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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 20/12/2025, n. 1715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1715 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. US NI Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott.ssa RG NE Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 892 del Ruolo Generale degli Affari
civili non contenziosi dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Palermo, piazza Vittorio Emanuele Orlando n.
6, presso lo studio dell'avv. SPECIALE GIOVANNI, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], Parte_2
elettivamente domiciliata in Palermo, piazza Vittorio Emanuele Orlando n.
6, presso lo studio dell'avv. SPECIALE GIOVANNI, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
- ricorrenti -
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
R.G. n. 892/2025
- interveniente necessario -
OGGETTO: divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: all'udienza cartolare del 02/10/2025 le parti concludevano coe da note scritte alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero non si opponeva all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dall'accordo di separazione a seguito di negoziazione assistita stipulato in data 05/10/2017 e autorizzato dalla
Procura presso il Tribunale di Termini Imerese in data 11/10/2017;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo da ritenere in questa sede integralmente richiamate, con la precisazione che le pattuizioni in merito al trasferimento della proprietà della casa familiare sono intese come accordi inter partes con effetti obbligatori di cui cui il Tribunale si limita a prendere atto.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
- 2 -
R.G. n. 892/2025
tuite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Palermo, in data
05/09/2001, da , nato a MO in [...] Parte_1
04/09/1962, e da nata a MO in [...] Parte_2
06/08/1963, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.
23, parte I, dell'anno 2001, alle condizioni di cui in parte motiva;
dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio del Tribunale,
il 19.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
RG NE US NI
- 3 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. US NI Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott.ssa RG NE Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 892 del Ruolo Generale degli Affari
civili non contenziosi dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Palermo, piazza Vittorio Emanuele Orlando n.
6, presso lo studio dell'avv. SPECIALE GIOVANNI, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], Parte_2
elettivamente domiciliata in Palermo, piazza Vittorio Emanuele Orlando n.
6, presso lo studio dell'avv. SPECIALE GIOVANNI, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
- ricorrenti -
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
R.G. n. 892/2025
- interveniente necessario -
OGGETTO: divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: all'udienza cartolare del 02/10/2025 le parti concludevano coe da note scritte alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero non si opponeva all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dall'accordo di separazione a seguito di negoziazione assistita stipulato in data 05/10/2017 e autorizzato dalla
Procura presso il Tribunale di Termini Imerese in data 11/10/2017;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo da ritenere in questa sede integralmente richiamate, con la precisazione che le pattuizioni in merito al trasferimento della proprietà della casa familiare sono intese come accordi inter partes con effetti obbligatori di cui cui il Tribunale si limita a prendere atto.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
- 2 -
R.G. n. 892/2025
tuite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Palermo, in data
05/09/2001, da , nato a MO in [...] Parte_1
04/09/1962, e da nata a MO in [...] Parte_2
06/08/1963, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.
23, parte I, dell'anno 2001, alle condizioni di cui in parte motiva;
dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio del Tribunale,
il 19.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
RG NE US NI
- 3 -