Art. 46. Titoli provvisori
La validita' delle ricevute o degli altri titoli provvisori, rilasciati in occasione di emissione di prestiti di altre operazioni finanziarie cessa qualora non siano richiesti i corrispondenti titoli definitivi entro il termine perentorio di dieci anni dalla data fissata per la commutazione.
La validita' delle ricevute o degli altri titoli provvisori, rilasciati in occasione di emissione di prestiti di altre operazioni finanziarie cessa qualora non siano richiesti i corrispondenti titoli definitivi entro il termine perentorio di dieci anni dalla data fissata per la commutazione.