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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/12/2025, n. 3897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3897 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6654/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Rossella Di Palo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento r.g. n. 6654/2019 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 201/2019 del
Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, depositata il 9.1.2019, vertente
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. MARRONCELLI ROSA;
Parte_1
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. AULICINO Controparte_1
STEFANIA;
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate per l'udienza cd cartolare di precisazione delle conclusioni del 31.3.2025;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in primo grado proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n° 1547/2016 emesso dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere in accoglimento del ricorso proposto da per la quota parte di spese straordinarie anticipate in Controparte_1
favore delle figlie pari ad euro 1.291,86. Parte opponente sosteneva l'improcedibilità della domanda monitoria per frazionamento giudiziale del credito unitario, l'erronea quantificazione della somma, l'illegittimità delle pretese creditorie. Formulava, inoltre, domanda riconvenzionale per euro 1.491,91. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e Controparte_1
della domanda riconvenzionale proposta con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Alla prima udienza parte opponente si riportava alla domanda rappresentando la pendenza di altro procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo pendente dinanzi ad altro giudice per il quale
1 chiedeva la riunione per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva. In particolare, con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione anche avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n° 1492/2016 emesso dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere in accoglimento del ricorso proposto da per la quota parte di spese straordinarie anticipate in Controparte_1
favore della GL pari ad euro 915,72. Parte opponente sosteneva l'improcedibilità della Per_1
domanda monitoria per frazionamento giudiziale del credito unitario, l'erronea quantificazione della somma, l'illegittimità delle pretese creditorie. Formulava, inoltre, domanda riconvenzionale per euro 1.491,91. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e Controparte_1
della domanda riconvenzionale proposta con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il procedimento n° 4011/2017 era riunito al n°4010/2017 e definito con sentenza n°201/2019 con la quale il Giudice revocava i decreti ingiuntivi opposti ma condannava a pagare in Parte_1
favore di la somma di euro 1633,65. In particolare, il Giudice di primo grado Controparte_1
riteneva provate le spese straordinarie sostenute da per entrambe le figlie (euro 4.306,20 CP_1
più euro 3.052,40) e le spese sostenute da per euro 819,91. Dunque, considerata la Pt_1
ripartizione stabilita dall'ordinanza presidenziale ovvero il 70% a carico del padre ed il 30% a carico della madre, condannava l'opponente a versare la differenza di euro 1.633,65 ( 2.207,58-573,93), non ritenendo fondata la domanda della in merito all'asserito credito vantato relativo ai Pt_1
canoni di locazione.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, chiedeva la riforma parziale Parte_1
della sentenza. In particolare, parte attrice, premettendo che l'ordinanza presidenziale del
26.3.2013 aveva previsto che le parti sostenessero in misura diversa le spese straordinarie per il figlio collocato presso l'altro genitore ed in particolare, la sig.ra nella misura del 30% per la Pt_1
GL e il sig.re nella misura del 70% per la GL , eccepiva l'errata Per_1 CP_1 Per_2
interpretazione del giudice di pace nel disporre che la sig.ra fosse tenuta al rimborso del 30% Pt_1
per le spese anticipate dall'ex coniuge per entrambe le figlie;
che, in ogni caso, non era tenuta a rimborsare le seguenti spese straordinarie per la GL , collocata presso il padre: tassa test Per_1
università medicina, spese odontoiatriche, quota per la partecipazione al Festival della filosofia perché non concordate;
quota per le lezioni private perché, per accordo, interamente a carico del padre;
tassa di iscrizione all'Università e per il viaggio d'istruzione in quanto già versate. Quanto al credito vantato dall'appellante, la stessa sosteneva che il giudice di prime cure avesse errato nel considerare che il rimborso dovutole dall'ex marito fosse di euro 573,93 anziché di euro 819,91 in ragione del fatto che aveva documentato di avere sostenuto spese per euro 1.171,91 e che l'ex
2 marito le avrebbe dovuto rimborsare la quota parte del 70%. Infine, rappresentava che la sentenza impugnata era altresì viziata per non averle riconosciuto il credito di euro 672,00 relativo ai canoni di locazione. Pertanto, chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, di condannare parte appellata al pagamento in suo favore dell'importo di euro 1.491,91; in via subordinata, di disporre la compensazione dei rispettivi crediti. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva parte appellata eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c per errata indicazione delle parti che si intendono impugnare e delle circostanze da cui deriva la lamentata violazione. Nel merito, evidenziava che l'appellante aveva sollevato in appello per la prima volta l'eccezione relativa alla diversa contribuzione delle spese straordinarie per le figlie;
che alcune spese straordinarie non necessitavano di concertazione perché era evidente l'interesse delle figlie minori a che le stesse fossero sostenute. Quanto al credito che parte appellante dichiarava di vantare a titolo di spese straordinarie (€ 819,19), eccepiva che le predette non erano state provate difettando qualsivoglia quietanza di pagamento a tal riguardo e, quanto all'asserito credito di €
672,00 a titolo di canoni di locazione, ne affermava l'inesistenza sia perché non provato, sia perché eventualmente prescritto. Infine, parte appellata formula appello incidentale per quanto concerne la parte della sentenza di primo grado che riconosceva alla signora il diritto al rimborso delle Pt_1
spese straordinarie per € 819,19 essendo le stesse non provate. Pertanto, chiedeva la riforma della sentenza di primo grado statuendo conseguentemente che il sig.re nulla deve alla sig.ra CP_1
e che di contro la sig.ra deve al sig.re la somma di € 573,93 oltre interessi, Pt_1 Pt_1 CP_1
quale quota parte delle spese straordinarie dallo stesso sostenute nell'interesse delle figlie.
Alla prima udienza parte appellante eccepiva la tardività dell'appello incidentale per avere l'appellato depositato le memorie in data 11.11.2019.
Il giudice disponeva l'acquisizione dei fascicoli di primo grado e dei procedimenti monitori rinviando la causa.
All'udienza del 31.3.2025 la causa era riservata per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, devono essere rigettate le eccezioni di inammissibilità dell'appello formulate da parte appellata atteso che, dall'esame dell'atto di citazione, si comprende la parte di sentenza che si intende impugnare e i motivi per i quali si impugna con la conseguenza che deve ritenersi delimitato l'ambito di riesame invocato dall'appellante.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata.
3 Orbene, il giudice di prime cure non è incorso in alcun errore per la ripartizione delle spese straordinarie avendo applicato correttamente la diversa percentuale stabilita con ordinanza presidenziale. Ed invero, il padre è tenuto a sostenere le predette spese nella misura del 70% e la madre nella misura del 30% per entrambe le figlie.
Quanto alle singole voci delle stesse contestate, questo Tribunale ritiene di aderire- così come il giudice di primo grado- al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte in ragione del quale “In tema di separazione personale, non sussiste a carico del coniuge affidatario della prole un onere di informazione e concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese cd
"straordinarie", fermo restando che nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori.” (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 5059 del 24/02/2021) “Non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie (nella specie, spese di arredamento della cameretta, stage per l'apprendimento della lingua inglese), trattandosi di decisione "di maggiore interesse" per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori.” (Cass. Sez. 6, 30/07/2015, n. 16175, Rv. 636615
- 01). Orbene, nel caso in esame, parte appellante si oppone al rimborso delle seguenti spese perché non concertate: tassa test università medicina, spese odontoiatriche, quota per la partecipazione al Festival della filosofia. Tuttavia, si tratta di spese mediche e di istruzione che si ritiene siano state effettuate nell'evidente interesse delle figlie. D'altronde, parte appellante si oppone al rimborso delle spese del test di medicina, ma non poi al pagamento alle tasse universitarie di cui il test è propedeutico. Si tratta inoltre di cifre contenute, che, dall'esame dell'ordinanza presidenziale del giudizio di separazione, debbano intendersi sostenibili da parte dei genitori nella percentuale stabilite. Quanto al rimborso delle spese per le lezioni private, non fornisce alcuna prova dell'accordo in forza del quale sarebbero ad esclusivo carico del padre ed
4 infine non fornisce prova in merito al versamento di quelle che l'appellato prova di avere sostenuto per iscrizione all'Università e viaggi di istruzione. Va considerato destituito di fondamento il motivo di appello riguardante il mancato riconoscimento del credito dell'appellante relativo alla percentuale dei canoni di locazione che l'appellato le avrebbe dovuto versare. A tal riguardo, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto il predetto credito non provato a fronte delle contestazioni di parte resistente. Deve essere invece accolta l'eccezione relativa alla esatta individuazione del credito dell'appellante relativo alle spese straordinarie sostenute. Ed invero la sig.ra fornisce prova di averle sostenute nella misura di euro 1.171,91 con la conseguenza Pt_1
che, dovendo la stessa essere rimborsata del 70%, vanta un credito nei confronti dell'appellato di euro 820,00. Pertanto, ritenendo corretta la stima del credito dell'appellato già calcolata dal giudice di prime cure in euro 4.306,20 più euro 3.052,40 ed errata la stima del credito dell'appellante in euro 819,00 anziché 1.171,91; considerate le diverse percentuali delle sostenute spese a carico delle parti, risulta che il credito vantato dall'appellato è complessivamente di euro 2.207,58 mentre quello dell'appellante è di euro 819,00. In parziale riforma della sentenza impugnata la sig.ra Pt_1
sarà tenuta al versamento nei confronti del sig.re della somma di euro 1387,58 anziché di CP_1
euro 1.633,65.
Quanto all'appello incidentale è destituita di fondamento l'eccezione d'inammissibilità relativa alla sua tardività atteso che risulta proposto con memoria depositata il 21.10.2019 e non in data
11.11.2019.
Tuttavia, va rigettato nel merito atteso che parte appellante ha correttamente documentato di avere sostenuto spese straordinarie nella misura di euro 1.171,91 per le motivazioni sopra indicate.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
• accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna Pt_1
al pagamento nei confronti di della somma di euro 1387,58;
[...] Controparte_1
• rigetta per il resto l'appello;
• rigetta l'appello incidentale;
Compensa le spese di lite del presente giudizio.
Santa Maria Capua Vetere, 8/09/2025
Il Giudice dott.ssa Rossella Di Palo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Rossella Di Palo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento r.g. n. 6654/2019 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 201/2019 del
Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, depositata il 9.1.2019, vertente
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. MARRONCELLI ROSA;
Parte_1
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. AULICINO Controparte_1
STEFANIA;
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate per l'udienza cd cartolare di precisazione delle conclusioni del 31.3.2025;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in primo grado proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n° 1547/2016 emesso dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere in accoglimento del ricorso proposto da per la quota parte di spese straordinarie anticipate in Controparte_1
favore delle figlie pari ad euro 1.291,86. Parte opponente sosteneva l'improcedibilità della domanda monitoria per frazionamento giudiziale del credito unitario, l'erronea quantificazione della somma, l'illegittimità delle pretese creditorie. Formulava, inoltre, domanda riconvenzionale per euro 1.491,91. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e Controparte_1
della domanda riconvenzionale proposta con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Alla prima udienza parte opponente si riportava alla domanda rappresentando la pendenza di altro procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo pendente dinanzi ad altro giudice per il quale
1 chiedeva la riunione per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva. In particolare, con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione anche avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n° 1492/2016 emesso dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere in accoglimento del ricorso proposto da per la quota parte di spese straordinarie anticipate in Controparte_1
favore della GL pari ad euro 915,72. Parte opponente sosteneva l'improcedibilità della Per_1
domanda monitoria per frazionamento giudiziale del credito unitario, l'erronea quantificazione della somma, l'illegittimità delle pretese creditorie. Formulava, inoltre, domanda riconvenzionale per euro 1.491,91. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e Controparte_1
