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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 439/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GARGANO ERNESTO, Presidente
FEDULLO EZIO, Relatore
TOMA CIRO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4391/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140038568326000 IRPEF-ALTRO 2011
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259007912178000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010501231 SANZIONI 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 236/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 impugna, con il ricorso in esame, l'intimazione di pagamento n. 10020259007912178 000, ad essa notificata in data 25 agosto 2025, sulla scorta della cartella esattoriale n. 10020140038568326000, intimante il pagamento della somma, comprensiva di interessi e sanzioni, di
€ 19.889,28, e dell'avviso di accertamento n. TF9010501231-2014, intimante il pagamento della somma, comprensiva di interessi e sanzioni, di € 1.980,44.
Essa deduce la mancata rituale notifica degli atti presupposti, la prescrizione delle pretese, la carenza motivazionale dell'atto di irrogazione delle sanzioni e la mancata indicazione dei criteri applicati per il calcolo degli interessi.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, anche per conto dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, per opporsi all'accoglimento del ricorso.
Con successiva memoria, la difesa della ricorrente ha replicato alle controdeduzioni dell'Agenzia delle
Entrate, osservando in particolare che:
- l'Agenzia delle Entrate è priva di legittimazione a costituirsi in nome e per conto dell'agente della riscossione, in difetto di rituale procura speciale, né è legittimata a produrre documentazione attinente all'attività notificatoria eseguita dal secondo, con la conseguente inammissibilità del relativo deposito;
- carenza nella documentazione versata in giudizio dalla parte resistente della necessaria attestazione di conformità, ai sensi dell'art. 25-bis d.lvo n. 546/1992, non essendo rilevante quella apposta dall'Agenzia delle Entrate relativamente alla documentazione promanante dall'agente della riscossione;
- irritualità della notifica della predetta cartella esattoriale, non accompagnata dalla relativa raccomandata informativa, e maturata prescrizione della pretesa tributaria recata dal predetto avviso di accertamento;
- prescrizione, in ogni caso, di sanzioni ed interessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo respinta l'eccezione di inammissibilità della produzione documentale effettuata dall'Agenzia delle Entrate sebbene relativa all'attività notificatoria dell'agente della riscossione.
Sebbene, invero, debba dichiararsi l'inammissibilità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate per conto dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione – atteso che il protocollo di intesa allegato non reca alcuna indicazione in ordine al potere rappresentativo eventualmente conferito alla prima nei confronti della seconda, né può ritenersi l'assenza di un rapporto di alterità soggettiva tra l'Ente titolare del tributo e quello concessionario della relativa attività di riscossione, siccome aventi autonoma personalità giuridica – a diversa conclusione deve pervenirsi con riguardo alla documentazione prodotta, non sussistendo alcuna necessaria correlazione tra il soggetto che ha posto in essere l'attività (notificatoria) cui quella documentazione si riferisce e quello che effettua la relativa produzione agli atti del giudizio, atta a condizionare l'attendibilità e la genuinità della stessa, tanto più in mancanza di ogni specifica allegazione della ricorrente intesa a metterle in dubbio
(ciò senza considerare che la questione riguarderebbe, eventualmente, la sola notifica della cartella di pagamento e non l'avviso di accertamento, la cui conoscenza da parte della ricorrente, come si dirà infra,
è desumibile aliunde).
Allo stesso modo, deve essere respinta l'eccezione di inutilizzabilità dei documenti informatici privi di attestazione di conformità agli originali analogici proveniente dal soggetto cui quei documenti (recte, i relativi originali) si riferiscono: come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione (cfr. Cassazione civile, Sez. trib., 23 ottobre 2025, n. 28162), con riferimento all'analogo tema della produzione di copia fotostatica priva della certificazione di conformità all'originale cartaceo, “in tema di notifica della cartella di pagamento, se l'agente della riscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento (Cass. 01/04/2025, n. 8604; Cass. 28/01/2011,
n. 2117)”.
Ciò premesso, deve essere respinta la censura con la quale viene dedotta l'omessa notifica degli atti prodromici richiamati nell'intimazione impugnata.
