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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/03/2025, n. 3813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3813 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Segue verbale udienza del 12.3.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA (EX NONA) CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 68911 del RGAC dell'anno 2022, avente ad oggetto Fideiussione - Polizza fideiussoria decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni delle parti prese all'odierna udienza di precisazione e successiva discussione orale della causa
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., e con sede legale in Foggia alla Parte_1 via Cariglia n. 22, C.F./P.iva , rapp.ta e difesa in virtù di mandato rilasciato in calce P.IVA_1 dell'atto di citazione in opposizione dall'Avv.to Pio Michele Gianquitto ( C.F._1 presso lo stesso elett. te domiciliata in Foggia al Corso G. Garibaldi n. 10;
OPPONENTE
E
(P.IVA: - Cod. Fisc.: , in persona Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, corrente in 00144 Roma RM, al Viale Cesare Pavese n.
385, ivi elettivamente domiciliata, via Emanuele Gianturco n. 6/10, presso lo studio dell'Avv.
Filippo Sciuto che la rappresenta e difende in forza di dichiarazione di nomina in atti in via disgiunta con l'Avv. Corrado Barile e l'Avv. Alessio Basso del Foro di Torino quest'ultimi in forza di procura speciale in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE: “L'Avv.to Pio Michele Gianquitto per la società opponente si riporta agli scritti difensivi e a tutta la documentazione ivi depositata. Contesta tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito ex adverso.”.
PER L'OPPOSTO: in via principale, respinga l'opposizione proposta e confermi il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, dichiari tenuta e condanni in persona del proprio legale Parte_1 rappresentante pro tempore a pagare a favore della in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore le somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto
o la diversa somma di giustizia meglio vista, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
con vittoria di spese e compensi professionali gravati di I.V.A. e C.P.A.
FATTO E DIRITTO 1.1. Con ricorso ritualmente depositato presso la cancelleria del Tribunale di Roma la compagnia ha richiesto ed ottenuto ingiunzione di pagamento, per il complessivo importo Controparte_1 di € 8.897,32, nei confronti della per non avere quest'ultima versato i Parte_1 premi dal 15/03/2019 al 15/03/2022 riconnessi alla polizza fideiussoria alla stessa rilasciata per l'esercizio del servizio di vigilanza privata (classi funzionali A e B, ex art. 134
TULP) da svolgere a beneficio della , per la quale tuttavia non era intervenuto Controparte_2 il relativo svincolo.
1.2. Si opponeva l'ingiunta, precisando in fatto che: “in data 27/03/2018, sottoscriveva polizza fidejussoria con la compagnia avente ad oggetto la garanzia per Controparte_1
l'esercizio di istituto di vigilanza privata, classi funzionali A e B, ex art. 134 TULP, in favore della , con decorrenza dal 15/3/2018 al 15/03/2019. Quest'ultima Controparte_2 comunicava alla beneficiaria della polizza, ossia alla ed alla Controparte_2 CP_3
il subentro a seguito del suddetto contratto di affitto d'azienda nei servizi di vigilanza
[...] prima espletati dall'opponente. La con provvedimento del 26/02/2019, Controparte_3 autorizzava il legale rappresentane della allo svolgimento delle Controparte_4 attività con specifico riferimento alle attività da svolgere in provincia di Foggia a seguito di affitto di ramo di azienda dalla società . Parte_1
1.3. L'opponente affermava, inoltre, che la polizza era scaduta il 15.03.2019 e che le condizioni del contratto non avevano previsto alcun rinnovo tacito della stessa precisando che, all'esito della stipula dell'affitto di ramo di azienda e della successiva autorizzazione rilasciata dalla Prefettura
(in data antecedente alla scadenza), la polizza sarebbe stata insuscettibile di rinnovo poiché, a quel punto, priva di oggetto ed aggiungendo, infine, di aver fornito alla compagnia comunicazione circa la cessione dell'attività.
1.4. Eccepiva, ancora, l'opponente, in punto di diritto, che:
- l'obbligazione del fideiussore, essendo riconnessa alla validità ed efficacia dell'obbligazione principale, non poteva eccedere ciò che era dovuto dal debitore, né poteva essere prestata a condizioni più onerose rispetto a quelle previste dal contratto principale, atteso che carattere tipico della fideiussione è la sua mancanza di autonomia rispetto all'obbligazione principale, circostanza (quella della accessorietà) che distingue tale fattispecie astratta – quanto alla vigenza e validità del vincolo, all'omogeneità del regime negoziale e legale ed alla coincidenza dell'oggetto con l'indicazione dell'importo massimo garantito - dal contratto autonomo di garanzia;
- il diritto al pagamento delle rate richieste dalla società opposta con l'atto monitorio fosse ormai prescritto ai sensi dell'art. 2952 c.c.
1.5. Si costituiva in giudizio sottolineando: CP_1 a) che l'opponente non avrebbe potuto liberarsi dall'obbligo di pagamento dei premi invocando l'intervenuto affitto di ramo d'azienda stante la preclusione sancita dall'art. 2560 c.c. e la mancanza di uno specifico consenso manifestato, ai sensi della richiamata previsione codicistica, dalla stessa compagnia;
b) che l'opponente, in spregio agli artt. 4, 5 e 13 delle condizioni di polizza, non avrebbe portato a conoscenza della garante compagnia, con gli strumenti contemplati ex contractu, la pretesa ultimazione del servizio, nè tampoco avrebbe consegnato a quest'ultima l'esemplare della polizza eventualmente restituitagli dal beneficiario ovvero una dichiarazione del beneficiario medesimo di liberazione dalle responsabilità assunte in ordine alla garanzia prestata;
c) che, a tutto concedere, data la cessazione avvenuta il 17.07.2022 del contratto di affitto di ramo d'azienda, la cedente sarebbe stata comunque obbligata al pagamento dei ratei di polizza impagati;
d) che la polizza in questione si sarebbe dovuta inquadrare nello schema del contratto autonomo di garanzia -
e non già in quello della fideiussione - rinvenendosi siffatto schema dalla formulazione letterale e dallo spirito del coacervo di clausole contenute nella polizza stessa;
e) che, ciononostante la funzione testè richiamata, alla polizza non si sarebbero potute applicare le norme dettate in tema di assicurazione – tra cui quelle sulla prescrizione (art. 2952 c.c.) e la risoluzione di diritto
(art. 1901 c.c.) - poiché non espressamente contemplate dalle parti nel congegno contrattuale.
2.0. Questo Giudice, all'esito della prima comparizione tenutasi mercè collegamento audiovisivo, accoglieva l'istanza di provvisoria esecuzione del d.i. opposto e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. mentre con decreto assunto a definizione dell'udienza del 20.11.2024 rinviava la causa, ex art. 281 sexies c.p.c., per la discussione orale al 23.1.2025.
2.1. L'opposizione è infondata.
2.2. E' innanzitutto doverosa una premessa: in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001). Nel caso specifico l'opposta ha provato l'esistenza del proprio credito, avendo versato in atti la polizza fideiussoria con numero
G84900A0719903 stipulata il 30.03.2018, con decorrenza dal 15.03.2018 e fino al 15.03.2019, con la (Garante), a favore della Controparte_1 Controparte_5 prestazioni connesse all'esercizio dei servizi di vigilanza privati classi funzionali A e B, ex art. 134 TULP.
2.3. Al contrario, l'opponente non ha documentato la propria liberazione dall'obbligo di pagamento del premio in favore della controparte;
non vi è prova, in particolare, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 5 della polizza fideiussoria de qua, secondo cui: “Il Contraente per essere svincolato dagli obblighi di polizza ed a documentazione della liberazione della garanzia deve consegnare alla Società: a) L'esemplare della polizza restituitogli dal Beneficiario;
oppure b) Una dichiarazione rilasciata dal beneficiario che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che ai fini dell'art. 4, detta dichiarazione non avrà in nessun caso effetto retroattivo”.
2.4. Orbene, non avendo la Compagnia ricevuto alcun documento idoneo a certificare il definitivo svincolo della polizza fideiussoria in oggetto, perdura l'obbligo di pagamento del premio, non avendo l'opponente comprovato di aver consegnato alla controparte, conformemente alle previsioni contrattuali, la documentazione idonea a giustificare la cessazione dell'obbligo di pagamento del premio.
3. Fra gli altri motivi di opposizione l'odierna opponente eccepisce la cessazione di ogni suo obbligo nei confronti della garante per intervenuta stipula di un contratto di affitto di ramo d'azienda nonché la prescrizione del credito vantato dalla Controparte_1
3.1. I motivi risultano, tuttavia, sforniti di pregio.
3.2. Parte opponente ha contestato che i premi ingiunti non sarebbero dovuti, in quanto a seguito della stipula del contratto di affitto di ramo d'azienda con la risalente Controparte_4 al 19.07.2018, sarebbe cessato il rischio oggetto della copertura assicurativa e, pertanto, anche quest'ultima inevitabilmente era venuta a cessare.
L'eccezione non è condivisibile sotto un duplice profilo:
- risulta incontroverso a questo Giudicante – verificata la tipologia e le caratteristiche del contratto - che la polizza fideiussoria rilasciata dalla società opposta non rientra nel novero dei contratti assicurativi configurandosi piuttosto quale garanzia autonoma e come tale sottratta all'applicazione delle disposizioni dettate per il contratto di assicurazione;
- in termini di legittimazione, la surrichiamta cessione, non potendo comportare l'automatica voltura della cessionaria nel contratto di assicurazione, giusta la previsione dell'art. 2560 c.c. – che consente al solo creditore di liberare la cedente dai suoi obblighi verso il creditore stesso – non può affatto liberare la contraente - cedente dall'obbligo di versare i premi assicurativi.
3.3. Sulla scorta delle pattuizioni contrattuali, come sopra riportate, la stipulante si sarebbe sottratta al pagamento dei premi per gli anni successivi a quello di stipulazione della polizza solo per effetto dello svincolo della stessa, svincolo implicante la restituzione dell'originale di polizza da parte del beneficiario con dichiarazione espressa di svincolo o, comunque, comunicazione da parte del beneficiario diretta alla opposta di svincolo della garanzia. In difetto di prova di tali circostanze, le uniche contrattualmente pattuite tali da determinare la cessazione della garanzia, l'eccezione sollevata da parte opponente deve ritenersi infondata.
3.4. Parimenti infondata si manifesta l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
Per costante giurisprudenza, infatti, nei contratti di cosiddetta assicurazione fideiussoria, nei quali la funzione di garanzia è prevalente su quella assicurativa, possono trovare applicazione le regole che disciplinano il rapporto di assicurazione (tra cui quella relativa al termine annuale di prescrizione, di cui all'art. 2952, comma 1, c.c.) solo quando sia accertato, mediante l'esame e l'interpretazione delle clausole di polizza, che le parti, nella loro piena autonomia contrattuale, abbiano voluto richiamare la disciplina propria dell'assicurazione, con particolare riguardo ai rapporti tra l'assicuratore e l'altro contraente (cfr. Cass. civ. n. 16283 del 31/07/2015), ciò che non risulta, di contro, dalla polizza rilasciata dall'opposta rendendo l'azione esperita da quest'ultima, col ricorso monitorio, immune dal vizio decadenziale.
