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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/09/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE FERIALE nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2301/2025 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 CCII;
TRA
(c.f. , costituitasi in persona del Dr. Parte_1 P.IVA_1
, dichiaratosi presidente del consiglio direttivo e legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata e trasmessa con le modalità di cui agli artt. 83 comma 3° c.p.c. e 18 comma 5° d.m. 44/2011, dagli Avv.ti
Pasquale Iannuccilli (c.f. ) e Claudia Milone (c.f. C.F._1
); C.F._2
RECLAMANTE
E
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE del (c.f. Parte_1
), in persona del curatore Prof. Avv. Luca Pisani, rappresentato e difeso, in P.IVA_1 virtù di procura rilasciata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c.
(nonché di autorizzazione del G.D. del 7/7/2025) dal Prof. Avv. Giacomo D'Attorre (c.f.
); C.F._3
RESISTENTE
NONCHÉ
_______________________________________________________________________ n. 2301/2025 r.g.a.v.g. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE FERIALE
ata a Napoli il 03.02.49 (c.f. ); Parte_2 C.F._4
nato a [...] il [...] (c.f. ); Parte_3 C.F._5 nato a [...] il [...] (c.f. Parte_4
); C.F._6 gli ultimi due in qualità di eredi del Sig. ; Persona_1
anche in qualità di procuratore di Parte_4
(c.f. ), nato a [...] il [...] Persona_2 C.F._7
(procura per Notaio rep 3410 del 26.6.2020); Per_3
(c.f. ), nata a [...] il [...] Controparte_2 C.F._8
(procura per Notaio rep. 79597 del 23.6.2020); Per_4
(c.f. ), nato a [...] l'[...] Controparte_3 C.F._9
(procura per Notaio rep. 79597 del 23.6.2020); Per_4
(c.f. ) nato a [...] il [...] Controparte_4 C.F._10
(procura per Notaio rep. 79597 del 23.6.2020); Per_4
(c.f. ), nato a [...] il [...] Controparte_5 C.F._11
(procura per Notaio rep. 79608 del 26.06.2020); Per_4
(c.f. ), nata a [...] il Controparte_6 C.F._12
04.11.1958 (procura per Notaio rep. 79608 del 26.06.2020); Per_4
(c.f. ), nato a [...] il Parte_5 C.F._13
28.09.1961 (procura per Notaio rep. 79608 del 26.6.2020); Per_4 tutti eredi di;
Persona_5
, nato a [...] il [...] (c.f. ); Parte_6 C.F._14 tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dagli Avv.ti Domenico Fimmanò ( ) CodiceFiscale_15
e Simeone Russo ( ; C.F._16
RESISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30/12/2024, gli eredi di e Persona_5 Per_1
, nonché , chiedevano al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
[...] Parte_6
_______________________________________________________________________ n. 2301/2025 r.g.a.v.g. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE FERIALE
di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale del Parte_1 esponendo che:
- , e (in proprio e quale Parte_2 Parte_3 Parte_4 procuratore degli eredi ) erano creditori, in forza della sentenza n. 18176/2012 Per_5 della Corte di Cassazione, dell'importo complessivo di € 3.078.247,36 di cui €
1.539.123,68 dovuti a € 769.561,84 dovuti a ed Parte_2 Pt_3 Parte_4 quali eredi di ed € 769.561,84 agli eredi di , oltre Persona_1 Persona_5 interessi legali dal 1.7.2020;
- tale importo costituiva il residuo di un debito maggiore, pari a complessivi €
4.434.427,90, ridottosi per effetto delle somme percepite a seguito di precedenti procedure esecutive;
- erano stati inutilmente notificati diversi atti di precetto, l'ultimo dei quali il
4/7/2024;
- il pignoramento presso terzi compiuto nei confronti della NC RE di RI
(unico istituto bancario presso il quale risultava che il consorzio intrattenesse un conto) aveva avuto esito negativo;
- il pignoramento presso terzi compiuto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate aveva avuto esito negativo, benché nel bilancio del fosse indicato un credito Parte_1
IVA; anzi, l'Agenzia delle Entrate aveva dichiarava che sussistevano “carichi erariali pendenti” per € 145.261,29;
- vantava un credito di € 2.500.000 in forza del decreto di Parte_6 acquisizione sanante del 30/5/2019 emesso dal Commissario ad acta nominato dal TAR
Campania con sentenza n. 2858/2016 a seguito del giudizio di ottemperanza volto ad ottenere l'esecuzione della precedente sentenza n. 5472/2013; tale importo era stato originariamente posto dal Commissario ad acta a carico della Controparte_7 soggetto utilizzatore del bene in considerazione della situazione economica del;
Parte_1 il TAR, tuttavia, a seguito dell'impugnazione del provvedimento di acquisizione sanante da parte della (ai sensi dell'art. 114 comma 6 c.p.a.) con sentenza n. 867/2020 CP_7 aveva annullato il predetto provvedimento nella parte in cui gli oneri erano stati posti a carico di quest'ultima, osservando che: “con la sentenza 7193 del 2018, resa in sede di chiarimenti al Commissario ad acta questo giudice:
_______________________________________________________________________ n. 2301/2025 r.g.a.v.g. 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE FERIALE
- “preso atto che il medesimo organo ausiliario chiede di chiarire se per l'attuazione del giudicato che importa l'acquisizione della proprietà dei suoli in favore della ai CP_7 sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del d.P.R. n. 327/200, lo stesso sia titolato, eventualmente previa integrazione del contraddittorio, a prelevare i fondi occorrenti per le indennità ivi previste, condizione sospensiva per il passaggio della proprietà, dal medesimo ente regionale beneficiario ex lege (art. 101, d.lgs. n. 112/98 e art. 3, D.P.C.M.
