Articolo 5 della Legge 1 giugno 1971, n. 425
Articolo 4Articolo 6
Versione
21 luglio 1971
Art. 5.
Il sindaco, sentito il parere delle organizzazioni provinciali degli esercenti e dei lavoratori, della camera di commercio e degli enti turistici locali, predispone annualmente i turni obbligatori di chiusura, assicurando che in ogni zona abitata vi sia un adeguato numero di esercizi aperti.
Ogni variazione relativa al giorno stabilito per la chiusura settimanale puo' essere concessa dal sindaco, su istanza dei titolari degli esercizi pubblici interessati, nei modi previsti dal comma precedente.
Entrata in vigore il 21 luglio 1971
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