Versione
13 gennaio 1978
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29 aprile 2012
29 aprile 2012
Art. 1.
Tutti gli importi da indicare nelle dichiarazioni dei redditi, escluse quelle dei sostituti d'imposta, e nelle dichiarazioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto devono essere arrotondati a mille lire, per difetto se la frazione non e' superiore a lire cinquecento e per eccesso se e' superiore; tutti i calcoli richiesti nelle dichiarazioni devono essere effettuati sulla base degli importi arrotondati ed i risultati devono essere arrotondati con i medesimi criteri.
((Nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, a decorrere da quelle relative all'anno d'imposta 2012, tutti gli importi da indicare devono essere espressi in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.))
Tutti gli importi da indicare nelle dichiarazioni dei redditi, escluse quelle dei sostituti d'imposta, e nelle dichiarazioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto devono essere arrotondati a mille lire, per difetto se la frazione non e' superiore a lire cinquecento e per eccesso se e' superiore; tutti i calcoli richiesti nelle dichiarazioni devono essere effettuati sulla base degli importi arrotondati ed i risultati devono essere arrotondati con i medesimi criteri.
((Nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, a decorrere da quelle relative all'anno d'imposta 2012, tutti gli importi da indicare devono essere espressi in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.))
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- 1. Decreto Fiscale: il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 5 marzo 2012 · 2.1145403
[…] La disposizione di cui al comma 10 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo. 12. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 935, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, a decorrere da quelle relative all'anno d'imposta 2012, tutti gli importi da indicare devono essere espressi in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.». 13. […]
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