Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/05/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1199/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. n. 1199/2023
ESITI DELL'UDIENZA DEL GIORNO 06 MAGGIO 2025
SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Sossio Pellecchia Presidente dott.ssa Teresa Cianciulli Giudice dott.ssa Valeria Villani Giudice relatore rilevato che la celebrazione dell'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., giusta provvedimento emesso all'udienza del 17 settembre 2024; dato atto dell'avvenuto deposito delle note scritte, a cura delle parti;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, questo Tribunale decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE riunito nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Sossio Pellecchia Presidente dott.ssa Teresa Cianciulli Giudice dott.ssa Valeria Villani Giudice relatore al termine dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 06 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunziato, mediante deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1199 del R.G.A.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – onorari di avvocato ex art. 14 D.lgs.
150/2011, pendente
TRA
(già - P. IVA - in persona del legale Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Avellino, alla via Cesare Uva n.
10/12, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Riccardo Savarese (C.F. , presso il CodiceFiscale_1 cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli, al Corso Vittorio Emanuele n. 112;
OPPONENTE
E CP_ Avv. (C.F. ), nato a [...] il CP_1 CodiceFiscale_2
29/05/1944 e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura posta in calce al ricorso monitorio, dall'Avv. Fabrizio Monaco
(C.F. ) e dall'Avv. Italo Benigni (C.F.: CodiceFiscale_3 C.F._4
, con i quali è elettivamente domiciliato in Avellino, alla via Tagliamento n.
[...]
112;
OPPOSTO R.G. n. 1199/2023
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., ultimo comma, il quale è stato aggiunto dall'art. 3, co. 19, D.lgs. 149/2022 e prevede che “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”.
Inoltre, l'art. 7, co. 3, d.lgs. 164/2024 stabilisce che “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”, quale è il presente giudizio, introdotto con ricorso monitorio depositato in data 27 gennaio 2023.
Trattandosi di decisione adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c..
Invero, l'art. 281-sexies c.p.c. consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
2. Ciò posto, con atto di citazione ritualmente notificato, ha interposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 146/2023, con cui il Tribunale di
Avellino, in data 02 febbraio 2023, le ha ingiunto, ad istanza dell'Avv. CP_3 il pagamento della somma di € 48.089,46, a titolo di compensi per l'attività defensionale espletata in favore di nei tre giudizi civili contrassegnati dai Parte_1
R.G. n. 972/2019, n. 1817/2020 e n. 907/2021 e celebrati innanzi al Tribunale di
Avellino.
L'opponente – premesso che i tre giudizi contrassegnati da R.G. n. Parte_1
972/2019, n. 1817/2020 e n. 907/2021 del Tribunale di Avellino si sono conclusi con l'accordo transattivo del 12.04.2021 perfezionato con il successivo atto di R.G. n. 1199/2023
compravendita del complesso immobiliare oggetto dei tre giudizi patrocinati dal professionista – ha contestato la quantificazione dei compensi così come effettuata dall'Avv. e, segnatamente, quanto al giudizio R.G. n. 927/2019 di CP_3 opposizione a precetto spiegata da , , Controparte_4 Controparte_5
, e , ha contestato la debenza dell'importo CP_6 Controparte_7 CP_8 tabellare di € 1.550,00 richiesto dal professionista, dovendo il compenso esser quantificato nella misura minima prevista per la fase introduttiva e, dunque, in €
775,00, in quanto il professionista ha provveduto alla redazione del solo atto di costituzione in sostituzione del precedente difensore, essendo in tale giudizio l'opposto è subentrato, dopo il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, all'Avv. Antonio Di Palma, che sino ad allora aveva difeso la Parte_1 la non debenza dell'aumento del 60% per la maggiorazione per la presenza di cinque controparti, in quanto tutte le controparti erano rappresentate da un unico difensore, l'Avv. Antonio Napolitano e condividevano lo stesso interesse sostanziale e processuale ed, inoltre, l'incremento eventualmente da applicare sarebbe pari, nel massimo, al 40% (la metà dell'80%), in quanto il D.M. 55/2014 prevede l'incremento del 20% per ogni soggetto oltre il primo (nel caso di specie, quattro controparti dopo la prima) ed, inoltre, la maggiorazione dell'unico compenso liquidabile va applicata prevista riduzione del 30%, come previsto dal punto 4, art. 4, DM 55/2014; la non debenza della maggiorazione del 25% per aver definito il giudizio con transazione, in quanto l'art. 4 punto 6 del D.M. 55/2014 prevede che tale incremento abbia natura eventuale e non necessaria, ragion per cui la misura del bonus transattivo, se concesso, non è sempre del 25%, ma esso va riconosciuto in misura proporzionale al pregio dell'attività svolta dal difensore per raggiungere l'accordo transattivo e tale valutazione va effettuata con l'applicazione dei criteri indicati al punto 1 dell'art. 4 della tariffa;
che, dunque, gli importi tariffari corretti eventualmente spettanti all'opposto sono i seguenti: 1) costituzione in sostituzione del precedente difensore per € 775,00; 2) nessun incremento per più controparti tutte con la medesima posizione;
3) incremento medio per la transazione se concesso pari al 12,5% per € 96,87 oltre spese generali al 15%, CA 4%, IVA 22%.
Il tutto per un totale pari ad € 1.271,40.
Quanto al giudizio R.G. n. 1817/2020, l'opponente ha contestato la Parte_1 quantificazione del valore della controversia così come effettuata dall'Avv. CP_3 non potendosi avere riguardo al disputatum e, dunque, al valore della domanda di R.G. n. 1199/2023
ripetizione delle spese sostenute dalla per le migliorie ed addizioni Parte_1 apportate all'immobile sito in Mugnano del Cardinale e dalla società condotto in locazione (giusta contratto del 02 gennaio 1989) nonché delle somme versate in eccesso rispetto al canone locativo pattuito, così come proposta per € 1.178.556,14
(di cui € 814.196,64 per le somme spese per migliorie e addizioni apportate all'immobile in oggetto ed € 364.359,50 a titolo di canoni locativi versati in eccesso), dovendosi invece avere riguardo, ai sensi dell'art. 5, punto 2, D.M.
55/2014, al reale interesse perseguito dalle parti e dalla che era quello Parte_1 di conservare il possesso del complesso immobiliare sino ad allora condotto in locazione, ragion per cui il valore effettivo della causa è pari al prezzo di acquisto complessivo delle quote ereditarie di € 350.000,00 che costituiva il reale obiettivo della società opponente e dei fratelli . CP_4
Ha aggiunto che i valori di applicare sono quelli minimi, in quanto le questioni giuridiche trattate nel giudizio recante R.G. n. 1817/2020 sono state trattate nei precedenti giudizi svolti dal co-difensore Avv. Di Palma e, pertanto, l'attività professionale oggetto di valutazione è una mera riproposizione delle difese già redatte dall'Avv. Di Palma nei precedenti giudizi aventi tutti identico contenuto e riproposte con l'atto introduttivo sottoscritto anche dall'opposto.
Ha contestato, poi, la debenza della maggiorazione per la presenza di cinque controparti, analogamente a quanto dedotto per il giudizio in precedenza citato e la non debenza della maggiorazione del 25% per avere definito il giudizio con transazione, con la conseguenza che gli importi tariffari corretti eventualmente spettanti all'opposto, calcolati con i minimi dello scaglione di valore da €
260.000,00 a € 520.000,00 (corrispondente al valore delle quote ereditarie compravendute con la transazione per € 350.000), sono i seguenti: 1) fase di studio per € 1.772,00; 2) fase introduttiva per € 1.169,00; 3) fase istruttoria/trattazione per € 5.206,00; il tutto per un totale pari ad € 8.147,00; 4) incremento medio per la transazione pari al 12,5% e sp. gen. 15%, CA 4%, IVA
22%. Il tutto per un totale, al lordo della ritenuta d'acconto, pari ad € 13.372,89.
Quanto al giudizio R.G. n. 907/2021, l'opponente ha fatto rilevare che Parte_1
l'atto costitutivo del giudizio in oggetto rappresenta una reiterazione delle difese redatte dal precedente co-difensore, Avv. Di Palma e, pertanto, il relativo compenso per l'Avv. deve essere riconosciuto secondo i parametri indicati dall'art. 4, CP_3 punto 1 del D.M. 55/2014 e la tariffa va diminuita del 50% a causa della natura R.G. n. 1199/2023
ripetitiva e non originale della difesa. Pertanto, applicando i valori minimi, i compensi spettanti all'opposto sono i seguenti: 1) fase di studio per € 1.215,00; 2) fase di introduzione per € 775,00, per un totale pari ad € 1.990,00.
L'opponente ha, poi, eccepito, come per i precedenti giudizi menzionati, la non debenza della maggiorazione concessa nella misura ridotta del 60% (invece del
120%) per la presenza di cinque controparti ed, in ogni caso, la debenza della sola percentuale del 40% per la presenza di quattro controparti oltre la prima;
che, inoltre, tale maggiorazione va comunque applicata previa riduzione del 30% dell'unico compenso liquidabile ai sensi del punto 4 dell'art. 4 del DM 55/2014; la non debenza della maggiorazione concessa nella misura del 25% a titolo di bonus transattivo, al più quantificabile nella misura media del 12,5% perché la transazione è stata conclusa in autonomia dalle parti e non ha presentato alcuna difficoltà pratica e giuridica, con la conseguenza che gli importi spettanti all'opposto in base allo scaglione indicato da controparte (€ 52.000 a € 260.000) ai valori minimi sono i seguenti: 1) studio della controversia per € 1.215; 2) fase di introduzione del giudizio per € 775; per un totale di € 1.990; 3) incremento medio per la transazione del 12,5%, oltre sp. gen. 15%, CA 4%, IVA 22% per un totale pari ad € 3.266,60 al lordo della ritenuta di acconto.
Ha, infine, contestato la debenza della somma di € 284,00 richiesta a titolo di rimborso spese per il parere di congruità rilasciato dal Consiglio dell'Ordine di
Avellino, non essendo più necessaria per la richiesta del decreto ingiuntivo da quando il credito professionale è determinato con tariffa fissa, diversamente dai compensi per attività non disciplinate dalla tariffa.
L'opponente ha, pertanto, concluso chiedendo di annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 146/2023 del 02.02.2023 emesso dal Tribunale di Avellino e notificato in pari data, che ha riconosciuto all'Avv. il compenso professionale di € CP_3
48.089,46, oltre € 286,00 per spese vive del procedimento ingiuntivo, € 1.370,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.A. e, per l'effetto, di quantificare il compenso a lui spettante nella somma di € 17.910,89 al lordo dell'IVA da cui detrarre l'acconto ricevuto di € 10.970,42 al lordo di IVA e CA e di €
1.223,00 per rimborso spese, ovvero nella diversa minor somma che il Tribunale adito vorrà accertare. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
3. Si è costituito, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04 maggio
2023, l'Avv. premettendo di aver prestato la propria attività CP_3 R.G. n. 1199/2023
professionale, tra altri, a favore della società che, in particolare, detta Parte_1 società è stata difesa nei giudizi dinanzi al Tribunale di Avellino aventi R.G. n.
972/2019, R.G. 1817/2020 e R.G. 907/2021 e, nello specifico, che il giudizio R.G.
972/2019 ha avuto ad oggetto opposizione al precetto intimato alla dai Parte_1 MA , , , , Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_8 CP_7
in data 07.02.2019, per il rilascio della struttura immobiliare, adibita ad
[...] opificio industriale, sita in Mugnano del Cardinale alla via Giovanni XXIII n. 9 – via della Libertà, in catasto fabbricati, folio 1 particella 290. Nel detto giudizio l'Avv.
è subentrato all'Avv. Antonio Di Palma nella difesa della che il CP_3 Parte_1 giudizio è stato transatto, cancellato dal ruolo e dichiarato estinto ai sensi dell'art. 309 c.p.c.; che il valore della causa rientra nello scaglione da € 52.000,00 ad €
260.000,00 (pari all'importo globale dei canoni di locazione); che per tale giudizio è stata richiesta la liquidazione, previa redazione di regolare parcella, per l'importo totale lordo di € 5.409,99, di cui € 3.492,50 per compensi in misura media ed €
314,00 per spese esenti;
che tale importo è stato calcolato tenendo conto della effettiva attività svolta dall'avvocato ed esponendo soltanto la voce di compensi relativa alla fase introduttiva, con gli aumenti del 25% per la transazione e del 60% per la presenza di più parti;
che il giudizio ha visto coinvolte 5 parti e, tuttavia,
l'aumento previsto del 120% è stato richiesto ed esposto nella misura della metà in un'ottica di definizione bonaria e transattiva;
che il giudizio R.G. 1817/2020 ha avuto ad oggetto il pagamento delle migliorie ed addizioni effettuate al suindicato immobile dalla nonché il rimborso di parte di canone di fitti Parte_1 indebitamente pagati dalla conduttrice nel corso degli anni ai locatori;
che il giudizio contro i locatori proprietari dell'immobile, MA , è stato definito con CP_4 un accordo transattivo, cancellato dal ruolo ed estinto ai sensi dell'art. 309 c.p.c.; che il valore della causa rientra nello scaglione da € 520.000,00 ad € 1.000.000,00; che per tale giudizio è stata richiesta la liquidazione, previa redazione di parcella, del totale lordo di € 59.304,82, di cui € 40.236,45 per compensi in misura media ed
€ 595,00 per spese esenti;
che l'importo è stato determinato tenendo conto della effettiva attività svolta dallo studio con l'esposizione delle sole voci relative CP_3 allo studio della controversia, alla fase introduttiva del giudizio e alla fase istruttoria e/o di trattazione e con gli aumenti del 25% per la transazione e del 90% per la presenza di più parti;
che il giudizio ha visto coinvolte 7 parti e, tuttavia, l'aumento previsto nella misura massima del 180% è stato ridotto sino alla metà nella R.G. n. 1199/2023
prospettiva di una definizione bonaria e transattiva;
che il giudizio R.G. 907/2021 ha avuto ad oggetto l'opposizione al precetto notificato in data 08/02/2021 per il rilascio dell'immobile-opificio con accessori, di proprietà dei locatori MA
, è stato definito con accordo bonario e transattivo e, al pari degli altri CP_4 due, è stato cancellato dal ruolo e dichiarato estinto ai sensi dell'art. 309 c.p.c.; che il valore della causa rientra nello scaglione da € 52.000,00 ad € 260.000,00
(importo globale dei canoni di locazione); che per la relativa attività istruttoria è stata chiesta la liquidazione al locale Consiglio d'Ordine della parcella di importo totale lordo di € 11.083,04, di cui € 7.380,50 per compensi in misura media ed €
314,00 per spese esenti;
che tale importo è stato calcolato tenendosi conto della effettiva attività svolta dallo studio legale e, infatti, sono stati esposti i CP_3 compensi per le sole fasi di studio della controversia e per la introduzione del giudizio, con gli aumenti del 25% per la transazione e del 60% per la presenza di più parti. Il giudizio ha visto coinvolte 5 parti, ma l'aumento previsto in tariffa nella misura massima del 120% è stato chiesto in misura ridotta alla metà in un'ottica di bonaria definizione;
che, dunque, il totale imponibile, oltre iva e cpa dei compensi dei tre giudizi ammonta a complessivi € 58.775,88.
L'opposto ha, dunque, concluso chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione all'opposto decreto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. ed, in via subordinata, la provvisoria esecuzione anche parziale. Nel merito, ha richiesto il rigetto dell'opposizione, in quanto tardivamente proposta, inammissibile, improcedibile, infondata e temeraria, con conferma dell'opposto decreto nonché con condanna dell'opponente al pagamento delle spese e competenze di lite. Parte_1
4. Ciò posto, con ordinanza emessa in data 26 settembre 2023, è stata accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ed assegnati i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c..
Rimessi, poi, gli atti al Presidente della Seconda Sezione Civile per la riassegnazione della causa al Collegio e per la designazione del relatore, designato il relatore, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 06 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove la causa viene decisa all'esito del deposito delle predette note entro i successivi trenta giorni, ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co.,
c.p.c.. R.G. n. 1199/2023
5. Preliminarmente, in punto di rito, va osservato che la causa è stata erroneamente introdotta con atto di citazione e trattata con rito ordinario, pur essendo soggetta all'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011.
Invero, come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, a seguito dell'introduzione dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia di cui all'art. 28 della L. n. 794 del 1942, come sostituito dal citato d.lgs., può essere introdotta:
a) o con un ricorso ai sensi dell'art. 702-bis, cod. proc. civ., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale", disciplinato dal combinato disposto dell'art. 3
14 e degli artt. 3 e 4 del citato d.lgs. e dunque dalle norme degli artt. 702-bis e segg. cod. proc. civ., salve le deroghe previste dalle dette disposizioni del d.lgs.; b)
o con il procedimento per decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 e segg. cod. proc. civ., l'opposizione avverso il quale si propone con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis e segg. cod. proc. civ. ed è disciplinata come sub a), ferma restando l'applicazione delle norme speciali che dopo l'opposizione esprimono la permanenza della tutela privilegiata del creditore e segnatamente degli artt. 648, 649 e 653 cod. proc. civ. (quest'ultimo da applicarsi in combinato disposto con l'ultimo comma dell'art. 14).
Resta, invece, esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito di cognizione ordinaria e sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico, di cui agli artt. 702-bis e segg. cod. proc. civ. (cfr. Cass. civ. n. 23259 del 18/09/2019 che ha dichiarato la nullità la sentenza del Tribunale che, in una causa introdotta con il rito sommario ex art. 702-bis c.p.c., previo mutamento del rito, da sommario ad ordinario, aveva deciso la causa in composizione monocratica).
Peraltro, la controversia di cui si tratta, tanto se introdotta con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis cod. proc. civ., quanto se introdotta con il procedimento per decreto ingiuntivo, resta soggetta al rito indicato dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del
2011 (Cass., S.U., sent. n. 4485 del 2018; conf. Cass., Sez. II, sent. n. 26778 del
2018).
Il secondo comma del richiamato art. 14, nella sua formulazione applicabile ratione temporis al caso di specie (e, dunque, anteriormente all'entrata in vigore del D.lgs.
149/2022), dispone che il Tribunale decida tali controversie in composizione collegiale, mentre l'art. 4 del d.lgs. 150/2011 prevede che "quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza"; il secondo comma R.G. n. 1199/2023
dispone che l'ordinanza di mutamento del rito viene pronunciata dal giudice, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti.
Nel caso di specie, non essendo stato mutato il rito entro la prima udienza di comparizione delle parti ed essendo stata trattata la causa secondo il rito ordinario
(mediante la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.), la forma del provvedimento definitorio non può che essere la sentenza.
Tuttavia, in ossequio al richiamato art. 14 comma 2 D.lgs. 150/2011, la sentenza che definisce il giudizio è emessa dal Tribunale in composizione collegiale.
6. Passando ad esaminare il merito della res controversa, l'oggetto del giudizio attiene al pagamento delle prestazioni professionali rese in sede giudiziale civile dall'Avv. in favore della CP_3 Parte_1
Occorre, pertanto, verificare, sulla scorta delle regole ordinarie in tema di distribuzione dell'onere della prova in materia di contratti, se l'Avv. CP_3 abbia dato adeguata prova del valido conferimento al ricorrente degli incarichi professionali e dell'attività difensiva svolta in favore dell'opponente Parte_1
Il conferimento degli incarichi professionali, oltre ad esser incontestato, risulta documentalmente provato a mezzo delle procure alle liti rilasciate a margine dell'atto di citazione in opposizione a precetto (R.G. n. 907/2021), della comparsa di costituzione di nuovo difensore nel procedimento di opposizione a precetto proposta da , , , , Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_8
(R.G. n. 972/2019) e dell'atto di citazione introduttivo del Controparte_7 procedimento recante R.G. n. 1817/2020.