4. L'opposizione deve essere, quindi, respinta, con relativa condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 08/02/2021 dalla in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, avverso la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, contrariis reiectis:
- RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 15637 del 7.09.2022 pronunciato dal Tribunale di Roma sul ricorso incardinato nel RG. n. 51568 del 2022;
- CONDANNA la al pagamento in favore della controparte delle spese Parte_1 processuali, che liquida in € 3.397,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Roma, lì 12 /0 3 /2025
IL GIUDICE
Dott. Maria Pia De Lorenzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA (EX NONA) CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 68911 del RGAC dell'anno 2022, avente ad oggetto Fideiussione - Polizza fideiussoria decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni delle parti prese all'odierna udienza di precisazione e successiva discussione orale della causa
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., e con sede legale in Foggia alla Parte_1 via Cariglia n. 22, C.F./P.iva , rapp.ta e difesa in virtù di mandato rilasciato in calce P.IVA_1 dell'atto di citazione in opposizione dall'Avv.to Pio Michele Gianquitto ( C.F._1 presso lo stesso elett. te domiciliata in Foggia al Corso G. Garibaldi n. 10;
OPPONENTE
E
(P.IVA: - Cod. Fisc.: , in persona Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, corrente in 00144 Roma RM, al Viale Cesare Pavese n.
385, ivi elettivamente domiciliata, via Emanuele Gianturco n. 6/10, presso lo studio dell'Avv.
Filippo Sciuto che la rappresenta e difende in forza di dichiarazione di nomina in atti in via disgiunta con l'Avv. Corrado Barile e l'Avv. Alessio Basso del Foro di Torino quest'ultimi in forza di procura speciale in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE: “L'Avv.to Pio Michele Gianquitto per la società opponente si riporta agli scritti difensivi e a tutta la documentazione ivi depositata. Contesta tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito ex adverso.”.
PER L'OPPOSTO: in via principale, respinga l'opposizione proposta e confermi il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, dichiari tenuta e condanni in persona del proprio legale Parte_1 rappresentante pro tempore a pagare a favore della in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore le somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto
o la diversa somma di giustizia meglio vista, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
con vittoria di spese e compensi professionali gravati di I.V.A. e C.P.A.
FATTO E DIRITTO 1.1. Con ricorso ritualmente depositato presso la cancelleria del Tribunale di Roma la compagnia ha richiesto ed ottenuto ingiunzione di pagamento, per il complessivo importo Controparte_1 di € 8.897,32, nei confronti della per non avere quest'ultima versato i Parte_1 premi dal 15/03/2019 al 15/03/2022 riconnessi alla polizza fideiussoria alla stessa rilasciata per l'esercizio del servizio di vigilanza privata (classi funzionali A e B, ex art. 134
TULP) da svolgere a beneficio della , per la quale tuttavia non era intervenuto Controparte_2 il relativo svincolo.
1.2. Si opponeva l'ingiunta, precisando in fatto che: “in data 27/03/2018, sottoscriveva polizza fidejussoria con la compagnia avente ad oggetto la garanzia per Controparte_1
l'esercizio di istituto di vigilanza privata, classi funzionali A e B, ex art. 134 TULP, in favore della , con decorrenza dal 15/3/2018 al 15/03/2019. Quest'ultima Controparte_2 comunicava alla beneficiaria della polizza, ossia alla ed alla Controparte_2 CP_3
il subentro a seguito del suddetto contratto di affitto d'azienda nei servizi di vigilanza
[...] prima espletati dall'opponente. La con provvedimento del 26/02/2019, Controparte_3 autorizzava il legale rappresentane della allo svolgimento delle Controparte_4 attività con specifico riferimento alle attività da svolgere in provincia di Foggia a seguito di affitto di ramo di azienda dalla società . Parte_1
1.3. L'opponente affermava, inoltre, che la polizza era scaduta il 15.03.2019 e che le condizioni del contratto non avevano previsto alcun rinnovo tacito della stessa precisando che, all'esito della stipula dell'affitto di ramo di azienda e della successiva autorizzazione rilasciata dalla Prefettura
(in data antecedente alla scadenza), la polizza sarebbe stata insuscettibile di rinnovo poiché, a quel punto, priva di oggetto ed aggiungendo, infine, di aver fornito alla compagnia comunicazione circa la cessione dell'attività.
1.4. Eccepiva, ancora, l'opponente, in punto di diritto, che:
- l'obbligazione del fideiussore, essendo riconnessa alla validità ed efficacia dell'obbligazione principale, non poteva eccedere ciò che era dovuto dal debitore, né poteva essere prestata a condizioni più onerose rispetto a quelle previste dal contratto principale, atteso che carattere tipico della fideiussione è la sua mancanza di autonomia rispetto all'obbligazione principale, circostanza (quella della accessorietà) che distingue tale fattispecie astratta – quanto alla vigenza e validità del vincolo, all'omogeneità del regime negoziale e legale ed alla coincidenza dell'oggetto con l'indicazione dell'importo massimo garantito - dal contratto autonomo di garanzia;
- il diritto al pagamento delle rate richieste dalla società opposta con l'atto monitorio fosse ormai prescritto ai sensi dell'art. 2952 c.c.
1.5. Si costituiva in giudizio sottolineando: CP_1 a) che l'opponente non avrebbe potuto liberarsi dall'obbligo di pagamento dei premi invocando l'intervenuto affitto di ramo d'azienda stante la preclusione sancita dall'art. 2560 c.c. e la mancanza di uno specifico consenso manifestato, ai sensi della richiamata previsione codicistica, dalla stessa compagnia;
b) che l'opponente, in spregio agli artt. 4, 5 e 13 delle condizioni di polizza, non avrebbe portato a conoscenza della garante compagnia, con gli strumenti contemplati ex contractu, la pretesa ultimazione del servizio, nè tampoco avrebbe consegnato a quest'ultima l'esemplare della polizza eventualmente restituitagli dal beneficiario ovvero una dichiarazione del beneficiario medesimo di liberazione dalle responsabilità assunte in ordine alla garanzia prestata;
c) che, a tutto concedere, data la cessazione avvenuta il 17.07.2022 del contratto di affitto di ramo d'azienda, la cedente sarebbe stata comunque obbligata al pagamento dei ratei di polizza impagati;
d) che la polizza in questione si sarebbe dovuta inquadrare nello schema del contratto autonomo di garanzia -
e non già in quello della fideiussione - rinvenendosi siffatto schema dalla formulazione letterale e dallo spirito del coacervo di clausole contenute nella polizza stessa;
e) che, ciononostante la funzione testè richiamata, alla polizza non si sarebbero potute applicare le norme dettate in tema di assicurazione – tra cui quelle sulla prescrizione (art. 2952 c.c.) e la risoluzione di diritto
(art. 1901 c.c.) - poiché non espressamente contemplate dalle parti nel congegno contrattuale.
2.0. Questo Giudice, all'esito della prima comparizione tenutasi mercè collegamento audiovisivo, accoglieva l'istanza di provvisoria esecuzione del d.i. opposto e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. mentre con decreto assunto a definizione dell'udienza del 20.11.2024 rinviava la causa, ex art. 281 sexies c.p.c., per la discussione orale al 23.1.2025.
2.1. L'opposizione è infondata.
2.2. E' innanzitutto doverosa una premessa: in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001). Nel caso specifico l'opposta ha provato l'esistenza del proprio credito, avendo versato in atti la polizza fideiussoria con numero
G84900A0719903 stipulata il 30.03.2018, con decorrenza dal 15.03.2018 e fino al 15.03.2019, con la (Garante), a favore della Controparte_1 Controparte_5 prestazioni connesse all'esercizio dei servizi di vigilanza privati classi funzionali A e B, ex art. 134 TULP.
2.3. Al contrario, l'opponente non ha documentato la propria liberazione dall'obbligo di pagamento del premio in favore della controparte;
non vi è prova, in particolare, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 5 della polizza fideiussoria de qua, secondo cui: “Il Contraente per essere svincolato dagli obblighi di polizza ed a documentazione della liberazione della garanzia deve consegnare alla Società: a) L'esemplare della polizza restituitogli dal Beneficiario;
oppure b) Una dichiarazione rilasciata dal beneficiario che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che ai fini dell'art. 4, detta dichiarazione non avrà in nessun caso effetto retroattivo”.
