CA
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 4785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4785 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta al n. 3666 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 con
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo in materia di appalto di servizi
TRA
in liquidazione volontaria con sede legale in Venticano (AV) alla Parte_1
Via Luigi Cadorna n. 187 (P. IV , in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
, elettivamente domiciliata in Benevento alla Via Erik Mutarelli n. 20 presso l'avv. Stefano Parte_2
IN (C.F: ) da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti prodotta in CodiceFiscale_1
sede di iscrizione telematica della causa a ruolo.
APPELLANTE
E
con sede in Napoli alla F. Caracciolo n. 15 (C.F. e P. IV ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Napoli alla via C. CP_2
Poerio n. 90 presso l'avv. Domenico Festa (C.F: ) da cui è rappresentata e difesa in virtù CodiceFiscale_2
di procura in calce alla comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado.
APPELLATA
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “Premesso quanto sin qui dedotto, prodotto ed eccepito in primo grado, con l'atto di
opposizione a D.I., con le note autorizzate ed i verbali di udienza, con la prima, con la seconda e con la terza
pagina 1 di 13 memoria ex art.183, VI comma, c.p.c., con le note conclusive e, da ultimo, con l'atto di citazione in appello e
con tutti gli allegati documenti, e con le note di udienza del 25/03/2022 e del 11/03/2024, impugna e contesta sia
ogni avversa domanda e/o eccezione e/o istanza dell'opposta, qui appellata, e le tardive comparsa di
costituzione e note di udienza del 31/03/2022 e del 15/03/2024 di quest'ultima, in quanto il loro contenuto è
totalmente infondato e non provato, alla luce delle eccezioni di cui al predetto atto di appello, e sia, soprattutto,
quanto statuito nella sentenza n. 6094/2021, emessa e depositata in data 28.06.2021, dal Tribunale di
Napoli…notificata a mezzo di posta elettronica certificata il dì 30.06.2021, avverso la quale è stato proposto
fondato appello, che qui si richiama integralmente per farne parte integrante e sostanziale, si precisano, con le
presenti note, le conclusioni come da atti e verbali di causa, richiamando in particolare le eccezioni preliminari
inaspettatamente disattese in primo grado, le quali, reiterate in appello, rendono inutile ogni esame del merito,
anche in questo secondo grado di giudizio, e si chiede di assegnare la causa a sentenza, con i termini di legge
per il deposito delle memorie conclusionali, per sentire, all'esito, l'Ecc.ma Corte di Appello qui adita: in via
principale, riformare e/o annullare integralmente la sentenza di primo grado, e per l'effetto accogliere le
conclusioni precisate in primo grado dalla società opponente, qui appellante;
2. condannare la società
appellata alla restituzione di quanto eventualmente incassato in esecuzione della sentenza appellata;
3.
condannare controparte al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio e di quello di primo grado,
con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario. Si richiamano gli atti e i documenti, come da indice
del fascicolo di parte, con ogni riserva di rintracciare e depositare provvedimenti, documenti e verbali del
fascicolo di ufficio di primo grado, in caso di mancata acquisizione integrale dello stesso da parte della
cancelleria della Corte adita, prima del deposito delle memorie conclusionali”.
PER L'APPELLATA: “In riferimento all'udienza fissata per il giorno 13.06.2025, da svolgersi ai sensi e nelle
forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio sino alle ore 9:30 del giorno di udienza per il deposito
delle relative note scritte, fissato dall'adita Corte d'Appello con provvedimento del 15.03.2024, lo scrivente
difensore, officiato della rappresentanza della , nel riportarsi integralmente alla Controparte_1
propria comparsa di costituzione e risposta, impugna e contesta ancora una volta tutto quanto dedotto,
prodotto, eccepito e richiesto da parte appellante, in quanto infondato in fatto ed in diritto, ed insiste per il
rigetto in toto dell'avverso appello. Insiste altresì per l'integrale accoglimento delle proprie conclusioni già
rassegnate in comparsa, qui di seguito ripetute e trascritte. Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis
pagina 2 di 13 reiectis, cosi provvedere: in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità
dell'appello ex adverso proposto;
nel merito, respingere l'avverso appello in quanto infondato in fatto e in
diritto, per le motivazioni addotte in comparsa, e per l'effetto confermare quanto statuito nella sentenza n.
