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Articolo 5 della Legge 16 febbraio 1987, n. 47
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Articolo 4
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Legge 16 febbraio 1987, n. 47
Articolo 5 della Legge 16 febbraio 1987, n. 47
Versione
27 febbraio 1987
Art. 5. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 27 febbraio 1987
Vedi fonte istituzionale
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