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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/09/2025, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.
Corrado Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 148 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nata il [...] a [...]), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. MORRONE MAURIZIO c/o il cui studio in Corigliano-Rossano, Via
Conca d'Oro, 2 ac, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Umberto Ferrato con CP_1 P.IVA_1 domicilio eletto presso la Sede dell'Istituto in Cosenza, alla Piazza Loreto, 22/a
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante, vedendosi riconosciuta invalida senza diritto all'assegno ex L. 222/84, ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito,
l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto al quale andava riconosciuta l'invocata provvidenza a causa delle diverse patologie da cui risultava affetta;
richiedeva, conseguentemente, la nomina di Consulente allo scopo di accertare il possesso dei requisiti di natura sanitaria utili al conseguimento della detta prestazione.
Ha quindi concluso perché si accertasse, previa Consulenza Tecnica, che l'istante era persona invalida con diritto all'assegno ex L. 222/84.
Si è costituito l' già resistente in ATP, rilevando l'infondatezza delle eccezioni del ricorrente CP_1 relative alle conclusioni di cui all'elaborato peritale della fase di ATP meritevole di conferma.
Ancor prima l ha dedotto l'inammissibilità del proposto ricorso a cagione Controparte_2 dell'inosservanza del termine per effettuare proficuamente la dichiarazione di dissenso (30 giorni dalla ricezione del decreto di conclusione delle operazioni peritale) e del termine per introdurre il giudizio a seguito della dichiarazione di dissenso (30 giorni).
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti
(Proc. 3780/22 RG), disposta la rinnovazione della ctu con la dott.ssa e Persona_1 depositato l'elaborato alla odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione dopo discussione delle Parti come da verbale separato.
1. Preliminarmente va rilevato come risultino osservati, da parte del ricorrente, tutti i termini previsti a pena di decadenza ragion per cui ogni doglianza dell' sul punto risulta destituita di CP_1 fondamento.
2. L'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP previamente introdotta accertarsi la sussistenza del requisito sanitario relativo all'assegno ex L. 222/84.
Il nominato CTU, Dott.ssa nella relazione scritta depositata, a seguito dell'esame della Per_1 perizianda e della documentazione sanitaria versata in atti, ha rilevato come le patologie riscontrate non possano condurre al riconoscimento del beneficio richiesto;
ciò con valutazione sovrapponibile a quella compiuta dal Consulente nominato nella pregressa fase processuale dott.ssa . Persona_2
La consulenza appare motivata e non suscettibile di censure e il Giudicante ritiene di non dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di ulteriori chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale non avendo, peraltro, le Parti mosso la benché minima contestazione al riguardo.
Il ricorso merita, pertanto, di essere rigettato. 3. Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione di non soccombenza resa;
per la medesima ragione quelle di CTU restano a carico dell' e sono liquidate con separato provvedimento. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dalla sig.ra a seguito di ATP (Proc. 3780/22 RG) e sulla domanda da questa Parte_1 proposta nei confronti dell' , in p.l.r.p.t., così provvede: CP_1
- Rigetta l'opposizione, e per l'effetto, la domanda della sig.ra , Parte_1 dichiarando ed accertando in capo alla medesima l'insussistenza del presupposto di natura sanitaria afferente all'assegno ex L. 222/84;
- Nulla sulle spese di lite;
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese di ctu, liquidate con separato decreto.
Castrovillari, 8 Settembre 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.
Corrado Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 148 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nata il [...] a [...]), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. MORRONE MAURIZIO c/o il cui studio in Corigliano-Rossano, Via
Conca d'Oro, 2 ac, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Umberto Ferrato con CP_1 P.IVA_1 domicilio eletto presso la Sede dell'Istituto in Cosenza, alla Piazza Loreto, 22/a
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante, vedendosi riconosciuta invalida senza diritto all'assegno ex L. 222/84, ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito,
l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto al quale andava riconosciuta l'invocata provvidenza a causa delle diverse patologie da cui risultava affetta;
richiedeva, conseguentemente, la nomina di Consulente allo scopo di accertare il possesso dei requisiti di natura sanitaria utili al conseguimento della detta prestazione.
Ha quindi concluso perché si accertasse, previa Consulenza Tecnica, che l'istante era persona invalida con diritto all'assegno ex L. 222/84.
Si è costituito l' già resistente in ATP, rilevando l'infondatezza delle eccezioni del ricorrente CP_1 relative alle conclusioni di cui all'elaborato peritale della fase di ATP meritevole di conferma.
Ancor prima l ha dedotto l'inammissibilità del proposto ricorso a cagione Controparte_2 dell'inosservanza del termine per effettuare proficuamente la dichiarazione di dissenso (30 giorni dalla ricezione del decreto di conclusione delle operazioni peritale) e del termine per introdurre il giudizio a seguito della dichiarazione di dissenso (30 giorni).
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti
(Proc. 3780/22 RG), disposta la rinnovazione della ctu con la dott.ssa e Persona_1 depositato l'elaborato alla odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione dopo discussione delle Parti come da verbale separato.
1. Preliminarmente va rilevato come risultino osservati, da parte del ricorrente, tutti i termini previsti a pena di decadenza ragion per cui ogni doglianza dell' sul punto risulta destituita di CP_1 fondamento.
2. L'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP previamente introdotta accertarsi la sussistenza del requisito sanitario relativo all'assegno ex L. 222/84.
Il nominato CTU, Dott.ssa nella relazione scritta depositata, a seguito dell'esame della Per_1 perizianda e della documentazione sanitaria versata in atti, ha rilevato come le patologie riscontrate non possano condurre al riconoscimento del beneficio richiesto;
ciò con valutazione sovrapponibile a quella compiuta dal Consulente nominato nella pregressa fase processuale dott.ssa . Persona_2
La consulenza appare motivata e non suscettibile di censure e il Giudicante ritiene di non dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di ulteriori chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale non avendo, peraltro, le Parti mosso la benché minima contestazione al riguardo.
Il ricorso merita, pertanto, di essere rigettato. 3. Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione di non soccombenza resa;
per la medesima ragione quelle di CTU restano a carico dell' e sono liquidate con separato provvedimento. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dalla sig.ra a seguito di ATP (Proc. 3780/22 RG) e sulla domanda da questa Parte_1 proposta nei confronti dell' , in p.l.r.p.t., così provvede: CP_1
- Rigetta l'opposizione, e per l'effetto, la domanda della sig.ra , Parte_1 dichiarando ed accertando in capo alla medesima l'insussistenza del presupposto di natura sanitaria afferente all'assegno ex L. 222/84;
- Nulla sulle spese di lite;
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese di ctu, liquidate con separato decreto.
Castrovillari, 8 Settembre 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo