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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/11/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 203/2025 V.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est. 2
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di scioglimento del matrimonio civile, promossa
DA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
ivi residente in [...] ed ivi elettivamente C.F._1 domiciliato in via Dante, 103, presso lo studio dell' Avv. Vito Melfi Verga, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso e su separato foglio e
nata a [...] l' 08.11.1974, c.f. Parte_2
residente in [...] ed C.F._2 elettivamente domiciliata a Vittoria, in via Garibaldi n. 234, presso lo studio dell' Avv. Vincenzo Cilia, che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso e su separato foglio
R
I 3
C
O
R
R
E
N
T
I
e con l'intervento del P.M. in sede
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso congiunto e Parte_1 Parte_2 chiedevano al Tribunale adìto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile, dagli stessi contratto in Ragusa, il 30.03.2011 - trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ragusa al n. 8, parte I, anno 2011 -, e dalla cui unione, il 22.11.2011, era nato il figlio . Essendo venuti meno Per_1
l'unione e l'affetto tra i coniugi, ed attese le incomprensioni e l'impossibilità di continuare la vita coniugale, i ricorrenti avevano deciso di separarsi consensualmente, alle condizioni omologate dal Tribunale di Ragusa con decreto dell' 11.06.2020. Dalla loro separazione la convivenza non era più 4
ripresa, e dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale erano ampiamente trascorsi i termini di legge al fine di poter chiedere lo scioglimento del matrimonio.
Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
Ciò premesso, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di una sentenza di scioglimento del matrimonio civile, contratto dai coniugi suddetti, essendo emerso chiaramente dagli atti di causa il protrarsi ininterrotto della cessazione della convivenza tra i due, a far data dalla loro avvenuta separazione consensuale, con decreto di omologa del Tribunale di Ragusa del 11.06.2020, come richiesto dall'art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 898/1970.
E' evidente, altresì, l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i predetti, come desumibile dalla mancanza di soluzione di continuità nella cessazione della loro unione, rilevabile dalle argomentazioni addotte nell'atto di ricorso, nonché dalla loro richiesta congiunta di separazione, prima, e di divorzio, poi.
Le condizioni stabilite concordemente dalle parti sono le seguenti:
“-il figlio minore, resta affidato ad entrambi i coniugi con collocamento presso l'abitazione del padre a Ragusa in via Corelli, 16 (come nel decreto di omologa); -la sig.ra continuerà a vedere e Parte_2
a portare con sè il figlio, anche tutti i giorni e negli orari compatibili con le esigenze proprie del minore, concordandoli con il padre (come nel decreto di omologa); Inoltre il minore trascorrerà 15 gg del mese di luglio e 15 gg del mese di agosto con la madre, ad anni alterni, il giorno di Natale o 5
Capodanno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o del Lunedì di Pasqua. - il sig. continuerà a versare alla sig.ra a titolo di assegno di Pt_1 Parte_2 mantenimento la somma di euro 150,00 mensili fino a quando il figlio raggiungerà la maggiore età o l' indipendenza economica;
- la Persona_2
sig.ra continuerà a versare l' assegno di mantenimento di euro Parte_2
150,00 al sig. per il mantenimento del figlio , Parte_1 Persona_2 fino a quando quest' ultimo raggiungerà la maggiore età o l' indipendenza economica”.
Le pattuizioni succitate appaiono congrue e conformi all'interesse del figlio minore, oltre a non essere in contrasto con norme di legge, mentre per il resto vertono su diritti disponibili dalle parti , per cui sono suscettibili di accoglimento.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, tenuto conto della natura della causa e del carattere congiunto della domanda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe sentito il P.M.
pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile, contratto in Ragusa, il
30.03.2011, dai coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] l' 08.11.1974 (atto trascritto nei registri Parte_2 dello Stato Civile del Comune di Ragusa al n. 8, parte I, anno 2011); 6
omologa le condizioni del divorzio inerenti al figlio e quelle relative ai rapporti patrimoniali tra le parti, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Ragusa ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ragusa di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa l'08 novembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 203/2025 V.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est. 2
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di scioglimento del matrimonio civile, promossa
DA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
ivi residente in [...] ed ivi elettivamente C.F._1 domiciliato in via Dante, 103, presso lo studio dell' Avv. Vito Melfi Verga, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso e su separato foglio e
nata a [...] l' 08.11.1974, c.f. Parte_2
residente in [...] ed C.F._2 elettivamente domiciliata a Vittoria, in via Garibaldi n. 234, presso lo studio dell' Avv. Vincenzo Cilia, che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso e su separato foglio
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e con l'intervento del P.M. in sede
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso congiunto e Parte_1 Parte_2 chiedevano al Tribunale adìto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile, dagli stessi contratto in Ragusa, il 30.03.2011 - trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ragusa al n. 8, parte I, anno 2011 -, e dalla cui unione, il 22.11.2011, era nato il figlio . Essendo venuti meno Per_1
l'unione e l'affetto tra i coniugi, ed attese le incomprensioni e l'impossibilità di continuare la vita coniugale, i ricorrenti avevano deciso di separarsi consensualmente, alle condizioni omologate dal Tribunale di Ragusa con decreto dell' 11.06.2020. Dalla loro separazione la convivenza non era più 4
ripresa, e dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale erano ampiamente trascorsi i termini di legge al fine di poter chiedere lo scioglimento del matrimonio.
Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
Ciò premesso, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di una sentenza di scioglimento del matrimonio civile, contratto dai coniugi suddetti, essendo emerso chiaramente dagli atti di causa il protrarsi ininterrotto della cessazione della convivenza tra i due, a far data dalla loro avvenuta separazione consensuale, con decreto di omologa del Tribunale di Ragusa del 11.06.2020, come richiesto dall'art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 898/1970.
E' evidente, altresì, l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i predetti, come desumibile dalla mancanza di soluzione di continuità nella cessazione della loro unione, rilevabile dalle argomentazioni addotte nell'atto di ricorso, nonché dalla loro richiesta congiunta di separazione, prima, e di divorzio, poi.
Le condizioni stabilite concordemente dalle parti sono le seguenti:
“-il figlio minore, resta affidato ad entrambi i coniugi con collocamento presso l'abitazione del padre a Ragusa in via Corelli, 16 (come nel decreto di omologa); -la sig.ra continuerà a vedere e Parte_2
a portare con sè il figlio, anche tutti i giorni e negli orari compatibili con le esigenze proprie del minore, concordandoli con il padre (come nel decreto di omologa); Inoltre il minore trascorrerà 15 gg del mese di luglio e 15 gg del mese di agosto con la madre, ad anni alterni, il giorno di Natale o 5
Capodanno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o del Lunedì di Pasqua. - il sig. continuerà a versare alla sig.ra a titolo di assegno di Pt_1 Parte_2 mantenimento la somma di euro 150,00 mensili fino a quando il figlio raggiungerà la maggiore età o l' indipendenza economica;
- la Persona_2
sig.ra continuerà a versare l' assegno di mantenimento di euro Parte_2
150,00 al sig. per il mantenimento del figlio , Parte_1 Persona_2 fino a quando quest' ultimo raggiungerà la maggiore età o l' indipendenza economica”.
Le pattuizioni succitate appaiono congrue e conformi all'interesse del figlio minore, oltre a non essere in contrasto con norme di legge, mentre per il resto vertono su diritti disponibili dalle parti , per cui sono suscettibili di accoglimento.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, tenuto conto della natura della causa e del carattere congiunto della domanda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe sentito il P.M.
pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile, contratto in Ragusa, il
30.03.2011, dai coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] l' 08.11.1974 (atto trascritto nei registri Parte_2 dello Stato Civile del Comune di Ragusa al n. 8, parte I, anno 2011); 6
omologa le condizioni del divorzio inerenti al figlio e quelle relative ai rapporti patrimoniali tra le parti, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Ragusa ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ragusa di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa l'08 novembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti