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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 139/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 14/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SAPIA CESARE, Presidente
FA TR NC, RE
FAGNONI MONICA, Giudice
in data 14/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 205/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso dp.1milano@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Milano - Via Dell'Innovazione 1/b 20126 Milano MI
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249047604156/000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2002
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1583/2025 depositato il 14/04/2025
Richieste delle parti:
Parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso a questa corte di Giustizia, la parte in epigrafe ha impugnato un avviso di intimazione fondato su due cartelle di pagamento notificate in data 22 marzo 2007 – relativa ad IRPEF non versata per euro 5.824,32 - ed in data 3 febbraio 2015 – relativa al recupero di somme indebitamente corrisposte su pensioni per euro 1.492,72.
Le cartelle non sono state impugnate né pagate e gli enti impositori non hanno posto in essere atti interruttivi della prescrizione, anteriormente all'atto qui gravato di impugnazione
Sostiene parte ricorrente la illegittimità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione delle pretese tributarie ad esso sottese: il credito di euro 13.991,82 di cui alla cartella notificata il 22 marzo 2007 si è prescritto integralmente, stante il decorso del termine decennale di cui all'art. 2946 c.c. ed il credito di euro 415,47, dovuti a titolo di interessi portato dalla cartella notificata il 3 febbraio 2015, stante il decorso del termine quinquennale di cui al combinato disposto degli artt. 20 del Dlgs. n. 472/1997 e 2948 c.c..
Rileva ancora che per gli accessori della imposta vale il termine quinquennale e che l'omessa impugnazione del precedente avviso di intimazione notificato nel settembre 2023, è irrilevante, atteso che non essendo stata iniziata l'esecuzione nel termine dei 180 gg. successivi alla notifica, l'atto è divenuto inefficace e che la Corte di Cassazione ha affermato che “indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata dalla data di notificazione delle cartelle di pagamento a quella della notifica del primo atto di intimazione”. (cfr. Cassazione n. 16743 del 17 giugno 2024).
Conclude chiedendo che la Corte voglia dichiarare la prescrizione del credito tributario e, per l'effetto, annullare parzialmente l'atto di intimazione di pagamento n. 0682 024 90476041 56/000, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite e con espressa richiesta di rimborso del contributo unificato.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale I Milano, la quale ha preliminarmente precisato di avere legittimazione passiva solo con riferimento alla cartella n. 06820060291542886000, notificata in data 22/03/2007, per Irpef redditi soggetti a tassazione separata, oltre a corrispondenti sanzioni e interessi, anno d'imposta 2002, per un totale di Euro 13.991,82.
Osserva che la ricorrente non muove alcuna contestazione in merito alla debenza delle poste iscritte a ruolo, limitandosi ad impugnare la cartella di pagamento, in ragione unicamente dell'asserita prescrizione del credito in essa contenuto, di talché la pretesa impositiva, sotto il profilo sostanziale e per quanto attiene alla competenza dell'Ente impositore, può dirsi cristallizzata e definitivamente dovuta, in assenza di contestazioni attinenti al merito e al procedimento notificatorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c, applicabile al processo tributario.
Rileva inoltre che il ruolo è stato tempestivamente formato e consegnato al concessionario per la riscossione, ad ulteriore evidenza della conformità a correttezza e buona fede dell'azione dell'Amministrazione finanziaria.
In via preliminare chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 21 e dell'art. 19, comma 3, del D. Lgs. 546/1992, essendo preclusa ogni contestazione in ordine ad un atto resosi definitivo.
Ribadisce che la ricorrente dà atto, nel corpo dell'atto, di aver ricevuto la notifica di un ulteriore avviso di intimazione nel settembre 2023, circostanza di per sé sufficiente – anche se valutata singolarmente o autonomamente - a determinare l'inammissibilità del ricorso per tardività, atteso che lo stesso avrebbe dovuto essere presentato tutt'al più entro il termine di legge di sessanta giorni dalla notifica della antecedente intimazione di pagamento.
Nel caso di specie, il ricorrente non contesta alcun vizio afferente all'intimazione impugnata ma si limita ad argomentare unicamente in ordine ad una presunta prescrizione, che, tuttavia, riterrebbe maturata già al momento della ricezione del precedente avviso.
Pertanto - posta la correttezza della notifica di tale ulteriore atto, in assenza di contestazioni sul punto - il ricorrente non può invocare in difesa nemmeno l'impugnativa congiunta, che è ammessa, invece, a norma dell'art. 19, comma 3, del D. Lgs n. 546/1992 summenzionato, solo nel caso in cui gli atti adottati precedentemente all'atto notificato non siano stati a loro volta notificati. Circostanza quest'ultima non avveratasi nel caso di specie.
Con riferimento alla prescrizione di tutti i crediti risultanti dalla cartella, rileva l'Ufficio che, da un'analisi delle banche dati a disposizione dell'Erario, risultano attivate diverse procedure esecutive a far data dal
21/06/2013, per la soddisfazione dei crediti tributari oggetto della cartella intimata, la cui cronologia consente di osservare la mancata maturazione del termine prescrizionale decennale di cui all'art. 2946 c.c., invocato dalla parte, sul presupposto peraltro della unitarietà dei termini di prescrizione dell'obbligazione tributaria principale e quella accessoria (cfr. Cass. n. 10549/2019).
Inoltre, l'infondatezza delle contestazioni della ricorrente risulta ancora più manifesta, in considerazione della sospensione e della proroga dei termini di prescrizione, relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, disposte in relazione all'emergenza COVID19.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Si è costituita anche Agenzia Riscossione, la quale ha ribadito la piena legittimità dell'atto impugnato ed ha preliminarmente eccepito la inammissibilità del ricorso perché tardivo, in considerazione del fatto che la cartella è stata regolarmente notificata e che, in epoca successiva, sono stati notificati altri tre avvisi di intimazione mai impugnati, con conseguente definitività della pretesa tributaria e cita a sostegno
Cass.10736/24.
Contesta la eccepita prescrizione della pretesa alla luce della L.147/2013 e normativa emergenziale, nonché alla luce degli atti notificati medio tempore ed infine, quanto alla prescrizione più breve per gli accessori, richiama la pronuncia delle SSUU della Cassazione in tema di unitarietà della pretesa tributaria.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
Parte ricorrente ha poi depositato una memoria illustrativa nella quale ha contestato le argomentazioni dedotte dagli Uffici, ribadendo che ha impugnato la seconda intimazione di pagamento, propedeutica all'esecuzione forzata, ed ha eccepito, come era in suo potere, la prescrizione del credito erariale” (cfr.
Cassazione 21658 del 20 luglio 2023). Tale sentenza riconosce pacificamente il diritto del contribuente ad impugnare, pur in mancanza dell'impugnazione della prima, le successive intimazioni per far valere la prescrizione del credito erariale. Ciò in quanto se l'esecuzione non viene iniziata nel termine di 180 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento questa diviene inefficace e, pertanto, è necessaria una nuova intimazione di pagamento che può quindi essere impugnata, essendo le precedenti solo valide ai fini dell'interruzione della prescrizione.
Ed ancora più esplicitamente: “Invero, indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata dalla data di notificazione delle cartelle di pagamento a quella della notifica del primo atto di intimazione”. (cfr. Cassazione n. 16743 del 17 giugno 2024).
Ribadisce la infondatezza delle contestazioni afferenti alla prescrizione ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni così come formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, rileva che è prova in atti della notifica di avvisi di intimazione che hanno interrotto i termini della prescrizione ed hanno comunque reso possibile la conoscenza delle cartelle esattoriali e ciò indipendentemente dalla sopravvenuta inefficacia degli avvisi di intimazione notificati.
Non è pertanto maturata alcuna prescrizione in ordine alle pretese tributarie portate dalle cartelle notificate.
Lo stesso non può dirsi invece con riferimento agli interessi ed alle sanzioni con riferimento alle iscrizioni contenute nella cartella 06820060291542886 notificata il 22.3.2007, anche alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte la quale, nella pronuncia n. 5220 del 27.02.2024 ha affermato che “il termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 2953 cod. civ., si applica agli accessori solo quando essi siano oggetto di pronuncia giudiziale;
in assenza di tale pronuncia, la prescrizione resta quinquennale anche per gli accessori. La prescrizione per interessi e sanzioni tributarie è quinquennale, ai sensi dell'art. 2948,
n. 4, cod. civ., per gli interessi e dell'art. 20 D.Lgs. n. 472/1997 per le sanzioni” ed ancora, nella pronuncia 13781/2023 ha affermato, riprendendo la motivazione della pronuncia n, 2095 del 24 gennaio
2023, che per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante l'assenza di norme speciali. Nè si evidenziano particolari ragioni sistematiche che consentano di differenziare la disciplina della prescrizione delle diverse categorie di interessi che sorgono dalle varie fattispecie tributarie previste dalla legge rispetto al diritto comune.
Deve, pertanto, riconfermarsi la maggioritaria e del tutto consolidata giurisprudenza di questa Corte che applica la prescrizione quinquennale agli interessi in materia tributaria.
Nel caso di specie, infatti, la prescrizione in ordine ad interessi e sanzioni era già maturata anteriormente alla data di notifica del primo avviso di intimazione, di talché è stata correttamente eccepita nell'odierno gravame.
Quanto alle spese di lite, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso, il Collegio ne ritiene equa la loro integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso e dichiara la prescrizione di sanzioni e interessi limitatamente alla cartella n° 06820060291542886 notificata il 22.3.2007, respinge nel resto. Spese compensate.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 14/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SAPIA CESARE, Presidente
FA TR NC, RE
FAGNONI MONICA, Giudice
in data 14/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 205/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso dp.1milano@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Milano - Via Dell'Innovazione 1/b 20126 Milano MI
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249047604156/000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2002
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1583/2025 depositato il 14/04/2025
Richieste delle parti:
Parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso a questa corte di Giustizia, la parte in epigrafe ha impugnato un avviso di intimazione fondato su due cartelle di pagamento notificate in data 22 marzo 2007 – relativa ad IRPEF non versata per euro 5.824,32 - ed in data 3 febbraio 2015 – relativa al recupero di somme indebitamente corrisposte su pensioni per euro 1.492,72.
Le cartelle non sono state impugnate né pagate e gli enti impositori non hanno posto in essere atti interruttivi della prescrizione, anteriormente all'atto qui gravato di impugnazione
Sostiene parte ricorrente la illegittimità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione delle pretese tributarie ad esso sottese: il credito di euro 13.991,82 di cui alla cartella notificata il 22 marzo 2007 si è prescritto integralmente, stante il decorso del termine decennale di cui all'art. 2946 c.c. ed il credito di euro 415,47, dovuti a titolo di interessi portato dalla cartella notificata il 3 febbraio 2015, stante il decorso del termine quinquennale di cui al combinato disposto degli artt. 20 del Dlgs. n. 472/1997 e 2948 c.c..
Rileva ancora che per gli accessori della imposta vale il termine quinquennale e che l'omessa impugnazione del precedente avviso di intimazione notificato nel settembre 2023, è irrilevante, atteso che non essendo stata iniziata l'esecuzione nel termine dei 180 gg. successivi alla notifica, l'atto è divenuto inefficace e che la Corte di Cassazione ha affermato che “indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata dalla data di notificazione delle cartelle di pagamento a quella della notifica del primo atto di intimazione”. (cfr. Cassazione n. 16743 del 17 giugno 2024).