6094/2021 emessa dal Tribunale di Napoli il 28.06.2021 e pubblicata in pari data, qui impugnata;
con vittoria
di spese e compensi professionali, anche della fase cautelare, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarre in
favore del sottoscritto procuratore antistatario. Chiede infine che la causa venga assegnata a sentenza con
concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 4799/2014 depositato in cancelleria il 22.07.2014 e notificatole il 12.11.2014 con cui il Tribunale
di Napoli, su ricorso della le ingiungeva il pagamento di € 5.061,20, oltre interessi ai Controparte_3
sensi del D. lgs. n. 231/2002 e spese della procedura monitoria, costituente il corrispettivo del servizio di pulizia della cantina sita in Taurasi alla via Contrada Lenze n. 10 affidato alla ricorrente dall'ingiunta con contratto stipulato il 22.01.2013 e portato dalle fatture insolute nn. 265, 318, 370, 431, 438, 545, 555, 606 dell'anno 2013
e nn. 46, 59 e 148 dell'anno 2014.
Nel proporre l'opposizione la ha in particolare eccepito: a) l'inefficacia del decreto Parte_1
ingiuntivo ex art. 644 c.p.c. stante la sua notifica oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia che, tenuto conto della sospensione feriale, veniva a scadere il 05.11.2014; b) l'incompetenza territoriale del tribunale adito in via monitoria ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c. avendo la sede legale nel Comune di Avellino Parte_1
ed essendosi il contratto perfezionato nel luogo di espletamento del servizio (Taurasi), dove l'obbligazione di pagamento del corrispettivo doveva essere eseguita, con conseguente devoluzione della controversia, in via alternativa, al Tribunale di Avellino o al tribunale di Benevento;
c) la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato di cui all'art. 112 c.p.c. in quanto l'ingiunzione di pagamento era stata richiesta “nei
confronti del 371 TO CA, 1/bis, in persona dell'amministratore p.t., C.F. Controparte_4 CP_5
sito in Napoli alla via TO CA n. 1/bis; d) la mancanza di prova del credito vantato in P.IVA_3
quanto le fatture, pur essendo prove idonee all'emissione del decreto ingiuntivo, avevano tale valore nella sola fase monitoria mentre nel giudizio di opposizione non potevano assurgere a prova del negozio e del credito in esse indicato, trattandosi di documenti unilateralmente formati dallo stesso soggetto intenzionato ad avvalersene.
pagina 3 di 13 La , costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione previa concessione della CP_1
provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo che le è stata accordata con ordinanza del 30.04.15 la quale ha rigettato l'eccezione di inefficacia del provvedimento monitorio ed ha rinviato la causa assegnando alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. con la seguente motivazione: “ritenuto che l'istanza di
declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo non è accoglibile atteso che l'inefficacia deriva dalla mancata
notifica del decreto nel termine e non dalla nullità o irregolarità o dal mancato buon esito della notifica stessa;
rilevato, invero, che nel caso di specie le attività inerenti alla notifica sono state espletate in data 27.10.14 c/o la
sede legale della società opponente (cfr. Cass. civ. 3552/14 secondo cui la notificazione del decreto ingiuntivo,
comunque effettuata, anche se nulla e non andata a buon fine, è indice della volontà del creditore di avvalersi
del decreto ed esclude, dunque, la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della
previsione di inefficacia di esso); ritenuto, inoltre, che l'eccezione di incompetenza per territorio non è idonea a
definire il giudizio;
ritenuto, altresì, che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
rilevato, invero, che l'opponente non ha contestato il credito nel suo preciso ammontare, né la corretta
esecuzione dei servizi svolti dall'appaltatore in suo favore, ma unicamente la valenza probatoria delle fatture,
sicché sussistono i presupposti per la concessione della p.e. del decreto opposto…”.
