Articolo 5 della Legge 16 febbraio 1987, n. 47
Articolo 4
Versione
27 febbraio 1987
Art. 5. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Entrata in vigore il 27 febbraio 1987