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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/12/2025, n. 39794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39794 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN UI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/03/2025 della Corte d'appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NO AV;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, ET Ciccarelli, cha ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore di parte civile, avv. Francesco Picca, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, confermare la sentenza di condanna anche in relazione alle statuizioni civili e la condanna dell’imputato alla refusione delle spese. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 28 marzo 2025, ha confermato quella pronunciata il 29 settembre 2023 dal Tribunale di Benevento, con cui IN UI è stato dichiarato colpevole del reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa ai danni di RI AU, aggravato dalla recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale ed è stata disposta la condanna alla pena di euro 1.500,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile. L'imputato è stato ritenuto responsabile, quale autore, sul sito internet “casertace.net”, di un articolo intitolato: "ESCLUSIVA CASERTA: Al millesimo Penale Sent. Sez. 5 Num. 39794 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: CAVALLONE LUCIANO Data Udienza: 30/10/2025 2 cocktail sorbito da RI, il BA ER, dopo aver cambiato sede, conquista la bouvette della Reggia", nel quale, secondo i giudici di merito, si adombrava che il RI, all'epoca Direttore del Complesso Vanvitelliano Reggia di Caserta, avesse in qualche modo interferito nella procedura di gara per l’aggiudicazione del servizio di ristorazione della Reggia, a causa della sua frequentazione abituale del BA ER, assunto capofila del Consorzio aggiudicatario. La narrazione giornalistica, definita dai giudici "romanzata", alludeva a un uso smodato di alcol presso il detto bar, da parte del RI (all’arrivo a Caserta in cerca di un bar "in grado di regalare emozioni forti, nel quale sorbire robuste gradazioni da uomini veri"), insinuando che il locale fosse stato da ciò avvantaggiato nella attribuzione del servizio nella Reggia. La Corte territoriale ha ritenuto la penale responsabilità del IN, evidenziando come la pubblicazione ledesse la reputazione del RI sotto un duplice profilo: quello professionale, per l'insinuazione di ingerenza nella gara, e quello personale, in quanto le espressioni usate sembravano "implicitamente suggerire una certa dedizione all'alcool della persona offesa". È stato inoltre evidenziato che, a differenza di quanto adombrato, la procedura di gara non era stata vinta né dal BA ER, né da una società ad esso riconducibile e che anche il titolo dell’articolo può avere autonoma valenza diffamatoria in quanto idoneo a orientare il lettore, specie se “frettoloso”. Per tali ragioni, la Corte ha escluso la sussistenza degli elementi per la scriminante del diritto di cronaca, anche in forma putativa (per difetto di verifiche idonee sulla verità sostanziale dei fatti), e critica. Quanto alla recidiva contestata, la Corte ha valorizzato i plurimi precedenti penali dell’imputato, anche per diffamazione nel quinquennio anteriore, ritenendo che ciò denoti maggiore pericolosità sociale e insensibilità alla funzione special- preventiva. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, articolando tre motivi. 2.1. Col primo, dedotte l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 51, 595 cod. pen., 530 cod. proc. pen. e 21 Cost., oltre che l'apparenza di motivazione, si censura la mancata applicazione della scriminante dell'esercizio del diritto di critica e cronaca giornalistica. Non sarebbe stato considerato trattarsi di inchiesta giornalistica, per la quale, secondo la giurisprudenza di legittimità, non v’era alcun dovere di verità oggettiva, ma si sarebbe dovuto, al più, dimostrare di aver saggiato l’attendibilità delle fonti: ciò tanto più trattandosi di vicende concernenti un soggetto titolare di un munus publicum, rappresentante di un ente anch’esso dai connotati 3 pubblicistici, sicché vi sarebbe stato, da un lato, l’interesse pubblico a conoscere i fatti, dall’altro, un uso legittimo di toni più sferzanti, tipici della "critica politica". Il primo motivo di ricorso evidenzia, ancora, come la Corte territoriale abbia omesso di considerare tre circostanze dirimenti: a) il IN si era posto in termini dubitativi rispetto alle vicende concernenti l'esercizio commerciale e le commesse gestite presso la Reggia di Caserta, come si evincerebbe già dalla lettura del capo d’imputazione; b) l'imputato non aveva mai discettato di gare "vinte" dal "BA ER" o dai suoi titolari, avendo fatto mero riferimento a collegamenti tra le società partecipanti alla procedura e quella gerente il bar, circostanza mai stata messa in discussione dai giudici di merito;
c) l’imputato, al fine di dimostrare di aver consultato fonti affidabili, aveva pubblicato, in calce all’articolo, gli atti amministrativi sui quali aveva basato l’articolo, consultabili mediante un link. Da ultimo, in relazione al primo motivo, si censura la valutazione della Corte d'appello circa la valenza diffamatoria già del titolo dell’articolo. La difesa richiama la giurisprudenza di legittimità che esclude il carattere diffamatorio se la pubblicazione è incapace di ledere o mettere in pericolo l'altrui reputazione per la percezione che ne possa avere il lettore medio (non il "lettore frettoloso"), il quale esamini il testo dell'articolo e tutti gli altri elementi del contesto. 2.2. Col secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali (apparenza di motivazione) in ordine alla ritenuta recidiva. Si censura l'omissione di una disamina concreta, basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen., al fine di verificare se il fatto e i precedenti denotassero una perdurante inclinazione al delitto. Il ricorrente richiama il dovere del giudice di verificare se la reiterazione dell'illecito sia stata, in concreto, un effettivo sintomo di maggior pericolosità dell'imputato, tenendo conto della natura dei reati, della loro distanza temporale e del livello di omogeneità tra essi. 2.3. Col terzo motivo, si deducono inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen., oltre all'apparenza di motivazione, in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata irrogazione della pena nei minimi edittali, essendo la stessa sproporzionata al disvalore dei fatti. Mancherebbe una reale valutazione sulla negazione delle circostanze attenuanti generiche e sull’adeguatezza della pena, tanto più che il riferimento ai precedenti penali sarebbe stato già valorizzato per il riconoscimento della recidiva. Erroneo sarebbe, alla luce della giurisprudenza di legittimità, il richiamo ostativo, da parte del giudice d’appello, dell’assenza di segni di resipiscenza e di collaborazione con gli inquirenti, trattandosi dell’esercizio di diritti dell'imputato. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., è inammissibile. La difesa del ricorrente articola la propria censura su più binari argomentativi: a) i fatti sarebbero stati espressi non come riportati nel capo d’imputazione, ma, al più, in forma dubitativa e collegati agli atti della procedura a cui si faceva riferimento;
b) la condotta giornalistica, da inquadrare nell'alveo del "giornalismo d'inchiesta" e della "critica politica", comportava l’attenuazione del requisito di verità del fatto e il legittimo uso di un linguaggio più sferzante;
c) non sarebbe giuridicamente corretta la valenza autonoma del titolo dell'articolo, fondata sulla percezione del cosiddetto "lettore frettoloso". Tutte le doglianze sono manifestamente infondate. La Corte d'appello, con motivazione che si salda a quella, del tutto conforme, del giudice di primo grado, ha escluso l'operatività dell'esimente del diritto di cronaca e di critica muovendo da un accertamento in fatto, incensurabile in questa sede in assenza di vizi logici manifesti o di travisamento della prova (cfr., ex plurimis, Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01), che costituisce il perno dell'intera decisione: la falsità del nucleo essenziale della notizia propalata. I giudici di merito hanno infatti accertato in modo categorico che “la procedura di gara non è stata vinta né dal BA ER né da una società ad essa riconducibile”, come l’articolo, a cominciare dal titolo (“Al millesimo cocktail sorbito da RI, il BA ER, dopo aver cambiato sede, conquista la bouvette della Reggia”), e continuando col suo contenuto (laddove si parla del “Consorzio a cui si è aggiudicala la gestione della bouvette della Reggia”, avente ”come capofila il BA ER o qualche Società ad esso riconducibile”, correlando, poi, chiaramente tale aggiudicazione al rapporto di detto BA con la parte civile), lasciava intendere. Non si trattava – secondo i giudici di merito – di affermazioni espresse in termini dubitativi, men che meno nel punto in cui evidenzia la forte propensione a bere alcol da parte del RI. Questa Corte ha costantemente affermato che, sebbene il diritto di critica si differenzi da quello di cronaca per il suo carattere eminentemente valutativo e soggettivo, esso non può prescindere da un nucleo fattuale veritiero. La critica, per essere scriminata, deve infatti trarre spunto da un fatto storico reale, non potendo essa stessa creare la base fattuale su cui innestarsi e, di fatto, sorreggersi sul nulla. 5 L'esercizio del diritto di critica politica può, certamente, rendere non punibili espressioni anche aspre e giudizi di per sé ingiuriosi, tesi a stigmatizzare comportamenti realmente tenuti da un personaggio pubblico, ma non può scriminare la falsa attribuzione di una condotta scorretta e infamante, utilizzata come fondamento per l'esposizione a critica del personaggio stesso (Sez. 5, n. 14459 del 02/02/2011, Contrisciani, Rv. 249935-01; confronta, negli stessi termini: Sez. 5, n. 48712 del 26/09/2014, Magistà, Rv. 261489-01; Sez. 5, n. 24087 del 13/01/2004, Boldrini, Rv. 228900-01). Ne consegue che non può scriminare «la falsa attribuzione di una condotta scorretta, utilizzata come fondamento per l'esposizione a critica del soggetto stesso» (Sez. 5, n. 20998 del 20/04/2015, non massimata). Nel caso di specie, l'insinuazione di un'indebita interferenza del Direttore della Reggia di Caserta in una gara inerente un ente pubblico, fondata sulla circostanza – accertata come falsa – dell'aggiudicazione a un soggetto a lui legato, costituisce proprio quell'attribuzione di un fatto non veritiero che rende illegittima la critica che ne consegue. Né può assumere rilievo la tesi secondo cui, nel giornalismo d'inchiesta, l'obbligo di verità sarebbe sostituito da un più blando onere di verifica dell'attendibilità delle fonti, atteso che l'esimente putativa richiede pur sempre che il giornalista abbia assolto con scrupolo il dovere di controllare e verificare l'oggetto della sua narrativa, al fine di superare, nei limiti consentiti, ogni dubbio (Sez. 5, n. 50189 del 04/11/2019, Rv. 277958-01; Sez. 5, n. 14013 del 12/02/2020, Sasso, Rv. 278952-01). La Corte territoriale, con apprezzamento di fatto neppure censurato, e comunque ad essa riservato, se immune da vizi, ha escluso tale circostanza, e la censura del ricorrente, che si limita a richiamare la pubblicazione di link correlati ad atti amministrativi connessi all’aggiudicazione del servizio, si risolve in una richiesta (peraltro generica, non essendosene specificato il tenore) di nuova e diversa valutazione del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità. Parimenti manifestamente infondata è la doglianza relativa alla valutazione del titolo dell’articolo. La Corte d'appello ha fatto applicazione di un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il titolo di un articolo può assumere una valenza diffamatoria, in quanto idoneo a veicolare un messaggio compiuto e a orientare la percezione del lettore (cfr. Sez. 5, n. 6110 del 14/12/2018, dep. 2019, non massimata). Il titolo, infatti, è in grado di orientare il lettore e di trasmettergli un'informazione compiuta, a maggior ragione quando caratterizzata da espressioni forti e lapidarie. 6 È vero che, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte il carattere diffamatorio di una pubblicazione deve escludersi quando essa sia incapace di ledere o mettere in pericolo l'altrui reputazione per la percezione che ne possa avere il lettore medio, ossia colui che non si fermi alla mera lettura del titolo e ad uno sguardo alle foto (lettore cd. "frettoloso"), ma esamini, senza particolare sforzo o arguzia, il testo dell'articolo e tutti gli altri elementi che concorrono a delineare il contesto della pubblicazione, quali l'immagine, l'occhiello, il sottotitolo e la didascalia (Sez. 5, n. 10967 del 14/11/2019, dep. 2020, AU, Rv. 278790- 01; così pure, in relazione al titolo di un programma televisivo, Sez. 5, n. 13017 del 23/02/2024, Travaglio, Rv. 286121-01). Ma è vero pure che ciò non significhi certamente l’assoluta irrilevanza, ai fini in discussione, del titolo di un articolo giornalistico: che va approfondito, certamente, con la lettura integrale del medesimo, ma che se trova da esso conferma e ha carattere diffamatorio non può che rilevare penalmente. La tesi difensiva, che contrappone la figura del "lettore medio" a quella del "lettore frettoloso", non è nella specie tale da determinare vizi nella motivazione impugnata: la quale ha, in ogni caso, considerato il titolo non isolatamente, ma come parte di un contesto comunicativo unitario, il cui contenuto complessivo è stato ritenuto lesivo della reputazione della persona offesa sotto il duplice profilo, professionale e personale, in quanto basato – si ripete – su un fatto incontestabilmente accertato come falso. Sicché anche tale censura è del tutto inconferente, rispetto all’esatto tenore della motivazione del giudice d’appello. 3. Anche il secondo e il terzo motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto attengono al trattamento sanzionatorio, sono inammissibili. 3.1. Con il secondo motivo, si lamenta l'apparenza della motivazione in ordine al giudizio sulla recidiva, deducendo l'omissione di una disamina concreta del rapporto tra il fatto in giudizio e le precedenti condanne. La censura non ha pregio, mirando a una inammissibile rivalutazione da sovrapporre a quella del giudice del merito. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell'esercizio dei poteri discrezionali del giudice del merito, il cui sindacato in sede di legittimità è limitato alla verifica della non manifesta illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, Caruso, Rv. 265684-01). È sufficiente, a tal fine, che il giudice accerti che la nuova condotta costituisca, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., una significativa conferma di una pregressa tendenza delinquenziale (Sez. 6, n. 7 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782-01), che permanga, nonostante le sanzioni già irrogate (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690-01). Nel caso di specie, la Corte d'appello, nel confermare la valutazione del primo giudice, ha fornito una motivazione adeguata, ancorché sintetica. Ha infatti evidenziato non solo la “nutrita biografica criminale” dell'imputato, ma ha considerato pure la natura e la vicinanza temporale dei precedenti, sottolineando come egli fosse stato “già condannato più volte per diffamazione nel quinquennio antecedente”. Tale riferimento alla specifica omogeneità dei precedenti e alla loro prossimità temporale costituisce una valutazione logica, che correttamente inferisce dal dato storico una maggiore pericolosità sociale e una insensibilità dell'imputato alla funzione special-preventiva della pena. Si tratta, pertanto, di una valutazione di merito, immune da vizi, che si sottrae al sindacato di questa Corte. 3.2. Con il terzo motivo, si deducono violazione di legge e apparenza di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena. Anche tale doglianza è manifestamente infondata e volta a sollecitare un inammissibile giudizio di merito. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, così come la determinazione della pena, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e sfuggono al sindacato di legittimità qualora la motivazione non sia manifestamente illogica o arbitraria. Per negare il beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen. è sufficiente che il giudice richiami l'assenza di elementi di segno positivo (così, oltre alla chiara lettera della norma, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01). La Corte territoriale ha operato in conformità a tale principio, evidenziando la “mancanza di elementi suscettibili di positiva valutazione nel contegno processuale dell'imputato, il quale non ha mai mostrato segni di resipiscenza, né collaborato con gli inquirenti”. Tale motivazione, incentrata sull'assenza di elementi positivamente valutabili, è di per sé sufficiente a giustificare il diniego. La deduzione secondo cui la protesta d’innocenza non può, da sola, giustificare il diniego, non coglie nel segno: la Corte non ha negato le attenuanti “perché l’imputato non ha confessato” o anche solo collaborato, ma per carenza di elementi positivi complessivamente apprezzati, con autonoma valorizzazione della sua personalità e dei suoi precedenti. La mancata collaborazione del IN, insomma, esemplifica l’assenza di elementi utili di valutazione a suo favore. In generale, poi, sulla determinazione della pena, specie se inferiore alla media edittale, è sufficiente che il giudice del merito indichi come semplicemente 8 “adeguata” al caso la decisione presa (Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Rv. 276288-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Rv. 259142-01; per analogo principio sugli aumenti in continuazione, Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018, Rv. 274361-01). Infine, è destituita di fondamento anche la censura relativa alla presunta violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, per essere i precedenti penali stati illegittimamente valorizzati sia per la recidiva, sia per negare le attenuanti e commisurare la pena. Questa Corte ha, infatti, costantemente affermato che i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. possono essere valorizzati contestualmente sotto differenti profili e per distinti fini, senza che ciò comporti alcuna lesione del suddetto principio (Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275904-03; Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rv. 264378-01). Pertanto, il riferimento alla "proclività a delinquere" dell'imputato, anche se utilizzato più volte, costituisce un'operazione del tutto legittima. 4. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria, a favore della cassa delle ammende, nella misura in dispositivo, congrua in rapporto alle ragioni dell’inammissibilità e all’attività processuale che la stessa ha determinato, valutata la colpa nella determinazione della stessa causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186/2000). Nulla viene liquidato alla parte civile, essendosi la stessa limitata a chiedere la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione proposta, senza argomentare alcunché, limitandosi a rinviare alla requisitoria del Procuratore Generale (si veda, al riguardo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, in motivazione).