La causa, depositate le memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni venendo decisa con sentenza pubblicata il 28.06.2021 e notificata il 30.06.2021 che ha rigettato l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo e condannando la società al rimborso delle Parte_1
spese di lite sostenute dalla . Detta sentenza, per quanto in questa sede interessa, è stata così Controparte_1
motivata: “Preliminarmente va rilevato che questo Tribunale, in data 30-04-2015, con ordinanza resa fuori
udienza, si è già pronunciato sull'eccezione d'inefficacia del D.I. opposto, statuendo il rigetto della correlativa
l'istanza di declaratoria di inefficacia del D.I.
È inammissibile, invece, l'eccezione d'incompetenza per territorio del presente Tribunale in favore del
foro di Benevento. E' invero noto che, in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più
criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli art. 18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti
di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione
in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire
la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, con la conseguenza che, in mancanza
pagina 4 di 13 di tale contestazione (come appunto avvenuto nella fattispecie in esame) e di detta prova, l'eccezione deve
essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con
correlativa competenza del giudice adito (cfr. Cass. civ., sez. VI, 21 luglio 2011, n. 15996; Cass. civ., sez. III, 14
luglio 2006, n. 16096; Cass. civ., sez. III, 25 novembre 2005, n. 24903; Cass. civ., sez. I, 26 giugno 1999, n.
6632). Nel caso di specie non è stato minimamente affrontato il profilo del “forum destinatae solutionis” e ciò
determina l'inammissibilità dell'eccezione, osservandosi peraltro, per completezza di motivazione, che avendo
l'opposta sede in Napoli ed essendo l'obbligazione dedotta in giudizio astrattamente liquida ed esigibile,
sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi degli artt. 1182, comma 3, c.c. e 20 c.p.c.
Ancora priva di pregio è l'eccezione concernente la violazione del principio di corrispondenza tra il
chiesto e pronunciato. L'opponente allega che nel ricorso monitorio l'opposta ha chiesto emettersi il decreto
ingiuntivo nei confronti del “ 371 di via TO CA n. 1/ bis, in persona Controparte_4
dell'amministratore pro tempore”, e che, pertanto, il Giudicante, nel disattendere i dettami dell'art. 112 c.p.c.,
avrebbe ingiunto il pagamento della somma ad un soggetto diverso da quello a cui l'ingiunzione era
effettivamente diretta. Alla stregua della documentazione prodotta in sede monitoria risulta incontestabile che la
società opposta ha inteso ottenere il decreto ingiuntivo nei confronti di pertanto, risulta Controparte_1
evidente che la società , laddove ha chiesto emettersi il decreto ingiuntivo nei confronti del CP_1
Condominio in luogo della società , è incorsa in un errore materiale. Parte_3 Parte_1
Anche nel merito l'opposizione è infondata. È noto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si
configura come giudizio ordinario di cognizione e che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario
nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio
il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Nel giudizio di opposizione
tornano, dunque, ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di
prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento
monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione.
E così accade che i documenti, costituenti prova scritta in base agli artt. 633 e segg. c.p.c. ai limitati fini
dell'emissione del decreto ingiuntivo, perdano, in seguito all'opposizione, la speciale efficacia probatoria loro
riconosciuta per legge nella prima fase (artt. 634 e segg. c.p.c.); e, se il ricorrente non deduca altri mezzi di
prova del fatto costitutivo del preteso credito, che la sua domanda debba essere rigettata, in applicazione
pagina 5 di 13 dell'art. 2697, comma 1, c.c., essendo la formazione del convincimento del giudice nuovamente regolata, agli
effetti della decisione in merito all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione.
Va all'uopo rimarcato che secondo la costante giurisprudenza di legittimità la fattura commerciale,
avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi
relativi all'esecuzione d'un contratto, s'inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo
nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.