della domanda riconvenzionale proposta con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il procedimento n° 4011/2017 era riunito al n°4010/2017 e definito con sentenza n°201/2019 con la quale il Giudice revocava i decreti ingiuntivi opposti ma condannava a pagare in Parte_1
favore di la somma di euro 1633,65. In particolare, il Giudice di primo grado Controparte_1
riteneva provate le spese straordinarie sostenute da per entrambe le figlie (euro 4.306,20 CP_1
più euro 3.052,40) e le spese sostenute da per euro 819,91. Dunque, considerata la Pt_1
ripartizione stabilita dall'ordinanza presidenziale ovvero il 70% a carico del padre ed il 30% a carico della madre, condannava l'opponente a versare la differenza di euro 1.633,65 ( 2.207,58-573,93), non ritenendo fondata la domanda della in merito all'asserito credito vantato relativo ai Pt_1
canoni di locazione.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, chiedeva la riforma parziale Parte_1
della sentenza. In particolare, parte attrice, premettendo che l'ordinanza presidenziale del
26.3.2013 aveva previsto che le parti sostenessero in misura diversa le spese straordinarie per il figlio collocato presso l'altro genitore ed in particolare, la sig.ra nella misura del 30% per la Pt_1
GL e il sig.re nella misura del 70% per la GL , eccepiva l'errata Per_1 CP_1 Per_2
interpretazione del giudice di pace nel disporre che la sig.ra fosse tenuta al rimborso del 30% Pt_1
per le spese anticipate dall'ex coniuge per entrambe le figlie;
che, in ogni caso, non era tenuta a rimborsare le seguenti spese straordinarie per la GL , collocata presso il padre: tassa test Per_1
università medicina, spese odontoiatriche, quota per la partecipazione al Festival della filosofia perché non concordate;
quota per le lezioni private perché, per accordo, interamente a carico del padre;
tassa di iscrizione all'Università e per il viaggio d'istruzione in quanto già versate. Quanto al credito vantato dall'appellante, la stessa sosteneva che il giudice di prime cure avesse errato nel considerare che il rimborso dovutole dall'ex marito fosse di euro 573,93 anziché di euro 819,91 in ragione del fatto che aveva documentato di avere sostenuto spese per euro 1.171,91 e che l'ex
2 marito le avrebbe dovuto rimborsare la quota parte del 70%. Infine, rappresentava che la sentenza impugnata era altresì viziata per non averle riconosciuto il credito di euro 672,00 relativo ai canoni di locazione. Pertanto, chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, di condannare parte appellata al pagamento in suo favore dell'importo di euro 1.491,91; in via subordinata, di disporre la compensazione dei rispettivi crediti. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva parte appellata eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c per errata indicazione delle parti che si intendono impugnare e delle circostanze da cui deriva la lamentata violazione. Nel merito, evidenziava che l'appellante aveva sollevato in appello per la prima volta l'eccezione relativa alla diversa contribuzione delle spese straordinarie per le figlie;
che alcune spese straordinarie non necessitavano di concertazione perché era evidente l'interesse delle figlie minori a che le stesse fossero sostenute. Quanto al credito che parte appellante dichiarava di vantare a titolo di spese straordinarie (€ 819,19), eccepiva che le predette non erano state provate difettando qualsivoglia quietanza di pagamento a tal riguardo e, quanto all'asserito credito di €
672,00 a titolo di canoni di locazione, ne affermava l'inesistenza sia perché non provato, sia perché eventualmente prescritto. Infine, parte appellata formula appello incidentale per quanto concerne la parte della sentenza di primo grado che riconosceva alla signora il diritto al rimborso delle Pt_1
spese straordinarie per € 819,19 essendo le stesse non provate. Pertanto, chiedeva la riforma della sentenza di primo grado statuendo conseguentemente che il sig.re nulla deve alla sig.ra CP_1
e che di contro la sig.ra deve al sig.re la somma di € 573,93 oltre interessi, Pt_1 Pt_1 CP_1
quale quota parte delle spese straordinarie dallo stesso sostenute nell'interesse delle figlie.
Alla prima udienza parte appellante eccepiva la tardività dell'appello incidentale per avere l'appellato depositato le memorie in data 11.11.2019.
Il giudice disponeva l'acquisizione dei fascicoli di primo grado e dei procedimenti monitori rinviando la causa.
All'udienza del 31.3.2025 la causa era riservata per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, devono essere rigettate le eccezioni di inammissibilità dell'appello formulate da parte appellata atteso che, dall'esame dell'atto di citazione, si comprende la parte di sentenza che si intende impugnare e i motivi per i quali si impugna con la conseguenza che deve ritenersi delimitato l'ambito di riesame invocato dall'appellante.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata.