L'effettivo svolgimento dell'attività defensionale è, altresì, comprovato dalla documentazione prodotta dal ricorrente, il quale ha depositato, sin dalla fase monitoria, quanto al procedimento recante R.G. 1817/2020, l'atto di citazione, le memorie nn. 1 e 2 ex art. 183, co. VI, c.p.c. e l'ordinanza con cui, in data 28 aprile
2022, è stata dichiarata l'estinzione ex art. 309 c.p.c. del processo;
quanto al giudizio contrassegnato da R.G. n. 972/2019, la comparsa di costituzione di nuovo difensore, le istanze recanti data 28 maggio 2021 e 16 agosto 2021 volte ad ottenere la rimessione della causa (trattenuta in decisione) sul ruolo ai fini della definizione della transazione nonché l'ordinanza con cui, in data 23 dicembre 2021,
è stata dichiarata l'estinzione del processo per mancata comparizione delle parti ex art. 309 c.p.c. e, quanto al procedimento recante R.G. n. 907/2021, l'atto di citazione in opposizione a precetto, le note di trattazione scritta recanti data 07 R.G. n. 1199/2023
giugno 2021 e 28 settembre 2021, contenenti la richiesta di rinvio dell'udienza di prima comparizione al fine di consentire la definizione dell'accordo transattivo tra le parti.
Risulta, altresì, depositato il preliminare di transazione.
7. Ne consegue che l'Avv. ha assolto al proprio onere probatorio in ordine CP_3 all'an debeatur.
8. In ordine al quantum debeatur, che ha costituito oggetto di puntuale contestazione da parte dell'opponente in assenza della prova di un accordo in ordine Parte_1 alla determinazione del compenso (accordo che deve rivestire, a pena di nullità, la forma scritta ai sensi dell'art. 2233, co. 3, c.c.), l'opera professionale svolta dall'Avv. nei confronti dell'opponente deve essere liquidata CP_3 Parte_1 sulla base dei parametri espressi nel D.M. n. 55/2014 (recante Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247).
Pertanto, quanto al procedimento recante R.G. n. 972/2019, per il quale l'Avv.
[...] ha quantificato l'importo tabellare in € 1.550,00 (calcolato facendo CP_3 applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, valori medi previsti per le cause di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, con riguardo alla fase introduttiva), aumentato del 60% per la presenza di 5 soggetti per € 930,00 e del
25% su € 4.050,00 per la transazione (per € 1.012,50), per un importo complessivo di € 3.492,50, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, per un importo lordo pari ad € 5.409,99, ritiene il Tribunale che sia congruo il compenso tabellare richiesto dal professionista per € 1.550,00, calcolato facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, previsti per le cause di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, valori medi, limitatamente alla fase introduttiva, atteso che, è sì vero che il professionista ha provveduto alla sola redazione dell'atto di costituzione in sostituzione del precedente difensore e che tale costituzione è intervenuta allorquando la causa era già stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni ed è consistita nella riproposizione delle difese già spiegate in atti, ma è altrettanto vero che l'intervenuta sostituzione del difensore impone al subentrato una preventiva verifica dell'operato già svolto nonché un necessario studio delle questioni giuridiche poste a fondamento dell'azione, al fine di consentire al medesimo professionista subentrato di approfondire le dinamiche fattuali e giuridiche necessarie alla difesa del cliente. R.G. n. 1199/2023
Tanto emerge chiaramente dalla lettera del 07.04.2020 dell'Avv. prodotta CP_3 in atti dall'opposto ed indirizzata a ed al precedente difensore Parte_3
Avv. Antonio di Palma, dalla quale si evince con adeguata chiarezza lo studio dei documenti di interesse processuale sotteso alla redazione della medesima lettera da parte del subentrato difensore.
Tale quantificazione risulta rispondente a quanto stabilito dall'art. 4 comma 1 del
D.M. 55/2014 che, nel definire i “Parametri generali per la determinazione dei compensi giudiziali”, richiede che si tenga conto di una serie di parametri – quali, ad esempio, caratteristiche dell'attività prestata, difficoltà e valore dell'affare – che risultano compatibili con l'applicazione dei valori medi così come richiesti da parte opposta in sede di preventivo.
Ritiene il Tribunale che alcun aumento possa, invece, esser riconosciuto al professionista per la presenza di cinque controparti, in considerazione del disposto di cui all'art. 4 comma 2 D.M. 55/2014.
Nel caso di specie, le controparti erano rappresentate da un unico difensore, l'Avv.
Antonio Napolitano e che vi era identità di posizioni processuali.
Deve, invece, esser riconosciuta la maggiorazione - ritenuta congrua - del 25% per avere definito il giudizio con transazione, atteso l'art. 4 comma 6 del D.M. n.
55/2014 è espressivo del favor legis per le attività, come la conciliazione e la transazione inserite nell'ambito di un mandato giudiziale, che assolvano ad una funzione deflattiva, con la conseguenza che alla voce tariffaria relativa alla fase decisoria va applicato l'aumento di ¼ (vedi in tal senso Cass. ord. n.
8576/2024; Cass. ord. 10.8.2023 n. 24462; Cass. ord. 16.6.2023 n. 17325; Cass. ord.
6.6.2022 n. 18047), restando altrimenti priva di compenso un'attività difensiva pacificamente svolta, certamente utile per l'abbattimento del contenzioso.
Ne consegue che l'importo spettante al professionista quale compenso per l'attività defensionale espletata nel giudizio recante R.G. n. 972/2019 è pari ad € 2.562,50
(ottenuto sommando all'importo tabellare richiesto dal professionista pari ad €
1.550,00 l'importo, come richiesto dal professionista, pari ad € 1.012,50, quale aumento del 25% del compenso medio previsto tabellarmente per la fase decisoria).
Quanto al procedimento recante R.G. n. 1817/2020, per il quale il professionista
Avv. ha quantificato l'importo tabellare in € 20.173,00 (calcolato CP_3 facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, valori medi previsti per R.G. n. 1199/2023
le cause di valore compreso tra € 520.001,00 ed € 1.000.000,00, con riguardo alle fasi di studio, introduttiva ed istruttoria) aumentato del 90% per la presenza di 7 soggetti per € 18.155,70 e del 25% su € 7.631,00 per la transazione (per €
1.907,75), per un importo complessivo di € 48.122,80, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, per un importo lordo pari ad € 59.304,82, ritiene il
Tribunale che sia congruo l'importo tabellare di € 15.517,00 calcolato facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, previsti per le cause di valore compreso tra € 260.001,00 a € 520.000,00, corrispondente al reale interesse perseguito dalle parti e pari al valore delle quote ereditarie compravendute con la transazione per € 350.000,00, valori medi, limitatamente alla fase introduttiva, di studio ed istruttoria.
Invero, come è noto, il giudice, anche nel rapporto difensore-cliente, è tenuto comunque a verificare se la somma domandata sia manifestamente diversa rispetto al "valore effettivo della controversia", determinato anche in ragione dell'entità economica dell'interesse sostanziale, come desumibile dalla seconda parte del medesimo comma 2 dell'art. 5 oltreché dalla prima parte del successivo comma 3, in quanto gode di una generale facoltà discrezionale di adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia, ove ravvisi una manifesta sproporzione tra il formale petitum e l'effettivo valore della controversia, quale è desumibile dai sostanziali interessi in contrasto (cfr. Cass. sez. 2, 18/10/2023, sent. n. 28885).
Quanto all'aumento per pluralità di parti (in numero di 7), valgono le medesime considerazioni già espresse con riguardo ai compensi richiesti dal professionista per il giudizio R.G. n. 972/2019.
Va, invece, riconosciuta la maggiorazione – ritenuta congrua - del 25% per avere definito il giudizio con transazione, con la conseguenza che l'importo spettante al professionista quale compenso per l'attività defensionale espletata nel giudizio recante R.G. n. 1817/2020 è pari ad € 17.424,75 (ottenuto sommando all'importo tabellare pari ad € 15.517,00 l'importo, come richiesto dal professionista, pari ad €
1.907,75, quale aumento del 25% del compenso medio previsto tabellarmente per la fase decisoria).
Infine, con riguardo al giudizio contrassegnato da R.G. 907/2021, per il quale il professionista Avv. ha quantificato l'importo tabellare in € 3.980,00 CP_3
(calcolato facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, valori medi R.G. n. 1199/2023
previsti per le cause di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, con riguardo alle fasi di studio ed introduttiva), aumentato del 60% per la presenza di 5 soggetti per € 2.388,00 e del 25% su € 4.050,00 per la transazione (per €
1.012,50), per un importo complessivo di € 7.380,50, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, per un importo lordo pari ad € 11.083,04, ritiene il
Tribunale che sia congruo l'importo tabellare richiesto pari ad € 3.980,00, calcolato facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, previsti per le cause di valore compreso tra € 52.001,00 ad € 260.000,00, valori medi previsti con riferimento alla fase introduttiva e di studio.
