Art. 5.
Il sindaco, sentito il parere delle organizzazioni provinciali degli esercenti e dei lavoratori, della camera di commercio e degli enti turistici locali, predispone annualmente i turni obbligatori di chiusura, assicurando che in ogni zona abitata vi sia un adeguato numero di esercizi aperti.
Ogni variazione relativa al giorno stabilito per la chiusura settimanale puo' essere concessa dal sindaco, su istanza dei titolari degli esercizi pubblici interessati, nei modi previsti dal comma precedente.
Il sindaco, sentito il parere delle organizzazioni provinciali degli esercenti e dei lavoratori, della camera di commercio e degli enti turistici locali, predispone annualmente i turni obbligatori di chiusura, assicurando che in ogni zona abitata vi sia un adeguato numero di esercizi aperti.
Ogni variazione relativa al giorno stabilito per la chiusura settimanale puo' essere concessa dal sindaco, su istanza dei titolari degli esercizi pubblici interessati, nei modi previsti dal comma precedente.