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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/12/2025, n. 3613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3613 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1563/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
Dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1563/2025 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1 via Torino n. 34, 20123, Milano, presso lo studio dell'avv. CARBONARO MARCO VALERIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MAMBELLA FERDINANDO;
appellante contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Via Controparte_1 C.F._2
Sant'Antonio Maria Zaccaria n. 1, 20121, Milano, presso lo studio dell'avv. LIGOTTI BENITO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. GENNA VINCENZO;
appellato avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano contraris reiectis e previe le declaratorie tutte del caso e di legge, per i motivi indicati nelle premesse in fatto dell'impugnazione, nonché per i motivi di gravame e per le considerazioni in fatto e in diritto ivi dedotte, in accoglimento delle domande ed pagina 1 di 11 eccezioni formulate nel procedimento di prime cure e riproposte nell'odierna sede di appello, e/o perle ulteriori e/o diverse ragioni che riterrà sussistenti:
Nel merito, in principalità: in accoglimento dei proposti motivi di appello, disporre la riforma della sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Milano, sent. n. 237/2025 pubblicata il 13/01/2025 nella parte attinente ai motivi di gravame esposti nell'atto di citazione in appello con indicazione delle censure e delle violazioni di legge, da intendersi qui interamente richiamati e per l'effetto provvedere come di seguito;
- confermare la revoca del decreto ingiuntivo n.19630/2021 RG n. 40582/21 emesso dal
Tribunale di Milano in data 21.10.21 e pubblicato il 19.11.21 dichiarando che nulla è più dovuto da parte della SI.ra all'Avv. a fronte Parte_1 Controparte_1 delle pretese dallo stesso avanzate con il ricorso per decreto ingiuntivo, in considerazione del pagamento già intercorso da parte del dante causa SI. il quale versava al Parte_2 predetto professionista l'importo di €. 10.700,00 che è da ritenersi satisfattivo di tutte le pretese creditorie dell'Avv. Controparte_1
- Rigettare in ogni caso tutte le domande, istanze ed eccezioni proposte dall'odierno appellato sia nel giudizio di primo grado che nel presente.
In via subordinata:
Sempre in accoglimento del presente gravame e/o per eventuali diverse ragioni ritenute di giustizia, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale si chiede che l'Ecc.ma Corte
d'Appello quantifichi le somme effettivamente dovute all'Avv. in applicazione dei Controparte_1 parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e decurtate delle somme già dallo stesso ricevute come provate
e documentate nel giudizio di primo grado, rigettando tutte le altre domande ed istanze ex adverso proposte in detto giudizio, nonchè quelle proponende nel presente grado di appello.
Con la rifusione delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre 15% rimb. forf. spese gen.
IVA e CPA di legge”.
Per Controparte_1
Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
1) IN VIA PRELIMINARE, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla SI.ra , in Parte_1 ragione della mancata osservanza dei prescritti di cui all'art. 342, comma 1 c.p.c.;
pagina 2 di 11 2) IN RITO, respingere e rigettare qualsivoglia istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 c.p.c. per totale insussistenza dei presupposti di legge, per le ragioni sopra esposte, difettando sia il fumus boni iuris, sia il periculum in mora, con ogni conseguente statuizione e con riserva, ove la Corte lo ritenga, di applicare la sanzione pecuniaria di cui all'art. 283, comma 2, c.p.c., stante l'evidente infondatezza dell'istanza;
3) NEL MERITO, respingere integralmente l'appello proposto SI.ra , perché infondato Parte_1 in fatto e in diritto, per tutte le ragioni ivi esposte e per quelle anche diverse emergende in corso di causa, di conseguenza confermando integralmente la sentenza gravata e rilevata la temerarietà ostinata dell'appello: condannare la medesima SI.ra al pagamento di una somma di Parte_1 denaro in favore dell'Avvocato a titolo di risarcimento del danno, quantificata Controparte_1 secondo equità dalla Corte adita e di una in favore dello Stato, allo scopo precipuo di sanzionare
l'abuso dello strumento processuale operato dalla;
Parte_1
4) IN OGNI CASO, condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014 ed ogni sua successiva modifica) da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Milano, su ricorso dell'avvocato emetteva in data 19.11.2021 Controparte_1 decreto ingiuntivo nei confronti di (erede di per Parte_1 Persona_1 il pagamento della somma di euro 32.836,00 a titolo di compensi professionali per prestazioni di assistenza giudiziale e stragiudiziale rese in favore di in relazione al sinistro Persona_1 stradale mortale sofferto dal figlio In particolare, rilasciava Persona_2 Persona_1 all'avv. a) una delega ad assisterlo e difenderlo nella pratica diretta al Controparte_1 risarcimento dei danni relativi al sinistro mortale che aveva visto coinvolto il figlio;
b) un atto di nomina quale difensore nel procedimento penale n. 3015/19 RG NR in indagine presso la Proc. della Repubblica di Ferrara (doc.3).
2. Inoltre, il signor incaricava verbalmente l'Avv. di Persona_1 Controparte_1 effettuare una ricognizione dei debiti del figlio gestore della residenza per anziani ” per Persona_3 valutare la situazione economica e valutare se accettare o meno l'eredità e/o accettarla con beneficio di inventario.
3. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, conveniva Parte_1 in giudizio l'avvocato per dichiararsi che nulla era dovuto e, conseguentemente, Controparte_1
pagina 3 di 11 vedersi revocato il decreto ingiuntivo. Il giudice di prime cure così provvedeva: “revoca il decreto ingiuntivo n. 19630/2021 reso dal Tribunale di Milano il 19.11.2021, condanna l'opponente
[...]
a pagare all'opposto avv. la somma di euro 4.313,00 Parte_1 Controparte_1 per compensi professionali, maggiorata del rimborso forfettario per spese generali, degli accessori di legge e degli interessi ex art. 1284 comma 4° c.c. con decorrenza dalla domanda, condanna
l'opponente a rifondere all'opposto le spese del giudizio che liquida in euro 2.552,00, per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, Cpa ed IVA”.
4. Avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano ha interposto appello Parte_1
chiedendo in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione
[...]
e, nel merito, in via principale, previa revoca del decreto ingiuntivo dichiararsi che nulla è più dovuto all'avv. in considerazione del pagamento già intercorso da parte del Controparte_1 dante causa, nonché il rigetto di tutte le domande, istanze ed eccezioni Persona_1 proposte dall'odierno appellato sia nel giudizio di primo grado che nel presente;
in via subordinata, ha chiesto la quantificazione delle somme effettivamente dovute all'avv. in Controparte_1 applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014, decurtate le somme già dallo stesso ricevute;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
5. Si è costituito in giudizio l'avvocato chiedendo in via preliminare di dichiarare CP_1 inammissibile l'appello in ragione della mancata osservanza delle indicazioni specifiche di cui all'art. 342 c.p.c.; nel merito, il rigetto dell'appello proposto e conseguente conferma della sentenza gravata. Rilevata la temerarietà dell'appello, chiedeva altresì di condannare al Parte_1 pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno e di una in favore dello Stato, allo scopo precipuo di sanzionare l'abuso dello strumento processuale operato da il Parte_1 tutto con rifusione delle spese processuali da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ex art. 93
c.p.c.
6. All'udienza di prima comparizione del 16 settembre 2025, il consigliere istruttore dava atto della rinuncia all'istanza di sospensione della sentenza impugnata e, visti gli artt. 352 e 127 ter c.p.c., rinviava la causa all'udienza del 9 dicembre 2025, previa concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. I motivi sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi sono i seguenti:
pagina 4 di 11 7.1. erroneità e/o contraddittorietà della motivazione in punto di compensi professionali determinati in euro 7.776,00 di cui alla nota proforma n. 1 del 20/02/2020 per prestazioni stragiudiziali in ambito civile relativi alla vertenza di risarcimento danni da incidente mortale: violazione di legge, erronea applicazione dei valori massimi delle tariffe stragiudiziali (D.M. 55/2014);
7.2. erroneità della motivazione in punto di compensi professionali determinati in euro 4.131,00 per la nota proforma n. 2 del 20/02/2020 attinente ad attività di assistenza stragiudiziale relativa alle questioni connesse con la residenza : violazione di legge, erronea applicazione Persona_3 dei valori massimi delle tariffe stragiudiziali (D.M. 55/2014).
8. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure ha determinato i compensi professionali per l'attività stragiudiziale relativa al risarcimento dei danni da sinistro stradale svolta dall'avvocato applicando i valori CP_1 massimi delle tariffe stragiudiziali indeterminabili di valore alto (scaglione tariffario compreso tra euro 52.000 ed euro 260.000) in luogo dei valori medi, come previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto dell'attività in concreto svolta, consistita nell'invio della lettera di messa in mora alla compagnia assicurativa e nello scambio della corrispondenza con il liquidatore.
9. Con il secondo motivo di gravame, censura la sentenza di primo grado Parte_3 nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto, relativamente all'attività stragiudiziale in merito alle questioni connesse alla residenza , che “trattandosi di una pratica Persona_3 unitaria, connessa al contenzioso relativo alla morosità accumulata per la locazione dell'immobile di ' ed alla cessione dell'attività (attività non conclusa dall'avv. . Pertanto, Persona_3 CP_1 compete un unico compenso che viene determinato, in ragione del complesso delle attività svolte, nella somma di euro 4.131,00 che corrisponde ai valori massimi tariffari previsti dallo scaglione corrispondente ad affari di valore compreso tra i 26.0000 ed i 52.000”.
10. Preliminarmente, occorre precisare che, in merito alla presunta inammissibilità dell'appello per genericità dei capi della sentenza di primo grado impugnati, lamentata dall'odierno appellato, questa Corte evidenzia come il giudizio di appello costituisca un'impugnazione a critica libera. In questo senso dispone lo stesso art. 342 c.p.c., come modificato dalla riforma Cartabia, in base al quale è sufficiente che la parte individui in maniera chiara le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali (in questi termini si è espressa Cassazione civile, n. 18309/2024). Nel caso di specie, si dà atto che nell'atto di pagina 5 di 11 impugnazione emergono tanto le questioni e i punti contestati della sentenza gravata, quanto le relative doglianze. Invero, l'appellante riporta il testo della sentenza che ha deciso su una questione sottesa al giudizio di primo grado, motivando poi perché ritiene erronea la decisione sul punto. Di talché, l'appello non può ritenersi inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c.
11. OPINIONE DELLA CORTE QUANTO AL MOTIVO SUB. 7.1. Il motivo è fondato.
12. La nota proforma n. 1 del 20.02.2020 (doc. 7 del fascicolo di primo grado di parte convenuta) espone compensi in favore dell'avvocato odierno appellato, per la somma di euro CP_1
10.556,00, oltre accessori, per attività stragiudiziale resa in ambito civile e consistente nello studio della causa civile relativa al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro mortale sofferto da
Persona_2
13. Dai documenti prodotti nel giudizio di primo grado, risulta come detta attività legale sia consistita nella mera comunicazione di una lettera di messa in mora nei confronti di (priva, CP_2 peraltro, di quantificazione del danno) inviata in data 18.07.2019 (doc. 7B del fascicolo di primo grado di parte convenuta), nello scambio di corrispondenza tra la predetta società assicuratrice e l'odierno appellato relativa all'istruttoria della pratica (doc. 7B), nonché nella ricerca di eventuali e ulteriori polizze assicurative (doc. 7D e 7F del fascicolo di primo grado di parte convenuta). Al riguardo, si evidenzia come con la società liquidatrice non sia stato possibile, nel corso del mandato professionale, instaurare alcuna trattativa, non essendo disponibile né la perizia cinematica dell'incidente stradale, né l'esame autoptico, trovandosi il procedimento penale ancora nella fase delle indagini preliminari. Quanto, invece, alla ricerca di ulteriori polizze assicurative stipulate da
, detta attività dava esito positivo, consentendo a nella qualità Persona_2 Persona_1 di erede, di conseguire la somma – pari al massimale dovuto in caso di morte – di euro 50.000,00 da CA SI (doc. 11 del fascicolo di primo grado di parte convenuta).
14. In assenza di accordo sui compensi, a norma dell'art. 2333 c.c., gli stessi vengono determinati applicando le tariffe di cui al D.M. n. 55/2014. Sul punto, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in mancanza di un preventivo accordo tra le parti, il giudice è chiamato ad applicare i parametri in materia di compensi professionali, tenendo conto del valore della controversia, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, dell'eventuale urgenza della prestazione, nonché del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente (in questi termini, Cassazione civile, sez. I, 02/03/2021, n. 5674).
pagina 6 di 11 15. Ebbene, avuto riguardo all'attività stragiudiziale in concreto svolta dall'odierno appellato, questa
Corte ritiene che la stessa non sia dotata di particolare pregio, né sia stata particolarmente incisiva, avuto anche riguardo alla mimima efficienza causale sul risultato conseguito dal cliente,
[...]
Ai fini di tale giudizio, si è tenuto conto, in particolare, dell'attività legale in Persona_1 concreto svolta dall'avvocato e sopra richiamata al punto 12 della parte motiva della CP_1 sentenza, della breve durata del mandato professionale (dal 12.07.2019, come al doc. 1 del fascicolo di primo grado di parte attrice, fino al 11.11.2019), del computo, da parte dell'odierno appellato, nella somma complessivamente dovuta a titolo di compenso professionale per attività stragiudiziale anche di attività non aventi natura di assistenza legale e riguardanti il recupero degli oggetti personali di (doc. 7G del fascicolo di primo grado di parte convenuta), oltre Persona_2 che l'organizzazione del funerale e sepoltura di (doc. 7I del fascicolo di primo Persona_2 grado di parte convenuta).
16. Pertanto, in applicazione dell'art. 19 del D.M. n. 55/2014 e della legge sull'equo compenso delle prestazioni professionali n. 49/2023, dovendo il compenso essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, questa Corte reputa congruo determinare le competenze professionali nella somma di euro
4.536,00, che corrisponde ai valori medi delle tariffe per assistenza stragiudiziale (scaglione tariffario compreso tra euro 52.000 ed euro 260.000).
17. OPINIONE DELLA CORTE QUANTO AL MOTIVO SUB. 7.2. Il motivo è fondato.
18. La nota proforma n. 2 del 20.02.2020 (doc. 8 del fascicolo di primo grado di parte convenuta) espone compensi in favore dell'avvocato per la somma di euro 6.480,00, oltre spese CP_1 generali e c.p.a., per attività di assistenza stragiudiziale prestata in relazione alle questioni connesse al contenzioso relativo alla morosità per la locazione dell'immobile di ”, residenza per Persona_3 anziani gestita da Nella specie, detta assistenza ha riguardato la gestione della Persona_2 residenza e gli scambi di corrispondenza finalizzati alla cessione dell'attività di casa-famiglia per anziani (doc. 8 del fascicolo di primo grado di parte convenuta e, segnatamente, quanto alla gestione, l'ordinanza n. 55/2019 del Sindaco del Comune di Vigarano Mainarda).
19. La Corte rileva, tuttavia, che la situazione di morosità in cui versava sussisteva già Persona_2 prima della morte di quest'ultimo. Ciononostante, l'odierno appellato ne ha tenuto conto ai fini dei compensi professionali, come risulta dalla predetta nota proforma. Invero, è di evidenza documentale che sia stato lo stesso a comunicare ai locatori la disdetta del contratto Persona_2
pagina 7 di 11 di locazione, dichiarando altresì di rinunciare alla restituzione del deposito cauzionale (doc. 8 citato). Così come risulta agli atti che l'intimazione di sfratto per morosità sia antecedente (in quanto portante la data del 15.05.2019, come da doc. 8 citato) al conferimento dell'incarico professionale. Infine, come accertato già dal giudice di prime cure, l'assistenza professionale non è stata portata a termine dall'odierno appellato, non essendo stata finalizzata la cessione della residenza per anziani “ ” ad alcun acquirente nel corso del breve mandato professionale. Persona_3
20. Pertanto, facendo applicazione dei già richiamati parametri di cui all'art. 19 del D.M. n. 55/2014 e dei principi di proporzionalità di cui alla legge sull'equo compenso delle prestazioni professionali n. 49/2023, questa Corte ridetermina le competenze professionali nella somma di euro 2.410,00, che corrisponde ai valori medi delle tariffe per assistenza stragiudiziale (scaglione tariffario compreso tra euro 26.000 ed euro 52.000).
21. Per tutte le ragioni di cui sopra, segue l'accoglimento dell'appello e la riforma totale della sentenza gravata.
22. In conseguenza dell'accoglimento del presente gravame, le competenze professionali che
[...] deve all'avvocato ammontano complessivamente ad euro Parte_1 Controparte_1
9.241,00, così ripartite: quanto alla nota proforma n. 1, euro 4.536,00; quanto alla nota proforma n.
2, euro 2.410,00; quanto, infine, alla nota proforma n. 3 (passata in giudicato), euro 2.295,00.
Pertanto, essendo un fatto non contestato che l'avvocato abbia già ricevuto in Controparte_1 pagamento dall'odierna appellante la somma complessiva di euro 10.700,00, questa Corte dichiara che alcuna ulteriore somma è dovuta da all'avvocato non Parte_1 CP_1 essendo la prima debitrice dell'odierno appellato.
23. Pertanto, questa Corte revoca la condanna primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure
“condanna l'opponente a pagare all'opposto avv. Parte_1 CP_1 la somma di euro 4.313,00 per compensi professionali, maggiorata del rimborso forfettario
[...] per spese generali, degli accessori di legge e degli interessi ex art. 1284 comma 4° c.c. con decorrenza dalla domanda”.
24. Per quanto concerne le spese del primo grado di giudizio, costituisce insegnamento della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza
pagina 8 di 11 opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (in questi termini, Cassazione civile, 01/06/2016, n. 11423). Pertanto, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese del giudizio di primo grado sono poste a carico dell'avvocato e sono Controparte_1 liquidate a norma del D.M. n. 55/2014 tenuto conto dei valori medi.
25. In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le spese del giudizio di secondo grado sono poste a carico dell'avvocato e sono liquidate a norma del Controparte_1
D.M. n. 55/2014 tenuto conto dei valori medi, con esclusione della “fase istruttoria” in quanto non svolta in questa sede.
26. Va, infine, respinta la domanda dell'odierno appellato di condanna di Parte_1 al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., risultando l'appello fondato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 1563/2025, ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così dispone:
1. in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
237/2025 emessa dal Tribunale di Milano ed in riforma della sentenza n. 237/2025 emessa dal
Tribunale di Milano, dichiara che non è debitrice di alcuna Parte_1 ulteriore somma nei confronti dell'avvocato e, per l'effetto, revoca la Controparte_1 condanna di cui alla sentenza di primo grado al pagamento, da parte di Parte_1
della somma di euro 4.313,00 per compensi professionali, in favore dell'avvocato
[...]
Controparte_1
2. condanna l'avvocato a rimborsare, in favore di Controparte_1 Parte_1
le spese processuali di primo grado, che liquida in complessivi euro 2.552,00 per
[...] compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
3. condanna l'avvocato a rimborsare, in favore di Controparte_1 Parte_1
le spese processuali del grado, che liquida in complessivi euro 1.923,00 per compensi,
[...] oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
pagina 9 di 11 Così deciso in Milano il 17 dicembre 2025.
Il Consigliere est. Silvia Brat
Minuta redatta con la collaborazione della
Dott.ssa Alessandra Ciccaglione
Magistrato Ordinario in Tirocinio
Il Presidente Carlo Maddaloni
pagina 10 di 11 pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
Dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1563/2025 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1 via Torino n. 34, 20123, Milano, presso lo studio dell'avv. CARBONARO MARCO VALERIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MAMBELLA FERDINANDO;
appellante contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Via Controparte_1 C.F._2
Sant'Antonio Maria Zaccaria n. 1, 20121, Milano, presso lo studio dell'avv. LIGOTTI BENITO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. GENNA VINCENZO;
appellato avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano contraris reiectis e previe le declaratorie tutte del caso e di legge, per i motivi indicati nelle premesse in fatto dell'impugnazione, nonché per i motivi di gravame e per le considerazioni in fatto e in diritto ivi dedotte, in accoglimento delle domande ed pagina 1 di 11 eccezioni formulate nel procedimento di prime cure e riproposte nell'odierna sede di appello, e/o perle ulteriori e/o diverse ragioni che riterrà sussistenti:
Nel merito, in principalità: in accoglimento dei proposti motivi di appello, disporre la riforma della sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Milano, sent. n. 237/2025 pubblicata il 13/01/2025 nella parte attinente ai motivi di gravame esposti nell'atto di citazione in appello con indicazione delle censure e delle violazioni di legge, da intendersi qui interamente richiamati e per l'effetto provvedere come di seguito;
- confermare la revoca del decreto ingiuntivo n.19630/2021 RG n. 40582/21 emesso dal
Tribunale di Milano in data 21.10.21 e pubblicato il 19.11.21 dichiarando che nulla è più dovuto da parte della SI.ra all'Avv. a fronte Parte_1 Controparte_1 delle pretese dallo stesso avanzate con il ricorso per decreto ingiuntivo, in considerazione del pagamento già intercorso da parte del dante causa SI. il quale versava al Parte_2 predetto professionista l'importo di €. 10.700,00 che è da ritenersi satisfattivo di tutte le pretese creditorie dell'Avv. Controparte_1
- Rigettare in ogni caso tutte le domande, istanze ed eccezioni proposte dall'odierno appellato sia nel giudizio di primo grado che nel presente.
In via subordinata:
Sempre in accoglimento del presente gravame e/o per eventuali diverse ragioni ritenute di giustizia, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale si chiede che l'Ecc.ma Corte
d'Appello quantifichi le somme effettivamente dovute all'Avv. in applicazione dei Controparte_1 parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e decurtate delle somme già dallo stesso ricevute come provate
e documentate nel giudizio di primo grado, rigettando tutte le altre domande ed istanze ex adverso proposte in detto giudizio, nonchè quelle proponende nel presente grado di appello.
Con la rifusione delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre 15% rimb. forf. spese gen.
IVA e CPA di legge”.
Per Controparte_1
Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
1) IN VIA PRELIMINARE, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla SI.ra , in Parte_1 ragione della mancata osservanza dei prescritti di cui all'art. 342, comma 1 c.p.c.;
pagina 2 di 11 2) IN RITO, respingere e rigettare qualsivoglia istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 c.p.c. per totale insussistenza dei presupposti di legge, per le ragioni sopra esposte, difettando sia il fumus boni iuris, sia il periculum in mora, con ogni conseguente statuizione e con riserva, ove la Corte lo ritenga, di applicare la sanzione pecuniaria di cui all'art. 283, comma 2, c.p.c., stante l'evidente infondatezza dell'istanza;
3) NEL MERITO, respingere integralmente l'appello proposto SI.ra , perché infondato Parte_1 in fatto e in diritto, per tutte le ragioni ivi esposte e per quelle anche diverse emergende in corso di causa, di conseguenza confermando integralmente la sentenza gravata e rilevata la temerarietà ostinata dell'appello: condannare la medesima SI.ra al pagamento di una somma di Parte_1 denaro in favore dell'Avvocato a titolo di risarcimento del danno, quantificata Controparte_1 secondo equità dalla Corte adita e di una in favore dello Stato, allo scopo precipuo di sanzionare
l'abuso dello strumento processuale operato dalla;
Parte_1
4) IN OGNI CASO, condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014 ed ogni sua successiva modifica) da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Milano, su ricorso dell'avvocato emetteva in data 19.11.2021 Controparte_1 decreto ingiuntivo nei confronti di (erede di per Parte_1 Persona_1 il pagamento della somma di euro 32.836,00 a titolo di compensi professionali per prestazioni di assistenza giudiziale e stragiudiziale rese in favore di in relazione al sinistro Persona_1 stradale mortale sofferto dal figlio In particolare, rilasciava Persona_2 Persona_1 all'avv. a) una delega ad assisterlo e difenderlo nella pratica diretta al Controparte_1 risarcimento dei danni relativi al sinistro mortale che aveva visto coinvolto il figlio;
b) un atto di nomina quale difensore nel procedimento penale n. 3015/19 RG NR in indagine presso la Proc. della Repubblica di Ferrara (doc.3).