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NO AV UC RE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NO AV;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, ET Ciccarelli, cha ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore di parte civile, avv. Francesco Picca, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, confermare la sentenza di condanna anche in relazione alle statuizioni civili e la condanna dell’imputato alla refusione delle spese. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 28 marzo 2025, ha confermato quella pronunciata il 29 settembre 2023 dal Tribunale di Benevento, con cui IN UI è stato dichiarato colpevole del reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa ai danni di RI AU, aggravato dalla recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale ed è stata disposta la condanna alla pena di euro 1.500,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile. L'imputato è stato ritenuto responsabile, quale autore, sul sito internet “casertace.net”, di un articolo intitolato: "ESCLUSIVA CASERTA: Al millesimo Penale Sent. Sez. 5 Num. 39794 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: CAVALLONE LUCIANO Data Udienza: 30/10/2025 2 cocktail sorbito da RI, il BA ER, dopo aver cambiato sede, conquista la bouvette della Reggia", nel quale, secondo i giudici di merito, si adombrava che il RI, all'epoca Direttore del Complesso Vanvitelliano Reggia di Caserta, avesse in qualche modo interferito nella procedura di gara per l’aggiudicazione del servizio di ristorazione della Reggia, a causa della sua frequentazione abituale del BA ER, assunto capofila del Consorzio aggiudicatario. La narrazione giornalistica, definita dai giudici "romanzata", alludeva a un uso smodato di alcol presso il detto bar, da parte del RI (all’arrivo a Caserta in cerca di un bar "in grado di regalare emozioni forti, nel quale sorbire robuste gradazioni da uomini veri"), insinuando che il locale fosse stato da ciò avvantaggiato nella attribuzione del servizio nella Reggia. La Corte territoriale ha ritenuto la penale responsabilità del IN, evidenziando come la pubblicazione ledesse la reputazione del RI sotto un duplice profilo: quello professionale, per l'insinuazione di ingerenza nella gara, e quello personale, in quanto le espressioni usate sembravano "implicitamente suggerire una certa dedizione all'alcool della persona offesa". È stato inoltre evidenziato che, a differenza di quanto adombrato, la procedura di gara non era stata vinta né dal BA ER, né da una società ad esso riconducibile e che anche il titolo dell’articolo può avere autonoma valenza diffamatoria in quanto idoneo a orientare il lettore, specie se “frettoloso”. Per tali ragioni, la Corte ha escluso la sussistenza degli elementi per la scriminante del diritto di cronaca, anche in forma putativa (per difetto di verifiche idonee sulla verità sostanziale dei fatti), e critica. Quanto alla recidiva contestata, la Corte ha valorizzato i plurimi precedenti penali dell’imputato, anche per diffamazione nel quinquennio anteriore, ritenendo che ciò denoti maggiore pericolosità sociale e insensibilità alla funzione special- preventiva. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, articolando tre motivi. 2.1. Col primo, dedotte l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 51, 595 cod. pen., 530 cod. proc. pen. e 21 Cost., oltre che l'apparenza di motivazione, si censura la mancata applicazione della scriminante dell'esercizio del diritto di critica e cronaca giornalistica. Non sarebbe stato considerato trattarsi di inchiesta giornalistica, per la quale, secondo la giurisprudenza di legittimità, non v’era alcun dovere di verità oggettiva, ma si sarebbe dovuto, al più, dimostrare di aver saggiato l’attendibilità delle fonti: ciò tanto più trattandosi di vicende concernenti un soggetto titolare di un munus publicum, rappresentante di un ente anch’esso dai connotati 3 pubblicistici, sicché vi sarebbe stato, da un lato, l’interesse pubblico a conoscere i fatti, dall’altro, un uso legittimo di toni più sferzanti, tipici della "critica politica". Il primo motivo di ricorso evidenzia, ancora, come la Corte territoriale abbia omesso di considerare tre circostanze dirimenti: a) il IN si era posto in termini dubitativi rispetto alle vicende concernenti l'esercizio commerciale e le commesse gestite presso la Reggia di Caserta, come si evincerebbe già dalla lettura del capo d’imputazione; b) l'imputato non aveva mai discettato di gare "vinte" dal "BA ER" o dai suoi titolari, avendo fatto mero riferimento a collegamenti tra le società partecipanti alla procedura e quella gerente il bar, circostanza mai stata messa in discussione dai giudici di merito;