2.4. Orbene, non avendo la Compagnia ricevuto alcun documento idoneo a certificare il definitivo svincolo della polizza fideiussoria in oggetto, perdura l'obbligo di pagamento del premio, non avendo l'opponente comprovato di aver consegnato alla controparte, conformemente alle previsioni contrattuali, la documentazione idonea a giustificare la cessazione dell'obbligo di pagamento del premio.
3. Fra gli altri motivi di opposizione l'odierna opponente eccepisce la cessazione di ogni suo obbligo nei confronti della garante per intervenuta stipula di un contratto di affitto di ramo d'azienda nonché la prescrizione del credito vantato dalla Controparte_1
3.1. I motivi risultano, tuttavia, sforniti di pregio.
3.2. Parte opponente ha contestato che i premi ingiunti non sarebbero dovuti, in quanto a seguito della stipula del contratto di affitto di ramo d'azienda con la risalente Controparte_4 al 19.07.2018, sarebbe cessato il rischio oggetto della copertura assicurativa e, pertanto, anche quest'ultima inevitabilmente era venuta a cessare.
L'eccezione non è condivisibile sotto un duplice profilo:
- risulta incontroverso a questo Giudicante – verificata la tipologia e le caratteristiche del contratto - che la polizza fideiussoria rilasciata dalla società opposta non rientra nel novero dei contratti assicurativi configurandosi piuttosto quale garanzia autonoma e come tale sottratta all'applicazione delle disposizioni dettate per il contratto di assicurazione;
- in termini di legittimazione, la surrichiamta cessione, non potendo comportare l'automatica voltura della cessionaria nel contratto di assicurazione, giusta la previsione dell'art. 2560 c.c. – che consente al solo creditore di liberare la cedente dai suoi obblighi verso il creditore stesso – non può affatto liberare la contraente - cedente dall'obbligo di versare i premi assicurativi.
3.3. Sulla scorta delle pattuizioni contrattuali, come sopra riportate, la stipulante si sarebbe sottratta al pagamento dei premi per gli anni successivi a quello di stipulazione della polizza solo per effetto dello svincolo della stessa, svincolo implicante la restituzione dell'originale di polizza da parte del beneficiario con dichiarazione espressa di svincolo o, comunque, comunicazione da parte del beneficiario diretta alla opposta di svincolo della garanzia. In difetto di prova di tali circostanze, le uniche contrattualmente pattuite tali da determinare la cessazione della garanzia, l'eccezione sollevata da parte opponente deve ritenersi infondata.
3.4. Parimenti infondata si manifesta l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
Per costante giurisprudenza, infatti, nei contratti di cosiddetta assicurazione fideiussoria, nei quali la funzione di garanzia è prevalente su quella assicurativa, possono trovare applicazione le regole che disciplinano il rapporto di assicurazione (tra cui quella relativa al termine annuale di prescrizione, di cui all'art. 2952, comma 1, c.c.) solo quando sia accertato, mediante l'esame e l'interpretazione delle clausole di polizza, che le parti, nella loro piena autonomia contrattuale, abbiano voluto richiamare la disciplina propria dell'assicurazione, con particolare riguardo ai rapporti tra l'assicuratore e l'altro contraente (cfr. Cass. civ. n. 16283 del 31/07/2015), ciò che non risulta, di contro, dalla polizza rilasciata dall'opposta rendendo l'azione esperita da quest'ultima, col ricorso monitorio, immune dal vizio decadenziale.
4. L'opposizione deve essere, quindi, respinta, con relativa condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 08/02/2021 dalla in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, avverso la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, contrariis reiectis:
- RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 15637 del 7.09.2022 pronunciato dal Tribunale di Roma sul ricorso incardinato nel RG. n. 51568 del 2022;
- CONDANNA la al pagamento in favore della controparte delle spese Parte_1 processuali, che liquida in € 3.397,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Roma, lì 12 /0 3 /2025
IL GIUDICE
Dott. Maria Pia De Lorenzo