Articolo 1 della Legge 25 luglio 1966, n. 616
Articolo 2
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28 agosto 1966
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8 dicembre 1990
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26 agosto 2005
Art. 1. Elettorato.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 112 , ha sede in Roma ((...))
Sono elettori e possono essere eletti componenti del Consiglio nazionale e della Commissione centrale tutti gli iscritti nell'albo che non siano sospesi dall'esercizio della professione.
COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 1990, N. 339 .
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169))
Entrata in vigore il 26 agosto 2005