c) l’imputato, al fine di dimostrare di aver consultato fonti affidabili, aveva pubblicato, in calce all’articolo, gli atti amministrativi sui quali aveva basato l’articolo, consultabili mediante un link. Da ultimo, in relazione al primo motivo, si censura la valutazione della Corte d'appello circa la valenza diffamatoria già del titolo dell’articolo. La difesa richiama la giurisprudenza di legittimità che esclude il carattere diffamatorio se la pubblicazione è incapace di ledere o mettere in pericolo l'altrui reputazione per la percezione che ne possa avere il lettore medio (non il "lettore frettoloso"), il quale esamini il testo dell'articolo e tutti gli altri elementi del contesto. 2.2. Col secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali (apparenza di motivazione) in ordine alla ritenuta recidiva. Si censura l'omissione di una disamina concreta, basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen., al fine di verificare se il fatto e i precedenti denotassero una perdurante inclinazione al delitto. Il ricorrente richiama il dovere del giudice di verificare se la reiterazione dell'illecito sia stata, in concreto, un effettivo sintomo di maggior pericolosità dell'imputato, tenendo conto della natura dei reati, della loro distanza temporale e del livello di omogeneità tra essi. 2.3. Col terzo motivo, si deducono inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen., oltre all'apparenza di motivazione, in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata irrogazione della pena nei minimi edittali, essendo la stessa sproporzionata al disvalore dei fatti. Mancherebbe una reale valutazione sulla negazione delle circostanze attenuanti generiche e sull’adeguatezza della pena, tanto più che il riferimento ai precedenti penali sarebbe stato già valorizzato per il riconoscimento della recidiva. Erroneo sarebbe, alla luce della giurisprudenza di legittimità, il richiamo ostativo, da parte del giudice d’appello, dell’assenza di segni di resipiscenza e di collaborazione con gli inquirenti, trattandosi dell’esercizio di diritti dell'imputato. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., è inammissibile. La difesa del ricorrente articola la propria censura su più binari argomentativi: a) i fatti sarebbero stati espressi non come riportati nel capo d’imputazione, ma, al più, in forma dubitativa e collegati agli atti della procedura a cui si faceva riferimento;
b) la condotta giornalistica, da inquadrare nell'alveo del "giornalismo d'inchiesta" e della "critica politica", comportava l’attenuazione del requisito di verità del fatto e il legittimo uso di un linguaggio più sferzante;
c) non sarebbe giuridicamente corretta la valenza autonoma del titolo dell'articolo, fondata sulla percezione del cosiddetto "lettore frettoloso". Tutte le doglianze sono manifestamente infondate. La Corte d'appello, con motivazione che si salda a quella, del tutto conforme, del giudice di primo grado, ha escluso l'operatività dell'esimente del diritto di cronaca e di critica muovendo da un accertamento in fatto, incensurabile in questa sede in assenza di vizi logici manifesti o di travisamento della prova (cfr., ex plurimis, Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01), che costituisce il perno dell'intera decisione: la falsità del nucleo essenziale della notizia propalata. I giudici di merito hanno infatti accertato in modo categorico che “la procedura di gara non è stata vinta né dal BA ER né da una società ad essa riconducibile”, come l’articolo, a cominciare dal titolo (“Al millesimo cocktail sorbito da RI, il BA ER, dopo aver cambiato sede, conquista la bouvette della Reggia”), e continuando col suo contenuto (laddove si parla del “Consorzio a cui si è aggiudicala la gestione della bouvette della Reggia”, avente ”come capofila il BA ER o qualche Società ad esso riconducibile”, correlando, poi, chiaramente tale aggiudicazione al rapporto di detto BA con la parte civile), lasciava intendere. Non si trattava – secondo i giudici di merito – di affermazioni espresse in termini dubitativi, men che meno nel punto in cui evidenzia la forte propensione a bere alcol da parte del RI. Questa Corte ha costantemente affermato che, sebbene il diritto di critica si differenzi da quello di cronaca per il suo carattere eminentemente valutativo e soggettivo, esso non può prescindere da un nucleo fattuale veritiero. La critica, per essere scriminata, deve infatti trarre spunto da un fatto storico reale, non potendo essa stessa creare la base fattuale su cui innestarsi e, di fatto, sorreggersi sul nulla. 