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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/12/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2231 /2025 R.G. avente ad oggetto Divorzio congiunto promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Marotta Giuseppina
e
(C.F. ) nata a [...] il [...] , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 giusta procura in atti dall'avv. Sommese Claudio
-ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04/09/2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Cicciano il 12.4.2015 dalla cui unione nascevano due figli,, il 12.6.2015 Per_1 Pers ed il 3.8.2019, evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto reso nel procedimento R.G. n. 1661/2023 in data 3.5.2023 e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la declaratoria di scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni di cui al decreto di omologazione, ossia affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la residenza della madre e diritto di visita paterno come precisato in ricorso.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di scioglimento del matrimonio, e cioè decreto di omologazione del 3.5.2023, previa comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Nola in data 21.3.2023, risultato non impugnato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti riportandosi al ricorso ed alle condizioni di separazione, hanno concordato le seguenti pattuizioni rilevanti in questa sede:
“1. I figli vivranno prevalentemente con la madre, e in relazione all'affidamento dei minori, i coniugi intendono adottare la formula dell'affidamento condiviso;
2. I coniugi si impegnano a prendere congiuntamente ed in piena armonia, le scelte di carattere formativo, educativo, di istruzione e sportive riguardante i figli, lungo il corso della loro crescita e fino al compimento della maggiore età e comunque attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse dei minori e pertanto i genitori eserciteranno la potestà genitoriale congiuntamente per le questioni di maggiore interesse e disgiuntamente per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza dei minori presso ciascuno di loro;
3. I figli minori continueranno a risiedere presso la madre, con diritto per il padre di vederli e tenerli con sé il martedì e il giovedì dalle ore 17 alle ore 21 (sino alle 22 nel periodo estivo di luglio e agosto coincidenti con il periodo di interruzione delle attività scolastiche), nonché a settimane alterne il sabato o la domenica dalle ore 10 alle ore 20; inoltre in caso di impossibilità per motivi di lavoro o di salute, il diritto di visita da parte del padre sarà recuperato in altro giorno infrasettimanale che il sig. comunicherà (concordandoli) alla sig.ra ogni venerdì; Parte_1 CP_1
4. Il sig. inoltre, terrà con sé il figlio primogenito a weekend alterni e con pernotto, dalle Parte_1 ore 14 del sabato alle ore 18 della domenica mentre per quanto riguarda la secondogenita, essendo la stessa ancora troppo piccola, le parti concordano che il pernottamento avrà inizio al compimento degli
8 anin della stessa ed alle stesse modalità del primogenito;
5. I coniugi si impegnano a mantenere un atteggiamento di flessibilità allo scopo di favorire le iniziative che permetteranno ai figli di stare con entrambi i genitori;
6. Il padre trascorrerà con i minori un periodo di vacanze estive pari a giorni 15 consecutivi, che potranno ricadere nel mese di luglio o nel mese di agosto, ovvero potranno essere distribuite in entrambi i mesi, anche a settimane alterne. La qual cosa dovrà essere comunicata dal sig. Parte_1 alla sig.ra entro il 31 maggio di ciascun anno, al fine di non pregiudicare il piano ferie di ciascun CP_1 genitore;
7. Durante le festività natalizie, i minori trascorreranno, ad anni alterni, le vigilie di Natale e
Capodanno con un genitore, ed i giorni di Natale e Capodanno con l'altro genitore, salvo diverso accordo tra le parti, inoltre ad anni alterni il giorno dell'Epifania dalle ore 12 sino alle ore 20, inoltre le parti concordano che ad anni alterni il giorno di Pasqua verrà trascorso dai minori con uno dei genitori e il lunedì in Albis con l'altro genitore previo accordo di entrambi i genitori e comunque con la concorde volontà dei figli;
8. I giorni dei compleanni ed onomastici dei minori saranno trascorsi con i genitori ad anni alterni salvo diverso accordo tra i coniugi, che potranno anche trascorrerlo entrambi unitamente ai figli;
9. I minori trascorreranno il giorno del compleanno e dell'onomastico della mamma nonché il giorno della festa della mamma con la sig.ra parimenti il giorno del compleanno, dell'onomastico e CP_1 della festa del papà con il sig. e ciò anche se dette festività dovessero coincidere con i Parte_1 giorni di spettanza dell'altro genitore;
10. I coniugi si impegnano a comunicare sempre il proprio recapito telefonico mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località, quando hanno con sé i figli;
i coniugi si impegnano, negli specifici periodi di competenza a seguire i figli negli studi, ad accompagnarli a scuola, alle attività didattico-sportive che eventualmente vorranno seguire, nonché agli incontri con gli amici e compagni ed a tutte le manifestazioni a cui sono interessati, previo debito confronto con i genitore non presente;
11. Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli mediante il versamento mensile di euro Parte_1
350,00. Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT e dovrà essere versata entro il 5 di ogni mese a mezzo vaglia postale ovvero tramite bonifico su conto corrente già indicato dalla sig.ra CP_1
12. Il sig. sin da ora rinuncia in favore della moglie, alla propria quota Parte_1 dell'assegno unico per i minori, il quale in virtù di tale rinuncia sarà percepito integralmente dalla sig.ra CP_1
13. Le spese straordinarie necessarie e voluttuarie tra cui quelle mediche non coperte dal S.S.N., scolastica (iscrizione e relativo materiale compresi i libri), sportive (iscrizione e relativo materiale), gite (iscrizioni e relative spese) , lezioni private, scuola di specializzazione lingue, verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% e dovranno essere documentate e preventivamente concordate
(naturalmente soprattutto quelle non certificabili dovranno essere concordate);
14. con la sottoscrizione della presente entrambi i coniugi si dichiarano interamente soddisfatti, non vantando alcuna pretesa reciproca sia relativamente al mutuo che ad altre situazioni economiche che si intendono del tutto risolte con il presente accordo.”
Pers In riferimento al regime di affido dei minori ed si ritiene opportuno confermare il Per_1 regime di affido condiviso statuito in fase di separazione: dalle risultanze in atti non emergono dubbi sulla adeguata connotazione genitoriale delle parti che appaiono genuinamente protese alla cura ed alla educazione della prole. Va mantenuta la collocazione dei minori presso la residenza della madre con la quale già risiedono e con diritto di visita paterno come precisato in ricorso da intendersi ivi ripetuto e trascritto.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di Cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr. Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del 1998). Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra nato a [...] il Parte_1
24.5.1983 e nata a [...] il [...] che hanno contratto matrimonio in Cicciano (NA) CP_1 il 12.4.2015 (atto n.2, parte I, anno 2015);
Pers b) affida i figli minori ed ad entrambi i genitori con collocamento stabile e residenza Per_1 presso la madre sig.ra con diritto di visita paterno conformemente alla parte motiva;
CP_1
c) dispone che il sig. corrisponda alla sig.ra , la complessiva somma di euro 350,00 Parte_1 CP_1
a titolo di mantenimento dei figli, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
oltre al 50 % delle spese straordinarie;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies
Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022
e) compensa le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 28/11/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2231 /2025 R.G. avente ad oggetto Divorzio congiunto promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Marotta Giuseppina
e
(C.F. ) nata a [...] il [...] , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 giusta procura in atti dall'avv. Sommese Claudio
-ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04/09/2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Cicciano il 12.4.2015 dalla cui unione nascevano due figli,, il 12.6.2015 Per_1 Pers ed il 3.8.2019, evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto reso nel procedimento R.G. n. 1661/2023 in data 3.5.2023 e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la declaratoria di scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni di cui al decreto di omologazione, ossia affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la residenza della madre e diritto di visita paterno come precisato in ricorso.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di scioglimento del matrimonio, e cioè decreto di omologazione del 3.5.2023, previa comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Nola in data 21.3.2023, risultato non impugnato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti riportandosi al ricorso ed alle condizioni di separazione, hanno concordato le seguenti pattuizioni rilevanti in questa sede:
“1. I figli vivranno prevalentemente con la madre, e in relazione all'affidamento dei minori, i coniugi intendono adottare la formula dell'affidamento condiviso;
2. I coniugi si impegnano a prendere congiuntamente ed in piena armonia, le scelte di carattere formativo, educativo, di istruzione e sportive riguardante i figli, lungo il corso della loro crescita e fino al compimento della maggiore età e comunque attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse dei minori e pertanto i genitori eserciteranno la potestà genitoriale congiuntamente per le questioni di maggiore interesse e disgiuntamente per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza dei minori presso ciascuno di loro;
3. I figli minori continueranno a risiedere presso la madre, con diritto per il padre di vederli e tenerli con sé il martedì e il giovedì dalle ore 17 alle ore 21 (sino alle 22 nel periodo estivo di luglio e agosto coincidenti con il periodo di interruzione delle attività scolastiche), nonché a settimane alterne il sabato o la domenica dalle ore 10 alle ore 20; inoltre in caso di impossibilità per motivi di lavoro o di salute, il diritto di visita da parte del padre sarà recuperato in altro giorno infrasettimanale che il sig. comunicherà (concordandoli) alla sig.ra ogni venerdì; Parte_1 CP_1
4. Il sig. inoltre, terrà con sé il figlio primogenito a weekend alterni e con pernotto, dalle Parte_1 ore 14 del sabato alle ore 18 della domenica mentre per quanto riguarda la secondogenita, essendo la stessa ancora troppo piccola, le parti concordano che il pernottamento avrà inizio al compimento degli
8 anin della stessa ed alle stesse modalità del primogenito;
5. I coniugi si impegnano a mantenere un atteggiamento di flessibilità allo scopo di favorire le iniziative che permetteranno ai figli di stare con entrambi i genitori;
6. Il padre trascorrerà con i minori un periodo di vacanze estive pari a giorni 15 consecutivi, che potranno ricadere nel mese di luglio o nel mese di agosto, ovvero potranno essere distribuite in entrambi i mesi, anche a settimane alterne. La qual cosa dovrà essere comunicata dal sig. Parte_1 alla sig.ra entro il 31 maggio di ciascun anno, al fine di non pregiudicare il piano ferie di ciascun CP_1 genitore;
7. Durante le festività natalizie, i minori trascorreranno, ad anni alterni, le vigilie di Natale e
Capodanno con un genitore, ed i giorni di Natale e Capodanno con l'altro genitore, salvo diverso accordo tra le parti, inoltre ad anni alterni il giorno dell'Epifania dalle ore 12 sino alle ore 20, inoltre le parti concordano che ad anni alterni il giorno di Pasqua verrà trascorso dai minori con uno dei genitori e il lunedì in Albis con l'altro genitore previo accordo di entrambi i genitori e comunque con la concorde volontà dei figli;
8. I giorni dei compleanni ed onomastici dei minori saranno trascorsi con i genitori ad anni alterni salvo diverso accordo tra i coniugi, che potranno anche trascorrerlo entrambi unitamente ai figli;
9. I minori trascorreranno il giorno del compleanno e dell'onomastico della mamma nonché il giorno della festa della mamma con la sig.ra parimenti il giorno del compleanno, dell'onomastico e CP_1 della festa del papà con il sig. e ciò anche se dette festività dovessero coincidere con i Parte_1 giorni di spettanza dell'altro genitore;
10. I coniugi si impegnano a comunicare sempre il proprio recapito telefonico mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località, quando hanno con sé i figli;
i coniugi si impegnano, negli specifici periodi di competenza a seguire i figli negli studi, ad accompagnarli a scuola, alle attività didattico-sportive che eventualmente vorranno seguire, nonché agli incontri con gli amici e compagni ed a tutte le manifestazioni a cui sono interessati, previo debito confronto con i genitore non presente;
11. Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli mediante il versamento mensile di euro Parte_1
350,00. Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT e dovrà essere versata entro il 5 di ogni mese a mezzo vaglia postale ovvero tramite bonifico su conto corrente già indicato dalla sig.ra CP_1
12. Il sig. sin da ora rinuncia in favore della moglie, alla propria quota Parte_1 dell'assegno unico per i minori, il quale in virtù di tale rinuncia sarà percepito integralmente dalla sig.ra CP_1
13. Le spese straordinarie necessarie e voluttuarie tra cui quelle mediche non coperte dal S.S.N., scolastica (iscrizione e relativo materiale compresi i libri), sportive (iscrizione e relativo materiale), gite (iscrizioni e relative spese) , lezioni private, scuola di specializzazione lingue, verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% e dovranno essere documentate e preventivamente concordate
(naturalmente soprattutto quelle non certificabili dovranno essere concordate);
14. con la sottoscrizione della presente entrambi i coniugi si dichiarano interamente soddisfatti, non vantando alcuna pretesa reciproca sia relativamente al mutuo che ad altre situazioni economiche che si intendono del tutto risolte con il presente accordo.”
Pers In riferimento al regime di affido dei minori ed si ritiene opportuno confermare il Per_1 regime di affido condiviso statuito in fase di separazione: dalle risultanze in atti non emergono dubbi sulla adeguata connotazione genitoriale delle parti che appaiono genuinamente protese alla cura ed alla educazione della prole. Va mantenuta la collocazione dei minori presso la residenza della madre con la quale già risiedono e con diritto di visita paterno come precisato in ricorso da intendersi ivi ripetuto e trascritto.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di Cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr. Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del 1998). Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra nato a [...] il Parte_1
24.5.1983 e nata a [...] il [...] che hanno contratto matrimonio in Cicciano (NA) CP_1 il 12.4.2015 (atto n.2, parte I, anno 2015);
Pers b) affida i figli minori ed ad entrambi i genitori con collocamento stabile e residenza Per_1 presso la madre sig.ra con diritto di visita paterno conformemente alla parte motiva;
CP_1
c) dispone che il sig. corrisponda alla sig.ra , la complessiva somma di euro 350,00 Parte_1 CP_1
a titolo di mantenimento dei figli, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
oltre al 50 % delle spese straordinarie;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies
Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022
e) compensa le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 28/11/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca