Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/02/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati:
dott. Antonio Buccaro Presidente
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel.
dott.ssa Simona Iavazzo Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.g. 3609/2024 avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
STEFANIA GATTA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Foggia alla Via A. Labriola
n. 19/D;
ricorrente
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUIDO Controparte_1 C.F._2
CELENTANO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Foggia al V.le Giuseppe di
Vittorio n. 162;
ricorrente
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.02.2025, tenutasi secondo la modalità cd. cartolare, i procuratori delle parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 12.12.2024, e Parte_1
hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio Controparte_1
concordatario celebrato in Foggia in data 09.09.2006 (atto n. 461, p. II, serie A, anno 2006),
dichiarando l'intento di non volersi riconciliare.
All'udienza del 12.02.2025 i coniugi, entrambi con note scritte, avendo aderito alla trattazione cartolare della causa, hanno confermato di volersi riportare alle condizioni di divorzio indicate nel ricorso introduttivo;
per cui, il Collegio ha riservato la causa per la decisione, previa acquisizione del parere – pervenuto positivo – del Pubblico Ministero.
L'istanza congiunta di divorzio proposta dalle parti deve essere accolta.
È emerso che entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dall'
udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, riportandosi alle condizioni riferite nel ricorso congiunto.
Ricorrono, dunque, le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche), ovvero:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- omologa della separazione dei coniugi intervenuta in data 05.10.2023;
- durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, e a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale;
- mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione tra le parti evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda,
va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conformi a diritto e all'interesse dei due figli minori, e , in considerazione Persona_1 Per_2
dei redditi documentati dalle parti, appaiono le condizioni concordate, le quali possono, pertanto,
essere avallate dal Tribunale.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Trattandosi di pronuncia di divorzio consensuale non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e Parte_1
, con l'intervento del P.M., così provvede: Controparte_1
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi anzidetti in Foggia in data 09.09.2006 (atto n. 461, p. II,
serie A, anno 2006);
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. dichiara efficaci le condizioni di cui al ricorso congiunto, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno
13.02.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariangela M. Carbonelli Dott. Antonio Buccaro