Perciò, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri
obbligatori, proprio per la sua formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene, non può
assurgere a prova del contratto ma, al più, può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e
dell'esecuzione della prestazione indicatavi, mentre nessun valore, neppure indiziario, le si può riconoscere in
ordine così alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del
contratto, tant'è che contro ed in aggiunta al contenuto della stessa sono ammissibili prove anche per testimoni
dirette a dimostrare le convenzioni non risultanti dall'atto o sottostanti (cfr. Cass. civ., sez. II, 21 luglio 2003, n.
11341; Cass. civ., sez. II, 25 giugno 2001, n. 8664; Cass. civ., sez. II, 30 gennaio 2001, n. 1316).
Nella fattispecie in esame, tuttavia, parte opponente non ha contestato la sussistenza del contratto di
appalto corrente tra le parti (tra l'altro versato in atti dall'opposta sin dalla fase monitoria), avente ad oggetto
il servizio di pulizia della cantina sita in Taurasi. Deve ritenersi, dunque, provata l'esistenza del titolo (contratto
di servizi) posto a base della domanda di adempimento contrattuale (pagamento) proposta in via monitoria.
Costituisce ormai principio pacifico in giurisprudenza che, in tema di prova dell'inadempimento di una
obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di
scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte. Il debitore
convenuto, per converso, è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito
dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al
caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga
dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tale caso invertiti i ruoli delle parti in lite,
poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento e il creditore agente dovrà
dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.
pagina 6 di 13 Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto
adempimento - per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza
dell'obbligo di diligenza o per difformità quantitative o qualitative dei beni - grava ancora una volta sul
debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento…
Nella specie l'opponente alcun elemento di prova ha fornito in ordine al fatto estintivo della pretesa
azionata dalla opposta con la procedura monitoria, né tantomeno ha contestato il credito nel suo preciso
ammontare o la corretta esecuzione dei lavori svolti.
Tutto questo convince che la opponente abbia promosso la presente causa di opposizione alla
ingiunzione di pagamento con l'unico scopo di dilazionare l'esito della ingiunzione e prendere tempo. Per
quanto detto il decreto ingiuntivo va integralmente confermato (…)”.
§§§§§§
La , con atto notificato il 30.07.2021 ed Controparte_6
iscritto a ruolo il 07.09.2021, ha tempestivamente appellato tale sentenza chiedendo a questa Corte di riformarla,
previa sospensione della sua efficacia esecutiva, revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando la
[...]
alla restituzione di quanto eventualmente incassato in esecuzione della decisione di primo grado con CP_1
vittoria delle spese dei due gradi di giudizio da distrarre in favore del difensore anticipatario.
Si è costituita la società appellata resistendo al gravame avversario di cui ha chiesto il rigetto con vittoria delle spese del grado da distrarre in favore dell'avv. Domenico Festa per dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c.
La causa, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza poi sostituita dalla concessione di un termine per il deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe. La controversia è
stata quindi introitata in decisione disponendo il deposito delle difese finali nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§§§§§§
Con il primo motivo di gravame la deduce che l'autore della sentenza impugnata ha Parte_1
erroneamente rigettato l'eccezione d'inefficacia del decreto ingiuntivo nonostante lo stesso sia stato notificato oltre il termine di 60 giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento monitorio previsto dall'art. 644 c.p.c.
Il decreto in questione, prosegue l'appellante, veniva passato per la notifica il 12.11.2014, ossia sette giorni dopo la scadenza - in data 05.11.2014 - del termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta in data pagina 7 di 13 22.07.2014, né rileverebbe quanto dedotto dall'appellata in merito al fatto che una prima notifica presso la sede legale della , non andata a buon fine, veniva tentata il 27.10.2014. Parte_1
Il mancato perfezionamento della prima notifica rendeva infatti irrilevante che essa fosse stata tentata nel rispetto del termine di sessanta giorni dal momento che la stessa società opposta, nella comparsa di risposta depositata in primo grado, dichiarava di aver avuto contezza del mancato buon fine della prima notifica “dopo
poco più di una settimana” e cioè il 03.11.2014.
La , pur avendo saputo del mancato perfezionamento della notifica prima della scadenza del CP_1
termine del 05.11.2014, aveva dunque consegnato il decreto ingiuntivo agli Ufficiali Giudiziari per la rinotifica non solo fuori termine ma ben nove giorni dopo la conoscenza dell'infruttuosità del primo tentativo senza adoperarsi prontamente per un'immediata ripresa del procedimento notificatorio.
§§§§§§
Il motivo deve essere rigettato perché infondato. La ha infatti dedotto e documentato, Controparte_1
sin dal primo grado di giudizio, che una prima notifica a mezzo del servizio postale dell'ingiunzione di pagamento veniva operata dagli Ufficiali Giudiziari di Napoli spedendo l'atto presso la sede legale della
[...]
sita in Avellino alla via Iannicchini n. 11. Pt_1
Detta notifica, per circostanze non addebitabili al notificante, non aveva buon fine in quanto il plico contenente il decreto, dopo circa una settimana, veniva restituito al mittente per “irreperibilità del destinatario”,
come annotato sull'avviso di ricevimento postale, nonostante la sede legale della società ingiunta risultante dalla visura camerale eseguita non fosse mai mutata.
A questo punto la , rendendosi parte diligente, provvedeva a rinotificare il decreto CP_1
consegnandolo in data 12.11.2014 agli Ufficiali Giudiziari per la cura dell'adempimento, avvenuta sempre a mezzo del servizio postale, ed indirizzando questa volta l'atto direttamente all'amministratore dell'
[...]
, presso la sua residenza, con esito positivo della notifica stessa. Pt_1
Ciò premesso occorre passare a evidenziare che la Suprema Corte, a partire dalla sentenza a Sezioni
Unite n. 17352/2009, ha costantemente affermato che in tema di notificazione degli atti processuali, qualora la notifica da effettuarsi entro un termine perentorio non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo -
di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio e, ai fini del rispetto del termine pagina 8 di 13 perentorio, la conseguente notifica avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento notificatorio,
sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari, secondo la comune diligenza, per conoscere l'esito negativo della prima notifica e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (cfr. nello stesso senso cass. n. 6846/2010, n. 21154/2010,
n. 18074/2012, n. 20830/2013 e n. 16943/2018).
L'ultima delle richiamate pronunce di legittimità, procedendo ad un ulteriore approfondimento della tematica, ha poi chiarito che il termine ragionevole per la riattivazione del processo notificatorio va individuato,
in via interpretativa, in un intervallo temporale pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c. (60 giorni)
ritenendo perciò tempestiva una notifica del ricorso per cassazione, avviata il 26 giugno 2013 e rinnovata il 14
agosto 2013. Ne consegue che, essendo anche il termine per la notifica del decreto ingiuntivo pari a 60 giorni,
può ritenersi ragionevole la riattivazione del processo notificatorio avvenuta con esito positivo entro 30 giorni dal mancato buon fine della prima notifica.
Ad abundantiam va peraltro evidenziato come, per costante giurisprudenza, la notifica del decreto ingiuntivo oltre la scadenza del termine previsto dall'art. 644 c.p.c. comporta l'inefficacia del provvedimento, e cioè rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa, ma non tocca, in difetto di qualsiasi previsione in tal senso, la qualificazione del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale. Ne consegue che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale)
la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione,
ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le conseguenti implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (cfr. ex multis cass. n. 21050/2006 e cass. n. 951/2013).
§§§§§§
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta l'errore in cui sarebbe incorsa l'impugnata sentenza non accogliendo l'altra eccezione preliminare formulata in primo grado con cui si è fatta valere l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli e la devoluzione della controversia al Tribunale di Avellino o di Benevento. Più in particolare l'appellante deduce che, nel caso di specie, non può trovare applicazione la regola sul forum destinatae solutionis dettata dal combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 co. 3 c.c.
secondo la quale le obbligazioni aventi per oggetto una somma di danaro si estinguono al domicilio del creditore.
pagina 9 di 13 Ciò in quanto tale regola ha vigore solo quando si è in presenza di un'obbligazione pecuniaria liquida ed esigibile e cioè quando il titolo individua esattamente l'importo dovuto, o indica i criteri per determinarlo senza alcun margine di discrezionalità, mentre nel caso di specie tali caratteristiche difetterebbero.