2. Inoltre, il signor incaricava verbalmente l'Avv. di Persona_1 Controparte_1 effettuare una ricognizione dei debiti del figlio gestore della residenza per anziani ” per Persona_3 valutare la situazione economica e valutare se accettare o meno l'eredità e/o accettarla con beneficio di inventario.
3. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, conveniva Parte_1 in giudizio l'avvocato per dichiararsi che nulla era dovuto e, conseguentemente, Controparte_1
pagina 3 di 11 vedersi revocato il decreto ingiuntivo. Il giudice di prime cure così provvedeva: “revoca il decreto ingiuntivo n. 19630/2021 reso dal Tribunale di Milano il 19.11.2021, condanna l'opponente
[...]
a pagare all'opposto avv. la somma di euro 4.313,00 Parte_1 Controparte_1 per compensi professionali, maggiorata del rimborso forfettario per spese generali, degli accessori di legge e degli interessi ex art. 1284 comma 4° c.c. con decorrenza dalla domanda, condanna
l'opponente a rifondere all'opposto le spese del giudizio che liquida in euro 2.552,00, per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, Cpa ed IVA”.
4. Avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano ha interposto appello Parte_1
chiedendo in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione
[...]
e, nel merito, in via principale, previa revoca del decreto ingiuntivo dichiararsi che nulla è più dovuto all'avv. in considerazione del pagamento già intercorso da parte del Controparte_1 dante causa, nonché il rigetto di tutte le domande, istanze ed eccezioni Persona_1 proposte dall'odierno appellato sia nel giudizio di primo grado che nel presente;
in via subordinata, ha chiesto la quantificazione delle somme effettivamente dovute all'avv. in Controparte_1 applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014, decurtate le somme già dallo stesso ricevute;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
5. Si è costituito in giudizio l'avvocato chiedendo in via preliminare di dichiarare CP_1 inammissibile l'appello in ragione della mancata osservanza delle indicazioni specifiche di cui all'art. 342 c.p.c.; nel merito, il rigetto dell'appello proposto e conseguente conferma della sentenza gravata. Rilevata la temerarietà dell'appello, chiedeva altresì di condannare al Parte_1 pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno e di una in favore dello Stato, allo scopo precipuo di sanzionare l'abuso dello strumento processuale operato da il Parte_1 tutto con rifusione delle spese processuali da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ex art. 93
c.p.c.
6. All'udienza di prima comparizione del 16 settembre 2025, il consigliere istruttore dava atto della rinuncia all'istanza di sospensione della sentenza impugnata e, visti gli artt. 352 e 127 ter c.p.c., rinviava la causa all'udienza del 9 dicembre 2025, previa concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. I motivi sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi sono i seguenti:
pagina 4 di 11 7.1. erroneità e/o contraddittorietà della motivazione in punto di compensi professionali determinati in euro 7.776,00 di cui alla nota proforma n. 1 del 20/02/2020 per prestazioni stragiudiziali in ambito civile relativi alla vertenza di risarcimento danni da incidente mortale: violazione di legge, erronea applicazione dei valori massimi delle tariffe stragiudiziali (D.M. 55/2014);
7.2. erroneità della motivazione in punto di compensi professionali determinati in euro 4.131,00 per la nota proforma n. 2 del 20/02/2020 attinente ad attività di assistenza stragiudiziale relativa alle questioni connesse con la residenza : violazione di legge, erronea applicazione Persona_3 dei valori massimi delle tariffe stragiudiziali (D.M. 55/2014).
8. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure ha determinato i compensi professionali per l'attività stragiudiziale relativa al risarcimento dei danni da sinistro stradale svolta dall'avvocato applicando i valori CP_1 massimi delle tariffe stragiudiziali indeterminabili di valore alto (scaglione tariffario compreso tra euro 52.000 ed euro 260.000) in luogo dei valori medi, come previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto dell'attività in concreto svolta, consistita nell'invio della lettera di messa in mora alla compagnia assicurativa e nello scambio della corrispondenza con il liquidatore.
9. Con il secondo motivo di gravame, censura la sentenza di primo grado Parte_3 nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto, relativamente all'attività stragiudiziale in merito alle questioni connesse alla residenza , che “trattandosi di una pratica Persona_3 unitaria, connessa al contenzioso relativo alla morosità accumulata per la locazione dell'immobile di ' ed alla cessione dell'attività (attività non conclusa dall'avv. . Pertanto, Persona_3 CP_1 compete un unico compenso che viene determinato, in ragione del complesso delle attività svolte, nella somma di euro 4.131,00 che corrisponde ai valori massimi tariffari previsti dallo scaglione corrispondente ad affari di valore compreso tra i 26.0000 ed i 52.000”.
10. Preliminarmente, occorre precisare che, in merito alla presunta inammissibilità dell'appello per genericità dei capi della sentenza di primo grado impugnati, lamentata dall'odierno appellato, questa Corte evidenzia come il giudizio di appello costituisca un'impugnazione a critica libera. In questo senso dispone lo stesso art. 342 c.p.c., come modificato dalla riforma Cartabia, in base al quale è sufficiente che la parte individui in maniera chiara le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali (in questi termini si è espressa Cassazione civile, n. 18309/2024). Nel caso di specie, si dà atto che nell'atto di pagina 5 di 11 impugnazione emergono tanto le questioni e i punti contestati della sentenza gravata, quanto le relative doglianze. Invero, l'appellante riporta il testo della sentenza che ha deciso su una questione sottesa al giudizio di primo grado, motivando poi perché ritiene erronea la decisione sul punto. Di talché, l'appello non può ritenersi inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c.
11. OPINIONE DELLA CORTE QUANTO AL MOTIVO SUB. 7.1. Il motivo è fondato.
12. La nota proforma n. 1 del 20.02.2020 (doc. 7 del fascicolo di primo grado di parte convenuta) espone compensi in favore dell'avvocato odierno appellato, per la somma di euro CP_1
10.556,00, oltre accessori, per attività stragiudiziale resa in ambito civile e consistente nello studio della causa civile relativa al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro mortale sofferto da
Persona_2
13. Dai documenti prodotti nel giudizio di primo grado, risulta come detta attività legale sia consistita nella mera comunicazione di una lettera di messa in mora nei confronti di (priva, CP_2 peraltro, di quantificazione del danno) inviata in data 18.07.2019 (doc. 7B del fascicolo di primo grado di parte convenuta), nello scambio di corrispondenza tra la predetta società assicuratrice e l'odierno appellato relativa all'istruttoria della pratica (doc. 7B), nonché nella ricerca di eventuali e ulteriori polizze assicurative (doc. 7D e 7F del fascicolo di primo grado di parte convenuta). Al riguardo, si evidenzia come con la società liquidatrice non sia stato possibile, nel corso del mandato professionale, instaurare alcuna trattativa, non essendo disponibile né la perizia cinematica dell'incidente stradale, né l'esame autoptico, trovandosi il procedimento penale ancora nella fase delle indagini preliminari. Quanto, invece, alla ricerca di ulteriori polizze assicurative stipulate da
, detta attività dava esito positivo, consentendo a nella qualità Persona_2 Persona_1 di erede, di conseguire la somma – pari al massimale dovuto in caso di morte – di euro 50.000,00 da CA SI (doc. 11 del fascicolo di primo grado di parte convenuta).
14. In assenza di accordo sui compensi, a norma dell'art. 2333 c.c., gli stessi vengono determinati applicando le tariffe di cui al D.M. n. 55/2014. Sul punto, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in mancanza di un preventivo accordo tra le parti, il giudice è chiamato ad applicare i parametri in materia di compensi professionali, tenendo conto del valore della controversia, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, dell'eventuale urgenza della prestazione, nonché del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente (in questi termini, Cassazione civile, sez. I, 02/03/2021, n. 5674).
pagina 6 di 11 15. Ebbene, avuto riguardo all'attività stragiudiziale in concreto svolta dall'odierno appellato, questa
Corte ritiene che la stessa non sia dotata di particolare pregio, né sia stata particolarmente incisiva, avuto anche riguardo alla mimima efficienza causale sul risultato conseguito dal cliente,
[...]
Ai fini di tale giudizio, si è tenuto conto, in particolare, dell'attività legale in Persona_1 concreto svolta dall'avvocato e sopra richiamata al punto 12 della parte motiva della CP_1 sentenza, della breve durata del mandato professionale (dal 12.07.2019, come al doc. 1 del fascicolo di primo grado di parte attrice, fino al 11.11.2019), del computo, da parte dell'odierno appellato, nella somma complessivamente dovuta a titolo di compenso professionale per attività stragiudiziale anche di attività non aventi natura di assistenza legale e riguardanti il recupero degli oggetti personali di (doc. 7G del fascicolo di primo grado di parte convenuta), oltre Persona_2 che l'organizzazione del funerale e sepoltura di (doc. 7I del fascicolo di primo Persona_2 grado di parte convenuta).
16. Pertanto, in applicazione dell'art. 19 del D.M. n. 55/2014 e della legge sull'equo compenso delle prestazioni professionali n. 49/2023, dovendo il compenso essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, questa Corte reputa congruo determinare le competenze professionali nella somma di euro
4.536,00, che corrisponde ai valori medi delle tariffe per assistenza stragiudiziale (scaglione tariffario compreso tra euro 52.000 ed euro 260.000).
17. OPINIONE DELLA CORTE QUANTO AL MOTIVO SUB. 7.2. Il motivo è fondato.
18. La nota proforma n. 2 del 20.02.2020 (doc. 8 del fascicolo di primo grado di parte convenuta) espone compensi in favore dell'avvocato per la somma di euro 6.480,00, oltre spese CP_1 generali e c.p.a., per attività di assistenza stragiudiziale prestata in relazione alle questioni connesse al contenzioso relativo alla morosità per la locazione dell'immobile di ”, residenza per Persona_3 anziani gestita da Nella specie, detta assistenza ha riguardato la gestione della Persona_2 residenza e gli scambi di corrispondenza finalizzati alla cessione dell'attività di casa-famiglia per anziani (doc. 8 del fascicolo di primo grado di parte convenuta e, segnatamente, quanto alla gestione, l'ordinanza n. 55/2019 del Sindaco del Comune di Vigarano Mainarda).
