ai mesi di febbraio e marzo 2007, non dovuti per le ragioni sopra esposte.
Non è dato eliminare dal riconteggio (e quindi riaccreditare) anche gli altri interessi, in applicazione (a contrario) della regola dell'art. 1815, comma
2, cc che prescrive che nessun interesse è dovuto, dal momento che gli altri interessi risultano non dovuti per altre motivazioni che sono indicate dalla
CTU.
Si otterrà pertanto:
a) Saldo originario alla data del 31/12/2016 -10.362,99 -10.362,99 b) Maggiori interessi passivi addebitati 10.311,02 10.311,02 c) Minori interessi attivi accreditati 938,71 938,71 d) CMS da rettificare 2.957,22 2.957,22 e) CDF da rettificare 931,86 931,86 f) CIV da rettificare 60 60 g) Spese da rettificare 6.974,08 6.974,08 h) Indebiti non prescritti al 17/10/06 448,48 448,48 i) Ulteriori rettifiche per TEG>TSU 154,33 62,88 l)Totale delle rettifiche operate (b+c+d+e+f+g+h+i) 22.775,71 22.684,25 Saldo ricalcolato alla medesima data (a+l) 12.412,72 12.321,26
9 Si dovrà quindi ricalcolare il totale delle rettifiche operate sottraendo la somma in questione (154,33 euro) ottenendo così 22.621,37 euro. Il saldo ricalcolato alla data 31.12.2016 passa quindi a 12.258,38 euro.
Quanto al terzo punto di censura enucleato dal secondo motivo di appello, esso è infondato nella misura in cui non consente di individuare gli oneri cui ci si riferisce, quando si afferma che il CTU avrebbe inserito degli oneri pari a 1.269,00 euro per operazioni che le Istruzioni della Banca d'Italia escludevano. Non è dato infatti nemmeno rilevare questa cifra da alcuno dei prospetti forniti dal CTU.
Infine, per quanto concerne l'integrale riproposizione delle istanze ed eccezioni di primo grado, si osserva quanto segue. La riproposizione in appello delle domande ed eccezioni formulate in primo grado viene domandata di norma in risposta ad un appello incidentale, oppure condizionata alla possibilità di proposizione di appello incidentale da parte della controparte appellata. Diversamente, qualsiasi censura della sentenza di primo grado deve necessariamente essere formulata quale motivo di appello. In questo caso, non sussiste alcun appello incidentale e dunque tali domande avrebbero dovuto costituire uno o più specifici motivi di appello principale. Oltretutto, la menzione delle istanze richiamate è del tutto generica e non consente nemmeno in ipotesi al Collegio di esaminarle. Esse sono pertanto inammissibili e non possono formare oggetto del giudicato.
Per tutto quanto sopra esposto l'appello deve essere accolto per quanto di ragione.
Per quanto concerne le spese di lite di entrambi i gradi, si conferma la compensazione delle spese per il primo grado e altrettanto si dispone per il grado di appello, visto l'effetto esiguo delle modifiche poste dall'appello sull'esito della controversia come già disposto in primo grado.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da [...]
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 967 del Parte_3
4.4.2022:
1) accoglie il secondo motivo di appello proposto da
[...]
e per l'effetto Parte_1
2) dichiara che il saldo finale del conto corrente n. 15856/00 alla data del 31/12/2016 deve essere rideterminato nella minor somma di euro 12.321,26 a favore della società Controparte_1
[...]
3) conferma per il resto l'appellata sentenza del Tribunale di Firenze n.
967 del 4.4.2022;
4) compensa integralmente le spese del grado di appello.
Così deciso in Firenze, il 19.12.2025
Il Presidente rel est.
DO EL ER
11