§§§§§§
Anche tale censura non ha fondamento. A supporto della pretesa azionata in via monitoria la
[...]
ha infatti prodotto non solo le fatture di cui è reclamato il pagamento ma anche il contratto avente ad CP_1
oggetto il servizio di pulizia della cantina sita in Taurasi alla Via Contrada Lenze n. 21, stipulato dalle parti in
Avellino il 22.01.2013, il cui articolo 2 stabilisce che il corrispettivo dell'appalto è di € 350,00 mensili più iva.
Si è dunque in presenza di un credito esattamente determinato nel suo importo che presenta le caratteristiche di liquidità ed esigibilità occorrenti per radicare l'obbligo di pagamento del corrispettivo contrattuale al domicilio della , che ha sede legale in Napoli alla via Caracciolo n. 15, con Controparte_1
conseguente sussistenza della competenza territoriale del tribunale adito in via monitoria ai sensi degli artt. 637
co. 1 c.p.c., 20 c.p.c. e 1182 co. 3 c.c.
§§§§§§
Con il successivo motivo di gravame la deduce che a torto il giudice di primo grado ha Parte_1
ritenuto priva di pregio l'eccezione di invalidità del provvedimento monitorio per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.
L'emissione del decreto ingiuntivo era stata infatti richiesta nei confronti del Condominio di via
TO CA n. 1/bis, isolato 371 e pertanto il giudice di primo grado commetteva un errore ingiungendo il pagamento della somma ad un soggetto diverso da quello a cui l'ingiunzione era diretta in violazione della regola secondo cui il Giudice deve pronunciarsi unicamente sulle richieste delle parti a prescindere da eventuali errori di stampa dei quali è tenuto a rispondere chi li ha commessi a meno che in sede di chiarimenti, nella fattispecie mai richiesti, il ricorrente non avesse corretto il tiro indicando l'effettivo legittimato passivo.
§§§§§§
La censura è ancora una volta infondata. Dalla lettura del ricorso per ingiunzione appare infatti palese che quello denunziato è un banale refuso, dovuto al cd. “copia e incolla”, in cui è incorsa la difesa della
[...]
nella sola redazione delle conclusioni. L'intero ricorso, senza dare adito a dubbi di sorta, indica CP_1
infatti quale debitore l' individuando correttamente la causa petendi e il petitum. Parte_1
pagina 10 di 13 In esso si legge, invero, testualmente che “la è impresa che svolge servizi di pulizie Controparte_1
(doc.1)” e che “la , con sede in Avellino alla Via Iannacchini n. Parte_1
11, P. IV (doc. 2), in persona del legale rapp.te p.t., il sig. , ha affidato alla P.IVA_1 Controparte_7
predetta società i servizi di pulizia della cantina sita in Taurasi (AV) alla Via Contrada Lenze n. 10, con
contratto stipulato in data 22/01.2013 (doc.3)”.
Si precisa, quindi, che “in virtù del rapporto contrattuale intercorrente tra le parti, nonché dei servizi
svolti e delle prestazioni regolarmente eseguite in favore della committente, risultano state Parte_1
emesse, ma rimaste insolute, le fatture nn. 265, 318, 370, 431, 438, 545, 555, 606 per l'anno 2013, 46, 59 e 148
per l'anno 2014, tutte che si depositano unitamente al presente atto (doc. 4)” per cui, “come attestato dai
suindicati documenti, la , come sopra identificata, risulta debitrice nei Parte_1
confronti della ricorrente della somma complessiva pari a € 5.061.20…”.
Evidentemente ultroneo appare dunque il richiamo dell'appellante al vizio di ultrapetizione che è
destinato a prodursi allorché il giudice - interferendo nel potere dispositivo delle parti - alteri qualcuno degli elementi obiettivi dell'azione, attribuendo ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso nemmeno virtualmente o implicitamente nella domanda, o sostituisca l'azione espressamente proposta con una diversa, fondata su fatti diversi o su una diversa causa petendi (cfr. ex multis cass. n. 258/1999).
