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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 17/11/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 753 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al N. 753 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2025 e trattenuta con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. emessa all'esito dello scambio di note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12 novembre 2025, introdotta da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Riccardo. Parte_1 C.F._1
Venturi, ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio;
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'Avv. Claudia Sanesi, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Contratti atipici.
Conclusioni
Per parte appellante: “Si conclude quindi per l'accoglimento dell'appello ovvero affinchè l'Ecc.mo Tribunale di
Prato, in riforma della sentenza n. 1477/2025 ( R.G. 1406/2022) del Giudice di Pace di Prato, voglia dichiarare nullo
e/o inefficace ed illegittimo il decreto ingiuntivo n. 336/2022 emesso dal Giudice di Pace di Prato in data 21.3.2022, notificato il 29.3.2022, con il quale il Sig. veniva condannato a pagare alla Parte_1 Controparte_2 la somma di Euro 3.100,86 oltre gli interessi a decorrere dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo, nonché le
[...] spese di procedura. Nonché voglia dichiarare nulla e inefficace la sentenza impugnata in quanto recante la condanna al pagamento di una somma superiore di 2.000,00 Euro a quella ingiunta. Con vittoria di spese e compensi di causa anche dell'appello”;
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Prato, contrariis reiectis: in via preliminare: dichiarare
l'inammissibilità dell'appello proposto da parte avversa ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito: rigettare l'impugnazione proposta dal Sig. in quanto totalmente infondata, con conseguente integrale conferma della sentenza Parte_1
n. 116/2025, resa dal Giudice di Pace di Prato in data 04/03/2025; in ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali di tutti i gradi del giudizio, oltre accessori come per legge”.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha interposto appello nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 1477/2025, con la quale il Giudice di Pace di Prato ha Controparte_1 confermato il decreto ingiuntivo n. 336/2022 del 21 marzo 2022, con condanna dell'opponente alle spese di lite, chiedendone la revoca.
Con l'atto introduttivo del giudizio di prime cure, l'odierno appellante aveva mosso opposizione avverso il decreto ingiuntivo 1477/2025.
A fondamento dell'opposizione aveva premesso che: il 27 luglio 2019 egli aveva sottoscritto un contratto con
Controparte_3 di un sito web e booking engine entro 90 giorni dalla data della stipulazione;
il corrispettivo concordato ammontava ad euro 5.000,00 oltre IVA, per un totale di euro 6.100,00 da versare con un primo acconto pari al
30% del totale e in seguito con rate mensili di euro 711,86; egli aveva versato in tutt o euro 4.519,14; le rate successive non erano state onorate perché il sito web non era stato correttamente realizzato, né era stata effettuata la manutenzione;
aveva ammesso di non essere stata capace di inserire il Modulo CP_1 di Prenotazione Diretta (Booking Engine), per la cui installazione egli si era rivolto ad una diversa ditta;
l'installazione di un nuovo sito web, in ogni caso, era stata non solo non conforme, ma anche inutile, perché il precedente sito era valido e funzionante.
Nel giudizio di primo grado si era costituita anche la parte opposta chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio e il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo.
A fondamento della difesa, aveva allegato che: il lavoro era stato consegnato a febbraio 2020, risultando l'opponente decaduto dalla possibilità di farne valere le difformità; non era stata mai contestata né la prestazione né le fatture inviate, mentre i solleciti di pagamento non erano mai stati riscontrati;
durante l'esecuzione dell'opera erano state risolte le problematiche che si erano presentate, come il collegamento del sito con il booking engine del con messaggio del 27 febbraio 2020, data in cui l'opera era Parte_1 stata terminata, il aveva riferito al rappresentante legale dell'opposta che era stato fatto un Parte_1
“ottimo lavoro” con , ossia , programmatore di;
il sito Per_1 Parte_2 Controparte_1 era stato online per tutto l'anno successivo senza che fossero state mosse contestazioni da parte del cliente ed era stato messo online dalla stessa a fronte del mancato pagamento della sua realizzazione e CP_1 del canone di manutenzione;
del resto, la necessità di sostituire il precedente sito era stata evidenziata dallo stesso dalla moglie il termine contrattuale era indicativo e decorrente Parte_1 Parte_3 dalla data di consegna del materiale necessario alla realizzazione del sito.
La causa è stata istruita mediante l'assunzione delle prove orali articolati dalle parti e il 4 marzo 2025 è stata pronunciata la sentenza impugnata.
Con l'odierno appello, ha censurato il provvedimento: per aver ritenuto provato il Parte_1 contratto per la realizzazione di un sito web, sulla base di una valutazione errata delle prove testimoniali;
per non aver ritenuto che il pagamento richiesto comprendeva anche l'opera di realizzazione del booking engine 2 nonostante la stessa non fosse stata svolta;
per non aver valutato la fattura 721/2019 allegata al ricorso monitorio nella quale vi era anche l'indicazione dell'incarico per la realizzazione del social network e del booking engine.
Si è costituita anche , eccependo l'inammissibilità dell'appello, chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione e difendendo la valutazione delle prove effettuata dal Giudice di Pace.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24 luglio 2025, l'appellante ha censurato la sentenza anche per aver condannato l'opponente ad un importo superiore rispetto a quello portato dal decreto ingiuntivo.
Riconosciuta la presenza di un errore materiale nel dispositivo della sentenza impugnata e disposta la sospensione parziale della stessa, la causa è stata istruita sui documenti prodotti e le parti hanno depositato gli scritti conclusivi ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
Con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. emessa all'esito dello scambio di note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12 novembre 2025, il Giudice ha rimesso il processo in decisione.
***
1. Sull'inammissibilità dell'appello.
In merito all'eccezione di inammissibilità del gravame, va premesso che l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012, richiede che l'atto di appello debba contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle parti della sentenza appellate, delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e delle circostanze da cui derivano le violazioni di legge nonché la loro rilevanza.
Con un orientamento consolidato, la Suprema Corte di Cassazione ha inteso dare un'interpretazione di tali norme volta ad evitare un “vacuo formalismo”, non dovendosi esigere dall'appellante né la redazione di un progetto alternativo di sentenza, né l'utilizzo di forme sacramentali oppure una trascrizione integrale o parziale della sentenza impugnata, essendo sufficiente “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”; è sufficiente e necessaria, cioè,
l'individuazione del cd. quantum appellatum, tenendo in debito conto la diversità del giudizio di appello rispetto alle impugnazioni a critica vincolata e la sua natura di “revisio prioris instantiae” (Cass. SSUU n.
27199/2017; Cass. 10916/2017; 13535/2018; 7675/2019; 40560/2021).
Inoltre si osserva che il grado di puntualità richiesto all'appellante non può prescindere dal rispettivo grado di specificità utilizzato dal giudice nella redazione della sentenza appellata, essendo questo diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado;
invero “ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado;
mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello” (Cass. SSUU 27199/2017).
Nel caso di specie, l'appello è ammissibile: alla luce del contenuto della sentenza di primo grado, che ha ritenuto provato il titolo della pretesa di , l'appellante ha richiesto una diversa valutazione in CP_1
3 ordine all'illegittimità della richiesta di somme destinate a remunerare una prestazione che non era stata svolta, ossia la realizzazione di un booking engine collegato al sito web installato.
Essendo state dunque chiaramente indicate le doglianze sollevate (come dimostra, del resto, anche la puntuale difesa della controparte in merito), non si ravvisano i presupposti del vizio indicato.
2. Nel merito.
Le censure mosse nel merito della sentenza impugnata non possono essere accolte.
La tesi dell'appellante è che il mancato saldo della prestazione pattuita risulterebbe giustificato dall'inesatto adempimento della controparte, la quale non avrebbe realizzato il booking engine promesso.
In diritto, l'art. 1460 c.c. consente, a chi abbia vanamente atteso l'esatto adempimento della prestazione contrattuale dovutagli, di rifiutare l'adempimento della propria prestazione sino a quando il contraente infedele non adempia od offra di adempiere la propria. È noto poi che chi lamenta l'inadempimento della prestazione
è tenuto alla prova del titolo (Cass. civ. Sez. II, 24/07/2018, n. 19549).
A tal proposito, il titolo della prestazione è documentale ed è rappresentato dal contratto allegato al ricorso monitorio, il quale ha come oggetto “la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, la pubblicazione e manutenzione di un sito web contenente una serie di sezioni atte alla descrizione del Cliente e di servizi o prodotti da lui offerti”. Non risulta invece l'obbligo di realizzare il booking eingineering, né la prova della sua esistenza è stata data mediante le prove testimoniali assunte dal Giudice di Pace, non essendo stata confermata l'assunzione di un simile impegno da nessuno dei testi, né mediante documenti, non risultando, comunque, agli atti la fattura n. 721/2019 citata nell'atto di appello e nelle note conclusive in primo grado. Come sottolineato dall'appellante, poi, il rappresentante legale di ha confermato che la prestazione CP_1 non comprendeva la realizzazione del booking engine.
D'altro canto, tale aspetto appare irrilevante, considerato che il corrispettivo pattuito per la prestazione promessa è stato indicato nel contratto (dal quale non emerge l'obbligo di realizzare il booking eingine) e riportato nell'atto di citazione dall'opponente stesso nella misura di euro 6.100,00.
A tal proposito la parte opposta, con il ricorso monitorio, ha allegato di vantare un credito residuo pari ad euro
3.100,86.
In applicazione del principio generale, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alla disciplina delle obbligazioni, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento è tenuto soltanto a provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. civ., SS.UU., n. 13533/01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 826 del
20/01/2015, Rv. 634361 – 01; Cass., Sez. III, 12/04/2006, n. 8615; Cass., Sez. I, 13/06/2006, n. 13674).
Nel caso di specie, è stato provato il titolo contrattuale ed allegato l'inadempimento, mentre l 'appellante non ha mai offerto la prova del pagamento, né può ritenersi che essa sia stata data mediante l'assunzione della prova testimoniale di che si è limitata ad affermare che al saldo mancava una Parte_3
4 “piccolissima” parte, non meglio precisata;
da tale dichiarazione, contenente una valutazione del teste circa l'entità dell'inadempimento, non può certamente trarsi la prova della consistenza del debito residuo.
Ne discende che non vi sono gli estremi per riformare la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Sul quantum oggetto della condanna. ha censurato la sentenza impugnata laddove, nel confermare il provvedimento Parte_1 monitorio opposto, ha condannato l'opponente al pagamento di una somma maggiore rispetto a quella portata dal decreto ingiuntivo.
La doglianza non può essere qualificata come motivo di impugnazione (che, in quanto tale, sarebbe inammissibile perché tardivo, essendo stato sollevato soltanto con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 24 luglio 2025), bensì come istanza di correzione di errore materiale, la quale, non essendo rivolta ad una vera e propria riforma della decisione, non deve necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, neppure in via incidentale, ma può essere proposta in qualsiasi forma e può anche essere implicita nel complesso delle deduzioni difensive svolte in appello (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2,
Ordinanza, 12/01/2022, n. 683, rv. 663808-01).
Nel caso in esame, l'indicazione dell'importo della condanna è evidentemente frutto di una fortuita divergenza fra il giudizio del giudice di pace (diretto a confermare il decreto ingiuntivo) e la sua espressione letterale
(mediante la quale è stato indicato un importo diverso da quello portato dall'ingiunzione), percepibile e rilevabile ictu oculi (ossia, nel caso di specie, dagli atti di causa e segnatamente dal dispositivo del decreto ingiuntivo n. 336/2022 richiamato dalla sentenza).
D'altro canto, sul punto, la parte appellata non si è opposta, dichiarando di rimettersi a giustizia.
La sentenza impugnata deve dunque essere corretta e in particolare, nel dispositivo, e, in particolare, laddove si legge “5.100,86” dovrà invece intendersi “3.100,86”.
4. Conclusioni e regime delle spese.
Respinto l'appello, le spese devono essere poste integralmente in capo all'appellante. L'accoglimento dell'istanza di correzione di errore materiale, infatti, risultando estranea ai motivi di gravame, non incide sulla soccombenza;
del resto, come già rilevato, la parte appellata non si è opposta al suo accoglimento.
Le spese si liquidano, dunque, in euro 1.278,00 alla luce dei parametri di cui al paragrafo 2 delle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e ss.mm. per le cause di valore compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00, con applicazione dei parametri minimi, stante la semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate e l'istruttoria documentale;
il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti sul giudizio di appello di cui in epigrafe, ogni diversa domanda o eccezione respinta, così provvede:
5
1. RESPINGE l'appello e CONFERMA la sentenza impugnata;
2. DISPONE che nel dispositivo della sentenza n. 1477/2025 del Giudice di Pace di Prato, laddove si legge
“5.100,86” si intenda invece “3.100,86”; invariato il resto.
3. CONDANNA a rifondere in favore di e spese Parte_1 Controparte_1 del presente giudizio, che si liquidano in euro 1.278,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Prato, 17/11/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al N. 753 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2025 e trattenuta con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. emessa all'esito dello scambio di note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12 novembre 2025, introdotta da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Riccardo. Parte_1 C.F._1
Venturi, ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio;
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'Avv. Claudia Sanesi, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Contratti atipici.
Conclusioni
Per parte appellante: “Si conclude quindi per l'accoglimento dell'appello ovvero affinchè l'Ecc.mo Tribunale di
Prato, in riforma della sentenza n. 1477/2025 ( R.G. 1406/2022) del Giudice di Pace di Prato, voglia dichiarare nullo
e/o inefficace ed illegittimo il decreto ingiuntivo n. 336/2022 emesso dal Giudice di Pace di Prato in data 21.3.2022, notificato il 29.3.2022, con il quale il Sig. veniva condannato a pagare alla Parte_1 Controparte_2 la somma di Euro 3.100,86 oltre gli interessi a decorrere dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo, nonché le
[...] spese di procedura. Nonché voglia dichiarare nulla e inefficace la sentenza impugnata in quanto recante la condanna al pagamento di una somma superiore di 2.000,00 Euro a quella ingiunta. Con vittoria di spese e compensi di causa anche dell'appello”;
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Prato, contrariis reiectis: in via preliminare: dichiarare
l'inammissibilità dell'appello proposto da parte avversa ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito: rigettare l'impugnazione proposta dal Sig. in quanto totalmente infondata, con conseguente integrale conferma della sentenza Parte_1
n. 116/2025, resa dal Giudice di Pace di Prato in data 04/03/2025; in ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali di tutti i gradi del giudizio, oltre accessori come per legge”.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha interposto appello nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 1477/2025, con la quale il Giudice di Pace di Prato ha Controparte_1 confermato il decreto ingiuntivo n. 336/2022 del 21 marzo 2022, con condanna dell'opponente alle spese di lite, chiedendone la revoca.
Con l'atto introduttivo del giudizio di prime cure, l'odierno appellante aveva mosso opposizione avverso il decreto ingiuntivo 1477/2025.
A fondamento dell'opposizione aveva premesso che: il 27 luglio 2019 egli aveva sottoscritto un contratto con
Controparte_3 di un sito web e booking engine entro 90 giorni dalla data della stipulazione;
il corrispettivo concordato ammontava ad euro 5.000,00 oltre IVA, per un totale di euro 6.100,00 da versare con un primo acconto pari al
30% del totale e in seguito con rate mensili di euro 711,86; egli aveva versato in tutt o euro 4.519,14; le rate successive non erano state onorate perché il sito web non era stato correttamente realizzato, né era stata effettuata la manutenzione;
aveva ammesso di non essere stata capace di inserire il Modulo CP_1 di Prenotazione Diretta (Booking Engine), per la cui installazione egli si era rivolto ad una diversa ditta;
l'installazione di un nuovo sito web, in ogni caso, era stata non solo non conforme, ma anche inutile, perché il precedente sito era valido e funzionante.
Nel giudizio di primo grado si era costituita anche la parte opposta chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio e il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo.
A fondamento della difesa, aveva allegato che: il lavoro era stato consegnato a febbraio 2020, risultando l'opponente decaduto dalla possibilità di farne valere le difformità; non era stata mai contestata né la prestazione né le fatture inviate, mentre i solleciti di pagamento non erano mai stati riscontrati;
durante l'esecuzione dell'opera erano state risolte le problematiche che si erano presentate, come il collegamento del sito con il booking engine del con messaggio del 27 febbraio 2020, data in cui l'opera era Parte_1 stata terminata, il aveva riferito al rappresentante legale dell'opposta che era stato fatto un Parte_1
“ottimo lavoro” con , ossia , programmatore di;
il sito Per_1 Parte_2 Controparte_1 era stato online per tutto l'anno successivo senza che fossero state mosse contestazioni da parte del cliente ed era stato messo online dalla stessa a fronte del mancato pagamento della sua realizzazione e CP_1 del canone di manutenzione;
del resto, la necessità di sostituire il precedente sito era stata evidenziata dallo stesso dalla moglie il termine contrattuale era indicativo e decorrente Parte_1 Parte_3 dalla data di consegna del materiale necessario alla realizzazione del sito.
La causa è stata istruita mediante l'assunzione delle prove orali articolati dalle parti e il 4 marzo 2025 è stata pronunciata la sentenza impugnata.
Con l'odierno appello, ha censurato il provvedimento: per aver ritenuto provato il Parte_1 contratto per la realizzazione di un sito web, sulla base di una valutazione errata delle prove testimoniali;
per non aver ritenuto che il pagamento richiesto comprendeva anche l'opera di realizzazione del booking engine 2 nonostante la stessa non fosse stata svolta;
per non aver valutato la fattura 721/2019 allegata al ricorso monitorio nella quale vi era anche l'indicazione dell'incarico per la realizzazione del social network e del booking engine.
Si è costituita anche , eccependo l'inammissibilità dell'appello, chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione e difendendo la valutazione delle prove effettuata dal Giudice di Pace.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24 luglio 2025, l'appellante ha censurato la sentenza anche per aver condannato l'opponente ad un importo superiore rispetto a quello portato dal decreto ingiuntivo.
Riconosciuta la presenza di un errore materiale nel dispositivo della sentenza impugnata e disposta la sospensione parziale della stessa, la causa è stata istruita sui documenti prodotti e le parti hanno depositato gli scritti conclusivi ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
Con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. emessa all'esito dello scambio di note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12 novembre 2025, il Giudice ha rimesso il processo in decisione.
***
1. Sull'inammissibilità dell'appello.
In merito all'eccezione di inammissibilità del gravame, va premesso che l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012, richiede che l'atto di appello debba contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle parti della sentenza appellate, delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e delle circostanze da cui derivano le violazioni di legge nonché la loro rilevanza.
Con un orientamento consolidato, la Suprema Corte di Cassazione ha inteso dare un'interpretazione di tali norme volta ad evitare un “vacuo formalismo”, non dovendosi esigere dall'appellante né la redazione di un progetto alternativo di sentenza, né l'utilizzo di forme sacramentali oppure una trascrizione integrale o parziale della sentenza impugnata, essendo sufficiente “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”; è sufficiente e necessaria, cioè,
l'individuazione del cd. quantum appellatum, tenendo in debito conto la diversità del giudizio di appello rispetto alle impugnazioni a critica vincolata e la sua natura di “revisio prioris instantiae” (Cass. SSUU n.
27199/2017; Cass. 10916/2017; 13535/2018; 7675/2019; 40560/2021).
Inoltre si osserva che il grado di puntualità richiesto all'appellante non può prescindere dal rispettivo grado di specificità utilizzato dal giudice nella redazione della sentenza appellata, essendo questo diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado;
invero “ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado;
mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello” (Cass. SSUU 27199/2017).
Nel caso di specie, l'appello è ammissibile: alla luce del contenuto della sentenza di primo grado, che ha ritenuto provato il titolo della pretesa di , l'appellante ha richiesto una diversa valutazione in CP_1
3 ordine all'illegittimità della richiesta di somme destinate a remunerare una prestazione che non era stata svolta, ossia la realizzazione di un booking engine collegato al sito web installato.
Essendo state dunque chiaramente indicate le doglianze sollevate (come dimostra, del resto, anche la puntuale difesa della controparte in merito), non si ravvisano i presupposti del vizio indicato.
2. Nel merito.
Le censure mosse nel merito della sentenza impugnata non possono essere accolte.
La tesi dell'appellante è che il mancato saldo della prestazione pattuita risulterebbe giustificato dall'inesatto adempimento della controparte, la quale non avrebbe realizzato il booking engine promesso.
In diritto, l'art. 1460 c.c. consente, a chi abbia vanamente atteso l'esatto adempimento della prestazione contrattuale dovutagli, di rifiutare l'adempimento della propria prestazione sino a quando il contraente infedele non adempia od offra di adempiere la propria. È noto poi che chi lamenta l'inadempimento della prestazione
è tenuto alla prova del titolo (Cass. civ. Sez. II, 24/07/2018, n. 19549).
A tal proposito, il titolo della prestazione è documentale ed è rappresentato dal contratto allegato al ricorso monitorio, il quale ha come oggetto “la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, la pubblicazione e manutenzione di un sito web contenente una serie di sezioni atte alla descrizione del Cliente e di servizi o prodotti da lui offerti”. Non risulta invece l'obbligo di realizzare il booking eingineering, né la prova della sua esistenza è stata data mediante le prove testimoniali assunte dal Giudice di Pace, non essendo stata confermata l'assunzione di un simile impegno da nessuno dei testi, né mediante documenti, non risultando, comunque, agli atti la fattura n. 721/2019 citata nell'atto di appello e nelle note conclusive in primo grado. Come sottolineato dall'appellante, poi, il rappresentante legale di ha confermato che la prestazione CP_1 non comprendeva la realizzazione del booking engine.
D'altro canto, tale aspetto appare irrilevante, considerato che il corrispettivo pattuito per la prestazione promessa è stato indicato nel contratto (dal quale non emerge l'obbligo di realizzare il booking eingine) e riportato nell'atto di citazione dall'opponente stesso nella misura di euro 6.100,00.
A tal proposito la parte opposta, con il ricorso monitorio, ha allegato di vantare un credito residuo pari ad euro
3.100,86.
In applicazione del principio generale, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alla disciplina delle obbligazioni, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento è tenuto soltanto a provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. civ., SS.UU., n. 13533/01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 826 del
20/01/2015, Rv. 634361 – 01; Cass., Sez. III, 12/04/2006, n. 8615; Cass., Sez. I, 13/06/2006, n. 13674).
Nel caso di specie, è stato provato il titolo contrattuale ed allegato l'inadempimento, mentre l 'appellante non ha mai offerto la prova del pagamento, né può ritenersi che essa sia stata data mediante l'assunzione della prova testimoniale di che si è limitata ad affermare che al saldo mancava una Parte_3
4 “piccolissima” parte, non meglio precisata;
da tale dichiarazione, contenente una valutazione del teste circa l'entità dell'inadempimento, non può certamente trarsi la prova della consistenza del debito residuo.
Ne discende che non vi sono gli estremi per riformare la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Sul quantum oggetto della condanna. ha censurato la sentenza impugnata laddove, nel confermare il provvedimento Parte_1 monitorio opposto, ha condannato l'opponente al pagamento di una somma maggiore rispetto a quella portata dal decreto ingiuntivo.
La doglianza non può essere qualificata come motivo di impugnazione (che, in quanto tale, sarebbe inammissibile perché tardivo, essendo stato sollevato soltanto con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 24 luglio 2025), bensì come istanza di correzione di errore materiale, la quale, non essendo rivolta ad una vera e propria riforma della decisione, non deve necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, neppure in via incidentale, ma può essere proposta in qualsiasi forma e può anche essere implicita nel complesso delle deduzioni difensive svolte in appello (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2,
Ordinanza, 12/01/2022, n. 683, rv. 663808-01).
Nel caso in esame, l'indicazione dell'importo della condanna è evidentemente frutto di una fortuita divergenza fra il giudizio del giudice di pace (diretto a confermare il decreto ingiuntivo) e la sua espressione letterale
(mediante la quale è stato indicato un importo diverso da quello portato dall'ingiunzione), percepibile e rilevabile ictu oculi (ossia, nel caso di specie, dagli atti di causa e segnatamente dal dispositivo del decreto ingiuntivo n. 336/2022 richiamato dalla sentenza).
D'altro canto, sul punto, la parte appellata non si è opposta, dichiarando di rimettersi a giustizia.
La sentenza impugnata deve dunque essere corretta e in particolare, nel dispositivo, e, in particolare, laddove si legge “5.100,86” dovrà invece intendersi “3.100,86”.
4. Conclusioni e regime delle spese.
Respinto l'appello, le spese devono essere poste integralmente in capo all'appellante. L'accoglimento dell'istanza di correzione di errore materiale, infatti, risultando estranea ai motivi di gravame, non incide sulla soccombenza;
del resto, come già rilevato, la parte appellata non si è opposta al suo accoglimento.
Le spese si liquidano, dunque, in euro 1.278,00 alla luce dei parametri di cui al paragrafo 2 delle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e ss.mm. per le cause di valore compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00, con applicazione dei parametri minimi, stante la semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate e l'istruttoria documentale;
il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti sul giudizio di appello di cui in epigrafe, ogni diversa domanda o eccezione respinta, così provvede:
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1. RESPINGE l'appello e CONFERMA la sentenza impugnata;
2. DISPONE che nel dispositivo della sentenza n. 1477/2025 del Giudice di Pace di Prato, laddove si legge
“5.100,86” si intenda invece “3.100,86”; invariato il resto.
3. CONDANNA a rifondere in favore di e spese Parte_1 Controparte_1 del presente giudizio, che si liquidano in euro 1.278,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Prato, 17/11/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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