3 Orbene, il giudice di prime cure non è incorso in alcun errore per la ripartizione delle spese straordinarie avendo applicato correttamente la diversa percentuale stabilita con ordinanza presidenziale. Ed invero, il padre è tenuto a sostenere le predette spese nella misura del 70% e la madre nella misura del 30% per entrambe le figlie.
Quanto alle singole voci delle stesse contestate, questo Tribunale ritiene di aderire- così come il giudice di primo grado- al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte in ragione del quale “In tema di separazione personale, non sussiste a carico del coniuge affidatario della prole un onere di informazione e concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese cd
"straordinarie", fermo restando che nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori.” (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 5059 del 24/02/2021) “Non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie (nella specie, spese di arredamento della cameretta, stage per l'apprendimento della lingua inglese), trattandosi di decisione "di maggiore interesse" per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori.” (Cass. Sez. 6, 30/07/2015, n. 16175, Rv. 636615
- 01). Orbene, nel caso in esame, parte appellante si oppone al rimborso delle seguenti spese perché non concertate: tassa test università medicina, spese odontoiatriche, quota per la partecipazione al Festival della filosofia. Tuttavia, si tratta di spese mediche e di istruzione che si ritiene siano state effettuate nell'evidente interesse delle figlie. D'altronde, parte appellante si oppone al rimborso delle spese del test di medicina, ma non poi al pagamento alle tasse universitarie di cui il test è propedeutico. Si tratta inoltre di cifre contenute, che, dall'esame dell'ordinanza presidenziale del giudizio di separazione, debbano intendersi sostenibili da parte dei genitori nella percentuale stabilite. Quanto al rimborso delle spese per le lezioni private, non fornisce alcuna prova dell'accordo in forza del quale sarebbero ad esclusivo carico del padre ed
4 infine non fornisce prova in merito al versamento di quelle che l'appellato prova di avere sostenuto per iscrizione all'Università e viaggi di istruzione. Va considerato destituito di fondamento il motivo di appello riguardante il mancato riconoscimento del credito dell'appellante relativo alla percentuale dei canoni di locazione che l'appellato le avrebbe dovuto versare. A tal riguardo, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto il predetto credito non provato a fronte delle contestazioni di parte resistente. Deve essere invece accolta l'eccezione relativa alla esatta individuazione del credito dell'appellante relativo alle spese straordinarie sostenute. Ed invero la sig.ra fornisce prova di averle sostenute nella misura di euro 1.171,91 con la conseguenza Pt_1
che, dovendo la stessa essere rimborsata del 70%, vanta un credito nei confronti dell'appellato di euro 820,00. Pertanto, ritenendo corretta la stima del credito dell'appellato già calcolata dal giudice di prime cure in euro 4.306,20 più euro 3.052,40 ed errata la stima del credito dell'appellante in euro 819,00 anziché 1.171,91; considerate le diverse percentuali delle sostenute spese a carico delle parti, risulta che il credito vantato dall'appellato è complessivamente di euro 2.207,58 mentre quello dell'appellante è di euro 819,00. In parziale riforma della sentenza impugnata la sig.ra Pt_1
sarà tenuta al versamento nei confronti del sig.re della somma di euro 1387,58 anziché di CP_1
euro 1.633,65.
Quanto all'appello incidentale è destituita di fondamento l'eccezione d'inammissibilità relativa alla sua tardività atteso che risulta proposto con memoria depositata il 21.10.2019 e non in data
11.11.2019.
Tuttavia, va rigettato nel merito atteso che parte appellante ha correttamente documentato di avere sostenuto spese straordinarie nella misura di euro 1.171,91 per le motivazioni sopra indicate.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
• accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna Pt_1
al pagamento nei confronti di della somma di euro 1387,58;
[...] Controparte_1
• rigetta per il resto l'appello;
• rigetta l'appello incidentale;
Compensa le spese di lite del presente giudizio.
Santa Maria Capua Vetere, 8/09/2025
Il Giudice dott.ssa Rossella Di Palo
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