Art. 5. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Versione
5 maggio 1998
5 maggio 1998
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- 1. Trib. Roma, sentenza 18/10/2022, n. 15248Provvedimento: N. R.G. 75199/2018 Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 75199/2018 Oggi 18 ottobre 2022, alle ore 10,25, innanzi al giudice, dott.ssa Emilia Cerchiara, sono comparsi: - l'Avv. Alessandro Zecca, per la parte ricorrente, il quale si riporta a quanto dedotto articolato e richiesto nel proprio ricorso in riassunzione, al verbale delle precedenti udienze ed in particolare precisa le proprie conclusioni riportandosi integralmente a quelle articolate nel ricorso introduttivo di cui chiede l'accoglimento con reiezione delle avverse conclusioni che non tengono conto, tra l'altro, dell'ampia produzione documentale di parte ricorrente , con condanna …Leggi di più...
- motivazione per relationem·
- notifica autorità competente·
- art. 6 d. l.vo n. 193/2007·
- sanzione amministrativa pecuniaria·
- aggiornamento registrazione·
- opposizione a sanzione amministrativa·
- art. 6 Reg. CE 852/2004·
- giusto procedimento·
- onere della prova·
- art. 22 l. 689/1981