La cartella esattoriale n. 10020140038568326 000 risulta essere stata notificata in data 20 gennaio 2015 mediante consegna dell'atto da parte del notificatore a familiare convivente, cui, come da attestazione riportata nella relativa relata di notifica, ha fatto seguito la spedizione della cd. raccomandata informativa.
In proposito, deve richiamarsi la giurisprudenza la quale ha escluso - sia per l'ipotesi che la notifica avvenga mediante ricorso da parte dell'Ufficio al servizio postale, sia in quella in cui si avvalga di messo notificatore
- la necessità, ai fini della ritualità della notifica, della prova dell'avvenuta ricezione della suddetta raccomandata: per la prima ipotesi, valga richiamare Cassazione civile, Sez. trib., 10 dicembre 2025, n.
32172 ("nel caso in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione a mezzo posta, come nel caso di specie, ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente (e, dunque, anche le intimazioni di pagamento e il preavviso di fermo)...alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. 20 dicembre 1982, n. 890; con la conseguenza che, in caso di notifica al portiere o a soggetto autorizzato, essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio di una ulteriore raccomandata") e, per la seconda, Cassazione civile, Sez. trib., 11 dicembre 2025, n. 32301 (“l'art. 60 del
D.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, secondo comma, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale, a pena di invalidità, della notifica che sia eseguita dai messi autorizzati (ex aliis, Cass. n. 14093/2022; Cass. n. 2868/2017). Ai fini del regolare perfezionamento della notifica, per fermo convincimento di questa Corte, è sufficiente la spedizione della raccomandata informativa semplice (contenente la notizia dell'avvenuta consegna dell'atto: comunicazione di avvenuta notifica, in acronimo C.A.N.) senza necessità di impiego dell'avviso di ricevimento
(Cass. n. 2377/2022; Cass. n. 2229/2020; Cass. n. 7892/2019; Cass., Sez. U., n. 18992/2017; Cass. n.
23765/2017; Cass. n. 23765/2017; Cass. n. 20863/2017)"). Quanto all'avviso di accertamento n. TF9010501231-2014, lo stesso è stato impugnato dalla ricorrente, che evidentemente ne ha avuto conoscenza, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, che si
è pronunciata in chiave reiettiva in ordine al gravame con la sentenza n. 45/01/2015 depositata il 13 gennaio
2015.
Infondata, di conseguenza, è anche l'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria, tenuto conto che il termine di prescrizione decennale, pertinente alla natura erariale dei tributi interessati ed interrotto dagli eventi suindicati, non poteva considerarsi decorso alla data di notifica dell'intimazione impugnata, anche per effetto della sospensione determinata dalle note disposizioni emergenziali.
A diversa conclusione deve pervenirsi solo relativamente alle sanzioni ed interessi, attesa la loro soggezione al termine di prescrizione quinquennale (cfr. Cassazione civile, Sez. trib., 26 marzo 2025, n. 7984), relativamente a quelli maturati anteriormente al quinquennio precedente la notifica dell'intimazione impugnata, al netto del periodo di sospensione derivante dall'applicazione delle pertinenti disposizioni emergenziali, che devono quindi dichiararsi prescritti.
Infondata, poi, è la censura intesa a lamentare la carenza motivazionale dell'atto irrogativo delle sanzioni, dal momento che essa avrebbe dovuto essere proposta in sede di tempestiva impugnazione dell'atto primario e non di quello secondario e consequenziale, rappresentato dall'impugnata intimazione.
Infine, va respinta la censura intesa a lamentare la carenza motivazionale dell'intimazione impugnata quanto alla indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, essendo la relativa disciplina contenuta in atti normativi per i quali vale il principio dell'ordinaria conoscibilità secondo canoni di normale diligenza.
