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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/03/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati: Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 9135/2024
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Parte_1 mandato in atti, dall'Avv. Leonardo Francesco Roberto Ferrara
-RICORRENTE- e
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 mandato in atti, dall'Avv. Marco Pesce
-RESISTENTE- NONCHÉ
presso il Tribunale di Bari Controparte_2
-INTERVENTORE EX LEGE- (l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari veniva formalmente sollecitato con il decreto presidenziale di fissazione di udienza, del 16 settembre 2024, con il quale veniva disposta, per l'appunto, la pronta comunicazione del decreto medesimo al P.M., onde consentire allo stesso di partecipare al giudizio)
* * * * * * * * * *
FATTO E DIRITTO
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 14.03.2025, celebrata a norma dell'art. 473-bis. 21 c.p.c, il sottoscritto Giudice delegato si riservava di riferire al Collegio in Camera di Consiglio, per la decisione del procedimento, come da conforme richiesta di cui al verbale in atti.
Con ricorso depositato in data 09.09.2024, la ricorrente, chiedeva Parte_1 pronunciarsi la separazione personale dal resistente la medesima Controparte_1 ricorrente articolava, inoltre, tutte le ulteriori richieste accessorie alla domanda principale sullo status, come da conclusioni rassegnate con il medesimo atto introduttivo.
Con comparsa di costituzione, depositata per l'udienza di comparizione delle parti, davanti al Giudice delegato, dell'08.01.2025, si costituiva in giudizio il resistente, CP_1
il quale, con il ministero dell'Avv. Marco Pesce, aderendo espressamente
[...] all'avversaria domanda di separazione di cui trattasi, dichiarava di aver raggiunto un accordo preordinato ad una compiuta regolamentazione delle condizioni della separazione.
Talché, i coniugi, nel contesto della ridetta udienza di comparizione delle parti, innanzi al Giudice delegato, del 14.03.2025, celebrata a norma dell'art. 473-bis.21 c.p.c, confermavano di aver raggiunto un accordo al fine di regolare consensualmente le condizioni della separazione alle condizioni di cui alla convenzione denominata “Istanza di anticipazione d'udienza e contestuale costituzione per adesione del resistente per la trasformazione del rito” del 19.11.2024, sottoscritta dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari e, successivamente, versata in atti l'8 gennaio 2025 e confermata nel contesto della ridetta udienza.
La domanda divenuta congiunta in corso di causa è fondata e, pertanto, può essere accolta. Com'è noto, ai sensi dell'articolo 151 c.c. (come novellato dall'articolo 33 della legge n. 151/'75), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata, quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Nel caso in esame, che la prosecuzione della convivenza tra la ricorrente e il resistente sia divenuta insopportabile, risulta dalla circostanza che nessuna delle parti si è opposta alla domanda di separazione.
È già decorso, in ogni caso, un periodo di osservazione, sufficientemente ampio, sicché, all'esito del periodo in parola, non constano, ad oggi, fatti riconciliativi. Tale obiettiva situazione comprova l'impossibilità, almeno allo stato, di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Del resto, dalle stesse risultanze anagrafiche si evince che, ormai, si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, almeno all'attualità, concrete possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza, a causa delle insanabili divergenze tra i coniugi, peraltro concordi nel chiedere la declaratoria della loro separazione personale.
Consegue a tanto che va dichiarata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza. Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sicché, in accoglimento della domanda, divenuta congiunta in corso di causa, va dichiarata la separazione personale delle parti, coniugi in virtù di matrimonio dal quale sono nate le figlie (12.07.2017) e (24.03.2014). Per_1 Per_2
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Le condizioni della separazione, come nelle more concordate dalle parti, di cui alla convenzione denominata “Istanza di anticipazione d'udienza e contestuale costituzione per adesione del resistente per la trasformazione del rito” del 19.11.2024, sottoscritta dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari e, successivamente, versata in atti in data 8 gennaio 2025, appaiono conformi alla legge, sicché non sussistono impedimenti di sorta ostativi al loro integrale recepimento da parte di una sentenza definitiva, che dichiari la separazione personale dei coniugi.
Il dato del sopraggiunto raggiungimento di un accordo, circa le condizioni della separazione, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al numero di ruolo generale
9135/2024, introdotto da , con ricorso depositato in data 09.09.2024, Parte_1 nei confronti di , così provvede: Controparte_1
DICHIARA la separazione personale di e , Parte_1 Controparte_1 coniugi in virtù di matrimonio civile, celebrato in Capurso (BA), in data 06 settembre 2012 (atto n. 72, Parte II, Seria A, anno 2012); DICHIARA valide ed efficaci inter partes tutte le condizioni di separazione, di cui alla convenzione denominata “Istanza di anticipazione d'udienza e contestuale costituzione per adesione del resistente per la trasformazione del rito” del 19.11.2024, sottoscritta dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari, depositata telematicamente in data 8 gennaio 2025 e, successivamente, confermata nell'ambito dell'udienza di comparizione delle parti del 14.03.2025; DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
ORDINA al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, in data 18 marzo 2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente Dr. Giuseppe Disabato
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati: Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 9135/2024
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Parte_1 mandato in atti, dall'Avv. Leonardo Francesco Roberto Ferrara
-RICORRENTE- e
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 mandato in atti, dall'Avv. Marco Pesce
-RESISTENTE- NONCHÉ
presso il Tribunale di Bari Controparte_2
-INTERVENTORE EX LEGE- (l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari veniva formalmente sollecitato con il decreto presidenziale di fissazione di udienza, del 16 settembre 2024, con il quale veniva disposta, per l'appunto, la pronta comunicazione del decreto medesimo al P.M., onde consentire allo stesso di partecipare al giudizio)
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FATTO E DIRITTO
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 14.03.2025, celebrata a norma dell'art. 473-bis. 21 c.p.c, il sottoscritto Giudice delegato si riservava di riferire al Collegio in Camera di Consiglio, per la decisione del procedimento, come da conforme richiesta di cui al verbale in atti.