21.02.2000) anziché dal soccombente, con facoltà di compiere le Parte_1 necessarie variazioni di bilancio”;
- stabiliva che “in esecuzione delle sentenze tutte passate in giudicato (in cui è precisato che il è legittimato passivo alla “conclusione” del procedimento, ma che il Parte_1 titolare del bene ex art. 101 D.Lvo 112 del '98 è la Regione) non sia più possibile giungere a una diversa ripartizione degli oneri economici nei rapporti interni tra soggetti pubblici e privati cosi come previsti secondo le Convenzioni ...ovvero disposte con atto di sottomissione del 25.06.1984, restando impregiudicata ogni azione di rivalsa nei rapporti interni tra Amministrazione e concessionario e fatta comunque salva la eventuale ipotesi di un accordo transattivo quanto alla possibile anticipazione delle somme dovute”;
Precisato che il nucleo decisionale/conformativo che il commissario ad acta avrebbe dovuto osservare ed attuare è quello unico, statuito dalla sentenza 5472/2013 conclusiva del silenzio, ossia “il concessionario dovrà valutare se procedere alla restituzione degli immobili in proprietà di parte ricorrente o sanare la occupazione illegittima che ha interessato questi ultimi”; il Commissario ad acta, successivamente nominato, tuttavia, non soggiacendo ai limiti e ai vincoli precisi derivanti dalle predette norme di legge, prima, e dal giudicato, poi, ha a eluso il contenuto soggettivo – legittimazione passiva esclusiva del solo concessionario;
Parte_1
Non ravvisate, in definitiva, valide ragioni per discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale secondo il quale “nell'ambito del procedimento espropriativo, qualora sia stato conferito al delegato od al concessionario da parte dell'ente pubblico il potere, oltre che di procedere all'acquisizione delle aree e di eseguire l'opera pubblica, anche di curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative ed un tale conferimento sia consentito dalla legge, si verifica una scissione fra il soggetto cui l'opera pubblica spetti ed il soggetto cui, essendo stati appunto trasferiti i poteri, sono
_______________________________________________________________________ n. 2301/2025 r.g.a.v.g. 4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE FERIALE
da addebitare i danni derivanti da una situazione illecita” (cfr. Consiglio di Stato, sez.
IV, 10.12.2009, n. 7744; Cassazione civile, sez. I, 30.03.2009, n. 7622)”;
- infine, con ordinanza n. 3309/2022, il TAR, a seguito della richiesta di chiarimenti del Commissario ad acta che evidenziava la mancanza di fondi per provvedere al pagamento da parte del , rilevava che non vi era un deficit di tutela per il privato Parte_1 in quanto poteva insistere “per la condanna del al pagamento della Parte_1 indennità dovuta all'esito della disposta acquisizione sanante, come quantificata nel provvedimento emesso dal commissario ad acta e costituente credito certo, liquido ed esigibile, tramite attivazione dei rimedi ordinari (ivi compresa l'eventuale procedura concorsuale fallimentare), con apposita domanda giudiziale la cui cognizione, trattandosi di contestazione circa la “corresponsione” dell'indennizzo, è devoluta al giudice ordinario ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001 e dell'art. 133, comma 1 lett. g) del c.p.a.” oppure promuovere un separato giudizio “per la restituzione del suolo con riduzione in pristino, previo accertamento dell'inefficacia del decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis (per mancato versamento o deposito della indennità)
e sdemanializzazione regionale ex art. 2 della L. Reg. n. 38/1993, da proporre anche nei confronti della , nella qualità di amministrazione che possiede ed Controparte_7 utilizza il suolo, subentrata nella titolarità dell'opera realizzata sul suolo della parte ricorrente e dunque legittimata passiva rispetto alla domanda restitutoria, impregiudicata ogni eventuale soluzione transattiva stragiudiziale, ivi compresa
l'eventuale stipula di un accordo che attui il trasferimento della proprietà dell'area”;
- il era pertanto debitore anche di;
Parte_1 Parte_6
- era evidente lo stato di insolvenza, non essendo il più titolare di alcuna Parte_1 concessione;
- del pari irrilevante era il fatto che un precedente ricorso per fallimento era stato rigettato con decreto del 3/7/2020 in quanto la situazione di crisi era stata ritenuta temporanea e superabile, giacché tale situazione era rimasta invariata a distanza di oltre quattro anni sicché non poteva più ritenersi transeunte;
- inoltre con sentenza n. 3883/2023 era stata riconosciuta l'inesistenza del credito del di € 7.206.394 verso la la cui esistenza costituiva uno Parte_1 Controparte_7 dei motivi che avevano comportato il rigetto del precedente ricorso per la dichiarazione di fallimento;
_______________________________________________________________________ n. 2301/2025 r.g.a.v.g. 5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE FERIALE
- non risultavano crediti nei confronti dell'AS, verso la quale, anzi, il Parte_1 era debitore di oltre 13 milioni di Euro in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3649/2017 del Tribunale di Napoli.
Si costituiva il che eccepiva (si riporta di seguito la descrizione delle Parte_1 sue difese contenuta nella sentenza impugnata) “la carenza di legittimazione dei ricorrenti, avendo ceduto loro il proprio credito nei confronti di AS, scaturente dal lodo arbitrale emesso in data 22.6.2000, poi confermato dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 4576/2016, all'esito di un lungo iter giudiziario. Ha dunque dedotto la natura pro solvendo, non già di mera garanzia, della cessione intervenuta e la carenza di prova circa la preventiva escussione del debitore ceduto, certamente solvibile. Ad ulteriore supporto dell'eccezione ha dedotto l'intervenuta pronuncia con cui la Corte
EDU aveva statuito l'obbligo per lo Stato Italiano di pagare entro tre mesi quanto spettante agli istanti, oltre all'intervenuta decadenza dalla Concessione, in applicazione dell'art. 52 co. 49 L. 448/2000, a far data dal 11.2.2002, come statuito dalla Corte
d'Appello di Napoli con sentenza n. 3883/2023. Ha altresì contestato la dedotta insolvenza, trattandosi di debiti scaturenti dalle indennità di occupazione che CoGE.RI. avrebbe dovuto solamente anticipare agli espropriati, salvo poi essere rifusa, attraverso il meccanismo della rotazione, dalla , in forza della Concessione Controparte_7
(ormai caducata); rapporti già vagliati dall'intestato Tribunale con provvedimento del
15.3.2017. Ha altresì dedotto l'esistenza di un credito nei confronti di AS ammontante ad € 11.000.000,00, di cui al lodo richiamato, non ancora onorato, € 7.206.394,25 oltre interessi nei confronti della a titolo di risarcimento per illegittima Controparte_7 sospensione dei lavori, di cui alla sentenza n. 7390/2015 emessa dal Tribunale di Napoli, ed € 3.000.000,00 oggetto di domanda risarcitoria, attualmente sub iudice (r.g. n.
6144/2020) innanzi al Tribunale di Napoli per la protrazione dell'illegittima sospensione. Ha evidenziato come dai dati di bilancio risultino crediti per oltre €
50.000.000,00 esigibili entro l'esercizio successivo. Ha dunque chiesto il rigetto del ricorso”.
Con sentenza n. 58/2025, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale del osservando che: Parte_1
- sussisteva la legittimazione attiva dei ricorrenti, essendo a tal fine necessario un accertamento solo incidentale e superficiale del credito dagli stessi vantato;
_______________________________________________________________________ n. 2301/2025 r.g.a.v.g. 6 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE FERIALE
- i crediti di e degli eredi di e di Parte_2 Persona_5 Per_1
erano stati sostanzialmente riconosciuti dal nell'atto di cessione di
[...] Parte_1 credito del 13/1/2010, mentre quello del emergeva con chiarezza dall'ordinanza Parte_6
n. 3309/2022 del TAR Campania, che conteneva la ricostruzione dell'intera vicenda;
- la cessione di credito intervenuta tra le parti aveva funzione di garanzia e non solutoria come si evinceva sia dalla denominazione del contratto (“atto di cessione in garanzia”) sia dal suo contenuto ed in particolare da quanto previsto dall'art. 6; pertanto, pur avendo efficacia immediatamente traslativa, “il cessionario è legittimato ad azionare sia il credito originario sia quello che gli è stato ceduto in garanzia;
ove, invece, si verifichi l'estinzione, totale o parziale, dell'obbligazione garantita, il credito ceduto a scopo di garanzia, nella stessa quantità, si ritrasferisce automaticamente nella sfera giuridica del cedente, con un meccanismo analogo a quello della condizione risolutiva, senza quindi che occorra, da parte del cessionario, un'attività negoziale diretta a tal fine
(Cass. 4796/2001, 3797/1999)”;
- non produceva effetti nei confronti dei ricorrenti la sentenza n. 3833/2023 della
Corte d'Appello di Napoli, con la quale era stata dichiarata la perdita di efficacia della concessione a partire dal 11/2/2002; ciò sia perché si trattava di sentenza intervenuta tra parti diverse e sia perché la caducazione della concessione ex art. 52 l. 448/2001 costituiva oggetto di eccezione riconvenzionale, volta esclusivamente a paralizzare la domanda dell'altra parte ed inidonea a produrre gli effetti del giudicato;
- sussistevano i requisiti dimensionali di cui agli artt. 121 e 2 comma 1 lett. d) CCII che emergevano dai bilanci degli ultimi tre esercizi, nonché dalla debitoria complessiva ed in particolare dall'esposizione verso l'Erario superiore ad 1.000.000 di Euro;
- sussisteva lo stato di insolvenza che poteva desumersi dall'inadempimento nei confronti dei ricorrenti, dall'esposizione verso l'Erario risalente al 2017 e dall'esito negativo dei pignoramenti;
- tale stato di insolvenza non poteva essere escluso in considerazione dei crediti che il sosteneva di vantare nei confronti dell'AS; ed infatti per il credito di € Parte_1
11.000.000,00 “agli atti risulta sussistere un controcredito di quest'ultima per circa €
13.815.470,73, oltre interessi decorrenti dall'aprile 2017, cristallizzato nel decreto ingiuntivo n. 3649/2017 emesso dal Tribunale di Napoli;
il credito risarcitorio di €
7.206.394,25 oltre interessi legali di cui alla sentenza n. 7390/2015 nei confronti della
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risulta venuto meno per effetto della sentenza n. 3833/2023 emessa Controparte_7 dalla Corte d'Appello di Napoli, la quale è esecutiva, sebbene penda ricorso innanzi alla
Corte di Cassazione. Se dunque si considera che con detta pronuncia la Corte d'Appello di Napoli ha ritenuto, seppur in via incidentale - ossia in risposta ad una eccezione riconvenzionale della - che la concessione sia venuta meno con Controparte_7 decorrenza dal 11.2.2002, dunque non sia dovuto alcun risarcimento per i danni da illegittima sospensione, non può che discendere anche la insussistenza del credito, attualmente sub iudice, di € 3.000.000,00, concernente il risarcimento dei danni, fondati sul medesimo titolo, maturati dalla data della sentenza di primo grado (n. 7390/2015) alla data della nuova domanda (r.g. n. 6144/2020). Né pare in alcun modo idoneo a confutare l'insolvenza il richiamo di a presunti crediti esigibili entro Parte_1
l'esercizio successivo ammontanti ad oltre € 50.000.000,00. Dai bilanci depositati si evince infatti che tale importo risulta portato a nuovo sin dal bilancio al 31.12.2020, sotto la voce “crediti esigibili entro l'esercizio successivo”. Ebbene, la mancata riscossione di tali crediti non solo entro l'esercizio successivo (al 2020), ma per oltre quattro anni, tale voce non può ritenersi attendibile al fine di scongiurare l'insolvenza. Ma vi è di più, poiché dalla documentazione in atti sembrerebbe che tali crediti siano addirittura antecedenti. Difatti nella ordinanza TAR Campania del 26.4.2022 già richiamata, si legge “…tenendo eventualmente conto di eventuali poste attive medio tempore acquisite dal (cfr. pagine 6-7 del parere pro veritate allegato alla relazione Parte_1 del commissario ad acta depositata in giudizio il 5.8.2019, ove nella nota n. 3 si specifica che dal bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2017 emergono, tra l'altro, crediti esigibili entro l'anno successivo per un importo di € 50.034.040,00)”.
Avverso tale sentenza ha proposto reclamo, con ricorso depositato il 2/7/2025, il che ha osservato, preliminarmente, che il Tribunale ha tradito i principi posti a Parte_1 fondamento del nuovo CCII, secondo i quali occorre privilegiare soluzioni differenti rispetto alla liquidazione giudiziale che costituisce l'extrema ratio; inoltre il Giudice di prime cure ha trascurato che, in quattro precedenti occasioni, aveva escluso la sussistenza dell'insolvenza “perché la titolarità della debitoria era, ed è, esclusivamente dell'ente concedente, onde la mera illiquidità temporanea del quale concessionario che Pt_1 doveva solo anticipare le somme costituenti un debito del concedente, non rappresentava una insolvenza a stregua del criterio della “rotatività” (prassi virtuosa attraverso cui,
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con una frazione delle somme, ricevute in restituzione dal concedente, il concessionario poteva pagare espropri con importi anche plurimultipli, in caso di regolarità delle restituzioni che, per legge, erano senza termini e, quindi, immediate)”.
Ha poi ricostruito l'intera vicenda (il consorzio era stato costituito il 2/8/1984 per effetto della convenzione n. 14 dell'1/9/1982 ed era concessionario ex lege 219/1981 dei lavori di progettazione e realizzazione della bretella di raccordo “Circumvallazione esterna di Napoli – Asse Mediano - Asse di Supporto A.S.I. e raccordo in galleria tra la rotonda di Arzano e lo svincolo di Miano”), sottolineando che il rapporto aveva avuto regolare andamento fino al 23/1/1996 quando vi fu l'esplosione della galleria di
Secondigliano che ne aveva determinato la sospensione per circa ventisette anni;
nell'ambito di tale rapporto il reclamante si era occupato anche “di svolgere gli adempimenti amministrativi, in nome e per conto dell'Ente Concedente, ciò con particolare riferimento all'espletamento delle procedure di espropriazione. In particolare, il anticipava ai proprietari dei terreni ablati le indennità di Pt_1 esproprio, che - in virtù dell'art. 20 della Convenzione di Concessione - dovevano e devono essere rimborsate dall'Ente Concedente, proprietario dell'opera pubblica realizzata.
Se per lungo tempo il sistema della cd. “rotatività” (di cui si è detto nell'introduzione) nei pagamenti degli espropriati si era dimostrato un sistema virtuoso, allorquando vi è stato il subentro nel ruolo di concedente della , si è verificato un Controparte_7 perdurante inadempimento nei rimborsi da parte dell'ente regionale, il quale dichiarava di non essere legittimato passivo a tale restituzione, perché – a suo dire – era di pertinenza dell'AS S.p.A.”. Ciò aveva dato luogo ad un lungo e dispendioso contenzioso che aveva determinato le difficoltà del . Parte_1
Sulla base di tali premesse ha formulato i seguenti motivi di reclamo:
1. il Tribunale aveva violato il principio di collegialità, in quanto il decreto di fissazione dell'udienza notificato alle parti era a firma della dr.ssa (che non Parte_7 si era qualificata neppure come giudice delegato) e non era stato emesso dal Tribunale in composizione collegiale;
dopo aver disposto l'acquisizione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 7390/2015 (riformata dalla sentenza n. 3883/2023 della Corte d'Appello di
Napoli), all'udienza del 6/5/2025, la stessa si era riservata di “riferire al collegio”, senza consentire il contraddittorio innanzi al Tribunale in composizione collegiale sebbene a
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tale udienza fossero state sollevate alcune questioni nuove da parte dei ricorrenti;
aveva in tal modo violato anche i principio del contraddittorio;
2. il Tribunale “ha articolato una motivazione non da decisione di una liquidazione giudiziale, bensì tipica di una domanda di accertamento di un diritto soggettivo di credito, vuoi anche – al limite – in un'ottica di opposizione all'esecuzione individuale”; il aveva ceduto con atto del 13/1/2010 a ed a Parte_1 Parte_2 [...]
(in proprio e quale procuratore di ) un credito vantato Persona_1 Persona_5 verso l'AS (derivante dal lodo arbitrale emesso dal collegio presieduto dal prof.
); i cessionari avevano depositato nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. Persona_6 avente ad oggetto l'impugnazione del predetto lodo, atto di intervento ex art. 111 c.p.c. volto ad ottenere l'accertamento del diritto alla corresponsione diretta in loro favore delle somme oggetto di cessione sulla quale la Corte d'Appello, però, non si era pronunciata;
la S.C. con sentenza n. 10442/2023 aveva poi rigettato il ricorso proposto dai predetti soggetti osservando che non vi era un obbligo della Corte d'Appello di pronunciarsi al riguardo. Tale comportamento dimostrava che la cessione era avvenuta ai sensi dell'art. 1198 c.c. ed era quanto meno pro solvendo, sicché i creditori potevano agire nei confronti del solo dimostrando di aver prima agito infruttuosamente nei confronti del Parte_1 debitore ceduto;
3. I medesimi creditori avevano avviato una procedura presso la CEDU per dolersi del mancato pagamento degli indennizzi collegati all'espropriazione, a seguito del quale la Corte EDU aveva condannato, con sentenza del 16/12/2021, lo Stato italiano al pagamento di quanto dovuto entro tre mesi;
“ciò ha comportato una surrogazione nella posizione di legittimazione attiva nel far valere il suddetto credito, che, in qualche modo, si è sovrapposto a quello determinato dai Giudici nazionali a favore dei ricorrenti in danno del concessionario , indirettamente, nei confronti dei concedenti, per Pt_1 essere - questi ultimi - i veri debitori dei suddetti indennizzi per essere destinatari dell'attribuzione della proprietà delle consistenze ablate”. A tale argomento doveva aggiungersi, al fine di escludere la legittimazione dei ricorrenti, quello della perdita di efficacia della concessione dall'1/1/2002;
4. il credito del non è esigibile perché il relativo pagamento Parte_6 costituisce la condizione sospensiva dell'effetto traslativo del decreto di acquisizione sanante;
il relativo pagamento certamente non poteva intervenire dopo la sentenza della
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Corte d'Appello di Napoli n. 3883/2023 che aveva dichiarato la perdita di efficacia della concessione;
5. il Tribunale non aveva preso in considerazione le argomentazioni poste a base dei precedenti decreti di rigetto di ricorsi per la dichiarazione di fallimento intervenuti nel 2017, 2019, 2020 e 2021; in tali provvedimenti si evidenziava che non vi era lo stato di insolvenza in quanto il è chiamato a rispondere di debiti che Parte_1 sostanzialmente non gli appartengono, a maggior ragione in considerazione della richiamata sentenza della Corte d'Appello che ha escluso l'efficacia della convenzione dopo il 2002.
Ha concluso, pertanto, per la revoca della sentenza impugnata.
Si sono costituiti, con comparsa depositata il 24/7/2025, i creditori ricorrenti, i quali hanno evidenziato che, dalle informazioni acquisite dal Tribunale presso l'Agenzia delle Entrate, risultavano debiti verso l'Erario per € 1.202.973,93. Hanno poi dedotto l'infondatezza dei motivi di reclamo ed il compimento da parte del di atti in Parte_1 frode ai creditori ed hanno concluso per il rigetto del reclamo.
Si è costituita, con comparsa depositata l'1/8/2025, la curatela che ha rilevato l'infondatezza dei motivi di reclamo ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1)
Rigettare il reclamo proposto, perché inammissibile e, comunque, infondato per tutte le ragioni esposte nella presente memoria di costituzione;
2) Condannare il Reclamante alla refusione delle spese processuali e di lite”.
Con decreto del 3/7/2025 è stata fissata l'udienza del 13 agosto 2025 per la trattazione della controversia ed è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Tutte le parti hanno depositato le note riportandosi alle rispettive conclusioni.
Il , in particolare, ha precisato che il debito verso l'Erario ha costituito Parte_1 oggetto di rateizzazione e che i presunti atti in frode menzionati dai creditori non sussistevano affatto, giacché le operazioni in questione erano tutte regolari e risalenti a circa dieci anni or sono.
All'esito dell'udienza del 13/8/2025 la Corte si è riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Il primo motivo di reclamo è infondato.
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È infatti pacifico che l'audizione delle parti e, più in generale, l'attività istruttoria può essere delegata al giudice relatore (art. 41 comma 6° CCII e, in precedenza, art. 15 comma 6° l.f.). Nel caso di specie, come previsto dall'art. 41 comma 1° CCII l'udienza per la comparizione delle parti è stata fissata dal Tribunale con provvedimento del
7/1/2025, con il quale è stata altresì delegata per la trattazione del procedimento la Dr.ssa
Il fatto che il provvedimento di convocazione notificato al consorzio fosse a Parte_7 firma di quest'ultima è del tutto irrilevante, giacché il provvedimento di delega e di fissazione dell'udienza emesso dal Tribunale era nel fascicolo d'ufficio e dunque il difensore del avrebbe potuto agevolmente prenderne conoscenza come del Parte_1 resto sembrerebbe che abbia fatto.
Né si comprende francamente quale pregiudizio potesse derivare al Parte_1 dall'omessa notifica del provvedimento di delega che neppure è prevista dalla legge.
Del resto la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che persino
“la mancanza del provvedimento di delega al giudice che ha sottoscritto il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ed ha proceduto all'istruttoria prefallimentare, non si traduce in un vizio di costituzione del giudice e non comporta l'invalidità degli atti compiuti, ma assume rilievo esclusivamente sul piano dell'organizzazione interna dell'ufficio giudiziario e della regolare distribuzione del lavoro tra i magistrati addetti al medesimo” (Cass. 6029/2021; nello stesso senso, cfr. Cass. 19927/2017).
È poi evidente che il provvedimento di delega non necessita di alcuna motivazione, come si evince dall'art. 41 comma 6 CCII, che si occupa specificamente di tale aspetto e che non ne fa menzione;
il riferimento contenuto nell'art. 41 comma 3 CCII alla motivazione, riguarda l'abbreviazione dei termini di cui ai commi 1 e 2 da parte del presidente o del giudice relatore. Del resto, ove si ritenesse diversamente, dovrebbe concludersi che la motivazione sarebbe necessaria per la delega al relatore, ma non per l'abbreviazione dei termini.
1.2 Infine neppure si comprende la doglianza relativa al provvedimento emesso dal Giudice all'esito dell'udienza del 6/5/2025, con il quale quest'ultimo si è riservato
“di riferire al Collegio” che determinerebbe ad avviso del reclamante la violazione del diritto al contraddittorio. Da un lato, infatti, non si ravvisano elementi nuovi dedotti dai creditori a tale udienza (con riguardo alla posizione del , si riporta soltanto uno Parte_6 stralcio dell'ordinanza del TAR 3309/2022, ben nota alle parti in quanto prodotta dai
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creditori unitamente al ricorso), dall'altro, neppure è previsto che le parti debbano discutere innanzi al collegio quando la loro audizione è stata delegata al relatore (ed in mancanza, peraltro di una richiesta in tal senso).
2. Anche il secondo motivo, riguardante la natura dell'atto di cessione del credito intervenuto tra il , e (in proprio e quale Parte_1 Parte_2 Persona_1 procuratore di ), è infondato, dovendosi condividere quanto Persona_5 osservato sul punto dal Tribunale.
Va infatti osservato che nell'intestazione si legge “atto di cessione di credito in garanzia” e che, al punto 3), si stabilisce che “il …) cede in garanzia il proprio Pt_1 credito nei confronti dell'AS ai costituiti cessionari fino a concorrenza di €
4.000.000,00 (…)”, mentre al punto 6) si precisa che “la presente cessione di credito è effettuata in garanzia e pro solvendo, dimodoché è in facoltà dei creditori agire per il recupero del credito anche immediatamente nei confronti del attraverso Parte_1 procedure di pignoramento anche presso terzi debitori del , ivi compreso lo Parte_1 stesso AS ed eventuali altri”.
Non vi è dubbio, quindi, che, come osservato dal Tribunale, si tratta di una cessione di credito in garanzia inidonea ad estinguere il debito del e che Parte_1 garantiva comunque ai creditori la possibilità di agire direttamente nei confronti del cedente senza prima escutere infruttuosamente il debitore ceduto (Cass. 19358/2024;
Cass. 10092/2020; Cass. 4796/2001; Cass. 3797/1999).
Appare irrilevante la circostanza dell'intervento dei cessionari nel giudizio di impugnazione del lodo dal quale derivava il credito ceduto, da un lato perché il comportamento successivo di una delle parti può essere valutato al fine di interpretare la comune intenzione delle parti, ma non certo per modificare il contenuto del contratto, dall'altro perché opera comunque la regola in claris non fit interpretatio, sicché essendo chiaro il contenuto del contratto non vi è spazio per l'operatività del criterio ermeneutico di cui all'art. 1362 comma 2° c.c. (Cass. 12360/2014).
Anche a voler ritenere diversamente, sarebbe comunque irrilevante l'intervento dei cessionari nel processo con richiesta di condanna diretta dell'AS nei loro confronti, giacché non incompatibile con la natura del contratto di cessione del credito in garanzia. La giurisprudenza sopra richiamata non esclude infatti che il cessionario possa
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coltivare le proprie pretese sia nei confronti dell'originario debitore che del debitore ceduto fin quando non si verifica l'estinzione del debito originario.
Dunque, tale intervento non può essere considerato come la manifestazione dell'intenzione dei cessionari di considerare il contratto come una cessione che produce gi effetti di cui all'art. 1198 c.c..
3. Anche il terzo motivo di reclamo riguarda la titolarità del credito e dunque la legittimazione ad agire di e degli eredi di e di Parte_2 Persona_1 Per_5
. Essendo tale motivo collegato sostanzialmente al precedente (con il quale pure
[...] si negava la loro legittimazione, affermandosi sostanzialmente l'efficacia solutoria della cessione), ma assai più generico, appare opportuno ricordare che nella vigenza della legge fallimentare costituiva principio pacifico quello per il quale, ai fini della legittimazione attiva per la proposizione del ricorso per la dichiarazione di fallimento, era necessaria e sufficiente una verifica, incidentale e superficiale, della qualità di creditore che non richiedeva, comunque, che quest'ultimo fosse munito di titolo esecutivo (Cass. SS.UU.
1521/2013; Cass. 11421/2014; Cass. 30827/2018), che si riteneva certamente superata nel caso in cui il credito risultasse da un titolo esecutivo giudiziale formatosi all'esito di un giudizio a cognizione piena (è stato ritenuto sufficiente anche un titolo fondato su cognizione sommaria come l'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c., cfr. Cass. 576/2015); si escludeva altresì, ai fini della legittimazione, la necessità che il creditore fosse munito di titolo esecutivo (cfr. ancora Cass. SS.UU. 1521/2013).
Tali principi sono certamente validi anche dopo l'entrata in vigore del CCII che non ha introdotto innovazioni sul punto.
Orbene, nel caso di specie, è sufficiente osservare che il credito in forza del quale hanno agito e gli eredi di e è Parte_2 Persona_1 Persona_5 costituito dalla sentenza definitiva della Corte di Cassazione n. 18176/2012 che contiene la condanna del al pagamento in favore della e dei de cuius degli Parte_1 Pt_2 importi in forza dei quali è stata richiesta la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata “a titolo di risarcimento del danno per l'occupazione illecita di mq.
9.500 del terreno di cui in motivazione”.
A fronte di tale condanna perdono rilievo innanzi tutto le considerazioni svolte dal in ordine alla reale titolarità dei debiti (che secondo il reclamante sarebbero Parte_1 della o dell'AS), dal momento che, in forza della richiamata Controparte_7
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sentenza, gli odierni resistenti sono certamente legittimati ad agire verso il Parte_1
(salva poi la possibilità di quest'ultimo di regolare i propri rapporti con gli altri enti). In secondo luogo, la legittimazione dei creditori a domandare l'apertura della liquidazione giudiziale, che si fonda su una sentenza definitiva, potrebbe essere esclusa solo ove vi fosse la dimostrazione dell'estinzione del credito che da essa deriva. Escluso che tale effetto possa derivare dalla cessione del credito del 13/1/2010, per le ragioni espresse al paragrafo che precede, neppure può ritenersi che lo stesso possa derivare dalla sentenza della CEDU menzionata dal . Parte_1
Al riguardo, va innanzi tutto evidenziato che il reclamante non ha prodotto tale sentenza, sicché non se ne conosce il contenuto e ciò sarebbe sufficiente ad escludere ogni ulteriore valutazione in ordine al motivo di reclamo.
In ogni caso il procedimento innanzi alla CEDU riguarda i rapporti tra lo Stato ed i cittadini e sanziona l'eventuale violazione della convenzione da parte degli stati che vi aderiscono. È dunque evidente che la sentenza non può che essere emessa nei confronti dello Stato italiano, ma ciò non comporta che quest'ultimo sia tenuto al pagamento delle somme derivanti dall'illegittima occupazione dei terreni sostituendosi agli altri soggetti.
In altri, termini con la sentenza – di cui, giova ribadirlo, non si conosce il contenuto – potrebbe al più essere stato stabilito che vi è stata da parte dello Stato italiano una violazione della Convenzione e che per tale motivo la parte che ha agito deve essere risarcita, ma non potrebbe essere stabilito quale tra gli enti coinvolti sia tenuto a risarcire il danno, del tutto differente, derivante dall'occupazione illegittima del terreno per il quale
è intervenuta la sentenza della S.C. ormai definitiva.