Il ricorso, in conclusione, deve essere parzialmente accolto, relativamente a interessi e sanzioni nei limiti temporali innanzi evidenziati, e respinto per il resto, previa dichiarazione di inammissibilità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate per conto dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, mentre l'esito della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate per conto dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, accoglie in parte il ricorso, nei sensi precisati in motivazione, respingendolo per il resto, e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GARGANO ERNESTO, Presidente
FEDULLO EZIO, Relatore
TOMA CIRO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4391/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140038568326000 IRPEF-ALTRO 2011
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259007912178000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010501231 SANZIONI 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 236/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 impugna, con il ricorso in esame, l'intimazione di pagamento n. 10020259007912178 000, ad essa notificata in data 25 agosto 2025, sulla scorta della cartella esattoriale n. 10020140038568326000, intimante il pagamento della somma, comprensiva di interessi e sanzioni, di
€ 19.889,28, e dell'avviso di accertamento n. TF9010501231-2014, intimante il pagamento della somma, comprensiva di interessi e sanzioni, di € 1.980,44.
Essa deduce la mancata rituale notifica degli atti presupposti, la prescrizione delle pretese, la carenza motivazionale dell'atto di irrogazione delle sanzioni e la mancata indicazione dei criteri applicati per il calcolo degli interessi.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, anche per conto dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, per opporsi all'accoglimento del ricorso.
Con successiva memoria, la difesa della ricorrente ha replicato alle controdeduzioni dell'Agenzia delle
Entrate, osservando in particolare che:
- l'Agenzia delle Entrate è priva di legittimazione a costituirsi in nome e per conto dell'agente della riscossione, in difetto di rituale procura speciale, né è legittimata a produrre documentazione attinente all'attività notificatoria eseguita dal secondo, con la conseguente inammissibilità del relativo deposito;
- carenza nella documentazione versata in giudizio dalla parte resistente della necessaria attestazione di conformità, ai sensi dell'art. 25-bis d.lvo n. 546/1992, non essendo rilevante quella apposta dall'Agenzia delle Entrate relativamente alla documentazione promanante dall'agente della riscossione;
- irritualità della notifica della predetta cartella esattoriale, non accompagnata dalla relativa raccomandata informativa, e maturata prescrizione della pretesa tributaria recata dal predetto avviso di accertamento;
- prescrizione, in ogni caso, di sanzioni ed interessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo respinta l'eccezione di inammissibilità della produzione documentale effettuata dall'Agenzia delle Entrate sebbene relativa all'attività notificatoria dell'agente della riscossione.
Sebbene, invero, debba dichiararsi l'inammissibilità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate per conto dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione – atteso che il protocollo di intesa allegato non reca alcuna indicazione in ordine al potere rappresentativo eventualmente conferito alla prima nei confronti della seconda, né può ritenersi l'assenza di un rapporto di alterità soggettiva tra l'Ente titolare del tributo e quello concessionario della relativa attività di riscossione, siccome aventi autonoma personalità giuridica – a diversa conclusione deve pervenirsi con riguardo alla documentazione prodotta, non sussistendo alcuna necessaria correlazione tra il soggetto che ha posto in essere l'attività (notificatoria) cui quella documentazione si riferisce e quello che effettua la relativa produzione agli atti del giudizio, atta a condizionare l'attendibilità e la genuinità della stessa, tanto più in mancanza di ogni specifica allegazione della ricorrente intesa a metterle in dubbio
(ciò senza considerare che la questione riguarderebbe, eventualmente, la sola notifica della cartella di pagamento e non l'avviso di accertamento, la cui conoscenza da parte della ricorrente, come si dirà infra,
è desumibile aliunde).
Allo stesso modo, deve essere respinta l'eccezione di inutilizzabilità dei documenti informatici privi di attestazione di conformità agli originali analogici proveniente dal soggetto cui quei documenti (recte, i relativi originali) si riferiscono: come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione (cfr. Cassazione civile, Sez. trib., 23 ottobre 2025, n. 28162), con riferimento all'analogo tema della produzione di copia fotostatica priva della certificazione di conformità all'originale cartaceo, “in tema di notifica della cartella di pagamento, se l'agente della riscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento (Cass. 01/04/2025, n. 8604; Cass. 28/01/2011,
n. 2117)”.
Ciò premesso, deve essere respinta la censura con la quale viene dedotta l'omessa notifica degli atti prodromici richiamati nell'intimazione impugnata.
La cartella esattoriale n. 10020140038568326 000 risulta essere stata notificata in data 20 gennaio 2015 mediante consegna dell'atto da parte del notificatore a familiare convivente, cui, come da attestazione riportata nella relativa relata di notifica, ha fatto seguito la spedizione della cd. raccomandata informativa.
In proposito, deve richiamarsi la giurisprudenza la quale ha escluso - sia per l'ipotesi che la notifica avvenga mediante ricorso da parte dell'Ufficio al servizio postale, sia in quella in cui si avvalga di messo notificatore
- la necessità, ai fini della ritualità della notifica, della prova dell'avvenuta ricezione della suddetta raccomandata: per la prima ipotesi, valga richiamare Cassazione civile, Sez. trib., 10 dicembre 2025, n.
32172 ("nel caso in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione a mezzo posta, come nel caso di specie, ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente (e, dunque, anche le intimazioni di pagamento e il preavviso di fermo)...alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. 20 dicembre 1982, n. 890; con la conseguenza che, in caso di notifica al portiere o a soggetto autorizzato, essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio di una ulteriore raccomandata") e, per la seconda, Cassazione civile, Sez. trib., 11 dicembre 2025, n. 32301 (“l'art. 60 del
D.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, secondo comma, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale, a pena di invalidità, della notifica che sia eseguita dai messi autorizzati (ex aliis, Cass. n. 14093/2022; Cass. n. 2868/2017). Ai fini del regolare perfezionamento della notifica, per fermo convincimento di questa Corte, è sufficiente la spedizione della raccomandata informativa semplice (contenente la notizia dell'avvenuta consegna dell'atto: comunicazione di avvenuta notifica, in acronimo C.A.N.) senza necessità di impiego dell'avviso di ricevimento
(Cass. n. 2377/2022; Cass. n. 2229/2020; Cass. n. 7892/2019; Cass., Sez. U., n. 18992/2017; Cass. n.
23765/2017; Cass. n. 23765/2017; Cass. n. 20863/2017)"). Quanto all'avviso di accertamento n. TF9010501231-2014, lo stesso è stato impugnato dalla ricorrente, che evidentemente ne ha avuto conoscenza, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, che si
è pronunciata in chiave reiettiva in ordine al gravame con la sentenza n. 45/01/2015 depositata il 13 gennaio
2015.
Infondata, di conseguenza, è anche l'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria, tenuto conto che il termine di prescrizione decennale, pertinente alla natura erariale dei tributi interessati ed interrotto dagli eventi suindicati, non poteva considerarsi decorso alla data di notifica dell'intimazione impugnata, anche per effetto della sospensione determinata dalle note disposizioni emergenziali.
A diversa conclusione deve pervenirsi solo relativamente alle sanzioni ed interessi, attesa la loro soggezione al termine di prescrizione quinquennale (cfr. Cassazione civile, Sez. trib., 26 marzo 2025, n. 7984), relativamente a quelli maturati anteriormente al quinquennio precedente la notifica dell'intimazione impugnata, al netto del periodo di sospensione derivante dall'applicazione delle pertinenti disposizioni emergenziali, che devono quindi dichiararsi prescritti.
Infondata, poi, è la censura intesa a lamentare la carenza motivazionale dell'atto irrogativo delle sanzioni, dal momento che essa avrebbe dovuto essere proposta in sede di tempestiva impugnazione dell'atto primario e non di quello secondario e consequenziale, rappresentato dall'impugnata intimazione.
Infine, va respinta la censura intesa a lamentare la carenza motivazionale dell'intimazione impugnata quanto alla indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, essendo la relativa disciplina contenuta in atti normativi per i quali vale il principio dell'ordinaria conoscibilità secondo canoni di normale diligenza.
Il ricorso, in conclusione, deve essere parzialmente accolto, relativamente a interessi e sanzioni nei limiti temporali innanzi evidenziati, e respinto per il resto, previa dichiarazione di inammissibilità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate per conto dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, mentre l'esito della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate per conto dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, accoglie in parte il ricorso, nei sensi precisati in motivazione, respingendolo per il resto, e compensa le spese di giudizio.