Con ricorso depositato in data 09.09.2024, la ricorrente, chiedeva Parte_1 pronunciarsi la separazione personale dal resistente la medesima Controparte_1 ricorrente articolava, inoltre, tutte le ulteriori richieste accessorie alla domanda principale sullo status, come da conclusioni rassegnate con il medesimo atto introduttivo.
Con comparsa di costituzione, depositata per l'udienza di comparizione delle parti, davanti al Giudice delegato, dell'08.01.2025, si costituiva in giudizio il resistente, CP_1
il quale, con il ministero dell'Avv. Marco Pesce, aderendo espressamente
[...] all'avversaria domanda di separazione di cui trattasi, dichiarava di aver raggiunto un accordo preordinato ad una compiuta regolamentazione delle condizioni della separazione.
Talché, i coniugi, nel contesto della ridetta udienza di comparizione delle parti, innanzi al Giudice delegato, del 14.03.2025, celebrata a norma dell'art. 473-bis.21 c.p.c, confermavano di aver raggiunto un accordo al fine di regolare consensualmente le condizioni della separazione alle condizioni di cui alla convenzione denominata “Istanza di anticipazione d'udienza e contestuale costituzione per adesione del resistente per la trasformazione del rito” del 19.11.2024, sottoscritta dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari e, successivamente, versata in atti l'8 gennaio 2025 e confermata nel contesto della ridetta udienza.
La domanda divenuta congiunta in corso di causa è fondata e, pertanto, può essere accolta. Com'è noto, ai sensi dell'articolo 151 c.c. (come novellato dall'articolo 33 della legge n. 151/'75), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata, quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Nel caso in esame, che la prosecuzione della convivenza tra la ricorrente e il resistente sia divenuta insopportabile, risulta dalla circostanza che nessuna delle parti si è opposta alla domanda di separazione.
È già decorso, in ogni caso, un periodo di osservazione, sufficientemente ampio, sicché, all'esito del periodo in parola, non constano, ad oggi, fatti riconciliativi. Tale obiettiva situazione comprova l'impossibilità, almeno allo stato, di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Del resto, dalle stesse risultanze anagrafiche si evince che, ormai, si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, almeno all'attualità, concrete possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza, a causa delle insanabili divergenze tra i coniugi, peraltro concordi nel chiedere la declaratoria della loro separazione personale.
Consegue a tanto che va dichiarata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza. Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sicché, in accoglimento della domanda, divenuta congiunta in corso di causa, va dichiarata la separazione personale delle parti, coniugi in virtù di matrimonio dal quale sono nate le figlie (12.07.2017) e (24.03.2014). Per_1 Per_2
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Le condizioni della separazione, come nelle more concordate dalle parti, di cui alla convenzione denominata “Istanza di anticipazione d'udienza e contestuale costituzione per adesione del resistente per la trasformazione del rito” del 19.11.2024, sottoscritta dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari e, successivamente, versata in atti in data 8 gennaio 2025, appaiono conformi alla legge, sicché non sussistono impedimenti di sorta ostativi al loro integrale recepimento da parte di una sentenza definitiva, che dichiari la separazione personale dei coniugi.
Il dato del sopraggiunto raggiungimento di un accordo, circa le condizioni della separazione, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al numero di ruolo generale
9135/2024, introdotto da , con ricorso depositato in data 09.09.2024, Parte_1 nei confronti di , così provvede: Controparte_1
DICHIARA la separazione personale di e , Parte_1 Controparte_1 coniugi in virtù di matrimonio civile, celebrato in Capurso (BA), in data 06 settembre 2012 (atto n. 72, Parte II, Seria A, anno 2012); DICHIARA valide ed efficaci inter partes tutte le condizioni di separazione, di cui alla convenzione denominata “Istanza di anticipazione d'udienza e contestuale costituzione per adesione del resistente per la trasformazione del rito” del 19.11.2024, sottoscritta dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari, depositata telematicamente in data 8 gennaio 2025 e, successivamente, confermata nell'ambito dell'udienza di comparizione delle parti del 14.03.2025; DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
ORDINA al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, in data 18 marzo 2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente Dr. Giuseppe Disabato