Anche con riguardo a tale giudizio va riconosciuta la maggiorazione – ritenuta congrua - del 25% per avere definito il giudizio con transazione, con la conseguenza che l'importo spettante al professionista quale compenso per l'attività defensionale espletata nel giudizio recante R.G. n. 907/2021 è pari ad € 4.992,75
(ottenuto sommando all'importo tabellare pari ad € 3.980,00 l'importo, come richiesto dal professionista, pari ad € 1.012,50, quale aumento del 25% del compenso medio previsto tabellarmente per la fase decisoria).
9. Ne consegue che l'opposizione proposta da va accolta nei limiti ed in Parte_1 ragione delle suesposte motivazioni e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n.
146/2023 emesso dal Tribunale di Avellino in data 1° febbraio 2023 va revocato, con condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell'Avv. Parte_1 [...]
della minor somma di € 14.009,58, ottenuta sottraendo all'importo CP_3 complessivamente dovuto per l'attività espletata e quantificato dal Tribunale nella misura di € 24.980,00 la somma pari ad € 10.970,42, che l'Avv. ha CP_3 dedotto sin dalla fase monitoria di aver ricevuto in acconto a titolo di compensi professionali dalla (non potendo, invece, esser decurtato l'ulteriore Parte_1 importo di € 1.223,00, pacificamente corrisposto al professionista a titolo di rimborso delle spese vive), oltre IVA e CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Va, altresì, riconosciuta all'opposto Avv. la spesa documentata di € CP_3
284,00 versata per l'emissione del visto di congruità ad opera del Consiglio dell'Ordine di appartenenza (che, come è noto, costituisce una valutazione semplificata - rispetto al parere di congruità – effettuata dal Consiglio dell'ordine ed incentrata sulla rispondenza del compenso richiesta alle tariffe professionali o a criteri oggettivi). R.G. n. 1199/2023
Invero, non condivisibile è l'assunto di parte opponente circa la non necessarietà del parere di congruità a seguito dell'abrogazione delle tariffe professionali e ciò in quanto l'abrogazione del sistema delle tariffe professionali, disposta dal D.L. n. 1 del 2012, conv. dalla l. n. 27 del 2012, non ha determinato l'abrogazione dell'art. 636 c.p.c., sicché l'avvocato che intenda agire per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali può continuare ad avvalersi – anche nel vigore della nuova disciplina - del procedimento per ingiunzione di cui agli artt. 633 e 636 c.p.c., ponendo a base del ricorso la parcella delle spese e prestazioni, sottoscritta e corredata del parere della competente associazione professionale, rilasciato sulla base dei parametri per i compensi professionali di cui alla L. n. 247 del 2012 e relativi decreti ministeriali attuativi (cfr. Cass. SS.UU. n. 19427/2021).
Infine, il credito dell'avvocato per i compensi spettanti per l'opera prestata è debito di valuta e non di valore e, pertanto, su tale somma devono esser riconosciuti i soli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
10. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza dell'opponente ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, Parte_1 facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, avuto riguardo al decisum e tenuto conto dell'attività effettivamente espletata dalle parti con riguardo alle fasi (di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) in cui si è articolato il giudizio, valori medi, ad esclusione delle fasi istruttoria e decisoria, cui trovano applicazione i valori minimi per assenza di attività di assunzione della prova ed in ragione del modulo decisionale adottato
(art. 281 sexies c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 146/2023 emesso dal Parte_1
Tribunale di Avellino in data 02.02.2023;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto Avv. Parte_1 [...]
della minor somma pari ad € 14.009,58, oltre IVA e CPA e rimborso spese CP_3 generali nella misura del 15% oltre ad € 284,00 per spese del visto di congruità, oltre interessi legali dalla domanda e sino all'effettiva corresponsione;
R.G. n. 1199/2023
- condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposto Avv. Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in € 5.077,00 per compensi professionali, CP_3 oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Sentenza resa all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies, ult. co., c.p.c. tenutasi all'udienza del 06 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Il Giudice estensore dott.ssa Valeria Villani
Il Presidente
dott. Sossio Pellecchia