Conclude chiedendo che la Corte voglia dichiarare la prescrizione del credito tributario e, per l'effetto, annullare parzialmente l'atto di intimazione di pagamento n. 0682 024 90476041 56/000, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite e con espressa richiesta di rimborso del contributo unificato.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale I Milano, la quale ha preliminarmente precisato di avere legittimazione passiva solo con riferimento alla cartella n. 06820060291542886000, notificata in data 22/03/2007, per Irpef redditi soggetti a tassazione separata, oltre a corrispondenti sanzioni e interessi, anno d'imposta 2002, per un totale di Euro 13.991,82.
Osserva che la ricorrente non muove alcuna contestazione in merito alla debenza delle poste iscritte a ruolo, limitandosi ad impugnare la cartella di pagamento, in ragione unicamente dell'asserita prescrizione del credito in essa contenuto, di talché la pretesa impositiva, sotto il profilo sostanziale e per quanto attiene alla competenza dell'Ente impositore, può dirsi cristallizzata e definitivamente dovuta, in assenza di contestazioni attinenti al merito e al procedimento notificatorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c, applicabile al processo tributario.
Rileva inoltre che il ruolo è stato tempestivamente formato e consegnato al concessionario per la riscossione, ad ulteriore evidenza della conformità a correttezza e buona fede dell'azione dell'Amministrazione finanziaria.
In via preliminare chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 21 e dell'art. 19, comma 3, del D. Lgs. 546/1992, essendo preclusa ogni contestazione in ordine ad un atto resosi definitivo.
Ribadisce che la ricorrente dà atto, nel corpo dell'atto, di aver ricevuto la notifica di un ulteriore avviso di intimazione nel settembre 2023, circostanza di per sé sufficiente – anche se valutata singolarmente o autonomamente - a determinare l'inammissibilità del ricorso per tardività, atteso che lo stesso avrebbe dovuto essere presentato tutt'al più entro il termine di legge di sessanta giorni dalla notifica della antecedente intimazione di pagamento.
Nel caso di specie, il ricorrente non contesta alcun vizio afferente all'intimazione impugnata ma si limita ad argomentare unicamente in ordine ad una presunta prescrizione, che, tuttavia, riterrebbe maturata già al momento della ricezione del precedente avviso.
Pertanto - posta la correttezza della notifica di tale ulteriore atto, in assenza di contestazioni sul punto - il ricorrente non può invocare in difesa nemmeno l'impugnativa congiunta, che è ammessa, invece, a norma dell'art. 19, comma 3, del D. Lgs n. 546/1992 summenzionato, solo nel caso in cui gli atti adottati precedentemente all'atto notificato non siano stati a loro volta notificati. Circostanza quest'ultima non avveratasi nel caso di specie.
Con riferimento alla prescrizione di tutti i crediti risultanti dalla cartella, rileva l'Ufficio che, da un'analisi delle banche dati a disposizione dell'Erario, risultano attivate diverse procedure esecutive a far data dal
21/06/2013, per la soddisfazione dei crediti tributari oggetto della cartella intimata, la cui cronologia consente di osservare la mancata maturazione del termine prescrizionale decennale di cui all'art. 2946 c.c., invocato dalla parte, sul presupposto peraltro della unitarietà dei termini di prescrizione dell'obbligazione tributaria principale e quella accessoria (cfr. Cass. n. 10549/2019).
Inoltre, l'infondatezza delle contestazioni della ricorrente risulta ancora più manifesta, in considerazione della sospensione e della proroga dei termini di prescrizione, relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, disposte in relazione all'emergenza COVID19.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Si è costituita anche Agenzia Riscossione, la quale ha ribadito la piena legittimità dell'atto impugnato ed ha preliminarmente eccepito la inammissibilità del ricorso perché tardivo, in considerazione del fatto che la cartella è stata regolarmente notificata e che, in epoca successiva, sono stati notificati altri tre avvisi di intimazione mai impugnati, con conseguente definitività della pretesa tributaria e cita a sostegno
Cass.10736/24.
