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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentario • 1
- 1. SOCIETÀ VEICOLO - MASTER SERVICER - SPECIAL SERVICER: alcuna rilevanza sul piano civile per la mancata iscrizione albo ex art. 106 TUBAvv. Paola Serpe · https://www.expartecreditoris.it/ · 15 gennaio 2026
ISSN 2385-1376 Non sussiste alcun obbligo di iscrizione all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB in capo alle società incaricate di procedere al recupero del credito su mandato della società veicolo che ha acquistato il credito in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, non essendo rinvenibile alcuna norma di carattere imperativo in tal senso. In ogni caso, l'eventuale violazione dell'art. 106 TUB sarebbe idonea a integrare esclusivamente un illecito di natura amministrativa, privo di qualsivoglia incidenza sul piano civile e, a fortiori, su quello processuale. Questo è il principio espresso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Linda Catagna, con la sentenza n. 4062 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/12/2025, n. 4062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4062 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice, dr.ssa Linda Catagna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 4060 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024;
pendente tra
elettivamente domiciliato rappresentato e difeso come in atti. Parte_1
- OPPONENTE -
E
Controparte_1 elettivamente domiciliata rappresentata e difesa come in atti.
- OPPOSTA-
OGGETTO: Opposizione alla esecuzione fase di merito.
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge 18 giugno 2009
n.69, applicabile alla controversia in esame. 2. Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1 introdotto la fase di merito dell'opposizione alla esecuzione spiegata nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 197/2022.
Anche in tale fase l'istante ripete i motivi di doglianza articolati in prime cure. In particolare deduce l'assenza di legittimazione del servicer per il CP_2 recupero del credito, ritenendo che la predetta società non sia un intermediario finanziario iscritto nell'albo unico di cui all'art 106 del TUB, ma solo una società cui è riservata la possibilità di prestare il servizio di gestione collettiva e individuale di patrimoni e di conseguenza, poiché non sarebbe un soggetto abilitato alla riscossione dei crediti ceduti ai sensi dell'art.2 della legge n. 130/1999 in materia di cartolarizzazione dei crediti (c.d. servicing), la procura conferita al legale della detta società sarebbe invalida, cosi inficiando la legittimazione al recupero del credito per conto della società veicolo che nel caso di specie è la
[...]
CP_1
Secondo la prospettazione dell'opponente, a seguito della mancata iscrizione del servicer nel suddetto albo, l'atto con il quale la società veicolo CP_2 conferisce procura per la riscossione dei propri crediti ad una società servicer non iscritta all'albo degli intermediari finanziari è da considerarsi nullo per violazione di norma imperativa ex art. 1418, primo coma, c.c., dal momento che l'art. 2, comma sesto, della legge n.130/99 rappresenta una norma imperativa la cui ratio va rinvenuta nell'esigenza pubblicistica di tutela dei soggetti che hanno acquistato i titoli emessi dalla società veicolo.
Detta prospettazione conduce conseguentemente ad affermare la nullità della procura comporta e che la società servicer risultando priva del potere di rappresentanza sostanziale non possa riscuotere i crediti in nome e per conto della società veicolo;
Si è costituita e per essa la mandataria Controparte_1 CP_2 la quale ha chiesto il rigetto delle avverse doglianze.
Senza svolgimento di attività istruttoria all'udienza non partecipata del 16 dicembre 2025 lo scrivente Magistrato tratteneva la causa in decisione. 3. Passando al gradato esame del merito dell'opposizione, deve procedersi alla qualificazione della domanda, atteso che, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (diffusamente, sul punto, Cass.,
24 settembre 1999 n.10493; Cass., 20 marzo 1999 n.2574).
Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica, le censure sollevate nel libello introduttivo del procedimento in corso, summatim illustrate in parte narrativa, integrano, motivi di opposizione all'esecuzione ex art.615, poiché volte a porre in discussione il diritto a procedere in executivis.
3.1. Le ragioni poste a base della presente opposizione non possono trovare accoglimento per le motivazioni di seguito illustrate.
Una premessa si impone.
Occorre infatti esaminare il fenomeno delle procure c.d. “a cascata”.