5 L'esercizio del diritto di critica politica può, certamente, rendere non punibili espressioni anche aspre e giudizi di per sé ingiuriosi, tesi a stigmatizzare comportamenti realmente tenuti da un personaggio pubblico, ma non può scriminare la falsa attribuzione di una condotta scorretta e infamante, utilizzata come fondamento per l'esposizione a critica del personaggio stesso (Sez. 5, n. 14459 del 02/02/2011, Contrisciani, Rv. 249935-01; confronta, negli stessi termini: Sez. 5, n. 48712 del 26/09/2014, Magistà, Rv. 261489-01; Sez. 5, n. 24087 del 13/01/2004, Boldrini, Rv. 228900-01). Ne consegue che non può scriminare «la falsa attribuzione di una condotta scorretta, utilizzata come fondamento per l'esposizione a critica del soggetto stesso» (Sez. 5, n. 20998 del 20/04/2015, non massimata). Nel caso di specie, l'insinuazione di un'indebita interferenza del Direttore della Reggia di Caserta in una gara inerente un ente pubblico, fondata sulla circostanza – accertata come falsa – dell'aggiudicazione a un soggetto a lui legato, costituisce proprio quell'attribuzione di un fatto non veritiero che rende illegittima la critica che ne consegue. Né può assumere rilievo la tesi secondo cui, nel giornalismo d'inchiesta, l'obbligo di verità sarebbe sostituito da un più blando onere di verifica dell'attendibilità delle fonti, atteso che l'esimente putativa richiede pur sempre che il giornalista abbia assolto con scrupolo il dovere di controllare e verificare l'oggetto della sua narrativa, al fine di superare, nei limiti consentiti, ogni dubbio (Sez. 5, n. 50189 del 04/11/2019, Rv. 277958-01; Sez. 5, n. 14013 del 12/02/2020, Sasso, Rv. 278952-01). La Corte territoriale, con apprezzamento di fatto neppure censurato, e comunque ad essa riservato, se immune da vizi, ha escluso tale circostanza, e la censura del ricorrente, che si limita a richiamare la pubblicazione di link correlati ad atti amministrativi connessi all’aggiudicazione del servizio, si risolve in una richiesta (peraltro generica, non essendosene specificato il tenore) di nuova e diversa valutazione del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità. Parimenti manifestamente infondata è la doglianza relativa alla valutazione del titolo dell’articolo. La Corte d'appello ha fatto applicazione di un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il titolo di un articolo può assumere una valenza diffamatoria, in quanto idoneo a veicolare un messaggio compiuto e a orientare la percezione del lettore (cfr. Sez. 5, n. 6110 del 14/12/2018, dep. 2019, non massimata). Il titolo, infatti, è in grado di orientare il lettore e di trasmettergli un'informazione compiuta, a maggior ragione quando caratterizzata da espressioni forti e lapidarie. 6 È vero che, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte il carattere diffamatorio di una pubblicazione deve escludersi quando essa sia incapace di ledere o mettere in pericolo l'altrui reputazione per la percezione che ne possa avere il lettore medio, ossia colui che non si fermi alla mera lettura del titolo e ad uno sguardo alle foto (lettore cd. "frettoloso"), ma esamini, senza particolare sforzo o arguzia, il testo dell'articolo e tutti gli altri elementi che concorrono a delineare il contesto della pubblicazione, quali l'immagine, l'occhiello, il sottotitolo e la didascalia (Sez. 5, n. 10967 del 14/11/2019, dep. 2020, AU, Rv. 278790- 01; così pure, in relazione al titolo di un programma televisivo, Sez. 5, n. 13017 del 23/02/2024, Travaglio, Rv. 286121-01). Ma è vero pure che ciò non significhi certamente l’assoluta irrilevanza, ai fini in discussione, del titolo di un articolo giornalistico: che va approfondito, certamente, con la lettura integrale del medesimo, ma che se trova da esso conferma e ha carattere diffamatorio non può che rilevare penalmente. La tesi difensiva, che contrappone la figura del "lettore medio" a quella del "lettore frettoloso", non è nella specie tale da determinare vizi nella motivazione impugnata: la quale ha, in ogni caso, considerato il titolo non isolatamente, ma come parte di un contesto comunicativo unitario, il cui contenuto complessivo è stato ritenuto lesivo della reputazione della persona offesa sotto il duplice profilo, professionale e personale, in quanto basato – si ripete – su un fatto incontestabilmente accertato come falso. Sicché anche tale censura è del tutto inconferente, rispetto all’esatto tenore della motivazione del giudice d’appello. 3. Anche il secondo e il terzo motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto attengono al trattamento sanzionatorio, sono inammissibili. 3.1. Con il secondo motivo, si lamenta l'apparenza della motivazione in ordine al giudizio sulla recidiva, deducendo l'omissione di una disamina concreta del rapporto tra il fatto in giudizio e le precedenti condanne. La censura non ha pregio, mirando a una inammissibile rivalutazione da sovrapporre a quella del giudice del merito. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell'esercizio dei poteri discrezionali del giudice del merito, il cui sindacato in sede di legittimità è limitato alla verifica della non manifesta illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, Caruso, Rv. 265684-01). È sufficiente, a tal fine, che il giudice accerti che la nuova condotta costituisca, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., una significativa conferma di una pregressa tendenza delinquenziale (Sez. 6, n. 7 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782-01), che permanga, nonostante le sanzioni già irrogate (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690-01). Nel caso di specie, la Corte d'appello, nel confermare la valutazione del primo giudice, ha fornito una motivazione adeguata, ancorché sintetica. Ha infatti evidenziato non solo la “nutrita biografica criminale” dell'imputato, ma ha considerato pure la natura e la vicinanza temporale dei precedenti, sottolineando come egli fosse stato “già condannato più volte per diffamazione nel quinquennio antecedente”. Tale riferimento alla specifica omogeneità dei precedenti e alla loro prossimità temporale costituisce una valutazione logica, che correttamente inferisce dal dato storico una maggiore pericolosità sociale e una insensibilità dell'imputato alla funzione special-preventiva della pena. Si tratta, pertanto, di una valutazione di merito, immune da vizi, che si sottrae al sindacato di questa Corte. 3.2. Con il terzo motivo, si deducono violazione di legge e apparenza di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena. Anche tale doglianza è manifestamente infondata e volta a sollecitare un inammissibile giudizio di merito. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, così come la determinazione della pena, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e sfuggono al sindacato di legittimità qualora la motivazione non sia manifestamente illogica o arbitraria. Per negare il beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen. è sufficiente che il giudice richiami l'assenza di elementi di segno positivo (così, oltre alla chiara lettera della norma, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01). La Corte territoriale ha operato in conformità a tale principio, evidenziando la “mancanza di elementi suscettibili di positiva valutazione nel contegno processuale dell'imputato, il quale non ha mai mostrato segni di resipiscenza, né collaborato con gli inquirenti”. Tale motivazione, incentrata sull'assenza di elementi positivamente valutabili, è di per sé sufficiente a giustificare il diniego. La deduzione secondo cui la protesta d’innocenza non può, da sola, giustificare il diniego, non coglie nel segno: la Corte non ha negato le attenuanti “perché l’imputato non ha confessato” o anche solo collaborato, ma per carenza di elementi positivi complessivamente apprezzati, con autonoma valorizzazione della sua personalità e dei suoi precedenti. La mancata collaborazione del IN, insomma, esemplifica l’assenza di elementi utili di valutazione a suo favore. In generale, poi, sulla determinazione della pena, specie se inferiore alla media edittale, è sufficiente che il giudice del merito indichi come semplicemente 8 “adeguata” al caso la decisione presa (Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Rv. 276288-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Rv. 259142-01; per analogo principio sugli aumenti in continuazione, Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018, Rv. 274361-01). Infine, è destituita di fondamento anche la censura relativa alla presunta violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, per essere i precedenti penali stati illegittimamente valorizzati sia per la recidiva, sia per negare le attenuanti e commisurare la pena. Questa Corte ha, infatti, costantemente affermato che i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. possono essere valorizzati contestualmente sotto differenti profili e per distinti fini, senza che ciò comporti alcuna lesione del suddetto principio (Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275904-03; Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rv. 264378-01). Pertanto, il riferimento alla "proclività a delinquere" dell'imputato, anche se utilizzato più volte, costituisce un'operazione del tutto legittima. 4. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria, a favore della cassa delle ammende, nella misura in dispositivo, congrua in rapporto alle ragioni dell’inammissibilità e all’attività processuale che la stessa ha determinato, valutata la colpa nella determinazione della stessa causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186/2000). Nulla viene liquidato alla parte civile, essendosi la stessa limitata a chiedere la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione proposta, senza argomentare alcunché, limitandosi a rinviare alla requisitoria del Procuratore Generale (si veda, al riguardo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, in motivazione).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NO AV UC RE