A tutto voler concedere, potrebbe avere rilevanza solo l'effettivo pagamento da parte dello Stato che, però, non è stato neppure dedotto.
Non si comprende, poi, con riguardo a tale aspetto, il richiamo alla sentenza n.
3383/2023 della Corte d'Appello di Napoli che ha riconosciuto la perdita di efficacia della convenzione a partire dall'1/1/2002 di cui, più diffusamente si dirà nel paragrafo che segue.
Pertanto, anche sotto tale profilo, l'impugnazione è infondata.
4.1 Con il quarto motivo di reclamo il prende in considerazione il Parte_1 credito del , affermando l'insussistenza dello stesso e richiamando, tra l'altro, a Parte_6
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tal fine, la sentenza n. 3383/2023 della Corte d'Appello di Napoli che ha riconosciuto la perdita di efficacia della convenzione a partire dall'1/1/2002.
Anche tale motivo di reclamo è infondato.
Va innanzi tutto evidenziato che, una volta che, sulla base degli argomenti che precedono, si è ritenuto sussistente il credito di e degli eredi di Parte_2 Per_1
e , l'inesistenza del credito del sarebbe comunque
[...] Persona_5 Parte_6 irrilevante ai fini della legittimazione a chiedere l'apertura della procedura concorsuale, essendo comunque legittimati gli altri creditori. Inoltre, come si vedrà, il credito di questi ultimi unitamente a quelli vantati dall'Erario sarebbe sufficiente a far ritenere sussistente lo stato d'insolvenza, sicché anche con riguardo a tale ulteriore profilo l'esistenza del credito del sarebbe irrilevante. Parte_6
4.2 Ciò posto, si ritiene tuttavia che, allo stato, ed in considerazione della natura dell'accertamento da svolgersi in sede di apertura della procedura, possa ritenersi sussistente anche il credito del . Parte_6
Quest'ultimo, infatti, deriva dal decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. 327/2001 emesso dal Commissario ad acta il 30/5/2019. Successivamente, con ordinanza n. 3309/2022, il TAR Campania ha riconosciuto che il debito che deriva da tale provvedimento deve gravare esclusivamente sul . È evidente, quindi, che fino a Parte_1 quando tale provvedimento non viene annullato, ovvero fin quando il non Parte_6 richiede la restituzione del terreno – “tramite distinto giudizio per la restituzione del suolo con riduzione in pristino, previo accertamento dell'inefficacia del decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis (per mancato versamento o deposito della indennità) e sdemanializzazione regionale ex art. 2 della L. Reg. n. 38/1993, da proporre anche nei confronti della , nella qualità di amministrazione che possiede ed Controparte_7 utilizza il suolo, subentrata nella titolarità dell'opera realizzata sul suolo della parte ricorrente e dunque legittimata passiva rispetto alla domanda restitutoria, impregiudicata ogni eventuale soluzione transattiva stragiudiziale, ivi compresa
l'eventuale stipula di un accordo che attui il trasferimento della proprietà dell'area”, in quanto “la predetta domanda non è stata proposta nel contesto del giudizio de quo, il cui oggetto, come detto, è perimetrato a quanto più sopra indicato” (cfr. ancora ordinanza
TAR Campania n. 3309/2022) – tale debito permane a carico del . Parte_1
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È irrilevante il fatto che il pagamento di tale somma sia condizione sospensiva per il trasferimento del bene, giacché ciò è previsto dall'art. 42 bis comma 4° ultima parte d.P.R. 327/2001 (proprio al fine di evitare inadempimenti da parte del soggetto che dispone l'acquisizione), e non esclude comunque la sussistenza del debito, fin quando il decreto di acquisizione sanante non venga rimosso con le modalità indicate.
4.3 Del pari irrilevante è la questione degli effetti del giudicato.
Va innanzi tutto evidenziato che la sentenza della Corte d'Appello è intervenuta nei confronti di soggetti diversi da quelli che hanno chiesto l'apertura della procedura concorsuale. In secondo luogo, neppure può parlarsi di giudicato – non solo e non tanto per la natura di eccezione riconvenzionale della questione – quanto perché, per stessa ammissione del reclamante (che ha prodotto il ricorso per Cassazione), la pronuncia è stata impugnata, sicché, a tutto voler concedere, potrebbe applicarsi l'art. 337 comma 2°
c.p.c. che, tuttavia, appare incompatibile con il procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale.
In ogni caso, e tale argomento è assorbente, come osservato in premessa,
l'effettiva sussistenza del credito del appare irrilevante una volta che sono stati Parte_6 ritenuti sussistenti quelli degli altri creditori.
5.1 Infine, con l'ultimo motivo di ricorso, il lamenta che il Tribunale Parte_1 avrebbe ritenuto sussistente lo stato d'insolvenza senza tener conto dei precedenti provvedimenti con i quali erano stati rigettati ricorsi per la dichiarazione di fallimento
(uno dei quali proposto dal P.M.), in considerazione del fatto che i debiti espropriativi, sul piano sostanziale, non appartengono al . Parte_1
Al riguardo, va osservato innanzi tutto che è principio consolidato (cfr., ex multis,
Cass. 19446/2011; Cass. 6683/2015; Cass. 20297/2015; Cass. 5069/2017) quello dell'inidoneità al giudicato del decreto di rigetto del ricorso per la dichiarazione di fallimento (oggi per l'apertura della liquidazione controllata).
È dunque irrilevante il richiamo ai precedenti provvedimenti di rigetto.
5.2 Tanto premesso, va considerato che, nel caso di specie, l'insolvenza emerge chiaramente dai debiti verso i ricorrenti e verso l'Erario che ammontano a diversi milioni di Euro, sono risalenti nel tempo e non sono stati pagati – neppure attraverso le procedure esecutive - senza sostanziali giustificazioni se non quella che i debiti derivanti dall'espropriazione apparterrebbero in realtà alla tuttavia, tale Controparte_7
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argomento non ha pregio a fronte di provvedimenti, tra cui una sentenza definitiva, che, quanto meno nei rapporti con i privati, pongono i debiti espressamente a carico del
. Parte_1
A ciò deve aggiungersi che l'attivo del è costituito quasi esclusivamente Parte_1 da crediti esigibili entro l'anno successivo per circa 50.000.000 di Euro che sono rimasti sostanzialmente invariati nei bilanci relativi agli esercizi 2021, 2022 e 2023, a dimostrazione del fatto che l'ente non riesce a riscuoterli (né ha provveduto a svalutarli)
e, dunque, non può pagare i debiti, trovandosi così in una situazione che denota chiaramente l'insolvenza (non essendo il in liquidazione). Parte_1
Del resto, anche nel provvedimento di acquisizione sanante del 30/5/2019, il
Commissario ad acta rappresenta “l'acclarata incapienza del già soggetto a Parte_1 procedura concorsuale e che, comunque, non dispone di beni o liquidità, come emerge dall'ultimo bilancio del 2018, per l'attuazione del trasferimento alla , Controparte_7 dalla quale dovrebbe poi rivalersi quale concessionario (…)”.
5.3 Va ancora osservato che persino dai decreti di rigetto richiamati dal reclamante possono trarsi elementi che inducono a ritenere sussistente lo stato d'insolvenza.
Ed infatti, con decreto del Tribunale di S. Maria Capua Vetere del 3/7/2020 (è superfluo esaminare anche quelli precedenti perché troppo risalenti nel tempo) era stato escluso lo stato di insolvenza proprio in considerazione dell'esistenza di crediti verso la
P.A. “che consente di affermare che la carenza di liquidità sufficiente a soddisfare i creditori sia temporanea”.
Analogamente, nel decreto del 1/4/2021 si era escluso lo stato di insolvenza in quanto “i dati bilancio prodotti unitamente alla situazione patrimoniale aggiornata al
2020 consentono di affermare che il che ha ad oggetto la realizzazione di Parte_1 opere edili, anche e soprattutto di rilevanza pubblica, testimoniano che l'impresa è in attività e che l'attivo appostato negli anni 2017, 2018 e 2019 è mediamente pari ad €
50.000.000,00 ben superiore ai debiti, cristallizzati nella situazione patrimoniale aggiornata al 2020 in € 22.632.374,94.
In tali bilanci, poi, sono appostati crediti per circa € 50.000.000,00 per lo più vantati nei confronti della p.a.
In tale sede rilevano, infatti, l'accertamento di un credito di € 1.313.012,17, giudizialmente riconosciuto in favore di Coge.ri e contro la Controparte_7
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nell'ambito del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo da parte della Corte
d'Appello di Napoli con sentenza passata in giudicato n. 2806/2018. A tali crediti devono aggiungersi un ulteriore credito di € 7.206.394,25 oltre interessi riconosciuto con sentenza del Tribunale di Napoli n. 7390/2015 e un credito di € 10.269.488,44 per effetto di lodo arbitrale divenuto definitivo, ottenuto nei confronti di AS.
La sussistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili da parte del nei Parte_1 riguardi di AS e consente di affermare che la carenza di liquidità Controparte_7 sufficiente a soddisfare i creditori sia temporanea”.
È evidente, però, che il fatto che tale situazione si manifesti invariata a distanza di circa quattro anni dall'ultima di tali decisioni esclude che la carenza di liquidità fosse temporanea;
il fatto che il non sia riuscito a realizzare i propri crediti e che non Parte_1 abbia potuto provvedere all'adempimento delle obbligazioni con altri mezzi per tutto questo tempo è chiaro indice dello stato d'insolvenza. Peraltro, dal 2020, come risulta dai bilanci in atti, è costantemente in perdita, sicché davvero non si comprende come possa soddisfare i rilevantissimi debiti dai quali è gravato.
Infine, neppure è vero, come sostenuto dal , che i debiti verso l'Erario Parte_1 sono stati oggetto di rateizzazione, giacché, come si evince dalla documentazione acquisita ai sensi dell'art. 42 CCII presso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, alcuni tra i più rilevanti di essi non sono stati rateizzati.
Per tutto quanto esposto, il reclamo deve essere rigettato.
6. Al rigetto del reclamo consegue la condanna del reclamante, al pagamento, in favore di , , (in proprio e quale Parte_2 Parte_3 Parte_4 procuratore degli eredi di ), nonché di , delle spese del Persona_5 Parte_6 presente grado di giudizio, da liquidarsi - in base ai parametri indicati nella tabella n. 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato con d.m. 147/2022) per le controversie di valore indeterminabile, secondo la previsione contenuta nell'art. 4 comma
10 sexies del richiamato decreto - in complessivi Euro 5.100 (€ 1.050 per la fase di studio,
€ 750 per la fase introduttiva, € 1.550 per la fase istruttoria ed € 1.750 per la fase decisoria), con la riduzione di cui all'art. 4 comma 4 d.m. 55/2014 ed il successivo aumento di cui al comma 2 per il difensore che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale.
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Non appare sussistente la mala fede del legale rappresentante del , Parte_1 necessaria per disporne la condanna in solido con l'ente, pure richiesta dai resistenti ai sensi dell'art. 51 comma 15 CCII, in considerazione della complessità della vicenda e dei precedenti rigetti dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento.
Non occorre invece provvedere alla liquidazione delle spese di lite ed alla condanna in favore della curatela, avendo quest'ultima già interamente appreso il patrimonio del debitore in liquidazione giudiziale.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della reclamante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal Parte_1 avverso la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale n. 58/2025 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere:
1. rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna il al pagamento, in favore di , Parte_1 Parte_2 [...]
, (in proprio e quale procuratore degli eredi di Parte_3 Parte_4
) ed , delle spese del presente grado di giudizio Persona_5 Parte_6 che liquida in € 6.783 per compenso professionale ed € 1.017,45 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Napoli, il 14 agosto 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
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