È prassi ormai consolidata che gli Istituti di credito e le Società veicolo titolari di crediti cartolarizzati rilascino procura ai fini del recupero dei crediti ai c.d. Master
Servicers, Banche o Intermediari Finanziari iscritti all'albo ex art. 106 TUB che, quali mandatari, gestiscono ogni aspetto della riscossione, esercitando ogni potere stragiudiziale e giudiziale. A loro volta i danno procura ai c.d. Controparte_3
, società che il più delle volte sono titolari esclusivamente della Parte_2 licenza ex art. 115 TULPS, e che compiono le attività stragiudiziali e giudiziali necessarie per il recupero del credito. Il problema sorgerebbe proprio in quest'ultimo passaggio dato che la licenza disciplinata dall'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza viene rilasciata alle società che si occupano esclusivamente di recupero del credito stragiudiziale. A tal riguardo, è sorto un indirizzo giurisprudenziale che riconosce all'art. 106 TUB carattere imperativo e che, ai sensi dell'art. 1418 co. 1 c.c., nega la validità alla procura rilasciata, alla fine della trafila, dal allo e che, quindi, considera Controparte_3 Parte_2 nulli anche gli atti giudiziali compiuti da quest'ultimo. Un orientamento opposto non considera però l'art. 106 TUB norma direttamente influente sulla vicenda processuale, e ritiene invece che la mancata iscrizione all'albo da parte dello Pt_2 non comporti alcuna nullità né della procura né degli atti processuali.
[...]
Con l'ordinanza n. 7243/2024 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione della rilevanza dell'iscrizione all'albo ex art. 106 TUB da parte delle ai fini della rappresentanza processuale all'interno dei giudizi, Controparte_4 esecutivi e di merito, di recupero del credito. La Suprema Corte afferma che a) le previsioni del combinato disposto degli artt. 2, comma 6, della Legge 30 aprile 1999,
n. 130, e 106 T.U.B. – secondo cui il servizio di riscossione dei crediti ceduti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione può essere svolto da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari – non risultano rilevanti in ordine alla nullità e/o invalidità del conferimento dell'incarico di recupero – anche giudiziale - dei crediti ad un soggetto diverso dai predetti e degli atti compiuti nell'esercizio delle relative attività; b) le citate disposizioni, erroneamente qualificate come norme imperative inderogabili in quanto poste a presidio di interessi pubblicistici, non comportano la nullità, sotto il profilo civilistico, dei negozi intersoggettivi (cessione, mandato, ecc.) e degli atti di riscossione compiuti in loro violazione, tenuto conto che in relazione all'interesse tutelato qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico e che tale ultima circostanza non è sufficiente a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di “preminenti interessi generali della collettività o valori giuridici fondamentali”; c) il mero riferimento alla rilevanza economica nazionale e generale delle attività bancarie e finanziarie, pertanto, non assurge di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.) in quanto privi di valenza civilistica ed attinenti alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e delle attività finanziarie, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata sia dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, dell'autorità di vigilanza
(Banca d'Italia) che da specifiche prescrizioni di legge di carattere penale”.
L'ordinanza in commento sostiene la validità della procura e riconosce in capo allo il potere di rappresentanza processuale, nega che l'art. 106 TUB Parte_2 abbia carattere imperativo perché si tratterebbe di una norma di condotta operante in un'altra sfera, in quanto riconducibile al potere di vigilanza esercitato dalla Banca d'Italia sugli Istituti di credito e Intermediari finanziari. In questo caso la
Corte segue la scia interpretativa ormai tracciata da altri recenti arresti giurisprudenziali richiamati dalla stessa ordinanza, anche se relativi ad altri ambiti.4 Pertanto, la violazione dell'art. 106 TUB comporta esclusivamente un illecito amministrativo e, in ossequio a quanto disposto dall'art. 132 TUB, anche un illecito penale, senza però alcuna rilevanza sul piano civile, rectius processuale.
Sembra pertanto che molti di coloro che si sono espressi negativamente in merito all'ordinanza in esame non abbiano compreso che la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul difetto di rappresentanza dello e non Parte_2 del Controparte_3
Per le motivazioni esposte l'opposizione va rigettata
4. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, Le stesse sono liquidate in ossequio ai canoni di cui al DM 147 2022, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nella persona del Giudice dr.ssa Linda
Catagna ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
RIGETTA l'opposizione;
CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1
e per essa della mandataria spese Controparte_1 CP_1 quantificate in euro 4109,00 oltre IVA CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 16 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Linda Catagna