Articolo 1 della Legge 23 dicembre 1977, n. 935
Articolo 2
Versione
13 gennaio 1978
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Versione
29 aprile 2012
Art. 1.

Tutti gli importi da indicare nelle dichiarazioni dei redditi, escluse quelle dei sostituti d'imposta, e nelle dichiarazioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto devono essere arrotondati a mille lire, per difetto se la frazione non e' superiore a lire cinquecento e per eccesso se e' superiore; tutti i calcoli richiesti nelle dichiarazioni devono essere effettuati sulla base degli importi arrotondati ed i risultati devono essere arrotondati con i medesimi criteri.
((Nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, a decorrere da quelle relative all'anno d'imposta 2012, tutti gli importi da indicare devono essere espressi in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.))
Entrata in vigore il 29 aprile 2012
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