19. La Corte rileva, tuttavia, che la situazione di morosità in cui versava sussisteva già Persona_2 prima della morte di quest'ultimo. Ciononostante, l'odierno appellato ne ha tenuto conto ai fini dei compensi professionali, come risulta dalla predetta nota proforma. Invero, è di evidenza documentale che sia stato lo stesso a comunicare ai locatori la disdetta del contratto Persona_2
pagina 7 di 11 di locazione, dichiarando altresì di rinunciare alla restituzione del deposito cauzionale (doc. 8 citato). Così come risulta agli atti che l'intimazione di sfratto per morosità sia antecedente (in quanto portante la data del 15.05.2019, come da doc. 8 citato) al conferimento dell'incarico professionale. Infine, come accertato già dal giudice di prime cure, l'assistenza professionale non è stata portata a termine dall'odierno appellato, non essendo stata finalizzata la cessione della residenza per anziani “ ” ad alcun acquirente nel corso del breve mandato professionale. Persona_3
20. Pertanto, facendo applicazione dei già richiamati parametri di cui all'art. 19 del D.M. n. 55/2014 e dei principi di proporzionalità di cui alla legge sull'equo compenso delle prestazioni professionali n. 49/2023, questa Corte ridetermina le competenze professionali nella somma di euro 2.410,00, che corrisponde ai valori medi delle tariffe per assistenza stragiudiziale (scaglione tariffario compreso tra euro 26.000 ed euro 52.000).
21. Per tutte le ragioni di cui sopra, segue l'accoglimento dell'appello e la riforma totale della sentenza gravata.
22. In conseguenza dell'accoglimento del presente gravame, le competenze professionali che
[...] deve all'avvocato ammontano complessivamente ad euro Parte_1 Controparte_1
9.241,00, così ripartite: quanto alla nota proforma n. 1, euro 4.536,00; quanto alla nota proforma n.
2, euro 2.410,00; quanto, infine, alla nota proforma n. 3 (passata in giudicato), euro 2.295,00.
Pertanto, essendo un fatto non contestato che l'avvocato abbia già ricevuto in Controparte_1 pagamento dall'odierna appellante la somma complessiva di euro 10.700,00, questa Corte dichiara che alcuna ulteriore somma è dovuta da all'avvocato non Parte_1 CP_1 essendo la prima debitrice dell'odierno appellato.
23. Pertanto, questa Corte revoca la condanna primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure
“condanna l'opponente a pagare all'opposto avv. Parte_1 CP_1 la somma di euro 4.313,00 per compensi professionali, maggiorata del rimborso forfettario
[...] per spese generali, degli accessori di legge e degli interessi ex art. 1284 comma 4° c.c. con decorrenza dalla domanda”.
24. Per quanto concerne le spese del primo grado di giudizio, costituisce insegnamento della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza
pagina 8 di 11 opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (in questi termini, Cassazione civile, 01/06/2016, n. 11423). Pertanto, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese del giudizio di primo grado sono poste a carico dell'avvocato e sono Controparte_1 liquidate a norma del D.M. n. 55/2014 tenuto conto dei valori medi.
25. In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le spese del giudizio di secondo grado sono poste a carico dell'avvocato e sono liquidate a norma del Controparte_1
D.M. n. 55/2014 tenuto conto dei valori medi, con esclusione della “fase istruttoria” in quanto non svolta in questa sede.
26. Va, infine, respinta la domanda dell'odierno appellato di condanna di Parte_1 al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., risultando l'appello fondato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 1563/2025, ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così dispone:
1. in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
237/2025 emessa dal Tribunale di Milano ed in riforma della sentenza n. 237/2025 emessa dal
Tribunale di Milano, dichiara che non è debitrice di alcuna Parte_1 ulteriore somma nei confronti dell'avvocato e, per l'effetto, revoca la Controparte_1 condanna di cui alla sentenza di primo grado al pagamento, da parte di Parte_1
della somma di euro 4.313,00 per compensi professionali, in favore dell'avvocato
[...]
Controparte_1
2. condanna l'avvocato a rimborsare, in favore di Controparte_1 Parte_1
le spese processuali di primo grado, che liquida in complessivi euro 2.552,00 per
[...] compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
3. condanna l'avvocato a rimborsare, in favore di Controparte_1 Parte_1
le spese processuali del grado, che liquida in complessivi euro 1.923,00 per compensi,
[...] oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
pagina 9 di 11 Così deciso in Milano il 17 dicembre 2025.
Il Consigliere est. Silvia Brat
Minuta redatta con la collaborazione della
Dott.ssa Alessandra Ciccaglione
Magistrato Ordinario in Tirocinio
Il Presidente Carlo Maddaloni
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