Quello in considerazione è invece un semplice errore materiale superabile nell'esercizio del potere di interpretazione della domanda giudiziale attribuito al giudice, il quale non è condizionato dalle formule adottate dalla parte dovendo tener conto del contenuto sostanziale della pretesa azionata in giudizio.
Per una corretta interpretazione della domanda, il giudice di primo grado è infatti tenuto ad interpretare le conclusioni contenute nell'atto introduttivo della lite tenendo conto della volontà della parte quale emerge non solo dalla formulazione letterale delle stesse, ma anche dell'intero complesso dell'atto che le contiene,
considerando la sostanza della pretesa (così, ad. es., cass. n. 18653/2004).
§§§§§§
Con il quarto ed ultimo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondata l'opposizione benché controparte non abbia fornito alcuna prova dell'effettiva esecuzione delle prestazioni di cui è richiesta la remunerazione limitandosi a produrre il contratto e le fatture emesse.
Tale documentazione, prosegue l'appellante, non vale a fornire la prova dell'esecuzione della pagina 11 di 13 controprestazione la quale, in caso di contestazione, grava sul creditore agente quando il debitore convenuto per l'adempimento si sia avvalso dell'eccezione inadimplenti non est adimplendum di cui all'art. 1460 c.c.
A torto il giudice di primo grado, con l'ordinanza del 20.06.2016, avrebbe dunque ritenuto superflua la prova per testi chiesta dalla con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., affermando la sufficienza CP_1
del contratto e delle fatture poiché “l'opponente non ha contestato il credito nel suo preciso ammontare, né la
corretta esecuzione dei servizi svolti dall'appaltatore in suo favore”.
L'eccezione di inadempimento era stata infatti esplicitata nel corso del giudizio e, da ultimo, nelle note conclusive per l'udienza del 28.06.21, facendo in tal modo ricadere sul creditore l'onere di provare di aver eseguito le prestazioni a suo carico, né rispetto a tale contestazione era configurabile un termine di decadenza.
§§§§§§
Anche quest'ultima censura non coglie nel segno. Per giurisprudenza del tutto concorde l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. ha infatti natura di eccezione in senso stretto (o in senso proprio) e, in quanto tale, non è rilevabile d'ufficio dovendo essere proposta a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 167 co. 2 c.p.c., nella comparsa di costituzione e risposta depositata dal convenuto almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione ex art. 166 c.p.c. (cfr. da ultimo cass. n. 19753/2025 e, per la non proponibilità in appello, cass. n. 6168/2011).
Nel caso di specie l'eccezione doveva pertanto essere necessariamente proposta con l'atto di citazione in opposizione ingiuntivo, costituente l'equivalente della comparsa di risposta del convenuto nel procedimento per ingiunzione, formulando una circostanziata e specifica contestazione avente per oggetto la mancata esecuzione delle prestazioni di pulizia di cui alle richiamate fatture.
Non essendo ciò avvenuto, l'attuale appellante è dunque decaduta dalla relativa facoltà risultando eventuali contestazioni successive tamquam non essent.
§§§§§§
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riconoscimento dei compensi medi previsti per le cause di valore fino a € 5.200,00 dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 e con distrazione della somma in favore dell'avv. Domenico Festa per dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c.
Occorre infine dare atto dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione prevista dall'art. 13 co.
1 quater D.P.R. 30.05.02 n. 115 che ha per oggetto il versamento, da parte di chi ha proposto un'impugnazione pagina 12 di 13 rigettata nel merito o dichiarata inammissibile, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Napoli n. 6094/2021 pubblicata il 28.06.2021 condannando l'appellante al rimborso delle spese processuali avversarie che si liquidano in € 2.915,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore dell'avv.
Domenico Festa.
2) Dà atto dell'applicabilità, a carico della , di una sanzione pari al Parte_1
contributo unificato dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 06.10.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello. CP_8
pagina 13 di 13