Contesta la eccepita prescrizione della pretesa alla luce della L.147/2013 e normativa emergenziale, nonché alla luce degli atti notificati medio tempore ed infine, quanto alla prescrizione più breve per gli accessori, richiama la pronuncia delle SSUU della Cassazione in tema di unitarietà della pretesa tributaria.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
Parte ricorrente ha poi depositato una memoria illustrativa nella quale ha contestato le argomentazioni dedotte dagli Uffici, ribadendo che ha impugnato la seconda intimazione di pagamento, propedeutica all'esecuzione forzata, ed ha eccepito, come era in suo potere, la prescrizione del credito erariale” (cfr.
Cassazione 21658 del 20 luglio 2023). Tale sentenza riconosce pacificamente il diritto del contribuente ad impugnare, pur in mancanza dell'impugnazione della prima, le successive intimazioni per far valere la prescrizione del credito erariale. Ciò in quanto se l'esecuzione non viene iniziata nel termine di 180 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento questa diviene inefficace e, pertanto, è necessaria una nuova intimazione di pagamento che può quindi essere impugnata, essendo le precedenti solo valide ai fini dell'interruzione della prescrizione.
Ed ancora più esplicitamente: “Invero, indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata dalla data di notificazione delle cartelle di pagamento a quella della notifica del primo atto di intimazione”. (cfr. Cassazione n. 16743 del 17 giugno 2024).
Ribadisce la infondatezza delle contestazioni afferenti alla prescrizione ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni così come formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, rileva che è prova in atti della notifica di avvisi di intimazione che hanno interrotto i termini della prescrizione ed hanno comunque reso possibile la conoscenza delle cartelle esattoriali e ciò indipendentemente dalla sopravvenuta inefficacia degli avvisi di intimazione notificati.
Non è pertanto maturata alcuna prescrizione in ordine alle pretese tributarie portate dalle cartelle notificate.
Lo stesso non può dirsi invece con riferimento agli interessi ed alle sanzioni con riferimento alle iscrizioni contenute nella cartella 06820060291542886 notificata il 22.3.2007, anche alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte la quale, nella pronuncia n. 5220 del 27.02.2024 ha affermato che “il termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 2953 cod. civ., si applica agli accessori solo quando essi siano oggetto di pronuncia giudiziale;
in assenza di tale pronuncia, la prescrizione resta quinquennale anche per gli accessori. La prescrizione per interessi e sanzioni tributarie è quinquennale, ai sensi dell'art. 2948,
n. 4, cod. civ., per gli interessi e dell'art. 20 D.Lgs. n. 472/1997 per le sanzioni” ed ancora, nella pronuncia 13781/2023 ha affermato, riprendendo la motivazione della pronuncia n, 2095 del 24 gennaio
2023, che per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante l'assenza di norme speciali. Nè si evidenziano particolari ragioni sistematiche che consentano di differenziare la disciplina della prescrizione delle diverse categorie di interessi che sorgono dalle varie fattispecie tributarie previste dalla legge rispetto al diritto comune.
Deve, pertanto, riconfermarsi la maggioritaria e del tutto consolidata giurisprudenza di questa Corte che applica la prescrizione quinquennale agli interessi in materia tributaria.
Nel caso di specie, infatti, la prescrizione in ordine ad interessi e sanzioni era già maturata anteriormente alla data di notifica del primo avviso di intimazione, di talché è stata correttamente eccepita nell'odierno gravame.
Quanto alle spese di lite, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso, il Collegio ne ritiene equa la loro integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso e dichiara la prescrizione di sanzioni e interessi limitatamente alla cartella n° 06820060291542886 notificata il 22.3.2007, respinge nel resto. Spese compensate.